stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 19 settembre 1987, n. 382

Misure necessarie per il ripiano dei bilanci delle unità sanitarie locali e di altri enti che erogano assistenza sanitaria per gli anni 1985 e 1986 nonchè per il ripianamento dei debiti degli ex enti ospedalieri.

note: Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 ottobre 1987, n. 456 (in G.U. 06/11/1987, n.260). (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 06/11/1987)
nascondi
Testo in vigore dal:  6-11-1987
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

1. La maggiore spesa derivante dalle risultanze della determinazione di cui al comma 1 dell'articolo 1 è finanziata dalle regioni e dalle province autonome mediante impiego della somma eventualmente non utilizzata a valere sulla quota degli esercizi finanziari 1985 e 1986 del Fondo sanitario nazionale di parte corrente e, per la differenza, mediante operazioni di mutuo con la Cassa depositi e prestiti secondo criteri e procedure stabiliti con uno o più decreti del Ministro del tesoro.
((
1-bis. Con i fondi di cui al comma 1 le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alla prioritaria liquidazione delle partite debitorie relative all'assistenza farmaceutica e alla medicina di base per ciascuno degli anni 1985 e 1986
))
2. La domanda di mutuo da parte delle regioni e delle province autonome deve essere trasmessa contestualmente all'invio dell'atto di cui al comma 1 dell'articolo 1. L'onere di ammortamento dei predetti mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano i limiti per l'assunzione di mutui previsti dalle vigenti disposizioni per le regioni e le province autonome.
3. Le regioni e le province autonome possono autorizzare, anche in deroga alle vigenti disposizioni, le unità sanitarie locali e gli istituti, enti ed università di cui al comma 1 dell'articolo 1, ad iscrivere, tra gli impegni degli esercizi finanziari 1985 e 1986, le obbligazioni effettivamente assunte e le sopravvenienze passive accertate, rispettivamente, entro il 31 dicembre 1985 e il 31 dicembre 1986 in eccedenza ai rispettivi stanziamenti di bilancio, purché perfezionate alla data di entrata in vigore del presente decreto.
4. Le regioni e le province autonome sono autorizzate ad applicare le disposizioni di cui al comma 3 per le spese derivanti dalle attività sanitarie svolte nell'interesse e per conto delle unità sanitarie locali ai sensi dell'articolo 27, quinto comma, della legge 27 dicembre 1983, n. 730, nonché per gli oneri di ammortamento dei mutui di cui all'articolo 26 del decreto-legge 28 febbraio 1981, n. 38, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 1981, n. 153.
5. Le regioni e le province autonome, in attesa della definizione dei mutui di cui al presente articolo, possono disporre anticipazioni di fondi alle unità sanitarie locali nonché agli istituti, enti ed università di cui al comma 3.
6. In alternativa alle anticipazioni di cui al comma 5, le regioni e le province autonome possono richiedere, con domanda motivata da inviarsi alla Cassa depositi e prestiti, nonché ai Ministeri del tesoro e della sanità, che ne autorizzano la relativa concessione, un mutuo in via di anticipazione rispetto alla definitiva operazione di ripianamento. Detto mutuo non può superare la misura del 40 per cento del disavanzo presunto risultante per ciascuno degli anni 1985 e 1986, dalle documentazioni contabili relative ai due predetti esercizi.