LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 agosto 2023, n. 13

Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025, ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26.

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario)
1. In base ai risultati accertati a seguito del giudizio di parificazione del rendiconto dell'esercizio 2022, l'avanzo di amministrazione è determinato in complessivi 3.136.083.851,25 euro di cui, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), e degli articoli 42 e 50 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), sono iscritti con la presente legge 912.506.347,10 euro, quale quota di avanzo disponibile, 47.764 euro, quale quota di avanzo vincolato e 17.055.177,73 euro, quale quota di avanzo destinato agli investimenti.
2. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di cui alla annessa Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni ai Titoli e alle Tipologie di entrata e alle Missioni e ai Programmi di spesa di cui alla annessa Tabella A2 relativa all'aggiornamento delle previsioni di cassa.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Alla legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 ter dell'articolo 8 le parole <<A2>> sono sostituite dalle seguenti: <<A1>>;

b)
al comma 9 bis dell'articolo 14 bis le parole <<, anche senza aumento di superficie di vendita,>> sono soppresse;

c)
al comma 1 dell'articolo 24 bis le parole <<lettera f)>> sono sostituite dalle seguenti: <<lettera f bis)>>;

d)
dopo il comma 8 dell'articolo 49 è inserito il seguente:
<<8 bis. In deroga a quanto disposto dal comma 8, per le aree mercatali insistenti all'interno dei Comuni classificati montani i Comuni stessi possono aumentare il numero delle concessioni nella misura massima del 10 per cento.>>;

e) all'articolo 72 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole <<previa comunicazione>> sono sostituite dalle seguenti: <<segnalazione certificata di inizio attività>>;

2)
ai commi 2 e 3 la parola <<comunicazione>> è sostituita dalle seguenti: <<segnalazione certificata di inizio attività>>;

f)
il comma 4 dell'articolo 83 è abrogato.

2.
Al comma 8 ter dell'articolo 29 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive), dopo le parole <<per lo svolgimento del servizio di ricevimento.>> sono aggiunte le seguenti: <<L'attività deve essere gestita in forma imprenditoriale e le unità da diporto sono concesse in uso ai clienti con contratti di locazione ai sensi delle disposizioni di cui al titolo III, capo I, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172).>>.

3. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative di cui all'articolo 59 della legge regionale 21/2016, riferite al bando 2019 di cui al decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 26 settembre 2019, n. 2575/PROTUR, già prorogati ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto del Presidente della Regione 27 marzo 2018, n. 086/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'art. 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 "Disciplina organica del turismo")), e scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza nel secondo semestre del 2023, sono ulteriormente prorogati al 30 giugno 2024 con provvedimento dell'autorità concedente, giusta presentazione di istanza motivata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4.
Al comma 1 dell'articolo 84 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), le parole: <<di opere incongrue o di elementi di degrado>> sono soppresse.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), si applicano anche alle iniziative già finanziate e avviate entro il 31 dicembre 2020.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico locale di Gorizia, ora Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG), con decreto 7 settembre 2018, n. 3210/PROTUR del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato "Demolizione e ricostruzione di una infrastruttura locale in via Gregorcic di proprietà del consorzio in Z.I. D1 - Gorizia - primo lotto - immobile di proprietà denominato ex Zulli" per sostenere l'intervento di realizzazione di un'infrastruttura locale atta a migliorare, a livello locale, il clima per le imprese insediate nell'agglomerato industriale di Gorizia, ammodernandone il ciclo produttivo.
7. Il Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG) presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 6 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 18 aprile 2017, n. 084/Pres. (Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi ai consorzi di sviluppo economico locale per la copertura delle spese sostenute per la realizzazione o l'ammodernamento di infrastrutture locali per l'insediamento di attività produttive negli agglomerati industriali di competenza ai sensi dell'articolo 86 della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
8. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 7.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il contributo concesso al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia (COSEVEG), con decreto 30 novembre 2021, n. 3036/PROTUR del Direttore del Servizio Sviluppo economico locale, riguardante l'intervento denominato "Realizzazione strada Schiavetti Brancolo" per sostenere gli interventi di manutenzione e rinnovo degli elementi di sicurezza della viabilità interna alla zona industriale, opere di completamento ed efficientamento dei sistemi di illuminazione stradale e delle infrastrutture ferroviarie.
10. Il COSEVEG presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 9 alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori, in conformità al regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 20 marzo 2018, n. 069/Pres. (Regolamento concernente i trasferimenti in conto capitale per la progettazione, realizzazione e manutenzione di infrastrutture di urbanizzazione primaria a fruizione collettiva, veicolare o pedonale, a favore dei consorzi di sviluppo economico locale, ai sensi dell'articolo 85, comma 9, della legge regionale 3 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - riforma delle politiche industriali)), e successive modifiche, corredata della relazione tecnica illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
11. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa, in conformità al regolamento di cui al comma 10.
12. I termini per la rendicontazione delle spese relative alla realizzazione delle iniziative destinatarie degli incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 (Disciplina della programmazione della politica industriale. Nuove norme e provvedimenti di modifica ed integrazione degli strumenti di intervento), concessi a valere sul bando di presentazione delle domande 2017, approvato con il decreto Direttore centrale dell'Area attività produttive della Direzione centrale attività produttive, turismo e cooperazione del 13 ottobre 2017, n. 2869/PROTUR, già prorogati ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Regione 25 marzo 2021, n. 039/Pres. (Regolamento di modifica al Regolamento in materia di incentivi per l'attuazione di programmi pluriennali di promozione all'estero di cui al capo VIII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2 e in materia di incentivi per la promozione all'estero di specifici comparti produttivi di cui all'articolo 6 della legge regionale 5 dicembre 2003, n. 18, emanato con decreto del Presidente della Regione 28 settembre 2017, n. 221), possono essere prorogati per ulteriori ventiquattro mesi con provvedimento dell'autorità concedente, su istanza motivata dei soggetti beneficiari.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare nell'anno 2023 le domande di contributo presentate nell'anno 2022 per la costituzione di reti di trasmissione della conoscenza e per la promozione dell'utilizzo dei servizi forniti dalle Knowledge Intensive Business Service (KIBS) regionali per progetti di internazionalizzazione o di ampliamento dell'offerta commerciale delle imprese, in attuazione dell'articolo 23 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa).
14. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 65.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.
15.
Il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), è sostituito dal seguente:
<<4. La partecipazione alle riunioni della Consulta non comporta oneri a carico del bilancio regionale.>>.

16.
Dopo il comma 1 dell'articolo 159 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina delle professioni turistiche e del turismo congressuale), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Alle spese di funzionamento delle Commissioni di cui all'articolo 138, comma 1, lettera b), e all'articolo 148, comma 1, lettera b), si provvede con i contributi di cui al comma 1.
1 ter. Con i regolamenti di cui agli articoli 138 e 148 sono definiti i limiti e le modalità di liquidazione delle spese di cui al comma 1 bis.>>.

17. Per le finalità di cui all'articolo 159 della legge regionale 2/2002, come modificato dal comma 16, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
18. In deroga agli articoli 39 e 40 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), gli incentivi concessi a PromoTurismoFVG per la realizzazione degli interventi di competenza dell'ente o per lo svolgimento di funzioni delegate in materia di gestione di procedimenti contributivi a favore di soggetti terzi, possono essere erogati in via anticipata nella misura massima del 90 per cento senza presentazione di fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa.
19. Le risorse assegnate al Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG) per la concessione di incentivi alle imprese turistiche ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera b), della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo)), riferite al bando 2019 e rimaste inutilizzate, nonché le economie derivanti da rinunce e minori rendicontazioni, sono impiegate per lo scorrimento della graduatoria, approvata nel 2023, delle domande presentate per le medesime finalità e riferita al bando approvato con decreto del Direttore centrale attività produttive e turismo del 23 dicembre 2021, n. 3295/PROTUR (Termini e modalità di presentazione delle domande di contributo per l'anno 2021).
20. Le risorse assegnate al Centro di Assistenza Tecnica alle Imprese del Terziario (CATT FVG), con decreto 7 dicembre 2022, n. 29055/GRFV, per la concessione di incentivi alle agenzie di viaggio e turismo ai sensi dell'articolo 84 bis, comma 1, lettera c), della legge regionale 29/2005, riferite al bando 2022, approvato con decreto del Direttore Servizio turismo e commercio 2 dicembre 2022, n. 28488/GRFVG (Bando per l'accesso ai contributi a favore delle agenzie di viaggio e tour operator in attuazione dell'articolo 64 della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 21 e del Regolamento approvato con D.P.Reg. 19 settembre 2022, n. 115 - Anno 2022), e rimaste inutilizzate sono impiegate per finanziare le domande presentate per le medesime finalità nell'annualità 2023.
21.
Dopo il comma 4 dell'articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (SviluppoImpresa), è aggiunto il seguente:
<<4 bis. La completezza della documentazione presentata ai fini del rimborso a favore delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e dei tour operator, è sottoposta a verifica contabile a campione in misura almeno pari al 20 per cento del numero totale delle concessioni relative al periodo di riferimento, secondo i criteri e le modalità stabiliti con decreto del Direttore del servizio turismo e commercio.>>.

22. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave delle imprese nell'attuazione della transizione ecologica, in linea con i principi di sostenibilità affermati dalla risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite del 25 settembre 2015 (Trasformare il nostro mondo: l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile), dalla Comunicazione COM (2019) 640 final dell'11 settembre 2019 (Green Deal europeo), e dalla legge regionale 17 febbraio 2023, n. 4 (FVGreen - Disposizioni per lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica del Friuli Venezia Giulia).
23. A fini di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale promuove misure finalizzate al supporto di progetti di investimento che, nel rispetto delle condizioni comuni e di quelle particolari di cui all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014, prevedono la realizzazione di progetti innovativi legati alla decarbonizzazione del sistema produttivo attraverso l’utilizzo dell’idrogeno da fonti rinnovabili.
24. L'avviso pubblico finalizzato al finanziamento dei progetti di investimento di cui al comma 23 è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle attività produttive sentito l'Assessore competente in materia di ambiente e energia, previa indagine esplorativa avviata con decreto del Direttore del Servizio risoluzione crisi aziendali e transizione industriale e pubblicata sul sito istituzionale finalizzata all'individuazione e all'analisi di proposte progettuali.
25. L'avviso pubblico di cui al comma 24 stabilisce le modalità e i criteri di concessione degli aiuti e, in particolare:
a) ulteriori specifiche dell'oggetto degli investimenti rispetto a quanto stabilito al comma 23;
b) l'individuazione dei requisiti dei progetti di investimento che in ogni caso dovranno presentare possibilità d'impiego non solo su scala locale;
c) le caratteristiche dei siti individuati per la realizzazione dei progetti di investimento;
d) i requisiti dei richiedenti;
e) l'importo minimo dei progetti ammissibili a finanziamento;
f) i possibili interventi ammissibili a finanziamento;
g) le tempistiche di realizzazione dei progetti di investimento;
h) i risultati attesi dalla realizzazione dei progetti di investimento;
i) le ulteriori condizioni di ammissibilità dei progetti di investimento;
j) la sottoscrizione, da parte dei beneficiari, di specifici atti d'obbligo adottati con la deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 24, nei confronti dell'Amministrazione regionale e destinati a disciplinare i rapporti per la realizzazione dei progetti di investimento.
26. Per le finalità di cui al comma 22 è destinata la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare, a favore di PromoTurismoFVG, il contributo concesso con decreto del Direttore del Servizio turismo 14 dicembre 2020, n. 3672/PROTUR, ai sensi dell'articolo 7, comma 3, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 (Legge finanziaria 2001), per le spese relative a iniziative di sviluppo delle attività turistiche e sportive nelle aree montane della regione individuate congiuntamente con la Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) da sostenere per la stagione invernale 2023-2024.
28. Per le finalità di cui al comma 27, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, PromoTurismoFVG presenta apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative che si intende realizzare e del relativo preventivo di spesa.
29.
Il comma 4 dell'articolo 22 della legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali)), è sostituito dal seguente:
<<4. L'autorizzazione di cui ai precedenti commi è subordinata all'acquisizione:
a) del parere dell'Autorità di sorveglianza per gli ascensori che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, relativa all'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori (rifusione), recepita con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 2017, n. 23 (Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori nonché per l'esercizio degli ascensori);
b) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per gli impianti a fune e per gli ascensori diversi da quelli di cui alla lettera a);
c) dell'assenso all'installazione da parte dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili rientranti nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (rifusione), recepita con decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 (Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori);
d) del nulla osta tecnico di sicurezza dell'Autorità di sorveglianza per i tappeti mobili diversi da quelli di cui alla lettera c).>>.

30. All'articolo 2 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 12 dopo le parole <<(Elenchi dei comuni dei comprensori sciistici ai fini dell'applicazione dell'art. 2, dl 41/2021 coordinato con la legge di conversione 69/2021, recante "misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da covid-19")>> sono aggiunte le seguenti: <<, nonché nell'ambito dei Comuni considerati Poli turistici montani e ambiti turistici montani di cui rispettivamente agli allegati A e B alla legge regionale 2 agosto 2022, n. 11 (Riordino delle disposizioni in materia di impianti a fune, di aree attrezzate nei poli turistici montani invernali ed estivi, nonché disposizioni in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali di cui al decreto legislativo 40/2021 (Attuazione dell'articolo 9 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali))>>;

b)
il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Al fine di perseguire lo sviluppo del tessuto economico-produttivo regionale e dell'area di interesse regionale dell'Aussa-Corno, nel pieno rispetto di uno sviluppo sostenibile e compatibile con l'ambiente lagunare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma, ai sensi e per gli effetti degli articoli 19 e 20 della legge regionale 7/2000, teso all'esecuzione di un progetto integrato di infrastrutturazione industriale, capacità logistica e implementazione dell'accessibilità al porto di S. Giorgio di Nogaro, con gli Enti pubblici interessati e i soggetti privati interessati allo sviluppo produttivo dell'area.>>;

c)
il comma 46 è sostituito dal seguente:
<<46. L'accordo di programma di cui al comma 44 determina, ove necessario, i contenuti degli strumenti di pianificazione territoriale infraregionale e le necessarie conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici comunali, particolareggiati e di settore, aventi a oggetto la zona industriale localizzata in Comune di San Giorgio di Nogaro e l'asta navigabile del canale Corno.>>.

(7)
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a BIC Incubatori FVG un contributo una tantum per la realizzazione di un progetto di innovazione tecnologica finalizzato alla creazione di network tra start up e imprese già presenti sul territorio.
32. Il finanziamento di cui al comma 31 è concesso, nella misura del 10 per cento a fronte di una spesa complessiva massima di 1 milione di euro, per spese sostenute o da sostenersi nel corso dell'anno 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
33. Per il finanziamento di cui al comma 31 BIC Incubatori FVG presenta domanda entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di attività produttive. Con il decreto di concessione sono stabiliti i criteri e le modalità per la presentazione della rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista nella Tabella B di cui al comma 53.
35. Al fine di promuovere concretamente ed efficacemente lo sviluppo sostenibile e la transizione ecologica sul territorio regionale e conseguire l'obiettivo di lungo termine di emissioni di gas a effetto serra nette uguale a zero entro il 2045 e una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra pari almeno all'obiettivo nazionale assegnato dall'Unione europea entro il 2030, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le istanze di contributo presentate a valere sul bando per i finanziamenti a fondo perduto per l'utilizzo delle energie rinnovabili nelle imprese.
36. I finanziamenti regionali di cui al comma 35 sono concessi nel rispetto del "Regime quadro FVG per le sezioni da 2.1 a 2.4 del Quadro temporaneo di crisi del 28 ottobre 2022" approvato con decisione della Commissione europea del 2 febbraio 2023 C(2023) 890 final ai sensi del "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" del 28 ottobre 2022 (C(2022) 7945 final) e di cui la Giunta regionale ha preso atto con deliberazione n. 178 del 3 febbraio 2023 o del "Quadro riepilogativo delle misure a sostegno delle imprese attive nei settori agricolo, forestale, della pesca e acquacoltura ai sensi della sezione 2.1 della comunicazione della Commissione europea C(2022) 7945 final Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina" approvato con decisione della Commissione europea del 16 dicembre 2022 C(2022) 9669 final e adottato con il decreto ministeriale n. 48570 del 31 gennaio 2023.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 1.600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
38. Al fine di proporre la città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la promozione turistica del territorio mediante uno speciale coinvolgimento di PromoTurismoFVG a supporto dell'iniziativa.
39. La domanda per l'ottenimento del contributo previsto dal comma 38 è presentata dal Comune di Pordenone alla Direzione centrale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Comune di Sesto al Reghena, in qualità di Comune Capofila della convenzione di coordinamento in essere con l'Associazione dei Borghi più belli d'Italia, al fine di sostenere le attività di promozione e valorizzazione dei borghi stessi.
42. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 41 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di turismo dal Comune di Sesto al Reghena, entro il 30 aprile, corredata di una relazione illustrativa delle iniziative e del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
44. Con riferimento a quanto disposto dall'articolo 2, commi da 31 a 34, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono riaperti dall'1 al 30 settembre 2023 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento del contributo straordinario ivi autorizzato.
45. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi ai Comuni per avviare progetti pilota finalizzati alla realizzazione di portali web o all'implementazione delle pagine istituzionali esistenti con collegamento al sito PromoTurismoFVG o ai siti delle aziende presenti sul territorio regionale, nonché per la realizzazione di cartellonistica per l’accesso alle informazioni con tecnologia QR CODE.
47. Le modalità di concessione e di erogazione dei contributi di cui al comma 46 sono stabilite con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
48. I contributi di cui al comma 46 sono concessi con procedimento a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
50. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), ad assegnare contributi in favore di enti pubblici e privati per interventi diretti all'acquisto di attrezzature o per l'effettuazione di opere dirette a consentire l'accesso e la fruizione dei relativi servizi anche alle persone diversamente abili o con ridotta mobilità, nelle aree comuni di pertinenza di Marine, Darsene, Porti turistici di proprietà o gestiti dagli enti pubblici o privati.
51. Per i contributi di cui al comma 50 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi sino a un ammontare massimo complessivo di 10.000 euro per ciascun beneficiario. Il contributo è concesso con modalità a sportello ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 7/2000 per interventi avviati a seguito della presentazione della domanda. Le domande di contributo devono essere presentate con raccomandata o posta elettronica certificata alla Direzione centrale attività produttive e turismo corredate di un preventivo di spesa con l'indicazione delle spese e degli oneri relativi all'intervento.
52. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 53.
53. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 27 da art. 2, comma 1, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
2Parole soppresse al comma 46 da art. 2, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
3Parole aggiunte al comma 46 da art. 2, comma 4, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole sostituite al comma 42 da art. 2, comma 24, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Parole sostituite al comma 23 da art. 2, comma 42, lettera a), L. R. 7/2024
6Comma 24 sostituito da art. 2, comma 42, lettera b), L. R. 7/2024
7Lettera a) del comma 30 abrogata da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 8/2024 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 2, c. 12, L.R. 13/2022, con effetto dall'1/1/2025.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna)
1. Al fine di compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte, la Regione, in continuità con l'intervento contributivo previsto dall'articolo 3, commi da 49 a 55, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca dati nazionale dell'Anagrafe bovina, di seguito BDN, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
3. Gli aiuti sono concessi sulla base dei capi registrati dalle imprese nella BDN, alla data del 31 ottobre 2022, in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 1, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a ventiquattro mesi.
4. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:
a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;
b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo fino a un massimo di ulteriori 30 capi.
5. Non possono beneficiare degli aiuti di cui al comma 1 le imprese cui è stato concesso il contributo di cui all'articolo 3, comma 49, della legge regionale 22/2022.
6. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo ispettoratoagricoltura@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 settembre al 15 settembre 2023.
7. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Il procedimento si conclude entro quarantacinque giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.
8. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9. Per l'anno 2023, nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica, le domande relative ai contributi a sostegno delle piccole imprese a indirizzo lattiero-caseario per il mantenimento delle attività agricole tradizionali di cui all'articolo 4, comma 53, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono presentate entro il 15 settembre 2023 in deroga a quanto stabilito dal comma 54 dell'articolo medesimo.
10. Per le finalità di cui al comma 9 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11.
La lettera e) del comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA), è abrogata.

12.
Dopo il comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 (Norme per la difesa dei boschi dagli incendi), è inserito il seguente:
<<1 bis. La Direzione centrale è altresì autorizzata a concedere contributi per la realizzazione di opere e interventi volti alla prevenzione degli incendi boschivi. I beneficiari dei contributi sono i proprietari forestali pubblici e privati o loro delegati, i possessori e i titolari, singoli o associati, della gestione di superfici forestali, gli enti locali e gli enti esponenziali delle collettività titolari dei diritti di uso civico e della proprietà collettiva. Le modalità e i criteri per la concessione e l'erogazione dei contributi sono definiti, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato, con bandi approvati dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse forestali.>>.

13. Per le finalità previste dal comma 1 bis dell'articolo 17 della legge regionale 17/2019, come inserito dal comma 12, è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e di 900.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
14. All'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 30 le parole <<Regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali>>;

b)
al comma 33 le parole: <<Regolamento (UE) 702/2014>> sono sostituite dalle seguenti: <<regolamento (UE) 2472/2022>>;

c)
al comma 104 le parole <<negli anni successivi, a decorrere dall'1 dicembre>> sono sostituite dalle seguenti: <<per gli anni successivi, a decorrere dall'1 dicembre dell'anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo>> e, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo: <<Su richiesta del beneficiario l'erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.>>;

d)
al comma 125 dopo le parole <<a favore dei singoli Comuni,>> sono inserite le seguenti: <<la cui erogazione avviene>>.

15. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la rubrica dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente: <<(Distretti del cibo e Distretti biologici)>>;

b)
dopo il comma 2 dell'articolo 3 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Fermi restando i distretti biologici che sono riconosciuti quali distretti del cibo ai sensi del comma 1, al fine di favorire lo sviluppo delle produzioni con metodo biologico, la Regione provvede altresì a riconoscere i distretti biologici di cui all'articolo 13 della legge 9 marzo 2022, n. 23 (Disposizioni per la tutela, lo sviluppo e la competitività della produzione agricola, agroalimentare e dell'acquacoltura con metodo biologico), con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore alle risorse agroalimentari, forestali e ittiche.>>;

c)
l'articolo 9 è abrogato;

d)
al comma 8 dell'articolo 45 dopo le parole <<equipaggiamento>> sono inserite le seguenti: <<subordinatamente alle prescrizioni dell'Autorità provinciale di pubblica sicurezza>> e le parole <<qualora autorizzato dalle competenti autorità>> sono sostituite dalle seguenti: <<esclusivamente qualora l'impiego delle armi sia stato autorizzato dall'Autorità provinciale di pubblica sicurezza e nel rispetto delle condizioni e dei limiti dalla stessa prescritti>>.

16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i contributi di cui all'articolo 3, comma 7, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), alle imprese agricole che hanno presentato domanda di indennizzo per i danni arrecati dalla fauna selvatica nell'anno 2022. I contributi sono concessi secondo le modalità di cui ai commi da 8 a 12 dell'articolo medesimo fatta salva l'applicazione, per i fini di cui al comma 11, dei valori stabiliti nel prontuario dei danni all'agricoltura per l'anno 2022.
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 16.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
18.
Al fine di prevenire la diffusione dell'influenza aviaria in coerenza con il "Piano nazionale di sorveglianza per l'influenza aviaria - 2023" e con le indicazioni del Ministero della salute, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Centri di recupero degli animali selvatici (CRAS) di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di specie cacciabili e periodi di attività venatoria ed ulteriori norme modificative ed integrative in materia venatoria e di pesca di mestiere), per la realizzazione di strutture di isolamento dove effettuare i necessari controlli diagnostici evitando il contatto con gli altri animali presenti nel Centro.

19. I contributi di cui al comma 18 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013. I contributi sono concessi fino al 100 per cento della spesa ammissibile e comunque nel limite di 15.000 euro. Sono considerate ammissibili le spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo relative a:
a) acquisto e posa in opera di strutture prefabbricate da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;
b) opere edili e impiantistica per la realizzazione o l'adeguamento di un locale da adibire a uso esclusivo della zona di isolamento;
c) spese tecnico-progettuali nella misura massima del 10 per cento della spesa ammessa a contributo;
d) attrezzature da adibire esclusivamente al contenimento degli animali;
e) imposta sul valore aggiunto (IVA), solo nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della normativa vigente.
20. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 18 sono presentate alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, Servizio caccia e risorse ittiche, entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), tramite posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva degli interventi previsti e del preventivo dettagliato di spesa.
21. I contributi sono concessi entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui al comma 20. Il decreto di concessione determina le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
23.  
( ABROGATO )
(8)
24. Per le finalità di cui all'articolo 40 septies, comma 1, della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
25. Alla legge regionale 21 luglio 2008, n. 7 (Legge comunitaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 11 dopo le parole <<pSIC o SIC>> sono inserite le seguenti: <<o ZSC>>;

b)
al comma 2 bis dell'articolo 12 dopo le parole <<pSIC o SIC>> sono inserite le seguenti: <<o ZSC>>.

26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere anticipazioni finanziarie alla gestione fuori bilancio del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo di cui alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo).
27. Gli atti amministrativi con cui vengono disposte le anticipazioni devono prevedere il rientro delle stesse a favore del bilancio regionale entro dieci anni dalla data degli atti medesimi.
28. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa di 23 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
29. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 27, previste in 23 milioni di euro per l'anno 2033, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un aiuto sul costo dei premi assicurativi pagati a copertura delle perdite dovute alle seguenti tipologie di rischi:
a) calamità naturali, intendendosi a tale scopo terremoti, valanghe, frane e inondazioni, trombe d'aria, uragani, incendi boschivi di origine naturale;
b) avverse condizioni atmosferiche quali gelo, tempeste e grandine, ghiaccio, piogge forti o persistenti, siccità;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) costi di distruzione e rimozione dei capi morti;
e) insolvenza di clienti imprenditori privati.
31. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi unicamente alle piccole e medie imprese (PMI) attive nel settore della produzione primaria per il tramite di:
a) consorzi di produttori agricoli costituiti per la difesa attiva e passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive;
b) cooperative e loro consorzi autorizzati ad attuare programmi di difesa passiva delle produzioni e delle strutture agricole produttive.
32. Gli aiuti di cui al comma 30 possono essere concessi fino al 70 per cento del costo del premio assicurativo nei casi in cui l'assicurazione sia a copertura delle perdite dovute esclusivamente a:
a) calamità naturali;
b) avverse condizioni atmosferiche per le quali la polizza assicurativa preveda un risarcimento in presenza di danni in misura non inferiore al 30 per cento della produzione normale;
c) epizoozie od organismi nocivi ai vegetali;
d) costi di rimozione e distruzione dei capi morti;
e) insolvenza di clienti imprenditori privati.
33. Con specifico bando sono disciplinati i criteri e le modalità per la richiesta e la concessione degli aiuti di cui al comma 30, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla vigente normativa sugli aiuti di Stato.
34. I soggetti di cui al comma 31, lettere a) e b), ai fini della rendicontazione degli aiuti, presentano l'elenco analitico della documentazione giustificativa della spesa da sottoporre a verifica contabile a campione.
35.
La legge regionale 4 dicembre 2002, n. 31 (Nuove misure per il concorso della copertura assicurativa dei rischi agricoli), è abrogata.

36. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2024 a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
37. All'articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Al fine di favorire la riqualificazione del patrimonio malghivo e di promuovere la tutela della biodiversità, la gestione sostenibile dei pascoli, il mantenimento dell'attività di monticazione connessa al benessere animale, nonché l'attività antropica fondamentale per prevenire dissesti idrogeologici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere aiuti ai soggetti titolari di diritti di proprietà o di godimento di compendi malghivi ubicati nel territorio regionale in cui:
a) nel corso di almeno uno degli ultimi tre anni, è stata svolta attività di produzione e trasformazione di latte oppure è stata svolta attività di produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione;
b) qualora l'attività di produzione di latte sia stata impedita da calamità naturali o da eventi climatici avversi, adeguatamente documentati, che abbiano precluso l'accesso al compendio malghivo negli ultimi tre anni, non è necessaria la dimostrazione della produzione e trasformazione di latte oppure della produzione di latte ai fini del conferimento ad altra malga per la relativa trasformazione.>>;

b)
al comma 9 dopo le parole <<entro il 31 marzo 2023,>> sono aggiunte le seguenti: <<e, qualora ricorrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), entro il 31 agosto 2023>>.

38. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 4, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera a), e in considerazione di quanto previsto dall'articolo 3, comma 9, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 37, lettera b), è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
39. In via di interpretazione autentica dell'articolo 16 della legge regionale 21 luglio 2017, n. 28 (Disposizioni in materia di risorse agricole, forestali e ittiche e di attività venatoria), che stabilisce disposizioni transitorie relative al vincolo di destinazione di cui all'articolo 19 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), la <<riduzione da dieci a cinque anni del vincolo di destinazione>> si considera applicabile anche nei casi di revoca del beneficio economico conseguente alla revoca dell'autorizzazione comunale.
40. Alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 dell'articolo 35 è sostituito dal seguente:
<<1. La Regione individua nella realizzazione e manutenzione della viabilità forestale lo strumento per conseguire una piena valorizzazione della risorsa forestale e una razionale gestione del territorio di valenza silvo-pastorale.>>.

b)
l'articolo 39 è abrogato;

c)
alla lettera d bis) del comma 5 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<comma 4, lettera d)>> sono aggiunte le seguenti: <<anche su boschi situati nel territorio regionale non gestiti in forza di uno degli strumenti di pianificazione di cui all'articolo 11>>;

d)
il comma 10 dell'articolo 41 ter è abrogato;

e)
al comma 14 dell'articolo 41 ter dopo le parole <<appositi regolamenti>> sono aggiunte le seguenti: <<o bandi>>.

41.
Alla fine del comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), sono aggiunte le seguenti parole: <<Con l'atto di delega, le opere sono consegnate ai titolari di concessione del servizio idrico integrato ai fini della relativa gestione, manutenzione ed esercizio. A ristoro dei relativi costi il concessionario delegato applica alle utenze le tariffe allo scopo previste. Ogni rapporto tra le parti deve essere disciplinato nell'atto di delega, la cui durata in nessun caso può eccedere la scadenza della concessione rilasciata dal Servizio Idrico Integrato.>>.

42. Al fine di promuovere l'impiego di fonti energetiche rinnovabili e ridurre le emissioni di anidride carbonica, nonché al fine di consentire alle imprese agricole di incrementare la propria capacità di resilienza e di concorrere attivamente al raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle piccole e medie imprese (PMI) con unità operativa in regione, attive nella produzione di prodotti agricoli, contributi per l'istallazione di impianti fotovoltaici nel territorio regionale.
43. All'attuazione degli interventi di cui al comma 42 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di bandi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e in osservanza dei seguenti criteri:
a) i contributi sono concessi tramite procedure a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000;
b) le domande delle imprese attive nei settori della zootecnica, dei seminativi, dell'orticoltura e della floricoltura sono presentate e istruite separatamente rispetto alle domande presentate dalle imprese attive negli altri settori produttivi: a tal fine, i bandi indicano le risorse rispettivamente disponibili per l'insieme delle imprese zootecniche, di seminativi, orticole e floricole e per l'insieme di tutte le altre imprese;
c) gli impianti fotovoltaici devono essere realizzati sulle coperture dei fabbricati e dei manufatti rurali;
d) la potenza massima degli impianti oggetto di aiuto è stabilita in 130 kilowatt picco (kWp);
e) i bandi stabiliscono l'importo massimo della spesa ammissibile per kWp, le maggiorazioni consentite per le spese tecniche e per l'eventuale rifacimento e smaltimento della copertura qualora realizzata in amianto o fibrocemento.
44. I contributi di cui al comma 42 possono essere individuati, ai sensi dell'articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
46. Al fine di incrementare l'impiego di processi sostenibili sotto il profilo ambientale nell'ambito del comparto vinicolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, alle imprese agricole con unità operativa in regione, un contributo straordinario per il miglioramento degli impianti di trattamento delle acque reflue enologiche.
47. All'attuazione degli interventi di cui al comma 46 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando entro il 31 dicembre 2023, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato.
48. Per le finalità previste dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
49. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), la Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche è autorizzata a disporre l'erogazione in via anticipata, fino al 90 per cento e senza la presentazione di garanzie, degli incentivi concessi e impegnati entro l'esercizio 2023 ai sensi dell'articolo 33 della legge regionale 29 aprile 2019, n. 6 (Misure urgenti per il recupero della competitività regionale), con esclusione degli incentivi finanziati con risorse disponibili sulle annualità successive al 2023. Le domande per l'erogazione degli incentivi devono pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2023.
50. Per le finalità previste dal comma 49 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
51.
Al comma 1 bis dell'articolo 3 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), dopo le parole <<tra i dirigenti>> sono inserite le seguenti: <<o le posizioni organizzative>>.

52.
Dopo l'articolo 3 della legge regionale 20 maggio 1988, n. 34 (Norme per la prevenzione dei rischi da valanga), è inserito il seguente:
<<Art. 3 bis
 (Aggiornamento delle classi di pericolosità delle aree valanghive con presenza di opere di mitigazione)
1. Le classi di pericolosità delle aree valanghive di cui alle Norme di Attuazione del PAI, approvate dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione con delibera n. 3 di data 9 novembre 2012, possono essere aggiornate a seguito di:
a) realizzazione di nuove opera di difesa e prevenzione dai pericoli di valanghe;
b) verifica e valutazione dell'efficacia di opere già realizzate.
2. L'aggiornamento è eseguito con la procedura prevista all'articolo 6, comma 3, delle Norme di Attuazione.
3. Ai fini dell'aggiornamento, chiunque abbia interesse presenta alla struttura regionale competente in materia di valanghe una relazione tecnica redatta secondo le indicazioni fornite dalle vigenti Linee guida per l'aggiornamento e ridefinizione della pericolosità da valanga del PAI del distretto delle Alpi orientali.>>.

53. Al fine di rispondere con maggiore tempestività alle esigenze di manutenzione degli immobili e di miglioramento della viabilità dei comuni classificati montani, in deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2015, n. 0208/Pres. con cui è stato emanato il regolamento di attuazione dell'articolo 10, commi da 1 a 5, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012 e del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014), le domande di contributo per gli investimenti comunali a valere sulle risorse dell'annualità 2024 sono presentate entro il 15 ottobre 2023 e la graduatoria viene approvata entro i successivi centoventi giorni.
54. Per le finalità previste dal comma 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
55. Nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 2, comma 23, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), e in considerazione delle contingenti esigenze di liquidità dei Gruppi di azione locale (GAL) per il periodo di chiusura della programmazione 2014-2022, a ciascun GAL è concesso un finanziamento pari a 50.000 euro senza prestazione di garanzie al fine di implementare il fondo di dotazione di cui al predetto comma 23, nel rispetto delle disposizioni, in quanto compatibili, del decreto del Presidente della Regione 16 novembre 2018, n. 0219/Pres. (Regolamento recante disposizioni di attuazione dell'articolo 2, commi 23-27, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20, per il finanziamento finalizzato alla costituzione da parte dei gruppi di azione locale di un fondo a copertura delle spese per l'attuazione di progetti e dei costi di gestione e animazione previsti dalle strategie di sviluppo rurale (sottomisure 19.2, 19.3 e 19.4 del Programma regionale di sviluppo rurale 2014-2020)).
56. Il finanziamento di cui al comma 55 è restituito in un'unica soluzione entro il 31 dicembre 2025, data di estinzione del fondo di dotazione.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
58. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 56, previste in 250.000 euro per l'anno 2025, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni di volontariato aventi sede e operanti sul territorio classificato montano della Regione, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), un contributo straordinario per l'anno 2023, per il completamento di interventi di manutenzione straordinaria degli immobili e la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, delle latterie non più utilizzate per finalità produttive e riutilizzate quali centri di aggregazione sociale e culturale dalle associazioni stesse.
60. I contributi di cui al comma 59 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
61. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 59 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, a mezzo posta elettronica certificata, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate:
a) per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, della relazione descrittiva delle attività previste, del computo metrico estimativo redatto sulla base delle voci di spesa indicate nel prezziario regionale vigente, del quadro economico di spesa dettagliato e del cronoprogramma;
b) per la fornitura di arredi e attrezzature strettamente connesse all'attività dell'associazione, della relazione illustrativa sulle finalità dell'acquisto, della planimetria con la disposizione degli arredi e tre preventivi comparabili di cui sarà ammesso quello con il prezzo più basso.
62. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
63. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 94.
64. Al fine di consolidare le iniziative di adeguamento alle moderne strategie di marketing omnicanale, attraverso la pratica della vendita on line e l'impiego di software di gestione aziendale integrati con le piattaforme e le vetrine elettroniche promosse dall'articolo 3, commi da 52 a 60, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), attraverso la maggiore diffusione e conoscenza delle specificità regionali e dei piccoli produttori locali per sviluppare e internazionalizzare il mercato di vendita, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Consorzi o Associazioni di produttori con sede nel territorio regionale. I beneficiari devono possedere i requisiti di cui all'articolo 3, comma 53, della legge regionale 24/2019 e dimostrare l'utilizzo di piattaforme di e-commerce con le seguenti caratteristiche minime:
a) disponibilità di vendita di almeno 150 prodotti provenienti dal territorio regionale;
b) centro logistico con attività di ritiro prodotti presso i centri di produzione, preparazione degli ordini e spedizione ai clienti finali;
c) descrizione accurata di tutte le aziende produttrici e del relativo territorio di produzione.
65. All'attuazione degli interventi di cui al comma 64 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), mediante l'emanazione di un bando che predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando.
66. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
67. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare in misura forfettaria gli oneri sostenuti dagli apicoltori e dagli esperti apistici per gli interventi di recupero degli sciami di api su richiesta dei Vigili del fuoco, delle forze dell'ordine o di altra pubblica autorità.
68. Per le finalità di cui al comma 67 gli Organismi associativi tra apicoltori presentano richiesta entro il 30 settembre di ciascun anno alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari per ottenere il rimborso riferito agli interventi complessivamente realizzati nel territorio di competenza, allegando la documentazione che comprova la richiesta di intervento da parte dell'autorità pubblica. Il rimborso è concesso agli apicoltori e agli esperti apistici per il tramite degli Organismi associativi ed è riconosciuto nella misura di 200 euro per singolo intervento.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
70. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte della falconeria, nonché promuovere la biodiversità all'interno del territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore dei gestori di parchi dedicati all'allevamento di rapaci e alla pratica dell'arte della falconeria a copertura delle spese per la promozione del parco stesso e di quelle sostenute per le attività e la gestione delle strutture di cui al comma 71.
71. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 70, i parchi di cui al comma precedente, devono soddisfare i seguenti requisiti:
a) realizzare attività didattiche dedicate agli studenti delle scuole dell'infanzia, elementari, medie e superiori, nelle quali venga illustrata l'arte della falconeria dal punto di vista storico e scientifico;
b) realizzare dimostrazioni focalizzate sulle esibizioni di volo dei rapaci nelle quali vengano esaltate le caratteristiche venatorie e biologiche;
c) presenza di un'area destinata alla riproduzione dei rapaci, anche collocata in un Comune diverso rispetto a quello del parco, che possa essere utilizzata per la reintroduzione delle specie in natura, allo scopo di salvaguardarle dall'estinzione, anche grazie alla collaborazione con Università, Associazioni Ornitologiche ed Enti Pubblici.
72. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 70, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
73. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 70, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi e le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda alla struttura competente, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
74. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
75. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
76. Il contributo di cui al comma 70 è concesso in regime di aiuto "de minimis" nel rispetto del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea "de minimis", nella misura del 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
77. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
78.  
( ABROGATO )
(9)
79.  
( ABROGATO )
80.  
( ABROGATO )
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85. All'articolo 39 della legge regionale 1 dicembre 2017, n. 42 (Disposizioni regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al termine del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: <<e, comunque, non inferiore alla somma annua di cinquanta euro>>;

b)
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
<<2.1 Per la determinazione degli importi da versare a titolo di obbligo ittiogenico relativi alle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della presente legge, si continua ad applicare la metodologia previgente; qualora non risultino disponibili i parametri relativi alla portata del corso d'acqua della derivazione al momento del rilascio della medesima, in base ai quali calcolare l'obbligo ittiogenico, si applicano i parametri più favorevoli al concessionario.>>.

86. Al fine di favorire l'utilizzo consapevole, da parte dell'utenza, delle strade interdette al pubblico transito con mezzi a motore ai sensi della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3), con funzione di viabilità forestale, agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di interesse naturalistico e a opere e interventi di sistemazione idraulico - forestale, l'Amministrazione regionale predispone cartelli informativi finalizzati a:
a) informare coloro che percorrono le strade a piedi, in bici o con mezzi a motore circa i rischi cui si espongono, derivanti dalla natura del percorso fuori strada e dei luoghi attraversati, dalla presenza di cantieri per lavori di sistemazione idraulico-forestale o di utilizzazione boschiva, dalla tipologia del sedime e dagli effetti delle avversità meteorologiche sull'integrità e la percorribilità della strada;
b) richiamare l'attenzione all'osservanza di comportamenti prudenti, con particolare riguardo alla moderazione della velocità.
87. L'Amministrazione regionale appone i cartelli informativi sulle strade di cui al comma 86 di proprietà regionale e, su richiesta degli aventi titolo, sulle restanti strade.
88. Per le finalità di cui al comma 86, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
89. Al fine di sostenere il settore della frutticoltura melicola, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai soggetti senza fini di lucro che hanno realizzato iniziative di rilievo regionale finalizzate all'esposizione dei prodotti delle aziende melicole con unità operativa in regione, nei limiti e secondo le modalità previste dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 352 del 24 dicembre 2013.
90. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 89 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 ottobre 2023, n. 14 (Misure finanziarie multisettoriali), corredate di una relazione illustrativa delle attività svolte e della rendicontazione delle spese sostenute.
91. I contributi di cui al comma 89 sono concessi entro trenta giorni dalla presentazione della domanda. In caso di risorse insufficienti, gli importi richiesti sono proporzionalmente ridotti.
92. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 94.
93. All'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2, le parole: <<in armonia con gli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014 - 2020 o in armonia con gli interventi attuati ai sensi del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<in armonia con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato>>;

b)
il comma 9 è sostituito dal seguente:
<<9. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità per la concessione degli interventi a titolo di indennizzo attraverso le disponibilità del Fondo, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 327 di data 21 dicembre 2022. Nei casi di estrema urgenza e necessità, riferiti a situazioni improvvise e contingenti, i criteri e le modalità per la concessione degli interventi sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale alle risorse agroalimentari.>>.

94. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Note:
1Parole sostituite al comma 90 da art. 3, comma 7, lettera a), L. R. 14/2023
2Parole sostituite al comma 91 da art. 3, comma 7, lettera b), L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 20 da art. 3, comma 24, lettera a), L. R. 14/2023
4Parole sostituite al comma 21 da art. 3, comma 24, lettera b), L. R. 14/2023
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Parole aggiunte alla lettera c) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Parole aggiunte alla lettera d) del comma 79 da art. 3, comma 5, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Comma 23 abrogato da art. 3, comma 86, lettera a), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 14, c. 3, L.R. 22/2010, con effetto dall'1/1/2024.
9Comma 78 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
10Comma 79 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
11Comma 80 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
12Comma 81 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
13Comma 82 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
14Comma 83 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
15Comma 84 abrogato da art. 3, comma 86, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni competenti per territorio, alle persone fisiche proprietarie di unità immobiliari destinate esclusivamente a uso abitativo privato, anche costituite in condominio, un contributo fino all'importo massimo di 3.500 euro a sollievo degli oneri sostenuti per la realizzazione di interventi di allacciamento alla rete fognaria pubblica.
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate della documentazione tecnica dell'intervento e della spesa sostenuta per la realizzazione dell'intervento stesso, sono presentate a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione.
4. L'Amministrazione regionale si avvale dei Comuni per l'istruttoria e la gestione delle pratiche contributive sulla base delle disposizioni previste nell'avviso di cui al comma 3.
5. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
6.
I commi da 6 a 10 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), e i commi da 43 a 48 dell'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono abrogati.

7. Ai fini dell'attuazione degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico per la messa in sicurezza del territorio regionale contro i fenomeni di dissesto idrogeologico, l'Amministrazione regionale realizza il Sistema integrato per la prevenzione e la mitigazione del rischio idrogeologico sul territorio regionale.
8. Per le finalità di cui al comma 7 con deliberazione della Giunta regionale è istituita, senza oneri a carico dell'Amministrazione regionale, la Cabina di regia per la gestione del rischio idrogeologico, di seguito Cabina di regia, con la seguente composizione:
a) il Direttore della struttura regionale competente in materia di ambiente, che la coordina;
b) il Direttore della Protezione civile della Regione;
c) il Direttore della struttura regionale competente in materia di risorse agroalimentari;
d) il Direttore della struttura regionale competente in materia di infrastrutture e territorio;
e) il delegato del Commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico.
9. La Cabina di regia di cui al comma 8, anche avvalendosi del supporto tecnico delle strutture regionali, degli enti regionali e delle agenzie regionali, nonché del supporto scientifico di enti pubblici del sistema della ricerca regionale, nazionale e delle istituzioni scientifiche, svolge le seguenti funzioni:
a) propone e coordina l'inserimento degli interventi di prevenzione e di mitigazione del rischio idrogeologico nel Programma triennale dei lavori pubblici di cui all'articolo 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), in conformità alle indicazioni del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del distretto idrografico delle Alpi orientali e del Piano di gestione del rischio alluvioni (PGRA);
b) valuta e propone adeguate soluzioni per finanziare i maggiori costi legati all'attuazione del PGRA che gravano sui quadri economici dei progetti delle opere pubbliche;
c) indica il fabbisogno finanziario ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla lettera a);
d) verifica l'attuazione degli interventi di cui alla lettera a).
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
11. All'articolo 44 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e per la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole <<in tre soluzioni>> sono soppresse;

b)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda ai sensi del comma 1 alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro e non oltre la data del 31 ottobre 2023 e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento.>>.

12. All'articolo 4 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 17 le parole <<della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<la Regione>>;

b)
al comma 17 dopo le parole <<rispettive attività>> sono aggiunte le seguenti: <<, anche nell'ottica della decarbonizzazione delle medesime ai fini del raggiungimento della neutralità climatica>>;

c)
al comma 17 bis dopo la parola <<dotazione>> sono aggiunte le seguenti: <<, compresa la realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili finalizzata a far fronte ai consumi elettrici dei beni mobili e immobili utilizzati>>;

d)
dopo il comma 17 bis è inserito il seguente:
<<17 bis.1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di servizi finalizzati alla redazione dei progetti di fattibilità tecnico-economica degli impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al comma 17 bis.>>.

13. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis, della legge regionale 12/2009, come modificato dal comma 12, lettera c), si provvede a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 17 bis.1, della legge regionale 12/2009, come inserito dal comma 12, lettera d), è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
15.
Al comma 2 dell'articolo 18 della legge regionale 14 ottobre 2016, n. 15 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della geodiversità, del patrimonio geologico e speleologico e delle aree carsiche), dopo le parole <<(Disciplina organica dei lavori pubblici),>> sono inserite le seguenti: <<o mediante la stipula di convenzioni con PromoTurismoFVG, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale,>>.

16. Per le finalità di cui all'articolo 18 della legge regionale 15/2016, come modificato dal comma 15, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
17. Nell'ambito dei contratti di fiume l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione attraversati da fiumi, un contributo per interventi previsti nel Documento strategico e, in particolare, dall'Asse Strategico 5. "Fruizione e sviluppo economico del territorio fluviale", finalizzati al progetto di fattibilità tecnica ed economica e al progetto esecutivo di cui all'articolo 41 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici), e alla realizzazione di rampe di discesa per canoa e kayak dalle traverse esistenti lungo i fiumi stessi.
18. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 17, nonché l'ammissibilità delle spese.
19. Per l'ottenimento del contributo i beneficiari di cui al comma 17 presentano domanda al Servizio competente in materia di difesa del suolo, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
21. Al fine di programmare interventi per la sostituzione delle condotte acquedottistiche obsolete l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, tramite AUSIR, un contributo ai soggetti gestori del servizio idrico integrato per la ricognizione delle tubazioni della rete acquedottistica contenenti cemento-amianto.
22. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 21, corredata di una relazione illustrativa delle attività e del preventivo di spesa, è presentata da AUSIR alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'erogazione del contributo è disposta con le modalità definite dal decreto di concessione. La rendicontazione della spesa è disciplinata dall'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
23. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
24. All'articolo 4 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 32 le parole <<in conformità all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato, come modificato dal regolamento (UE) n. 1084/2017 della Commissione, del 14 giugno 2017>> sono sostituite dalle seguenti: <<in conformità alle disposizioni comuni di cui al capo I e all'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato come, da ultimo, modificato dal regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione, del 23 giugno 2023>>;

b)
al comma 33 le parole <<è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile>> sono sostituite dalle seguenti: <<, nonché della documentazione utile a dimostrare il rispetto delle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 651/2014, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, prima dell'inizio dei lavori di realizzazione dell'impianto di cui al comma 32 e, comunque,>>;

c)
al comma 34 dopo le parole <<contributo medesimo>> sono inserite le seguenti: <<e l'intensità dell'aiuto nel rispetto dell'articolo 41 del regolamento (UE) n. 651/2014>>.

25. La domanda di concessione del contributo di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), è presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
26. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 32, della legge regionale 13/2021, come modificato dal comma 24, lettera a), e tenuto conto di quanto disposto comma 25, è destinata la spesa di 1.800.000 euro per l'anno 2023 a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Fontanafredda un contributo per la realizzazione delle attività di indagine e monitoraggio relative alla fase di gestione post-operativa della discarica di seconda categoria, tipo B, della ditta Eko Alb S.r.l., sita in località Ceolini, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare).
28. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 27, corredata del quadro economico e del cronoprogramma, anche finanziario, dell'intervento, è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Qualora il Comune di Fontanafredda recuperi, anche parzialmente, la spesa sostenuta per la realizzazione degli interventi finanziati ai sensi del comma 27, ne dà comunicazione alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile che indica le modalità di rimborso.
30. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 31.
31. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.
Note:
1Parole soppresse al comma 17 da art. 4, comma 11, lettera a), L. R. 7/2024
2Parole soppresse al comma 19 da art. 4, comma 11, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1. Alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 bis dell'articolo 40 è sostituito dal seguente:
<<1 bis. Per l'attività di redazione e aggiornamento del prezzario di cui al comma 1, lettera e), l'Amministrazione regionale si avvale di un tavolo tecnico consultivo istituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici che ne determina la composizione, i compiti e le modalità di funzionamento, coordinato dalla struttura competente in materia di lavori pubblici. Al tavolo partecipano i rappresentanti degli enti e organizzazioni maggiormente rappresentative delle istituzioni, categorie economiche, professionali e delle società partecipate dalla Regione Friuli Venezia Giulia, operanti nel settore. La partecipazione al tavolo non comporta la corresponsione di alcuna indennità, gettone di presenza o rimborsi spesa. Il personale del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale partecipa ai lavori nell'ambito della propria attività d'istituto. Il Comitato tecnico per la redazione e l'aggiornamento del prezzario regionale dei lavori pubblici, istituito con decreto del Presidente della Regione 2 aprile 2020, n. 056/Pres., è soppresso dalla data del decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici di cui al primo periodo.>>;

b)
gli articoli 41, 42 e 43 sono abrogati.

2. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
l'articolo 39 è abrogato;

b)
alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 40 le parole <<e dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricanti e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765)>> sono soppresse.

3. Alla legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dell'articolo 32 le parole <<industriali o artigianali e, per questi ultimi, per le domande presentate dopo l'1 gennaio 2020, anche quelli in attesa del rilascio del relativo permesso a costruire o relativo titolo edilizio autorizzativo,>> sono soppresse;

b)
dopo il comma 3 septies dell'articolo 61 è inserito il seguente:
<<3 octies. In relazione alle domande per il rilascio del permesso di costruire o ad altri atti abilitativi depositati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), il Comune applica automaticamente le condizioni di favore disposte dall'articolo 5, comma 3, lettera a), della medesima legge regionale, senza necessità per l'interessato di formalizzare apposita richiesta o comunicazione.>>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere alla quantificazione definitiva e a disporre la relativa conferma dei contributi, nei limiti del costo degli interventi, già concessi negli anni antecedenti al 2014 a favore di parrocchie per i lavori eseguiti su immobili di proprietà ai sensi dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20 (Norme procedurali e finanziarie per la corresponsione dei contributi annui costanti alle Amministrazioni provinciali per l'espletamento delle funzioni delegate ai sensi della legge regionale 22 agosto 1966, n. 23 e successive modificazioni ed integrazioni).
5. Per la finalità di cui al comma 4 le parrocchie presentano al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio apposita domanda, corredata della dichiarazione del legale rappresentante, vistata dalla Diocesi, attestante la spesa sostenuta e l'avvenuta conclusione dei lavori nel rispetto delle finalità previste dalla normativa di riferimento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare al Comune di Villa Santina il contributo di 250.000 euro, già concesso con decreto n. 6157/PMT dell'11 novembre 2013, ai sensi dell'articolo 4, commi 55 e seguenti, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), e confermato con decreto n. 6095/TERINF del 4 dicembre 2016, per la realizzazione dell'intervento di completamento dell'efficientamento energetico della sede municipale e di riqualificazione dell'area esterna, mediante acquisizione di un immobile adiacente, in luogo dei lavori di ristrutturazione e ampliamento dell'immobile sede municipale inizialmente previsti.
7. Per le finalità di cui al comma 6, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di Villa Santina inoltra al Servizio competente apposita istanza corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi per la cura ordinaria e straordinaria e per la valorizzazione degli alberi monumentali già concessi ai sensi dell'articolo 5, comma 27, della legge regionale 29 dicembre 2016, n. 25 (Legge di stabilità 2017), per i quali i termini di utilizzo e rendicontazione dell'incentivo siano scaduti il 31 dicembre 2022. L'istanza di fissazione di nuovi termini per la conclusione delle attività e la presentazione del rendiconto è presentata alla struttura regionale competente in materia di paesaggio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
9.
Il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 20 novembre 1989, n. 28 (Agevolazione della formazione degli strumenti urbanistici generali ed attuativi), è sostituito dal seguente:
<<1. Per agevolare la conformazione al Piano paesaggistico regionale degli strumenti urbanistici generali comunali di nuova formazione o vigenti e loro varianti generali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni, in forma singola o associata, contributi nella misura massima dell'80 per cento della spesa ritenuta ammissibile per la redazione dello strumento urbanistico a favore del singolo soggetto istante e, comunque, in misura non superiore a:
a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.>>.

10.
Dopo il comma 1 dell'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 è inserito il seguente:
<<1 bis. Il contributo può essere destinato all'eventuale copertura delle spese da sostenere per il conferimento di incarichi professionali necessari alla redazione degli elaborati dello strumento medesimo in attuazione delle previsioni del decreto del Presidente della Regione 11 ottobre 2022, n. 0126/Pres. (Regolamento di attuazione della Parte III, Paesaggio, ai sensi degli articoli 57 quater, comma 6, e 61, comma 5, lettera c), della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio) per la conformazione o l'adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale).>>.

11. I Comuni beneficiari dei contributi di cui agli articoli 4 bis e 4 ter della legge regionale 28/1989, i cui strumenti urbanistici generali sono conformati o in corso di conformazione, possono presentare domanda per l'integrazione del contributo anche ai fini di dare attuazione alle previsioni del decreto del Presidente della Regione n. 0126/2022 e anche per spese sostenute dall’1 gennaio 2019. L'importo complessivo del contributo, dato dall'importo già concesso e dall'integrazione richiesta, è determinato in misura non superiore a:
a) 45.000 euro per Comuni sino a 5.000 abitanti;
b) 50.000 euro per Comuni sino a 10.000 abitanti;
c) 55.000 euro per Comuni sino a 20.000 abitanti;
d) 60.000 euro per Comuni sino a 100.000 abitanti;
e) 65.000 euro per Comuni con oltre 100.000 abitanti.
(2)
12. Le domande di cui al comma 11 sono redatte utilizzando il modello approvato con decreto del Direttore della struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale e corredate, a pena di inammissibilità, di un preventivo sommario di spesa. Le integrazioni dei contributi sono concesse secondo il procedimento a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e, per quanto non espressamente previsto dal presente comma, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989 in quanto compatibili.
13. Per le finalità di cui all'articolo 4 ter della legge regionale 28/1989, come modificato dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. Per le finalità di cui al comma 11 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
15.  
( ABROGATO )
(6)
16.  
( ABROGATO )
(7)
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale situato all'interno del comprensorio interportuale e in prossimità della sede della motorizzazione civile, che sarà concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali.
18. Il contributo di cui al comma 17 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte dell'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.
19. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, il vincolo di destinazione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
20. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
21. Al fine di sostenere la sicurezza, l'adeguatezza e la continuità di funzionamento degli ambienti di apprendimento degli edifici utilizzati come istituti scolastici paritari senza fini di lucro riconosciuti ai sensi della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari degli edifici contenenti plessi scolastici paritari, contributi a sostegno di spese di investimento a rimborso delle spese per interventi urgenti effettuati su edifici in condizioni straordinarie di difficoltà tali da compromettere la continuità del servizio erogato.
22. Si considerano ammissibili le spese fino a un importo massimo di 50.000 euro per l'esecuzione dei lavori, per la fornitura dei materiali e per la progettazione degli interventi, anche se già eseguiti, dall'1 gennaio 2023. È possibile presentare una sola domanda per struttura e per annualità.
23. Le domande di rimborso sono corredate della documentazione richiesta dalle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), nonché sono corredate dell'asseverazione di un tecnico abilitato attestante, al momento di esecuzione dei lavori, le condizioni straordinarie di difficoltà dell'edificio tali da compromettere la continuità del servizio.
24. I contributi previsti dal comma 21 possono essere cumulati con altri benefici regionali o di altri enti pubblici o privati a copertura della spesa effettivamente sostenuta per il medesimo intervento.
25. Per la concessione e l'erogazione dei contributi assegnati si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Il provvedimento di concessione del finanziamento è adottato entro novanta giorni dalla data di pubblicazione dell'assegnazione del contributo.
26. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
27. All'articolo 15 della legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al secondo periodo del comma 2 le parole <<Protezione civile>> sono sostituite dalle seguenti: <<Direzione centrale autonomie locali, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione>>;

b)
al comma 4 le parole << I fini primari perseguiti dalla Guardia costiera ausiliaria disciplinata dal presente articolo consistono nel garantire la sicurezza della navigazione e la salvaguardia della vita umana in mare, attività coordinate dalla Capitaneria di porto in un più ampio contesto di Protezione civile. Gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:>> sono sostituite dalle seguenti: <<Ferme restando le competenze attribuite alle Capitanerie di porto ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662 (Regolamento di attuazione della legge 3 aprile 1989, n. 147, concernente adesione alla convenzione internazionale sulla ricerca ed il salvataggio marittimo, adottata ad Amburgo il 27 aprile 1979), e quelle attribuite al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 (Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229), e del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 (Codice della protezione civile), gli obiettivi e i destinatari del servizio offerto sono:>>;

c)
alla lettera a) del comma 4 la parola <<acqua>> è sostituita dalla seguente: <<mare>>;

d)
alla lettera d) del comma 4 dopo la parola <<inquinamento>> sono aggiunte le seguenti: <<nel rispetto delle disposizioni della legge 31 dicembre 1982, n. 979 (Disposizioni per la difesa del mare)>>;

e)
la lettera e) del comma 4 è abrogata.

28. Al fine di contribuire alla diversione modale dalla mobilità passeggeri privata su gomma al trasporto pubblico locale, al miglioramento dei collegamenti marittimi, lagunari e fluviali tra i territori dell'arco costiero e lagunare del Friuli Venezia Giulia e all'attrattività turistica della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni un contributo a sostegno delle spese per la realizzazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale marittimo, compresi fluviale e lagunare, di cui all'articolo 12, comma 3, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità).
29. L'assegnazione delle risorse è disposta sulla base di un programma di servizi aggiuntivi e di un preventivo di spesa annuale o pluriennale da presentarsi, da parte dei Comuni, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di assegnazione delle risorse finanziarie. Nel caso di richieste eccedenti le disponibilità di bilancio il riparto viene definito proporzionalmente alle previsioni di spesa.
30. Sono rendicontabili le spese sostenute nell'anno 2023 per i servizi di cui al comma 28 anche antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 3 (Trasporto per vie d'acqua) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
32. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione al Comune di Aviano, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), di un contributo ventennale costante di 20.000 euro annui per l'intervento denominato "Centro sportivo Visinai", è autorizzata, in luogo del contributo originariamente assentito per le sopra riportate finalità, a concedere al Comune medesimo un contributo pari a 160.000 euro, corrispondente alle rate annuali maturate dal 2016 al 2023 dell'originario contributo e che è oggetto di contestuale disimpegno per le quote annuali dal 2016 al 2029, per la realizzazione dell'intervento di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico dell'edificio denominato "Casa dello Studente".
33. Per le finalità previste dal comma 32 il Comune di Aviano presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo al Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredata della documentazione di cui all'articolo 56, comma 1, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
34. Ai sensi del comma 33 il Servizio competente della Direzione centrale infrastrutture e territorio provvede alla concessione del contributo e a fissare i termini di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Fernetti e di Bagnoli della Rosandra, destinato a interventi straordinari sugli impianti elettrici, antincendio e tecnologici, adeguamento e messa in sicurezza di infrastrutture e impianti esistenti, nonché di asfaltatura di piazzali.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Trieste S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 38, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
38. Il contributo di cui al comma 36 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 40.
39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 1.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.A. destinato a interventi di potenziamento della funzione logistica e ulteriori interventi localizzati all'interno del terminal intermodale - SDAG, complementari alla realizzazione della "Lunetta italiana", di competenza di Rete Ferroviaria Italiana.
42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Gorizia - SDAG S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 43, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 45.
44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.
45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 3.975.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Società Interporto Cervignano del Friuli S.p.A. destinato all'ammodernamento e al rinnovamento dell'armamento dei fasci di binari ubicati all'interno del piazzale intermodale e a una serie di interventi di miglioramento dell'efficientamento energetico e alla realizzazione di un portale ferroviario.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto Cervignano del Friuli S.p.A., corredata della descrizione dettagliata delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 48, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
48. Il contributo di cui al comma 46 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 50.
49. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002.
50. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 3.440.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
51. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere per l'anno 2023 per gli interventi di opere pubbliche finanziati, in tutto o in parte, con fondi regionali, ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
52. I finanziamenti di cui al comma 51 sono concessi per interventi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano progetti esecutivi validati oppure i cui lavori siano stati avviati, a condizione che sia accertata dal responsabile unico del procedimento la mancanza di sufficiente disponibilità finanziaria nel quadro economico a cui non sia possibile dare copertura con altre risorse finanziarie a disposizione dell'ente.
53. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente legge.
54. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
55. Per le finalità di cui al comma 51 è destinata la spesa di 2.850.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
56.
Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), le parole <<10.000 abitanti>> sono sostituite dalle seguenti: <<15.000 abitanti>>.

57. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 2, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
58.
Dopo la lettera i) del comma 20 dell'articolo 5 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), è aggiunta la seguente:
<<i bis) un rappresentante dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV).>>.

59. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 19 e 22, della legge regionale 27/2012, in relazione alle modifiche apportate dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
60. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a favore dei soggetti privati beneficiari degli incentivi previsti dagli articoli 24, 25 e 26, della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), per consentire di portare a completamento gli interventi già avviati alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di far fronte ai maggiori oneri di realizzazione degli investimenti derivanti dall'aumento dei costi.
61. Sono esclusi dal contributo gli interventi già oggetto di finanziamento ai sensi dell'articolo 5, commi da 71 a 76, e dell'articolo 8, commi da 39 a 42, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024).
62. Il contributo è concesso su presentazione della domanda in misura pari al 30 per cento dell'importo di contributo concesso ai sensi della legge regionale 1/2016 e comunque nel limite della maggior spesa presunta come rilevata dal nuovo preventivo o computo metrico da presentarsi in allegato alla domanda stessa.
63. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate del preventivo o computo metrico di cui al comma 62.
64. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), in ordine cronologico di presentazione delle domande fino a esaurimento dei fondi disponibili.
65. La documentazione a rendicontazione dei contributi è stabilita con il decreto di concessione con le modalità previste dal regolamento di attuazione dei contributi di cui agli articoli 24, 25 e 26 della legge regionale 1/2016.
66. Per le finalità di cui al comma 60 è destinata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
67. In deroga alle disposizioni dell'articolo 4 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per l'anno 2023 a favore dei Comuni per la riqualificazione di immobili, anche da acquisire in proprietà, ai sensi dell'articolo 26 della medesima legge regionale.
68. La domanda è presentata a mezzo posta elettronica certificata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, prima dell'inizio dei lavori di riqualificazione o dell'acquisizione in proprietà. La domanda è corredata dei seguenti documenti:
a) relazione tecnico-descrittiva;
b) quadro economico;
c) cronoprogramma;
d) piano economico finanziario redatto in ottemperanza alla deliberazione della Giunta regionale 19 gennaio 2018, n. 59 (Legge regionale 1/2016- Applicazione della decisione della Commissione europea 2012/21/UE sui servizi di interesse economico generale nell'ambito dell'edilizia sociale).
69. Il contributo è concesso in misura pari al 100% per cento della spesa presunta, come rilevata dal quadro economico allegato alla domanda. Il contributo non può comunque superare l'importo di 1 milione di euro.
70. I contributi sono concessi entro novanta giorni dalla presentazione della domanda con procedimento valutativo a sportello ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), fino a esaurimento dei fondi disponibili.
71. Per i contributi di cui al comma 67 trova applicazione, per quanto compatibile, il regolamento di esecuzione per il sostegno delle iniziative delle forme innovative di cui all'articolo 26 della legge regionale 1/2016.
72. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 4.700.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 2 (Edilizia residenziale pubblica e locale e piani di edilizia economico-popolare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
73.
Al comma 70 dell'articolo 5 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole <<L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali>> sono inserite le seguenti: <<o artigianali>>.

74. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 70, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 73, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica ed assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
75. Per le finalità di cui all'articolo 19 della legge regionale 19 febbraio 2016, n. 1 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad ammettere a finanziamento a sostegno delle locazioni per l'anno 2023 i Comuni che hanno presentato domanda anche oltre il termine perentorio previsto dall'articolo 10 del regolamento attuativo emanato con decreto del Presidente della Regione 15 aprile 2020, n. 066/Pres. così come prorogato dalla deliberazione della Giunta regionale 17 marzo 2023, n. 474 (Legge regionale 1/2016, articolo 53, comma 1 come integrato da Legge regionale 44/2017, articolo 5, comma 4. Fissazione per l'anno 2023 al 30 giugno 2023 del termine perentorio per la presentazione da parte dei Comuni alla regione delle domande di finanziamento a fronte del fabbisogno rappresentato dai privati cittadini nel periodo di apertura dei bandi a sostegno delle locazioni previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 66/2020), ma entro il 31 agosto 2023, purché in regola con i requisiti previsti dal regolamento attuativo suddetto.
76. Per le finalità di cui al comma 75 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 6 (Interventi per il diritto alla casa) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
77.
Al comma 2 dell'articolo 80 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), le parole <<entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2023>>.

78. L'Amministrazione regionale, in considerazione dell'aumento dei costi dei materiali e delle mutate priorità nella realizzazione dei lavori riguardanti la scuola primaria, è autorizzata a confermare al Comune di San Vito al Torre il contributo di 200.000 euro, già concesso con decreto n. 3510/TERINF del 18 agosto 2021, limitatamente ai lavori di sostituzione della caldaia e installazione di pannelli solari fotovoltaici o termici in luogo dell'intervento di riqualificazione energetica originariamente programmato.
79. Per le finalità di cui al comma 78, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comune di San Vito al Torre inoltra istanza al Servizio competente corredata di una relazione descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dei lavori. Con il provvedimento di conferma, sono fissati i termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, nonché il termine di rendicontazione dell'incentivo.
80. Al fine di ottimizzare e implementare l'offerta turistica della Regione Friuli Venezia Giulia, primariamente attraverso la valorizzazione dei luoghi simbolo presenti nel territorio regionale, in particolare dei siti riconosciuti patrimonio UNESCO, la Regione è autorizzata a finanziare la realizzazione e la messa in sicurezza del percorso al Santuario di Castelmonte, individuato a livello interregionale quale parte della tappa del Cammino Celeste, iscritto al registro della rete dei cammini del Friuli Venezia Giulia.
81. L'intervento è finalizzato a sostenere la realizzazione del percorso turistico e di pellegrinaggio di collegamento dalle aree riconosciute e tutelate patrimonio dell'umanità UNESCO al Santuario di Castelmonte, nell'ambito delle azioni di promozione dello sviluppo sostenibile del territorio e del patrimonio naturale, storico-paesaggistico e delle tradizioni locali promosse dall'Amministrazione regionale ai sensi della legge regionale 9 dicembre 2016, n.21 (Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive).
82. Per le finalità di cui al comma 80 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a devolvere il finanziamento assegnato al Comune di Staranzano con decreto n. 28728/GRFVG del 6 dicembre 2022 del Direttore del Servizio politiche per la rigenerazione urbana, la qualità dell'abitare e le infrastrutture per l'istruzione, riguardante l'intervento denominato "Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica delle sedi della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne come sede di alcune delle classi della scuola primaria E. De Amicis" per sostenere interventi di "Adeguamento sicurezza e adeguatezza funzionale didattica della biblioteca comunale, locali annessi e aree esterne".
84. Il Comune di Staranzano presenta la domanda per la devoluzione di cui al comma 83 alla Direzione centrale competente in materia di infrastrutture e territorio, Servizio competente in materia di edilizia scolastica, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento.
85. Con il decreto di devoluzione del finanziamento sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa.
86.
Al comma 2 dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), dopo la lettera a ter) è inserita la seguente:
<<a quater) gli appartenenti alle Forze Armate, in divisa, qualora siano stipulate apposite intese con i corpi di appartenenza, previo reperimento delle risorse necessarie a compensare i costi delle aziende di trasporto su specifico capitolo di bilancio;>>.

87. Per le finalità di cui all'articolo 34, comma 2, lettera a quater), della legge regionale 23/2007, come inserita dal comma 86, è destinata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
88. Le anticipazioni previste dall'articolo 5, commi da 55 a 61, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), si intendono erogate a titolo di contributo straordinario non ripetibile, nei limiti di quanto non erogato dal cofinanziamento statale.
88 bis. Con il contributo straordinario di cui al comma 88 sono finanziati anche gli interventi di completamento necessari a garantire la piena funzionalità delle opere stesse che abbiano subito una rimodulazione per far fronte all'aumento dei costi dei quadri economici.
89.
Al comma 55 dell'articolo 5 della legge regionale 22/2022 le parole <<già finanziati alla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalla seguente: <<finanziati>>.

90. Per le finalità di cui al comma 88 è destinata la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
91. In relazione al disposto di cui al comma 88 sono previste minori entrate per 6 milioni di euro per l'anno 2024 a valere sul Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
92. Con riferimento alle risorse concesse ai sensi dell'articolo 5, comma 39, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), non trova applicazione il comma 41 dell'articolo 5 della medesima legge regionale.
93.
Dopo la lettera d bis) del comma 5 dell'articolo 51 ter della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunta la seguente:
<<d ter) le Comunità, le Comunità di montagna e la Comunità Collinare di cui agli articoli 6, 7 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale).>>.

94. In attuazione della legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 (Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa), e della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito protocollo d'intesa con i soggetti interessati per realizzare nel territorio di Gorizia e nei territori limitrofi processi di programmazione integrata e progetti di area vasta, finalizzati a realizzare interventi volti alla mobilità sostenibile, con particolare riferimento alla valorizzazione cicloturistica quale elemento centrale per lo sviluppo del territorio.
95. Il protocollo d'intesa di cui al comma 94 individua programmi, progetti, azioni e opere necessarie da compiersi, indicando i relativi soggetti attuatori, nonché disciplinando le misure di attuazione e realizzazione degli interventi infrastrutturali necessari, attraverso un Piano di sviluppo territoriale del cicloturismo.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità ed infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 97.
97. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Comma 88 bis aggiunto da art. 5, comma 1, L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 11 da art. 5, comma 7, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 11, L. R. 14/2023
4Parole aggiunte al comma 21 da art. 5, comma 26, L. R. 14/2023
5Parole aggiunte al comma 94 da art. 5, comma 7, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Comma 15 abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11 bis, L.R. 20/2018, con effetto dall'1/1/2024.
7Comma 16 abrogato da art. 5, comma 5, lettera c), L. R. 16/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, c. 11 bis, L.R. 20/2018, con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 29 da art. 5, comma 10, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di proporre la città di Pordenone per il conferimento del titolo di "Capitale italiana della cultura 2027", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un contributo per la predisposizione del dossier di candidatura e per le attività collaterali funzionali all'analisi del contesto territoriale, all'animazione e al coinvolgimento attivo del territorio e delle comunità, e alla creazione del brand.
2. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
3. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
5. Sono prorogati fino al termine perentorio del 31 dicembre 2023 i termini per la conclusione delle attività progettuali e per la presentazione della rendicontazione delle spese sostenute con gli incentivi concessi a valere sui seguenti avvisi e regolamenti:
a) avvisi per attività culturali, approvati con deliberazione della Giunta regionale 26 novembre 2021, n. 1801;
b) avviso per la realizzazione di eventi e manifestazioni per la promozione della cultura storica ed etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con deliberazione della Giunta regionale 19 febbraio 2021, n. 229;
c) incentivi approvati con decreto del Direttore del Servizio attività culturali n. 346/CULT di data 1 febbraio 2021, a valere sul "Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di contributi per iniziative in ambito culturale a favore dei giovani ai sensi degli articoli 22, commi da 1 a 3, e 33, della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità)", emanato con decreto del Presidente della Regione 10 giugno 2014, n. 0112/Pres.;
d) incentivi concessi all'Università popolare di Trieste per l'anno 2022 con decreto n. 1079/CULT di data 6 aprile 2022, a valere sul "Regolamento in materia di concessione ed erogazione dell'incentivo per il sostegno delle attività svolte dall'Università popolare di Trieste in attuazione dell'articolo 27 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 23 maggio 2016, n. 0108/Pres.
6.
Al comma 2 bis dell'articolo 4 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), dopo le parole <<fatto salvo quanto previsto>>, sono inserite le seguenti: <<dall'articolo 27 quater, comma 6 bis, e>>.

7. All'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 4 è sostituito dal seguente:
<<4. Le iniziative di cui al comma 2 vengono sostenute e promosse attraverso:
a) uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, con cui sono definiti i settori d'intervento, l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, ove possibile, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, i limiti massimi e minimi degli incentivi e quanto demandato all'avviso dal regolamento;
b) iniziative a regia regionale da realizzarsi attraverso la stipula di convenzioni e accordi, anche in attuazione del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), per l'attuazione di interventi e attività di comune interesse pubblico, relativi alla promozione storico-etnografica della Regione Friuli Venezia Giulia.>>;

b)
dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:
<<6 bis. I contributi relativi agli interventi di cui al comma 2, lettere a) e c), possono essere concessi anche a scuole statali e paritarie appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell'articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), con sede in Friuli Venezia Giulia, e ai soggetti privati di cui all'articolo 4, comma 2 bis, privi di finalità statutarie esclusivamente o prevalentemente culturali o artistiche.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 4 dell'articolo 27 quater della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9.
Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014 le parole <<agli organismi richiedenti>> sono sostituite dalle seguenti: <<, oppure, nel caso di finanziamenti triennali, in forza del decreto di ammissione al finanziamento triennale e in base alla storicità dell'incentivo assegnato all'organismo interessato,>>.

10. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 16/2014, in relazione alle modifiche apportate dal comma 9, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11.
Al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 28 maggio 2021, n. 7 (Disposizioni per la riabilitazione storica attraverso la restituzione dell'onore dei soldati nati o caduti nel territorio dell'attuale Regione Friuli Venezia Giulia appartenenti alle Forze armate italiane condannati alla fucilazione dai tribunali militari di guerra nel corso della Prima Guerra mondiale), dopo le parole <<per l'organizzazione dell'evento di cui al comma 1>>, sono aggiunte le seguenti: <<e per le iniziative di ricerca storica di cui all'articolo 1, comma 2>>.

12. All'articolo 2 della legge regionale 7/2021 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 ter è sostituito dal seguente:
<<1 ter. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 1 bis è presentata dal Comune di Cercivento al Servizio competente in materia di attività culturali entro il 30 aprile di ogni anno. La domanda è corredata di una relazione dettagliata delle attività previste e del relativo preventivo di spesa. Sono rendicontabili anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda.>>;

b)
dopo il comma 1 ter è aggiunto il seguente:
<<1 quater. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata su richiesta del beneficiario.>>.

13. In via di prima applicazione la domanda di cui al comma 1 ter dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come modificato dal comma 12, è presentata entro il 30 settembre 2023.
14. Per le finalità di cui al comma 1 bis dell'articolo 2 della legge regionale 7/2021, come modificato dal comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
15. Al fine di aumentare l'efficacia dell'azione sviluppata nell'esercizio 2022, con la quale la Regione ha concorso finanziariamente alla realizzazione di interventi finalizzati a tutelare il patrimonio culturale regionale e ad evitare il deterioramento di edifici sedi di raccolte museali di alto pregio storico e culturale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, anche nell'esercizio in corso, le domande di contributo già presentate a valere sull'<<Avviso per il finanziamento di interventi finalizzati alla manutenzione straordinaria, al restauro e risanamento conservativo, all'ampliamento, alla ristrutturazione edilizia, al rinnovo di allestimenti e all'acquisto di attrezzature relativi a Musei di proprietà comunale, ai sensi dell'articolo 6, commi da 11 a 15, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024, ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26). Anno 2022.>>, approvato con deliberazione della Giunta regionale 30 settembre 2022, n. 1427, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande risultate ammissibili e finanziabili a partire dalla prima domanda non interamente finanziata.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
17. I termini per la rendicontazione dei contributi per l'acquisto di attrezzature sportive specializzate, equipaggiamenti e mezzi necessari al trasporto delle persone con disabilità o disagio concessi nel 2022 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), sono fissati al 30 settembre 2023 e possono essere prorogati con provvedimento amministrativo, su istanza motivata del beneficiario.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Federazione Italiana Baseball Softball (FIBS) un contributo fino a concorrenza della spesa ammissibile a sostegno dei costi connessi all'organizzazione sul territorio regionale delle fasi di qualificazione e della fase finale della Coppa del Mondo di Softball 2024, nonché alla manutenzione straordinaria e per l’acquisto di attrezzature per l’allestimento degli impianti sportivi di proprietà pubblica destinati alla manifestazione stessa.
19. Ai fini della determinazione della spesa ammessa a contributo nell'ambito dei costi per l'organizzazione, trovano applicazione le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 0201/Pres. in quanto compatibili.
20. Per le finalità di cui al comma 18, la Federazione Italiana Baseball Softball presenta al Servizio competente in materia di sport, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata di una relazione illustrativa e di un quadro economico dettagliato per voci di spesa, nonché delle eventuali autorizzazioni degli Enti pubblici proprietari alla realizzazione di lavori presso gli impianti sportivi di cui al comma 18. Sono altresì ammissibili a contributo le spese sostenute a decorrere dall'1 gennaio 2023 alla data di presentazione della domanda.
21. Con il decreto di concessione sono stabilite le tempistiche di liquidazione del contributo, modalità e termini per la rendicontazione delle spese. Il contributo può essere liquidato in via anticipata, su richiesta del beneficiario.
22. In deroga all'articolo 32, comma 1, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il vincolo di destinazione sugli impianti sportivi di cui al comma 18 è relativo al solo mantenimento della destinazione da parte dell'Ente pubblico proprietario.
23. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
24. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata altresì la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
25. Nelle more della revisione della legge regionale 8/2003 e del relativo regolamento di attuazione emanato con il decreto del Presidente della Regione 201/2016, i riferimenti al Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) devono intendersi relativi al Registro delle attività sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39 (Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto 2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi).
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso al Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Ente di Promozione Sportiva denominato Centro Sportivo Aziendale e Industriale (CSAIN) con decreto n. 1794/CULT di data 30 giugno 2021, ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 8/2003, per l'anno 2021.
27. Per le finalità di cui al comma 26 il Centro Sportivo Aziendale e Industriale (CSAIN), entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione del contributo. Il Servizio competente conferma il contributo e approva la rendicontazione delle spese.
28. All'articolo 7 della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 23 è sostituito dal seguente:
<<23. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 22 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.>>;

b)
il comma 25 è abrogato;

c)
al comma 29, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 22 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia culturale e del valore economico complessivo degli interventi stessi;>>.

29. Sino alla modifica del regolamento di cui al comma 29 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in applicazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettera c), i progetti d'intervento di cui al comma 22 dell'articolo 7 medesimo sono individuati dalla Giunta regionale applicando le disposizioni del capo IV del decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres .
30. Per le finalità di cui ai commi 21 e 22 dell'articolo 7 della legge regionale 13/2019, in relazione alle modifiche apportate dal comma 28, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
31. All'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 74 è abrogato;

b)
al comma 78, prima della lettera a), è inserita la seguente:
<<0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;>>;

c)
il comma 79 è sostituito dal seguente:
<<79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.>>.

32. Per il 2023 i contributi di cui all'articolo 6, comma 69, della legge regionale 22/2022 sono concessi esclusivamente a fronte di erogazioni liberali per progetti d'intervento relativi a manifestazioni sportive e all'impiantistica sportiva.
33. Per le finalità di cui al comma 69 dell'articolo 6 della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 31 e a quanto stabilito dal comma 32, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
34.
Al comma 20 dell'articolo 6 della legge regionale 2 novembre 2021, n. 16 (Misure finanziarie intersettoriali), le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 dicembre 2023>>.

35. Alla legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 4 bis, alla fine della lettera a), sono aggiunte le parole: <<anche avvalendosi di enti di formazione regionale accreditati ai sensi della legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 (Norme in materia di formazione e orientamento nell'ambito dell'apprendimento permanente), attraverso specifiche convenzioni con cui definire modalità e criteri di erogazione dei corsi. Al fine di garantire l'erogazione dei corsi su tutto il territorio regionale gli enti di formazione possono anche essere costituiti in Associazione Temporanea di Imprese (ATI)>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 8, dopo la lettera c), è inserita la seguente:
<<c bis) determina l'entità e le modalità di riscossione dei contributi che l'Ente può stabilire per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;>>;

c)
al comma 1 dell'articolo 14, dopo la lettera b), è inserita la seguente:
<<b bis) i proventi che l'Ente può stabilire, con determinazione del Direttore generale, a titolo di contribuzione per la frequenza dei corsi e delle attività formative svolti istituzionalmente dall'Ente;>>.

36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) un contributo straordinario di 2 milioni di euro per la realizzazione su un terreno attiguo alla sede della Fondazione della struttura denominata CUB/ON, destinata a ospitare sale prove per produzioni teatrali e musicali della Fondazione stessa, dell'Istituzione musicale e sinfonica del Friuli Venezia Giulia, del Coro del Friuli Venezia Giulia e di altri operatori culturali del territorio, nonché spazi espositivi, aule didattiche e aule conferenze.
37. Per le finalità di cui al comma 36 la Fondazione Luigi Bon di Colugna di Tavagnacco (UD) presenta al Servizio competente in materia di attività culturali, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del terreno su cui edificare la struttura, nonché dell’avvenuta presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso di costruire. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell’articolo 60 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), l’erogazione dell’acconto del contributo, nel limite massimo di cui al medesimo comma, è disposta previa presentazione dell’istanza finalizzata all’ottenimento del permesso di costruire.
38. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
39. All'articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 51 le parole <<entro il 30 aprile>> sono sostituite dalla seguente: <<annualmente>>;

b)
al comma 52, dopo le parole <<già esistenti>>, sono aggiunte le seguenti: <<o attraverso la concessione di contributi al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia o al Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP), per l'organizzazione di eventi finalizzati alla promozione dello sport giovanile e delle persone con disabilità.>>;

c)
dopo il comma 53 è inserito il seguente:
<<53 bis. Per l'organizzazione degli eventi di cui al comma 52, il Comitato regionale del CONI o il Comitato Internazionale Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano alla struttura regionale competente in materia di sport, entro trenta giorni dalla pubblicazione della deliberazione di cui al comma 51, apposita domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa e del preventivo delle spese. Con il decreto di concessione sono definiti, in particolare, i termini e le modalità di utilizzo del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.>>.

40. Per l'anno 2023, per le finalità di cui all'articolo 6, commi da 50 a 54, della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, la Giunta regionale approva la deliberazione di cui al comma 51 del medesimo articolo 6 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e il Comitato Regionale del CONI o il Comitato Italiano Paralimpico del Friuli Venezia Giulia (CIP) presentano la domanda di contributo di cui al comma 53 bis dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come inserito dal comma 39, lettera c), entro trenta giorni dall'approvazione della deliberazione medesima. Sono ammissibili le spese sostenute dall’1 luglio 2023 e il contributo è erogato in un’unica soluzione anticipata.
41. Per le finalità di cui al comma 52 dell'articolo 6 della legge regionale 24/2021, come modificato dal comma 39, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
42. All'articolo 11 della legge regionale 9 maggio 2017, n. 12 (Norme in materia di cultura, sport e solidarietà), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 le parole: <<straordinario di 20.000 euro>> sono soppresse;

b)
al comma 2 le parole <<sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 31 marzo di ogni anno>>.

43. Per l'anno 2023 la domanda di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 12/2017 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
44. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 12/2017, come modificato dal comma 42 e in relazione a quanto disposto dal comma 43, è destinata la spesa complessiva di 70.000 euro, suddivisa in ragione di 30.000 euro per l'anno 2023 e di 20.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
45. L'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato ad avvalersi della collaborazione di PromoTurismoFVG per la realizzazione di interventi di valorizzazione del patrimonio culturale in gestione a ERPAC, la progettazione e realizzazione di programmi e iniziative di promozione dei luoghi della cultura regionali anche in un'ottica di sviluppo e innovazione del turismo culturale e degli strumenti di fruizione del patrimonio culturale, tramite la stipula di specifiche convenzioni triennali.
46. Gli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 45 fanno carico al bilancio dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
47. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Tarcento un contributo di 180.000 euro per interventi finalizzati alla riqualificazione del patrimonio edilizio sportivo del Comune medesimo, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2029 del contributo concesso al Comune stesso, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per l'intervento denominato "Completamento polisportivo Toffoletti 2 lotto".
48. Per le finalità di cui al comma 47 il Comune di Tarcento presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
49. Ai sensi del comma 47, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 48, alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2029 del contributo originariamente concesso con legge regionale 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
50. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
51. L'Amministrazione regionale, in considerazione delle mutate esigenze funzionali che avevano portato alla concessione, da parte della Provincia di Udine, al Comune di Lignano Sabbiadoro, ai sensi dell'articolo 7, commi da 14 a 20, della legge regionale 17/2008 del contributo ventennale costante di 93.750 euro annui per l'intervento denominato "Polisportivo G. Teghil, campo di calcio, palestra, calcetto, piste e pedane", è autorizzata:
a) a convertire le rate maturate dal 2021 al 2023 in un contributo di 281.250 euro finalizzato alla realizzazione di interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil;
b) a concedere un contributo di 468.750 euro per interventi di riqualificazione degli impianti sportivi presenti all'interno del polisportivo comunale G. Teghil, anticipando al 2023 le rate annuali dal 2024 al 2028.
52. Per le finalità di cui al comma 51 il Comune di Lignano Sabbiadoro presenta al Servizio competente in materia di sport, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all'articolo 56 della legge regionale 14/2002.
53. Ai sensi del comma 51, il Servizio competente in materia di sport provvede, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma 52, alla conversione e alla concessione del contributo con contestuale disimpegno delle quote annuali dal 2024 al 2028 del contributo originariamente concesso con legge regionale 17/2008. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
54. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 51 è destinata la spesa di 468.750 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
55. Al fine di contribuire al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali delle Federazioni sportive nazionali del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), così come definite all'articolo 21 dello Statuto del CONI, operanti sul territorio del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo finalizzato al sostegno delle attività istituzionali dei Comitati regionali medesimi.
56. Per le finalità di cui al comma 55, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Comitati di cui al comma 55 presentano domanda di contributo al Servizio competente in materia di sport corredata di:
a) un piano finanziario preventivo delle entrate e delle uscite dell'anno in corso;
b) l'ultimo bilancio consuntivo approvato;
c) una relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno in corso, comprensiva del numero delle associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda.
57. Per le finalità di cui al comma 55 sono considerate spese ammissibili quelle riferite all'anno solare relativo all'esercizio finanziario dell'anno di contribuzione secondo le seguenti tipologie e limiti:
a) spese di gestione ordinaria entro il limite massimo del 60 per cento del contributo assegnato, quali canoni e oneri locativi, utenze e servizi, spese di personale, compresi compensi per collaborazioni, inclusi oneri previdenziali, rimborsi spese;
b) spese per attività promozionale, agonistica e di formazione entro il limite massimo del 40 per cento del contributo assegnato, quali spese per organizzazione di campionati, manifestazioni e corsi di aggiornamento e qualificazione, canoni di utilizzo impianti sportivi per attività o manifestazioni organizzate dai Comitati.
58. La graduatoria delle domande e la quantificazione del contributo è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base dei seguenti criteri:
a) misura fissa ripartita a tutti i soggetti di cui al comma 55 pari al 30 per cento dello stanziamento di cui al comma 60;
b) una misura variabile, pari al 70 per cento dello stanziamento di cui al comma 60, in base a:
1) articolazione territoriale del Comitato regionale della Federazione sportiva:
1.1) presenza Comitati e delegazioni provinciali: 1 punti
1.2) assenza Comitato e delegazione provinciale: 0 punti
2) dimensione organizzativa del Comitato regionale: numero di unità di personale di cui al comma 57, lettera a):
2.1) meno di 3 unità: 2 punti
2.2) da 3 a 5 unità: 3 punti
2.3) oltre 5 unità: 4 punti
3) numero di associazioni affiliate alla data di presentazione della domanda:
3.1) da 1 a 50: 5 punti
3.2) da 51 a 100: 10 punti
3.3) oltre 100: 15 punti.
59. Con il decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport è concesso e contestualmente liquidato in via anticipata l'intero importo del contributo e sono stabiliti termini e modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 137.
61. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus per la realizzazione di un intervento di ristrutturazione di parte del modello del coronamento della diga e riqualificazione dell'area verde, per la commemorazione del 60° anniversario del disastro del Vajont.
62. Per le finalità di cui al comma 61, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la fondazione Vajont 9 ottobre 1963 Onlus presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata di una relazione illustrativa dell'intervento medesimo, comprensiva delle date di inizio e di ultimazione dei lavori, e del relativo quadro economico.
63. Il contributo di cui al comma 61 è concesso in misura pari al 100 per cento della spesa ammissibile.
64. La concessione del contributo di cui al comma 61 è disposta in via definitiva sulla base della documentazione di cui al comma 62 per un importo commisurato alla spesa ritenuta ammissibile risultante dal quadro economico presentato.
65. Per l'erogazione del contributo di cui al comma 61 si applicano le disposizioni di cui al capo XI della legge regionale 14/2002.
66. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
67. Per le finalità di cui al comma 61 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Cervignano del Friuli un contributo straordinario per l'organizzazione e la realizzazione degli eventi culturali di celebrazione nel 2024 del centenario della nascita del maestro Giuseppe Zigaina.
69. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 68 è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa.
70. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
72.
Al comma 12 dell'articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 21 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2023-2025), le parole <<, laddove il progetto finanziato non sia stato inserito, ai sensi dell'articolo 15, comma 4, del regolamento approvato con decreto del Presidente della Regione 29 ottobre 2019, n. 0196/Pres., nell'elenco dei progetti d'intervento che possono beneficiare di erogazioni liberali con l'Art bonus regionale>> sono soppresse.

73. Al fine di valorizzare e promuovere il tessuto imprenditoriale regionale, attivando nuove forme di collaborazione tra imprese culturali e creative e imprese tradizionali in sinergia con Enti e istituzioni del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a organizzare con cadenza biennale la Fiera regionale della cultura e creatività, in continuità con l'edizione pilota realizzata nel 2022.
74. Per le finalità di cui al comma 73 è destinata la spesa complessiva di 350.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
75.
Al comma 14 dell'articolo 6 della legge regionale 21/2022 le parole <<il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<il 30 settembre 2023>>.

76. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi a Comuni della regione singoli o associati, con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, per la realizzazione di studi e progetti finalizzati all'individuazione di soluzioni volte al miglioramento del livello di fruibilità dei musei e dei luoghi della cultura siti sul proprio territorio e dei servizi legati al turismo culturale.
77. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
78. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 76, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, i parametri di valutazione delle domande, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
79. Al fine della predisposizione della graduatoria le domande vengono istruite mediante valutazione comparata sulla base dei seguenti parametri oggettivi, elencati in ordine di rilevanza:
a) Comuni proprietari o gestori di beni immobili patrimonio Unesco;
b) Comuni proprietari o gestori di Collezioni d'arte dichiarate di interesse culturale dal Ministero, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), o inserite nel catalogo regionale dell'ERPAC;
c) Comuni proprietari o gestori di musei o centri espositivi permanenti aperti al pubblico;
d) Comuni proprietari o gestori di archivi storici medievali e moderni di particolare pregio;
e) Comuni che candidano proposte progettuali per attività di conoscenza, fruizione e promozione turistica dei musei;
80. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
81. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dal beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
82. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
83. Al fine di valorizzare e diffondere l'arte del teatro di figura, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per la realizzazione di attività di conoscenza e promozione dei musei o centri espositivi permanenti, aperti al pubblico in maniera continuativa, interamente dedicati a tale arte.
84. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia delle attività previste e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 83, nonché l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
85. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 83, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di beni culturali, corredata di una relazione illustrativa delle attività che intendono realizzare e del relativo preventivo di spesa.
86. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
87. La spesa relativa ai contributi è rendicontata dall'ente beneficiario al Servizio competente in materia di beni culturali entro il termine fissato nel decreto di concessione, ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
88. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della regione singoli o associati le risorse finanziarie per la concessione di contributi finalizzati alla manutenzione o al restauro di affreschi, visibili dalla pubblica via, ubicati su edifici privati di proprietà di persone fisiche o giuridiche.
89 bis. Per le finalità di cui al comma 89 i Comuni della regione singoli o associati interessati presentano, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, domanda di trasferimento alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 24 novembre 2023.
89 ter. Le risorse finanziarie disponibili vengono ripartite in parti uguali tra tutte le domande pervenute.
90. Con riferimento ad affreschi di dimensione inferiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse di cui al comma 89 possono concedere contributi anche per più affreschi per ogni singolo richiedente privato nei limiti di seguito indicati:
a) in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 10.000 euro per il primo affresco;
b) in misura non superiore all'80 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 8.000 euro per il secondo affresco;
c) in misura non superiore al 70 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 7.000 euro per gli affreschi successivi al secondo.
(7)
91. In ogni caso ciascun richiedente privato non potrà percepire a titolo di contributo, anche per più affreschi, un importo superiore a 25.000 euro.
92. Con riferimento ad affreschi di dimensione pari o superiore ai due metri quadrati, i Comuni ai quali vengono trasferite le risorse cui al comma 89 possono concedere contributi per un solo affresco per ogni singolo richiedente privato in misura non superiore al 90 per cento della spesa ammissibile relativa agli interventi di manutenzione o di restauro entro il limite massimo di 25.000 euro.
93. Sono ammissibili a contributo tutte le spese direttamente attinenti all'intervento di manutenzione o di restauro, ivi comprese le spese tecniche e di allestimento del cantiere, nonché l'IVA nella misura in cui questa costituisca un costo per il beneficiario.
93 bis. Con il decreto di trasferimento delle risorse vengono stabiliti i termini e le modalità per la loro rendicontazione, ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 7/2000.
93 ter. Le risorse trasferite possono essere erogate anticipatamente su richiesta del Comune beneficiario.
94.  
( ABROGATO )
95. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
96. Al fine di commemorare il settantesimo anniversario della morte dei "Martiri del '53", l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a Comuni e ad associazioni culturali fino al 100 per cento della spesa ammissibile per iniziative culturali legate al tema dei moti triestini del novembre 1953.
97. I contributi sono concessi con il procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'articolo 36, comma 2, della legge regionale 7/2000.
98. Con bando approvato con deliberazione della Giunta regionale, pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, sono definiti le tipologie di iniziative finanziabili, i termini e le modalità di presentazione delle domande e i criteri di valutazione delle stesse, le spese ammissibili, nonché l'ammontare massimo del contributo.
99. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. Al procedimento contributivo si applicano gli articoli da 32 ante a 34 del capo I del titolo IV della legge regionale 16/2014.
100. Per le finalità di cui al comma 96 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
101. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani" un contributo da destinare all'attività istituzionale e a progetti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della tradizione artigianale del Museo.
102. Per le finalità di cui al comma 101 la Fondazione Museo Carnico delle Arti e Tradizioni popolari "Michele Gortani", entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.
103. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
104. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 40, comma 2, della legge regionale 7/2000, le anticipazioni di cui al comma 103 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
105. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione o successivamente prorogato, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
106. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2023 e che rientrano nelle tipologie elencate nell'articolo 6, comma 17, della legge regionale 22/2022.
107. Per le finalità di cui al comma 101 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
108. L'Ente regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia - ERPAC è autorizzato a integrare l'Accordo di partenariato per la valorizzazione e la fruizione dell'ex centro raccolta profughi (CRP) di Padriciano a scopo museale e polo di ricerca, trasferendo al concessionario del bene la somma di 1.500.000 euro per la realizzazione di lavori di messa a norma e adeguamento funzionale del compendio medesimo, ivi compresi gli spazi destinati a funzione museale e di ricerca.
109. In deroga all'articolo 60 della legge regionale 14/2002 l'erogazione in via anticipata del trasferimento non è soggetta a presentazione di fideiussione bancaria o di polizza fideiussoria assicurativa.
110. Per le finalità di cui al comma 108 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
111. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di collaborazione con il Comune di Gorizia per:
a) l'attuazione di interventi funzionali alla realizzazione delle iniziative previste dall'evento GO!2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, da individuarsi d'intesa con il Comune;
b) il sostegno dei maggiori oneri gravanti sulle strutture comunali in conseguenza degli aumentati flussi turistici e delle iniziative pubbliche collegate all'evento GO!2025 medesimo.
112. Per le finalità di cui al comma 111 è riconosciuto al Comune di Gorizia un finanziamento pari a 2.500.000 euro per l'anno 2023 a sostegno di quanto disposto alla lettera a) del comma 111 e un finanziamento complessivo pari a 800.000 euro, suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a sostegno di quanto disposto alla lettera b) del comma 111.
113. Gli interventi, le modalità di concessione, rendicontazione ed erogazione del finanziamento sono disciplinate nell'Accordo di collaborazione.
114. Per le finalità di cui alla lettera a) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
115. Per le finalità di cui alla lettera b) del comma 111 e di cui al comma 112, è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2023 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
116. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle sezioni regionali dell'Associazione Nazionale Alpini (ANA) del Friuli Venezia Giulia per la manutenzione e il ripristino di percorsi, sentieri, capitelli, ancone, edicole, cippi commemorativi, chiesette e cimiteri, nonché per la manutenzione di baite e rifugi da esse gestiti, al fine di valorizzare la memoria storica dei caduti anche per le nuove generazioni.
117. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 116 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro il 31 ottobre, corredata di una relazione illustrativa degli interventi da realizzare, del relativo preventivo di spesa e dell’autorizzazione alla realizzazione degli interventi medesimi rilasciata dagli enti proprietari. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità di erogazione e di rendicontazione del contributo. Quest'ultimo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione. I contributi sono concessi per un importo pari allo stanziamento totale a disposizione suddiviso tra i beneficiari in modo proporzionale al contributo richiesto entro i termini.
118. Per le finalità di cui al comma 116 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
119. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi nell'anno 2022 ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 8/2003, nell'anno 2022 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 giugno 2022, n. 881 (Bando per la concessione di contributi per il sostegno della ripresa dello sport giovanile, ai sensi dell'art. 6, commi da 50 a 55 della legge regionale 24/2021 e in attuazione della DGR 806/2022. Bando 2022), e nell'anno 2021 ai sensi del bando approvato con deliberazione della Giunta regionale 14 maggio 2021, n. 735 (LR 2/2021 art. 5 (Misure di sostegno e per la ripartenza dei settori cultura e sport e altre disposizioni settoriali). Bando per la concessione di un contributo straordinario per la parziale copertura delle mancate entrate per il 2020 per spese di funzionamento, nonché per il sostegno delle spese per il 2021 per progetti di rilancio degli impianti natatori. Anno 2021).
120. Per le finalità di cui al comma 119 i beneficiari dei contributi presentano al Servizio competente in materia di sport, entro il 31 ottobre 2023, istanza di conferma corredata della documentazione a supporto della rendicontazione dei contributi.
121. Entro centottanta giorni dal ricevimento della domanda il Servizio competente in materia di sport provvede a confermare i contributi e ad approvare il rendiconto.
122. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni nel cui territorio sono presenti impianti specializzati per la pratica del Biathlon al fine di sostenere, anche in collaborazione con associazioni culturali e sportive che operano nell'ambito delle discipline forestali e dello sci nordico, le attività preordinate alla proposizione della relativa candidatura per lo svolgimento dell'edizione 2026 della manifestazione denominata European Forester's Biathlon Competition.
123. Le domande per la concessione del contributo di cui al comma 122 sono presentate al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredate di una relazione illustrativa delle iniziative previste e di un preventivo di spesa.
124. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione del contributo e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
125. Per le finalità di cui al comma 122 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
126. Al fine di garantire la preparazione e la conseguente partecipazione degli atleti locali alle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) del Friuli Venezia Giulia per l'acquisto delle attrezzature e dei servizi destinati alle discipline nordiche.
127. Il soggetto di cui al comma 126, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta al Servizio competente in materia di sport domanda di contributo, corredata di una relazione illustrativa della spesa.
128. Con il decreto del Direttore del servizio competente in materia di sport viene concesso e liquidato il contributo in un'unica soluzione e vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo medesimo.
129. Per le finalità di cui al comma 126 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
130. Al fine di promuovere le attività sportive, di valorizzare il patrimonio degli impianti sportivi di proprietà pubblica e di potenziare l'offerta sportiva sul territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario fino all'80 per cento della spesa ammissibile, a favore di associazioni o società sportive senza finalità di lucro con sede legale od operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia che dispongano di idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma su impianti sportivi di proprietà di Comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti, per interventi finalizzati alla realizzazione di campi da destinare alla disciplina sportiva del padel.
131. I contributi sono concessi con procedimento a sportello. La struttura competente svolge l'istruttoria delle domande verificando la sussistenza dei requisiti soggettivi del richiedente, la tipologia dell'intervento e la coerenza del fine specifico perseguito con gli obiettivi previsti dal comma 130 e l'ammissibilità delle spese. Ove le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dei contributi è disposta secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.
132. Per l'ottenimento del contributo, i beneficiari di cui al comma 130, in seguito a un bando da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione almeno dieci giorni prima della data di presentazione delle domande, con il quale vengono determinati le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'intensità dei contributi e i loro limiti minimi e massimi, nonché le tipologie di spese ammissibili, presentano domanda al Servizio competente in materia di sport, corredata della documentazione prevista dall'articolo 59 della legge regionale 14/2002, nonché del computo metrico estimativo riferito all'intervento e del titolo giuridico a effettuare l'intervento medesimo rilasciato dal Comune proprietario dell'impianto.
133. Per le finalità di cui al comma 130 è destinata la spesa di 565.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
134. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 25.000 euro a fondo perduto all'ASD E4Run, a ristoro dei costi sostenuti a seguito dell'annullamento della gara automobilistica "52ª Verzegnis/Sella Chianzutan" nel mese di aprile 2023.
135. Per le finalità di cui al comma 134, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ASD E4Run presenta istanza di contributo al Servizio competente in materia di sport. Con decreto del Direttore competente in materia di sport viene concesso e liquidato a titolo definitivo in un'unica soluzione anticipata il contributo di cui al comma 134.
136. Per le finalità di cui al comma 134 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 137.
137. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Parole aggiunte al comma 40 da art. 6, comma 11, L. R. 14/2023
2Parole aggiunte al comma 18 da art. 6, comma 13, L. R. 14/2023
3Parole sostituite al comma 37 da art. 6, comma 24, L. R. 14/2023
4Parole aggiunte al comma 37 da art. 6, comma 24, L. R. 14/2023
5Comma 89 bis aggiunto da art. 6, comma 43, lettera a), L. R. 14/2023
6Comma 89 ter aggiunto da art. 6, comma 43, lettera a), L. R. 14/2023
7Comma 90 sostituito da art. 6, comma 43, lettera b), L. R. 14/2023
8Parole aggiunte al comma 91 da art. 6, comma 43, lettera c), L. R. 14/2023
9Comma 92 sostituito da art. 6, comma 43, lettera d), L. R. 14/2023
10Comma 93 bis aggiunto da art. 6, comma 43, lettera e), L. R. 14/2023
11Comma 93 ter aggiunto da art. 6, comma 43, lettera e), L. R. 14/2023
12Comma 94 abrogato da art. 6, comma 43, lettera f), L. R. 14/2023
13Parole sostituite al comma 40 da art. 6, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Parole aggiunte al comma 1 da art. 6, comma 123, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
15Comma 116 sostituito da art. 6, comma 145, lettera a), L. R. 7/2024
16Parole sostituite al comma 117 da art. 6, comma 145, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. In considerazione dell'esigenza di garantire un miglioramento della qualità dell'offerta didattica e organizzativa del servizio di istruzione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere con l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia un protocollo di intesa a valere per l'anno scolastico 2023-2024, allo scopo di intervenire su aspetti afferenti l'ambito didattico e organizzativo delle istituzioni scolastiche, nel rispetto dell'autonomia delle stesse e delle norme generali sull'istruzione.
2. Il protocollo di intesa di cui al comma 1 è diretto a finanziare interventi afferenti agli ambiti organizzativo e didattico delle istituzioni scolastiche riferiti all'anno scolastico 2023-2024, con oneri a carico della Regione.
3. Con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione, è approvato lo schema del protocollo di intesa nel quale sono stabiliti i contenuti degli interventi e le modalità di attuazione nel rispetto delle finalità di cui al comma 1. Il protocollo individua le istituzioni scolastiche interessate, i contenuti degli interventi attivabili, le spese ammissibili, l'eventuale istituto scolastico tesoriere, le modalità e i termini di concessione, liquidazione e rendicontazione del contributo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2023 e di 2 milioni di euro per il 2024, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordine di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 83.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi relativi alla connettività dei servizi di rete regionali adeguati al potenziamento dei collegamenti tra gli uffici della Direzione centrale competente in materia di lavoro, le sedi decentrate e i centri per l'impiego dislocati sul territorio.
6. Per le attività di cui al comma 5 l'Amministrazione regionale si avvale del supporto della società in house Insiel SpA di cui alla legge regionale 14 luglio 2011, n. 9 (Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli Venezia Giulia).
7. Per le finalità previste dal comma 5 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 8 (Statistica e sistemi informativi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
8. Alla legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 16 dopo le parole <<non statali>> sono inserite le seguenti: <<paritarie e non paritarie iscritte nell'albo regionale di cui decreto legge 5 dicembre 2005, n. 250 (Misure urgenti in materia di scuola, università, beni culturali ed in favore di soggetti affetti da gravi patologie, nonché in tema di rinegoziazione di mutui, di professioni e di sanità), convertito, con modifiche, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27, e in particolare l'articolo 1 bis, comma 5>>;

b)
al comma 1 dell'articolo 18 dopo le parole <<scolastico in corso>> sono inserite le seguenti: <<, esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione>>;

c)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 18 è sostituita dalla seguente:
<<a) le domande relative all'articolo 16, comma 3, lettere a), b), e), devono indicare il numero delle sezioni funzionanti e il numero dei minori iscritti alla data della domanda, nonché il programma educativo della scuola coerente con gli orientamenti educativi statali;>>;

d)
il comma 3 dell'articolo 23 è abrogato;

e)
al comma 5 dell'articolo 24 le parole <<per le medesime finalità>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 16, comma 3, lettera e)>>.

9. Le modifiche all'articolo 16 della legge regionale 13/2018 previste al comma 8, lettera a), hanno effetto a decorrere dall'anno scolastico 2024/2025.
10. Agli oneri derivanti da quanto disposto dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 13/2018, come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
11. Alla legge regionale 13/2018 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 46 è inserito il seguente:
<<1 bis. Le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi, le modalità per la loro concessione, nonché i termini e le modalità di rendicontazione sono definiti da apposito avviso, adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di istruzione.>>;

b) all'articolo 48 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole: <<recante in allegato la descrizione delle iniziative proposte e il preventivo delle spese previste>> sono soppresse;

2)
l'ultimo periodo del comma 3 è soppresso.

12.
Al comma 84 dell'articolo 7 della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), le parole <<corredata del preventivo di spesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<corredata del programma annuale di attività per l'intero anno solare di presentazione della domanda e del preventivo di spesa>>.

13. L'Amministrazione regionale riconosce il ruolo chiave della ricerca e della collaborazione tra il sistema della ricerca e le imprese nell'attuazione degli obiettivi contenuti nell'Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile e in particolare per la decarbonizzazione del settore delle attività produttive.
14. Per le finalità di cui al comma 13 l'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare risorse regionali aggiuntive da utilizzare in maniera complementare rispetto a quelle potenziali, di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), del decreto del Ministro della transizione ecologica 21 ottobre 2022, n. 463, per la realizzazione dei "progetti bandiera" nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), oggetto del protocollo di intesa tra il Ministro per gli affari regionali e le autonomie e il Ministro della transizione ecologica del 13 aprile 2022 recante "Modalità di collaborazione per l'elaborazione dei progetti bandiera ai sensi dell'articolo 33, comma 3, lettera b) del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233".
15. Il finanziamento di cui al comma 14 è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
15 bis. L'Amministrazione regionale, per il tramite della Direzione centrale competente in materia di ricerca, attraverso l'emanazione di uno o più bandi disciplina le finalità e le risorse, i riferimenti normativi, i beneficiari e i requisiti di ammissibilità, gli interventi finanziabili e le spese ammissibili, le modalità e i termini di presentazione della domanda, l'istruttoria, la valutazione delle domande e la concessione, la realizzazione e la modifica dei progetti, la rendicontazione e l'erogazione del finanziamento, gli obblighi e i vincoli dei beneficiari, i controlli e le revoche dei finanziamenti e ogni altro elemento necessario per disciplinare i termini e le condizioni del finanziamento. Con riferimento alla normativa, possono applicarsi le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 1058/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e al Fondo di coesione che abroga il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e del regolamento (UE) n. 1060/2021 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 24 giugno 2021, recante disposizioni comuni al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti che abroga il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.
16. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
17. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare risorse regionali aggiuntive destinate alla realizzazione di programmi specifici del Programma Regionale del Fondo Sociale Europeo Plus - FSE+ 2021-2027 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione della Commissione Europea C(2022)5945 final del 11 agosto 2022, pari a complessivi 1.250.000 euro, per finanziare nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi relativamente al contratto quadro di appalto del servizio di assistenza tecnica e servizi strumentali all'esercizio delle funzioni delle Autorità di Gestione istituite presso le singole direzioni dell'Amministrazione regionale titolari dei programmi di sviluppo cofinanziati con fondi dell'unione europea e del fondo di sviluppo e coesione del periodo di programmazione 2021/2027 - Lotto 4 FSE Plus.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è destinata la spesa complessiva di 1.250.000 euro, suddivisa in ragione di 300.000 euro per l'anno 2023 e 475.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 4 (Politica regionale unitaria per il lavoro e la formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento per la copertura dei costi afferenti alla partecipazione a iniziative di formazione volte all'apprendimento della lingua dei segni italiana, in acronimo LIS, ed effettuati da soggetti riconosciuti.
20. La linea contributiva di cui al comma 19 è destinata a garantire integrale copertura alle spese sostenute dagli operatori dell'area sanitaria, educativa e socio-assistenziale, per la partecipazione ai corsi di formazione LIS, giusta presentazione di apposita certificazione rilasciata in base al Quadro Comune di Riferimento per le lingue "QCER" o attestato equivalente.
21. I contributi di cui al comma 19 sono concessi mediante procedimento a sportello, dopo la pubblicazione di apposito bando, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
23. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 10 (Misure per la semplificazione e la crescita economica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera a) del comma 2 dell'articolo 11 è sostituita dalla seguente:
<<a) la valorizzazione delle figure professionali già impiegate o da impiegare nei settori tradizionali e in quelli emergenti dell'economia del Mare nell'ambito della programmazione dell'offerta formativa dei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore, valutando le competenze richieste dalle imprese, nonché il fabbisogno di professionalità espresso dalle stesse, al fine di conseguire una maggiore sinergia tra il sistema regionale produttivo e quello dell'istruzione, della formazione e della ricerca anche attraverso il supporto all'attività di ricerca e innovazione in collaborazione con il sistema scientifico in un'ottica di creazione di nuovi sbocchi occupazionali e di incremento occupazionale nell'ambito delle attività economiche collegate al mare, alla laguna, ai fiumi, ai laghi e alle coste;>>;

b)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 11 è abrogata;

c)
l'articolo 13 è sostituito dal seguente:
<<Art. 13
 (Raccordo tra il sistema formativo regionale e quello occupazionale)
1. Per le finalità di cui all'articolo 11, comma 2, lettera a), la Regione promuove un Coordinamento del sistema regionale di istruzione e formazione professionale e di istruzione terziaria, ivi compresa l'istruzione tecnologica superiore nell'ambito dell'economia del Mare, in un'ottica transdisciplinare operando in collaborazione con i Comuni a vocazione marittima, con l'Autorità Marittima, con i sistemi portuali e cantieristici, con gli enti gestori di servizi o di attività economico-turistiche-culturali legati all'economia del Mare, per offrire opportunità di formazione e studio altamente qualificate e specialistiche.
2. La funzione di coordinamento è assegnata al soggetto di cui all'articolo 15, comma 2 quater, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali).>>.

24. Per le finalità previste dagli articoli 11 e 13 della legge regionale 10/2023, come rispettivamente modificato e sostituito dal comma 23, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
25. Al fine di garantire l'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali destinati alle scuole primarie e secondarie di primo grado, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della regione il contributo diretto all'acquisto di nuove attrezzature informatiche per le domande che sono state presentate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 7, commi 82, 83 e 84, della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), e che non sono finanziabili per carenza di risorse e, in subordine, le ulteriori istanze che dovessero pervenire successivamente.
26. Per le finalità previste dal comma 25 è destinata la spesa di 155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
27. A decorrere dall'anno 2024 le domande per richiedere la concessione di anticipazioni di cassa sui contributi annuali assegnati dallo Stato per le attività istituzionali ai sensi degli articoli 23, 24 e 25 della legge regionale 13/2018, sono presentate esclusivamente on line mediante l'apposito applicativo informatico messo a disposizione dalla Regione, in deroga a quanto previsto all'articolo 4, comma 1, del decreto del Presidente della Regione 17 dicembre 2019, n. 0219/Pres. (Regolamento in materia di anticipazioni di cassa agli istituti scolastici paritari sui contributi annuali ad essi assegnati dallo Stato, in attuazione dell'articolo 25 della legge regionale 13/2018).
28.
Al comma 12 dell'articolo 7 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), dopo le parole <<frequenza dei servizi>> sono inserite le seguenti: <<e degli eventuali costi di iscrizione>> e la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

29. Per le finalità di cui all'articolo 7, comma 12, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 28, si provvede a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario per l'acquisizione di infrastrutture di ricerca a favore della costituenda Fondazione di partecipazione, promossa dall'Università degli Studi di Udine e dall'Associazione "Istituto di Genomica Applicata" di Udine, avente quale scopo sociale la promozione, il sostegno e supporto alla realizzazione di progetti di ricerca nel campo della genomica e, più in generale, delle scienze omiche e computazionali e la diffusione della cultura scientifica nel campo della genetica e della genomica.
31. Il finanziamento è concesso nel rispetto delle condizioni del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato pubblicato sulla GUUE L 187 del 26 giugno 2014.
32. La domanda per il finanziamento è presentata dalla Fondazione al Servizio regionale competente in materia di ricerca entro sessanta giorni dalla data di costituzione della stessa, unitamente alla relazione descrittiva dell'intervento da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
33. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
34.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore dell'Università degli Studi di Trieste per lo svolgimento delle attività legate alla celebrazione dei 100 anni di costituzione dell'Ateneo.
36. La domanda per il finanziamento è presentata dall'Università al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento pluriennale a favore del Centro Internazionale di Scienze Meccaniche (CISM) di Udine per la realizzazione di attività di ricerca, formazione, divulgazione scientifica e terza missione legate alle tematiche della cattedra UNESCO in Intersectoral Safety for Disaster Risk Reduction and Resilience di interesse comune con l'Università degli Studi di Udine.
39. La domanda per il finanziamento pluriennale è presentata dal CISM di Udine al Servizio regionale competente in materia di università entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, unitamente alla relazione descrittiva delle attività da realizzare. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa complessiva di 114.000 euro, suddivisa in ragione di 38.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
41. All'articolo 6 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 10 è sostituito dal seguente:
<<10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti gestori degli istituti psico-pedagogici Villa Santa Maria della Pace di Medea e Villa Santa Maria dei Colli di Fraelacco un contributo di pari importo da destinare al perseguimento delle finalità istituzionali, nei limiti delle risorse stanziate a bilancio. Il predetto contributo è cumulabile con i contributi previsti dall'articolo 18 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate)).>>;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 10 è presentata al Servizio regionale competente in materia di istruzione entro il 28 febbraio di ogni anno. Nel decreto di concessione sono disciplinate le modalità di erogazione e di rendicontazione.>>.

42. In sede di prima applicazione, la domanda per la concessione del contributo di cui all'articolo 6, comma 11, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, è presentata entro il 15 settembre 2023.
43. Per le finalità previste dall'articolo 6, comma 10, della legge regionale 1/2007, come sostituito dal comma 41, e in relazione a quanto disposto dal comma 42, è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro, suddivisa in ragione di 40.000 euro per l'anno 2023 e 60.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
44. Al fine di ottimizzare la corretta gestione e il trattamento dei dati nel rispetto degli obblighi derivanti dalla normativa, omogeneizzare gli strumenti operativi e informare e formare gli Uffici delle Consigliere o dei Consiglieri regionali di parità e di area vasta, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi di un servizio unico di responsabile della protezione dei dati personali, di formazione e assistenza tecnica in materia, come previsto dell'articolo 37 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, a supporto della rete regionale di cui all'articolo 19 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro).
45. Agli oneri derivanti da quanto disposto dal comma 44 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro, in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire agli Enti di decentramento regionale le risorse necessarie alla gestione delle attività in capo ai Consiglieri o alle Consigliere di parità di area vasta, nella misura di 11.941 euro per ciascun Ente.
47. I Consiglieri e le Consigliere di parità di area vasta curano la programmazione delle spese da sostenere mediante l'utilizzo dei fondi di cui al comma 46, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di pari opportunità.
48. Per le finalità previste dal comma 46 è destinata la spesa di 47.764 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
49. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario a favore delle tre Associazioni temporanee di impresa (ATI) individuate con decreto 31 maggio 2022, n. 5281/LAVFORU, come soggetti attuatori delle attività formative, per i rispettivi ambiti territoriali, del progetto "Piano d'azione zonale per l'apprendimento - PiAzZA - Uno spazio aperto per apprendere", finanziato con risorse del Programma regionale 2021-2027 del Fondo sociale europeo plus e del programma Garanzia Occupabilità dei Lavoratori - GOL 2022/2025, a copertura delle spese sostenute a partire dall'1 gennaio 2022 per lo sviluppo di sistemi informativi necessari all'attuazione di PiAzZa e GOL, quali la creazione di web service, lo sviluppo di piattaforme informatiche e di ulteriori applicativi di comunicazione con i sistemi informativi regionali.
50. I capofila delle tre Associazioni temporanee di impresa di cui al comma 49 presentano domanda di contributo entro il 30 settembre 2023 al Servizio regionale responsabile dell'attuazione di PiAzZa e di GOL. Alla domanda è allegata la relazione descrittiva delle attività realizzate dalle rispettive ATI e sono dichiarate le spese sostenute nel periodo decorrente dalla data indicata al comma 49.
51. Il riparto del contributo è effettuato in misura proporzionale al costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può essere superiore al costo dichiarato.
52. Il decreto di concessione del contributo è approvato entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di controllo a campione delle dichiarazioni rese in sede di presentazione della domanda. Il controllo a campione sostituisce la presentazione del rendiconto.
53. La liquidazione anticipata del contributo avviene contestualmente alla concessione.
54. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
55.
Dopo il comma 4 dell'articolo 77 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono inseriti i seguenti:
<<4 bis. I regolamenti relativi agli incentivi regionali per assunzioni, inserimenti o stabilizzazioni occupazionali di cui al titolo III, capo I, possono disciplinare vincoli di durata del rapporto di lavoro incentivato e di permanenza della sede o dell'unità operativa del beneficiario nel territorio regionale.
4 ter. La violazione dei vincoli di cui al comma 4 bis comporta la revoca e la rideterminazione dell'incentivo, secondo quanto previsto dai regolamenti.>>.

56. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
57. Ai fini di cui al comma 56, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese per l’iscrizione a corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, per il conseguimento del Brevetto di Assistente Bagnanti, per l'esercizio della professione di assistente bagnanti in piscina, nelle acque interne e al mare, riconosciuto dal Ministero dell'interno e dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (brevetto P, brevetto IP, brevetto MIP), previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
58. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 57, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 50 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
59. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
60. Per le finalità di cui al comma 57 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
61. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
62. Ai fini di cui al comma 61, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.000 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese di iscrizione per corsi di formazione, attuati da soggetti formatori autorizzati con sede in Friuli Venezia Giulia, finalizzati ad acquisire la qualifica di guardiafuochi, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
63. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 62, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 67 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
64. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
66. L'Amministrazione regionale promuove e sostiene la riqualificazione professionale e l'inserimento nel mercato del lavoro di cittadini che siano residenti nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
67. Ai fini di cui al comma 66, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 1.500 euro per ciascun beneficiario, per contribuire alle spese di iscrizione per corsi attuati dagli enti formativi accreditati ai sensi dell’articolo 22 della legge regionale 27/2017 per diventare Professionista della Security Aziendale in conformità alla UNI 10459:2017 Funzioni e Profilo del Professionista della Security Aziendale, così come richiesto dal decreto 1 dicembre 2010, n. 269, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi e le modalità di erogazione.
68. Possono proporre la domanda di contributo di cui al comma 67, coloro che abbiano i seguenti requisiti:
a) età ricompresa tra i 18 e i 65 anni;
b) stato di disoccupazione;
b bis) residenti in Friuli Venezia Giulia.
69. La competente Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia emana un bando annuale, da pubblicarsi entro il 31 marzo di ciascun anno.
70. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
71. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino a un massimo di 10.000 euro per progetti di promozione e consapevolezza della cittadinanza europea e della storia dell'integrazione europea ovvero iniziative educative, didattiche e formative rivolte ai giovani dai 14 ai 35 anni, della durata massima di dodici mesi, finalizzate alla diffusione e conoscenza della storia dell'integrazione europea, dei diritti e doveri derivanti dalla cittadinanza europea, nonché delle opportunità offerte dai programmi europei.
72. A partire dall'1 settembre 2023 possono presentare domanda per la realizzazione dei progetti di cui al comma 71, i soggetti privati non aventi scopo di lucro il cui legale rappresentante sia un giovane di età massima di 36 anni non compiuti alla data di entrata in vigore della presente legge che possano documentare di aver svolto attività rivolta ai giovani nell'ultimo triennio.
73. Entro il 20 settembre 2023 i soggetti di cui al comma 72, presentano esclusivamente tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di politiche giovanili la domanda di contributo corredata da una relazione illustrativa dei progetti di cui al comma 71, prevedendo una durata massima di dodici mesi dal giorno successivo alla presentazione della domanda, unitamente a un prospetto delle relative spese. I contributi sono concessi con le modalità di cui all'articolo 36 della legge regionale 7/2000, con procedimento a sportello.
74. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande con decreto del direttore del Servizio competente in materia di politiche giovanili, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
75. A seguito dell'adozione del decreto di approvazione dell'elenco delle domande di cui al comma 74, il Servizio competente in materia di politiche giovanili comunica l'assegnazione del contributo ai beneficiari, con la fissazione di un termine perentorio, non superiore a dieci giorni, per l'accettazione dello stesso. Il beneficiario entro tale termine comunica la relativa accettazione. Decorso inutilmente tale termine, il beneficiario è escluso dalla concessione del contributo e si procederà con lo scorrimento delle domande ammesse a finanziamento.
76. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata dell'intero ammontare del contributo concesso. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, unitamente alla relazione illustrativa del progetto realizzato, per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
77. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dalla data di presentazione della domanda, che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento del progetto. Sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa, comprensive dell'IVA nella misura in cui non sia definitivamente recuperata o recuperabile:
a) spese di viaggio, di vitto e di alloggio;
b) spese per l'acquisto, il noleggio o la locazione finanziaria, esclusa la spesa per il riscatto, di beni consumabili e il noleggio di beni strumentali, per un importo complessivo non superiore al venti per cento del contributo concesso;
c) canoni di locazione e spese di assicurazione per immobili utilizzati esclusivamente per l'iniziativa;
d) spese per il trasporto o la spedizione di attrezzature e connesse spese assicurative;
e) spese promozionali e pubblicitarie, spese di produzione e divulgazione di materiale informativo e promozionale, spese per affissioni, spese di stampa, spese per l'accesso a opere protette dal diritto d'autore e ad altri contenuti protetti da diritti di proprietà intellettuale;
f) spese per ingressi a musei, concerti, parchi e manifestazioni artistiche e culturali, spese per iscrizioni a gare e competizioni in campo sportivo, artistico e culturale;
g) spese per compensi, anche sportivi o culturali, ad altri soggetti che operano per conto del soggetto beneficiario, per prestazioni di consulenza e di sostegno forniti da consulenti esterni e da fornitori di servizi, direttamente imputabili al progetto e che risultano indispensabili e correlate al progetto stesso, a esclusione di assunzioni o incarichi ai componenti dell'organo direttivo del beneficiario;
h) spese di rappresentanza, costituite esclusivamente da spese per rinfreschi, catering o allestimenti ornamentali, per un importo complessivo non superiore al 10 per cento del contributo concesso;
i) spese generali di funzionamento del soggetto beneficiario quali canoni di locazione della sede legale e delle sedi operative, spese telefoniche, spese relative al sito internet e spese postali, spese di cancelleria, nel limite massimo del 20 per cento del contributo concesso.
78. Non sono in ogni caso ammissibili le spese: per l'acquisto di beni immobili o mobili registrati, per oneri finanziari, ammende, penali, interessi e sanzioni, di costituzione dell'associazione, per liberalità, necrologi, doni, omaggi, premi in denaro, buoni spesa, nonché altre spese prive di una specifica destinazione.
79. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 83.
80. Nelle more del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento ai gestori dei nidi d'infanzia da parte dei Comuni, al fine di garantire il contenimento delle rette alle famiglie, possono presentare domanda per accedere al fondo di cui all'articolo 15 ter della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), anche i soggetti gestori di nidi d'infanzia pubblici in fase di rinnovo di accreditamento e i soggetti gestori privati di nidi d'infanzia che hanno presentato la domanda di rinnovo di accreditamento ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 20/2005.
81. Le domande presentate da gestori di nidi d'infanzia in attesa del rilascio del provvedimento di rinnovo di accreditamento vengono ammesse al riparto del fondo di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Regione 17 luglio 2020, n. 097/Pres. (Regolamento per la determinazione dei criteri e le modalità di ripartizione del fondo per il contenimento delle rette e di concessione di contributi destinati ai soggetti gestori pubblici, privati e del privato sociale dei nidi d'infanzia accreditati di cui all'articolo 15 ter, della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia)). La concessione viene confermata solo a seguito della verifica del rilascio del provvedimento di rinnovo dell'accreditamento.
82. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 80, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
83. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 12 del presente articolo le parole "per l'interno anno solare" devono leggersi correttamente "per l'intero anno solare".
Note:
1Comma 21 sostituito da art. 7, comma 25, L. R. 14/2023
2Comma 59 sostituito da art. 7, comma 27, L. R. 14/2023
3Comma 64 sostituito da art. 7, comma 29, L. R. 14/2023
4Comma 69 sostituito da art. 7, comma 31, L. R. 14/2023
5Parole aggiunte al comma 57 da art. 7, comma 7, lettera a), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
6Parole sostituite alla lettera a) del comma 58 da art. 7, comma 7, lettera b), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
7Lettera b bis) del comma 58 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera c), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
8Parole sostituite al comma 62 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole aggiunte al comma 62 da art. 7, comma 7, lettera d), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Lettera b bis) del comma 63 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera e), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite al comma 67 da art. 7, comma 7, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole aggiunte al comma 67 da art. 7, comma 7, lettera f), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
13Lettera b bis) del comma 68 aggiunta da art. 7, comma 7, lettera g), L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
14Comma 14 sostituito da art. 140, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
15Comma 15 bis aggiunto da art. 140, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
16Parole sostituite al comma 14 da art. 7, comma 29, L. R. 7/2024
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1.
Al comma 72 dell'articolo 8 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), le parole <<e alle attività sociali>> sono sostituite dalle seguenti: <<e della realizzazione di progettualità coerenti con le finalità istituzionali>>.

2. L'Amministrazione regionale è autorizzata a porre in essere un piano straordinario di azioni specifiche mirate all'ottimizzazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale allo scopo di governare i tempi di attesa delle prestazioni sanitarie prenotate fino al 31 dicembre 2023.
3. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2 anche in deroga ai vincoli in materia di spesa per il personale, gli enti del Servizio sanitario regionale possono:
a) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 115, comma 2, del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) dell'area della sanità relativo al triennio 2016-2018 dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale, per le quali la tariffa oraria fissata dall'articolo 24, comma 6, del medesimo CCNL, in deroga alla contrattazione, è aumentata, con esclusione dei servizi di guardia, da 60 euro a 80 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) ricorrere alle prestazioni aggiuntive di cui all'articolo 7, comma 1, lettera d), del CCNL 2019-2021 del personale del comparto sanità dipendente del Servizio sanitario nazionale con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione. Restano ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
c) reclutare il personale, attraverso assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa.
4. Per il raggiungimento dello scopo di cui al comma 2, le aziende sanitarie regionali, al fine di consentire un maggior recupero delle prestazioni non erogate dalle strutture pubbliche, possono integrare gli acquisti di prestazioni da privati accreditati titolari di accordi contrattuali.
5. La Giunta regionale, con successivo provvedimento, definisce il dettaglio delle azioni e la conseguente ripartizione delle risorse tra le aziende sanitarie interessate, in funzione della pianificazione regionale e della programmazione del relativo fabbisogno.
6. Per le finalità di cui al comma 2 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
7. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla fine del comma 8 è aggiunto il seguente periodo <<Il finanziamento regionale resta attribuito alla stessa Università per l'intera durata del corso.>>;

b)
dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:
<<8 bis. I contratti di formazione specialistica dei medici, finanziati dalla Regione Friuli Venezia Giulia, sono riservati a medici residenti sul territorio regionale alla data di sottoscrizione del contratto di formazione specialistica e che non abbiano già beneficiato di un contratto di formazione specialistica finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata.
8 ter. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia del contratto di formazione regionale aggiuntivo e a partecipare, nei tre anni successivi alla data di conseguimento del diploma di specializzazione, alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di medici, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
8 quater. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 8 ter, il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale deve restituire all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
8 quinquies. Il medico assegnatario di un contratto aggiuntivo regionale sottoscrive apposite clausole contrattuali, approvate dalla Giunta regionale, a integrazione dello schema tipo del contratto di formazione specialistica dei medici di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 6 luglio 2007, che viene conseguentemente adeguato a quanto previsto dai commi 8 ter e 8 quater.
8 sexies. Le modifiche introdotte dai commi da 8 bis a 8 quater, per effetto dell'articolo 8, comma 7, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano ai contratti aggiuntivi regionali assegnati a decorrere dall'anno accademico 2023/2024. Sono fatti salvi i contratti aggiuntivi in essere alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 13/2023.>>.

8. Per le finalità di cui al comma 7 dell'articolo 9 della legge regionale 45/2017, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 7, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 1 (Servizio sanitario regionale - finanziamento ordinario corrente per la garanzia dei LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
9.
I commi 61 e 62 dell'articolo 8 della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018), sono abrogati.

10. All'articolo 9 della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 15 le parole <<da almeno tre anni alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso>> sono sostituite dalle seguenti: <<alla data di sottoscrizione del contratto che non abbiano già beneficiato di una borsa di studio finanziata dalla Regione Friuli Venezia Giulia, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata>>;

b)
dopo il comma 15 sono inseriti i seguenti:
<<15 bis. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale si impegna a conseguire il diploma di specializzazione, per il quale beneficia della borsa di studio regionale e a partecipare nei tre anni successivi alle procedure selettive indette dagli enti del Servizio sanitario regionale del Friuli Venezia Giulia per il reclutamento di specialisti, che prevedano tra i requisiti di partecipazione la specializzazione conseguita.
15 ter. In caso di inadempimento degli obblighi di cui al comma 15 bis, il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale restituisce all'Amministrazione regionale il 50 per cento di quanto percepito durante l'attività di formazione, al netto delle imposte e dei contributi previdenziali e assistenziali.
15 quater. Il laureato non medico di area sanitaria assegnatario di una borsa di studio regionale sottoscrive apposito contratto di borsa di studio finanziato dalla Regione, sulla base dello schema tipo approvato dalla Giunta regionale.
15 quinquies. Le modifiche introdotte ai commi da 15 a 15 ter, per effetto dell'articolo 8, comma 10, della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), si applicano alle borse di studio regionali assegnate successivamente alla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 13/2023.>>.

11. Per le finalità di cui al comma 14 dell'articolo 9 della legge regionale 20/2018, in relazione a quanto disposto dalle lettere a) e b) del comma 10, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
12. All'articolo 9 della legge regionale 45/2017 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 le parole <<, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei protocolli d'intesa>> sono soppresse;

b)
il comma 11 è sostituito dal seguente:
<<11. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia un finanziamento a sostegno dei costi sostenuti per la messa a disposizione di personale e di sedi per il tirocinio pratico per i corsi attivati dalle Università degli studi di Trieste e Udine nell'ambito dei protocolli d'intesa per la formazione della classe dei corsi di laurea e del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie della prevenzione, tenuto conto del fabbisogno formativo delle professioni sanitarie, determinato dalla Regione ai sensi dell'articolo 6 ter del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421). Il finanziamento è determinato in un importo massimo di 7.000 euro per anno di corso attivato nell'anno accademico di riferimento.>>;

c)
il comma 12 è sostituito dal seguente:
<<12. Al fine di accedere al finanziamento di cui al comma 11, entro il 30 ottobre di ogni anno l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente del Friuli Venezia Giulia comunica alla Direzione competente in materia di salute le risorse, in termini di personale e di strutture, messe a disposizione del corso di studio delle professioni sanitarie della prevenzione.>>;

d)
dopo il comma 12 è inserito il seguente:
<<12 bis. L'erogazione del finanziamento avviene a seguito della comunicazione di cui al comma 12.>>;

e)
al comma 13 le parole <<una relazione finale illustrativa delle risorse dedicate ai corsi di studio attivati nell'anno accademico concluso, corredata del relativo rendiconto finanziario, nel rispetto dei relativi protocolli d'intesa>> sono sostituite dalle seguenti: <<il rendiconto finanziario relativo alle risorse dedicate ai corsi di studio delle professioni sanitarie della prevenzione attivati nell'anno accademico concluso>>.

13. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 11, della legge regionale 45/2017, come sostituito dal comma 12, lettera b), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. L'Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti del Servizio sanitario regionale gli oneri sostenuti per i ricoveri e le prestazioni concesse a favore di cittadini stranieri, provenienti da Paesi non appartenenti all'Unione europea e con i quali non sono previsti accordi di reciprocità relativi all'assistenza sanitaria, affetti da patologie le cui cure non possano essere erogate nel Paese d'origine per carenza di strutture sanitarie adeguate o di personale medico in possesso di specializzazioni appropriate agli interventi richiesti.
15. Un'apposita Commissione, istituita senza oneri per la Regione, presso la Direzione competente in materia di salute, seleziona le richieste in relazione alla gravità clinica e alla priorità di intervento. Il Direttore centrale competente in materia di salute autorizza i ricoveri selezionati dalla Commissione sulla base della disponibilità di bilancio annualmente definita.
16. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la costituzione della Commissione e per l'autorizzazione dei ricoveri. A integrazione delle risorse regionali appositamente stanziate possono essere utilizzati eventuali specifici finanziamenti statali.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa complessiva di 353.141 euro, suddivisa in ragione di 73.141 euro per l'anno 2023 e di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
18. Al fine di potenziare e rafforzare il Sistema sanitario regionale in ambito organizzativo, gestionale, economico, finanziario e contabile, in tema di efficacia degli interventi sanitari, nonché di qualità, sicurezza e umanizzazione delle cure e, conseguentemente, al fine di migliorare ulteriormente i risultati del monitoraggio dei Livelli essenziali di assistenza calcolati con il nuovo sistema di garanzia definito dal Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze con decreto del 12 marzo 2019 (Nuovo sistema di garanzia per il monitoraggio dell'assistenza sanitaria), ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale, a norma dell'articolo 10 della legge 13 maggio 1999, n. 133), l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare un atto convenzionale di collaborazione, della durata di anni due prorogabili per pari durata, con l'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS), istituita dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266 (Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421), e successive modifiche e ridefinita dall'articolo 2, comma 357, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)), e successive modifiche.
19. La Regione, per le finalità di cui al comma 18, riconosce il rimborso dei costi sostenuti da AGENAS per lo svolgimento delle attività dedotte in convenzione. Nella convenzione sono disciplinate tempistiche e modalità di trasferimento dei fondi e di rendicontazione dei costi sostenuti.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa complessiva di 140.000 euro, suddivisa in ragione di 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
21. In attuazione dell'Accordo quadro regionale sulla distribuzione per conto dei medicinali, sulla revisione dei prezzi massimi di rimborso degli ausili e dei dispositivi di assistenza integrativa per diabetici e sui servizi erogati dalle farmacie convenzionate pubbliche e private, rinnovato per un triennio con decorrenza dall'1 luglio 2023 fino al 30 giugno 2026, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle farmacie aperte al pubblico, convenzionate con il Servizio sanitario regionale, un contributo forfettario una tantum a titolo di ristoro delle spese sostenute per i processi di digitalizzazione.
22. Il contributo di cui al comma 21, determinato complessivamente in 1.500.000 euro per i tre anni di vigenza dell'Accordo, è ripartito annualmente in quote uguali per ciascuna sede farmaceutica, autorizzata e identificata dal Codice regionale farmacia (CRF). A tal fine, entro il 31 maggio di ciascun anno di vigenza dell'Accordo, le associazioni rappresentative delle farmacie firmatarie dell'Accordo stesso comunicano l'elenco aggiornato al 30 aprile delle sedi farmaceutiche che hanno diritto al contributo per l'annualità di riferimento, senza necessità di apposita istanza da parte dei singoli beneficiari.
23. I contributi di cui al comma 21 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
24. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa complessiva di 1.500.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2023 e 625.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
25. All'articolo 8 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 23 dopo la parola <<disponibili,>> sono inserite le seguenti: <<e di implementare la realizzazione dei piani di pandemic preparedness e del programma PanFlu,>>;

b) al comma 24 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
dopo la parola <<correlate>> sono inserite le seguenti: <<e all'Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina (ASU GI) anche i costi sostenuti per la realizzazione dei piani di pandemic preparedness e del programma PanFlu>>;

2)
le parole <<al virus SARS-CoV-2>> sono sostituite dalla seguente: <<pandemica>>.

26. Al fine di creare un Hub digitale specializzato sulle tematiche dell'Healthcare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a Insiel SpA un finanziamento per la predisposizione e gestione di un progetto esecutivo, condiviso con la Direzione centrale competente in materia di salute, di creazione dell'Hub e di follow up del progetto fino alla messa in opera effettiva dell'Hub.
27. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, Insiel SpA presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata di una relazione illustrativa di massima del progetto e del relativo preventivo di spesa.
28. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
29. Per le finalità di cui al comma 26 è destinata la spesa complessiva di 800.000 euro, in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023, 390.000 euro per l'anno 2024 e 260.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
30. Al fine di garantire una idonea collocazione alle attività sanitarie, anche residenziali, di gestione e trattamento dei disturbi del comportamento alimentare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale (ASU FC) un finanziamento straordinario per l'acquisizione e l'adeguamento di immobili da adibire alle relative attività.
31. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Azienda sanitaria universitaria Friuli Centrale presenta alla Direzione centrale competente in materia di salute apposita istanza, corredata della relazione tecnica descrittiva dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma.
32. In relazione all'eccezionalità della situazione determinata dalla prossima riconfigurazione del presidio ospedaliero Santa Maria della Misericordia di Udine, per gli interventi di cui al comma 30 non trovano applicazione i commi da 1 a 12 dell'articolo 33 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti).
33. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa, secondo quanto previsto dal comma 9 dell'articolo 37 della legge regionale 26/2015. Il finanziamento concesso è erogato in un'unica soluzione, in via anticipata.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 5 (Servizio sanitario regionale - investimenti sanitari) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale, che abbiano sede nel territorio della regione, aventi come finalità statutaria principalmente attività di prevenzione, divulgazione e sostegno alle persone affette da endometriosi o da malattie reumatiche quali la fibromialgia, un contributo, nel limite di 15.000 euro cadauna, per il sostegno del loro funzionamento e della loro attività.
36. La domanda per la concessione del contributo, corredata di una relazione illustrativa e del preventivo di spesa, è presentata alla Direzione centrale competente in materia di salute e politiche sociali, entro il 30 settembre 2024. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
37. Per le finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 45.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
38. Ai sensi dell'articolo 8, comma 74, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site e operanti in Regione Friuli Venezia Giulia, al fine di sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione.
39. La concessione del contributo previsto dal comma 38 è disposta con le modalità di cui al Bando "Contributo alle associazioni del dono del sangue, del dono degli organi e del dono del midollo osseo site ed operanti in regione, per sostenere le spese finalizzate a campagne di promozione nelle scuole del territorio della regione LR n. 13 del 2022 art. 8 comma 74 ". Il decreto di concessione del contributo stabilisce i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
41. All'articolo 4 bis della legge regionale 14 novembre 2014, n. 22 (Contrasto alla solitudine e promozione dell'invecchiamento attivo), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 sono aggiunte, in fine, le parole <<al momento di presentazione della richiesta di contributo>>;

b)
al comma 4 le parole <<pensione minima>> sono sostituite dalle seguenti: <<ISEE inferiore a 25.000 euro>>, le parole <<le spese farmaceutiche e al 70 per cento per le spese veterinarie, fino a>> e l'ultimo periodo sono soppressi.

42. All'articolo 8 della legge regionale 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a) al comma 68 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
le parole <<dei costi per le visite veterinarie>> sono sostituite dalle seguenti: <<delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci>>;

2)
alla fine del comma sono aggiunte le parole <<d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo>>;

b)
al comma 69 le parole <<con più di sessantacinque anni>> sono soppresse;

c)
il comma 70 è sostituito dal seguente:
<<70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa pari a 50 euro.>>.

43. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 68, della legge regionale 22/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 42, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
44. Al fine di contenere l'incremento del randagismo felino, l'abbandono di cucciolate indesiderate e nella previsione dell'obbligatorietà dell'iscrizione dei gatti domestici presso l'anagrafe felina regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse pari a complessivi 220.000 euro a favore delle aziende sanitarie regionali, al fine di provvedere gratuitamente alla sterilizzazione o all'inserimento del microchip ai gatti domestici che vengano lasciati liberi di uscire dall'abitazione e di vagare sul territorio.
45. I contributi di cui al comma 44 sono concessi per la dotazione di microchip fino a due felini per nucleo familiare o per la sterilizzazione fino a un felino per nucleo familiare mediante personale proprio qualificato o convenzionato con il servizio veterinario di ciascuna azienda, a chi è in possesso di un ISEE con valore pari o inferiore a 30.000 euro.
46. I contributi di cui al comma 44 sono concessi fino a esaurimento delle risorse stanziate a bilancio.
47. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 220.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
48. Al fine di sostenere la cura, la custodia e il controllo delle colonie feline, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 300 euro per i costi di gestione e acquisto alimenti agli enti del Terzo settore, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e alle persone fisiche che si occupano delle colonie feline del territorio regionale.
49. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente unitamente ai documenti giustificativi per le spese sostenute dall'1 gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, secondo la procedura a sportello prevista dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e fino a esaurimento delle risorse disponibili.
50. Per le finalità di cui al comma 48 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
51. Alla legge regionale 16 ottobre 2015, n. 24 (Norme per la sicurezza dei lavori in quota e per la prevenzione di infortuni conseguenti al rischio di cadute dall'alto), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dell'articolo 3 le parole <<nonché a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della medesima legge regionale>> sono sostituite dalle seguenti: <<a quelli disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della medesima legge regionale, nonché a quelli relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili>>;

b)
al comma 2 dell'articolo 5 le parole <<negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera a), della legge regionale 19/2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<negli interventi disciplinati dall'articolo 16, comma 1, lettera n), e dall'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché negli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili>>;

c)
al comma 3 dell'articolo 7 le parole <<di cui all'articolo 16, comma 1, lettere q) e s), e all'articolo 16 bis, comma 1, lettera a) della legge regionale 19/2009>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui all'articolo 16, comma 1, lettera n), e di cui all'articolo 16 bis, comma 1, lettere a), c) e d), della legge regionale 19/2009, nonché per gli interventi relativi all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica o termica da fonti rinnovabili,>>.

52. Nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, di seguito GDPR, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE), nonché dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, la Regione definisce con regolamento le modalità di trattamento dei dati personali e delle categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR, ai sensi degli articoli 2 sexies e 2 octies del decreto legislativo 196/2003, da parte della Direzione centrale competente in materia di salute nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), costituito presso la medesima con decreto del Direttore centrale.
52 bis. Nell'ambito delle attività svolte dal Punto Unico Regionale (PUR), i dati personali raccolti e le categorie particolari di dati personali di cui agli articoli 9 e 10 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR) possono essere comunicati alle amministrazioni pubbliche e agli altri soggetti indicati dal regolamento di cui al comma 52 e secondo le modalità previste dallo stesso.
53. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 33 (Legge collegata alla manovra di bilancio 2016-2018), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole <<di cui al decreto del Ministero della salute 8 febbraio 2013 (Criteri per la composizione ed il funzionamento dei comitati etici)>> sono sostituite dalle seguenti: <<legislative e regolamentari nazionali vigenti in materia>>;

b)
le parole <<salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia>> sono sostituite dalle seguenti: <<della Direzione regionale competente in materia di salute>>.

54. Le risorse del Fondo sociale regionale di cui all'articolo 39 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), trasferite agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni nell'anno 2022 e che risultano non utilizzate a seguito di approvazione delle relative rendicontazioni, sono destinate a incrementare le risorse del medesimo Fondo stanziate per l'anno 2023, per un importo pari a 1.500.000 euro.
55. Le risorse di cui al comma 54 sono ripartite tra gli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6).
56. In relazione al disposto di cui al comma 54 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
57. Le entrate derivanti dal recupero a bilancio regionale delle somme non utilizzate di cui al comma 54, previste in 1.500.000 euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui al comma 2 dell'articolo 1.
58. Al fine di favorire la domiciliarità delle persone anziane non autosufficienti e delle persone con disabilità attraverso strumenti di supporto all'autonomia e all'assistenza domiciliare, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, in via sperimentale e in coerenza con il Piano nazionale per la non autosufficienza 2022-2024, contributi agli Enti gestori dei Servizi sociali dei Comuni per incentivare progetti e interventi di domotica e digitalizzazione.
59. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dei contributi.
60. Per le finalità di cui al comma 58 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
61. All'articolo 8 della legge regionale 13/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 22 le parole <<con fondi regionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016 e del bilancio per gli anni 2016-2018) (Bando EISA 2019)>>;

b)
al comma 23 dopo la parola <<prioritaria>> sono inserite le seguenti: <<in ordine crescente di importo necessario alla conclusione dei lavori o, in alternativa, al completamento di un lotto funzionale e funzionante, finanziati ai sensi dell'articolo 8, comma 18, lettera a), della legge regionale 14/2016, e>>;

c)
al comma 25 le parole <<10 ottobre 2022>> sono sostituite dalle seguenti: <<30 settembre 2023>>;

d)
dopo il comma 25 è inserito il seguente:
<<25 bis. I contributi di cui al comma 22 non sono cumulabili con ulteriori successivi finanziamenti regionali per la conclusione dei lavori o per il completamento del lotto funzionale e funzionante per cui il contributo è concesso, pena la revoca del contributo e la restituzione delle somme erogate maggiorate degli interessi al tasso legale a decorrere dalla data delle erogazioni sino alla data di effettiva restituzione.>>.

62. Per le finalità di cui all'articolo 8, comma 22, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 61, lettera a), è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
63.
Al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 le parole <<socio sanitaria di prestazioni medico-riabilitative>> sono sostituite dalle seguenti: <<di inclusione sociale>>.

64. Per le finalità di inclusione sociale di cui al comma 75 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 63, è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
65.
Al comma 29 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022 le parole <<Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<Entro il 30 settembre 2023>>.

66. Per le finalità di cui al comma 28 dell'articolo 8 della legge regionale 13/2022, in relazione alle modifiche apportate dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
67. Al fine di favorire la sostituzione di mezzi scolastici per il trasporto studenti con mezzi dotati di sollevatori a pedana per l'imbarco di persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento agli Istituti scolastici superiori con sede nel territorio della regione, finalizzati alla copertura dell'80 per cento delle spese sostenute per l'acquisto di scuolabus.
68. All'attuazione degli interventi di cui al comma 67 la Giunta regionale provvede mediante l'emanazione di bando. Il bando predetermina i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione del finanziamento e per la rendicontazione. Ogni Istituto beneficiario può presentare un'unica domanda a valere sullo stesso bando. La relativa graduatoria è determinata sulla base della priorità nella sostituzione di mezzi di maggiore vetustà ovvero sostituzione di mezzi non adeguati al trasporto di persone con disabilità.
69. Per le finalità di cui al comma 67 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
70. Al fine di favorire l'accesso a siti storici o naturali privi di percorsi attrezzati per persone con ridotte o impedite capacità motorie, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Eco Musei con sede in regione, un contributo per l'acquisto di carrozzine elettriche con capacità fuoristrada.
71. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione del comma 70.
72. La domanda di finanziamento deve essere inoltrata alla Direzione centrale competente sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
73. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
74.
Il comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore regionali accreditati per il trasporto sanitario, a rimborso delle prestazioni non già coperte dal Servizio sanitario regionale per il servizio di trasporto sanitario, rese con autoambulanza, a favore di ospiti, non deambulanti, accolti in residenze per anziani non autosufficienti, presso strutture sanitarie ove effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie medicalmente prescritte.>>.

75.
In relazione alle modifiche apportate dal comma 74, al comma 42 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, le parole <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26)>>.

76. Per le finalità di cui al comma 41 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come sostituito dal comma 74, è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
77. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alla Congregazione delle Suore della Provvidenza per la progettazione e successiva realizzazione di un nuovo sistema di riscaldamento nella Residenza per Anziani "Rosa Mistica" di Cormons (Gorizia).
78. La domanda per l'ottenimento del contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro il 30 settembre 2024, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
79. Per le finalità di cui al comma 77 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
80.
Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 24 febbraio 2023, n. 8 (Disposizioni per il riconoscimento, la valorizzazione e il sostegno dei caregiver familiari), dopo le parole <<caregiver familiari>> sono inserite le seguenti: <<, a partire dal ciclo di scuola secondaria superiore,>>.

81. All'articolo 8 della legge regionale 22/2022 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 54 dopo le parole <<all'acquisto>> sono inserite le seguenti: <<e alla ristrutturazione>>;

b)
al comma 55 le parole <<entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge>> sono sostituite dalle seguenti: <<entro il 30 settembre 2023>>.

82. Per le finalità di cui al comma 54 dell'articolo 8 della legge regionale 22/2022, come modificato dalla lettera a) del comma 81, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
83. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 405.000 euro a favore dei Comuni capoluogo della regione che ne facciano richiesta, fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, per interventi finalizzati all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili da destinare a sede di associazioni di volontariato qualora la precedente residenza sia oggetto di interventi di riqualificazione urbana.
84. I finanziamenti sono concessi con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000, entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
85. La spesa relativa ai finanziamenti è rendicontata dall'ente beneficiario alla Direzione centrale competente entro il termine fissato nel decreto di concessione ai sensi del titolo II, capo III, della legge regionale 7/2000.
86. Per le finalità di cui al comma 83 è destinata la spesa di 405.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 87.
87. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Comma 52 bis aggiunto da art. 8, comma 1, L. R. 14/2023
2Comma 83 interpretato da art. 8, comma 10, L. R. 14/2023 . Le parole <<Comuni capoluogo della regione>> sono da intendersi riferite ai Comuni capoluogo delle ex province della regione.
3Parole aggiunte al comma 83 da art. 8, comma 16, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
4Parole sostituite al comma 22 da art. 8, comma 14, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
5Parole soppresse al comma 35 da art. 8, comma 22, lettera a), L. R. 7/2024
6Parole sostituite al comma 36 da art. 8, comma 22, lettera b), L. R. 7/2024
7Parole soppresse al comma 77 da art. 8, comma 83, lettera a), L. R. 7/2024
8Parole sostituite al comma 78 da art. 8, comma 83, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento finanza locale, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionali all'estero, lingue minoritarie, funzione pubblica e personale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Ente di decentramento regionale di Pordenone risorse finanziarie per concorrere agli aumenti di spesa correlati alle condizioni previste per l'adesione alla nuova convenzione per la fornitura di energia elettrica e gas, nonché alla rivalutazione in aumento dei prezzi della precedente convenzione, al fine di assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale dell'Ente medesimo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 2.818.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 1.410.000 euro per l'anno 2023 e 704.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
3. I termini per l'effettuazione delle spese e per la rendicontazione delle iniziative degli enti locali singoli e associati di prevenzione e sostegno finalizzate alla tutela delle fasce più deboli della popolazione, finanziate dalla Sezione III del Programma regionale di finanziamento in materia di politiche di sicurezza per l'anno 2021, approvato con la deliberazione della Giunta regionale 26 febbraio 2021, n. 289, sono fissati al 31 maggio 2024.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata, in via straordinaria, ad assegnare, a domanda, risorse pari a complessivi 149.195 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino, del Comune di Dolegna del Collio, del Comune di Duino-Aurisina, del Comune di Reana del Rojale, del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco e del Comune di Spilimbergo, per interventi contributivi a favore di terzi, anche sulle spese già sostenute, per l'acquisto, l'installazione, il potenziamento, l'ampliamento e l'attivazione di sistemi di sicurezza presso immobili.
5. Le risorse sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione, secondo il seguente riparto:
a) 17.406 euro a favore del Comune di Capriva del Friuli, capofila della convenzione tra i Comuni di Capriva del Friuli, Farra d'Isonzo, Moraro, San Lorenzo Isontino;
b) 7.000 euro a favore del Comune di Dolegna del Collio;
c) 14.505 euro a favore del Comune di Duino-Aurisina;
d) 9.670 euro a favore del Comune di Reana del Rojale;
e) 40.614 euro a favore del Comune di Tricesimo, capofila della convenzione tra i Comuni di Tricesimo e Cassacco;
f) 60.000 euro a favore del Comune di Spilimbergo.
6. Le domande per accedere al finanziamento di cui al comma 4 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di polizia locale e sicurezza entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. I Comuni presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 5 ai sensi dell'articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
8. Per la finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 149.195 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
9. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni del proprio territorio, a titolo di trasferimenti compensativi di minori gettiti relativi a tributi a carattere immobiliare, ai sensi degli articoli 10, comma 2, 11, comma 1, lettere c) ed h), e 19, comma 1, della legge regionale 17 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)), le somme corrispondenti all'attribuzione definita dallo Stato con riferimento alle fattispecie previste dalle seguenti disposizioni:
a) articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023), per l'importo complessivo pari a 552.941,90 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili ad uso abitativo posseduti da soggetti non residenti nel territorio dello Stato" della Tabella M;
b) articolo 1, comma 578, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020), per l'importo complessivo pari a 104.208,62 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili adibiti alle operazioni e ai servizi portuali riclassificati in categoria E/1" della Tabella M;
c)
articolo 7 bis del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi), come modificato dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per l'importo complessivo pari a 208.899,71 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita e non locati" della Tabella M;

d) articolo 1, commi da 21 a 24, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), per l'importo complessivo pari a 1.190.930,44 euro, secondo gli importi di cui alla corrispondente colonna denominata "immobili ad uso produttivo con rendita rideterminata" della Tabella M.
10. Per la finalità di cui al comma 9, lettera a), è destinata la spesa di 552.941,90 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
11. Per la finalità di cui al comma 9, lettera b), è destinata la spesa di 104.208,62 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
12. Per la finalità di cui al comma 9, lettera c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
13. Per la finalità di cui al comma 9, lettera d), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
14. All'articolo 9 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 19, dopo le parole <<della legge regionale 17/2022>>, sono aggiunte le seguenti: <<derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell'anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli importi, a qualunque titolo riscossi, afferenti all'anno di imposta 2023, nonché gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D">>;

b)
il comma 90 è sostituito dal seguente:
<<90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17/2022, come determinati per l'anno 2022.>>.

15. Per le finalità di cui all'articolo 9, comma 19, della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare in via straordinaria alla Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali risorse finanziarie da destinare al Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, con sede a Spilimbergo, in relazione alla successione nella titolarità delle quote conseguente al riordino ordinamentale di cui alla legge regionale 23 ottobre 2020, n. 19 (Norme urgenti per la costituzione di due comunità di montagna nella zona montana omogenea della Destra Tagliamento e delle Dolomiti Friulane di cui all'allegato A della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia) e disposizioni speciali per la Comunità di montagna Natisone e Torre).
17. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 55.200 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
18.
Il comma 74 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<74. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e per interventi in deroga, per l'anno 2023, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.166.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 846.000 euro per l'anno 2023 e 660.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.>>.

19. Per le finalità di cui al comma 74 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 18, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 75 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 186.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazione previste dalla Tabella I di cui al comma 82.
20. Il termine per la rendicontazione relativa al contributo straordinario assegnato al Comune di Gemona del Friuli ai sensi dell'articolo 9, commi da 5 a 8, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), è fissato al 30 giugno 2024.
21. Il termine di cui al comma 20 può essere ulteriormente prorogato, su richiesta motivata del Comune di Gemona del Friuli, una sola volta e per un periodo massimo di sei mesi, con decreto del Direttore di Servizio competente in materia di finanza locale.
22. Alla legge regionale 3 marzo 2023, n. 9 (Sistema integrato di interventi in materia di immigrazione), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 2 dell'articolo 4 le parole <<agli enti appartenenti al sistema scolastico e formativo>> sono sostituite dalle seguenti: <<alle istituzioni scolastiche e formative>>;

b)
la lettera f) del comma 2 dell'articolo 6 è abrogata;

c)
alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 7 le parole <<piano educativo individualizzato>> sono sostituite dalle seguenti: <<progetto educativo individualizzato (PEI)>>;

d)
la lettera c) del comma 8 dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:
<<c) attestati di partecipazione a corsi di formazione promossi o realizzati dalla Regione Friuli Venezia Giulia nel settore della mediazione culturale o acquisiti in altre Regioni e Province autonome per analoghe figure professionali già referenziate all'interno del Quadro Nazionale delle Qualifiche Regionali e presenti nell'Atlante del Lavoro e delle Qualificazioni.>>;

e)
la lettera b) del comma 2 dell'articolo 14 è abrogata;

f)
al comma 1 dell'articolo 15, dopo le parole <<da realizzarsi>>, sono inserite le seguenti: <<, previo accordo,>>.

23. Il termine previsto per la presentazione della rendicontazione da parte degli enti locali delle spese sostenute con i finanziamenti concessi nelle annualità 2019, 2020 e 2021 in applicazione del decreto del Presidente della Regione 30 luglio 2019, n. 0127/Pres. (Regolamento per l'assegnazione agli enti locali del fondo per interventi per l'installazione di sistemi di sicurezza presso le abitazioni private e nelle parti comuni dei condomini, nonché per altri interventi, ai sensi dell'articolo 4 ter della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale) e dell'articolo 10, commi 72 e 73, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019)), è fissato al 31 dicembre 2023.
24. In relazione ai finanziamenti concessi per l'anno 2021 per la tutela e la promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell'articolo 17 della legge regionale 20 novembre 2009, n. 20 (Norme di tutela e promozione delle minoranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia), sono considerate ammissibili le rendicontazioni presentate entro il 31 gennaio 2023.
25. In attuazione del comma 3 dell'articolo 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere i seguenti finanziamenti:
a) 663.300 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 381.150 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per il sostegno alle imprese commerciali, agricole, forestali e artigiane di tali territori nel rispetto delle regole europee del "de minimis", ai fini dello sviluppo commerciale, agricolo, forestale e artigianale del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine;
b) 331.650 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre e 163.350 euro alla Comunità di montagna Canal del Ferro e Val Canale per interventi di manutenzione su proprietà pubbliche, per interventi per la realizzazione di opere pubbliche e per l'acquisto di macchinari per il mantenimento del territorio, al fine di migliorare le condizioni operative delle aziende produttive locali delle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale;
c) 110.550 euro alla Comunità di montagna Natisone e Torre per la prosecuzione e per l'implementazione del progetto di valorizzazione e di incremento delle produzioni autoctone di frutta e orticole di montagna con particolare attenzione al sistema produttivo a indirizzo biologico del territorio in cui insiste la minoranza linguistica slovena nella ex provincia di Udine, nonché per la realizzazione di un progetto avente le medesime finalità, in collaborazione con la Comunità di montagna del Canal del Ferro Val Canale.
26. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 25, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
27. Per le finalità di cui al comma 25, lettere a) e c), è destinata la spesa di 1.155.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
28. Per le finalità di cui al comma 25, lettera b), è destinata la spesa di 495.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
29. Per le finalità di cui all'articolo 20 della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto per la cultura slovena APS/Inštitut za slovensko kulturo di Grimacco per l'implementazione e il coordinamento dell'offerta turistica nelle Valli del Natisone, del Torre, del Canal del Ferro e della Val Canale nell'ambito del progetto "Mi smo tu".
30. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 29, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di lingue minoritarie. Con il decreto di concessione sono fissate le modalità delle anticipazioni e i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applica l'articolo 12 del regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all'articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), emanato con decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres . Sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del finanziamento.
31. Per la finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 450.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
32. Al fine di favorire lo svolgimento delle attività degli enti della minoranza linguistica slovena e, in particolare, della Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) di Trieste e dell'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) presso il "Narodni dom" di Trieste - rione San Giovanni, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 200.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) di Trieste per l'arredamento dell'immobile.
33. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 32 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
35. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario all'Ente Friuli nel Mondo di Udine per il sostegno alla partecipazione di giovani corregionali all'estero al Corso di Mosaico presso la Scuola Mosaicisti del Friuli di Spilimbergo.
36. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 35, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo dei costi e delle entrate complessive previste, è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge al Servizio competente in materia di corregionali all'estero. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione anticipata del 90 per cento e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
37. Per la finalità di cui al comma 35 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
38. La Commissione regionale consultiva per la minoranza linguistica slovena di cui all'articolo 8 della legge regionale 26/2007, costituita con decreto del Presidente della Regione 31 maggio 2019, n. 090/Pres., rimane in carica per l'esercizio delle sue funzioni sino all'adozione del provvedimento di ricostituzione e comunque non oltre il 31 dicembre 2023.
39. Per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare finanziamenti a sostegno dell'attività istituzionale e del Progetto "RICORDA, RITORNA, RADICA FVG" correlato al Bando delle idee PNRR "Turismo delle radici" negli importi e ai soggetti di seguito indicati:
a) 200.000 euro all'Ente Friuli nel Mondo di Udine;
b) 10.000 euro all'Associazione Giuliani nel Mondo di Trieste;
c) 10.000 euro all'Associazione Lavoratori Emigranti del Friuli Venezia Giulia - ALEF di Udine;
d) 10.000 euro all'Ente Friulano Assistenza Sociale e Culturale Emigranti - EFASCE di Pordenone;
e) 10.000 euro all'Ente Regionale ACLI per i Problemi dei Lavoratori Emigrati - ERAPLE di Udine;
f) 10.000 euro all'APS Clape nel Mondo di Monfalcone;
g) 10.000 euro all'Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia - Sloveni nel Mondo di Cividale del Friuli.
40. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 39 è presentata entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie e corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa del progetto e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
41. Per le finalità di cui al comma 39 è destinata la spesa di 260.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
42. Alla Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 17 febbraio 2023, n. 6 (Norme urgenti in materia di autonomie locali e funzione pubblica), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'intervento n. 50 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Opere di adeguamento antisismico e efficientamento energetico della palestra e ampliamento della mensa utilizzati dalla Scuola Primaria di Passons";

b)
all'intervento n. 71 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Riqualificazione ed adeguamento dell'edificio scuola dell'infanzia di Mediis per asilo nido integrato con la scuola dell'infanzia", la Missione "6" è sostituita dalla Missione "4";

c)
all'intervento n. 79 la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: "Realizzazione di interventi finalizzati all'incremento dell'offerta ricettiva di Treppo Ligosullo - Realizzazione sala polifunzionale, parco giochi/avventura baby e area fitness";

d)
all'intervento n. 90, nella descrizione dell'oggetto, le parole "anno 2022" sono sostituite dalle seguenti: "anno 2023".

43. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera a), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
44. Per le finalità di cui al comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 42, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 745.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per l'anno 2023, 300.000 euro per l'anno 2024, 395.000 euro per l'anno 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 1 (Istruzione prescolastica) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
45.
All'intervento n. 11 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023), nella descrizione dell'oggetto sono soppresse le parole: <<e delle aree limitrofe>>.

46.
All'intervento n. 16 della Tabella Q riferita all'articolo 9, comma 98, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: <<Comune di Dolegna del Collio. Miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti: ammodernamento e messa in sicurezza impianti di illuminazione pubblica>>.

47.
All'intervento n. 162 della Tabella R riferita all'articolo 10, comma 69, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), la descrizione dell'oggetto è sostituita dalla seguente: <<Lavori di realizzazione del campo di padel presso l'area sportiva di Fiaschetti>>.

48.
Con riferimento all'intervento previsto dalla Tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale Canal del Ferro - Val Canale, denominato "Recupero di fabbricati o aree dismesse da destinare ad iniziative di ricettività (realizzazione nuovi posti letto con recupero di fabbricati dismessi o aree nelle disponibilità dei Comuni in Unione e che saranno poi dati in gestione a soggetti privati)", nella descrizione di maggior dettaglio contenuta nel Patto territoriale, dopo la parola <<progettazione>> sono aggiunte le seguenti: <<e realizzazione>>.

49. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 11 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), per la concertazione delle risorse 2024-2026 le proposte di investimento devono essere trasmesse alla Regione entro e non oltre il 20 settembre 2023.
50. Il termine per la presentazione della rendicontazione relativa al finanziamento assegnato al Comune di Polcenigo ai sensi dell'articolo 10, commi 69, 70 e 71, della legge regionale 29/2018 è fissato al 31 dicembre 2024.
51.
L'intervento previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale del Noncello, come da ultimo modificato in <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani>>, dalla lettera a) del comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, è sostituito dal seguente: <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (SP n. 64) e via Marconi>>.

52.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale del Noncello, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020, come da ultimo modificato in <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di due intersezioni a rotatoria: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto, e rotatoria n. 2 tra la SS 13 e la via Malignani>>, dalla lettera b) del comma 37 dell'articolo 9 della legge regionale 13/2021, è sostituito dal seguente: <<Comune di Fontanafredda. Lavori di realizzazione di rotatorie: rotatoria n. 1 da realizzare tra la S.P. 64 (via Carducci) e le vie Venere e Percoto e rotatoria n. 2 da realizzare in località Ceolini, in corrispondenza delle strade via Antonini (SP n. 64) e via Marconi>>.

53.
L'intervento previsto dalla tabella Q riferita all'articolo 12 della legge regionale 31/2017, a valere sulle risorse regionali 2017 e nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane denominato <<Completamento tratto ciclabile FVG3 parallelo al tracciato ferroviario. Realizzazione anello Maniago Frisanco Pala Barzana Andreis Barcis Montereale>> è sostituito dal seguente: <<Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina>>.

54.
L'intervento a favore dell'Unione territoriale intercomunale delle Valli e delle Dolomiti Friulane, individuato nel Patto territoriale stipulato tra la Regione e l'Unione, a valere sulle risorse regionali del triennio 2018-2020 denominato <<Realizzazione anello ciclabile Valcellina - val Colvera - Maniago - Frisanco - Palabarzana - Andreis - Barcis - Montereale Valcellina>> è sostituito dal seguente: <<Completamento 1° anello ciclabile con interventi nei Comuni di Frisanco, Maniago e Montereale Valcellina>>.

55.
All'intervento n. 10 della Tabella O riferita all'articolo 9, comma 54, della legge regionale 13/2021, nella descrizione dell'oggetto la parola <<Realizzazione>> è sostituita dalla seguente: <<Completamento>> e le parole <<II lotto>> sono soppresse.

56.
All'intervento n. 34 della Tabella A riferita all'articolo 5 della legge regionale 6/2023, sono soppresse le parole <<e estensione della piscina comunale>>.

57. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 6/2023, in relazione alla modifica di cui al comma 56, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
58.
Al comma 16 dell'articolo 10 della legge regionale 13/2022 le parole <<l'adeguamento sismico ed efficientamento energetico>> sono sostituite dalle seguenti: <<la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione>>.

59.
Al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 le parole <<per la progettazione dell'intervento relativo alla rigenerazione urbana delle aree degradate della ex Caserma e Via dei Caduti>> sono sostituite dalle seguenti: <<per un primo intervento di demolizione e messa in sicurezza delle aree degradate delle ex caserme>>.

60. Per le finalità di cui al comma 12 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023, come modificato dal comma 59, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
61.
Al comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 la parola <<Gorizia>> è sostituita dalla seguente: <<Pordenone>> e le parole <<moduli prefabbricati per aule-scuola>> sono sostituite dalle seguenti: <<tensostruttura polivalente>>.

62. L'Ente di decentramento regionale di Pordenone presenta la documentazione indicata dal comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge trasmettendo altresì il CUP.
63. Per le finalità di cui al comma 18 dell'articolo 12 della legge regionale 6/2023, come modificato dal comma 61, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Cercivento, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente nell'anno 2023, risorse pari a 50.000 euro. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
65. Per le finalità di cui al comma 64 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, nell'anno 2023, alla Comunità del Friuli orientale, alla Comunità Riviera friulana e alla Comunità Sile, costituite ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), risorse pari a complessivi 30.000 euro, per sopravvenute esigenze connesse al funzionamento. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione in misura pari a 10.000 euro per ciascuna Comunità.
67. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
68.
Il comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022 è sostituito dal seguente:
<<76. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.320.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.120.000 euro per l'anno 2023 e 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.>>.

69. Per le finalità di cui al comma 76 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, come modificato dal comma 68, e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 77 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
70. In relazione alle risorse finanziarie regionali a favore degli enti locali, con riferimento alla quota garantita, quantificata in deroga all'articolo 13 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), nell'articolo 9, comma 1, della legge regionale 22/2022, è allegata la Tabella N avente natura ricognitiva, che evidenzia, per tipologia d'intervento, le risorse iniziali, le intervenute variazioni normative, le conseguenti variazioni contabili e lo stanziamento corrente.
71. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni, con popolazione superiore ai 20.000 abitanti, per stipulare convenzioni con i gestori del Servizio TPL e gli operatori della sicurezza privata, affinché siano avviati, nel rispetto della normativa statale vigente, progetti pilota per assicurare la presenza di detti operatori sui relativi mezzi di traporto.
72. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i requisiti, i criteri, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini della concessione dei contributi di cui al comma 71.
73. Per le finalità di cui al comma 71 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
74. All'articolo 9 della legge regionale 22/2022 sono apportare le seguenti modifiche:
a)
il comma 97 è sostituito dal seguente:
<<97. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2023, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale, anche a carattere sperimentale, rivolte alla popolazione giovanile, ai conducenti di veicoli con età superiore ai 65 anni e alle persone con disabilità.>>;

b)
dopo il comma 97 sono inseriti i seguenti:
<<97 bis. Per accedere al contributo di cui al comma 97 gli Automobile Club provinciali presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante iniziative che coinvolgano associazioni di motoraduni, autoraduni e di familiari e vittime della strada con sede in Regione, nonché le associazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative sul territorio e i Comuni singoli o associati che abbiano sul proprio territorio istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado.
97 ter. I progetti di cui al comma 97 bis hanno ad oggetto, in particolare, una o più delle seguenti attività: realizzazione di campi scuola a tema sicurezza stradale, sviluppo o consolidamento di un approccio corretto alle norme e all'acquisizione di comportamenti stradali, aggiornamento alle novità del codice della strada, eventi di promozione della sicurezza stradale anche nell'ambito di autoraduni e motoraduni. I progetti contengono le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.
97 quater. Le risorse ammontano a 360.000 euro, sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.
97 quinquies. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 97 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.>>;

c)
il comma 98 è abrogato.

75. Per le finalità di cui al comma 97 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, tenuto conto di quanto disposto dal comma 97 quater della medesima legge regionale, come inserito dal comma 74, lettera b), e tenuto conto di quanto già previsto dal comma 99 dell'articolo 9 della legge regionale 22/2022, è destinata l'ulteriore spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
76. Per favorire e sostenere la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale.
77. Per le finalità di cui al comma 76 è destinata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
78. Al fine di garantire le ordinarie condizioni di percorribilità stradale nel periodo invernale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle Comunità di montagna presenti nel territorio regionale, al fine di garantire i necessari interventi per la manutenzione ordinaria del sedime stradale in seguito a eventi meteorologici avversi.
79. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale.
80. Con decreto del Direttore di Servizio competente sono definite le modalità di rendicontazione della spesa. L'importo del contributo ammonta a 50.000 euro per ciascuna Comunità di montagna di cui al comma 78.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 82.
82. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Comma 71 sostituito da art. 9, comma 10, L. R. 15/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
Art. 10
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1.
Il comma 3 ter dell'articolo 9 della legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), è sostituito dal seguente:
<<3 ter. In caso di rilascio di concessioni di beni del demanio idrico regionale a fini agricoli, si applica quanto disposto dall'articolo 6, comma 4 bis, del decreto legislativo 228/2001.>>.

2.
Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 17/2009 è inserito il seguente:
<<3 bis. Il parere di cui al comma 3, lettera b), non è richiesto in caso di rilascio di concessioni di aree golenali del demanio idrico regionale a fini di sfalcio erba.>>.

3. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 16 dell'articolo 12 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), la parola <<2023>> è sostituita dalla seguente: <<2024>>.

2. Le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 16, della legge regionale 13/2022, come modificato dal comma 1, previste in 100 milioni di euro per l'anno 2024 affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
3. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 1 è accantonata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un aumento di capitale della Insiel SpA, con sede in Trieste, nel limite massimo di 15 milioni di euro, finalizzato agli investimenti a realizzazione di una infrastruttura di data center.
5. L'operazione di cui al comma 4 può essere disposta, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore al patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi, a seguito della presentazione da parte di Insiel SpA di un aggiornamento del piano industriale che evidenzi le caratteristiche ed il quadro economico del progetto che la società intende realizzare.
6. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
7. Al fine di supportare finanziariamente Friulia SpA nella partecipazione all'aumento di capitale di Interporto di Trieste SpA, a servizio della realizzazione di un'infrastruttura nell'ambito della riconversione dell'area ex Wartsila, l'Amministrazione regionale è autorizzata a procedere all'acquisto di azioni proprie di Friulia SpA, al valore desumibile dal patrimonio netto della finanziaria regionale quale risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato o, se più recente, da una situazione patrimoniale-economica al 30 giugno approvata dal consiglio di amministrazione, nel limite massimo di 2 milioni di euro.
8. L'acquisto di cui al comma 7 può essere disposto, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore alle finanze di concerto con l'Assessore alle attività produttive, a seguito della presentazione da parte di Friulia SpA di una relazione di presentazione del progetto connesso al rafforzamento patrimoniale di Interporto di Trieste SpA.
9. Friulia SpA è autorizzata a partecipare all'aumento di capitale di cui al comma 7 nei limiti necessari all'esercizio del diritto di opzione alla stessa spettante.
10. Per le finalità di cui al comma 7 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 3 (Spese per incremento attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
11. All'articolo 2 bis della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 1 dopo le parole <<legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7.>> sono aggiunte le seguenti: <<Tale esenzione, salvo quanto previsto dal comma 1 bis a decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, si applica fino alla data di abrogazione dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 (Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale), determinata secondo quanto previsto dall'articolo 102, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore).>>;

b)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. A decorrere dal periodo d'imposta in corso all'1 gennaio 2023, le agevolazioni di cui al comma 1, sono concesse ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>.

12. All'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
<<5 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, sono esentati dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997, nei limiti di quanto previsto dal comma 5 ter, gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società, fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.
5 ter. L'agevolazione di cui al comma 5 bis è concessa ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui:
a) al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", oppure
b) al regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, oppure
c) al regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura,
e ai sensi della normativa europea in materia di aiuti "de minimis" di cui ai successivi regolamenti comunitari di modifica dei medesimi.>>;

b)
dopo il comma 6 è inserito il seguente:
<<6 bis. A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2023, il regime di esenzione dal pagamento dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 446/1997 come introdotto dai commi 5 bis e 5 ter per gli enti del Terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore), si applica anche alle Aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP), fermo restando l'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, anche ai fini della determinazione dell'imponibile IRAP.>>.

13. In relazione al disposto di cui all'articolo 2 bis della legge regionale 3/2002 e al disposto di cui all'articolo 2 della legge regionale 2/2006, come rispettivamente modificati dai commi 11 e 12, sono previste minori entrate complessive di 1.500.000 euro suddivise in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
14. All'articolo 12 della legge regionale 28 dicembre 2022, n. 22 (Legge di stabilità 2023), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 4 dopo le parole <<è autorizzata a concedere ai Comuni>> sono inserite le seguenti: <<e agli enti locali di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale)>>;

b)
al comma 5 dopo le parole <<di cui al comma 4 i Comuni>> sono inserite le seguenti: <<che hanno una popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, come risultante dall'ultimo censimento ISTAT, e gli altri enti locali di cui al comma 4>> e la lettera a) è abrogata.

15. Per le finalità di cui all'articolo 12 della legge regionale 22/2022, anche in relazione alle modifiche di cui al comma 14, è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 23.
16. In relazione a quanto disposto dal comma 15 le entrate derivanti dal disposto di cui all'articolo 12, comma 9, della legge regionale 22/2022, previste nella misura ulteriore di 1 milione di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
17.
Al comma 3 quater dell'articolo 7 ter della legge regionale 5 giugno 2015, n. 14 (Disposizioni di attuazione del Programma Operativo Regionale obiettivo "Investimenti in favore della crescita e dell'occupazione" 2014-2020 e del Programma Regionale Obiettivo "Investimenti in favore dell'occupazione e della crescita" 2021-2027 cofinanziati dal Fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR)), le parole <<di cui al presente articolo>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 3 bis e 3 ter del presente articolo, limitatamente alle fasi della formale assunzione dell'atto di concessione successivo all'approvazione della graduatoria delle istanze di contributo e della gestione delle fasi ad esso conseguenti,>>.

18.
All'articolo 13, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), è aggiunto il seguente periodo: <<L'eventuale avanzo di stanziamento della misura di cui al presente comma viene destinato alla ulteriore copertura della misura di cui al comma 2, mantenendo le stesse graduatorie approvate nell'anno di competenza e suddivisione tra emittenti radiofoniche e televisive, con la riserva del 10 per cento alle emittenti comunitarie.>>.

19.
Al comma 5 dell'articolo 83 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 28 (Disciplina del procedimento per la elezione del Presidente della Regione e del Consiglio regionale), le parole <<da 12.000 euro a 25.000 euro>> sono sostituite dalle seguenti: <<da 1.500 euro a 15.000 euro>>.

20.  
( ABROGATO )
(1)
21.  
( ABROGATO )
(2)
22.  
( ABROGATO )
(3)
23. Ai sensi dell'articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015, sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al comma 17 del presente articolo le parole "della fasi" devono leggersi correttamente "delle fasi".
Note:
1Comma 20 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023
2Comma 21 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023
3Comma 22 abrogato da art. 2, comma 11, L. R. 14/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 11, c. 20 e 21, L.R. 13/2023.
4Parole aggiunte al comma 7 da art. 11, comma 3, L. R. 14/2023
Art. 12
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell'articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella O.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella L.
Art. 13
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a L, degli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 2, Tabella A1 e dell'avanzo iscritto ai sensi dell'articolo 1, comma 1.
Art. 14
 (Allegato contabile ai sensi del decreto legislativo 118/2011)
1. Ai sensi dell'articolo 50, comma 3, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è allegata la nota integrativa alla presente legge di cui all'allegato P.
2. Ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 118/2011 è allegato il prospetto denominato "Allegato delibera di variazione del bilancio riportante i dati di interesse del tesoriere" di cui all'allegato 8 del medesimo decreto legislativo.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.