1.
Ai fini della presente legge si intende per:
a) Comunità dell'economia solidale: insieme di persone fisiche residenti in un determinato territorio che, nella rete dei reciproci legami sociali e delle attività volte a soddisfare il ben vivere dei suoi membri, perseguono attivamente l'attuazione dei principi della solidarietà, della reciprocità, del dono, del rispetto dell'ambiente;
b) Forum dell'economia solidale del Friuli Venezia Giulia: assemblea dei rappresentanti delle Comunità dell'economia solidale della regione;
c) beni comuni: un insieme di beni materiali e immateriali per i quali deve essere garantito il diritto di accesso e la fruibilità da parte della collettività, tutelati e gestiti attraverso un sistema di relazioni sociali fondate sulla cooperazione e sulla partecipazione attraverso la promozione di una cultura che riconosca la dipendenza reciproca tra beni e comunità;
d) impresa di economia solidale: azienda produttrice di beni e/o servizi ottenuti con metodi rispettosi dell'ambiente naturale e sociale, con prevalenza di impiego di manodopera, di materie prime e servizi del distretto di economia solidale e della filiera in cui opera; a tal fine programma e rendiconta le proprie attività attraverso metodi di valutazione degli impatti sull'ambiente naturale e comunitario in cui è insediata, con particolare riguardo alla dignità umana, alla solidarietà, all'ecosostenibilità, all'equità sociale e alla democrazia;
e) filiera di economia solidale: sistema integrato di attività in grado di soddisfare una data categoria di bisogni e che privilegia, in via prioritaria, le risorse locali, il risparmio di materia ed energia, il rispetto dell'ambiente e del paesaggio, la tutela dei diritti dei lavoratori e dei consumatori, la salute e la partecipazione attiva dei cittadini;
f) patto di filiera: si intende l'accordo teso a realizzare l'integrazione fra tutte le fasi di produzione, trasformazione e consumo di beni e servizi che compongono ogni singola filiera o segmenti di essa, utilizzando al massimo grado consentito le risorse materiali e umane locali; il patto di filiera può anche comprendere beni e servizi funzionali alla sua realizzazione, come ad esempio l'energia, la ricerca, le attività di promozione, le attività di manutenzione, i servizi finanziari e assicurativi;
g)
buone pratiche di economia solidale: attività poste in essere per partecipare alla costituzione delle filiere di economia solidale, allo scopo di migliorare il benessere generale, sia locale che sovra-locale, attraverso:
1) la produzione di beni e servizi ecologicamente e socialmente sostenibili;
2) la riduzione dei consumi superflui, indotti dal condizionamento delle pubblicità e non compatibili con la limitatezza delle risorse;
3) la salvaguardia della salubrità dell'ambiente e della biodiversità, dei diritti delle future generazioni e di tutti i popoli a una vita autonoma e dignitosa;
4) la promozione dello spirito di cooperazione, di solidarietà, di dialogo e di partecipazione, di pace, di sostegno dei più deboli;
5) la tutela e la valorizzazione dei beni comuni come l'aria, l'acqua, la terra, la conoscenza.
2.
Concorrono alla costituzione delle filiere:
a) le pratiche di autoproduzione e consumo;
b) le pratiche di produzione e scambio di vicinato, basati sui principi del volontariato, della solidarietà, del dono e senza l'intermediazione del denaro o di altre forme di contabilizzazione del valore dei beni e servizi offerti o scambiati;
c) le attività di produzione, trasformazione, vendita e consumo di beni e servizi, dove tutti i soggetti della filiera si accordano tra di loro attraverso specifici patti.