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REGIO DECRETO-LEGGE 22 maggio 1924, n. 751

Riordinamento degli usi civici nel Regno. (024U0751)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 07/06/1924
Regio Decreto-Legge convertito dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 (in G.U. 03/10/1927, n. 228).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/09/2011)
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Testo in vigore dal:  3-10-1927
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Art. 2

((Nel giudizio di accertamento circa la esistenza, natura ed estensione degli usi civici, ove non esista la prova documentale, è ammesso qualunque altro mezzo legale di prova purché l'esercizio dell'uso civico non sia cessato anteriormente al 1800))
.(2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il Regio D.L. 16 maggio 1926, n. 895, convertito senza modificazioni dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Il termine stabilito dall'art. 2 del R. decreto-legge 22 maggio 1924, n. 751, è prorogato di un anno".