Capo I
Ordinamento dell'Ente tutela patrimonio ittico
Art. 6
(Ente tutela patrimonio ittico)
1.
L'Ente tutela pesca (ETP), istituito ai sensi dell'
articolo 6 della legge regionale 12 maggio 1971, n. 19
(Norme per la protezione del patrimonio ittico e per l'esercizio della pesca nelle acque interne del Friuli - Venezia Giulia), assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
2. L'ETPI è ente funzionale della Regione preposto alla gestione delle risorse ittiche delle acque interne. L'ETPI ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia gestionale, patrimoniale, organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza e al controllo della Regione.
3. L'ETPI ha sede in Udine con facoltà di istituire uffici decentrati e recapiti.
Art. 7
(Funzioni dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1.
L'ETPI esercita le seguenti funzioni:
a) assume e promuove iniziative volte ad assicurare la tutela e l'incremento della fauna ittica e la conservazione degli ambienti acquatici;
b) mantiene contatti e collabora con le società sportive, le associazioni e le organizzazioni di volontariato ai sensi dell'articolo 17;
c) adotta il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
d) realizza monitoraggi ambientali e della fauna ittica ai sensi dell'articolo 20 e collabora con gli enti preposti nella realizzazione di indagini di carattere ambientale che riguardano gli ecosistemi acquatici;
e) rilascia le licenze di pesca sportiva di cui all'articolo 27 e le autorizzazioni correlate all'esercizio della pesca sportiva di cui agli articoli 28 e 32;
f) rilascia le licenze di pesca professionale di cui all'articolo 29 e le concessioni di acque pubbliche a scopo di piscicoltura di cui all'articolo 30;
g) rilascia le autorizzazioni alla cattura di fauna ittica a fini di studio o salvaguardia di cui all'articolo 31;
h) determina e introita i canoni per l'esercizio della pesca previsti dagli articoli 27, 30, 32 e 50;
i) organizza o riconosce i corsi per l'utilizzo dell'elettrostorditore ai sensi dell'articolo 31;
j) approva il programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
k) realizza e autorizza le immissioni di fauna ittica ai sensi degli articoli da 33 a 36;
l) vigila sulle immissioni di fauna ittica realizzate da terzi;
m) gestisce gli impianti ittici regionali ai sensi dell'articolo 37;
n) adotta le misure di tutela della fauna ittica nella realizzazione di interventi in alveo di cui all'articolo 38;
o) prescrive e concorre alla realizzazione dei recuperi della fauna ittica in caso di asciutte artificiali e lavori in alveo ai sensi dell'articolo 40;
p) dispone e realizza i recuperi di fauna ittica in caso di situazioni eccezionali ai sensi dell'articolo 41;
q) svolge, anche nell'ambito del laboratorio di idrobiologia di Ariis, attività di sperimentazione ed effettua ricerche idrobiologiche, ittiologiche e batteriologiche ai fini delle immissioni di specie ittiche, nonché per l'esercizio degli impianti ittici;
r) può svolgere negli impianti ittici regionali attività di ricerca e sperimentazione per il miglioramento della produzione a fini commerciali di specie ittiche, in collaborazione con l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale (ERSA);
s) svolge attività di didattica e divulgazione al fine di diffondere la conoscenza degli ambienti acquatici, del patrimonio ittico regionale, dei contenuti dei calendari di pesca e delle tecniche di pesca con particolare riferimento a quelle non impattanti per l'ambiente;
t) promuove la partecipazione a eventi e manifestazioni fieristiche, nonché la realizzazione di materiale divulgativo rivolto in particolare ai pescatori, alle scuole e nei confronti della popolazione più giovane;
u)
concorre alla vigilanza sull'esercizio della pesca anche mediante le guardie giurate volontarie di cui all'
articolo 31 del regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604
(Approvazione del testo unico delle leggi sulla pesca), nominate, riconosciute e coordinate ai sensi dell'articolo 43;
Art. 8
(Organi dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1.
Sono organi dell'ETPI:
a) il Direttore generale;
b) il Comitato ittico;
c) il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 9
(Direttore generale)
1. Il Direttore generale ha la rappresentanza legale dell'ETPI, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale ed è responsabile del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Giunta regionale e della gestione dell'Ente.
2.
Il Direttore generale svolge, in particolare, le seguenti funzioni:
a) adotta il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) adotta il regolamento di funzionamento e gli altri atti concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
c) ha la rappresentanza in giudizio dell'Ente, con facoltà di conciliare e transigere;
d) stipula i contratti;
e) dirige la struttura assicurandone la funzionalità;
f) trasmette alla Giunta regionale gli atti soggetti al controllo.
Art. 10
(Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è l'organo consultivo finalizzato a supportare l'Ente nell'acquisizione di informazioni, valutazioni tecnico - scientifiche e proposte provenienti dai portatori dei diversi interessi coinvolti nell'attuazione delle politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne.
2.
Il Comitato ittico rimane in carica cinque anni ed è composto da:
a) l'Assessore competente in materia di risorse ittiche o suo delegato, in qualità di Presidente;
b) tre funzionari individuati rispettivamente dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche, di seguito Direzione centrale competente, dalla Direzione centrale competente in materia di biodiversità e dalla Direzione centrale competente in materia di idraulica;
c) sei rappresentanti eletti dai pescatori sportivi;
d) un rappresentante eletto dai pescatori professionali;
e) un rappresentante designato dall'Associazione piscicoltori italiani;
f) un rappresentante eletto dagli operatori ittici volontari;
g) un rappresentante eletto dalle guardie giurate volontarie;
h)
un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni ambientaliste riconosciute ai sensi dell'
articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349
(Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale);
i) un rappresentante designato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie (IZSVE);
j) un rappresentante designato dall'Università di Trieste e un rappresentante designato dall'Università di Udine;
k) un rappresentante designato dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA);
l) un rappresentante dei Consorzi di bonifica designato dall'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia;
m) un rappresentante del comparto economico del settore pesca sportiva designato unitariamente dalle associazioni di categoria con sede in Regione.
3. Il Direttore generale di ETPI partecipa alle sedute del Comitato ittico senza diritto di voto.
Art. 11
(Nomina del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è nominato dalla Giunta regionale sulla base dei nominativi che risultano eletti o designati in applicazione delle disposizioni del presente articolo.
2. I rappresentanti dei pescatori sportivi di cui all'articolo 10, comma 2, lettera c), sono eletti dall'assemblea formata dai legali rappresentanti, o loro delegati, delle organizzazioni di pesca sportiva con sede operativa in regione, delle società sportive, delle associazioni e delle organizzazioni di volontariato che operano nell'ambito della pesca sportiva, iscritte nell'elenco di cui all'articolo 17, comma 2. Ai fini dello svolgimento delle elezioni la Giunta regionale individua sei aree del territorio regionale, ciascuna delle quali rappresenta un collegio elettorale. I maggiorenni che hanno versato il canone annuale nell'anno in corso e nei due anni precedenti possono presentare la propria candidatura individuale per un unico collegio elettorale, ancorché non siano ivi residenti e ancorché non siano iscritti ad alcuna organizzazione, società o associazione. Ciascun componente dell'assemblea esprime un solo voto per un candidato del collegio elettorale in cui ha sede l'organizzazione, la società o l'associazione che rappresenta. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
3. Il rappresentante dei pescatori professionali di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d), è eletto dall'assemblea formata dai pescatori professionali iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29, comma 7, lettera a). Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
4. Il rappresentante degli operatori ittici volontari di cui all'articolo 10, comma 2, lettera f), e il rappresentante delle guardie giurate volontarie di cui all'articolo 10, comma 2, lettera g), sono rispettivamente eletti dalle assemblee formate dagli operatori e dalle guardie giurate iscritti negli elenchi di cui agli articoli 18, comma 3, e 43, comma 5. Le candidature sono individuali e ciascun avente diritto esprime un voto. È eletto chi ottiene il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più giovane d'età.
5. La convocazione delle assemblee di cui ai commi 2, 3 e 4, nonché le modalità operative di presentazione delle candidature e di espressione del voto per le elezioni dei rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d), f) e g), sono disposte con provvedimento del Direttore generale dell'ETPI.
6. Il rappresentante di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), è designato entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente. Qualora la designazione non sia congiunta la Giunta regionale nomina il componente scegliendolo fra i nominativi indicati.
7. I rappresentanti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere e), i), j), k), l) e m), sono comunicati entro il termine indicato dalla Direzione centrale competente.
8. I componenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettere c), d) e h), possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
9. In caso di sostituzione di un componente chi subentra rimane in carica fino alla scadenza del periodo di nomina del componente sostituito. Ai componenti eletti ai sensi dei commi 2, 3, e 4, subentrano coloro che hanno ricevuto il maggior numero di preferenze e, in caso di parità, il più giovane d'età.
10. Il Presidente ha facoltà di invitare di volta in volta, a titolo consultivo e informativo, funzionari esperti nelle materie in discussione, nonché portatori di interessi coinvolti nelle materie oggetto di discussione.
11. La partecipazione ai lavori del Comitato ittico avviene a titolo gratuito.
Art. 12
(Funzioni del Comitato ittico)
1.
Il Comitato ittico esprime parere sugli schemi dei seguenti atti dell'ETPI:
a) piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
b) programma delle immissioni di cui all'articolo 22;
c) calendari di pesca di cui all'articolo 26;
d) determinazione dei canoni di pesca di cui agli articoli 27 e 30.
2. Il Comitato ittico esprime inoltre parere sullo schema dei regolamenti regionali di attuazione della presente legge e sulle relative modifiche.
3. Il Comitato ittico si esprime anche con riferimento ad altri atti che possono incidere sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne rispetto ai quali l'Amministrazione regionale o il Direttore generale dell'ETPI ritengano opportuno acquisirne il parere.
4.
Il Comitato ittico inoltre:
a) formula proposte di indirizzo per le attività finalizzate alla valorizzazione delle acque interne e delle relative risorse ittiche;
b) propone strategie, obiettivi e criteri per la predisposizione e l'aggiornamento del piano di gestione ittica.
Art. 13
(Modalità di funzionamento del Comitato ittico)
1. Il Comitato ittico è convocato dal Presidente almeno dieci giorni prima del giorno fissato per la seduta, salvo motivate ragioni di urgenza.
2. Le sedute del Comitato ittico sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. I pareri del Comitato ittico sono assunti con il voto della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il Comitato ittico si esprime attraverso pareri che, mettendo sinteticamente in evidenza le diverse posizioni emerse durante la discussione, contengono anche indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica.
4. Il Comitato ittico può chiedere che gli atti su cui sono stati espressi indirizzi, raccomandazioni o proposte di modifica siano sottoposti al parere una seconda volta al fine di valutare le conseguenti integrazioni.
5. I pareri del Comitato ittico sono resi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta e, nel caso di seconda lettura del medesimo atto ai sensi del comma 4, entro venti giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato reso il parere, è in facoltà del Direttore generale dell'ETPI o dell'Amministrazione regionale procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.
Art. 14
(Collegio dei revisori dei conti)
1. Il Collegio dei revisori dei conti è nominato dalla Giunta regionale ed è composto da tre membri iscritti nel registro dei revisori legali.
2. Il Collegio dura in carica cinque anni e i componenti possono essere confermati per una sola volta anche non consecutiva.
3.
Il Collegio esercita la funzione di controllo e, in particolare, svolge i seguenti compiti:
a) verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze delle scritture contabili;
b) esprime parere sul bilancio preventivo annuale e pluriennale;
c) accerta almeno ogni semestre la consistenza di cassa.
4. Il Collegio può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni al Direttore generale e procedere ad atti di ispezione e controllo.
5. Il Collegio, qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione, riferisce immediatamente alla Giunta regionale tramite l'Assessore competente in materia risorse ittiche.
6. Il trattamento economico dei componenti del Collegio è a carico dell'ETPI ed è stabilito nella delibera di nomina.
Art. 15
(Autonomia gestionale e patrimoniale)
1. L'ETPI è dotato di un proprio patrimonio e di un proprio bilancio, con il quale provvede al finanziamento della propria attività istituzionale.
2. Il patrimonio dell'ETPI è costituito da beni mobili e immobili funzionali allo svolgimento dei compiti istituzionali.
3.
Alle spese per il funzionamento e per l'attività, l'ETPI provvede con entrate proprie derivanti da:
a) rendite patrimoniali;
b) finanziamenti previsti dal bilancio della Regione;
c) finanziamenti derivanti dallo Stato e dall'Unione europea per attività inerenti le competenze dell'ETPI;
d) i canoni di cui agli articoli 27, 30, 32 e 50;
e) obblighi ittiogenici di cui all'articolo 39;
f) i proventi derivanti dalla gestione delle proprie attività;
g) introiti derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui agli articoli 44, 45 e 46;
h) le liberalità disposte da enti pubblici e soggetti privati.
4.
Per l'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 7, fatto salvo quanto previsto dal capo II del presente Titolo, l'Ente può avvalersi della collaborazione di altre amministrazioni, enti e istituti e di esperti qualificati e può ricorrere all'assunzione di personale operaio con contratto di diritto privato ai sensi di quanto previsto dall'articolo 11, commi 16 e 16 bis, della
legge regionale 3 luglio 2000, n. 13
(Disposizioni collegate alla Legge finanziaria 2000).
Art. 16
(Controllo degli atti dell'Ente tutela patrimonio ittico)
1.
Sono soggetti al controllo di legittimità e al controllo di cui all'
articolo 67, comma 1, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18
(Riforma dell'impiego regionale in attuazione dei principi fondamentali di riforma economico sociale desumibili dalla
legge 23 ottobre 1992, n. 421
):
a) il bilancio preventivo comprensivo del programma annuale di attività e le relative variazioni;
b) il conto consuntivo;
c) il regolamento di funzionamento e gli atti generali concernenti l'ordinamento e l'attività dell'Ente;
d) gli atti di disposizione di beni immobili;
e) la partecipazione a società o associazioni;
f) il piano di gestione ittica di cui all'articolo 19;
g) il programma delle immissioni di cui all'articolo 22.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di risorse ittiche, entro quarantacinque giorni dal ricevimento.
3. Gli atti di cui al comma 1 sono trasmessi alla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche. Gli atti di cui al comma 1, lettere da a) a e), sono trasmessi contestualmente alla Direzione centrale competente in materia di finanze che, entro venti giorni dalla ricezione, rilascia parere per le parti di competenza o richiede integrazioni istruttorie per il tramite della Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche.
4. Il termine di cui al comma 2 è sospeso per una sola volta e per un massimo di venti giorni a seguito della richiesta di integrazioni istruttorie formulata dalla Direzione centrale competente in materia di risorse ittiche sia con riferimento alle parti di propria competenza che per quanto richiesto ai sensi del comma 3 dalla Direzione centrale competente in materia di finanze. Nei casi di cui al comma 3 le integrazioni istruttorie sono inoltrate contestualmente a entrambe le Direzioni centrali.
Capo III
Strumenti di programmazione e controllo
Art. 19
(Piano di gestione ittica)
1. Il piano di gestione ittica è il documento di indirizzo tecnico per le politiche regionali sulla gestione delle risorse ittiche nelle acque interne e costituisce il quadro di riferimento per la predisposizione degli atti di applicazione della presente legge.
2.
Il piano di gestione ittica persegue i seguenti obiettivi:
a) tutela della biodiversità;
b) conservazione della fauna ittica e dei relativi ambienti acquatici;
c) gestione del patrimonio ittico e del relativo prelievo a fini di pesca.
3.
Al fine di realizzare gli obiettivi di cui al comma 2 il piano di gestione ittica in particolare:
a) fa la ricognizione dello stato delle conoscenze sulle specie ittiche e sugli ambienti acquatici;
b) analizza le dinamiche delle specie ittiche e individua le attività e le misure volte al miglioramento del loro stato e dei relativi ambienti acquatici;
c) determina il potenziale di prelievo ittico nelle acque interne e stabilisce i criteri per l'individuazione di limitazioni all'attività di pesca;
d) stabilisce i criteri per l'individuazione delle misure a tutela delle specie ittiche, ivi compresi i criteri per l'individuazione delle acque in cui applicare divieti di pesca e le diverse forme di gestione delle risorse ittiche, fra cui in particolare la pratica del no-kill;
e) stabilisce i criteri per l'individuazione delle acque idonee all'istituzione dei campi di gara occasionali, individua le acque in cui è consentito istituire campi di gara fissi e stabilisce i criteri per l'autorizzazione delle gare di pesca;
f) individua gli obiettivi e i criteri per la pianificazione e la realizzazione delle immissioni a scopo di pesca e ripopolamento;
g) individua i criteri per la programmazione e le modalità di realizzazione dei monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica;
h) individua i criteri per la suddivisione del territorio regionale nei bacini di gestione e nei settori di cui all'articolo 21.
4. Il piano di gestione ittica può contenere piani di azione specifici per la tutela di specie di particolare interesse e per la gestione delle specie esotiche invasive che minacciano la conservazione delle specie ittiche e dell'ambiente acquatico.
5.
Il piano di gestione ittica:
a) è predisposto a cura dell'ETPI;
b) è sottoposto alla procedura di valutazione ambientale strategica;
c) è adottato in via preliminare con provvedimento del Direttore generale, previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12 e della Direzione centrale competente;
d) è adottato in via definitiva con provvedimento del Direttore generale sulla base degli esiti della procedura di valutazione ambientale strategica;
e) è approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 16.
6. Il piano di gestione ittica è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet dell'Ente.
7. Il piano di gestione ittica è aggiornato con cadenza quinquennale.
Art. 20
(Monitoraggi ambientali e della fauna ittica)
1.
L'ETPI realizza monitoraggi degli ambienti acquatici e della fauna ittica in particolare al fine di:
a) verificare lo stato della fauna ittica delle acque interne;
b) verificare l'impatto dell'attività di pesca sugli ecosistemi delle acque interne;
c) verificare l'impatto delle immissioni a fini di ripopolamento e pesca sportiva;
d) verificare gli impatti delle opere idrauliche;
e) verificare lo stato di attuazione del piano di gestione ittica e degli effetti prodotti dal medesimo;
f) acquisire gli elementi conoscitivi necessari all'aggiornamento del piano di gestione ittica.
2.
Fatta salva la competenza di ARPA nella realizzazione delle attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente ai sensi della
legge regionale 3 marzo 1998, n. 6
(Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), l'ETPI può svolgere i monitoraggi anche avvalendosi della collaborazione dell'Amministrazione regionale e, mediante convenzioni, di altri enti pubblici.
3. Anche ai fini dei monitoraggi sulla fauna ittica, l'ETPI promuove il coinvolgimento dei pescatori sportivi e professionali nella raccolta di informazioni sull'attività di pesca attraverso la verifica e la rielaborazione dei dati delle catture.
Art. 21
(Bacini di gestione delle risorse ittiche)
1. Al fine di individuare aree omogenee in cui programmare e attuare le politiche regionali per la gestione delle risorse ittiche nelle acque interne, il territorio della regione è suddiviso in bacini di gestione delle risorse ittiche, di seguito bacini di gestione, individuati nel regolamento e correlati a uno o più bacini idrografici.
2. Il regolamento suddivide i bacini di gestione in settori caratterizzati da estensione idonea a garantire una gestione funzionale della fauna ittica. I settori costituiscono l'unità territoriale minima per la realizzazione delle attività di gestione della fauna ittica e per il monitoraggio del prelievo a fini di pesca.
Art. 22
(Programma delle immissioni)
1. Con provvedimento del Direttore generale viene annualmente approvato il programma delle immissioni realizzate dall'ETPI, in cui sono individuate le modalità e le tempistiche per effettuare le immissioni a scopo di ripopolamento e pesca sportiva della fauna ittica prodotta dagli impianti ittici regionali ovvero fornita dagli impianti delle organizzazioni di volontariato nell'ambito dell'esecuzione delle convenzioni di cui all'articolo 17 o da altri soggetti.
2.
Il programma in particolare:
a) contiene una relazione sull'andamento delle immissioni e sulla gestione degli impianti ittici regionali nell'anno in corso;
b) indica, per l'anno successivo a quello in corso, le acque interessate dalle immissioni, le specie ittiche da immettere e le relative quantità e taglie;
c) detta linee guida per la programmazione delle immissioni per il biennio successivo.
3. Il programma delle immissioni viene approvato entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello in cui le immissioni sono realizzate, sentite le organizzazioni di volontariato interessate e previo parere del Comitato ittico ai sensi dell'articolo 12.