stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 26 maggio 2004, n. 153

Attuazione della legge 7 marzo 2003, n. 38, in materia di pesca marittima.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-7-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 19/10/2012)
nascondi
Testo in vigore dal:  8-7-2004

Art. 4

Licenza di pesca
1. Le navi ed i galleggianti abilitati alla navigazione, ai sensi dell'articolo 149 del codice della navigazione, per l'esercizio della pesca professionale devono essere muniti di licenza di pesca.
Nota all'art. 4:
- Si riporta il testo dell'art. 149 del codice della navigazione:
«Art. 149 (Abilitazione delle navi alla navigazione). - Le navi iscritte nelle matricole e le navi e i galleggianti iscritti nei registri sono abilitati alla navigazione rispettivamente dall'atto di nazionalità e dalla licenza.
A tale effetto l'atto di nazionalità può essere temporaneamente sostituito da un passavanti provvisorio, e la licenza da una licenza provvisoria».