<<Art. 15
(Comitato tecnico di valutazione)
1. È costituito presso la Direzione centrale competente in materia di attività produttive, di seguito Direzione centrale, il Comitato tecnico di valutazione, di seguito Comitato, quale organo di valutazione tecnica dell'Amministrazione regionale, che esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese dei comparti industria, artigianato, commercio, turismo e terziario, e negli altri casi previsti con legge regionale.
2. Il Comitato resta in carica cinque anni; in caso di mancata ricostituzione entro la scadenza del termine di cinque anni, può essere prorogato per non più di quarantacinque giorni.
3. La nomina dei componenti del Comitato avviene con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di attività produttive, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative nei settori dell'industria, dell'artigianato, del commercio, turismo e terziario e le Università degli Studi di Trieste e Udine e gli enti di ricerca sottoscrittori della Convenzione con la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia del 5 luglio 2004 finalizzata a contribuire alla realizzazione di un sistema unico regionale per la valorizzazione della ricerca e la diffusione dell'innovazione.
4. Con la deliberazione di cui al comma 3 è nominato il Presidente del Comitato scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e), e il suo sostituto, scelto tra i membri di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j), in caso di assenza, vacanza o impedimento del Presidente. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del suo sostituto le relative funzioni sono espletate dal componente più anziano.
5. Il Comitato è composto da diciotto esperti, in possesso dei necessari requisiti di professionalità, onorabilità, esperienza, nonché di imparzialità e terzietà rispetto ai progetti da valutare, laureati nelle seguenti materie:a) ingegneria meccanica;
b) ingegneria elettronica;
c) ingegneria per l'ambiente e il territorio;
d) scienze economico-aziendali, con particolare riferimento all'analisi economico-finanziaria dei progetti;
e) informatica;
f) scienze dell'economia;
g) scienze economico-aziendali in possesso di specifiche competenze in gestione strategica di impresa e dei processi innovativi;
h) ingegneria gestionale;
i) ingegneria informatica;
j) tecniche e metodi per la società dell'informazione;
k) scienza e ingegneria dei materiali;
l) scienze e tecnologie alimentari;
m) scienze e tecnologie della chimica industriale;
n) biotecnologie industriali;
o) farmacia industriale;
p) ingegneria dell'automazione;
q) ingegneria biomedica;
r) ingegneria dei sistemi edilizi.
6. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto industria e artigianato nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere a), b), c), d) ed e).
7. Il Comitato esprime pareri in ordine ai progetti di ricerca, sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico presentati dalle imprese del comparto del commercio, turismo e terziario nella composizione deliberante data dal Presidente e dai componenti di cui al comma 5, lettere f), g), h), i) e j).
8. Il responsabile del procedimento, su proposta del Presidente, sentito il Comitato, nei casi previsti dalle direttive di cui al comma 12, ha facoltà di integrare la composizione del Comitato medesimo, individuando tra i componenti esperti di cui al comma 5 uno o più relatori con il compito di valutare preventivamente i progetti al fine dell'espressione del successivo parere da parte del Comitato.
9. Su richiesta del responsabile del procedimento, il Presidente, sentito il Comitato, può individuare uno o più esperti tra quelli di cui al comma 5 per fornire consulenza tecnica nel corso di accertamenti in loco da parte degli uffici competenti, nei casi di precontenzioso e contenzioso e in relazione a specifiche problematiche emerse nell'esame del progetto. L'individuazione viene confermata da parte del responsabile del procedimento.
10. Per la validità delle riunioni del Comitato, anche nella composizione integrata di cui al comma 8, è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti non computando tra questi ultimi gli astenuti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
11. La Direzione centrale nomina il segretario del Comitato e un suo sostituto, scelti tra i dipendenti regionali.
12. Sulla base delle direttive approvate con deliberazione di Giunta regionale sono disciplinate le modalità e le procedure di funzionamento del Comitato.
13. L'ammontare del gettone da corrispondere ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è commisurato all'attività espletata, come di seguito specificato:a) 150 euro ai componenti che svolgono la funzione di Presidente del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
b) 120 euro agli altri componenti del Comitato per la partecipazione a ciascuna seduta;
c) 60 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per la valutazione preventiva di cui al comma 8, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b);
d) 150 euro per ciascuna relazione presentata dagli esperti per l'attività di cui al comma 9, in aggiunta all'ammontare del gettone di cui alle lettere a) o b).
14. Ai componenti del Comitato tecnico di valutazione è dovuto inoltre il rimborso spese per l'espletamento delle proprie funzioni nella misura prevista per i dipendenti regionali.>>.