LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia (Legge finanziaria 2014).

TESTO VIGENTE dal 10/08/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Tabella R abrogata da art. 6, comma 52, lettera f), L. R. 27/2014
2Tabella S abrogata da art. 6, comma 52, lettera f), L. R. 27/2014
3Tabella O sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
4Tabella P sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
5Tabella Q sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
6Tabella T sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
7Tabella U sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
8Tabella V sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
9Tabella W sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
10Tabella X sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
11Tabella Y sostituita da art. 6, comma 52, lettera g), L. R. 27/2014
12Tabella O sostituita da art. 4, comma 37, L. R. 34/2015
13Tabella P sostituita da art. 4, comma 39, L. R. 34/2015
14Ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 19.540.430.813,01 euro, suddivisi in ragione di 6.714.845.311,92 euro per l'anno 2014, di 6.457.421.771,98 euro per l'anno 2015 e di 6.368.163.729,11 euro per l'anno 2016, avuto riguardo alle variazioni previste dalla Tabella A, a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate.
2. Per le finalità di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), come sostituito dall'articolo 13, comma 1, lettera a), è applicata la somma di 825.909,72 euro quale saldo finanziario presunto relativo alle assegnazioni vincolate di cui all'allegata Tabella N.
3. Ai sensi dell'articolo 7, primo comma, n. 2), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), e dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 , nell'esercizio 2014 è autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante la contrazione di mutui nella misura massima di 88.075.000 euro, suddivisi in ragione di 28.100.000 euro per l'anno 2014 e di 59.975.000 euro per l'anno 2015.
4. Per le finalità di cui al comma 3 l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell'anno 2014 uno o più contratti di mutuo sino alla concorrenza di complessivi 28.100.000 euro; le somme rinvenienti dai mutui sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico delle unità di bilancio dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2015 e del bilancio per l'anno 2014, ivi indicate, con riferimento al "Prospetto relativo agli interventi finanziabili con il ricorso al mercato finanziario" del bilancio medesimo, in conformità alle relative autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge e nel rispetto di quanto previsto all'articolo 3, commi da 16 a 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge finanziaria 2004), e successive modifiche e integrazioni.
5. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a stipulare nell'anno 2014 contratti di mutuo sino alla concorrenza dell'importo corrispondente agli impegni assunti a carico dei capitoli di spesa per i quali è stato autorizzato il ricorso al mercato finanziario mediante contrazione di mutui per gli anni 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013 ai sensi del combinato disposto dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), dell' articolo 1, comma 6, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006), dell' articolo 1, comma 2, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), nonché dell' articolo 1, comma 5, della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), nonché dell' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale 14 agosto 2008, n. 9 (Assestamento del bilancio 2008), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), nonché dell' articolo 1, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (Assestamento del bilancio 2009), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), e dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), nella misura massima di complessivi 878.101.686,77 euro.
6. I mutui autorizzati dai commi 4 e 5 sono regolati dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso e/o variabile non superiore al tasso di interesse da applicare alle operazioni di mutuo effettuate dagli enti locali ai sensi dell' articolo 22, comma 2, del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 144/1989 ;
b) durata non superiore ai venti anni.
7. In via alternativa alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5 è autorizzato il ricorso alle forme di finanziamento con la Cassa depositi e prestiti SpA.
8. In via alternativa o complementare alla contrazione dei mutui di cui ai commi 3 e 5, nonché a quanto disposto con il comma 7, è autorizzato, nel triennio 2014-2016, il ricorso al mercato finanziario mediante emissione di buoni ordinari regionali (BOR) ai sensi dell' articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale 21/2007 , nell'ambito del nuovo programma EMTN ovvero nell'ambito di operazioni regolate da legge italiana.
9. Le emissioni di BOR sono regolate dalle seguenti condizioni:
a) tasso fisso o variabile; quest'ultimo potrà prevedere anche indicizzazione a parametri non monetari quali a esempio l'inflazione;
b) costo massimo determinato nelle seguenti misure:
1) tasso fisso: Interest Rate Swap pari alla durata dell'emissione obbligazionaria aumentato di un margine massimo annuo di 0,75 punti percentuali;
2) tasso variabile: Euribor a tre o a sei mesi, nel caso di periodicità trimestrale o semestrale delle cedole, con maggiorazione non superiore a un punto percentuale annuo; in caso di indicizzazione a parametri non monetari, il tasso di emissione dovrà al massimo essere finanziariamente equivalente al tasso Euribor tre o sei mesi maggiorato di un punto percentuale annuo;
c) commissione di collocamento non superiore allo 0,50 per cento del valore nominale delle obbligazioni, a eccezione dei prestiti destinati a investitori privati nettasti tramite Offerta Pubblica di Sottoscrizione (OPS) nel qual caso il limite massimo viene elevato al 3 per cento dell'importo effettivamente collocato;
d) durata non inferiore a cinque anni e non superiore a venti anni;
e) in relazione all'andamento del mercato finanziario, rimborso alla pari mediante quote capitali costanti o crescenti a partire dalla data di pagamento della prima cedola.
10. L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, dispone con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al ricorso al mercato finanziario previsto ai commi 3, 5, 7 e 8, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di entrata e di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relativi al ricavo e all'ammortamento dei prestiti.
11. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui e dei BOR di cui al presente articolo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie e a rilasciare apposite delegazioni di pagamento all'Istituto tesoriere a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 .
12.
L'Assessore regionale alle finanze, patrimonio, coordinamento e programmazione politiche economiche e comunitarie, su conforme deliberazione della Giunta regionale, può disporre con propri decreti l'adeguamento degli stanziamenti del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, in relazione al futuro subentro nella titolarità dei contratti di mutuo stipulati dalla soppressa struttura del Commissario per l'emergenza socio economico ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado, anche istituendo all'uopo nel bilancio nuove unità di bilancio di spesa e disponendo le necessarie operazioni compensative con gli stanziamenti delle corrispondenti unità di bilancio relative ai contributi disposti ai sensi dell' articolo 5, comma 24, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), dell' articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 31 (Legge finanziaria 2008), e dell'articolo 4, commi 13 e 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), fermo restando quanto disposto all' articolo 57, comma 5, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 19 (Norme in materia di energia e distribuzione dei carburanti).

Art. 2
 (Finalità 1 - attività economiche)
1.
I commi 8, 8 bis e 11 dell' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), sono abrogati.

2.
I commi da 17 a 32 dell' articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono abrogati.

3. Ai sensi dell' articolo 1, quarto comma, della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), la dotazione del Fondo è incrementata con le disponibilità resesi libere per effetto delle abrogazioni previste ai commi 1 e 2.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
5.
Il comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12 (Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002 , come sostituito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7.
I commi 63 bis e 63 ter dell' articolo 8 della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002), sono abrogati.

8. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 , come modificato dall' articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 ), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all' articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002 , relative ai campionati 2013-2014, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2014; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 14 marzo 2014, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall' articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12. Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18.
Al comma 74 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), le parole << ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis" >> sono sostituite dalle seguenti: << a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

19.
Al comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2011 le parole << secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 875/2007 , relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

20.
Il comma 23 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:
<<23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

21.
Il comma 14 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), è sostituito dal seguente:
<<14. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

22.
Il comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15 (Assestamento del bilancio 2005), è sostituito dal seguente:
<<41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.

23.
Al comma 49 dell'articolo 6 della legge regionale 15/2005 le parole << secondo quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1860/2004 >> sono sostituite dalle seguenti: << nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. >>.

24. All' articolo 2 della legge regionale 18/2011 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
<<14 bis. Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009 , e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.
14 quater. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
14 quinquies. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione.>>;

b)
al comma 15 le parole << di cui al comma 12 >> sono sostituite dalle seguenti: << di cui ai commi 12 e 14 bis >>.

25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.
26. Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all' articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
28. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 26 è presentata al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 27 e dall'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
29. I finanziamenti di cui al comma 26 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati alle imprese di trasformazione, commercializzazione, promozione e certificazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.
34. La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:
a) dell'indicazione della banca individuata per l'erogazione dei finanziamenti tra quelle convenzionate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 80/1982 ;
b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti.
(3)
35. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 80/1982 .
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
39. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare gli importi già assegnati dal bilancio regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la copertura delle spese che saranno sostenute nel periodo di transizione dalla programmazione 2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020, nonché a copertura del saldo di partecipazione nazionale al Programma 5A di cui al regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e di cui al regolamento (CEE) n. 2085/93 del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il regolamento (CEE) n. 4256/88 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento.
40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
44. All' articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56, dopo le parole << valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari >>, è aggiunta la seguente: << anche >>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
45. Per le finalità previste dal comma 57 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 , come sostituito dal comma 44, lettera b), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. Per le finalità previste dal comma 57 ter dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004 , come modificato dal comma 44, lettera c), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 con riferimento al capitolo 9192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
47.
Il comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5 (Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.

48. Alla legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28 (Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
 (Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
1. Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all' articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 31/2008 , nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:
a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;
c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.
5. L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.
7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:
a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);
b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;
c) è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:
a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;
b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.
12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.
13. Dalla data di entrata in vigore della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 , e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14. Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.>>;

b)
al comma 10 dell'articolo 14 le parole << 20 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 15 per cento >> e le parole << 25 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << 20 per cento >>.

49. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 2 ter, comma 6, della legge regionale 28/2002 , come inserito dal comma 48 fanno carico, nella misura del 50 per cento ciascuno, ai bilanci dei Consorzi di bonifica soggetti a fusione.
50.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani), è inserito il seguente:
<<Art. 8 bis
1. Per gli interventi di cui all'articolo 8 oggetto di contributo fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 7/2000.>>.

51.
Dopo l' articolo 15 bis della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
1. Per gli interventi di cui agli articoli 15 e 15 bis, finanziati fino alla data del 31 dicembre 2013, non trovano applicazione le disposizioni dell' articolo 32 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).>>.

52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 e dell' articolo 8 della legge regionale 50/1993 sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo concesso ai sensi dell' articolo 1, comma 26, della legge regionale 5/2013 al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno per lo svolgimento delle attività istituzionali ai sensi dell' articolo 17, della legge regionale 3/1999 , comprese le spese per il funzionamento a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale 5/2013 , secondo le condizioni prescritte dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore ("de minimis").
56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
57. Il termine di avvio dei lavori fissati a valere sugli interventi finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della legge regionale 3/1999 , ancorché scaduto, è fissato all'1 gennaio 2015.
58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
67.
Dopo il primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2 (Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è aggiunto il seguente: << I finanziamenti a condizioni agevolate hanno durata massima pari a venti anni nel caso in cui siano attivati per iniziative di investimento in strutture ricettive alberghiere nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente, come definite nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1. >>.

68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.
69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono erogati per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), relativamente ai finanziamenti per gli investimenti inerenti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.
71. I finanziamenti sono, altresì, erogati per interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
72.  
( ABROGATO )
73. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all' articolo 6 della legge regionale 43/1988 , come sostituito dal comma 72, lettera a), fanno carico al bilancio dell'Ente Tutela Pesca.
74. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell' articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 , (Disciplina organica del turismo), rispettivamente con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 9 giugno 2008, n. 1622 (Concessione contributo al Consorzio Boschi Carnici per il completamento del Centro Servizi dell'Albergo diffuso ed Ospitalità S.P.A. e Centro Benessere l° lotto), e con decreto 15 novembre 2010, n. 2251 (Concessione contributo al Consorzio Boschi, Carnici - Azienda speciale consorziale con sede a Tolmezzo, per il completamento del Centro Servizi - II° lotto - ad Ovaro), per il completamento del Centro Servizi dell'albergo di Ovaro i cui lavori sono stati ultimati, ancorché non realizzati per lotti funzionali.
75.  
( ABROGATO )
(7)
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
2Parole aggiunte al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
3Lettera c) del comma 34 sostituita da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 73, L. R. 15/2014
5Con riferimento al comma 36 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
6Parole sostituite al comma 53 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2015
7Comma 75 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
8Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2016
9Parole sostituite al comma 52 da art. 92, comma 1, L. R. 21/2016
10Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 19, L. R. 37/2017
11Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
12Comma 72 abrogato da art. 53, comma 1, lettera t), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
13Lettera b) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14Lettera c) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 7, L. R. 25/2018
16Comma 70 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2024
17Comma 71 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 3
 (Finalità 2 - tutela dell'ambiente e difesa del territorio)
1. Il finanziamento di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 3 marzo 1998, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente - ARPA), è erogato per la quota pari all'80 per cento dell'importo assegnato ad ARPA, a seguito dell'approvazione del bilancio di previsione annuale dell'Agenzia da parte della Giunta regionale e per la restante quota del 20 per cento entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio di esercizio dell'Agenzia da parte della Giunta regionale.
2.  
( ABROGATO )
(3)
3. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione annuale di ARPA FVG, l'Amministrazione regionale è autorizzata a effettuare in favore dell'Agenzia, conferimenti ragguagliati all'effettivo fabbisogno di cassa, in misura complessivamente non superiore a tre dodicesimi dell'importo stanziato sul bilancio regionale in corso, a valere sulla posta di cui all' articolo 21, comma 1, lettera a), della legge regionale 6/1998 . A tal fine ARPA FVG rileva all'inizio di ciascun mese il saldo di cassa e lo comunica, entro due giorni, alla Direzione centrale ambiente ed energia.
4. In deroga al disposto di cui all' articolo 18, comma 7 ter, della legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), la somma pari a 1.520.762,76 euro, riassegnata a favore del Comune di Reana del Rojale con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione, ambiente, energia e politiche per la montagna 18 febbraio 2013, n. 232 (Reiscrizione residui perenti di parte capitale - Trieste), a valere sull'unità di bilancio 2.3.2.1050, di cui 602.584,66 euro sul capitolo 2501 e 918.178,10 euro sul capitolo 2502, al fine di provvedere, ai sensi del comma 7 del medesimo articolo, al pagamento dei residui passivi eliminati nel corso degli esercizi precedenti per perenzione amministrativa, qualora non pagata, non viene inviata in economia.
5.
Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << l'importo complessivo di 140.000 euro a titolo di conferimento delle proprie quote di adesione relative agli anni 2012 e 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << l'importo di 70.000 euro a titolo di conferimento della propria quota annuale di adesione >>.

6. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle attività di educazione ambientale, promuove per l'anno scolastico 2013-2014 un concorso progettuale sul tema del riciclo dei rifiuti rivolto agli istituti di istruzione di secondo grado della regione e finalizzato a premiare la realizzazione di oggetti prodotti con materiale di riciclo, con premi pari a 5.000 euro ciascuno, destinati a due istituti per provincia.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvata la disciplina generale del concorso di cui al comma 6.
8. Per le finalità di cui al comma 6 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), un finanziamento di 10.000 euro per le attività di sensibilizzazione e informazione sul tema del riciclo dei rifiuti e per le attività di organizzazione del concorso anche mediante la realizzazione del progetto grafico volto alla pubblicizzazione dell'iniziativa e alla realizzazione degli attestati di partecipazione.
9. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 8 è presentata da ARPA, alla Direzione centrale ambiente ed energia, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di un preventivo di spesa dettagliato.
10. La concessione e l'erogazione del finanziamento di cui al comma 8, nonché la rendicontazione della relativa spesa, sono disciplinate dalla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). La concessione del finanziamento si intende effettuata per l'intera iniziativa e non per singole voci o importi di spesa.
11. Con decreto del Direttore del Servizio competente della Direzione centrale ambiente ed energia, verrà disposto il pagamento dell'importo di 5.000 euro a favore di ciascuno degli istituti di istruzione di secondo grado dichiarati vincitori.
12. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2573 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
13. Per le finalità di cui al comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2017 e del capitolo 2352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14.
La lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 6/1998 è sostituita dalla seguente:
<<a) un finanziamento annuale della Regione, destinato alla copertura dei costi di funzionamento dell'Agenzia per l'espletamento sul territorio regionale delle attività istituzionali connesse alle funzioni di protezione e controllo ambientali e di prevenzione igienico sanitaria, determinato ai sensi dell' articolo 4, comma 10, della legge regionale 21 luglio 2006, n. 12 (Assestamento del bilancio 2006);>>.

16. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 19 della legge regionale 21/2007 , al fine di consentire la tempestiva partecipazione dell'Amministrazione regionale a programmi e a progetti comunitari in materia di ambiente ed energia, la Direzione centrale ambiente ed energia è autorizzata, previa deliberazione della Giunta regionale, ad anticipare le risorse che con decreto dell'Assessore regionale alle finanze, patrimonio e programmazione saranno iscritte nel bilancio regionale ai sensi dell' articolo 19 della medesima legge regionale 21/2007 .
17. Per le finalità di cui al comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 2.5.1.2018 e del capitolo 2353 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18.  
( ABROGATO )
(1)
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare il contributo di 110.000 euro, concesso con il decreto del Direttore del Servizio idraulica della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 18, 19 e 20 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11 (Assestamento del bilancio 2011), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il contributo integrativo di 90.000 euro assegnato al Consorzio di bonifica Bassa Friulana per i lavori di realizzazione di un impianto di sollevamento con porte vinciane in Comune di Carlino, ai sensi dell'articolo 3, commi 6, 7 e 8 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), a favore del medesimo Consorzio di bonifica, per la realizzazione dei lavori di adeguamento e di ristrutturazione di impianti idrovori in Comune di Carlino, compresi i lavori complementari alle reti scolanti dei bacini delle idrovore afferenti, di cui al comma 19.
21. Il Consorzio di bonifica Bassa Friulana presenta una domanda di conferma del contributo di cui al comma 19 e di concessione del contributo di cui al comma 20, alla Direzione centrale ambiente ed energia, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, nonché del relativo preventivo di spesa, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto, rispettivamente, di conferma e di concessione dei contributi sono fissate le modalità di erogazione dei contributi e di rendicontazione della spesa.
22. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella C.
Note:
1Comma 18 abrogato da art. 65, comma 1, lettera x), L. R. 11/2015
2Comma 1 sostituito da art. 4, comma 3, lettera a), L. R. 15/2020 , a decorrere dall'1/1/2021.
3Comma 2 abrogato da art. 4, comma 3, lettera b), L. R. 15/2020
Art. 4
 (Finalità 3 - gestione del territorio)
1.
Al comma 19 dell'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << prioritariamente alle Province che hanno impegnato, entro il 31 dicembre dell'anno precedente, le risorse assegnate per le finalità di cui ai commi 16 e 18 >> sono soppresse.

2. Il finanziamento trasferito dall'Amministrazione regionale alle Province, ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), comprende per l'anno 2014 anche la copertura delle spese, fino alla concorrenza di 300.000 euro, per l'attivazione di servizi trasporto pubblico locale, flessibili aggiuntivi o sostitutivi del servizio erogato, ai sensi del successivo articolo 38, comma 4, della medesima legge regionale 23/2007 , che interessano la popolazione residente nei territori montani delimitati ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
3. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
le parole << non superiore all'1,5 per cento >> sono sostituite dalle seguenti: << non superiore all'1 per cento >>;

b)
le parole << nel limite massimo dell'1,5 per cento, al netto dei relativi oneri previdenziali e assicurativi posti a carico dell'amministrazione aggiudicatrice, >> sono sostituite dalle seguenti: << nel limite massimo dell'1 per cento, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, >>;

c)
al termine del comma 1 è aggiunto il seguente periodo: << Limitatamente alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente non può superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. >>.

4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dalla corresponsione dell'incentivo di cui all' articolo 11, comma 3, della legge regionale 14/2002 , connesso alla predisposizione del progetto di Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) per i bacini idrografici regionali della Laguna di Marano e Grado e dei torrenti Slizza e Levante.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è autorizzata la spesa di 4.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.1.1.1056 e del capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante procedura a evidenza pubblica, di un incarico per la predisposizione di uno studio volto a definire le procedure di monitoraggio e di interpretazione dei dati finalizzati alla valutazione del rischio sanitario da migrazione in aria del mercurio, nell'area della foce del fiume Isonzo.
7. Per le finalità di cui al comma 6 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.2.1.1058 e del capitolo 2339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8.
Con riferimento agli indirizzi modificativi della disciplina nazionale contenuti nel disegno di legge ambientale collegato al disegno di legge di stabilità 2014 recante " Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali ", la Regione, nell'esercizio delle competenze di cui al titolo II, capo I, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), rivaluta la propria pianificazione alla luce della determinazione della rete nazionale integrata di impianti di incenerimento e di coincenerimento di rifiuti e del CSS - Combustibile di cui al decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 14 febbraio 2013, n. 22 (Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto di determinate tipologie di combustibili solidi secondari (CSS), ai sensi dell' articolo 184-ter, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 , e successive modificazioni), nel rispetto del principio di autosufficienza della dotazione impiantistica regionale e, comunque, nell'ottica della progressiva riduzione dell'incenerimento di rifiuti sul territorio regionale. Il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni relative agli impianti industriali che non abbiano come fine primario quello del trattamento e incenerimento dei rifiuti, per le quali venga presentata istanza dopo l'entrata in vigore della presente legge, è disposto esclusivamente in applicazione delle previsioni pianificatorie regionali da adottarsi in attuazione del presente comma.

9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.3.1.2070 e del capitolo 2354 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10.
Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 4, commi 50, 51 e 52, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013), al comma 51 del medesimo articolo 4 le parole << , entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, >> sono soppresse.

11. Nell'ambito dei procedimenti in materia di ambiente e di energia e per le finalità di cui all' articolo 8, comma 1, lettera x), della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione scientifica delle Università degli studi della Regione e di enti pubblici di ricerca, mediante la stipula, ai sensi dell' articolo 23 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), di accordi concernenti la trattazione di specifiche tematiche di comune interesse.
12. Con deliberazione della Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è approvato lo schema dell'accordo di cui al comma 11.
13. Per le finalità di cui al comma 11 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 3.10.1.2005 e del capitolo 9761 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. All' articolo 19 della legge regionale 23/2007 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. La durata del contratto di servizio è stabilita nei limiti prescritti dalle disposizioni comunitarie vigenti in materia.>>;

b)
i commi 2 e 3 sono abrogati.

15. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi al Comune di Forni di Sopra ai sensi dell' articolo 4, comma 55, della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), a valere sui decreti della Direzione Provinciale dei lavori pubblici di Udine rispettivamente n. 1437/ERCM/UD/134 del 9/10/2007, n. 2020/ERCM/UD/178 del 6/11/2007, n. 654/ERM/UD-226 del 4/8/2008 e n. 116/ERCM/UD-267 del 23/2/2009.
16. Per le finalità di cui al comma 15 il Comune di Forni di Sopra presenta, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università istanza volta a ottenere la devoluzione dei contributi concessi, finalizzata all'acquisto dell'impianto idroelettrico del Tolina al valore di cessione individuato in esecuzione del Protocollo d'intesa stipulato in data 26 giugno 2007 tra Comunità Montana della Carnia, Comune di Forni di Sopra, Società Cooperativa idroelettrica di Forni di Sopra e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.
16 bis. Sono fatte salve eventuali spese già sostenute relative all'acquisizione e alla messa in sicurezza dell'immobile e alla progettazione delle opere individuate nei provvedimenti di concessione dei contributi, per le quali il Comune fornisca idonea documentazione giustificativa alla Direzione centrale competente.
17. La devoluzione di cui al comma 16 è funzionale a sostenere la presenza di flussi turistici nel comprensorio di Forni di Sopra, da attuarsi mediante sottoscrizione di apposita convenzione con l'Agenzia regionale Promotur per il riconoscimento a favore dell'Agenzia medesima di una compartecipazione pari al 10 percento del corrispettivo lordo dell'energia elettrica prodotta dalla centrale del Tolina e ceduta al Gestore dei Servizi elettrici (GSE). Le somme ricavate saranno utilizzate esclusivamente per le spese di esercizio degli impianti scioviari del Polo turistico Promotur di Forni di Sopra.
18.
Al comma 1 dell'articolo 39 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50 (Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l'adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), le parole << Non si fa luogo alla revoca del contributo in conto interessi o in annualità costanti qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del sessanta per cento dei lavori autorizzati >> sono sostituite dalle seguenti: << Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati >>.

19. All' articolo 4 della legge regionale 22/2010 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 42 le parole << al 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2016 >>;

b)
al comma 43 le parole << al 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << al 31 dicembre 2016 >>.

20. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella D.
Note:
1Parole aggiunte al comma 16 da art. 31, comma 4, L. R. 13/2014
2Comma 16 bis aggiunto da art. 31, comma 5, L. R. 13/2014
3Con riferimento al comma 17 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera a), L. R. 20/2015
6Vedi anche quanto disposto dall'art. 12, comma 13, lettera b), L. R. 20/2015
7Parole sostituite alla lettera a) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
8Parole sostituite alla lettera b) del comma 19 da art. 2, comma 18, L. R. 33/2015
9Comma 11 sostituito da art. 3, comma 1, L. R. 34/2015
Art. 5
 (Finalità 4 - infrastrutture, trasporti, telecomunicazioni)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario alle Comunità montane del Torre, Natisone e Collio, della Carnia, del Friuli occidentale e del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale per:
a) adeguare la dotazione territoriale di impianti di diffusione del segnale televisivo alle esigenze di ricezione del segnale digitale terreste, compreso lo smantellamento dei ripetitori del segnale analogico;
b) dotare il territorio di impianti atti a migliorare l'accesso a internet nelle zone non servite da connessioni fisiche a banda larga.
2. Le risorse stanziate per le finalità di cui al comma 1 sono assegnate alle singole Comunità montane secondo il seguente criterio:
a) 50 per cento in misura proporzionale alla popolazione, determinata dall'UNCEM ai sensi dell' articolo 1, comma 10, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
b) 50 per cento in misura proporzionale alla superficie.
3. Le Comunità montane presentano domanda di finanziamento al Servizio coordinamento politiche per la montagna della Presidenza della Regione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Alla domanda è allegata una relazione illustrativa degli interventi previsti con indicazione delle località interessate, delle tipologie d'intervento, dei tempi di realizzazione e della spesa preventivata.
4. Il finanziamento concesso viene erogato, previa richiesta, sulla base della progressione della spesa, in relazione alle obbligazioni giuridiche assunte, certificate dal responsabile del procedimento dell'ente beneficiario per un importo non inferiore al 30 per cento dei corrispettivi contrattuali iniziali e, in relazione al saldo, per l'importo residuo.
5. Con il provvedimento di concessione del finanziamento vengono determinati il termine e le modalità di rendicontazione della spesa.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di 118.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 4.6.2.1084 e del capitolo 447 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella E.
Art. 6
 (Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.
2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in particolare, sostiene mediante l'erogazione di incentivi:
a) le attività musicali e teatrali;
b) le attività di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello almeno regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.
3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.
4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.
5. Per le finalità di cui al comma 4 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia;
b) Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
c)   ( ABROGATA )
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine;
e)   ( ABROGATA )
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste;
g) CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine;
h)   ( ABROGATA )
i) Teatro comunale di Monfalcone;
j) Cooperativa Bonawentura di Trieste;
k) CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia;
l) a.ArtistiAssociati di Gorizia;
m) Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
n) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.
7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
11. Per le finalità di cui al comma 10 la Regione riconosce rilevanza regionale ai seguenti festival, spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali:
a) Mittelfest;
b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;
c) No border festival;
d) E'Storia;
e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;
f) Fiera della Musica di Azzano Decimo;
g) Carniaarmonie di Tolmezzo;
h) Vicino/Lontano di Udine;
i) Dedica Festival;
j) Folkest;
k) Nei suoni dei luoghi;
l) Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann;
m) Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz;
n) Onde mediterranee;
o) S/paesati;
p) Stazione Topolò;
q) Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin.
12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.
13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
17. Per le finalità di cui al comma 16 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste;
b)   ( ABROGATA )
c) Associazione delle comunità istriane;
d) Unione degli Istriani;
e) Associazione Giuliani nel mondo;
f) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste;
g) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine;
h) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia;
i) Società istriana di Archeologia e Storia patria;
j) Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
k) Circolo di Cultura Istroveneta "Istria";
l) Associazione libero Comune di Pola in esilio;
m) Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio;
n) Fondazione scientifico culturale Rustia Traine;
o) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone;
p) Associazione Patrizio della Comunità Chersina.
18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.
19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.
23. Per le finalità di cui al comma 22 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia;
b) Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia;
c) Coro Polifonico di Ruda;
d) Coro della Cappella civica di Trieste;
e) Coro del Friuli Venezia Giulia.
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.
25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.
29. Per le finalità di cui al comma 28 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF);
b) Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore;
c) Comune di Tarcento per il Festival dei cuori;
d) Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore;
e) Associazione folcloristica giovanile regionale;
f) Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche;
g) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste;
h) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia;
i) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese;
j) "Un Grup di Amis" di Ciconicco di Fagagna;
k) Comitato del Carnevale carsico;
l) Gruppo Folcloristico Pasian di Prato.
30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.
31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
35. Per le finalità di cui al comma 34 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti organizzatori o curatori di premi, concorsi, rassegne e studi di musica classica e danza:
a) Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia;
b) Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia;
c) Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia;
d) Associazione Chamber Music di Trieste;
e) Associazione culturale Musica Viva di Grado;
f) Associazione culturale Punto Musicale di Trieste;
g) Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia;
h) Società dei concerti di Trieste;
i) Associazione danza e balletto di Udine;
j) Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli;
k) Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste;
l)   ( ABROGATA )
m) Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone;
n) Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste.
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.
37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.
41. Per le finalità di cui al comma 40 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
b) Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone;
c) Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz;
d) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia;
e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";
f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;
g) Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia;
h)   ( ABROGATA )
i) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.
42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.
43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.
47. Per le finalità di cui al comma 46 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto internazionale Jaques Maritain;
b)   ( ABROGATA )
c) Laboratorio internazionale della comunicazione;
d) Consorzio culturale del Monfalconese;
e) Circolo culturale Menocchio;
f) Associazione Culturale Mitteleuropa;
g) Associazione culturale don Gilberto Pressacco.
48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.
49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.
53. Per le finalità di cui al comma 52 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Laboratorio immaginario scientifico;
b) Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste;
c) Casa della musica di Cervignano del Friuli;
d) Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia;
e) Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia;
f) Centro Iniziative Culturali di Pordenone;
g) Associazione Amici della Mozartina di Paularo;
h) Fondazione Luigi Bon.
h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone.
54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.
55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.
59. Per le finalità di cui al comma 58 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo;
b) Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti;
c) Trieste contemporanea;
d) Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea;
e) Istituto regionale di promozione e animazione culturale;
f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;
g) Triennale Europea dell'Incisione di Udine;
h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.
60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.
61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:
a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.
65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.
66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.
67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
69.  
( ABROGATO )
70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.
71. In deroga alle disposizioni di cui al capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese relative agli incentivi di cui al presente articolo sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
72. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:
a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.
74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
74 bis. Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140 e agli incentivi di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall' articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
75.  
( ABROGATO )
76.  
( ABROGATO )
77.  
( ABROGATO )
78.  
( ABROGATO )
(8)
79.  
( ABROGATO )
(9)
80.  
( ABROGATO )
81.  
( ABROGATO )
82.  
( ABROGATO )
83.  
( ABROGATO )
84.  
( ABROGATO )
85. Ai sensi dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall' articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29 (Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:
a) Associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
b) Associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
c) Associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
e) Associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 50.000 euro;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;
i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro.
88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
89. Al comma 2 dell'articolo 2 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera d) è sostituita dalla seguente:
<<d) due rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali;>>;

b)
la lettera e) è abrogata.

90. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della legge regionale 6 novembre 2006, n. 21 (Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y.
91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
94. Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall' articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25 (Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella Z.
95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.
96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
98.
Dopo il comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell' articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3 (Legge finanziaria 2002).>>.

99. Ai sensi dell' articolo 18, comma 4, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella AA degli enti e organizzazioni riconosciuti di rilevanza primaria della minoranza slovena.
100.  
( ABROGATO )
101.  
( ABROGATO )
102.  
( ABROGATO )
103.  
( ABROGATO )
104.  
( ABROGATO )
105.  
( ABROGATO )
106.  
( ABROGATO )
107.  
( ABROGATO )
108.  
( ABROGATO )
109.  
( ABROGATO )
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.
111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
113.  
( ABROGATO )
114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
115. Le domande di cui al comma 114 mantengono validità nell'esercizio di riferimento e sono istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse. I termini dei rispettivi procedimenti decorrono dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che contiene gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all' articolo 3 della legge regionale 7/2000 ed è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.
116.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:

a) il comma 1 dell'articolo 21 e l' articolo 22 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 (Interventi regionali per lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali);
b) i commi 12 e 12 bis dell' articolo 19 della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998);
c) i commi 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9, 10, 10 bis e 11 dell' articolo 6 della legge regionale 15 febbraio 1999, n. 4 (Legge finanziaria 1999);
d) i commi 62 e 64 dell' articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);
e) i commi 39, 40, 41 e 42 dell' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011);
f) il comma 5 dell'articolo 11 della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport e tempo libero);
g) i commi 10, 11, 11 bis, 12, 13 e 13 bis dell' articolo 15 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009);
117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
118. Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999 , per effetto dell'abrogazione di cui al comma 116, lettera c), del presente articolo sono archiviate. Di tale archiviazione è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
119.  
( ABROGATO )
120.
Al comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 11 novembre 2013, n. 18 (Disposizioni urgenti in materia di cultura, sport e solidarietà), le parole << stabilita dalla deliberazione di cui all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 10/2008 , come modificato dal comma 1, >> sono soppresse.

121. Il contributo decennale per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsto all' articolo 6, comma 197, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), può essere utilizzato dal beneficiario anche per interventi di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura medesima.
122.
Al comma 2 dell'articolo 23 della legge regionale 18/2013 dopo la parola << corredata >> sono inserite le seguenti: << dell'atto di aggiudicazione definitiva dei lavori, ovvero >>.

123.  
( ABROGATO )
124.  
( ABROGATO )
125. In via di interpretazione autentica del comma 118 dell'articolo 11 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), per spese sostenute nell'anno 2011 si intendono anche le spese effettuate nell'anno 2012 per l'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel 2011.
126.
Al comma 70 dell'articolo 6 della legge regionale 1/2007 le parole << le prime tre annualità >> sono sostituite dalle seguenti: << diciassette annualità >>.

127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.
128. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17 (Modifica alla legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2031.
129. Alla legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11 (Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<e) da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla legge regionale 9 novembre 2012, n. 23 (Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;>>;

b)
al comma 5 dell'articolo 5 la parola << appositi >> è sostituita dalle seguenti: << uno o più >>;

c) all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 5 è abrogato;

2)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.>>;

d) all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni.>>;

2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:
a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;
b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;
c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).>>;

e) all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.>>;

2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.>>;

3)
al comma 3 dopo le parole << di cui ai commi 1 e 2 >> sono inserite le seguenti: << e i bandi di cui all'articolo 5, comma 5 >>;

f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2. Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla legge regionale 21 luglio 2000, n. 14 per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.

130. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per il funzionamento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 settembre 2014.
131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
135. La quota parte pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, del contributo concesso al Comune di Udine ai sensi dell' articolo 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 14/2012 , può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento previsto alla lettera c) dello stesso comma 197.
136. Per le finalità di cui al comma 135 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2014, apposita istanza corredata della documentazione progettuale, debitamente adeguata, prescritta dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
137.  
( ABROGATO )
138.  
( ABROGATO )
139.  
( ABROGATO )
140.  
( ABROGATO )
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia.
142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
144. I contributi concessi ai sensi dell' articolo 6, comma 59, della legge regionale 27/2012 possono essere utilizzati anche per la realizzazione di eventi culturali nel corso del 2014.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica-Športno Združenje Bor di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.
146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.
147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
148. I programmi di cui all' articolo 16, comma 6, della legge regionale 23 maggio 2007, n. 12 (Promozione della rappresentanza giovanile, coordinamento e sostegno delle iniziative a favore dei giovani), come integrato dall' articolo 8, comma 8, della legge regionale 18/2011 , approvati in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge, si intendono confermati nell'individuazione dei soggetti ivi previsti e nella quantificazione della spesa.
149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1Parole sostituite alla lettera l) del comma 35 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2Parole sostituite al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3Parole aggiunte al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
4Comma 74 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
5Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
6Parole soppresse al comma 76 da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
7Comma 77 sostituito da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
8Comma 78 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
9Comma 79 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
10Comma 80 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
11Comma 81 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
12Comma 82 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
13Comma 83 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
14Parole sostituite al comma 136 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014
15Parole soppresse al comma 138 da art. 9, comma 1, lettera i), L. R. 6/2014
16Comma 130 interpretato da art. 10, comma 1, L. R. 6/2014
17Parole sostituite al comma 130 da art. 6, comma 21, L. R. 15/2014 . Si veda anche quanto disposto dal comma 22 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 55, L. R. 15/2014 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62 del presente articolo.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 64, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 15/2014
20Parole sostituite al comma 141 da art. 6, comma 16, L. R. 15/2014
21Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24Comma 100 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 22, L.R. 5/2012.
25Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 6, comma 37, L. R. 27/2014 . L'erronea duplicazione dell'abrogazione, disposta al comma 52 del medesimo art. 6, rimane priva di ulteriori effetti.
26Parole aggiunte al comma 74 bis da art. 6, comma 35, L. R. 27/2014
27Parole sostituite al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
28Parole aggiunte al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
29Lettera e) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 1), L. R. 27/2014
30Lettera f) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 2), L. R. 27/2014
31Lettera h) del comma 41 abrogata da art. 6, comma 52, lettera b), numero 3), L. R. 27/2014
32Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 6, comma 52, lettera c), L. R. 27/2014
33Lettera h bis) del comma 53 aggiunta da art. 6, comma 52, lettera d), L. R. 27/2014
34Lettera f) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 1), L. R. 27/2014
35Lettera h) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 2), L. R. 27/2014
36Comma 72 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
37Comma 73 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
38Parole sostituite al comma 137 da art. 1, comma 3, L. R. 7/2015
39Lettera l) del comma 35 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
40Comma 137 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
41Comma 138 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
42Comma 139 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
43Comma 140 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
44Comma 113 abrogato da art. 49, comma 1, lettera ee), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
45Comma 101 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
46Comma 102 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
47Comma 103 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
48Comma 104 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
49Comma 105 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
50Comma 106 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
51Comma 107 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
52Comma 108 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
53Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
54Comma 75 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
55Comma 76 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
56Comma 77 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
57Comma 84 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
58Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
59Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
60Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
61Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera a), L. R. 34/2015
62Lettera e) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera b), L. R. 34/2015
63Comma 119 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 7
 (Finalità 6 - istruzione, formazione e ricerca)
1.  
( ABROGATO )
(2)
2.  
( ABROGATO )
3.  
( ABROGATO )
(4)
4.  
( ABROGATO )
(5)
5. Al fine di consentire la progettazione di dettaglio e il tempestivo avvio delle attività previste nell'ambito degli obiettivi tematici n. 8 "Promozione dell'occupazione sostenibile e di qualità e sostegno alla mobilità professionale" e n. 10 "Investimento nell'istruzione, nella formazione e nella formazione professionale per le competenze e la formazione permanente", previsti dall'articolo 9 del regolamento, in corso di emanazione da parte delle istituzioni comunitarie, recante "Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 ", la Regione è autorizzata a utilizzare parte dei fondi previsti dal programma regionale di intervento a valere sul Fondo sociale europeo 2014 - 2020, attualmente in fase di predisposizione ai sensi dell' articolo 52 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (Ordinamento della formazione professionale).
6. Le attività di cui al comma 5 sono realizzate nel rispetto delle regole che disciplinano l'accesso al Fondo sociale europeo.
7. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.2.1.5063 e del capitolo 6960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. All' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 28 le parole << riferito al triennio 2014-2016 >> sono sostituite dalle seguenti: << riferito al triennio 2015-2017 >>;

b)
al comma 29 le parole << Per gli anni 2012 e 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << Per gli anni 2012, 2013 e 2014 >>;

c)
al comma 30 le parole << Direzione centrale istruzione, università, ricerca, famiglia, associazionismo e cooperazione >> sono sostituite dalle seguenti: << Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università >>.

9. Per l'anno accademico 2014-2015, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è articolato in tre fasce in base alla condizione economica dello studente commisurata al livello dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE):
a) 120 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE inferiore o pari a quello previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
b) 140 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al livello minimo e fino al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio;
c) 160 euro per coloro che presentano un valore dell'ISEE superiore al doppio del livello minimo previsto dai requisiti di eleggibilità per l'accesso ai LEP del diritto allo studio.
10. L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare a favore dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS), il contributo ventennale concesso per la ristrutturazione delle Case dello studente, edifici E1 - E2 all'Ente regionale per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU di Trieste ai sensi dell'articolo 24, commi 3 e 4, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4 (Legge finanziaria 1991).
11. L'ARDISS è autorizzata a utilizzare la quota del contributo di cui al comma 10, eccedente gli oneri derivanti dalla stipula del mutuo acceso da ERDISU con la Cassa depositi e prestiti per la realizzazione degli edifici E1 - E2 delle Case dello studente, destinandola alla copertura parziale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'ARDISS un contributo straordinario di 965.000 euro per la copertura totale delle spese di ristrutturazione del complesso immobiliare di via G. Gozzi.
13. Per le finalità previste dai commi precedenti, l'ARDISS, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presenta alla Direzione centrale infrastrutture, mobilità, pianificazione territoriale, lavori pubblici, università, apposita domanda corredata della relazione illustrativa e del piano finanziario dell'intervento.
14. Gli oneri derivanti dal disposto di cui ai commi 10 e 11 trovano copertura con l'impegno disposto con decreto n. 1054/ISTR del 4 dicembre 2002 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5097 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 965.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.4.2.1128 e del capitolo 5928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. Ai fini della diffusione della cultura della legalità e della sensibilizzazione contro gli atteggiamenti discriminatori, la Regione promuove, presso gli istituti scolastici, progetti dedicati, anche in collaborazione con università, enti pubblici e privati, nonché associazioni, mediante la sottoscrizione di apposite convenzioni.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 6.6.1.3303 e del capitolo 9741 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella G.
Note:
1Comma 2 sostituito da art. 7, comma 16, L. R. 15/2014
2Comma 1 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
3Comma 2 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
4Comma 3 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
5Comma 4 abrogato da art. 56, comma 1, lettera j), L. R. 13/2018 , a decorrere dall'1/1/2019.
6Con riferimento ai commi 10, 11, 12 e 13 del presente articolo, ai sensi dell'art. 48, c. 1 della L.R. 24/2020, a decorrere dall'1/1/2021, ovunque ricorrano le espressioni "Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori (ARDISS)" e "ARDISS" queste sono sostituite con "Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS)" e "ARDIS".
Art. 8
 (Finalità 7 - sanità pubblica)
1. L'Azienda per i servizi sanitari n. 4 "Medio Friuli" è autorizzata a trasferire all'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine, a titolo gratuito, la proprietà dei beni immobili appartenenti al proprio patrimonio indisponibile, ubicati a Udine in via Colugna n. 48 e n. 50, di seguito specificati e identificati catastalmente:
a) Foglio n. 71 mappale n. 111 - ex Centro antitubercolare;
b) Foglio n. 71 mappale n. 152 - ex uffici amministrativi ASS 4;
c) Foglio n. 71 mappale n. 30 - terreno di pertinenza di mq 705;
d) Foglio n. 71 mappale n. 113 - sedime autorimessa di mq 30;
e) Foglio n. 71 mappale n. 161 - terreno di pertinenza edifici di mq 362;
f) Foglio n. 71 mappale n. 162 - terreno di pertinenza edifici di mq 306;
g) Foglio n. 71 mappale n. 163 - terreno di pertinenza edifici di mq 114.
2. Il trasferimento della proprietà avviene in virtù dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell' articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ), e costituisce titolo per la trascrizione immobiliare, che è esente da ogni onere relativo a imposte o tasse ai sensi degli articoli 1 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto).
3. A decorrere dalla data di trasferimento della proprietà, gli immobili di cui al comma 1 sono acquisiti nel patrimonio indisponibile dell'Azienda ospedaliero universitaria "Santa Maria della Misericordia" di Udine.
4. Gli organismi collegiali, comunque denominati, con competenze tecniche e funzioni consultive e di monitoraggio in relazione agli ambiti specialistici dei settori sanitario, sociale e sociosanitario che operano a supporto delle funzioni istituzionali della Direzione centrale salute, integrazione sociosanitaria, politiche sociali e famiglia, sono istituiti con decreto del relativo direttore centrale che ne stabilisce la composizione, la durata e le specifiche funzioni.
5. Con il decreto di cui al comma 4 il direttore centrale può determinare un gettone di presenza per i professionisti, partecipanti ai lavori degli organismi collegiali, che non sono in servizio presso il Servizio sanitario o presso gli enti locali, di importo non superiore a quanto previsto per gli altri organismi operanti presso la Direzione centrale. È comunque fatto salvo il rimborso delle spese vive. I suddetti oneri fanno carico all'unità di bilancio 10.1.1.1162 e al capitolo 4721 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2016-2018.
6. Sono fatte salve le specifiche norme che stabiliscono l'istituzione degli organismi collegiali di cui al comma 4 attraverso altra procedura.
7. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio sul lavoro subito da soggetti appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia a ordinamento civile e militare, ad ogni altro corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria e ai Vigili del Fuoco che non godono di copertura INAIL, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 ter. I soggetti, per i quali i commi 7 e 7 bis prevedono l'esenzione dal pagamento del ticket, sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso.
8.
Al comma 37 dell'articolo 8 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), le parole << per la durata di tre anni >> sono sostituite dalle seguenti: << per la durata di quattro anni >>.

9. Al fine di migliorare il livello di efficacia nella presa in carico delle persone a livello distrettuale, le Aziende per i servizi sanitari regionali, nel limite delle risorse disponibili nei loro bilanci per le attività insistenti sulle cure primarie e senza ulteriori oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, sono autorizzate a remunerare gli oneri economici sostenuti dai medici di medicina generale che hanno attivato, entro il 31 dicembre 2013, le modalità organizzative di cui all'articolo 59, lettera B, del vigente Accordo collettivo nazionale (ACN), integrato dall’Accordo integrativo regionali (AIR) di cui alla deliberazione della Giunta regionale 20 febbraio 2006, n. 269, ai fini del miglioramento e dell'estensione della continuità assistenziale.
10. Le modalità attuative del comma 9, nel limite della disponibilità ivi prevista, nonché le forme e processi riorganizzativi delle cure primarie da avviare in coerenza con le disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dall' articolo 1, comma 1, della legge 189/2012 , formano oggetto del nuovo Accordo integrativo regionale (AIR) da rendersi esecutivo con l'approvazione della Giunta regionale , in attuazione ACN dell’8 luglio 2010, biennio economico 2008-2009.
11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella H.
Note:
1Parole aggiunte al comma 4 da art. 8, comma 3, lettera a), L. R. 27/2014
2Parole aggiunte al comma 5 da art. 8, comma 3, lettera b), L. R. 27/2014
3Parole soppresse al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera a), L. R. 20/2015
4Parole aggiunte al comma 9 da art. 8, comma 27, lettera b), L. R. 20/2015
5Parole aggiunte al comma 10 da art. 8, comma 28, L. R. 20/2015
6Parole aggiunte al comma 5 da art. 5, comma 17, L. R. 33/2015
7Parole aggiunte al comma 7 da art. 8, comma 57, lettera a), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
8Comma 7 bis aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
9Comma 7 ter aggiunto da art. 8, comma 57, lettera b), L. R. 22/2022 , con effetto dal 1/1/2023.
Art. 9
 (Finalità 8 -protezione sociale)
1.
La rendicontazione relativa ai contributi concessi alle Province nell'esercizio 2013 per sostenere gli oneri derivanti dall'attuazione dei programmi triennali di sperimentazione di modelli organizzativi innovativi degli interventi e dei servizi di rete rivolti alle persone disabili, in attuazione dell' articolo 21, comma 3, della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 (Norme per l'integrazione dei servizi e degli interventi sociali e sanitari a favore delle persone handicappate ed attuazione della legge 5 febbraio 1992, n. 104 " Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate "), può ricomprendere anche spese sostenute nel corso dell'esercizio 2014, purché riguardanti attività già inserite nel piano di attuazione della programmazione triennale 2011-2013.

2.
I commi 50, 51, 52 e 53 dell' articolo 3 della legge regionale 22 febbraio 2000, n. 2 (Legge finanziaria 2000), sono abrogati.

3.
I commi 58, 59 e 60 dell' articolo 3 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005), sono abrogati.

4.
I commi 9, 10 e 11 dell' articolo 9 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5.  
( ABROGATO )
(2)
6.  
( ABROGATO )
(3)
7.  
( ABROGATO )
(4)
8. L'Amministrazione regionale rinuncia ai propri residui diritti di credito derivanti dal mancato recupero di quote di contributi concessi a imprese per la realizzazione di interventi di edilizia convenzionata, ai sensi dell' articolo 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), qualora tali quote siano riconducibili a semestralità erogate in via anticipata ai sensi dell' articolo 113 della stessa legge regionale 75/1982 a fronte di alloggi alienati a libero mercato e per i quali è stata avanzata richiesta di sostituzione con altri, alienati a soggetti in possesso dei requisiti di legge, nell'ambito del medesimo rapporto convenzionale con il Comune.
9. In deroga al disposto dell' articolo 33, comma 6, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'articolo 10, comma 3, del regolamento emanato con decreto del Presidente della Regione 27 luglio 2011, n. 0175/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa), la validità della graduatoria approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 2578 del 22 dicembre 2011 è prorogata fino al 31 dicembre 2014.
10.
Al comma 1 quater dell'articolo 12 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), la parola << trecentosessantacinque >> è sostituita dalla seguente: << settecentotrenta >>.

(1)
11. Le disposizioni di cui al comma 10 si applicano anche alle domande presentate e non archiviate o revocate alla data di entrata in vigore della presente legge.
12.
Al comma 4 dell'articolo 31 della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia), dopo le parole << ai sensi delle leggi di settore. >> è aggiunto il seguente periodo: << L'esenzione dal pagamento del contributo commisurato al costo di costruzione trova applicazione anche per gli interventi di edilizia sovvenzionata e agevolata di cui alla legge regionale 6/2003 e successive modifiche e integrazioni. >>.

13. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della collaborazione instaurata tra la Regione e l'INAIL con il protocollo di intesa del 23 dicembre 2011, promuove programmi di comunicazione e diffusione di buone prassi nel campo della formazione in tema di sicurezza e protezione dai rischi del lavoro da realizzare anche negli istituti scolastici.
14. Per le finalità previste dal comma 13 è autorizzata la spesa di 110.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 3971 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
15. Agli oneri derivanti dal disposto di cui al comma 14 si provvede con l'entrata di pari importo prevista a carico dell'unità di bilancio 3.2.94 e del capitolo 3971 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Amministrazioni pubbliche il finanziamento per le domande di contributo per progetti che promuovono prestazioni di attività socialmente utili ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), presentate nell'anno 2013, valutate ammissibili al contributo medesimo e non soddisfatte per mancanza di fondi.
17. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzata la spesa di 700.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 8.5.1.1146 e del capitolo 4471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. I finanziamenti assegnati con decreto n. 2231/2010 della Direzione centrale lavoro, università e ricerca per la realizzazione di iniziative finalizzate ad attuare politiche di pari opportunità tra donna e uomo, nonché iniziative di valore sociale e culturale a favore dei giovani e liquidati tramite funzionario delegato, a valere sull'unità di bilancio 8.8.1.3401 con riferimento al capitolo 4707 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 2011, sono confermati a tutti gli effetti essendo pienamente raggiunto l'interesse pubblico.
19.  
( ABROGATO )
(5)
20.  
( ABROGATO )
(6)
21.  
( ABROGATO )
(7)
22.  
( ABROGATO )
(8)
23.  
( ABROGATO )
(9)
24. All' articolo 41 della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 3 le parole << con provvedimento della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << con regolamento regionale >>;

b)
al comma 4 le parole << nonché la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2 >> sono sostituite dalle seguenti: << la tipologia dei servizi e degli interventi di cui al comma 2, nonché le modalità e la misura della rendicontazione degli interventi da parte dei beneficiari, per un ammontare non inferiore al 50 per cento dell'intervento concesso, >> e le parole << atto della Giunta regionale >> sono sostituite dalle seguenti: << regolamento regionale >>.

25. Gli interventi di rilevanza sociale finanziati nell'esercizio 2013 ai sensi dell' articolo 15, comma 14, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), possono essere realizzati anche nel corso dell'esercizio 2014 purché riguardanti attività previste nelle richieste di finanziamento presentate per l'anno 2013.
26.
I commi 14, 14 bis, 15 e 20 dell' articolo 15 della legge regionale 17/2008 sono abrogati.

27. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella I.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 50, comma 1, lettera c), L. R. 1/2016 , a decorrere dall'entrata in vigore dei regolamenti relativi alle azioni regionali per le politiche abitative, previsti dall'art. 12, c. 1, della medesima L.R. 1/2016, a seguito dell'abrogazione della L.R. 6/2003.
2Comma 5 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
3Comma 6 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
4Comma 7 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
5Comma 19 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
6Comma 20 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
7Comma 21 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
8Comma 22 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
9Comma 23 abrogato da art. 43, comma 1, lettera w), L. R. 22/2021
Art. 10
 (Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1. Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
a) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 , al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell' articolo 1, comma 4, del decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 137 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di finanza regionale);
b) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 1, comma 146, della legge 662/1996 ;
c) un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall' articolo 30, comma 10, della legge 289/2002 e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della legge 296/2006 , al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 , al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2014, ai sensi del comma 5, dal disposto di cui all' articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012);
e) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 ;
f) due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall' articolo 1 della legge 457/1984 .
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).
3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.
4. Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, e per 1 milione di euro per le finalità previste dall' articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall' articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008).
5. L'Amministrazione regionale destina per l'anno 2014 risorse straordinarie per 25 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro a favore dei Comuni e 19 milioni di euro a favore delle Province, per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall' articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012 .
6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
7. Alle Province è attribuito un fondo di 31.754.466,49 euro quale trasferimento ordinario, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Province per l'anno 2013, ai sensi dell' articolo 10, comma 6, della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27 (Legge finanziaria 2013).
8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
9. Ai Comuni è attribuito un fondo di 287.198.939,50 euro da assegnare quale trasferimento ordinario da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della legge regionale 27/2012 .
10. L'assegnazione di cui al comma 9 è disposta con recupero a favore del bilancio regionale del gettito di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 ottobre 2013, n. 12 (Misure urgenti in materia di enti locali e modifiche alla legge regionale 19/2012 concernenti gli impianti di distribuzione dei carburanti), nonché con recupero dell'importo di cui all' articolo 10, comma 45, della legge regionale 27/2012 .
11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
15. Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all' articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16. Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell' articolo 10, comma 16, della legge regionale 27/2012 . L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.
17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'articolo 10, comma 21, della legge regionale 27/2012. E' abrogato l'articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.
19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2014, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all' articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). In vista del riordino del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, non beneficiano del riparto le nuove associazioni intercomunali e le nuove unioni costituite dopo la ricognizione del 15 febbraio 2013.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della legge regionale 27 novembre 2006, n. 24 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2014 ed entro il 31 maggio 2014, un fondo di 5.150.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell' articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2012 .
24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
26. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2014:
a) per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all' articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005 ;
b) per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell' articolo 10, comma 27, lettera b), della legge regionale 27/2012 , per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della legge regionale 24/2006 e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
28. Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 26, lettera a), e del comma 27, fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;
b) del comma 26, lettera b), fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2013 , finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014.
30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 6.391.100,50 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'articolo 1, comma 1.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 6.391.100,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
33. In relazione alle previsioni di cui all' articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla legge 214/2011 , che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.
34. Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:
a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;
b)   ( ABROGATA )
c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.
(3)
35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
36.
Al comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012 le parole << in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto, con priorità a favore delle Province >> sono sostituite dalle seguenti: << in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili >>.

37. Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell' articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 , dell' articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell' articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 148/2011 , il maggior gettito recuperato limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40.  
( ABROGATO )
(5)
41.  
( ABROGATO )
42.  
( ABROGATO )
(7)
43.  
( ABROGATO )
(8)
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 130.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale 7/2000 .
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46.
Il comma 67 dell'articolo 10 della legge regionale 27/2012 è sostituito dal seguente:
<<67. Il finanziamento relativo all'intervento di cui al comma 66 è erogato, previa richiesta del Comune, in relazione alla certificazione degli stati di avanzamento dell'opera.>>.

47.
Dopo il comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.>>.

48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.
49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.
50. L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 7/2000 , e successive modifiche, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data. Nel rendiconto potranno essere presentate anche variazioni compensative tra le varie voci che hanno composto l'iniziativa originariamente preventivata.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.
53.  
( ABROGATO )
54.  
( ABROGATO )
55. Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22 bis dell' articolo 10 della legge regionale 11/2011 , come sostituite e introdotte dai commi 53 e 54, non si applicano ai procedimenti in corso relativi all'anno 2013.
56.
Al comma 29 dell'articolo 1 della legge regionale 30/2007 , le parole << previo parere del Consiglio delle autonomie locali >> sono soppresse.

57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 12/2014
2Parole sostituite al comma 32 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 12/2014
3Lettera b) del comma 34 abrogata da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 12/2014
4Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2014
5Comma 40 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
6Comma 41 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
7Comma 42 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
8Comma 43 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
9Vedi la disciplina transitoria del comma 41, stabilita da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 8, L. R. 15/2014
11Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 2, L. R. 27/2014
12Comma 53 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Comma 54 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 bis dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
Art. 11
 (Finalità 10 - affari istituzionali, economici e fiscali generali)
1. Al fine di predisporre gli strumenti per affrontare la situazione di crisi con particolare riferimento al settore industriale e di individuarne le prospettive e gli strumenti di sviluppo e rilancio, anche in vista della revisione della normativa di settore e della individuazione di settori di specializzazione, la Giunta regionale, su proposta, previa concertazione con le parti sociali, dell'Assessore alle attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, adotta un Piano di sviluppo del settore industriale, contenente tra l'altro:
a) l'analisi economica e occupazionale del settore;
b) l'analisi dei settori in crisi, in raccordo con i relativi Piani di gestione delle situazioni di grave difficoltà occupazionale approvati ai sensi dell' articolo 47 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro);
c) l'individuazione di settori e imprese con potenziale di crescita;
d) l'individuazione degli obiettivi, dei relativi indicatori e degli strumenti di attuazione del Piano.
2. L'Amministrazione regionale, nell'ambito della predisposizione e coordinamento dell'attuazione del Piano di cui al comma 1, può avvalersi di un gruppo di lavoro formato da esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale, nonché, al fine di garantire il raccordo di cui al comma 1, lettera b), dagli esperti di cui all' articolo 47, comma 2, della legge regionale 18/2005 .
3. Per le finalità previste dal comma 2 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.1.1.1163 e del capitolo 8038 di nuova istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014, con la denominazione "Spese per incarichi a esperti nell'analisi del tessuto economico regionale, nell'analisi statistica, nell'attuazione delle misure di supporto alle attività produttive, nell'analisi di bilancio, nell'analisi dei bisogni scientifici e tecnologici delle imprese e dello sviluppo tecnologico dell'industria regionale".
4. Al fine di consentire il rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257 (Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto), e in conformità alle disposizioni contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell' articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123 , in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), con particolare riferimento alla protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto, l'Amministrazione regionale procede alla mappatura del proprio patrimonio immobiliare, effettua le analisi e adotta il conseguente programma di controllo, manutenzione e bonifica.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 10.3.2.1168 e del capitolo 9766 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
6. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella K.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 31, comma 1, L. R. 10/2014
Art. 12
 (Finalità 11 - funzionamento della Regione)
1. L'Amministrazione regionale provvede agli adempimenti connessi al pagamento del trattamento economico spettante al Direttore generale dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, al Direttore generale dell'Agenzia regionale per il diritto agli studi superiori e al Direttore dell'Istituto regionale per il patrimonio culturale del Friuli Venezia Giulia.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 1.415.600,55 euro, suddivisa in ragione di 471.866,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a valere rispettivamente sullo stanziamento all'uopo previsto, per 345.000 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 3550, per 97.541,85 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1185 e del capitolo 9670 e per 29.325 euro a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1184 e del capitolo 9650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1780 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 6.1.204 e del capitolo 1781 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
4. In relazione al disposto di cui al comma 1 è previsto lo stanziamento complessivo di 400.720,95 euro suddiviso in ragione di 133.573,65 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sugli stanziamenti all'uopo previsti, per 91.390,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9880 e per 42.183,15 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 9881 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
5.
In relazione al disposto di cui al comma 1, l'articolo 6 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia per lo sviluppo rurale - ERSA), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6
 (Incarico)
1. Il Direttore generale dell'ERSA è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori centrali dell'Amministrazione regionale.>>.

6. All' articolo 155 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 (Stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il primo comma è sostituito dal seguente:
<<1. Il fondo sociale è gestito da un Comitato di gestione nominato con decreto del Presidente della Regione e composto da:
a) cinque dipendenti regionali designati dalla Giunta regionale;
b) quattro rappresentanti del personale designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.>>;

b)
dopo il secondo comma è inserito il seguente:
<<2 bis. Il Comitato di gestione individua, tra i componenti di cui al comma 1, lettera a), il presidente del Comitato medesimo; in caso di assenza o impedimento del presidente, le relative funzioni sono svolte dal componente più anziano tra quelli di cui al comma 1, lettera a).>>;

c)
il comma 4 è abrogato.

7. La composizione del Comitato di gestione del Fondo sociale di cui all' articolo 155 della legge regionale 53/1981 è adeguata, in relazione alle modifiche apportate dal comma 6 al medesimo articolo 155, entro il 31 gennaio 2014.
8.
Al comma 40 dell'articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge finanziaria 2010), le parole << 31 dicembre 2013 >> sono sostituite dalle seguenti: << 31 dicembre 2014 >>.

9.  
( ABROGATO )
(1)
10.  
( ABROGATO )
(2)
11.  
( ABROGATO )
(3)
12.  
( ABROGATO )
(4)
13. La disciplina prevista dall' articolo 12, comma 30, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), costituisce, per le amministrazioni del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale, lo strumento per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa pubblica di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 122/2010 .
14. Delle attività formative, attuate ai sensi dell' articolo 12, comma 30, della legge regionale 6/2013 , aventi natura seminariale, possono fruire anche amministrazioni pubbliche non appartenenti al comparto unico del pubblico impiego regionale e locale e soggetti che gestiscono fondi strutturali europei.
15.  
( ABROGATO )
16.  
( ABROGATO )
17.  
( ABROGATO )
(8)
18.  
( ABROGATO )
(9)
19.  
( ABROGATO )
(6)
20.
Dopo il comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 21/2007 è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Con riferimento alle spese relative al trattamento di missione del personale regionale, la liquidazione delle medesime avviene a cura del soggetto che ha autorizzato la missione.>>.

21. Il disposto di cui all' articolo 49, comma 1 bis, della legge regionale 21/2007 , come aggiunto dal comma 20, si applica a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 19.
22. Per l'attivazione, presso il Consiglio regionale e le strutture direzionali di cui all'articolo 7 bis del regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, approvato con decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., della disciplina in materia di tirocini di cui all' articolo 63 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), e di cui al regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'articolo 63, commi 1 e 2, della legge regionale 18/2005 , approvato con decreto del Presidente della Regione 13 settembre 2013, n. 0166/Pres., è autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 9781 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23. La spesa annua della Regione, e degli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione, per studi e incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi e incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, non può essere superiore, per l'anno 2014, all'80 per cento del limite di spesa per l'anno 2013 così come determinato dall'applicazione della riduzione disposta dall' articolo 12, comma 13, della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), e, per l'anno 2015, al 75 per cento del predetto limite.
24. Nel caso in cui i limiti di spesa stabiliti dal comma 23 non vengano rispettati, trova applicazione l' articolo 1, comma 7, del decreto legge 101/2013 , convertito, con modificazioni, dalla legge 125/2013 .
25. Il centro unico di responsabilità amministrativa provvede all'assunzione dell'impegno e alla liquidazione della spesa derivante dal conferimento degli studi e degli incarichi di cui al comma 23 con procedura di spesa ordinaria.
26. All' articolo 12 della legge regionale 22/2010 , sono apportate le seguente modifiche:
a)   ( ABROGATA )
b)
al comma 15 dopo le parole << contratti di sponsorizzazione. >> è aggiunto il seguente periodo: << A decorrere dal 2014 la Regione e gli altri enti pubblici il cui ordinamento è disciplinato dalla Regione non possono effettuare spese per sponsorizzazioni. >>.

27. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese discendenti dal servizio di pagamento on-line dei diritti tavolari e delle altre somme previste dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario), in modo da sollevare totalmente l'utenza da esse.
28. Per le finalità previste dal disposto di cui al comma 27 è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a valere sulla autorizzazione di spesa prevista alla Tabella L, approvata dal comma 32, a carico dell'unità di bilancio 11.3.1.1180 e del capitolo 493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per le finalità di cui all' articolo 14, comma 3, della legge regionale 22/2010 , concernenti l'attuazione del Piano regionale di gestione dell'anguilla, è autorizzata la spesa complessiva di 30.000 per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 11.4.1.1192 e del capitolo 4273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Ente Tutela Pesca presenta al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali una relazione illustrativa degli interventi e degli obiettivi da perseguire corredata del preventivo di spesa entro il 28 febbraio di ogni anno.
32. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella L.
Note:
1Comma 9 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
2Comma 10 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
3Comma 11 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
4Comma 12 abrogato da art. 4, comma 9, lettera n), L. R. 12/2014
5Parole aggiunte al comma 22 da art. 12, comma 18, L. R. 15/2014
6Comma 19 abrogato da art. 8, comma 7, L. R. 34/2015
7Con riferimento al c. 1 del presente articolo, ai sensi dell'art. 20, c. 1, della L.R. 2/2016, a decorrere dall'1 giugno 2016, ogni riferimento al Direttore dell'Istituto, al Direttore dell'Azienda o al Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Azienda è sostituito con il riferimento al Direttore generale dell'Ente regionale per il patrimonio culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC.
8Comma 17 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
9Comma 18 abrogato da art. 10, comma 40, lettera e), L. R. 14/2016 , a decorrere dall'1/1/2017.
10Comma 15 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016
11Comma 16 abrogato da art. 11, comma 5, lettera f), L. R. 25/2016
12Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
13Lettera a) del comma 26 abrogata da art. 12, comma 6, L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019, a seguito dell'abrogazione dell'art. 12, c. 14, L.R 22/2010.
Art. 13
 (Finalità 12 - partite di giro, altre norme intersettoriali e norme contabili)
1. Alla legge regionale 8 agosto 2007, n. 21 (Norme in materia di programmazione finanziaria e di contabilità regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:
<<5. Tra le spese di cui al comma 4 è iscritto l'eventuale saldo finanziario negativo, presunto al termine dell'esercizio precedente. L'eventuale saldo positivo è iscritto tra le entrate e le spese di cui al comma 4 limitatamente ai fondi a destinazione vincolata.>>;

b)   ( ABROGATA )
c)   ( ABROGATA )
d)
il comma 5 dell'articolo 31 è abrogato;

e)
al comma 6 dell'articolo 31 dopo le parole << Le quote >>sono inserite le seguenti: << dei fondi globali, dei fondi di riserva per le spese impreviste, dei fondi di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine, dei fondi di riserva per la realizzazione degli interventi relativi ai residui annullati, del fondo compensativo per il mancato ricorso al mercato finanziario >> e dopo le parole << residui perenti >> sono inserite le seguenti: << nonché le quote stanziate sulle unità di bilancio e sui capitoli di cui all'elenco previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera a) >>;

f)
dopo il comma 1 dell'articolo 34 è inserito il seguente:
<<1 bis. Con legge di assestamento di bilancio, acquisita giuridica certezza delle risultanze della gestione a seguito del giudizio di parifica, tra le entrate e le spese si iscrive l'eventuale avanzo di amministrazione.>>;

g)
al comma 3 dell'articolo 39 dopo le parole << chiusura d'esercizio. >> è inserito il seguente periodo: << Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro. >>;

h)
al comma 4 bis dell'articolo 51 dopo le parole << chiusura d'esercizio. >> è inserito il seguente periodo: << Tale disposizione non si applica ai residui concernenti le partite di giro. >>.

3. Ai fini di acquisire le informazioni propedeutiche all'introduzione nell'ordinamento regionale dei principi dell'armonizzazione dei bilanci di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), a decorrere dall'esercizio finanziario 2014 gli impegni di spesa e gli accertamenti assunti a valere sul bilancio regionale indicano l'esercizio in cui viene a scadenza il debito o il credito secondo il principio della contabilità finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 118/2011.
4.
I commi da 25 a 29 dell' articolo 13 della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14 (Assestamento del bilancio 2012), sono abrogati.

5. In deroga all' articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 , la quota di 934.066,90 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9655 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
6. In deroga all' articolo 31, comma 6, della legge regionale 21/2007 , la quota di 66.804,68 euro iscritta per l'anno 2013 in conto competenza derivata sull'unità di bilancio 11.3.1.5033 con riferimento al capitolo 9635 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2013-2015 e del bilancio per l'anno 2013 non impegnata al 31 dicembre 2013, non viene trasferita all'esercizio 2014 e costituisce economia di bilancio.
7.
AI secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 22 agosto 1968, n. 30 (Modificazioni all'ordinamento dell'Amministrazione regionale - Istituzione dell'Assessorato dell'urbanistica e del Servizio di vigilanza sulle cooperative, passaggio del Servizio dei trasporti alla Presidenza della Giunta regionale e nuove disposizioni sull'Ufficio legislativo e legale), le parole << erogato in misura superiore agli emolumenti >> sono sostituite dalle seguenti: << liquidato in misura superiore al 30 per cento degli emolumenti >>.

8. Il limite percentuale di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 30/1968 , come modificato dal comma 7, si applica ai compensi che maturano a decorrere dall'1 gennaio 2014.
9. Il personale assunto ai sensi e per le finalità di cui agli articoli 4 e 5 della legge regionale 52/1980 e degli articoli 14, 15, 16 e 17 del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale può, nel rispetto del limite massimo di durata del rapporto di lavoro previsto e dei limiti di cui agli articoli 4 e 4 bis, comma 3, della legge regionale 52/1980 , svolgere la propria attività, senza soluzione di continuità e previa sottoscrizione di un patto aggiunto al contratto di lavoro, anche presso altro gruppo consiliare o presso altri uffici di segreteria dei Vice Presidenti del Consiglio regionale, dei Presidenti di Commissione o di altri organi consiliari, a fronte di specifica richiesta correlata a una individuazione di natura fiduciaria e previo consenso del gruppo consiliare o dell'ufficio di segreteria di provenienza e del lavoratore.
9 bis. Qualora ricorra la fattispecie di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 (Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190), ove non si dia luogo alla surroga del consigliere regionale sospeso, la sospensione, essendo considerata un impedimento temporaneo, non incide sull'organico, sul budget, sul contributo di funzionamento e sul personale assegnato al gruppo consiliare o alle dipendenze delle segreterie dei presidenti delle commissioni permanenti.
10. Alla legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17 (Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 1 dell'articolo 6 è inserito il seguente:
<<1 bis. Qualora le concessioni e le autorizzazioni interessino beni del demanio idrico regionale gestiti in parte dall'Amministrazione regionale e in parte dai Consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 , la competenza al relativo rilascio rimane in capo all'Amministrazione regionale, fermo restando l'obbligo per quest'ultima di acquisire il parere del Consorzio di bonifica territorialmente competente in relazione ai beni dallo stesso gestiti per le proprie finalità istituzionali.>>;

b)
dopo il comma 1 bis dell'articolo 7 è inserito il seguente:
<<1 ter. Ai soggetti, pubblici o privati, realizzatori o gestori degli attraversamenti di cui al comma 1 competono, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia idraulica, urbanistica e paesaggistico-ambientale, tutti gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sulle opere insistenti sui beni del demanio idrico regionale, ivi inclusi gli interventi di pulizia dei corsi d'acqua finalizzati a garantire il buon regime delle acque.>>.

11. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella M.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 13, comma 9, L. R. 27/2014
2Comma 9 bis aggiunto da art. 104, comma 1, L. R. 9/2019
3Lettera b) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
4Lettera c) del comma 1 abrogata da art. 11, comma 5, L. R. 16/2021 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 28, L.R. 21/2007.
Art. 14
 (Norme di coordinamento della finanza pubblica per gli enti locali della Regione e altre norme contabili)
1. La Regione, nell'esercizio delle proprie competenze, si fa parte attiva del processo di attuazione della riforma dell'armonizzazione dei bilanci pubblici, di cui all' articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ), per quanto riguarda gli enti locali del proprio territorio.
2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme:
a) assume il ruolo di coordinamento e impulso per la corretta applicazione delle disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci, anche con il coinvolgimento degli enti locali;
b) promuove iniziative formative e di accompagnamento per creare le migliori condizioni possibili per l'applicazione a regime della nuova disciplina;
c) si pone come interlocutore e garante nei confronti dello Stato per l'attuazione della sperimentazione e per l'avvio a regime dell'armonizzazione dei bilanci, anche al fine di ricercare soluzioni contabili legate a specificità e peculiarità, derivanti dai rapporti finanziari tra la Regione e gli enti locali del suo territorio.
3.  
( ABROGATO )
(3)
3 bis.  
( ABROGATO )
4.  
( ABROGATO )
(5)
5.  
( ABROGATO )
(6)
5 bis.  
( ABROGATO )
6.  
( ABROGATO )
(8)
7.  
( ABROGATO )
(9)
8.  
( ABROGATO )
9.  
( ABROGATO )
10.  
( ABROGATO )
11.  
( ABROGATO )
12. A decorrere dall'esercizio 2015 le aziende speciali, le istituzioni e le società non quotate degli enti locali della Regione concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica perseguendo la sana gestione dei servizi secondo criteri di economicità ed efficienza e conseguono un obiettivo in termini di saldo economico o finanziario, che viene definito ai sensi di quanto previsto nella normativa statale. Con successiva legge regionale si provvede a disciplinare termini, modalità ed eventuali obblighi di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze da parte della Regione.
13. Ai fini dell'assoggettamento agli obiettivi di cui al comma 12 gli organismi devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:
a) partecipazione pubblica di maggioranza o possibilità di nominare più del cinquanta per cento degli organi di governo o di vigilanza;
b) titolari di servizi in affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione.
14. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il bilancio di previsione entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione della Giunta regionale di cui al comma 5. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
15. In via straordinaria per l'anno 2014 i Comuni e le Province della Regione Friuli Venezia Giulia deliberano il rendiconto di gestione entro il 31 maggio 2014. Tale termine potrà essere ulteriormente differito con decreto dell'Assessore regionale competente in materia di autonomie locali, in relazione a motivate esigenze.
16. In attuazione del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), nelle more di una disciplina regionale organica in materia di enti locali deficitari o dissestati, si applicano la disciplina statale, per quanto compatibile, e le disposizioni di cui ai commi da 17 a 21.
17. Le disposizioni riguardanti gli enti locali deficitari o dissestati contenute negli articoli da 242 a 269 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), che prevedono l'esercizio di funzioni amministrative in capo a organi statali, si applicano nella Regione Friuli Venezia Giulia in conformità a quanto previsto dall' articolo 27, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, in materia di autonomie locali e di organizzazione dell'Amministrazione regionale).
18. Con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali:
a) sono individuati gli uffici regionali e gli eventuali organismi competenti per le attività di cui al comma 17. Fino all'adozione di tale deliberazione la trattazione e gli adempimenti relativi agli affari e ai provvedimenti riguardanti i soggetti di cui all' articolo 27, comma 1, della legge regionale 23/1997 , sono curati dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali;
b) sono definite le ulteriori modalità per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 17.
19. Per il risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all' articolo 243 bis del decreto legislativo 267/2000 , la Regione istituisce un fondo di anticipazione finanziaria per assicurare la stabilità finanziaria dei bilanci degli enti locali in difficoltà.
20. Ai fini del comma 19, con deliberazione della Giunta regionale, d'intesa con il Consiglio delle autonomie locali, sono definiti:
a) i criteri per l'accesso al fondo, le modalità di riparto, la tempistica e le modalità di restituzione a favore del bilancio regionale;
b) le modalità di certificazione annuale dei risultati conseguiti e dei controlli da parte della Regione;
c) gli ulteriori vincoli contabili di gestione del bilancio, ai quali l'ente beneficiario si impegna a sottostare per la durata definita dalla Giunta regionale stessa.
21. Per le finalità previste dal comma 19 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 9756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22.
A decorrere dal 2014 sono abrogate le seguenti disposizioni:

b) la lettera c) del comma 11 e il comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 27/2012 ;
c) il comma 28.1.1 dell' articolo 12 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).
Note:
1Comma 3 bis aggiunto da art. 14, comma 4, L. R. 15/2014
2Comma 5 bis aggiunto da art. 14, comma 8, L. R. 15/2014
3Comma 3 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
4Comma 3 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
5Comma 4 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
6Comma 5 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
7Comma 5 bis abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
8Comma 6 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
9Comma 7 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
10Comma 8 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
11Comma 9 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
12Comma 10 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
13Comma 11 abrogato da art. 14, comma 58, lettera c), L. R. 27/2014
Art. 15
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 - escluse quelle recanti autonoma copertura - e alle riduzioni di entrata previste dall'articolo 1, comma 1, Tabella A, trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle tabelle da B a M e dagli articoli da 2 a 13 e dagli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1, comma 1, Tabella A.
Art. 16
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2014 a eccezione delle disposizioni previste dall'articolo 3, comma 4 e dall'articolo 13, commi 1, 2, 5 e 6 che hanno effetto dal 31 dicembre 2013.