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Document 31988R4256

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

OJ L 374, 31.12.1988, p. 25–28 (ES, DA, DE, EL, EN, FR, IT, NL, PT)
Special edition in Finnish: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 6
Special edition in Swedish: Chapter 14 Volume 002 P. 3 - 6

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 02/07/1999; abrogato da 399R1257

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/1988/4256/oj

31988R4256

Regolamento (CEE) n. 4256/88 del Consiglio del 19 dicembre 1988 recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

Gazzetta ufficiale n. L 374 del 31/12/1988 pag. 0025 - 0028
edizione speciale finlandese: capitolo 14 tomo 2 pag. 0003
edizione speciale svedese/ capitolo 14 tomo 2 pag. 0003


REGOLAMENTO (CEE) N. 4256/88 DEL CONSIGLIO del 19 dicembre 1988 recante le disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 43,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Parlamento europeo(2),

visto il parere del Comitato economico e sociale(3),

considerando che l'articolo 3, paragrafo 4 del regolamento (CEE) n. 2052/88(4) prevede l'adozione, da parte del Consiglio, delle disposizioni specifiche che disciplinano l'azione di ciascun Fondo a finalità strutturale ;

considerando che le missioni che l'articolo 3, paragrafo 3 di detto regolamento assegna al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », devono essere definite tenendo conto del contributo di quest'ultimo all'attuazione degli obiettivi nn. 1, 5 a) e 5 b) definiti all'articolo 1 di detto regolamento ;

considerando che le azioni volte ad accelerare l'adeguamento delle strutture agrarie nella prospettiva della riforma dei Fondi strutturali devono comprendere quelle più strettamente connesse alla politica agricola comune e concepite in funzione delle esigenze generali di quest'ultima ;

considerando tuttavia che alcune di tali misure, già in vigore a livello comunitario, potrebbero dover essere adeguate per fronteggiare le diverse situazioni strutturali nelle varie regioni della Comunità, modulando l'intervento a favore delle zone che formano oggetto dell'obiettivo n. 1 ;

considerando che le azioni intese a contribuire al conseguimento dell'obiettivo n. 1 ed a promuovere lo sviluppo delle zone rurali (obiettivo n. 5 b) devono comprendere le misure per far fronte ai problemi strutturali specifici di tali zone ;

considerando che le misure destinate a sviluppare e valorizzare le foreste rivestono particolare interesse, non solo in quanto offrono un'alternativa di attività e di reddito all'agricoltura delle zone interessate, ma anche in quanto accrescono il contributo della foresta al miglioramento delle condizioni ambientali e potenziano la sua funzione protettiva ;

considerando che è opportuno determinare le forme d'intervento del Fondo e che i programmi operativi, ed eventualmente le sovvenzioni globali, costituiscono le forme d'intervento più adeguate, sia per le azioni intese a sviluppare le zone in ritardo e le zone rurali, sia per le misure volte a migliorare le strutture di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1 1. Il Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, in appresso denominato « Fondo », definito all'articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70(5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2048/88(6), può finanziare le azioni prese per la realizzazione delle missioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 per conseguire, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui ai titoli da I a IV del presente regolamento, gli obiettivi nn. 1 e 5 precisati all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

2. Le condizioni e i criteri previsti dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il coordinamento tra gli interventi dei vari Fondi strutturali, da un lato, e tra tali interventi e quelli della Banca europea per gli investimenti e degli altri strumenti finanziari esistenti, dall'altro(7), si applicano alle azioni finanziate in base al presente regolamento, salvo deroga prevista da quest'ultimo o dalle disposizioni adottate in virtù dell'articolo 2, paragrafo 1.

3. Fatti salvi l'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e l'articolo 10 del presente regolamento, il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, decide il 31 dicembre 1989 in merito all'adeguamento delle azioni comuni istituite in virtù dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 729/70, tenendo presenti gli obiettivi definiti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 e in conformità delle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88 e dal presente regolamento.

TITOLO I Accelerazione dell'adeguamento delle strutture agricole nella prospettiva della riforma della politica agricola comune Articolo 2 1. Il Fondo può finanziare le azioni comuni decise dal Consiglio secondo la procedura di cui all'articolo 43, paragrafo 2, terzo comma del trattato al fine di accelerare l'adeguamento delle strutture agricole, segnatamente nella prospettiva della riforma della politica agricola comune.

2. Le azioni comuni di cui al paragrafo 1 possono comportare, tra l'altro, le misure seguenti :

-misure d'accompagnamento della politica dei mercati, che contribuiscono a ristabilire l'equilibrio tra la produzione e la capacità dei mercati, come l'adeguamento del potenziale produttivo nonché il riorientamento e la riconversione della produzione, compresa la produ- zione di prodotti di qualità ;

-misure forestali a favore delle aziende agricole, segnatamente l'imboschimento dei terreni agricoli ;

-misure d'incoraggiamento alla cessazione anticipata dell'attività agricola, ai fini soprattutto di una diminuzione delle superfici adibite a produzioni eccedentarie ;

-misure di sostegno dei redditi agricoli e che permettano a una comunità agricola di continuare a vivere nelle zone montane o svantaggiate, con aiuti all'agricoltura quale la compensazione degli svantaggi naturali permanenti ;

-misure volte a proteggere l'ambiente e difendere lo spazio naturale, in particolare promuovendo pratiche di produzione agricola adeguate ;

-misure volte a incoraggiare l'insediamento dei giovani agricoltori ;

-misure, comprese misure d'accompagnamento, volte ad accrescere l'efficacia delle strutture di esercizio e, in particolare, investimenti diretti a ridurre i costi di produzione e a migliorare le condizioni di vita e di lavoro degli agricoltori, a promuovere e a diversificare le loro attività e a preservare e migliorare l'ambiente naturale ;

-misure intese a migliorare la commercializzazione, compresa la commercializzazione dei prodotti alla fattoria, e la trasformazione dei prodotti agricoli e forestali, secondo le condizioni e i criteri definiti nelle disposizioni di cui all'articolo 10, paragrafo 1, nonché ad incoraggiare la costituzione di associazioni di produttori ;

-misure intese a migliorare la commercializzazione e la trasformazione dei prodotti della pesca.

3. Le azioni comuni attualmente applicabili nel settore oggetto del presente titolo rimangono di applicazione fintanto che non verranno adeguate conformemente all'articolo 1, paragrafo 3.

TITOLO II Promozione dello sviluppo e dell'adeguamento strutturale delle regioni in ritardo di sviluppo Articolo 3 1. Nel quadro del suo contributo all'attuazione dell'obiettivo n. 1 definito all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 il Fondo può finanziare le azioni intese allo sviluppo e al rafforzamento delle strutture agrarie e forestali, alla preservazione dello spazio naturale ed allo sviluppo rurale.

2. Gli interventi del Fondo nelle regioni che rientrano nell'obiettivo n. 1 comprendono segnatamente misure destinate a far fronte alle difficoltà dovute a ritardi delle strutture agrarie.

Articolo 4 Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 5 sono effettuati prevalentemente sotto forma di programmi operativi, anche secondo un approccio integrato, nonché di sovvenzioni globali.

Articolo 5 La partecipazione finanziaria del Fondo può riguardare segnatamente le azioni seguenti :

-incoraggiamento alla cessazione dell'attività agricola, per ristrutturare l'agricoltura e favorire l'insediamento dei giovani agricoltori ;

-riconversione, diversificazione, riorientamento e adeguamento del potenziale della produzione ;

-se il loro finanziamento non è previsto dal regolamento (CEE) n. 4253/88 del Consiglio, del 19 dicembre 1988, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 2052/88 per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale(8) :

-miglioramento delle infrastrutture rurali indispensabili allo sviluppo dell'agricoltura e della silvicoltura,

-misure di diversificazione, in particolare per procurare agli agricoltori attività plurime o redditi alternativi ;

-ricomposizione fondiaria, compresi i lavori connessi ;

-lavori di miglioramento fondiario e pastorale, a livello individuale o collettivo ;

-irrigazione, compresi il rinnovamento e il miglioramento delle reti irrigatorie ; installazione di reti irrigatorie collettive, basate sui canali principali esistenti, e creazione di piccoli sistemi irrigui non approvvigionati da reti collettive ; rimessa a nuovo e adeguamento dei sistemi di drenaggio ;

-incoraggiamento degli investimenti a finalità turistica e artigianale, comprese le migliorie ai fabbricati d'abitazione nelle aziende agricole ;

-tutela dell'ambiente e preservazione dello spazio rurale ;

-ricostituzione del potenziale produttivo agricolo distrutto da catastrofi naturali ;

-sviluppo e valorizzazione delle foreste, secondo condizioni e criteri da stabilirsi dal Consiglio su proposta della Commissione, compreso fra l'altro quanto segue :

-imboschimento, nonché miglioramento e ricostituzione delle foreste,

-lavori connessi e misure d'accompagnamento necessari per la valorizzazione della foresta,

al fine di potenziare il contributo della foresta alla preservazione e alla difesa dell'ambiente e di offrire agli agricoltori attività e redditi complementari ;

-sviluppo della divulgazione agricola e silvicola, nonché miglioramento delle attrezzature per la formazione professionale agricola e forestale.

TITOLO III Promozione dello sviluppo delle zone rurali della Comunità situate in regioni rispondenti all'obiettivo n. 5 b) Articolo 6 Gli interventi del Fondo per le azioni di cui all'articolo 7 sono effettuati prevalentemente sotto forma di programmi operativi, anche secondo un approccio integrato, e di sovvenzioni globali e riguardano una o più azioni di cui all'articolo 5.

Articolo 7 Fatti salvi gli elementi di cui all'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 2052/88 e all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 4253/88, nei piani di sviluppo rurale sono individuati i problemi concernenti le strutture agrarie ad un pertinente livello geografico.

TITOLO IV Disposizioni generali e transitorie Articolo 8 Il contributo del Fondo alla realizzazione dell'intervento di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CEE) n. 2052/88 può investire la realizzazione delle misure seguenti, entro il limite dell'1 % della sua dotazione annuale :

-progetti pilota a promuovere lo sviluppo delle zone rurali, ivi compresi lo sviluppo e la valorizzazione delle foreste ;

-sussidi all'assistenza tecnica e agli studi preparatori indispensabili all'elaborazione delle azioni ;

-studi per valutare l'efficienza delle misure previste dal presente regolamento ;

-progetti dimostrativi destinati ad illustrare agli agricoltori le possibilità effettive dei sistemi, dei metodi e delle tecniche di produzione corrispondenti agli obiettivi della riforma della politica agricola comune ;

-misure necessarie alla diffusione, a livello comunitario, dei risultati dei lavori e delle esperienze acquisite in materia di miglioramento delle strutture agricole.

Articolo 9 In casi appropriati e secondo le procedure proprie di ciascuna politica, gli Stati membri forniscono alla Commis- sione gli elementi relativi all'osservanza delle disposizioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88.

Articolo 10 1. Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione secondo la procedura prevista all'articolo 43 del trattato, decide entro il 31 dicembre 1989 le modalità e le condizioni del contributo del Fondo alle misure di miglioramento delle condizioni di commercializzazione e trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca di cui all'articolo 2, paragrafo 2, in vista della realizzazione degli obiettivi previsti dal regolamento (CEE) n. 2052/88 ed in funzione delle regole stabilite dal regolamento (CEE) n. 4253/88,

2. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1, il regolamento (CEE) n. 355/77(9) è abrogato.

Per quanto concerne il settore della pesca, la presentazione di progetti in virtù di tale regolamento è tuttavia ammessa sino al 31 dicembre 1990.

3. In deroga al paragrafo 2, gli articoli da 6 a 15 e da 17 a 23 del regolamento (CEE) n. 355/77 resta tuttavia applica- bile ai progetti presentati prima della data di entrata in vigore della decisione del Consiglio di cui al paragrafo 1 e, per quanto concerne il settore della pesca, entro il 31 dicembre 1990.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, i programmi operativi di cui agli articoli 4 e 6 possono comprendere misure intese a migliorare le condizioni di commercializzazione e di trasformazione dei prodotti agricoli, forestali e della pesca, sempreché siano conformi alle disposizioni vigenti in materia.

Articolo 11 Le disposizioni del regolamento (CEE) n. 729/70, eccettuato l'articolo 1, paragrafi 1, 2 e 3, non sono più applicabili al FEAOG, sezione orientamento, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2052/88, dell'articolo 33 del regolamento (CEE) n. 4253/88 e dell'articolo 10, paragrafo 3 del presente regolamento.

Articolo 12 Il presente regolamento entra in vigore il 1o gennaio 1989.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Per il ConsiglioIl PresidenteTh. PANGALOS (1)GU n. C 256 del 3. 10. 1988, pag. 19.

(2)GU n. C 326 del 19. 12. 1988.

(3)GU n. C 337 del 31. 12. 1988.

(4)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 9.

(5)GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

(6)GU n. L 185 del 15. 7. 1988, pag. 7.

(7)Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

(8)Vedi pagina 15 della presente Gazzetta ufficiale.

(9)GU n. L 51 del 23. 2. 1977, pag. 1.

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