Art. 2
(Finalità 1 - attività economiche)
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzato il limite di impegno quindicennale di 1 milione di euro annui, a decorrere dall'anno 2014 con l'onere di 3 milioni di euro relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2014 al 2016 a carico dell'unità di bilancio 1.1.2.1001 e del capitolo 7292 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014. L'onere relativo alle annualità autorizzate per gli anni dal 2017 al 2028 fanno carico alle corrispondenti unità di bilancio e capitoli dei bilanci per gli anni medesimi.
5.
Il
comma 3 dell'articolo 72 ter della legge regionale 22 aprile 2002, n. 12
(Disciplina organica dell'artigianato), è sostituito dal seguente:
<<3. Per l'esercizio delle funzioni delegate di cui all'articolo 72 bis, comma 3, è riconosciuto annualmente al CATA un rimborso forfetario delle spese da sostenere, in relazione all'ammontare dei trasferimenti e alle funzioni e adempimenti da svolgersi.>>.
6.
Per le finalità di cui all'
articolo 72 ter, comma 3, della legge regionale 12/2002
, come sostituito dal comma 5, è autorizzata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.2.1.1011 e del capitolo 9115 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Regione 5 dicembre 2005, n. 0432/Pres (Regolamento per la concessione dei finanziamenti alle società sportive non professionistiche regionali di cui all'
articolo 8, comma 63, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
, come modificato dall'
articolo 6, comma 62, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
), le domande di finanziamento delle società sportive non professionistiche regionali di cui all'
articolo 8, comma 63, della legge regionale 3/2002
, relative ai campionati 2013-2014, possono essere presentate entro il 31 gennaio 2014; la relativa proposta di riparto dei finanziamenti viene trasmessa entro il 14 marzo 2014, per l'approvazione, dal Comitato regionale C.O.N.I. alla Direzione centrale competente.
9. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.3.1.5037 e del capitolo 8978 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per l'anno 2014 alle Comunità montane della Carnia, del Friuli Occidentale, del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Torre, Natisone e Collio un finanziamento per la concessione degli aiuti previsti dall'
articolo 23 della legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33
(Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia).
11. Alla concessione del finanziamento si provvede su domanda del legale rappresentante della Comunità montana, da presentarsi al Servizio Coordinamento Politiche per la Montagna entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
12.
Il finanziamento è assegnato in misura proporzionale alle assegnazioni disposte ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 21 settembre 2007, n. 2232 (Approvazione del piano regionale di sviluppo montano per gli anni 2007-2009 e assegnazione delle risorse dell'anno 2007 alle Comunità montane e alle Province di Gorizia e Trieste), e all'erogazione delle risorse si provvede, in via anticipata, per un importo pari al 50 per cento del finanziamento concesso e, a saldo, su presentazione della rendicontazione della spesa resa ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
13. Per le finalità previste dal comma 10 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1028 e del capitolo 1193 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
14. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione del formaggio Montasio DOP, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio per la tutela del formaggio Montasio a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Legends from Europe" cui il Consorzio partecipa e riguardante azioni di informazione e di promozione del formaggio medesimo sul mercato comunitario e nei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
15. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 14 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
16. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
17. Per le finalità previste dal comma 14 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18.
Al
comma 74 dell'articolo 2 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 27
(Legge finanziaria 2013), le parole <<
ai sensi del
regolamento (CE) n. 1998/2006
della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti d'importanza minore "de minimis"
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
>>.
19.
Al
comma 15 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2011
le parole <<
secondo quanto previsto dal
regolamento (CE) n. 875/2007
, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
nel rispetto delle disposizioni comunitarie relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.
>>.
20.
Il
comma 23 dell'articolo 2 della legge regionale 11 agosto 2011, n. 11
(Assestamento del bilancio 2011), è sostituito dal seguente:
<<23. I finanziamenti sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.
22.
Il
comma 41 dell'articolo 6 della legge regionale 18 luglio 2005, n. 15
(Assestamento del bilancio 2005), è sostituito dal seguente:
<<41. I contributi di cui al comma 35 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.>>.
24.
All'
articolo 2 della legge regionale 18/2011
sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti commi:
<<14 bis.
Per le finalità di cui al comma 11, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere alle cooperative con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per la gestione dei cicli produttivi di molluschicoltura, attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'
articolo 14, comma 46, della legge regionale 11/2009
, e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
14 ter. I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti commerciali e sono erogati per un importo massimo pari all'80 per cento delle spese sostenute, nell'esercizio finanziario precedente, per la gestione dei cicli produttivi in assenza di altre agevolazioni e per la dotazione di mezzi di produzione durevoli.
14 quater.
La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 14 bis è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata dell'indicazione analitica delle spese sostenute nell'esercizio finanziario precedente e dell'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
.
14 quinquies.
I finanziamenti di cui al comma 14 bis sono erogati con durata massima di ventiquattro mesi secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
e sono estinti in un'unica soluzione il 30 giugno o il 31 dicembre degli anni successivi a quello di erogazione.>>;
b)
al comma 15 le parole <<
di cui al comma 12
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
di cui ai commi 12 e 14 bis
>>.
25. La Regione sostiene le imprese agricole che, nel perdurare della fase congiunturale sfavorevole, possono incontrare difficoltà finanziarie, di liquidità e di accesso al credito di conduzione anche a causa della perdita della produzione e dei ricavi annuali derivante dagli eventi siccitosi del 2013.
26.
Per le finalità di cui al comma 25 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede operativa nel territorio regionale finanziamenti agevolati per l'anticipazione delle spese di conduzione aziendale attraverso le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo derivanti dai rientri relativi ai finanziamenti erogati con le anticipazioni di cui all'
articolo 14, comma 46, della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11
(Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), e accantonati per la restituzione al Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, fermo restando il rispetto della scadenza stabilita per la restituzione medesima.
27. I finanziamenti di cui al comma 26 sono concessi per la fornitura dei capitali di anticipazione necessari a sostenere le spese connesse ai cicli produttivi sino alla raccolta e alla vendita dei prodotti agricoli e sono erogati nell'importo massimo individuato applicando al fatturato dell'esercizio 2012, riferibile all'attività di produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, le percentuali stabilite con deliberazione della Giunta regionale con riguardo ai diversi comparti produttivi.
28.
La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 26 è presentata al competente Ispettorato agricoltura e foreste della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una dichiarazione sostitutiva attestante il fatturato di cui al comma 27 e dall'indicazione dell'istituto di credito individuato per l'erogazione tra quelli convenzionati ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
.
29.
I finanziamenti di cui al comma 26 non possono essere concessi per più di una volta per ogni singolo beneficiario, sono erogati a titolo di "de minimis" secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
e sono estinti, in un'unica soluzione, il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di concessione.
30. La Regione promuove e sostiene il modello integrato di sviluppo economico che si realizza attraverso sistemi locali coordinati di qualificazione dell'offerta agroalimentare, turistica, artigianale e commerciale del territorio.
31. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale concede finanziamenti agevolati alle imprese di trasformazione, commercializzazione, promozione e certificazione di prodotti agricoli che hanno sede nel territorio regionale e che attuano, anche in forma congiunta e integrata, iniziative per la valorizzazione delle produzioni di qualità, di eccellenza e di forte valore identitario attraverso progetti di promo-commercializzazione o di marketing anche territoriale, nonché attraverso progetti volti a garantire la corrispondenza dei prodotti agricoli ai requisiti dei rispettivi disciplinari.
32. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle disposizioni europee relative all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, con le disponibilità del Fondo di rotazione per interventi nel settore agricolo.
33. I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per la fornitura dei capitali necessari a sostenere le spese dei progetti, nonché le spese relative a investimenti funzionali alla realizzazione dei progetti medesimi e diretti a ottimizzare gli standard e la continuità dell'offerta o a migliorare la logistica del comparto agroalimentare.
34.
La domanda per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 31 è presentata al competente Servizio della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali per la valutazione di ammissibilità in ordine alla congruenza del progetto con le finalità di cui al comma 30 e al possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 ed è corredata:
b) di una relazione che evidenzi il possesso dei requisiti di cui ai commi 31 e 33 e descriva i progetti e gli investimenti per cui si chiede il finanziamento;
c) della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante tutti gli aiuti "de minimis" eventualmente ottenuti nell'esercizio finanziario di concessione del finanziamento e nei due esercizi precedenti.
35.
I finanziamenti di cui al comma 31 sono concessi per un importo massimo pari a 3 milioni di euro e sono erogati, con durata massima di quindici anni compreso il periodo di preammortamento, secondo le modalità definite dalle convenzioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 80/1982
.
36. Per le finalità di cui al comma 30 l'Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere all'Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario per la promozione e valorizzazione delle produzioni di qualità quale strumento di attrazione turistica sul mercato nazionale e internazionale, anche attraverso convenzioni con i soggetti di cui al comma 31.
37. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 36 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
38. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
39.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare gli importi già assegnati dal bilancio regionale per il cofinanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 per la copertura delle spese che saranno sostenute nel periodo di transizione dalla programmazione 2007-2013 al periodo di programmazione 2014-2020, nonché a copertura del saldo di partecipazione nazionale al Programma 5A di cui al
regolamento (CEE) n. 1035/72
del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli e di cui al
regolamento (CEE) n. 2085/93
del Consiglio del 20 luglio 1993 che modifica il
regolamento (CEE) n. 4256/88
recante disposizioni d'applicazione del
regolamento (CEE) n. 2052/88
per quanto riguarda il FEAOG, sezione orientamento.
40. Al fine di favorire la promozione e la commercializzazione delle produzioni vinicole afferenti il territorio del Collio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo al Consorzio tutela Vini Collio e Carso a integrazione del finanziamento comunitario relativo al progetto "Venezia Giulia wines in the world" riguardante azioni di informazione e di promozione sul mercato dei paesi terzi, nei limiti disposti dalla regolamentazione comunitaria che disciplina il finanziamento del progetto medesimo.
41. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 40 è presentata a pena di inammissibilità entro il 31 marzo 2014 al Servizio Produzioni agricole della Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa delle spese preventivate e dell'attività programmata.
42. Con il decreto di concessione è individuato il regime di aiuto applicabile, è disposta l'erogazione e sono fissate le modalità di rendicontazione delle spese. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
43. Per le finalità previste dal comma 40 è autorizzata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 4427 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
44.
All'
articolo 6 della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1
(Legge finanziaria 2004), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 56, dopo le parole <<
valorizzazione dei prodotti agricoli e agroalimentari
>>, è aggiunta la seguente: <<
anche
>>;
b)
( ABROGATA )
c)
( ABROGATA )
45.
Per le finalità previste dal
comma 57 bis dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004
, come sostituito dal comma 44, lettera b), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9345 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46.
Per le finalità previste dal
comma 57 ter dell'articolo 6 della legge regionale 1/2004
, come modificato dal comma 44, lettera c), è autorizzata la spesa di 5.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 con riferimento al capitolo 9192 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
47.
Il
comma 11 dell'articolo 1 della legge regionale 8 aprile 2013, n. 5
(Disposizioni urgenti in materia di attività economiche, tutela ambientale, difesa del territorio, gestione del territorio, infrastrutture, lavori pubblici, edilizia e trasporti, attività culturali, ricreative e sportive, relazioni internazionali e comunitarie, istruzione, corregionali all'estero, ricerca, cooperazione e famiglia, lavoro e formazione professionale, sanità pubblica e protezione sociale, funzione pubblica, autonomie locali, affari istituzionali, economici e fiscali generali), è abrogato.
48.
Alla
legge regionale 29 ottobre 2002, n. 28
(Norme in materia di bonifica e di ordinamento dei Consorzi di bonifica, nonché modifiche alle leggi regionali 9/1999, in materia di concessioni regionali per lo sfruttamento delle acque, 7/2000, in materia di restituzione degli incentivi, 28/2001, in materia di deflusso minimo vitale delle derivazioni d'acqua e 16/2002, in materia di gestione del demanio idrico), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo l'articolo 2 bis è inserito il seguente:
<<Art. 2 ter
(Riordino e semplificazione dei comprensori e dei Consorzi di bonifica)
1.
Al fine di riordinare e semplificare l'assetto dei Consorzi di bonifica sulla base di dimensioni gestionali idonee ad assicurare maggiori livelli di funzionalità operativa e di economicità di gestione, anche nell'ambito delle finalità di cui all'
articolo 27 del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248
(Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria), convertito, con modificazioni, dall'
articolo 1, comma 1, della legge 31/2008
, nel territorio regionale sono individuati tre comprensori di bonifica come di seguito denominati:
a) comprensorio Cellina Meduna: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0421/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Cellina-Meduna. Parziale estensione comprensorio in area montana, estensione comprensorio in area regionale ricadente in bacini interregionali o nazionali, estensione competenza territoriale consortile del Consorzio di bonifica Cellina-Meduna);
b) comprensorio Friuli centrale: corrispondente al territorio ricadente nel comprensorio di bonifica integrale Bassa friulana di cui al decreto del Presidente della Giunta 31 luglio 1989, n. 0419/Pres. e nel comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 5 aprile 1990, n. 0158/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Alto e Medio Friuli - Costituzione di due Consorzi di I grado e di un Consorzio di II grado mediante fusione e scioglimenti);
c) comprensorio Pianura isontina: corrispondente al comprensorio di bonifica integrale di cui al decreto del Presidente della Giunta regionale 31 luglio 1989, n. 0420/Pres. (Classificazione e delimitazione comprensorio di bonifica integrale Pianura Isontina. Costituzione "Consorzio di Bonifica Pianura Isontina" mediante fusione di quattro Consorzi), come modificato con decreto del Presidente della Regione 30 giugno 2009, n. 0169/Pres. (Modifica della perimetrazione del Comprensorio di bonifica del Consorzio di bonifica Pianura isontina), e dall'articolo 2 bis.
2. È fatta salva la possibilità di modificare i perimetri dei comprensori di bonifica individuati ai sensi del comma 1 con la procedura di cui all'articolo 2, comma 2.
3. In ragione della delimitazione di cui al comma 1, lettera b), i Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale sono singolarmente soppressi e fusi in un nuovo Consorzio di bonifica secondo i tempi e le procedure previste dal presente articolo.
4. Al fine di procedere alla fusione dei Consorzi di bonifica che insistono sul comprensorio Friuli centrale, entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, con decreto del Presidente della Regione, è istituito un apposito organismo collegiale, composto da:a) un soggetto individuato dalla Giunta regionale con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti e i Vice Presidenti dei Consorzi interessati;
c) due rappresentanti dei Comuni individuati dalla Giunta regionale, uno per ciascun Consorzio, fra quelli presenti nelle rispettive deputazioni amministrative.
5.
L'organismo collegiale propone, entro centoventi giorni dall'istituzione, la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b), lo Statuto provvisorio del nuovo ente e le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati.
6. Al Presidente dell'organismo collegiale spetta, oltre al rimborso delle spese sostenute, un'indennità mensile pari alla media delle indennità dei Presidenti dei Consorzi soggetti a fusione. L'organismo opera presso l'Associazione dei Consorzi di bonifica della Regione Friuli Venezia Giulia con il supporto degli uffici dei Consorzi interessati.
7. Entro sessanta giorni dalla proposta di cui al comma 5, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale:a) è approvata la ricognizione della perimetrazione dettagliata del comprensorio di cui al comma 1, lettera b);
b) sono approvate le regole per lo svolgimento delle prime elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente;
c)
è disposta la costituzione del nuovo Consorzio di bonifica con decorrenza dal giorno di cui al comma 12 ed è approvato il relativo Statuto provvisorio.
8. Il Presidente dell'organismo collegiale indice le elezioni del Consiglio dei delegati del nuovo ente in occasione delle prime consultazioni elettorali e comunque non oltre dodici mesi dalla data del decreto di cui al comma 7 e coordina lo svolgimento di tutte le attività necessarie all'effettuazione delle operazioni elettorali.
9. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione continuano a operare e i relativi organi sono prorogati fino alla data della soppressione dei Consorzi medesimi. Entro tale data i rispettivi organi:a) individuano in modo coordinato i regolamenti e gli atti generali da applicare nel nuovo ente sino all'emanazione di diverse determinazioni da parte dei nuovi organi eletti;
b) predispongono lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà, un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale e un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
c) adottano gli atti necessari all'armonizzazione dei rispettivi bilanci.
10. La disposizione di cui all'articolo 28 ante bis della presente legge non si applica ai Consorzi di bonifica soggetti alla fusione.
11. I Consorzi di bonifica soggetti alla fusione sono soppressi il giorno delle elezioni del nuovo ente.
12. Il nuovo Consorzio di bonifica è costituito il giorno successivo alle elezioni e, dalla medesima data, subentra nella titolarità di tutte le posizioni e tutti i rapporti giuridici e patrimoniali attivi e passivi e nei procedimenti amministrativi dei Consorzi soppressi.
13.
Dalla data di entrata in vigore della
legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23
, e fino alla costituzione del nuovo ente, i Consorzi di bonifica soggetti alla fusione non possono assumere personale a eccezione di quello avventizio.
14.
Il nuovo ente approva lo Statuto definitivo entro centottanta giorni dalla costituzione.>>;
b)
al comma 10 dell'articolo 14 le parole <<
20 per cento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
15 per cento
>> e le parole <<
25 per cento
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
20 per cento
>>.
52. I beneficiari di somme già liquidate anteriormente all'1 gennaio 2013 ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della
legge regionale 3/1999
e dell'
articolo 8 della legge regionale 50/1993
sono autorizzati a utilizzare integralmente le eventuali economie contributive e a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente un onere per il beneficiario a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione e la manutenzione di infrastrutture o opere anche destinate ad attività collettive, ancorché i termini di rendicontazione siano scaduti.
53. Le somme di cui al comma 52 rimangono attribuite in via definitiva agli enti medesimi i quali assolvono l'obbligo di rendicontazione esclusivamente mediante dichiarazione sottoscritta dal funzionario responsabile del procedimento, da presentarsi entro il 30 settembre 2019, che attesti la realizzazione dell'opera ammessa a finanziamento e delle altre eventuali opere realizzate ai sensi del comma 52.
54. La dichiarazione di cui al comma 53 definisce i procedimenti di cui al comma 52.
56. Per le finalità di cui al comma 55, il Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa Corno presenta una relazione illustrativa alla Direzione centrale competente per materia entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
57.
Il termine di avvio dei lavori fissati a valere sugli interventi finanziati ai sensi degli articoli 15 e 15 bis della
legge regionale 3/1999
, ancorché scaduto, è fissato all'1 gennaio 2015.
58. Nell'ambito della promozione del turismo invernale nel territorio regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le attività sportive invernali mediante la concessione alla Federazione Italiana Sport Invernali (FISI) - Comitato regionale FVG, un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività istituzionale, nonché a sollievo degli oneri pregressi.
59. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 58 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
60. Per le finalità previste dal comma 58 è autorizzata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 6471 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
61. Nell'ambito della promozione del turismo nel territorio regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'attività della Carnia Welcome Scarl mediante concessione di un contributo straordinario destinato al finanziamento dell'attività svolta, nonché a sollievo degli oneri pregressi. Il contributo è concesso nei limiti previsti dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di stato.
62. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 61 è presentata alla Direzione centrale attività produttive, commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione.
63. Per le finalità previste dal comma 61 è autorizzata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9762 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64. Al fine di aumentare l'attrattività della Regione, perseguendo la promozione del territorio e la conoscenza della collocazione geografica nei mercati esteri, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore della Agenzia Turismo FVG un contributo straordinario destinato al finanziamento di iniziative di promozione attuate e da attuarsi, anche da parte di altri soggetti.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 1.5.1.1033 e del capitolo 9159 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
66. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 64 è presentata alla Direzione centrale attività produttive commercio, cooperazione, risorse agricole e forestali, corredata di una relazione illustrativa degli interventi, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il decreto di concessione fissa i termini e le modalità di rendicontazione. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
67.
Dopo il
primo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge regionale 27 febbraio 2012, n. 2
(Norme in materia di agevolazione dell'accesso al credito delle imprese), è aggiunto il seguente: <<
I finanziamenti a condizioni agevolate hanno durata massima pari a venti anni nel caso in cui siano attivati per iniziative di investimento in strutture ricettive alberghiere nelle quali la componente immobiliare assume carattere prevalente, come definite nel regolamento di cui all'articolo 8, comma 1.
>>.
68. La Regione promuove e sostiene una strategia di incentivazione alla gestione attiva del patrimonio boschivo quale risorsa pubblica con funzioni produttive, ambientali, paesaggistiche, sociali e culturali.
69. Per le finalità di cui al comma 68, al fine di garantire la permanenza e il rilancio dell'imprenditoria locale nei contesti montani caratterizzati da sistemi imprenditoriali deboli e depotenziati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le disponibilità finanziarie del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo concedendo finanziamenti agevolati, a titolo di aiuto "de minimis", alle imprese di utilizzazione boschiva e di erogazione di servizi di sistemazione e manutenzione idraulico forestale che hanno sede operativa nel territorio regionale.
70. I finanziamenti di cui al comma 69 sono erogati per investimenti di specializzazione, innovazione tecnologica, diversificazione e destagionalizzazione delle fasi produttive, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 (Istituzione del fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo), relativamente ai finanziamenti per gli investimenti inerenti la trasformazione e la commercializzazione di prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale medesima.
71. I finanziamenti sono, altresì, erogati per interventi di rafforzamento finanziario, secondo i criteri e le modalità, per quanto compatibili, stabiliti dagli indirizzi operativi della Giunta regionale, di cui all'
articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 80/1982, relativamente ai finanziamenti per il rafforzamento della struttura finanziaria delle imprese di trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli di cui all'
articolo 7, commi da 43 a 46, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007).
74.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a confermare i contributi concessi dalla Direzione centrale attività produttive al Consorzio boschi carnici di Tolmezzo, ai sensi dell'
articolo 161 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2
, (Disciplina organica del turismo), rispettivamente con decreto del direttore del Servizio sviluppo sistema turistico regionale 9 giugno 2008, n. 1622 (Concessione contributo al Consorzio Boschi Carnici per il completamento del Centro Servizi dell'Albergo diffuso ed Ospitalità S.P.A. e Centro Benessere l° lotto), e con decreto 15 novembre 2010, n. 2251 (Concessione contributo al Consorzio Boschi, Carnici - Azienda speciale consorziale con sede a Tolmezzo, per il completamento del Centro Servizi - II° lotto - ad Ovaro), per il completamento del Centro Servizi dell'albergo di Ovaro i cui lavori sono stati ultimati, ancorché non realizzati per lotti funzionali.
76. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella B.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
2Parole aggiunte al comma 31 da art. 2, comma 13, lettera a), L. R. 15/2014
3Lettera c) del comma 34 sostituita da art. 2, comma 13, lettera b), L. R. 15/2014
4Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 73, L. R. 15/2014
5Con riferimento al comma 36 del presente articolo, per effetto di quanto disposto agli articoli 2 e 11 della L.R. 8/2015, a decorrere dall' 1 gennaio 2016, la denominazione PromoTurismoFVG sostituisce ogni ricorrenza delle parole "Agenzia per lo sviluppo del turismo", "Turismo Friuli Venezia Giulia", "Agenzia Regionale Promotur", "TurismoFVG" e "Promotur".
6Parole sostituite al comma 53 da art. 25, comma 1, L. R. 19/2015
7Comma 75 abrogato da art. 7, comma 18, lettera c), L. R. 33/2015 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 10, c. 3 bis, L.R. 14/2010, con effetto dall'1/1/2016.
8Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 12, L. R. 14/2016
9Parole sostituite al comma 52 da art. 92, comma 1, L. R. 21/2016
10Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 19, L. R. 37/2017
11Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
12Comma 72 abrogato da art. 53, comma 1, lettera t), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
13Lettera b) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
14Lettera c) del comma 44 abrogata da art. 2, comma 19, lettera b), L. R. 20/2018 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 6, commi 57 bis e 57 ter, L.R. 1/2004, con effetto dall'1/1/2019, come stabilito dall'art. 2, c. 20, L.R. 20/2018.
15Parole sostituite al comma 53 da art. 2, comma 7, L. R. 25/2018
16Comma 70 sostituito da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 7/2024
17Comma 71 sostituito da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 7/2024
Art. 6
(Finalità 5 - attività culturali, ricreative e sportive)
1. La Regione riconosce nella cultura un valore essenziale, nonché un insostituibile strumento di libertà e di civiltà e, a tal fine, favorisce lo sviluppo e la diffusione delle attività culturali quali momenti essenziali e autonomi nella formazione della persona umana.
2.
Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale, in particolare, sostiene mediante l'erogazione di incentivi:
a) le attività musicali e teatrali;
b) le attività di promozione culturale, produzione, documentazione e diffusione delle discipline umanistiche, scientifiche, artistiche e delle scienze sociali;
c) le attività culturali a carattere celebrativo, le attività espositive di particolare rilevanza e significato a livello almeno regionale, nonché le attività divulgative della cultura e delle tradizioni del Friuli Venezia Giulia, anche fuori del territorio regionale.
3. Nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, che sarà ispirata ai principi di valutazione della qualità ai fini di un'allocazione efficace delle risorse disponibili, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 4 a 84 del presente articolo.
4. La Regione tutela e valorizza il teatro quale fattore rilevante nei processi di produzione e diffusione della cultura presso la comunità regionale.
5.
Per le finalità di cui al comma 4 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Teatro comunale Giuseppe Verdi di Gorizia;
b) Associazione Teatro Giuseppe Verdi di Pordenone;
c)
( ABROGATA )
d) Fondazione Teatro nuovo Giovanni da Udine di Udine;
e)
( ABROGATA )
f) Teatro stabile La Contrada di Trieste;
g) CSS - Teatro stabile di innovazione del Friuli Venezia Giulia di Udine;
h)
( ABROGATA )
i) Teatro comunale di Monfalcone;
j) Cooperativa Bonawentura di Trieste;
k) CTA - Centro Teatro Animazione e Figure di Gorizia;
l) a.ArtistiAssociati di Gorizia;
m) Civica Accademia d'Arte Drammatica Nico Pepe di Udine;
n) Associazione culturale Teatro Pasolini di Cervignano del Friuli.
6. La Regione sostiene l'attività e la programmazione artistica dei soggetti di cui al comma 5. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 9. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella O allegata.
7. L'incentivo di cui al comma 6 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 8 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
8. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
9. Per le finalità previste dal comma 6 è autorizzata la spesa di 7.200.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
10. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni culturali di rilievo regionale, nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
11.
Per le finalità di cui al comma 10 la Regione riconosce rilevanza regionale ai seguenti festival, spettacoli dal vivo e manifestazioni culturali:
a) Mittelfest;
b) Pordenonelegge e Premio Hemingway;
c) No border festival;
d) E'Storia;
e) Udine Jazz, Note Nuove e Carnia Jazz;
f) Fiera della Musica di Azzano Decimo;
g) Carniaarmonie di Tolmezzo;
h) Vicino/Lontano di Udine;
i) Dedica Festival;
j) Folkest;
k) Nei suoni dei luoghi;
l) Festival di musica concentrazionaria Viktor Ullmann;
m) Jazz & Wine, Le rotte del Jazz e Il Volo del Jazz;
n) Onde mediterranee;
o) S/paesati;
p) Stazione Topolò;
q) Premio giornalistico Marco Luchetta, Alessandro Ota, Dario D'Angelo e Miran Hrovatin.
12. La Regione sostiene i soggetti organizzatori delle manifestazioni di cui al comma 11 per la realizzazione delle medesime e delle attività a esse correlate. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 15. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella P allegata.
13. L'incentivo di cui al comma 12 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 14 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
14. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
15. Per le finalità previste dal comma 12 è autorizzata la spesa di 2.280.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
16. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi e istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia.
17.
Per le finalità di cui al comma 16 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Centro di Documentazione Multimediale della cultura giuliana, istriana, fiumana e dalmata di Trieste;
b)
( ABROGATA )
c) Associazione delle comunità istriane;
d) Unione degli Istriani;
e) Associazione Giuliani nel mondo;
f) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Trieste;
g) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Udine;
h) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Gorizia;
i) Società istriana di Archeologia e Storia patria;
j) Federazione delle associazioni degli esuli Istriani, Fiumani e Dalmati;
k) Circolo di Cultura Istroveneta "Istria";
l) Associazione libero Comune di Pola in esilio;
m) Delegazione di Trieste libero Comune di Zara in esilio;
n) Fondazione scientifico culturale Rustia Traine;
o) A.N.V.G.D. Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia - Comitato di Pordenone;
p) Associazione Patrizio della Comunità Chersina.
18. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 17 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 21. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella Q allegata.
19. L'incentivo di cui al comma 18 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 20 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
20. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 477.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6257 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
22. La Regione, al fine di promuovere l'eccellenza nel settore amatoriale e la collaborazione tra i diversi gruppi bandistici e corali, sostiene le associazioni rappresentative degli stessi, riconosciute e operanti nel territorio regionale, nonché l'attività dei cori di particolare rilievo regionale.
23.
Per le finalità di cui al comma 22 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Associazione Nazionale Bande Italiane Musicali Autonome (ANBIMA) del Friuli Venezia Giulia;
b) Unione Società Corali Italiane (USCI) del Friuli Venezia Giulia;
c) Coro Polifonico di Ruda;
d) Coro della Cappella civica di Trieste;
e) Coro del Friuli Venezia Giulia.
24. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 23 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 27. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella R allegata.
25. L'incentivo di cui al comma 24 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 26 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
26. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
27. Per le finalità previste dal comma 24 è autorizzata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
28. La Regione promuove l'eccellenza nel settore amatoriale del folclore e del carnevale, sostenendo l'attività dell'associazione rappresentativa dei gruppi folcloristici, riconosciuta e operante nel territorio regionale, nonché le iniziative degli organizzatori delle manifestazioni folcloristiche e carnevalesche di maggior rilievo regionale.
29.
Per le finalità di cui al comma 28 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Unione Gruppi Folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF);
b) Pro loco di Gorizia per il Festival Mondiale del Folclore;
c) Comune di Tarcento per il Festival dei cuori;
d) Pro loco di Aviano per il Festival internazionale del folclore;
e) Associazione folcloristica giovanile regionale;
f) Gruppo folcloristico Lis Primulis di Zampis per il Festival delle minoranze etniche;
g) Comitato per il coordinamento del carnevale cittadino e del Palio di Trieste;
h) Associazione delle Compagnie del Carnevale di Muggia;
i) Pro loco di Monfalcone per il Carnevale monfalconese;
j) "Un Grup di Amis" di Ciconicco di Fagagna;
k) Comitato del Carnevale carsico;
l) Gruppo Folcloristico Pasian di Prato.
30. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 29 per il loro funzionamento e per lo sviluppo delle attività svolte in Italia e all'estero. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 33. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella S allegata.
31. L'incentivo di cui al comma 30 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 32 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
32. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
33. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa di 335.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5048 e del capitolo 6259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
34. La Regione sostiene e valorizza le manifestazioni musicali di rilievo nazionale e internazionale che si svolgono sul territorio regionale.
35.
Per le finalità di cui al comma 34 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti organizzatori o curatori di premi, concorsi, rassegne e studi di musica classica e danza:
a) Associazione Culturale "Maestro Rodolfo Lipizer" ONLUS di Gorizia;
b) Associazione corale goriziana "Seghizzi" di Gorizia;
c) Associazione Amici della Musica "Salvator Gandino" di Porcia;
d) Associazione Chamber Music di Trieste;
e) Associazione culturale Musica Viva di Grado;
f) Associazione culturale Punto Musicale di Trieste;
g) Centro chitarristico Mauro Giuliani di Gorizia;
h) Società dei concerti di Trieste;
i) Associazione danza e balletto di Udine;
j) Associazione musicale Sergio Gaggia di Cividale del Friuli;
k) Chromas Associazione Musica contemporanea di Trieste;
l)
( ABROGATA )
m) Società musicale Orchestra e Coro San Marco di Pordenone;
n) Associazione internazionale dell'operetta Friuli Venezia Giulia di Trieste.
36. La Regione sostiene i soggetti di cui al comma 35 per la loro attività. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 39. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella T allegata.
37. L'incentivo di cui al comma 36 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 38 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
38. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
39. Per le finalità previste dal comma 36 è autorizzata la spesa di 480.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
40. La Regione tutela e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline storiche e delle scienze sociali.
41.
Per le finalità di cui al comma 40 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto di Sociologia Internazionale di Gorizia;
b) Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia di Pordenone;
c) Istituto regionale di studi e documentazione sul movimento sindacale Livio Saranz;
d) Associazione Nazionale Partigiani d'Italia - Comitato regionale Friuli Venezia Giulia;
e) Istituto friulano per la storia del movimento di liberazione di Udine, per l'attività istituzionale e l'organizzazione del premio "Friuli Storia";
f) Istituto regionale per la storia del movimento di liberazione nel Friuli Venezia Giulia di Trieste, per l'attività istituzionale;
g) Associazione Istituto per gli incontri culturali mitteleuropei di Gorizia;
h)
( ABROGATA )
i) Associazione Partigiani Osoppo di Udine.
42. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 41. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 45. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella U allegata.
43. L'incentivo di cui al comma 42 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 44 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
44. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
45. Per le finalità previste dal comma 42 è autorizzata la spesa di 520.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6276 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
46. La Regione sostiene e valorizza l'attività di studio e ricerca nelle discipline umanistiche diverse da quelle storiche e sociali.
47.
Per le finalità di cui al comma 46 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Istituto internazionale Jaques Maritain;
b)
( ABROGATA )
c) Laboratorio internazionale della comunicazione;
d) Consorzio culturale del Monfalconese;
e) Circolo culturale Menocchio;
f) Associazione Culturale Mitteleuropa;
g) Associazione culturale don Gilberto Pressacco.
48. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 47. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 51. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella V allegata.
49. L'incentivo di cui al comma 48 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 50 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
50. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 225.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6279 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. La Regione sostiene e valorizza l'attività di divulgazione culturale promossa a favore del territorio regionale.
53.
Per le finalità di cui al comma 52 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Laboratorio immaginario scientifico;
b) Società cooperativa a r.l. Cinquantacinque di Trieste;
c) Casa della musica di Cervignano del Friuli;
d) Fondazione Palazzo Coronini Cronberg ONLUS di Gorizia;
e) Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia;
f) Centro Iniziative Culturali di Pordenone;
g) Associazione Amici della Mozartina di Paularo;
h) Fondazione Luigi Bon.
h bis) Storica Società Operaia di Mutuo Soccorso ed Istruzione Pordenone.
54. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 53. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 57. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella W allegata.
55. L'incentivo di cui al comma 54 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 56 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
56. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
57. Per le finalità previste dal comma 54 è autorizzata la spesa di 740.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
58. La Regione sostiene e valorizza le arti visive e la fotografia.
59.
Per le finalità di cui al comma 58 la Regione riconosce la rilevanza dei seguenti soggetti:
a) Galleria Regionale d'Arte Contemporanea "Luigi Spazzapan" di Gradisca d'Isonzo;
b) Comune di San Vito al Tagliamento per Palinsesti;
c) Trieste contemporanea;
d) Comune di Monfalcone per la Galleria d'arte contemporanea;
e) Istituto regionale di promozione e animazione culturale;
f) Associazione culturale Comitato di San Floriano;
g) Triennale Europea dell'Incisione di Udine;
h) Circolo culturale "Il faro" per il Simposio internazionale di scultura su pietre del Friuli Venezia Giulia.
60. La Regione sostiene l'attività dei soggetti di cui al comma 59. A tal fine, nelle more del riordino generale della normativa regionale in materia di attività e beni culturali previsto dal comma 3, a ciascun soggetto è assegnata una percentuale dell'importo stanziato sul capitolo di spesa di cui al comma 63. Per l'anno 2014 le percentuali di cui al presente comma sono indicate nella Tabella X allegata.
61. L'incentivo di cui al comma 60 è erogato, su richiesta del beneficiario, in misura pari al 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62. L'erogazione della rimanente quota dell'incentivo è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 62 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
62. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Col medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
63. Per le finalità previste dal comma 60 è autorizzata la spesa di 410.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5050 e del capitolo 6289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
64.
Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale sostiene finanziariamente i progetti presentati da enti locali e da soggetti senza finalità di lucro, anche associati fra loro, anche con l'obiettivo di diffondere la conoscenza del patrimonio culturale, storico e artistico del Friuli Venezia Giulia al di fuori del territorio regionale e di sviluppare gli scambi e la cooperazione culturale internazionale, aventi a oggetto:
a) la gestione di strutture teatrali di livello comprensoriale o la programmazione di stagioni di spettacoli teatrali e musicali;
b) l'organizzazione di festival, rassegne o altre manifestazioni, anche a carattere concorsuale, nei settori della musica, del teatro, della danza e del folklore;
c) l'organizzazione di manifestazioni espositive e di altre attività culturali, anche a carattere didattico e formativo, nelle discipline delle arti figurative, delle arti visive, della fotografia e della multimedialità;
d) la formazione di complessi orchestrali a carattere cameristico che favoriscono il perfezionamento e la crescita professionale di musicisti diplomati e svolgono attività concertistica in ambito regionale e lo svolgimento di iniziative e manifestazioni musicali delle orchestre della regione;
e) l'organizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura umanistica e letteraria, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
f) la gestione da parte delle scuole di musica stabilmente organizzate sul territorio regionale di progetti di rete e di integrazione con il sistema dell'istruzione pubblica, nonché la produzione da parte delle stesse di esibizioni musicali che coinvolgono gli allievi e i maestri;
g) la realizzazione di iniziative culturali o di divulgazione della cultura nelle discipline storiche, scientifiche, delle scienze giuridiche, economiche e sociali, anche per mezzo di pubblicazioni e prodotti multimediali;
h) la realizzazione di iniziative ad alto valore innovativo in materia culturale.
65. I progetti di cui al comma 64 possono attuarsi anche al di fuori del territorio regionale.
66. L'incentivo di cui al comma 64, su richiesta del beneficiario, è erogato nella misura del 50 per cento a titolo di acconto nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 67. Il saldo è erogato successivamente all'approvazione del rendiconto.
67. Con regolamento regionale, da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di selezione delle iniziative da ammettere all'incentivo, le spese ammissibili ai fini della rendicontazione dell'incentivo, la percentuale, fino a un massimo del 30 per cento, di spese generali di funzionamento ammesse, le modalità di comunicazione e sono fissati i termini del procedimento. Con uno o più avvisi pubblici, approvati dalla Giunta regionale, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, sono definiti l'importo da destinare agli incentivi relativi a ciascun avviso pubblico, le tipologie e i requisiti dei beneficiari, le modalità di presentazione della domanda, i criteri e le priorità di selezione funzionali all'elaborazione della graduatoria delle iniziative, la determinazione della percentuale della misura dell'incentivo rispetto alla spesa ammissibile, i criteri per la quantificazione degli importi degli incentivi, i limiti massimi e minimi degli stessi e quanto demandato all'avviso dal regolamento. Qualora previsto nell'avviso pubblico o negli avvisi pubblici, anche limitatamente a una o alcune delle fattispecie di cui alle lettere da a) a g) del comma 64, possono essere ammesse a rendicontazione anche spese sostenute fra l'inizio dell'anno e la presentazione della domanda e relative all'acquisizione di beni, prestazioni e servizi richiesti o forniti nel medesimo periodo.
68. Per le finalità previste dal comma 64 è autorizzata la spesa di 738.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 6290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
70. Qualora per gli anni successivi al 2014 non siano indicate le percentuali nelle tabelle di cui ai commi del presente articolo, si intendono confermati i valori percentuali dell'anno precedente.
71.
In deroga alle disposizioni di cui al
capo III del titolo II della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le spese relative agli incentivi di cui al presente articolo sono rendicontate fino all'ammontare dell'incentivo concesso, salvo quanto diversamente disposto nei relativi regolamenti.
72.
Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68 e da 90 a 93:
a) per i soggetti non commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale avanzo risultante dal bilancio di esercizio o dal rendiconto relativi all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali disavanzi pregressi, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, non comporta la rideterminazione del contributo stesso;
b) per i soggetti commerciali operanti nel settore culturale l'importo dell'eventuale utile netto risultante dal bilancio di esercizio relativo all'anno di concessione del contributo regionale che, al netto della copertura di eventuali perdite pregresse e di eventuali quote degli utili che norme di legge impongono di corrispondere a fondi mutualistici, non ecceda l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, non comporta la rideterminazione del contributo stesso.
73. Se l'avanzo o l'utile relativo all'anno di concessione eccede l'utile ragionevole tipicamente ottenuto dai beneficiari nel settore interessato, come disposto dagli articoli 53, comma 7, e 2, comma 1, n. 142), del regolamento (UE) n. 651/2014, il contributo è rideterminato applicando allo stesso una riduzione pari all'importo dell'avanzo o dell'utile che eccede tale utile ragionevole.
74. Se l'utile o l'avanzo comporta la restituzione di una somma di denaro gli interessi sono dovuti solo successivamente allo scadere del termine fissato nella richiesta di restituzione.
74 bis.
Con riferimento agli incentivi di cui ai commi da 6 a 68, da 90 a 93, da 132 a 134 e da 137 a 140 e agli incentivi di cui all'articolo 22 della legge regionale 22 marzo 2012, n. 5 (Legge per l'autonomia dei giovani e sul Fondo di garanzia per le loro opportunità), e con riferimento al contributo previsto dagli articoli 1 e 2 della legge regionale 21 luglio 1978, n. 79 (Contributi all'Università popolare di Trieste), e dall' articolo 179, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 (Legge finanziaria 1994):
a) sono rendicontabili, qualora ammissibili, anche le spese sostenute nel periodo compreso fra l'inizio dell'anno di concessione dell'incentivo e la data di presentazione della domanda;
b) le iniziative destinatarie degli incentivi possono svolgersi anche al di fuori del territorio regionale e nazionale.
85.
Ai sensi dell'
articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7
(Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), per l'anno 2014 la quota parte dello stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati, destinata al sostegno dell'attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima, è fissata in 900.000 euro.
86. In relazione al disposto di cui al comma 85 è destinata la spesa di 900.000 euro a valere sullo stanziamento previsto per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5046 e del capitolo 5570 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
87.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti e per le finalità previsti dall'
articolo 24 della legge regionale 18 dicembre 2007, n. 29
(Norme per la tutela, valorizzazione e promozione della lingua friulana), i seguenti finanziamenti:
a) Associazione culturale "Colonos" di Villacaccia di Lestizza: 35.000 euro;
b) Associazione "Glesie Furlane" di Villanova di San Daniele: 20.000 euro;
c) Associazione culturale "La Grame" di Mereto di Tomba: 20.000 euro;
d) Clape di culture "Patrie dal Friûl" di Gemona del Friuli: 25.000 euro;
e) Associazione culturale Istitût Ladin-Furlan "Pre Checo Placerean" di Codroipo: 25.000 euro;
f) Informazione Friulana soc. coop. di Udine: 50.000 euro;
g) Radio Spazio 103 s.r.l. di Udine: 25.000 euro;
h) Kappa Vu s.a.s. di Udine: 20.000 euro;
i) Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane di Udine: 10.000 euro.
88. Agli oneri per complessivi 230.000 euro per l'anno 2014 derivanti dal disposto di cui al comma 87 si provvede a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5043 e del capitolo 5547 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
90.
Per le finalità previste dagli articoli 2, 4 e 7 della
legge regionale 6 novembre 2006, n. 21
(Provvedimenti regionali per la promozione, la valorizzazione del patrimonio e della cultura cinematografica, per lo sviluppo delle produzioni audiovisive e per la localizzazione delle sale cinematografiche nel Friuli Venezia Giulia), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui all'annessa Tabella Y.
91. Gli incentivi di cui al comma 90 sono concessi ed erogati in via anticipata, su richiesta del beneficiario, nella misura del 70 per cento all'inizio dell'esercizio, nel termine stabilito dal regolamento di cui al comma 92. L'erogazione della rimanente quota degli incentivi è effettuata nel termine stabilito nel regolamento di cui al comma 92 e comunque successivamente all'approvazione del rendiconto dell'impiego del contributo assegnato nell'esercizio precedente.
92. Con regolamento regionale, da adottare entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità e i termini di presentazione della domanda e del rendiconto, le tipologie di spese ammissibili ai fini dell'incentivo, nonché le tipologie e la percentuale di spese generali di funzionamento ammesse. Con il medesimo regolamento sono inoltre fissati i termini del procedimento.
93. Per le finalità previste dal comma 90 è destinata, per l'anno 2014, la spesa di 1.260.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5426, di 270.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5431 e di 635.000 euro a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5049 e del capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
94.
Per le finalità previste dall'articolo 1, comma 1, dagli articoli 11, 12, dall'articolo 13, comma 1, lettera h), e dall'
articolo 17, comma 2, della legge regionale 1 dicembre 2006, n. 25
(Sviluppo della rete bibliotecaria regionale, tutela e valorizzazione delle biblioteche e valorizzazione del patrimonio archivistico), sono autorizzati gli interventi finanziari di sostegno di cui alla annessa Tabella Z.
95. I soggetti individuati nella Tabella Z presentano domanda alla Direzione centrale competente in materia di cultura entro il 31 gennaio 2014, corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate nell'anno con il relativo preventivo di spesa e di una relazione riepilogativa delle attività svolte nel 2013.
96. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e di rendicontazione.
97. Per le finalità derivanti dal disposto di cui al comma 94 è prevista la spesa di 650.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento previsto a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
98.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 15 della legge regionale 29/2007
è inserito il seguente:
<<1 bis.
Per gli anni scolastici per i quali sia accertata l'insufficienza di risorse disponibili, con deliberazione della Giunta regionale l'insegnamento curriculare della lingua friulana è limitato alle scuole dell'infanzia e alle scuole primarie, purché le iniziative di insegnamento della lingua friulana proposte dalle scuole secondarie di primo grado possano essere sostenute nell'ambito del piano annuale di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie, approvato ai sensi dell'
articolo 7, comma 9, della legge regionale 25 gennaio 2002, n. 3
(Legge finanziaria 2002).>>.
110. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato Organizzatore Locale dei Campionati del Mondo di Pallavolo Femminile 2014 - Fase prima e seconda, con sede a Trieste, un contributo straordinario per l'organizzazione di due gironi dei Campionati mondiali di Pallavolo femminile, che si svolgeranno a Trieste nell'anno 2014.
111. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 110, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di sport entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
112. Per le finalità di cui al comma 110 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.1.1.1088 e del capitolo 6346 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
114. Nell'ambito dei procedimenti di competenza della Direzione centrale cultura, sport e solidarietà che conseguono a un'istanza di parte e hanno a oggetto la concessione di incentivi a una pluralità di destinatari, qualora non siano stanziate a bilancio le relative risorse, le strutture competenti per materia archiviano le domande di contributo, dandone comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
115.
Le domande di cui al comma 114 mantengono validità nell'esercizio di riferimento e sono istruite qualora nel corso dell'esercizio medesimo siano stanziate a bilancio le relative risorse. I termini dei rispettivi procedimenti decorrono dalla data fissata con decreto del Direttore centrale, che contiene gli elementi previsti per la comunicazione di avvio del procedimento di cui all'
articolo 3 della legge regionale 7/2000
ed è pubblicato nel sito ufficiale della Regione.
116.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati, in particolare:
117. Le disposizioni di cui al comma 116 continuano ad applicarsi ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge.
118.
Le domande di riconoscimento di interesse regionale di cui al
comma 4 dell'articolo 6 della legge regionale 4/1999
, per effetto dell'abrogazione di cui al comma 116, lettera c), del presente articolo sono archiviate. Di tale archiviazione è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito ufficiale della Regione.
121.
Il contributo decennale per la realizzazione dell'intervento di efficienza energetica e di messa in sicurezza della struttura di pubblica fruizione denominata Visionario, previsto all'
articolo 6, comma 197, lettera c), della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012), può essere utilizzato dal beneficiario anche per interventi di adeguamento e ampliamento funzionale della struttura medesima.
127. In relazione al disposto di cui al comma 126 lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di complessivi 14 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2030.
128.
In relazione al disposto di cui all'
articolo 1, comma 1, della legge regionale 11 ottobre 2012, n. 17
(Modifica alla
legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), relativa al finanziamento straordinario pluriennale concesso alla Fondazione teatro Lirico Giuseppe Verdi di Trieste e altre norme finanziarie urgenti), lo stanziamento dell'unità di bilancio 4.5.162 e del capitolo 56 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 è ridotto di 1 milione di euro per l'anno 2031.
129.
Alla
legge regionale 4 ottobre 2013, n. 11
(Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della Prima guerra mondiale e interventi per la promozione delle commemorazioni del centenario dell'inizio del conflitto, nonché norme urgenti in materia di cultura), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
la lettera e) del comma 2 dell'articolo 3 è sostituita dalla seguente:
<<e)
da due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato di cui alla
legge regionale 9 novembre 2012, n. 23
(Disciplina organica sul volontariato e sulle associazioni di promozione sociale), individuati fra persone che abbiano maturato comprovata esperienza scientifico-culturale in relazione ai fatti della Prima guerra mondiale;>>;
b)
al comma 5 dell'articolo 5 la parola <<
appositi
>> è sostituita dalle seguenti: <<
uno o più
>>;
c)
all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 5 è abrogato;
2)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. Con apposito regolamento di attuazione, da emanarsi sentita la Commissione consiliare competente, sono definiti i requisiti e le modalità per svolgere le attività previste dal presente articolo.>>;
d)
all'articolo 12 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. Per il conseguimento delle finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale approva, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura, tenuto conto del programma nazionale delle commemorazioni del "Centenario della prima guerra mondiale" e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 3, il programma regionale delle commemorazioni.>>;
2)
dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
<<2 bis. Con il programma regionale delle commemorazioni la Giunta regionale provvede a:a) individuare, nell'ambito del programma nazionale di cui al comma 2, le iniziative e gli eventi che si intendono sostenere;
b) ripartire le risorse finanziarie complessivamente disponibili in due quote, una delle quali è destinata al sostegno delle iniziative e degli eventi di cui alla lettera a) e l'altra è destinata alla concessione di contributi per la promozione e il sostegno di iniziative ed eventi ulteriori;
c) definire gli ambiti prioritari di intervento ai fini della valutazione delle iniziative e degli eventi diversi da quelli di cui alla lettera a).>>;
e)
all'articolo 13 sono apportate le seguenti modifiche:
1)
il comma 1 è sostituito dal seguente:
<<1. Con regolamento da adottarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la Commissione consiliare competente, sono individuate le categorie dei beneficiari degli interventi di cui al capo III del presente titolo e sono disciplinati le modalità e i criteri per l'attuazione degli interventi stessi, fatto salvo quanto disposto al comma 1 bis.>>;
2)
dopo il comma 1 è inserito il seguente:
<<1 bis. Per le iniziative e gli eventi individuati dal programma nazionale di cui all'articolo 12, comma 2, e ricompresi nel programma regionale delle commemorazioni ai sensi del comma 2 bis, lettera a), del medesimo articolo 12, la quantificazione dei singoli finanziamenti e le modalità della loro concessione, erogazione e rendicontazione sono definite con successiva deliberazione della Giunta regionale.>>;
3)
al comma 3 dopo le parole <<
di cui ai commi 1 e 2
>> sono inserite le seguenti: <<
e i bandi di cui all'articolo 5, comma 5
>>;
f)
i commi 1 e 2 dell'articolo 16 sono sostituiti dai seguenti:
<<1. Fino all'adozione del regolamento di cui all'articolo 13, comma 2, i termini e le modalità per la presentazione delle domande per l'accesso ai contributi di cui all'articolo 5, nonché i criteri e le modalità per la loro concessione e rendicontazione sono definiti direttamente dai bandi previsti dal comma 5 del medesimo articolo 5, che sono emanati con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di cultura.
2.
Il regolamento di cui al decreto del Presidente della Regione 7 giugno 2007, n. 174 (Regolamento concernente criteri e modalità per il finanziamento delle iniziative previste dalla
legge regionale 21 luglio 2000, n. 14
per il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico-culturale e dei siti legati alla prima guerra mondiale), continua ad applicarsi ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.>>.
130. Il termine di rendicontazione delle spese sostenute con i contributi concessi per il funzionamento dell'attività istituzionale e per la realizzazione di eventi correlati agli obiettivi dei soggetti operanti in campo culturale nell'anno 2013 è prorogato, fatta salva precedente previsione più favorevole, fino al termine perentorio del 30 settembre 2014.
131. La documentazione giustificativa delle spese di cui al comma 130 può essere emessa anche nell'anno 2014, e comunque in data non successiva al termine di cui al comma 130, purché sia riferibile all'attività istituzionale o agli eventi correlati realizzati nell'anno 2013.
132. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto per la storia del movimento di liberazione di Udine un contributo straordinario di 30.000 euro per l'organizzazione di iniziative per la celebrazione del settantesimo anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione.
133. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 132, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e del relativo preventivo della spesa, è presentata al Servizio competente in materia di attività culturali entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
134. Per le finalità di cui al comma 132 è autorizzata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.2.1.5051 e del capitolo 9763 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
135.
La quota parte pari a complessivi 1 milione di euro, in 10 annualità di 100.000 euro ciascuna, del contributo concesso al Comune di Udine ai sensi dell'
articolo 6, comma 197, lettera a), della legge regionale 14/2012
, può essere utilizzata dal Comune medesimo per la realizzazione dell'intervento previsto alla lettera c) dello stesso comma 197.
136.
Per le finalità di cui al comma 135 il Comune di Udine presenta alla struttura regionale competente in materia di beni culturali, entro il 31 ottobre 2014, apposita istanza corredata della documentazione progettuale, debitamente adeguata, prescritta dall'
articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici).
141. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Museo Carnico delle Arti Popolari Michele Gortani di Tolmezzo un contributo da destinare all'attività istituzionale e alla promozione della rete tra le Istituzioni museali della Carnia.
142. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 141 è presentata al Servizio competente in materia di beni culturali entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del relativo preventivo di spesa. Con il decreto di concessione è disposta la contestuale erogazione dell'anticipo dell'80 per cento del contributo, nonché sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione della spesa in relazione all'utilizzo del contributo concesso per un ammontare pari alla somma del contributo stesso.
143. Per le finalità di cui al comma 141 è autorizzata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 5.3.1.5054 e del capitolo 5937 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
145. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Unione Sportiva Dilettantistica-Športno Združenje Bor di Trieste un finanziamento straordinario nella misura massima di 50.000 euro a sollievo delle esistenti obbligazioni contratte con riferimento a spese di gestione e funzionamento dell'impianto sportivo polifunzionale Campo Primo Maggio di Trieste.
146. Il finanziamento di cui al comma 145 è concesso a domanda dell'ente interessato, presentata alla Direzione centrale competente in materia di cultura, sport e solidarietà, corredata della documentazione attestante l'entità effettiva delle obbligazioni inevase in riferimento alla gestione e al funzionamento dell'impianto sportivo. Con il decreto di concessione del contributo sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione dello stesso.
147. Per le finalità previste dal comma 145 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2014 a valere sullo stanziamento all'uopo previsto a carico dell'unità di bilancio 5.4.1.5044 e del capitolo 5571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
149. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella F.
Note:
1Parole sostituite alla lettera l) del comma 35 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 6/2014
2Parole sostituite al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
3Parole aggiunte al comma 67 da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 6/2014
4Comma 74 bis aggiunto da art. 9, comma 1, lettera c), L. R. 6/2014
5Parole sostituite al comma 75 da art. 9, comma 1, lettera d), L. R. 6/2014
6Parole soppresse al comma 76 da art. 9, comma 1, lettera e), L. R. 6/2014
7Comma 77 sostituito da art. 9, comma 1, lettera f), L. R. 6/2014
8Comma 78 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
9Comma 79 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
10Comma 80 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
11Comma 81 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
12Comma 82 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
13Comma 83 abrogato da art. 9, comma 1, lettera g), L. R. 6/2014
14Parole sostituite al comma 136 da art. 9, comma 1, lettera h), L. R. 6/2014
15Parole soppresse al comma 138 da art. 9, comma 1, lettera i), L. R. 6/2014
16Comma 130 interpretato da art. 10, comma 1, L. R. 6/2014
17Parole sostituite al comma 130 da art. 6, comma 21, L. R. 15/2014 . Si veda anche quanto disposto dal comma 22 del medesimo art. 6, L.R. 15/2014.
18Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 6, comma 55, L. R. 15/2014 , relativamente alle disposizioni di cui ai commi 8, 14, 20, 26, 32, 38, 44, 50, 56 e 62 del presente articolo.
19Vedi la disciplina transitoria del comma 64, stabilita da art. 6, comma 6, L. R. 15/2014
20Parole sostituite al comma 141 da art. 6, comma 16, L. R. 15/2014
21Comma 69 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
22Comma 123 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
23Comma 124 abrogato da art. 38, comma 1, lettera rr), L. R. 16/2014 , a decorrere dall'1/1/2015.
24Comma 100 abrogato da art. 6, comma 34, L. R. 27/2014 , a seguito dell'abrogazione del comma 2 bis dell'art. 22, L.R. 5/2012.
25Lettera b) del comma 17 abrogata da art. 6, comma 37, L. R. 27/2014 . L'erronea duplicazione dell'abrogazione, disposta al comma 52 del medesimo art. 6, rimane priva di ulteriori effetti.
26Parole aggiunte al comma 74 bis da art. 6, comma 35, L. R. 27/2014
27Parole sostituite al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
28Parole aggiunte al comma 137 da art. 6, comma 49, L. R. 27/2014
29Lettera e) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 1), L. R. 27/2014
30Lettera f) del comma 41 sostituita da art. 6, comma 52, lettera b), numero 2), L. R. 27/2014
31Lettera h) del comma 41 abrogata da art. 6, comma 52, lettera b), numero 3), L. R. 27/2014
32Lettera b) del comma 47 abrogata da art. 6, comma 52, lettera c), L. R. 27/2014
33Lettera h bis) del comma 53 aggiunta da art. 6, comma 52, lettera d), L. R. 27/2014
34Lettera f) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 1), L. R. 27/2014
35Lettera h) del comma 59 sostituita da art. 6, comma 52, lettera e), numero 2), L. R. 27/2014
36Comma 72 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
37Comma 73 sostituito da art. 6, comma 83, L. R. 27/2014
38Parole sostituite al comma 137 da art. 1, comma 3, L. R. 7/2015
39Lettera l) del comma 35 abrogata da art. 1, comma 5, lettera b), L. R. 7/2015
40Comma 137 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
41Comma 138 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
42Comma 139 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
43Comma 140 abrogato da art. 1, comma 15, L. R. 7/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
44Comma 113 abrogato da art. 49, comma 1, lettera ee), L. R. 23/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
45Comma 101 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
46Comma 102 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
47Comma 103 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
48Comma 104 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
49Comma 105 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
50Comma 106 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
51Comma 107 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
52Comma 108 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
53Comma 109 abrogato da art. 23, comma 1, lettera b), L. R. 32/2015 , a decorrere dall'1/1/2016.
54Comma 75 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
55Comma 76 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
56Comma 77 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
57Comma 84 abrogato da art. 3, comma 4, L. R. 33/2015
58Lettera c) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
59Lettera e) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
60Lettera h) del comma 5 abrogata da art. 3, comma 12, L. R. 33/2015
61Lettera b) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera a), L. R. 34/2015
62Lettera e) del comma 11 sostituita da art. 4, comma 38, lettera b), L. R. 34/2015
63Comma 119 abrogato da art. 34, comma 1, lettera b), L. R. 2/2016 , a seguito dell'abrogazione della L.R. 10/2008, a decorrere dall'1/6/2016.
Art. 10
(Finalità 9 - sussidiarietà e devoluzione)
1.
Gli enti locali compartecipano ai proventi dei tributi erariali riscossi nel territorio regionale per le quote di seguito determinate:
b)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 1, comma 146, della legge 662/1996
;
c)
un decimo delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come da ultimo modificato dall'
articolo 30, comma 10, della legge 289/2002
e dall'articolo 1, commi 946 e 947, della
legge 296/2006
, al netto dell'aumento derivante da tale ultima legge;
d)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dell'imposta erariale sui consumi d'energia elettrica di cui all'articolo 49, primo comma, numero 5), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
, al netto dell'assegnazione prevista, per l'esercizio 2014, ai sensi del comma 5, dal disposto di cui all'
articolo 10, comma 7, della legge regionale 25 luglio 2012, n. 14
(Assestamento del bilancio 2012);
e)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo sui prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nella regione di cui all'articolo 49, primo comma, numero 7), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
;
f)
due decimi delle quote di compartecipazione al gettito netto dei canoni per le concessioni idroelettriche di cui all'articolo 49, primo comma, numero 6), dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia, come sostituito dall'
articolo 1 della legge 457/1984
.
2. L'importo definitivo delle quote di compartecipazione ai tributi riscossi è accertato in sede di assestamento del bilancio regionale dell'anno successivo; con la stessa legge di assestamento sono determinati gli importi e le modalità conseguenti all'eventuale conguaglio, positivo o negativo. Nella determinazione del conguaglio la compartecipazione regionale cui applicare la quota di spettanza definita al comma 1, lettera e), è calcolata al netto delle quote dei proventi erariali spettanti alla Regione ai sensi dell'
articolo 7 del decreto legislativo 23 dicembre 2010, n. 274 (Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia in materia di sanità penitenziaria).
3. Per l'anno 2014 le quote di compartecipazione ai proventi dello Stato riscossi nel territorio regionale da devolvere agli enti locali sono determinate, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, nella misura di 366.761.154,59 euro.
4.
Le assegnazioni di cui al comma 3 sono attribuite ai sensi di quanto disposto dai commi 7, 9, 12, 13, 16, 18, 21, e per 1 milione di euro per le finalità previste dall'
articolo 3, comma 60, della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1
(Legge finanziaria 2007), per 4 milioni di euro per le finalità previste dall'
articolo 1, comma 28, della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30
(Legge strumentale 2008).
5.
L'Amministrazione regionale destina per l'anno 2014 risorse straordinarie per 25 milioni di euro, di cui 6 milioni di euro a favore dei Comuni e 19 milioni di euro a favore delle Province, per il minor gettito conseguente all'abrogazione delle addizionali sul consumo di energia elettrica, da ripartire secondo i criteri previsti dall'
articolo 10, comma 7, della legge regionale 14/2012
.
6. Per le finalità previste dal comma 5, per l'anno 2014, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1809 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
8. L'assegnazione prevista dal comma 7 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
9.
Ai Comuni è attribuito un fondo di 287.198.939,50 euro da assegnare quale trasferimento ordinario da ripartire in misura proporzionale al trasferimento ordinario assegnato nel 2013 ai sensi dell'articolo 10, commi 8 e 44, della
legge regionale 27/2012
.
11. L'assegnazione prevista dal comma 9 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 30 aprile 2014; la seconda rata, pari al 30 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 luglio 2014; la terza rata, pari al 40 per cento dello spettante è erogata entro il 31 ottobre 2014.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti che sostengono oneri relativi al personale proveniente, a seguito di mobilità, dall'Ente Ferrovie dello Stato, un fondo di 180.000 euro, da assegnare in unica soluzione entro il 31 agosto 2014 in misura pari agli oneri pagati nel 2013 per il personale transitato dall'Ente Ferrovie dello Stato; in caso di insufficienza dello stanziamento, l'assegnazione spettante a ciascun Comune è ridotta in misura proporzionale; la domanda di assegnazione del fondo, indicante il nominativo del personale proveniente dall'Ente Ferrovie dello Stato, l'ammontare complessivo dell'importo della retribuzione ordinaria per l'anno 2013 e dell'importo di fine esercizio per il medesimo anno 2013 deve pervenire al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti un fondo di 120.000 euro da assegnare, in unica soluzione entro il 31 agosto 2014, per la copertura parziale degli oneri che gli enti sostengono per la concessione ai dipendenti dell'aspettativa sindacale retribuita nell'anno 2014 in misura pari agli oneri preventivati nell'anno 2014, dichiarati dagli enti predetti, con la modalità di cui al comma 14; in caso di insufficienza del fondo l'erogazione spettante è ridotta in misura proporzionale.
14. Per le finalità previste dal comma 13 gli enti interessati presentano al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, sede di Udine, entro il 31 marzo 2014, domanda indicante per l'anno 2014 il personale in aspettativa sindacale retribuita e gli oneri che gli enti interessati presumono di sostenere per il trattamento economico dell'intero anno.
15.
Gli enti beneficiari del riparto di cui al comma 13 rendicontano l'assegnazione ricevuta presentando entro il 31 marzo 2015 la dichiarazione del responsabile del Servizio attestante gli oneri effettivamente sostenuti nell'anno 2014 per il personale in aspettativa sindacale retribuita. Non si applica la disposizione di cui all'
articolo 56, comma 2 bis, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7
(Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
16.
Alle Comunità montane è attribuito un fondo di 5.433.664,89 euro quale trasferimento ordinario annuale, in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle Comunità montane per l'anno 2013, ai sensi dell'
articolo 10, comma 16, della legge regionale 27/2012
. L'importo è assegnato, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, in unica soluzione entro il 30 giugno 2014.
17. Per le finalità previste dai commi 7, 9, 12, 13, 16, è autorizzata la spesa di 324.687.070,88 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1859 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
18. Alle Province, ai Comuni, alle Unioni di Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnato per l'anno 2014 un fondo di 32.074.083,71 euro a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'istituzione del comparto unico regionale del pubblico impiego, da assegnare in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite agli enti medesimi nell'anno 2013, ai sensi dell'
articolo 10, comma 21, della legge regionale 27/2012. E' abrogato l'
articolo 10, comma 31, della legge regionale 14/2012.
19. L'assegnazione prevista dal comma 18 è disposta con le seguenti modalità e tempi, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché con i flussi finanziari definiti in ambito regionale: la prima rata, pari al 50 per cento dello spettante, è erogata entro il 31 maggio 2014; la seconda rata, pari al restante 50 per cento, è erogata entro il 30 settembre 2014.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di 32.074.083,71 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1154 e del capitolo 1832 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
21.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, entro il 15 novembre 2014, ai Comuni capofila di associazione intercomunale, alle Unioni di Comuni, alla Comunità collinare del Friuli e al Comune risultante da fusione, per l'anno 2014, un fondo di 5 milioni di euro per l'esercizio coordinato di funzioni, per la gestione associata di servizi tra enti locali e per il finanziamento dei Comuni risultanti da fusione, da assegnare secondo criteri e modalità definiti nella parte seconda del Piano di valorizzazione territoriale di cui all'
articolo 26 della legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1
(Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia). In vista del riordino del sistema Regione - autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, non beneficiano del riparto le nuove associazioni intercomunali e le nuove unioni costituite dopo la ricognizione del 15 febbraio 2013.
22. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 a valere sull'autorizzazione di spesa prevista alla Tabella J di cui al comma 57 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1513 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
23.
Per il finanziamento delle funzioni conferite a Province, Comuni e Comunità montane ai sensi della
legge regionale 27 novembre 2006, n. 24
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali in materia di agricoltura, foreste, ambiente, energia, pianificazione territoriale e urbanistica, mobilità, trasporto pubblico locale, cultura, sport), l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti medesimi, per l'anno 2014 ed entro il 31 maggio 2014, un fondo di 5.150.000 euro da ripartire in misura proporzionale a quanto erogato a ciascun ente nel 2013 ai sensi dell'
articolo 10, comma 25, della legge regionale 27/2012
.
24. Successivamente all'esito dell'accordo Stato-Regione relativo al patto di stabilità, con legge di assestamento del bilancio regionale si procederà all'iscrizione delle ulteriori risorse di parte capitale per il finanziamento delle funzioni di cui al comma 23.
25. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 23 fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 con riferimento al capitolo 1520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
26.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare alle Province, per lo svolgimento delle proprie funzioni in materia di politiche del lavoro derivanti dalla
legge regionale 9 agosto 2005, n. 18
(Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), un importo complessivo di 9.331.208,59 euro, da ripartire entro il 30 settembre 2014:
a)
per 7.703.560,59 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi per l'anno 2007 e successivi con deliberazione della Giunta regionale in relazione al trasferimento del personale di cui all'
articolo 74, comma 2, della legge regionale 18/2005
;
b)
per 1.627.648 euro in misura proporzionale alle assegnazioni attribuite alle medesime Province ai sensi dell'
articolo 10, comma 27, lettera b), della legge regionale 27/2012
, per la gestione dei beni messi a disposizione degli uffici del lavoro e per il sostegno e potenziamento degli uffici preposti alle relative funzioni.
27.
L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare agli enti locali, entro il 31 maggio 2014, le risorse connesse al personale trasferito agli enti medesimi, ai sensi della
legge regionale 24/2006
e dell'articolo 26 del contratto collettivo regionale di lavoro del personale del comparto unico non dirigenti - quadriennio normativo (II fase) 2002-2005, biennio economico 2004-2005, per un importo complessivo di 699.016,14 euro in misura proporzionale alle assegnazioni quantificate per gli enti medesimi, per l'anno 2008 e successivi, con deliberazioni della Giunta regionale.
28.
Gli oneri derivanti dall'applicazione, rispettivamente:
a) del comma 26, lettera a), e del comma 27, fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1159 e al capitolo 1540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014;
b) del comma 26, lettera b), fanno carico a valere sullo stanziamento all'uopo previsto all'unità di bilancio 9.1.1.1153 con riferimento al capitolo 1771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
29. Per l'anno 2014 è istituito un fondo perequativo a favore dei Comuni che presentano un minor gettito IMU 2013, individuati con deliberazione della Giunta regionale di cui all'
articolo 1, comma 3, della legge regionale 12/2013 , finanziato dalle quote che residuano dalla differenza tra il maggior gettito complessivo IMU 2013, recuperato dai Comuni, e l'importo del maggior gettito chiesto dallo Stato per il medesimo anno, come somma algebrica tra valori positivi e negativi di gettito, al netto del recupero della quota spettante a favore del bilancio statale e del maggior gettito di cui all'articolo 10, comma 2, lettera a), della legge di assestamento al bilancio per l'anno 2014.
30. Il fondo di cui al comma 29 è assegnato entro il 30 settembre 2014 in misura pari alla differenza negativa di gettito e con riduzione proporzionale in caso di incapienza dello stanziamento.
31. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 29, previste in 6.391.100,50 euro, sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 6.3.261 e sul capitolo 1875 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 a valere sulla Tabella A relativa all'articolo 1, comma 1.
32. Per le finalità di cui al comma 30 è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 6.391.100,50 euro a carico dell'unità di bilancio 12.2.4.3480 e del capitolo 1875 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
33.
In relazione alle previsioni di cui all'
articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dalla
legge 214/2011
, che ha istituito in via anticipata in tutti i Comuni del territorio nazionale l'IMU e, in particolare, alle previsioni di cui al comma 17 del medesimo articolo 13, la Regione Friuli Venezia Giulia assicura il recupero al bilancio statale dei gettiti 2014 dovuti da parte dei Comuni ricadenti nel proprio territorio e il recupero a favore del bilancio regionale per la parte di spettanza a valere sui trasferimenti ordinari spettanti ai Comuni per l'anno 2015.
34.
Per le finalità di cui al comma 33, con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinate, tra l'altro, le modalità di:
a) recupero in caso di incapienza dei trasferimenti ordinari;
b)
( ABROGATA )
c) individuazione della quota di maggiore o minore gettito IMU 2014 di ciascun Comune del Friuli Venezia Giulia;
d) individuazione degli importi complessivi da assicurare per l'anno 2014, rispettivamente, a favore del bilancio statale, regionale e comunale.
35. Con successiva legge regionale o con la legge regionale di assestamento 2014 sono disciplinati i rapporti finanziari tra la Regione e i Comuni del Friuli Venezia Giulia derivanti dalla normativa statale in materia di tributi locali, in base agli obblighi fissati dallo Stato nei confronti della Regione e dei Comuni stessi.
36.
Al
comma 7 dell'articolo 10 della legge regionale 14/2012
le parole <<
in relazione all'ammontare delle risorse disponibili, fino a concorrenza del dovuto, con priorità a favore delle Province
>> sono sostituite dalle seguenti: <<
in misura proporzionale all'ammontare delle risorse disponibili
>>.
37.
Nelle more dell'adozione delle norme di attuazione statutaria, l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire ai Comuni della Regione che partecipano all'attività di accertamento tributario ai sensi dell'
articolo 18 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78
(Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dalla
legge 122/2010
, dell'
articolo 2, comma 10, lettera b), del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23
(Disposizioni in materia di federalismo Fiscale Municipale), e dell'
articolo 1, comma 12 bis, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138
(Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla
legge 148/2011
, il maggior gettito recuperato limitatamente alla quota che viene attribuita alla Regione ai sensi dell'articolo 49 dello Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia.
38. L'Amministrazione regionale trasferisce le risorse di cui al comma 37 sulla base della comunicazione ricevuta dai competenti uffici ministeriali che indichi l'ammontare delle somme recuperate da ciascun Comune ubicato nel territorio regionale, la distinzione del gettito per singolo tributo e la ricorrenza dei presupposti di compartecipazione della Regione sul gettito recuperato.
39. Per le finalità previste dal comma 37 è autorizzata la spesa di 269,23 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
44.
L'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare al Comune di Tolmezzo un fondo di 130.000 euro, a titolo di sostegno per le spese connesse alla gestione degli uffici giudiziari e per gli altri oneri derivanti dalle funzioni comprensoriali assicurate dal Comune medesimo, previa domanda dell'ente, indicante gli oneri presunti per l'anno 2014, da presentare entro il 31 marzo 2014 alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali. L'assegnazione è liquidata, compatibilmente con il rispetto dei vincoli posti alla Regione dal patto di stabilità e crescita, nonché compatibilmente con i flussi finanziari definiti in ambito regionale, per il 50 per cento in via anticipata entro il 31 maggio 2014, e per il restante 50 per cento alla presentazione della rendicontazione predisposta ai sensi dell'
articolo 42 della legge regionale 7/2000
.
45. Per le finalità previste dal comma 44 è autorizzata la spesa di 130.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.1153 e del capitolo 1736 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
47.
Dopo il
comma 1 dell'articolo 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14
(Disciplina organica dei lavori pubblici), è aggiunto il seguente:
<<1 bis. Nel caso di accordi quadro ASTER, a valere sulle risorse stanziate nel 2006, 2007 e 2008, qualora l'ente realizzatore sia un ente locale soggetto al patto di stabilità, il finanziamento regionale ivi previsto è erogato per stati di avanzamento degli interventi, anche in deroga a diverse disposizioni legislative, a seguito di apposita richiesta dell'ente locale beneficiario all'Ufficio regionale competente e di certificazione di realizzazione dell'intervento.>>.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'ANCI - Sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia, per l'anno 2014 e in unica soluzione, un fondo straordinario di complessivi 25.000 euro per sostenere spese di promozione e per la formazione del personale, sia in materia di riforma dei sistemi amministrativi e contabili degli enti locali, sia al fine di supportare le azioni di complessivo riordino del sistema Regione - autonomie locali e sviluppo delle forme associative fra Comuni.
49. Per accedere all'assegnazione straordinaria prevista dal comma 48, l'ANCI presenta domanda al Servizio finanza locale della Direzione centrale funzione pubblica, autonomie locali e coordinamento delle riforme, entro trenta giorni dalla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione della presente legge, segnalando le iniziative da realizzare e gli oneri preventivati relativi alle iniziative che si intendono assumere, di importo comunque superiore all'assegnazione di cui al comma 48.
50.
L'erogazione del fondo straordinario prevista dal comma 48 è disposta in unica soluzione. Entro il 31 marzo 2015 il soggetto beneficiario presenta, ai sensi dell'
articolo 43 della legge regionale 7/2000
, e successive modifiche, il rendiconto degli oneri sostenuti entro tale data. Nel rendiconto potranno essere presentate anche variazioni compensative tra le varie voci che hanno composto l'iniziativa originariamente preventivata.
51. Per le finalità previste dal comma 48 è autorizzata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2014 a carico dell'unità di bilancio 9.1.1.3420 e del capitolo 9771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014.
52. Il termine di rendicontazione dell'intervento avente a oggetto la realizzazione del centro diurno area CSA a Porcia, previsto nell'accordo quadro ASTER stipulato in data 3 febbraio 2009, tra la Regione e i Comuni di Brugnera, Caneva, Fontanafredda, Porcia e Sacile, con Porcia quale Comune capofila, a valere sulle risorse ASTER stanziate nel bilancio regionale dell'anno 2008, è fissato al 31 luglio 2014.
55.
Le disposizioni di cui ai commi 22 e 22 bis dell'
articolo 10 della legge regionale 11/2011
, come sostituite e introdotte dai commi 53 e 54, non si applicano ai procedimenti in corso relativi all'anno 2013.
57. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2014-2016 e del bilancio per l'anno 2014 sono introdotte le variazioni alle unità di bilancio e ai capitoli di cui alla annessa Tabella J.
Note:
1Parole sostituite al comma 31 da art. 2, comma 2, lettera a), L. R. 12/2014
2Parole sostituite al comma 32 da art. 2, comma 2, lettera b), L. R. 12/2014
3Lettera b) del comma 34 abrogata da art. 2, comma 2, lettera c), L. R. 12/2014
4Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 1, L. R. 12/2014
5Comma 40 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
6Comma 41 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
7Comma 42 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
8Comma 43 abrogato da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
9Vedi la disciplina transitoria del comma 41, stabilita da art. 29, comma 7, L. R. 13/2014
10Parole sostituite al comma 29 da art. 10, comma 8, L. R. 15/2014
11Parole aggiunte al comma 2 da art. 10, comma 2, L. R. 27/2014
12Comma 53 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.
13Comma 54 abrogato da art. 43, comma 2, L. R. 12/2015 , a seguito dell'abrogazione del comma 22 bis dell'art. 10, L.R. 11/2011, a decorrere dall' 1 gennaio 2016.