Art. 24
(Interventi edilizi finalizzati a servizi per l'accoglienza)
1. Nell'ambito degli indirizzi regionali per il sostegno dell'offerta abitativa regionale in materia di diritto allo studio universitario, la Regione promuove la valorizzazione delle strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario attraverso il finanziamento di interventi di realizzazione, ampliamento e conservazione degli edifici destinati a servizi di accoglienza, compresi quelli sportivi, a favore degli studenti universitari, anche in integrazione con la normativa nazionale in materia di alloggi e residenze per studenti universitari e di edilizia residenziale pubblica.
2.
Gli interventi di cui al comma 1 rientrano nelle seguenti categorie:
a) costruzione, ampliamento, ristrutturazione, abbattimento delle barriere architettoniche, adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, manutenzione straordinaria, recupero, restauro e risanamento di edifici e acquisto degli immobili o delle aree necessarie per la realizzazione degli edifici stessi;
3. Possono beneficiare dei finanziamenti di cui al comma 1 l'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario, i soggetti accreditati dalla Regione ai sensi dell'articolo 25 e i soggetti pubblici proprietari di strutture atte a garantire il diritto allo studio universitario gestite da soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 25.
4. La Giunta regionale assegna in via prioritaria all'ente funzionale della Regione per la realizzazione degli interventi in materia di diritto allo studio universitario i finanziamenti necessari alla realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2.
5. Con regolamento sono definiti i criteri e le modalità per la concessione e l'erogazione dei finanziamenti di cui al comma 1, nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di stato.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 39, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
2Parole sostituite al comma 3 da art. 39, comma 1, lettera b), L. R. 21/2014
3Comma 4 sostituito da art. 39, comma 1, lettera c), L. R. 21/2014
Art. 25
(Accreditamento dell'offerta abitativa)
1. Al fine di assicurare l'accesso ai benefici relativi ai servizi abitativi in materia di diritto allo studio universitario e agli interventi di edilizia di cui all'articolo 24, la Giunta regionale definisce con regolamento i criteri e i requisiti di accreditamento dei soggetti e delle strutture idonei all'erogazione dei servizi abitativi stessi.
2.
Possono essere accreditati i seguenti soggetti:
a)
gli enti pubblici e privati, singoli o associati operanti nel settore del diritto allo studio, provvisti di personalità giuridica, il cui statuto preveda tra gli scopi la costruzione o la gestione di residenze e alloggi o servizi da destinare agli studenti universitari;
b) i consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 39, comma 2, L. R. 21/2014
Art. 41
( ABROGATO )
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 26, comma 1, lettera a), L. R. 21/2013
2Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 26, comma 1, lettera b), L. R. 21/2013
3Parole sostituite al comma 5 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
4Parole sostituite al comma 11 da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 21/2013
5Articolo abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
Art. 43
(Procedure di soppressione e norme transitorie)
1.
Con decreto del Presidente della Regione emanato previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di Università e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione è disposta l'attribuzione ai Direttori degli attuali Enti regionali per il diritto e le opportunità allo studio universitario - ERDISU, di cui alla
legge regionale 23 maggio 2005, n. 12
(Norme in materia di diritto e opportunità allo studio universitario), delle funzioni di Commissari straordinari e liquidatori degli enti stessi, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
2. Dalla data di nomina dei Commissari di cui al comma 1, sono sciolti i Consigli di amministrazione degli ERDISU e dalla medesima data decadono i rispettivi Presidenti.
3. Ai Commissari sono attribuiti cumulativamente i poteri spettanti ai Consigli di amministrazione e ai Presidenti.
4.
l Commissari provvedono alla chiusura della gestione pregressa, curando in particolare la predisposizione:
a) dello stato di consistenza dei beni mobili e immobili in uso o in proprietà;
b) di un documento tecnico relativo alla situazione finanziaria e patrimoniale;
c) di un atto ricognitivo dei rapporti giuridici attivi e passivi;
d) del bilancio unificato dei due ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1.
5. L'ARDISS è costituita a decorrere dall'1 gennaio dell'esercizio successivo a quello di emanazione del decreto di cui al comma 1. Entro tale termine devono essere nominati i relativi organi e definito l'assetto organizzativo.
6.
I Collegi dei revisori contabili degli ERDISU, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano a esercitare le funzioni di cui all'
articolo 18 della legge regionale 12/2005
fino all'approvazione, da parte della Giunta regionale, del bilancio di liquidazione dei rispettivi enti. Dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 essi svolgono, in particolare, i seguenti compiti:
a) certificazione del rendiconto degli ERDISU relativo all'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1;
b) certificazione dei dati contabili previsionali e di chiusura della gestione liquidatoria;
c) esercizio degli adempimenti connessi ai compiti di cui alle lettere a) e b).
8.
A decorrere dalla data di cui al comma 5 gli ERDISU sono soppressi e le relative funzioni sono trasferite all'ARDISS che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti loro capo.
9.
Il personale in servizio presso i soppressi ERDISU al 31 dicembre dell'esercizio in corso alla data di emanazione del decreto di cui al comma 1 è trasferito all'ARDISS, con decorrenza dall'1 gennaio dell'esercizio successivo.
10. L'ARDISS subentra nella titolarità del patrimonio immobiliare e mobiliare degli ERDISU dalla data della loro cessazione.
11. I beni la cui gestione costituiva lo scopo istituzionale degli ERDISU rimangono destinati a tale finalità, fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni e non possono essere alienati o gravati da alcun diritto se non in base a specifica espressa autorizzazione della Giunta regionale.
Note:
1Comma 5 bis aggiunto da art. 7, comma 67, L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
2Parole sostituite al comma 5 bis da art. 28, comma 1, L. R. 21/2013
3Comma 5 bis abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
4Comma 12 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
5Comma 13 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
6Comma 14 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
7Comma 15 abrogato da art. 40, comma 1, lettera a), L. R. 21/2014
8Parole sostituite al comma 5 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
9Parole sostituite al comma 8 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
10Parole sostituite al comma 9 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020
11Parole sostituite al comma 10 da art. 48, comma 1, L. R. 24/2020