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DECRETO LEGISLATIVO 25 maggio 2001, n. 265

Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia per il trasferimento di beni del demanio idrico e marittimo, nonchè di funzioni in materia di risorse idriche e di difesa del suolo.

note: Entrata in vigore del decreto: 21-7-2001 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 11/05/2018)
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Testo in vigore dal:  29-10-2003
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Art. 5

Consegna dei beni
1. I beni di cui all'articolo 1 sono individuati mediante elenchi descrittivi compilati d'intesa tra lo Stato e la regione entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Lo Stato provvede alla consegna dei beni alla regione entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. I processi verbali di consegna, sottoscritti dalle parti, costituiscono titolo per la trascrizione, per la voltura catastale e per la intavolazione dei beni a favore della regione.
3. Tutti gli atti, contratti, formalità ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
4. Il trasferimento dei beni, con tutte le pertinenze, accessori, oneri e pesi inerenti, avviene nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di entrata in vigore del presente decreto ed alla data della consegna per quanto riguarda le opere in corso di realizzazione, ovvero ultimate ma non ancora collaudate. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione Friuli-Venezia Giulia o nei suoi confronti.
5. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione a decorrere dalla data di consegna.
6.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 17 SETTEMBRE 2003, N. 278))
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