LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 maggio 2012, n. 12

Disciplina della portualità di competenza regionale.

TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  21/06/2012
Materia:
430.03 - Porti ed autoporti - Idrovie - Linee marittime
CONTENZIOSO COSTITUZIONALE
Giudizio di legittimità costituzionale promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CAPO I
 PRINCIPI GENERALI
Art. 1
 (Principi generali e finalità)
1. La presente legge, ai sensi dell' articolo 117, terzo comma, della Costituzione , nonché in attuazione del decreto legislativo 1 aprile 2004, n. 111 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti), e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 febbraio 2009 , e in armonia con gli obiettivi strategici della Comunità europea, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, in base ai seguenti principi:
a) separazione tra attività di amministrazione, di regolazione e attività d'impresa;
b) trasparenza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione;
c) libertà d'impresa e libera circolazione delle persone, delle merci e dei servizi;
d) tutela dell'efficienza del mercato portuale e dell'utenza, dei servizi generali e delle operazioni portuali;
e) promozione dei servizi marittimi e portuali e dello sviluppo portuale in generale, in armonia con il sistema delle infrastrutture di trasporto e della logistica;
f) semplificazione delle procedure e contenimento della tempistica nel rilascio delle autorizzazioni e concessioni.
2. La Regione esercita l'attività di regolazione sui Porti di Monfalcone e di Porto Nogaro nell'ottica primaria di favorire la realizzazione delle infrastrutture e lo svolgimento dei servizi funzionali all'organizzazione di una piattaforma logistica regionale che consideri i porti esistenti nel territorio della Regione, le aree retroportuali e intermodali, anche in relazione ai corridoi di traffico transnazionali promossi dall'Unione europea. La Regione riconosce l'interesse strategico dei Porti di Trieste, Monfalcone e Porto Nogaro, ne sostiene lo sviluppo nel rispetto delle competenze dello Stato mediante opportune forme di cooperazione, anche con proprie risorse, tenuto conto delle caratteristiche e delle necessità di ciascuno dei porti, nonché in considerazione del loro ruolo per l'accesso ai corridoi europei.
Art. 2
 (Attribuzioni della Regione)
1. Fatte salve le funzioni mantenute in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, di cui all' articolo 11 del decreto legislativo 111/2004 , la Regione esercita le funzioni pianificatorie, programmatorie e amministrative per l'organizzazione e il funzionamento del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro, secondo le modalità indicate ai commi 2 e 3.
2. Alla Giunta regionale sono attribuite le scelte di politica portuale da assumere con la partecipazione più ampia delle istituzioni e degli enti locali. La Giunta regionale, in particolare:
a) promuove lo sviluppo del sistema portuale regionale, in un'ottica di cooperazione sinergica tra porti, retroporti, logistica dei trasporti, mediante strumenti di pianificazione territoriale dei porti, di indirizzo per la gestione delle aree di interesse portuale, di programmazione delle infrastrutture e di coordinamento delle risorse finanziarie;
b) programma gli investimenti con lo scopo di favorire l'integrazione dei sistemi di trasporto e lo sviluppo della piattaforma logistica regionale a sostegno delle attività portuali;
c) favorisce lo sviluppo delle reti di comunicazione di interesse europeo e le loro interrelazioni con le infrastrutture portuali, retroportuali e la piattaforma logistica regionale;
d) promuove forme di cooperazione tra i porti del nord Adriatico per il potenziamento dell'offerta e la migliore integrazione tra porti e reti infrastrutturali e logistiche;
e) fornisce, nel rispetto dei principi fondamentali concordati nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , atti di indirizzo per la redazione del Piano regolatore portuale e del Piano operativo triennale.
3. All'Amministrazione regionale spettano le funzioni amministrative non attribuite alla Giunta regionale, in particolare:
a) elabora il Piano regolatore portuale;
b) predispone il Piano operativo triennale di cui al successivo articolo 7;
c) provvede alla realizzazione di nuove infrastrutture funzionali all'attività portuale e alla relativa manutenzione, nonché, direttamente o tramite i Consorzi per lo sviluppo economico locale, alla realizzazione, manutenzione e ampliamento delle infrastrutture ferroviarie a servizio del sistema produttivo afferente alle aree portuali di competenza regionale;
d) realizza, in sostituzione dello Stato, le opere di grande infrastrutturazione del Porto di Monfalcone, qualora la Regione vi partecipi finanziariamente, in tutto o in parte;
e) affida la fornitura dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
f) assicura la navigabilità dell'ambito portuale provvedendo al mantenimento dei fondali;
g) autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali;
h) rilascia le concessioni per l'utilizzo dei beni demaniali nell'ambito portuale.
4. Nelle materie di propria competenza all'Amministrazione regionale sono attribuiti poteri di vigilanza, regolamentazione e ordinanza.
Note:
1Lettera c) del comma 3 sostituita da art. 10, comma 1, L. R. 29/2017
2Parole sostituite al comma 3 da art. 82, comma 1, L. R. 8/2022
Art. 3
 (Attribuzioni del Comune)
1. Per le finalità della presente legge il Comune:
a) partecipa alle scelte di politica portuale di cui all'articolo 2, comma 1, mediante proposte e pareri da sottoporre alla Giunta regionale;
b) esprime l'intesa sul progetto del Piano regolatore portuale e relative varianti, come previsto all'articolo 6;
c) interviene ai lavori del Comitato consultivo di cui all'articolo 8.
Art. 4
 (Intesa con lo Stato)
1. Ai fini della formulazione dell'intesa prevista dall' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi nel Porto di rilevanza nazionale di Monfalcone, la Regione assicura, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto dei seguenti indirizzi:
a) partecipazione dell'Autorità marittima e degli organi tecnici dello Stato al processo di formazione del Piano regolatore portuale;
b) condivisione del programma di realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, come definite all' articolo 5, comma 9, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), e successive modificazioni;
c) partecipazione finanziaria regionale o assunzione integrale degli oneri finanziari per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione, in caso di indisponibilità di risorse dello Stato.
CAPO II
 AMBITO PORTUALE E STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE
Art. 5
 (Ambito portuale)
1. L'ambito portuale è delimitato dal Piano regolatore portuale, che individua la destinazione funzionale delle aree e definisce l'assetto complessivo del porto, ivi comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica, alle infrastrutture stradali, ferroviarie e della logistica.
2. Sono considerati ambito portuale gli specchi acquei, anche esterni alle difese foranee, interessati dal traffico portuale e dalla prestazione dei servizi portuali.
3. Possono essere incluse nell'ambito portuale anche aree non appartenenti al demanio marittimo, purché funzionali all'esercizio delle attività portuali. La regolazione dell'uso delle aree private, nel rispetto della destinazione indicata dal Piano regolatore del porto, è definita prioritariamente mediante accordi con i soggetti proprietari delle aree e degli impianti non demaniali. In caso di mancato accordo la Regione stabilisce la disciplina per l'utilizzo delle aree private con provvedimento amministrativo.
Art. 6
 (Piano regolatore portuale)
1. La formazione del Piano regolatore portuale avviene in conformità alla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, e alle successive norme interne di recepimento.
2. Il progetto di Piano regolatore portuale è predisposto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2.
3. Il Piano regolatore portuale è costituito da:
a) una relazione illustrativa che descrive gli obiettivi e le scelte operate e i criteri seguiti nella pianificazione delle aree portuali;
b) rappresentazioni grafiche in numero e scala opportuni, al fine di descrivere l'assetto territoriale, nonché per assicurare una chiara e univoca interpretazione dei contenuti, delle norme e delle procedure; per le rappresentazioni possono essere utilizzate tecnologie informatiche;
c) la definizione dei tempi di attuazione, con la descrizione sommaria delle opere e attrezzature previste e dei relativi elementi di costo;
d) le norme di attuazione del Piano.
4. Il Piano regolatore portuale è predisposto d'intesa con il Comune nel cui territorio si sviluppa l'ambito portuale, e, per i fini della sicurezza della navigazione e dei servizi tecnico-nautici, con l'Autorità marittima, ed è adottato dalla Giunta regionale. Il Piano adottato è trasmesso per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro sessanta giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Dopo l'adozione copia del Piano è depositata presso gli uffici della Direzione centrale competente e l'avviso di deposito è contestualmente pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione e all'albo pretorio del Comune territorialmente competente per consentire a chiunque ne abbia interesse la presentazione di opposizioni e osservazioni entro i venti giorni successivi alla pubblicazione dell'avviso.
5. Il Piano regolatore portuale, eventualmente modificato in accoglimento delle opposizioni, osservazioni e pareri pervenuti, è approvato dal Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
6. Il Piano regolatore portuale di Monfalcone, come approvato in via preliminare, è sottoposto altresì al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
7. Le previsioni del Piano regolatore portuale si armonizzano con le disposizioni degli strumenti urbanistici comunali e non possono con queste contrastare. Qualora si rilevi contrasto la Regione promuove l'armonizzazione indicando le opportune modifiche. L'armonizzazione del Piano regolatore portuale è prioritariamente promossa nell'ambito di apposita conferenza di pianificazione indetta dalla Regione, mediante intesa fra tutti gli enti titolari di potestà pianificatoria nell'ambito territorialmente interessato, ovvero mediante accordo di programma, ai sensi della normativa regionale.
8. Il Piano regolatore portuale è attuato sulla base di un programma triennale aggiornato annualmente. La programmazione delle opere di grande infrastrutturazione nel Porto di Monfalcone è sottoposta al parere dell'organo tecnico statale individuato dall'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta. Decorso infruttuosamente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
9. La procedura di cui al presente articolo si applica anche alle varianti al Piano regolatore portuale, fatta salva la procedura di cui al comma 9 bis.
9 bis. Ove le modifiche proposte non alterino in modo sostanziale la struttura del Piano regolatore portuale, in termini di obiettivi, scelte strategiche e caratterizzazione funzionale delle aree portuali, queste costituiscono adeguamenti tecnico-funzionali del Piano regolatore portuale. Gli adeguamenti tecnico funzionali sono adottati dalla Giunta regionale e trasmessi per l'acquisizione del parere al Comitato consultivo, integrato ai sensi dell'articolo 8, comma 2 bis, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla trasmissione della documentazione. Decorso tale termine il parere si intende espresso positivamente. Gli adeguamenti sono approvati con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della Giunta regionale.
10. Alla pianificazione e programmazione di cui ai commi precedenti sono assoggettate tutte le aree ricomprese nell'ambito portuale, incluse quelle private.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 61, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024
2Comma 4 sostituito da art. 61, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
3Parole sostituite al comma 5 da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
4Parole soppresse al comma 5 da art. 61, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
5Parole aggiunte al comma 9 da art. 61, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
6Comma 9 bis aggiunto da art. 61, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
Art. 7
 (Piano operativo triennale)
1. Il Piano operativo triennale, soggetto a revisione annuale, definisce le strategie di sviluppo delle attività portuali e gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati, ivi compresi i criteri generali per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni demaniali.
2. Il Piano operativo triennale è redatto sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 2 e sentito il Comitato consultivo di cui all'articolo 8, ed è approvato dal Presidente della Regione.
CAPO III
 FUNZIONI CONSULTIVE E DI SUPPORTO ALLA REGIONE
Art. 8
 (Comitato consultivo)
1. È istituito per ciascun porto di competenza regionale un Comitato consultivo, composto dall'Assessore regionale competente per materia che lo presiede o suo delegato, dal Direttore centrale della struttura regionale competente in materia, da un rappresentante designato, rispettivamente, dal Comune, dagli operatori portuali, dalle imprese industriali, dai prestatori di servizi di interesse generale e tecnico-nautici, dai lavoratori delle imprese operanti nel porto ai sensi dell'articolo 11 e dalle organizzazioni sindacali di settore, dagli spedizionieri e dagli agenti raccomandatari marittimi, dagli operatori ferroviari e dagli autotrasportatori operanti in porto, nonché, per Porto Nogaro, dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli. Ai lavori del Comitato è invitata l'Autorità marittima che partecipa con diritto di voto.
1 bis. Qualora le designazioni da parte dei vari enti interessati di cui al comma 1 non pervengano entro trenta giorni dalla richiesta il Comitato è ugualmente costituito ed esercita le proprie funzioni con i membri già designati.
1 ter. Il Comitato è costituito con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità e dura in carica cinque anni dall'atto di costituzione.
1 quater. Funge da segretario del Comitato un funzionario della Direzione regionale competente in materia di portualità.
2. Il Comitato ha funzioni consultive in ordine alla formazione e all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche, del Piano operativo triennale, nonché in ordine ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni e in ordine all'organizzazione del lavoro nel porto. Il Comitato è inoltre sentito in merito ad altre questioni di interesse generale.
2 bis. Per l'esercizio delle funzioni consultive in ordine all'approvazione del Piano regolatore portuale e sue modifiche il Comitato è integrato dai seguenti componenti tecnici:
a) i direttori centrali regionali, o loro delegati, competenti in materia di ambiente, biodiversità e attività produttive;
b) un rappresentante dell'Agenzia regionale protezione dell'ambiente (ARPA) o suo delegato;
c) fino a quattro esperti, designati dalle Università o dagli ordini professionali, rispettivamente nel settore delle infrastrutture marittimo-portuali, delle infrastrutture ferroviarie, dell'economia dei trasporti e della navigazione.
(8)
2 ter. Ai lavori del Comitato sono invitati e partecipano senza diritto di voto i rappresentanti tecnici, rispettivamente, del Provveditorato interregionale delle opere pubbliche e di Rete ferroviaria italiana (RFI).
2 quater. Nel parere rilasciato dal Comitato devono essere esplicitate le valutazioni dei componenti tecnici.
2 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di portualità sono disciplinate le modalità di designazione dei componenti di cui ai commi 1 e 2 bis, lettera c).
3. Dalla partecipazione e dal funzionamento del Comitato consultivo non derivano oneri a carico del bilancio della Regione, a esclusione dei compensi riconosciuti a ogni esperto di cui al comma 2 bis, lettera c), per i quali è fissata un'indennità pari a 2.000 euro per il parere sul Piano regolatore, 1.500 euro per il parere sulle varianti al Piano regolatore e 1.000 euro per il parere sull'adeguamento tecnico funzionale. Agli esperti che abbiano la loro sede ordinaria di lavoro o di servizio o comunque risiedano fuori regione spetta altresì il rimborso delle spese nella misura prevista per i dirigenti regionali.
4. Il Comitato adotta un regolamento per disciplinare lo svolgimento delle sue attività, che disciplini, tra l'altro, le modalità di convocazione, la validità delle sedute e delle deliberazioni e la forma della verbalizzazione.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 73, comma 1, L. R. 8/2022
2Comma 1 sostituito da art. 62, comma 1, lettera a), L. R. 2/2024 . Fino alla costituzione del nuovo Comitato consultivo continua ad operare il Comitato in carica all'entrata in vigore della L.R. 2/2024.
3Comma 1 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
4Comma 1 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
5Comma 1 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera b), L. R. 2/2024
6Parole aggiunte al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
7Parole sostituite al comma 2 da art. 62, comma 1, lettera c), L. R. 2/2024
8Comma 2 bis aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
9Comma 2 ter aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
10Comma 2 quater aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
11Comma 2 quinquies aggiunto da art. 62, comma 1, lettera d), L. R. 2/2024
12Comma 3 sostituito da art. 62, comma 1, lettera e), L. R. 2/2024
Art. 9
 (Collaborazioni istituzionali)
1. Al fine di assicurare il più elevato grado di efficacia nello svolgimento dei propri compiti l'Amministrazione regionale è autorizzata a:
a) stipulare con i soggetti pubblici operanti negli ambiti portuali accordi che prevedano l'impiego delle professionalità di settore ivi presenti, nonché l'espletamento di prestazioni di servizio a supporto della Regione;
b) delegare al Consorzio di sviluppo economico della Venezia Giulia e al Consorzio di sviluppo economico del Friuli compiti coerenti con gli scopi istituzionali dei medesimi soggetti.
(1)
1 bis. Per il riconoscimento delle spese per i lavori e le manutenzioni, affidati ai sensi del comma 1, lettera b), si rinvia alla disciplina in materia di delegazioni amministrative prevista dalla legge regionale 14/2002.
1 ter. Le spese per i servizi resi dai soggetti pubblici ai sensi del comma 1 sono riconosciute nei limiti e con le modalità stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Note:
1Lettera b) del comma 1 sostituita da art. 74, comma 1, L. R. 8/2022
2Comma 1 bis aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024
3Comma 1 ter aggiunto da art. 63, comma 1, L. R. 2/2024
CAPO IV
 ATTIVITÀ PORTUALI
Art. 10
 (Attività d'impresa)
1. L'Amministrazione regionale autorizza lo svolgimento delle attività commerciali e industriali, delle operazioni e dei servizi portuali, nonché la temporanea sosta di merci e materiali e affida la fornitura dei servizi di interesse generale.
Art. 11
 (Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.
2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza delle attività di impresa al Piano operativo triennale, nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.
4. Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 è disposto nel rispetto del provvedimento di cui al comma 1 che determina:
a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto, nonché la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione, alla decadenza e alla revoca dell'atto autorizzativo, nonché ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di un'idonea cauzione; tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
Art. 12
 (Concessioni)
1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale.
3. La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, deve anche documentare:
a) un programma di attività coerente con le finalità e gli spazi messi a disposizione;
b) l'idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
c) l'idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
d) l'idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.
4. Nel caso di più domande, è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal Piano operativo triennale.
5. L'atto di concessione, tra l'altro:
a) determina la durata, i poteri di vigilanza e controllo, le modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) indica le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone;
c) può prevedere la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e fissa le relative garanzie.
6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività.
7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, sono determinati altresì, anche in considerazione delle politiche tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità della concessione demaniale marittima, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5, lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del canone non può comunque superare il 50 per cento.
9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico.
Art. 13
 (Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
1. L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell' articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le modalità di esercizio della concessione.
2. Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) compatibilità con i principi e le disposizioni dell'Unione europea;
b) approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto al comma 3;
c) adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche;
d) acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il concessionario.
3. Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell' articolo 1571 del codice civile , l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
4. L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui all'articolo 5, comma 3, assicurando:
a) l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
b) l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario applicato nell'ambito portuale;
c) la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali gestionali del porto.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012
Art. 14
 (Approvazione dei progetti)
1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione.
2. Per le opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nell'ambito portuale del porto di Monfalcone, il progetto è sottoposto al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all' articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004 , che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
3. L'approvazione dei progetti costituisce, ove necessario, variante al Piano regolatore portuale, subordinatamente, in caso di contrasto con le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale comunale, all'espletamento favorevole delle procedure di cui all'articolo 6, comma 7.
Art. 15
 (Risorse per lo sviluppo della portualità)
1. Sono destinate allo sviluppo della portualità regionale le entrate a titolo di:
a) canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale;
b) canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali;
c) proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale;
d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore portuale e delle infrastrutture;
e) finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, di associazioni e di privati;
g) ogni altro gettito previsto da leggi o accordi;
h) lasciti e donazioni.
2. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinate a sostenere le spese per la gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro.
CAPO V
 NORME FINALI
Art. 16
 (Norme transitorie e finali)
1. Le autorizzazioni e le concessioni rilasciate alla data di entrata in vigore della presente legge, rimangono vigenti fino alla scadenza prevista dal titolo e i relativi canoni, fermo restando l'adeguamento annuale in base agli indici Istat, sono introitati dall'Amministrazione regionale, ai sensi dell' articolo 9, comma 5, del decreto legislativo 111/2004 .
2. Nelle more della definizione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 4, ai fini dell'acquisizione del parere dell'organo tecnico statale, la Regione, nel rispetto del principio di leale collaborazione, assicura la partecipazione al procedimento da parte della competente Direzione generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nonché del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.
3. Nell'ambito dei porti di Monfalcone e di Porto Nogaro si applicano le disposizioni della legge 84/1994 , e successive modificazioni, non incompatibili con la presente legge.
4. Le procedure per il rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 16 e dell' articolo 18 della legge 84/1994 , e successive modificazioni, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono definite nel rispetto delle disposizioni nazionali.
Art. 17
 (Norme finanziarie)
1. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), b) e c), sono accertate e riscosse sull'unità di bilancio 3.1.104 e sul capitolo 1865 di nuova istituzione per memoria nello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2012-2014 e del bilancio per l'anno 2012, con la denominazione <<Proventi derivanti dai canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale, nonché dalle autorizzazioni per operazioni e servizi portuali e dai proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale>> e vengono iscritte nell'esercizio successivo nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per le finalità previste dal medesimo articolo 15, comma 2.