Art. 11
(Autorizzazioni per operazioni e servizi portuali)
1. Sono operazioni portuali il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito, il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, svolti nell'ambito portuale. Sono servizi portuali quelli riferiti a prestazioni specialistiche, complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, individuati con provvedimento del Direttore centrale competente, sentito il Comitato consultivo.
2. Il Servizio regionale competente disciplina e vigila sull'espletamento delle operazioni portuali e dei servizi portuali, nonché sull'applicazione delle tariffe indicate da ciascuna impresa.
3. L'esercizio delle attività di cui al comma 1, espletate per conto proprio o di terzi, è soggetto ad autorizzazione, rilasciata previa verifica della corrispondenza delle attività di impresa al Piano operativo triennale, nonché del possesso da parte del richiedente dei requisiti di cui al comma 4. Le imprese autorizzate sono iscritte in appositi registri e sono soggette al pagamento di un canone annuo e alla prestazione di una cauzione.
4.
Il rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 3 è disposto nel rispetto del provvedimento di cui al comma 1 che determina:
a) i requisiti di carattere personale e tecnico-organizzativo, di capacità finanziaria, di professionalità degli operatori e delle imprese richiedenti, adeguati alle attività da espletare, tra i quali la presentazione di un programma operativo, assistito da idonee garanzie anche fideiussorie, volto all'incremento dei traffici e della produttività del porto, nonché la determinazione di un organico di lavoratori alle dirette dipendenze comprendente anche i quadri dirigenziali;
b) i criteri, le modalità e i termini in ordine al rilascio, alla sospensione, alla decadenza e alla revoca dell'atto autorizzativo, nonché ai relativi controlli;
c) i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità dell'autorizzazione, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare;
d) i criteri inerenti il rilascio di autorizzazioni specifiche per l'esercizio di operazioni portuali, da effettuarsi all'arrivo o alla partenza di navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale adeguato alle operazioni da svolgere, nonché per la determinazione di un corrispettivo e di un'idonea cauzione; tali autorizzazioni non rientrano nel numero massimo di cui al comma 7.
5. Le tariffe delle operazioni portuali di cui al comma 1 sono rese pubbliche. Le imprese autorizzate ai sensi del comma 3 devono comunicare le tariffe che intendono praticare nei confronti degli utenti, nonché ogni successiva variazione.
6. L'autorizzazione ha durata rapportata al programma operativo proposto dall'impresa. L'Amministrazione regionale verifica con cadenza almeno annuale il rispetto delle condizioni previste nel programma operativo.
7. L'Amministrazione regionale determina il numero massimo di autorizzazioni che possono essere rilasciate ai sensi del comma 3 in relazione alle esigenze di funzionalità del porto e del traffico, assicurando, comunque, il massimo della concorrenza nel settore.
Art. 12
(Concessioni)
1. L'Amministrazione regionale, fatta salva la necessità di riservare nell'ambito portuale spazi operativi per lo svolgimento delle operazioni portuali da parte di imprese non concessionarie, può concedere ai soggetti autorizzati allo svolgimento di attività d'impresa o alla fornitura di servizi di interesse generale aventi rilevanza economica l'occupazione e l'uso, anche esclusivo, di aree demaniali e banchine mediante procedure a evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e concorrenza.
2. L'Amministrazione regionale procede, di norma, mediante avviso da pubblicarsi per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con cui informa dell'intendimento di affidare in concessione un'area demaniale marittima invitando i candidati a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni la propria miglior offerta, nel rispetto delle strategie indicate nel Piano operativo triennale.
3.
La domanda di partecipazione alla selezione pubblica, oltre ai requisiti necessari per il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, deve anche documentare:
a) un programma di attività coerente con le finalità e gli spazi messi a disposizione;
b) l'idoneità tecnico-professionale, soddisfatta dalla presenza delle professionalità richieste per l'espletamento delle attività correlate alla concessione, attestate dall'elenco di attività precedentemente svolte, pertinenti a quelle oggetto della concessione;
c) l'idoneità organizzativa, soddisfatta dall'adeguatezza dell'organico e/o di attrezzature tecniche, materiali e strumentali;
d) l'idoneità economico-finanziaria, soddisfatta da idonee dichiarazioni bancarie, e/o bilanci o estratti di bilanci, e/o fatturato globale o fatturato relativo alle attività similari a quelle della concessione.
4. Nel caso di più domande, è preferito, con provvedimento motivato, il richiedente che offra migliori garanzie circa la rispondenza dei programmi di attività dell'impresa alle caratteristiche e ai programmi di sviluppo del porto stabiliti dal Piano operativo triennale.
5.
L'atto di concessione, tra l'altro:
a) determina la durata, i poteri di vigilanza e controllo, le modalità di eventuale cessione degli impianti a nuovo concessionario;
b) indica le modalità di calcolo, di rivalutazione e di versamento del relativo canone;
c) può prevedere la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, a carico del concessionario e fissa le relative garanzie.
6. L'Amministrazione regionale effettua accertamenti con cadenza annuale al fine di verificare il permanere dei requisiti in possesso al momento del rilascio della concessione e l'attuazione degli investimenti previsti nel programma di attività.
7. Nell'ipotesi in cui pervenga istanza autonoma di concessione, questa viene pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia e sull'Albo pretorio del Comune, con l'invito a chi ne abbia interesse a presentare entro un termine non inferiore a venti giorni né superiore a novanta giorni osservazioni e opposizioni o eventuali istanze concorrenti. Sono irricevibili le istanze non compatibili con i vincoli di carattere urbanistico, paesaggistico e ambientale vigenti.
8. Con il provvedimento di cui all'articolo 11, comma 4, sono determinati altresì, anche in considerazione delle politiche tariffarie nazionali e internazionali influenti sul traffico dell'Alto Adriatico, i parametri per definire i limiti minimi e massimi dei canoni annui e della cauzione in relazione alla durata e alla specificità della concessione demaniale marittima, tenuti presenti il volume degli investimenti e le attività da espletare; in particolare, nel caso in cui, ai sensi del comma 5, lettera c), sia a esclusivo carico del concessionario la realizzazione di opere portuali, anche di grande infrastrutturazione, ovvero di strutture di difficile rimozione, il limite minimo, limitatamente alla zona interessata dalle opere, è ridotto, rispettivamente, del 50 per cento e del 25 per cento. Qualora ricorrano entrambe le ipotesi, la riduzione complessiva del canone non può comunque superare il 50 per cento.
9. È fatta salva l'utilizzazione gratuita degli immobili demaniali da parte di amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di funzioni attinenti ad attività marittime e portuali.
10. È fatta, altresì, salva l'utilizzazione gratuita delle aree demaniali da parte di soggetti pubblici, qualora l'occupazione delle medesime si renda necessaria per realizzare lavori o interventi di interesse pubblico.
Art. 13
(Partenariato pubblico/privato - finanza di progetto)
1.
L'Amministrazione regionale può stipulare convenzioni che, utilizzando lo strumento della concessione demaniale marittima di cui agli articoli 36 e seguenti del codice della navigazione, attuino modelli di partenariato pubblico/privato o di finanza di progetto al fine di consentire la realizzazione di opere e/o infrastrutture non altrimenti conseguibile. Tali convenzioni, ai sensi dell'
articolo 17 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), e dell'
articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), individuano le modalità di esercizio della concessione.
2.
Il procedimento di selezione delle imprese che chiedono di realizzare e di gestire economicamente le infrastrutture portuali con l'apporto di capitale privato avviene nel rispetto dei seguenti principi:
a) compatibilità con i principi e le disposizioni dell'Unione europea;
b) approvazione tecnica del progetto, anche ai fini di quanto previsto al comma 3;
c) adozione delle procedure in materia di appalti per l'esecuzione di opere pubbliche;
d) acquisizione dell'opera realizzata al demanio marittimo alla scadenza della concessione senza alcun indennizzo per il concessionario.
3.
Al fine di consentire il recupero degli investimenti effettuati, il concessionario, previa autorizzazione dell'Amministrazione regionale, può dare in locazione, con contratto di diritto privato ai sensi dell'
articolo 1571 del codice civile
, l'opera realizzata a imprese in possesso dell'autorizzazione di cui all'articolo 11, verso corrispettivo di un canone non inferiore a quello stabilito per fattispecie analoghe.
4.
L'Amministrazione regionale disciplina i rapporti con i soggetti pubblici o privati proprietari di aree e impianti, di cui all'articolo 5, comma 3, assicurando:
a) l'erogazione dei servizi di interesse generale all'utenza indifferenziata;
b) l'applicazione di tariffe coerenti con il regime tariffario applicato nell'ambito portuale;
c) la partecipazione dei precitati soggetti agli oneri generali gestionali del porto.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 67, comma 1, L. R. 16/2012
Art. 14
(Approvazione dei progetti)
1. I progetti sono soggetti alla disciplina regionale in materia di lavori pubblici di competenza della Regione.
2.
Per le opere di grande infrastrutturazione da realizzarsi nell'ambito portuale del porto di Monfalcone, il progetto è sottoposto al parere dell'organo tecnico statale individuato nell'intesa di cui all'
articolo 11, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 111/2004
, che si esprime entro quarantacinque giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere è reso dalla struttura regionale competente in materia di infrastrutture portuali.
3. L'approvazione dei progetti costituisce, ove necessario, variante al Piano regolatore portuale, subordinatamente, in caso di contrasto con le previsioni urbanistiche del piano regolatore generale comunale, all'espletamento favorevole delle procedure di cui all'articolo 6, comma 7.
Art. 15
(Risorse per lo sviluppo della portualità)
1.
Sono destinate allo sviluppo della portualità regionale le entrate a titolo di:
a) canoni di concessione di beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nell'ambito portuale;
b) canoni per le autorizzazioni per operazioni e servizi portuali;
c) proventi derivanti dalla fornitura dei servizi di interesse generale;
d) finanziamenti finalizzati dallo Stato per le attività svolte nel settore portuale e delle infrastrutture;
e) finanziamenti dell'Unione europea, nonché di altri organismi nazionali e internazionali e istituzioni pubbliche per la realizzazione di progetti specifici nell'ambito delle materie di competenza;
f) contributi e sovvenzioni della Regione, di enti pubblici, di associazioni e di privati;
g) ogni altro gettito previsto da leggi o accordi;
h) lasciti e donazioni.
2. Le entrate derivanti dai canoni e dai proventi di cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono destinate a sostenere le spese per la gestione del Porto di Monfalcone e di Porto Nogaro.