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DECRETO LEGISLATIVO 1 aprile 2004, n. 111

Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento di funzioni in materia di viabilità e trasporti.

note: Entrata in vigore del decreto: 19-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/03/2007)
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Testo in vigore dal:  21-5-2004
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Art. 11

Funzioni statali in materia di trasporti
1. Restano in capo allo Stato, in relazione alle esigenze di unitarietà, le funzioni relative:
a) alla predisposizione del piano generale dei trasporti inerenti le grandi reti di trasporto e di navigazione, i porti e gli aeroporti civili;
b) alla definizione di standard e prescrizioni tecniche
((in materia di sicurezza dei trasporti aerei,))
marittimi, di cabotaggio, automobilistici, ferroviari e dei trasporti ad impianti fissi, del trasporto di merci pericolose, nocive e inquinanti;
c) ai servizi di trasporto aereo, ad eccezione dei collegamenti che si svolgono esclusivamente nell'ambito della Regione e dei servizi elicotteristici;
d) ai servizi di trasporto marittimo, ad eccezione dei servizi di cabotaggio che si svolgono prevalentemente nell'ambito della Regione e di quelli a carattere transfrontaliero;
e) ai servizi di trasporto automobilistico a carattere internazionale, con esclusione di quelli transfrontalieri, e alle linee interregionali;
f) alla concessione di autolinee ordinarie e di gran turismo non comprese fra quelle di interesse regionale;
g) ai servizi di trasporto ferroviario internazionali e quelli nazionali di percorrenza medio-lunga, caratterizzati da elevati standards qualitativi, ad eccezione di quelli a carattere transfrontaliero;
h) ai servizi di trasporto di merci pericolose, nocive ed inquinanti;
i) alla sicurezza, di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, 8 luglio 1998, n. 277, e 16 marzo 1999, n. 146, tranne quelle relative al rilascio del nulla osta allo svolgimento dei servizi di trasporto su gomma e quelle relative all'accertamento di cui all'ultimo comma dell'articolo 5 del citato decreto 11 luglio 1980, n. 753;
l) all'adozione delle linee guida e dei principi quadro per la riduzione dell'inquinamento derivante dal sistema di trasporto pubblico;
m) alla vigilanza ai fini della sicurezza dei trasporti ad impianto fisso, fatto salvo quanto stabilito dalla lettera i) e con l'esclusione degli impianti a fune;
n) alla vigilanza sulle imprese di trasporto pubblico di interesse nazionale e sulla sicurezza e regolarità di esercizio della rete ferroviaria di interesse nazionale;
o) al rilascio di concessioni per la gestione delle infrastrutture ferroviarie di interesse nazionale;
p) alla programmazione, realizzata previa intesa con la Regione, degli interporti e delle intermodalità di rilievo nazionale e internazionale;
q) agli interventi statali a favore delle imprese di autotrasporto di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 454;
r) all'albo nazionale degli autotrasportatori con funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza di cui all'articolo 1, comma 4, e all'articolo 7, comma 7, della legge 23 dicembre 1997, n. 454;
s) alla registrazione della proprietà dei veicoli e delle successive variazioni nell'archivio nazionale dei veicoli;
t) alla omologazione e approvazione dei veicoli a motore e loro rimorchi, loro componenti e unità tecniche indipendenti;
u) al riconoscimento delle omologazioni del Registro italiano navale (RINA), nonché alla vigilanza sul RINA, su l'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale (INSEAN) e su la Lega navale italiana;
v) all'estimo navale;
z) ai compiti di polizia stradale di cui agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
aa) alla fissazione dei principi fondamentali per la classificazione dei porti e nei porti di rilievo nazionale e internazionale, previa intesa con la Regione, per la pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi aventi ad oggetto la costruzione, la gestione, la bonifica e la manutenzione dei porti e delle vie di navigazione, delle opere edilizie a servizio dell'attività portuale, dei bacini di carenaggio, di fari e fanali;
bb) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione da diporto e alla sicurezza della navigazione interna;
cc) alle caratteristiche tecniche e al regime giuridico delle navi e delle unità da diporto;
dd) alla disciplina e alla sicurezza della navigazione marittima;
ee) alla bonifica delle vie di navigazione e dei canali marittimi;
ff) alla costituzione e gestione del sistema del traffico marittimo denominato VTS;
gg) alla programmazione e costruzione, d'intesa con la Regione, degli aeroporti classificati di interesse nazionale e regionale, nonché alla fissazione dei principi fondamentali per il loro ampliamento e gestione;
hh) alla disciplina delle scuole di volo e del rilascio dei titoli aeronautici quali licenze, attestati e abilitazioni, nonché alla disciplina delle scuole di formazione marittima e del rilascio dei titoli professionali marittimi; alla individuazione dei requisiti psico-fisici della gente di mare;
ii) alla disciplina della sicurezza del volo;
ll) all'Ente nazionale per l'aviazione civile e alla Direzione generale della navigazione aerea previste dall'articolo 2 del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250;
mm) alla pianificazione degli interventi per sostenere la trasformazione delle compagnie portuali, anche in relazione agli organici e all'assegnazione della cassa integrazione guadagni;
nn) alla tenuta dell'archivio nazionale dei veicoli e dei veicoli d'epoca e dell'anagrafe nazionale degli abilitati alla guida;
oo) all'utilizzazione del pubblico demanio marittimo e delle zone del mare territoriale di competenza statale per finalità di approvvigionamento energetico;
pp) al sistema informativo del demanio marittimo, la cui gestione è regolata mediante protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, si provvede, con decreto del Presidente del Consiglio del Ministri, previa intesa con la Regione, all'identificazione delle aree dei porti internazionali e nazionali nelle quali opera il trasferimento alla Regione delle funzioni relative alle concessioni sulle aree demaniali marittime.