CAPO I
PRINCIPI E FUNZIONI
Art. 1
(Finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, di seguito denominata Regione, nel rispetto della
parte II, capo IV, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia. <Testo A>), persegue gli obiettivi di tutela della pubblica incolumità e di riduzione del rischio sismico sul territorio regionale, attraverso la salvaguardia della stabilità e della sicurezza delle costruzioni nelle zone dichiarate sismiche.
2. Alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1 concorrono, nel rispetto dei principi di decentramento e di collaborazione, i Comuni con riferimento al territorio di competenza.
Art. 2
(Ambito di applicazione)
1. Le norme per la costruzione in zona sismica contenute nella presente legge si applicano a chiunque esegua, con o senza titolo abilitativo, nelle zone del territorio della Regione soggette all'obbligo della progettazione antisismica, opere o interventi edilizi di manutenzione straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia, di nuova costruzione e di ristrutturazione urbanistica, che abbiano rilevanza strutturale, ovvero modifichi la destinazione d'uso di edifici e di opere, con o senza lavori edili, in modo tale da farli rientrare nelle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
Art. 3
(Competenze della Regione)
1.
Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione provvede:
a) alla classificazione delle zone sismiche del territorio regionale, sentiti le Province e i Comuni, i quali sono tenuti a esprimersi entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, la classificazione proposta dalla Regione si intende assentita;
c) all'indirizzo e al coordinamento delle funzioni dei Comuni nei casi in cui ricorra la specifica esigenza di assicurare unitarietà e uniformità di trattamento del territorio regionale.
2.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale sono definiti:
a) la classificazione delle zone sismiche e l'indicazione delle aree di alta e bassa sismicità ai fini di cui agli articoli 6 e 7;
b) le modalità di applicazione delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica così come definite dalle normative vigenti;
c) le modalità del sorteggio dei progetti previsto all'articolo 7, comma 3, e delle relative comunicazioni;
d) i parametri per la determinazione dell'onere istruttorio per la parziale copertura dei costi dell'attività svolta dagli organismi tecnici istituiti ai sensi del comma 4.
3.
Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con regolamento regionale, previo parere della competente Commissione consiliare, sono definiti:
a) le tipologie di edifici e di opere previsti all'articolo 6, comma 2, lettera a);
b) le modalità di presentazione e di trasmissione dei progetti nell'ambito dei procedimenti di cui agli articoli 6 e 7;
c) i criteri per la determinazione della funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, ai sensi dell'articolo 5, comma 3.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono costituiti gli organismi tecnici di cui all'articolo 4, comma 2, con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, che ne determina la composizione, la durata, i compiti e le modalità di funzionamento.
Art. 4
(Competenze dei Comuni)
1.
I Comuni con riferimento all'ambito territoriale di competenza, provvedono:
a) a esprimersi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a);
b) a svolgere le attività connesse al deposito dei progetti previsto all'articolo 5, comma 1;
c) a svolgere, ai sensi degli articoli 6 e 7, le attività relative alla trasmissione dei progetti alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia;
d) a svolgere le attività connesse alla denuncia dei lavori prevista all'articolo 8;
2. Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al comma 1, lettera f), i Comuni si avvalgono di organismi tecnici, composti dai responsabili delle strutture regionali a livello provinciale competenti in materia e da esperti, costituiti ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
CAPO II
VIGILANZA SULLA COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA
Art. 5
(Disciplina dell'autorizzazione)
1. La realizzazione delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e delle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è soggetta al preavviso scritto e al contestuale deposito dei progetti presso il Comune competente per territorio, ai fini di cui agli articoli 6 e 7.
2. L'inizio dei lavori relativi agli interventi di cui all'articolo 6, comma 2, e alle eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari è subordinato all'autorizzazione scritta da parte del Comune competente per territorio.
3. L'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, in relazione alle varianti in corso d'opera o agli interventi locali su costruzioni esistenti, che assolvono una funzione di limitata importanza nel contesto statico dell'opera, come definita dal regolamento di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), è asseverata da una dichiarazione del progettista ed è accertata dal collaudatore delle opere e degli interventi stessi. In tali casi non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7.
4. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano agli edifici e alle opere di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a).
5. Le stazioni appaltanti i lavori pubblici presentano l'istanza di autorizzazione di cui al comma 2, prima di iniziare le procedure di affidamento dei lavori.
Art. 6
(Procedimento di autorizzazione)
1. L'istanza intesa a ottenere l'autorizzazione di cui all'articolo 5, comma 2, è presentata al Comune competente per territorio che, entro il termine di cinque giorni dal ricevimento, la trasmette alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, ai fini della verifica, entro cinquanta giorni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4.
2.
Il Comune, all'esito della verifica tecnica, positivo o con prescrizioni, sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, rilascia l'autorizzazione scritta all'inizio dei lavori relativi agli interventi che riguardano:
a) gli edifici di interesse strategico e le opere, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assuma rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile, nonché gli edifici e le opere, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, così come individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera a);
3. Il rilascio ovvero il diniego dell'autorizzazione scritta sono comunicati al richiedente entro cinque giorni dalla data di ricevimento dell'esito della verifica di cui al comma 1.
4. L'eventuale richiesta di integrazioni documentali, da effettuarsi in un'unica soluzione, da parte dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, sospende il termine di cinquanta giorni di cui al comma 1 fino alla data di ricezione, da parte dell'organismo tecnico medesimo, della documentazione richiesta.
5. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 2, è effettuato, altresì, ai sensi dell'articolo 67 e ai fini di cui all'
articolo 62 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, da un collaudatore nominato anteriormente alla presentazione dell'istanza di autorizzazione, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità. Il certificato di collaudo statico è depositato presso il Comune competente per territorio.
6. Nel caso in cui una singola opera strutturale ricada sul territorio di più Comuni, il preavviso scritto e il deposito di cui all'articolo 5, nonché la presentazione dell'istanza di autorizzazione di cui al comma 1, sono effettuati in ogni caso presso il Comune ricadente nell'area a maggior grado di sismicità, cui compete il rilascio dei conseguenti provvedimenti. Il Comune competente informa gli altri Comuni interessati del rilascio dell'attestazione di cui all'articolo 7, comma 1, e dell'esito della verifica tecnica di cui all'articolo 7, comma 3, nonché, dà contestuale comunicazione ai medesimi delle attività svolte ai sensi dei commi 1 e 3, nonché dell'articolo 7, comma 2.
Art. 7
(Procedimento semplificato)
1. Nel caso di progetti relativi a edifici e a opere previsti dall'articolo 6, comma 2, lettera b), compresi nelle aree a bassa sismicità, così come definite ai sensi dell'
articolo 83 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, può essere dato inizio ai lavori a seguito del rilascio, da parte del Comune competente per territorio, dell'attestazione di avvenuto deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1.
2. Il Comune, entro il termine di cinque giorni dal deposito, trasmette la scheda informativa recante gli estremi e la classificazione del progetto di cui al comma 1 alla struttura regionale a livello provinciale competente in materia, dandone contestuale comunicazione al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto.
3. I progetti di cui al comma 1 sono soggetti a verifica a campione sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica a cura dell'organismo tecnico istituito ai sensi dell'articolo 3, comma 4, mediante scelta, da parte della struttura regionale a livello provinciale competente in materia, con il metodo del sorteggio, di un numero non inferiore al 5 per cento delle schede informative ricevute.
4. Il Comune, entro il termine di dieci giorni dal deposito, comunica al soggetto che ha effettuato il deposito stesso se il relativo progetto, all'esito del sorteggio di cui al comma 3, è sottoposto a verifica.
5. L'esito della verifica tecnica di cui al comma 3 è comunicato al soggetto che ha effettuato il deposito del progetto e al Comune interessato, entro sessanta giorni dalla data del deposito medesimo. Decorso tale termine, l'esito della verifica si intende positivo.
6. L'esito positivo della verifica tecnica di cui al comma 3 consente la prosecuzione dei lavori nel rispetto delle eventuali prescrizioni dettate.
7. In caso di esito negativo della verifica tecnica di cui al comma 3 il direttore dei lavori sospende i lavori.
8. La deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a), può individuare determinate aree di bassa sismicità in cui l'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente ai progetti di cui al comma 1, è asseverata da una dichiarazione del progettista e non si applicano le disposizioni di cui al comma 3.
9. L'accertamento sul rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica, relativamente agli interventi di cui al comma 1, è effettuato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 5.
Art. 8
(Progetti di opere strutturali)
2. Per i progetti delle opere e degli interventi edilizi di cui all'articolo 2 e per le eventuali variazioni strutturali delle opere previste dai progetti originari, che interessano zone del territorio regionale soggette all'obbligo della progettazione antisismica, il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, produce gli effetti della denuncia dei lavori prevista dall'
articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001.
3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, nonché il deposito del progetto ai sensi dell'articolo 5, comma 1, relativi a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, sono effettuati presso la sede della struttura direzionale stessa che provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
Art. 9
(Disposizioni per i centri storici)
1. Nel caso in cui sussistano ragioni determinate dall'esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici che impediscano, anche parzialmente, il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni nelle zone di cui all'articolo 2, la Regione, su richiesta dei soggetti interessati o, nel caso di opere di competenza della Regione, su iniziativa della struttura regionale competente in materia, è autorizzata a concedere deroghe all'osservanza delle citate norme tecniche.
2. La possibilità di deroga di cui al comma 1 è prevista nello strumento di pianificazione generale comunale.
3. La deroga è disposta dalla Giunta regionale sulla base dell'istruttoria della struttura regionale competente in materia, sentita la struttura regionale competente in materia di tutela dei beni paesaggistici.
4. La deroga di cui al comma 3 è confermata nel piano attuativo comunale.
Art. 10
(Interventi realizzati dalla Regione e dagli enti locali)
1. La Regione e gli enti locali realizzano le opere e gli interventi edilizi di cui all'articolo 2 nel rispetto delle norme per la costruzione nelle zone soggette all'obbligo della progettazione antisismica di cui alla presente legge.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia dei lavori ai sensi dell'articolo 8, la verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione alle opere e agli interventi edilizi di cui al comma 1 può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalle strutture interne competenti in materia della Regione e degli enti locali, a condizione che non abbiano partecipato alla predisposizione dei relativi progetti.
3. L'accertamento del rispetto delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica relativamente agli interventi di cui al comma 1 è effettuato, altresì, nell'ambito del collaudo in corso d'opera e della revisione dei calcoli di verifica e di stabilità.
4. La verifica sull'osservanza delle norme tecniche per la costruzione in zona sismica in relazione a opere e a interventi edilizi di cui all'articolo 2, realizzati dalla Protezione civile della Regione, può essere effettuata, in alternativa agli organismi tecnici di cui all'articolo 3, comma 4, dalla struttura tecnica interna alla stessa, a condizione che non abbia partecipato alla predisposizione dei relativi progetti, che in entrambi i casi provvede a darne comunicazione al Comune competente per territorio.
CAPO III
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.11
(Poteri sostitutivi)
1. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) ed e), la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, diffida il Comune a provvedere entro un congruo termine non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, tramite l'Assessore regionale medesimo, sentito l'ente inadempiente, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
2. In caso di mancato adempimento da parte del Comune delle attività di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), la Giunta regionale, sentito il Consiglio delle autonomie locali, assegna al Comune, tramite l'Assessore regionale competente in materia di normativa antisismica, un congruo termine per provvedere non inferiore a trenta giorni, salvo deroga motivata da ragioni d'urgenza. Decorso tale termine, la Giunta regionale, sentito l'ente inadempiente e il Consiglio delle autonomie locali, adotta, tramite l'Assessore regionale medesimo, i provvedimenti necessari ad assicurare lo svolgimento dell'attività non realizzata, anche attraverso la nomina di un commissario.
3. Gli oneri conseguenti all'attività del commissario sono posti a carico del bilancio dell'ente inadempiente.
Art. 12
(Sistema sanzionatorio)
Art. 13
(Iniziative formative)
1. Nella fase di prima applicazione della presente legge, la Regione organizza attività di formazione in materia di costruzione in zona sismica, destinate al personale delle strutture regionali competenti in materia e degli uffici tecnici comunali.