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LEGGE 10 dicembre 1981, n. 741

Ulteriori norme per l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/04/2000)
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Testo in vigore dal:  17-12-1981

Art. 20

Snellimento di procedure di cui alla legge 2 febbraio 1974, n. 64


Al fine di vigilare sulle costruzioni per la prevenzione del rischio sismico in applicazione delle norme di cui al capo 111 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, le regioni possono definire, con legge, modalità di controllo successivo anche con metodi a campione; in tal caso, possono prevedere che l'autorizzazione preventiva di cui all'articolo 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, non sia necessaria per l'inizio dei lavori. Per l'osservanza delle norme sismiche, resta ferma la responsabilità del progettista, del direttore dei lavori, dell'impresa e del collaudatore.
Le regioni emanano altresì norme per l'adeguamento degli strumenti urbanistici generali e particolareggiati vigenti, nonché sui criteri per la formazione degli strumenti urbanistici ai fini della prevenzione del rischio sismico.
Fino all'emanazione delle norme di cui al precedente comma, restano vigenti le norme di cui all'articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64.