Art. 1
(Oggetto e finalità)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, con la presente legge, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 11), dello Statuto speciale e in conformità ai principi della
legge 11 agosto 2003, n. 218 (Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente), e successive modifiche, disciplina l'esercizio professionale dei servizi di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori effettuati da un'impresa per uno o più viaggi richiesti da terzi committenti o offerti direttamente a gruppi precostituiti, con preventiva definizione del periodo di effettuazione del trasporto, della sua durata e dell'importo complessivo dovuto per l'impiego e l'impegno dell'autobus adibito al servizio, da corrispondere unitariamente o da frazionare tra i singoli componenti del gruppo.
2.
Con la finalità di garantire la qualità del servizio reso all'utenza, la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di accesso delle imprese al mercato, nonché il libero esercizio dell'attività in riferimento alla libera circolazione delle persone, la sicurezza dei viaggiatori trasportati, l'omogeneità dei requisiti professionali, la tutela delle condizioni di lavoro, nell'ambito della materia di cui al comma 1, la presente legge in particolare:
a) ripartisce tra la Regione e le Province le funzioni per il rilascio delle autorizzazioni per l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente;
b) determina modalità e procedure per l'accertamento periodico della permanenza dei requisiti previsti dalle norme comunitarie, nazionali e regionali per lo svolgimento dell'attività di trasporto di viaggiatori su strada;
c) individua i comportamenti sanzionabili in via amministrativa determinando la misura delle sanzioni pecuniarie in relazione alla gravità delle infrazioni commesse e determina i casi di sospensione e revoca dell'autorizzazione;
d) disciplina l'istituzione del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente e ne disciplina la relativa gestione.
Art. 2
(Attribuzione delle funzioni)
1. La Regione esercita funzioni di regolamentazione e vigilanza sulla corretta applicazione della presente legge e istituisce e detiene il registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus di cui all'articolo 15.
2. Sono trasferite alle Province le funzioni relative al rilascio e al rinnovo delle autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente, al controllo sulle imprese esercenti tale attività, nonché all'accertamento, alla contestazione, alla determinazione e all'irrogazione delle sanzioni amministrative conseguenti agli illeciti previsti dalla presente legge.
Art. 3
(Attività autorizzatoria)
1. L'esercizio dell'attività di noleggio di autobus con conducente è subordinato al rilascio di autorizzazione da parte della Provincia alle imprese che hanno nel relativo territorio la sede legale o la principale organizzazione aziendale.
2. L'autorizzazione di cui al comma 1 consente lo svolgimento professionale dell'attività di noleggio di autobus con conducente e l'immatricolazione degli autobus da destinare all'esercizio.
3. L'autorizzazione non è soggetta a limiti territoriali, ha la durata di cinque anni e può essere rinnovata su richiesta dell'interessato secondo le modalità di cui agli articoli 5 e 7.
Art. 4
(Requisiti per il rilascio dell'autorizzazione)
1.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla verifica della sussistenza, in capo alle singole imprese, delle seguenti condizioni organizzative:
b) autobus di cui alla lettera a) dotati di attrezzature atte a garantire la qualità dei servizi di trasporto attraverso l'utilizzo di mezzi dotati di impianto di climatizzazione, sedili reclinabili, impianto fonico di bordo e per i quali sia garantito un adeguato livello di pulizia;
c) disponibilità di veicoli dotati di sistemi di accessibilità per soggetti a ridotta capacità motoria rispetto al totale del parco autobus di cui alla lettera a) nella misura di una unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi da dieci a venti mezzi e nella misura di due unità per parchi autobus ad uso noleggio aventi oltre ventun mezzi;
d) personale conducente in numero non inferiore all'80 per cento del parco mezzi di cui alla lettera a) da adibirsi al servizio; tale percentuale viene applicata per le imprese con più di due mezzi e si considera arrotondata all'unità inferiore.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b) e d), non trovano applicazione per gli scuolabus. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera b), non trovano applicazione per gli autobus che svolgono servizi di trasporto per persone con disabilità.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 42, comma 2, L. R. 23/2007
2Comma 2 sostituito da art. 55, comma 1, L. R. 16/2008
3Parole sostituite alla lettera a) del comma 1 da art. 5, comma 18, L. R. 14/2012
4Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 98, comma 1, L. R. 6/2021
5Lettera a) del comma 1 sostituita da art. 104, comma 1, L. R. 3/2024
Art. 5
(Rilascio dell'autorizzazione)
1.
L'autorizzazione di cui all'articolo 4, comma 1, viene rilasciata previa presentazione di formale istanza, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa, alla quale devono essere allegati il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, nonché le seguenti dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e successive modifiche, concernenti:
a) la sede legale o la principale organizzazione aziendale che deve trovarsi all'interno del territorio provinciale di riferimento;
b) il possesso dei requisiti di onorabilità, idoneità finanziaria e professionale previsti dal decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, e successive modifiche, in materia di professione di trasportatore su strada di merci e di viaggiatori. L'idoneità finanziaria può essere comprovata dalla presentazione di adeguata attestazione bancaria, nonché dall'estratto di bilancio degli ultimi tre anni con l'indicazione del fatturato globale e del fatturato relativo al settore di cui alla presente legge;
c) il numero degli autobus già presenti nel parco mezzi da adibirsi al servizio di noleggio con la specificazione della data della prima immatricolazione e dei dati identificativi del mezzo, della percentuale di autobus adeguati per l'handicap e della tipologia di attrezzature di cui all'articolo 4, lettera b). Tale dotazione può comprendere autobus in proprietà, in usufrutto, in locazione finanziaria o in vendita con patto di riservato dominio. Può essere altresì proposto l'impegno all'acquisto di un determinato numero e tipologia di mezzi da comprovarsi ai sensi del comma 5;
d) l'assenza di sovvenzioni pubbliche per l'acquisto di autobus adibiti al servizio di noleggio di cui all'articolo 9 ovvero eventuale elencazione di quelli ammissibili ai sensi della legge 218/2003;
e) il numero dei conducenti e la natura giuridica del loro rapporto lavorativo che deve comunque rientrare nelle fattispecie previste dall'articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche;
f) il possesso del certificato di abilitazione professionale di cui all'articolo 116, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, da parte del personale adibito alla guida degli autobus;
g) l'adozione del regime di contabilità separata tra l'attività di noleggio e quella di trasporto pubblico locale ai sensi e per gli effetti del regolamento (CEE) n. 1191/69 del Consiglio, del 26 giugno 1969, relativo all'azione degli Stati membri in materia di obblighi inerenti alla nozione di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, su strada e per via navigabile, come modificato dal regolamento (CEE) n. 1893/91 del Consiglio, del 20 giugno 1991. La presente lettera si applica solo alle aziende che effettuano anche servizi di linea ai sensi dei contratti di servizio di cui alla legge regionale 20 agosto 2007, n. 23.
2. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione di un elenco nominativo del personale conducente di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d).
3. Per le imprese esercenti sia l'attività di noleggio che di trasporto pubblico locale l'elenco nominativo del personale conducente di cui al comma 2 può comprendere l'intero organico dell'impresa.
4. L'autorizzazione contiene l'esplicita prescrizione del divieto di utilizzo di autobus in difformità al requisito di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a).
5. Le imprese esercenti attività di noleggio con conducente mediante autobus comunicano alla Provincia competente, entro novanta giorni dal rilascio dell'autorizzazione di cui al presente articolo, l'intervenuta immatricolazione ad uso noleggio degli autobus di cui al comma 1, lettera c), ai fini dell'aggiornamento dell'autorizzazione stessa.
6. Le imprese autorizzate sono tenute a comunicare alla Provincia competente l'eventuale ottenimento della licenza comunitaria di cui al
regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus, entro 30 giorni dal rilascio della licenza stessa.
7. Copia conforme dell'autorizzazione e del documento comprovante la posizione lavorativa del conducente deve essere conservata a bordo di ogni autobus.
Note:
1Parole soppresse al comma 2 da art. 1, comma 1, L. R. 28/2005
2Parole sostituite al comma 1 da art. 42, comma 3, L. R. 23/2007
Art. 6
(Contrassegno)
1. All'atto del rilascio o del rinnovo dell'autorizzazione la Provincia rilascia contrassegni, contenenti lo stemma provinciale, la dicitura <<noleggio>> e il numero dell'autorizzazione, da apporsi in modo visibile sul vetro parabrezza o sul lunotto posteriore degli autobus.
Art. 7
(Accertamento dei requisiti)
1. La Provincia effettua le verifiche per l'accertamento della permanenza dei requisiti in base ai quali è stata rilasciata l'autorizzazione secondo le modalità e i termini di cui al comma 2.
2. Le imprese autorizzate sono tenute, entro il 31 marzo di ogni anno, a fornire alla Provincia che ha rilasciato la relativa autorizzazione specifiche dichiarazioni rese ai sensi e per gli effetti degli articoli 46, 47 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 , e successive modifiche, relative al permanere dei requisiti e delle situazioni di cui agli articoli 4, 5 e 6.
3. Ogni variazione intervenuta deve essere comunicata entro trenta giorni dall'evento, pena la sospensione dell'autorizzazione rilasciata, fino ad avvenuta regolarizzazione. Le variazioni attinenti al personale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), verificatesi per un periodo massimo di trenta giorni non costituiscono motivo di temporanea sospensione dell'autorizzazione.
Art. 8
(Noleggio autobus e noleggio autovetture)
1. Le imprese di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente, in qualsiasi forma costituite, si considerano abilitate all'esercizio dei servizi di noleggio con conducente di cui alla
legge regionale 5 agosto 1996, n. 27 (Norme per il trasporto di persone mediante servizi pubblici automobilistici non di linea), fermo restando il regime autorizzatorio di cui alla
legge regionale 27/1996 e quanto disposto dai relativi regolamenti comunali.
Art. 9
(Divieto attività di noleggio)
1. In applicazione dell'
articolo 1, comma 3, della legge 218/2003 è vietato l'utilizzo di autobus per il servizio di noleggio con conducente, qualora acquistati con sovvenzioni pubbliche non destinate alla totalità delle imprese nazionali operanti sul territorio nazionale.
Art. 10
(Dispositivi di controllo)
1. Le imprese autorizzate allo svolgimento del servizio di noleggio di autobus con conducente sono tenute al rispetto delle disposizioni contenute nel
regolamento (CEE) n. 3820/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Armonizzazioni di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada, con particolare riferimento all'età dei conducenti, i periodi di guida, le interruzioni e i periodi di riposo, controllo e sanzioni), e successive modifiche, e nel
regolamento (CEE) n. 3821/85 del Consiglio, del 20 dicembre 1985 (Apparecchio di controllo nel settore dei trasporti su strada), e successive modifiche.
Art. 11
(Applicazione delle sanzioni)
1. L'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge è disciplinata dalla
legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali), e successive modifiche.
2. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge spettano alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia che ha rilasciato l'autorizzazione, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
3. I proventi delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge e irrogate a imprese la cui autorizzazione non è stata rilasciata dalle Province regionali, spettano alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito. A tale fine l'organo che ha provveduto all'accertamento e alla contestazione della violazione inoltra l'atto di accertamento alla Provincia nel cui territorio viene rilevato l'illecito, la quale cura la prosecuzione del procedimento sanzionatorio.
Art. 12
(Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1.
Fatte salve le sanzioni previste dal decreto legislativo 285/1992, e successive modifiche, e dalla legge 218/2003, e successive modifiche, sono soggette a sanzioni amministrative e pecuniarie le seguenti ulteriori infrazioni:
a) l'esercizio del servizio di noleggio di autobus con conducente per trasporto di viaggiatori in assenza di autorizzazione, che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 3.000 euro e l'impossibilità per l'impresa sanzionata di richiedere la necessaria autorizzazione per un anno, a decorrere dalla data di irrogazione della sanzione stessa;
b) l'esercizio del servizio di noleggio con autobus nell'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, senza l'esposizione del contrassegno, nonché in carenza di presentazione delle dichiarazioni volte all'accertamento periodico dei requisiti che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 500 euro ad un massimo di 2.000 euro;
c) la mancata tenuta a bordo del mezzo dell'autorizzazione che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 200 euro ad un massimo di 1.500 euro;
d) l'inosservanza del livello di qualità del servizio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), che comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 100 euro a un massimo di 1.000 euro.
Art. 13
(Sospensione o revoca dell'autorizzazione)
1.
La Provincia sospende l'autorizzazione secondo le seguenti modalità:
a) in relazione alle infrazioni di cui all'articolo 12, nonché degli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992, qualora vengano contestate quattro infrazioni nel corso di un anno, da determinarsi in relazione alla data del rilascio dell'autorizzazione stessa, ad un'impresa che abbia fino a cinque autobus immatricolati in servizio di noleggio con conducente. Il numero di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione aumenta di una unità ogni cinque autobus in più per il servizio di noleggio. Il numero massimo di infrazioni contestate che dà luogo alla sospensione dell'autorizzazione non può superare comunque il numero di dieci;
b) da un minimo di venti giorni ad un massimo di quaranta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), nonché a quelle disciplinate dagli articoli 6 e 7 della legge 218/2003, e successive modifiche, e a quelle di cui agli articoli 85, 174, 178 e 179 del decreto legislativo 285/1992;
c) da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni in relazione alle infrazioni rientranti nella tipologia di cui all'articolo 12, comma 1, lettere c) e d);
d) qualora l'impresa commetta, indipendentemente dal numero degli autobus in servizio, almeno due infrazioni gravi, come determinate al comma 2, la sospensione è determinata da un minimo di trenta giorni ad un massimo di sessanta giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera b) e da un minimo di venti giorni ad un massimo di quarantacinque giorni in relazione alle infrazioni di cui alla lettera c).
2. Sono da intendersi gravi le sanzioni conseguenti, rispettivamente, all'effettuazione del servizio in assenza di autorizzazione, con veicoli non revisionati, con veicoli non muniti di cronotachigrafo, non rispondenti alle disposizioni concernenti i conducenti di cui all'
articolo 6 della legge 218/2003, e successive modifiche, e la mancata compilazione del documento fiscale di cui all'articolo 17.
3. La Provincia procede alla revoca dell'autorizzazione quando un'impresa effettua il servizio con l'autorizzazione sospesa o incorre, nell'arco di cinque anni, in provvedimenti di sospensione per un periodo complessivamente superiore a centottanta giorni.
4. La Provincia procede altresì alla revoca dell'autorizzazione secondo quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13 del
decreto legislativo 395/2000, e successive modifiche, qualora venga accertato il venir meno anche di uno solo dei requisiti ivi indicati, nonché in caso di inosservanza di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera g).
5. I provvedimenti di revoca assunti dalla Provincia territorialmente competente sono comunicati entro quindici giorni dalla loro adozione all'Amministrazione regionale ai fini della corretta tenuta del registro regionale delle imprese di cui all'articolo 15, nonché della conseguente segnalazione alle altre Regioni.
6. La revoca dell'autorizzazione comporta per la Provincia il divieto di rilasciare per un anno, a partire dalla data di revoca, una nuova autorizzazione.
Art. 14
(Comunicazioni conseguenti all'applicazione delle sanzioni)
1. In applicazione a quanto previsto dall'
articolo 8 della legge 218/2003, e successive modifiche, l'autorità territorialmente competente all'applicazione di sanzioni previste per violazioni a disposizioni concernenti l'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente è tenuta a segnalare i comportamenti sanzionati all'autorità che ha rilasciato l'autorizzazione all'esercizio al fine dell'adozione di eventuali ulteriori provvedimenti di competenza.
Art. 15
(Registro regionale delle imprese esercenti noleggio di autobus con conducente)
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'
articolo 4, comma 3, della legge 218/2003, e successive modifiche, presso la Direzione centrale pianificazione territoriale, energia, mobilità e infrastrutture di trasporto è istituito il registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
2. La Direzione di cui al comma 1 provvede ad inviare annualmente al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle imprese titolari delle autorizzazioni rilasciate dalle Province, con la specificazione del numero di autobus in dotazione e con l'annotazione degli autobus acquistati con finanziamenti pubblici.
3. È fatto obbligo alle Province di comunicare tutte le informazioni necessarie per l'organizzazione e la tenuta del registro, nonché di rendere disponibili in sede decentrata tali dati, secondo le specifiche tecniche definite dal regolamento di cui al comma 4.
4. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale emana apposito regolamento applicativo del presente articolo.
Art. 16
(Rinvio)
1.
Per quanto non previsto dalla presente legge trovano applicazione:
a) la legge 218/2003;
b) il regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, relativo alla fissazione di norme comuni per i trasporti internazionali di viaggiatori effettuati con autobus;
c) il regolamento (CEE) n. 2454/92 del Consiglio, del 23 luglio 1992, che fissa le condizioni per l'ammissione dei vettori non residenti ai trasporti nazionali su strada di persone in uno Stato membro.
Art. 17
(Disposizioni transitorie)
1. Per <<documento fiscale>> a carico del servizio svolto, fino all'emanazione del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'
articolo 7, comma 2, della legge 218/2003, si intende quello previsto dall'articolo 14 della deliberazione della Giunta regionale del 3 dicembre 1997, n. 3608, (Regolamento - tipo per la disciplina del servizio di noleggio con conducente con autobus da rimessa e per le modalità di rilascio e di rinnovo delle relative licenze comunali).
2. I titolari di licenze comunali per l'attività di noleggio di autobus con conducente rilasciate dai Comuni prima dell'entrata in vigore della presente legge, presentano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della medesima, domanda di rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 5 alla Provincia competente, ferma restando la conservazione dell'efficacia delle licenze stesse e il divieto della loro cessione fino al rilascio delle autorizzazioni provinciali.
3. I Comuni informano i titolari delle licenze di cui al comma 2 degli adempimenti ivi previsti.
Art. 18
(Abrogazioni)
1.
Sono abrogati, in particolare:
a) l'articolo 23 della legge regionale 20/1997;
b) l'articolo 25 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (modificativo dell'articolo 23 della legge regionale 20/1997).