Art. 3
2.
La
lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.
3.
All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.>>;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.>>.
4.
Il
comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.>>.
6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.
Note:
1Comma 5 abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005
2Comma 1 abrogato da art. 87, comma 1, lettera g), L. R. 2/2024
Art. 5
(Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione,formazione ed educazione ambientale - INFEA)
1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all'attuazione all'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.
Art. 6
(Disposizioni urgenti per eseguire la bonifica dei siti inquinati di interesse nazionaledi Trieste e della laguna di Marano e Grado)
1. L'Amministrazione regionale, nel rispetto delle disposizioni del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio 18 settembre 2001, n. 468 (Regolamento recante: <<Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale>>), provvede alla bonifica dei siti inquinati di interesse nazionale di Trieste e della laguna di Marano e Grado, come individuati dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale di Trieste) e dal decreto ministeriale 24 febbraio 2003 (Perimetrazione del sito di interesse nazionale della laguna di Grado e Marano), pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale 27 maggio 2003, n. 121, anche mediante delegazione amministrativa ai sensi dell'
articolo 51 della legge regionale 14/2002
, rispettivamente, all'Ente Zona Industriale di Trieste (EZIT) e al Consorzio per lo sviluppo industriale della zona Aussa-Corno, o ai soggetti delegatari individuati ai sensi dell'
articolo 51, comma 2, della legge regionale 14/2002
o al consorzio di sviluppo economico locale dell'area giuliana di cui al comma 5.1 dell'
articolo 62 della legge regionale 3/2015.
1 bis. Gli oneri per spese tecniche, generali e di collaudo di cui al decreto del Presidente della Regione 20 dicembre 2005, n. 453/Pres. (
Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, articolo 56, comma 2 - Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), nonché gli oneri per imprevisti di cui all'
articolo 56, comma 2, della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), sono ammissibili al finanziamento anche nel caso in cui l'esecuzione degli interventi previsti al comma 1 sia stata affidata mediante un contratto pubblico di appalto di servizi ai sensi dell'
articolo 14 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture).
1 ter. L'inizio delle attività di realizzazione degli interventi di cui al comma 1 è contestuale alla data del relativo contratto di appalto.
1 quater. In sede di accertamento finale della spesa, sono ammissibili al finanziamento anche gli oneri derivanti dall'attuazione delle prescrizioni dettate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, negli atti di approvazione dei piani di caratterizzazione e dei progetti di bonifica.
2. I soggetti delegatari di cui al comma 1 predispongono il piano di caratterizzazione esteso all'intero sito, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 25 ottobre 1999, n. 471 (Regolamento recante criteri, procedure e modalità per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati, ai sensi dell'
articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modificazioni e integrazioni), intervenendo anche al di fuori dell'ambito degli agglomerati industriali di competenza e provvedono all'individuazione delle aree il cui inquinamento sia attribuibile ad attività pubbliche.
3. I soggetti delegatari di cui al comma 1 attuano il piano di caratterizzazione e redigono e attuano il progetto di bonifica, attenendosi ai criteri fissati dal decreto ministeriale 471/1999, per le aree pubbliche e per quelle individuate ai sensi del comma 2.
4. I soggetti delegatari di cui al comma 1 provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per le attività di caratterizzazione e di bonifica in aree diverse da quelle di cui al comma 3, da svolgersi contestualmente a queste ultime.
5. Per la realizzazione delle finalità di cui ai commi precedenti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla stipula di appositi accordi di programma ai sensi della
legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
6. Sono fatti salvi i poteri attribuiti al Commissario delegato dall'ordinanza di protezione civile 3 giugno 2002, n. 3217 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza socio- ambientale determinatasi nella laguna di Marano Lagunare e Grado), e successive proroghe.
7. In sede di assestamento di bilancio si provvederà all'attivazione degli interventi previsti dal presente articolo.
Note:
1Al comma 4 del presente articolo le parole <<L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti e alle spese per la bonifica.>> sono sostituite come segue: <<L'EZIT e il Consorzio provvedono, con apposito disciplinare, a regolamentare le modalità di concorso dei singoli soggetti operanti all'interno dei siti alle spese per la bonifica.>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 23/6/2004, n. 25.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 5, comma 21, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
3Comma 4 sostituito da art. 5, comma 30, L. R. 1/2007 , con effetto dall'1/1/2007.
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 4, L. R. 30/2007 , con effetto dall'1/1/2008.
6Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
7Comma 1 ter aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
8Comma 1 quater aggiunto da art. 138, comma 1, L. R. 17/2010
9Parole sostituite al comma 1 da art. 131, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10Parole sostituite al comma 2 da art. 131, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11Parole sostituite al comma 3 da art. 131, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12Parole sostituite al comma 4 da art. 131, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13Parole aggiunte al comma 1 da art. 2, comma 18, L. R. 24/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
Art. 7
(Incentivi in materia di bonifica dei suoli inquinati e di recupero delle aree degradate)
1 bis. Nella spesa ammissibile ai finanziamenti di cui al comma 1, sono compresi le spese tecniche, gli imprevisti e l'imposta sul valore aggiunto.
2. Qualora le Amministrazioni comunali o i Consorzi di Comuni recuperino, anche parzialmente, gli importi relativi alle spese sostenute per le finalità di cui al comma 1, provvedono al versamento delle relative somme a carico dell'unità previsionale di base 3.6.1035 dello stato di previsione delle entrate del bilancio pluriennale per gli anni 2004- 2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 761 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, nella cui denominazione la parola <<Spese>> è sostituita dalla parola <<Interventi>>.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 37, L. R. 1/2005 , con effetto dall'1/1/2005.
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 9, L. R. 15/2005
4Comma 1 sostituito da art. 4, comma 12, L. R. 22/2007
5Comma 1 bis aggiunto da art. 3, comma 25, L. R. 9/2008
Art. 10
( ABROGATO )
Note:
1Comma 4 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 16/2008
2Comma 6 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 16/2008
3Comma 14 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
4Comma 12 abrogato da art. 26, comma 1, L. R. 17/2009
5Comma 1 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012
6Comma 2 abrogato da art. 4, comma 1, lettera b), L. R. 9/2012
7Comma 13 abrogato da art. 3, comma 12, lettera b), L. R. 27/2012 , con effetto dall'1/1/2013.
8Articolo abrogato da art. 65, comma 1, lettera g), L. R. 11/2015
Art. 12
(Oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a utilizzare le risorse del fondo di cui all'articolo 11, comma 1, della legge regionale 5/1997 a copertura degli oneri derivanti dal funzionamento dell'Osservatorio regionale sui rifiuti, previsto dal Piano regionale per la gestione dei rifiuti - Sezione rifiuti urbani, approvato, ai sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti), con decreto del Presidente della Regione 19 febbraio 2001, n. 044/Pres., pubblicato sul Supplemento ordinario, n. 4 del 12 marzo 2001 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 10 del 7 marzo 2001.
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 4.1.340.2.92 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 2259 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
Art. 13
2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributo decennale al Comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture>>.
Art. 21
(Interventi per lo sviluppo dell'intermodalità)
1.
La Regione Friuli Venezia Giulia, in linea con gli indirizzi fissati nella Strategia per una mobilità sostenibile e intelligente: mettere i trasporti europei sulla buona strada per il futuro di cui alla comunicazione della Commissione europea COM (2020) 789 final del 9 dicembre 2020, nell'ambito delle iniziative per lo sviluppo del sistema di trasporto intermodale, riferito ai flussi nazionali e internazionali di transito che interagiscono sul proprio territorio e che interessano i poli logistici interni, portuali e di confine, è autorizzata a concedere contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:
a) servizi di trasporto ferroviario intermodale in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;
a bis) servizi di trasporto intermodale ferroviario shuttle infra-regionale in partenza o in arrivo dai o ai nodi logistici e portuali siti nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, inclusi i servizi con origine o destinazione da o per le aziende produttive insediate e limitatamente alle direttrici interne al territorio regionale stesso; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria sulle relazioni infraregionali, nonché all'abbattimento degli extra costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni strutturali dell'impianto ferroviario regionale e dei relativi raccordi con le aree operative dei nodi logistici e portuali e delle aziende industriali della regione;
b) nuovi servizi intermodali marittimi per il trasporto combinato delle merci in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto; gli aiuti sono finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci dalla modalità ferroviaria e/o stradale a quella marittima;
b bis) servizi di trasporto intermodale costiero infra-portuale per il trasporto delle merci tra i porti ubicati nella Regione Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai semilavorati in importazione destinati alla lavorazione industriale presso le aziende insediate nel territorio regionale e ai relativi prodotti finiti in esportazione; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella costiera sulle relazioni fra i tre porti regionali, finalizzati a promuovere il trasferimento del traffico merci tra le aziende e i porti di sbarco o imbarco dalla modalità stradale a modalità maggiormente sostenibili ai fini della riduzione del forte impatto ambientale prodotto dalla movimentazione terrestre dei semilavorati e prodotti finiti dell'industria del comparto siderurgico e metallurgico.
2. L'individuazione dei beneficiari, la commisurazione degli aiuti, le modalità e le procedure per l'attuazione delle finalità di cui al comma 1 sono disciplinate da apposito regolamento da sottoporre a notifica preventiva alla Commissione dell'Unione europea, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del trattato CE.
3. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di 1.500.000 euro suddivisa in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3869 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto ferroviario in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa complessiva di 1.200.000 euro suddivisa in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, con riferimento al capitolo 3870 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi per l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale>> e con lo stanziamento complessivo di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006.
5. All'onere di 1.500.000 euro suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 3, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 88 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
6. All'onere di 1.200.000 euro suddiviso in ragione di 200.000 euro per l'anno 2004 e di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, derivante dall'autorizzazione di spesa di cui al comma 4, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 53.6.250.2.9 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 97 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).
Note:
1Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 3, lettera e), L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
2Comma 1 interpretato da art. 5, comma 4, L. R. 22/2010 , con effetto dall'1/1/2011.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 1, comma 1, L. R. 9/2022
4Lettera a bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 2, L. R. 9/2022
5Parole aggiunte alla lettera b) del comma 1 da art. 1, comma 3, L. R. 9/2022
6Lettera b bis) del comma 1 aggiunta da art. 1, comma 4, L. R. 9/2022