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LEGGE 17 febbraio 1992, n. 179

Norme per l'edilizia residenziale pubblica.

note: Entrata in vigore della legge: 15-3-1992 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2005)
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Testo in vigore dal:  15-3-1992

Art. 5

(Fondo speciale di rotazione per acquisi-
zione aree e urbanizzazioni).
1. A decorrere dal 1 gennaio 1992 è costituito presso la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, istituita dall'articolo 10 della legge 5 agosto 1978, n. 457, un fondo speciale di rotazione per la concessione di mutui decennali, senza interessi, finalizzati all'acquisizione e all'urbanizzazione di aree edificabili ad uso residenziale, nonché all'acquisto di aree edificate da recuperare.
2. Al finanziamento del fondo si provvede:
a) con i rientri dei mutui concessi ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e dell'articolo 3, comma 10, del decreto-legge 7 febbraio 1985, n. 12, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1985, n. 118;
b) con le somme provenienti dai fondi già assegnati ai sensi dell'articolo 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, la cui concessione sia dichiarata per la mancata utilizzazione degli stessi, in base a criteri e modalità che sono stabiliti dal CER.
3. Le disponibilità sul fondo sono assegnate ogni anno dal CER alle regioni, le quali, entro i successivi tre mesi, provvedono, a pena di revoca, alla loro ripartizione tra i comuni e/o consorzi di comuni che ne facciano motivata richiesta e che abbiano interamente impegnato quelle eventualmente loro già assegnate, con utilizzo non inferiore al 30 per cento di ogni singolo finanziamento.
4. La sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti, entro i limiti delle disponibilità assegnate a ciascuna regione, provvede alla concessione dei mutui secondo le modalità e le condizioni stabilite con apposito decreto emanato dal Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dei lavori pubblici. Sono considerati decaduti i beneficiari che non abbiano prodotto domanda di concessione del muoto entro quattro mesi dal provvedimento regionale di ripartizione. Trascorso un anno dal provvedimento di concessione del mutuo, la sezione autonoma della Cassa depositi e prestiti provvede alla revoca dei beneficiari che non abbiano utilizzato neppure parzialmente il finanziamento, escluse le spese tecniche. Le somme disponibili a seguito dell'avvenuta decadenza e del provvedimento di revoca riaffluiscono nel fondo per successive assegnazioni a cura del CER.
5. Si applicano le disposizioni dei commi quarto, dodicesimo, tredicesimo, quattordicesimo e quindicesimo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94.
Note all'art. 5:
- Per il testo dell'art. 10 della legge n. 457/1978 si veda nella nota all'art. 1.
- Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 9/1982, (Norme per l'edilizia residenziale e provvidenze in materia di sfratti) è il seguente:
"Art. 3. - Per la realizzazione di un programma di acquisizione o di urbanizzazione primaria di aree edificabili ad uso residenziale la Cassa depositi e prestiti è autorizzata a concedere ai comuni con popolazione superiore ai 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, oppure a consorzi di detti comuni con comuni limitrofi, mutui decennali senza interessi secondo le modalità ed alle condizioni da stabilire con apposito decreto del Ministro del tesoro.
I rientri relativi ai mutui di cui sopra vanno ad incrementare le disponibilità del fondo speciale costituito presso la Cassa depositi e prestiti ai sensi dell'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni ed integrazioni.
Sulle aree acquisite con i fondi di cui al primo comma del presente articolo sono realizzati i programmi costruttivi convenzionati ai sensi dell'art. 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e degli articoli 7 e 8 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Per la realizzazione di complessi o quartieri residenziali i comuni possono affidare in concessione anche l'acquisizione e la relativa urbanizzazione delle aree mediante apposita convenzione da stipulare con soggetti ritenuti idonei.
Qualora i comuni beneficiari del finanziamento non lo utilizzino neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, entro un anno dalla data di concessione del mutuo da parte della Cassa depositi e prestiti, il Ministro dei lavori pubblici su proprosta del CER provvede in via sostitutiva agli adempimenti di cui al comma precedente mediante convenzione da stipulare con soggetti, riuniti anche in consorzio, incaricati dell'attuazione dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata indicati rispettivamente dagli articoli 18 e 35 della legge 5 agosto 1978, n. 457. In questa ipotesi la titolarietà dei mutui e gli oneri di ammortamento permangono a carico dei comuni destinatari dei finanziamenti.
La disposizione di cui al comma precedente si applica, anche per l'impiego delle disponibilità di cui all'art. 13 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che risultino inutilizzate alla data di entrata in vigore del presente decreto. In questo caso ai fini dell'esercizio del potere sostitutivo da parte del Ministro dei lavori pubblici il termine di un anno decorre dalla data di comunicazione della delibera di ripartizione dei fondi. Il potere sostitutivo potrà essere esercitato, comunque, decorsi sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto.
Per le finalità di cui al primo comma del presente articolo è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 600 miliardi nel triennio 1982-84. Per il 1982 detto apporto è determinato in lire 100 miliardi.
Entro l'anno finanziario 1982 il CER è autorizzato alla individuazione dei comuni ed alla ripartizione fra gli stessi dell'intero stanziamento triennale di cui al precedente comma.
I finanziamenti di cui al presente articolo non possono essere concessi ai comuni o consorzi di comuni che non risultino aver utilizzato neppure parzialmente, con esclusione delle spese tecniche, i fondi loro assegnati dalle regioni sul fondo speciale di cui all'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
A decorrere dall'anno 1985 la Cassa depositi e prestiti può essere autorizzata con la legge finanziaria ad integrare i finanziamenti di cui ai commi precedenti con mezzi prelevati dalle disponibilità dei conti correnti postali per concedere ai comuni di cui al primo comma del presente articolo mutui al tasso del 4 per cento.
Entro sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di assegnazione dei fondi, i comuni di cui al primo comma, individuano, con deliberazione del consiglio comunale, le aree da acquisire.
Per le aree individuate con le modalità di cui al nono comma dell'art. 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1980, n. 25, e di cui non è disposta l'acquisizione entro tre anni dalla individuazione, cessano gli effetti previsti dall'art. 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e succes- sive modificazioni.
Nei quindici giorni successivi alla delibera di individuazione delle aree, il sindaco dispone l'occupazione d'urgenza e, direttamente od a mezzo di suo delegato, la esegue con contestuale redazione dello stato di consistenza e procede alla consegna al soggetto che deve eseguire l'intervento.
I soggetti interessati all'occupazione di cui al comma precedente sono resi edotti del giorno e dell'ora iniziali delle operazioni suindicate mediante avviso a mezzo del messo comunale, nonché con affissione dell'avviso stesso all'albo del comune.
Le delibere comunali previste dal presente articolo sono soggette soltanto al controllo di legittimità di cui all'art. 59 della legge 10 febbraio 1953, n. 62".
- Il testo dell'art. 3, comma 10, del D.L. n. 12/1985 (Misure finanziarie in favore delle aree ad alta tensione abitativa) è il seguente:
(omissis).
"10. Per le finalità di cui all'art. 3, primo comma, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito, con modificazioni nella legge 25 marzo 1982, n. 94, è autorizzato l'apporto in favore della Cassa depositi e prestiti di lire 400 miliardi nel biennio 1985-86 in ragione di lire 150 miliardi nell'anno 1985 e di lire 250 miliardi nell'anno 1986".
- Il testo dell'art. 45 della legge n. 865/1971 (per il titolo si veda in nota all'art. 4) è il seguente:
"Art. 45. - È costituito presso la Cassa depositi e prestiti un fondo speciale con gestione autonoma di lire 300 miliardi per la concessione di mutui per l'acquisizione e l'urbanizzazione primaria delle aree, nonché per la realizzazione delle altre opere necessarie ad allacciare le aree stesse ai pubblici servizi, in attuazione dei piani di zona.
Le modalità e le condizioni per il funzionamento del fondo speciale sono stabilite con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.
Il tesoro dello Stato è autorizzato ad apportare alla Cassa depositi e prestiti, per le finalità di cui al primo comma, la somma di lire 300 miliardi.
Detta somma sarà iscritta nello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 100 miliardi per ciascuno degli anni 1971, 1972 e 1973.
Le richieste di mutui di cui al primo comma sono trasmesse al CER dalle regioni, le quali provvedono a raccogliere dai comuni interessati ed a coordinarle avendo anche presenti le localizzazioni da esse approvate a norma del precedente art. 3.
Il Ministro per i lavori pubblici, su proposta del CER, trasmette, entro il primo ottobre di ciascun anno, le richieste alla Cassa depositi e prestiti, indicando l'ordine di precedenza che la stessa deve rispettare nella concessione dei mutui, anche ai fini del rimborso delle anticipazioni di cui al precedente art. 23".