Art.  11
        
       (Interventi in materia di istruzione e cultura)
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere un contributo di lire 400 milioni alle Università di  Trieste  e  di Udine per la partecipazione al  Consorzio formato  tra  le Università di Graz e Lubiana  al  fine  di istituire un master in politiche comunitarie.
        
        
        
          2.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5089 (1.1.158.2.06.04) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.15.2  -  spese correnti - categoria 1.5 - sezione VI - con la denominazione << Contributo alle Università di Trieste e di Udine  per  la partecipazione  al Consorzio tra le Università  di  Graz  e Lubiana  al fine dell'istituzione di un master in  politiche comunitarie >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
          4.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   3   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5131 (2.1.238.3.06.04) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.15.2  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione   << Contributo  alla   Scuola   internazionale superiore di studi avanzati (SISSA) per il finanziamento  di programmi speciali ed altre iniziative didattiche >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          5.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Comune di Grado un finanziamento straordinario di lire 130 milioni per il recupero dai fondali lagunari del territorio  comunale della nave romana << Julia  Felix >>,  ai fini  della realizzazione nel comune medesimo, d'intesa  con gli organi della Sovrintendenza regionale ai beni culturali, di   un   museo   di  archeologia  subacquea  dell'Adriatico settentrionale.
        
        
        
          6.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5247 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.16.2  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Grado per il recupero dai fondali lagunari della nave romana << Julia  Felix >> al fine della realizzazione nel  territorio comunale  di un museo di archeologia subacquea >>  e  con  lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          7.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune  di  Staranzano   un   finanziamento straordinario  di  lire 100 milioni per il  recupero  ed  il restauro della villa risalente all'epoca dell'Impero romano.
        
        
        
          8.   Per  le  finalità di cui al comma 7 è autorizzata la  spesa  di lire 100 milioni per l'anno 1999 a carico  del capitolo  5248  (2.1.232.3.06.06) che  si  istituisce  nello stato  della previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica  n.  22 - programma 0.16.2 - spese d'investimento  - categoria   2.3   -  sezione  VI  -  con  la   denominazione << Finanziamento  straordinario al Comune di  Staranzano  per finalità archeologiche >> e con lo stanziamento di lire  100 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          9.   Al  fine  di  favorire la più ampia  utilizzazione delle   opportunità  di  partecipazione   degli   organismi regionali  pubblici e privati, operanti  nel  settore  dello spettacolo,   agli  interventi  promossi  in  tale   materia dall'Unione europea nell'ambito del << Primo programma-quadro della  Comunità  europea  a  favore  della  cultura  (2000- 2004) >>,  l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad avvalersi della consulenza dell'Ente regionale teatrale e  a stipulare con esso apposite convenzioni aventi ad oggetto la collaborazione con la Regione nell'attività di  raccolta  e divulgazione delle conoscenze e delle informazioni attinenti gli   strumenti  normativi  ed  i  programmi  di  intervento comunitario,  nonché la prestazione di  assistenza  tecnica nell'elaborazione  di progetti specifici  di  iniziative  di cooperazione culturale di interesse europeo suscettibili  di ammissione ai finanziamenti comunitari.
        
        
        
          10.   Per   le  finalità  previste  dal  comma   9   è autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5344 (1.1.142.2.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.16.3  -  spese correnti - categoria 1.4 - sezione VI - con la denominazione << Spese  per  l'attività  di  consulenza  e  di  assistenza tecnica  dell'Ente regionale teatrale per la  partecipazione al  "Primo programma-quadro della Comunità europea a favore della  cultura (2000-2004)" >> e con lo stanziamento di  lire 50 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
          12.  Nella  Tabella recante << Enti e organismi culturali riconosciuti di interesse regionale >>, allegata  alla  
legge regionale 4/1999, sono apportate le seguenti modifiche:
a)   al  punto  3,  dopo la lettera l), è  aggiunta  la seguente:     << m)  Comune  di  Monfalcone  per  iniziative   musicali collegate al Teatro comunale 150 milioni. >>;
b)   al  medesimo  punto  3  le  parole  << Totale  annuo (capitolo 5399) 1.400 milioni >> sono sostituite dalle parole << Totale annuo (capitolo 5399) 1.550 milioni >>;
c)   al  punto  5,  la  lettera e) è  sostituita  dalla seguente:     << e)  Società di Minerva di Trieste 40 milioni >>;
d)   al  medesimo  punto  5  le  parole  << Totale  annuo (capitolo  5363) 340 milioni >> sono sostituite dalle  parole << Totale annuo (capitolo 5363) 350 milioni >>.
 
        
        
        
        
        
        
          14.  Per  le finalità previste dall'
articolo  1,  primo comma,  lettera g quinquies), della legge regionale 31/1975, come  aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 50  milioni  per  l'anno  1999 a carico  del  capitolo  5410 (1.1.162.2.06.04)   che  si  istituisce   nello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica  n. 22  -  programma 0.16.3 - spese correnti - categoria  1.6  - sezione  VI  - con la denominazione << Sovvenzione  annua  al Circolo  della Cultura e delle Arti di Trieste >>  e  con  lo stanziamento di lire 50 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          15.  Per  le finalità previste dall'
articolo  1,  primo comma,  lettera  g  sexies), della legge regionale  31/1975, come  aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 40  milioni  per  l'anno  1999 a carico  del  capitolo  5411 (1.1.162.2.06.04)   che  si  istituisce   nello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica  n. 22  -  programma 0.16.3 - spese correnti - categoria  1.6  - sezione  VI  - con la denominazione << Sovvenzione  annua  al Centro  studi e ricerche storiche "Silentes loquimur" >>  con lo stanziamento di lire 40 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          16.  Per  le finalità previste dall'
articolo  1,  primo comma,  lettera  g septies), della legge regionale  31/1975, come  aggiunta dal comma 13, è autorizzata la spesa di lire 10  milioni  per  l'anno  1999 a carico  del  capitolo  5412 (1.1.162.2.06.04)   che  si  istituisce   nello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica  n. 22  -  programma 0.16.3 - spese correnti - categoria  1.6  - sezione  VI - con la denominazione << Sovvenzione annua  alla Associazione Amici e discendenti esuli istriani e giuliani - ADES >>  e con lo stanziamento di lire 10 milioni per  l'anno 1999.
 
        
        
        
        
        
        
          18.  Nell'ambito delle finalità indicate  nell'
articolo 13,  secondo comma, della legge regionale 8 settembre  1981, n.  68,  è  autorizzata la concessione  all'Ente  regionale teatrale   del   Friuli-Venezia  Giulia  di  un   contributo straordinario di lire 220 milioni, allo scopo  di  sostenere la  realizzazione  di  un programma organico  di  interventi minori  di  adattamento  e  miglioramento  funzionale  della dotazione strutturale e delle attrezzature tecniche di  sale teatrali  appartenenti ad enti locali collegati al  circuito teatrale della Regione.
 
        
        
        
          19.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   18   è autorizzata la spesa di lire 220 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5463 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.16.3  -  spese d'investimento  -  categoria 2.4  -  sezione  VI  -  con  la denominazione << Contributo straordinario all'Ente  regionale teatrale   del   Friuli-Venezia  Giulia  per  sostenere   un programma   di   interventi  volti  all'adattamento   e   al miglioramento   della   dotazione   strutturale   e    delle attrezzature  tecniche  di  sale  teatrali  di  enti  locali collegati  al  circuito  teatrale  regionale >>  e   con   lo stanziamento di lire 220 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          20.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Centro musicale sloveno - Glasbena  Matica  di Trieste  un finanziamento straordinario di lire 400  milioni per  l'anno  1999  da  destinare al  ripiano  del  disavanzo consolidatosi  al 31 dicembre 1998 a fronte delle  spese  di gestione    per   l'attuazione   della   propria   attività istituzionale.
        
        
        
          21.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   20   è autorizzata  la  spesa complessiva di lire 400  milioni  per l'anno   1999  a  carico  dei  seguenti  capitoli   che   si istituiscono  nello  stato  di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno 1999 - alla rubrica n.  22 - programma 0.16.4  - spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI:
a)     capitolo    5492   (1.1.162.2.06.04)    con    la denominazione   << Finanziamento  straordinario   al   Centro musicale  sloveno  -  Glasbena Matica  per  il  ripiano  del disavanzo  al  31  dicembre 1998 >> e con lo stanziamento  di lire 200 milioni per l'anno 1999;
b)     capitolo    5493   (1.1.162.2.06.04)    con    la denominazione   << Finanziamento  straordinario   al   Centro musicale  sloveno  -  Glasbena Matica  per  il  ripiano  del disavanzo  al 31 dicembre 1998 - Fondi statali >>  e  con  lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          22.  All'onere derivante dalla autorizzazione  di  spesa di  cui al comma 21, lettera b), si provvede mediante storno dallo stanziamento dei seguenti capitoli del precitato stato di  previsione  della  spesa per gli  importi  a  fianco  di ciascuno indicati, intendendosi corrispondentemente  ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
a)  capitolo 5512 - lire 75 milioni;
b)  capitolo 5523 - lire 75 milioni;
c)  capitolo  5562 - lire  50 milioni, corrispondenti  a parte  della  quota  non utilizzata al 31  dicembre  1998  e trasferita,  ai sensi dell'articolo 11, ottavo comma,  della legge   regionale   10/1982,  con   decreto   dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio 1999, n.  15.
 
        
        
        
          23.  Al  
comma  4 dell'articolo 6 della legge  regionale 4/1999,  è  aggiunto in fine il seguente  periodo:  << Sulla base   dell'aggiornamento  della  tabella   possono   essere apportate  con  atto amministrativo variazioni  compensative agli  importi  dei  contributi attribuiti  ai  soggetti  ivi indicati. >>.
 
        
        
        
          24.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a finanziare  in  via  sperimentale, per il tramite  dell'Ente Friuli  nel Mondo quale struttura idonea che ha avviato  una specifica   sperimentazione,   emittenti   televisive    che programmino informazione culturale destinata ai corregionali di origine friulana, giuliana e slovena, residenti in Canada e negli Stati Uniti.
        
        
        
          25.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   24   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5358 (1.1.162.2.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.16.3  -  spese correnti - categoria 1.6 - sezione VI - con la denominazione << Assegnazione  all'Ente Friuli nel Mondo per  contributi  a emittenti   televisive  per  la  diffusione   di   programmi culturali  di  informazione  destinati  ai  corregionali  di origine  friulana, giuliana e slovena residenti in Canada  e negli  Stati  Uniti >>  e  con lo stanziamento  di  lire  100 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          26.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  contributo straordinario al  Centro  friulano arti  plastiche,  riconosciuto Ente regionale  con  DPGR  20 novembre  1998,  n.  0403/Pres., al fine  di  assicurare  la realizzazione    di    mostre   di    particolare    rilievo internazionale nel settore artistico.
        
        
        
          27.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere un contributo straordinario al Comune di Udine per la  realizzazione di una pubblicazione divulgativa, a favore degli  studenti  della scuola dell'obbligo, delle  opere  di alcuni dei principali artisti friulani del '900.
        
        
        
          28.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   un   contributo  straordinario  all'Associazione Italia  -  Russia  di  Pordenone per sostenere  il  progetto Baikal  House  of  Europe  - BHE a favore  della  promozione della  diffusione  della  cultura e della  cooperazione  tra l'Europa e la Siberia Orientale.
        
        
        
          29.  Per le finalità previste dai commi 26, 27 e 28  è autorizzata, rispettivamente, la spesa di lire  70  milioni, di  lire 30 milioni e di lire 10 milioni per l'anno  1999  a carico dei seguenti capitoli che si istituiscono nello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  22  -  programma  0.16.3 - spese  correnti  -  categoria rispettivamente 1.6, 1.5 e 1.6 - sezione VI:
a)     capitolo    5413   (1.1.162.2.06.06)    con    la denominazione << Contributo straordinario al centro  Friulano arti plastiche per la realizzazione di mostre di particolare rilievo  internazionale nel settore  artistico >>  e  con  lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999;
b)     capitolo    5414   (1.1.152.2.06.06)    con    la denominazione << Contributo straordinario al Comune di  Udine per  la realizzazione di una pubblicazione divulgativa delle opere  di alcuni dei principali artisti friulani >> e con  lo stanziamento di lire 30 milioni per l'anno 1999;
c)     capitolo    5415   (1.1.162.2.06.06)    con    la denominazione  << Contributo  straordinario  all'Associazione Italia  -  Russia  di  Pordenone per sostenere  il  progetto Baikal House of Europe (BHE) >> e con lo stanziamento di lire 10 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          30.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  contributo straordinario  al  Centro  per  le Ricerche Archeologiche e Storiche nel Goriziano, al fine  di assicurare   la  realizzazione  della  campagna   di   scavi archeologici   e  favorire  il  turismo  storico   collegato all'utilizzo degli itinerari della prima guerra mondiale.
        
        
        
          31.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   30   è autorizzata  la spesa di lire 70 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5258 (2.1.242.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica n.  22 - programma 0.16.2 -  spese  di investimento  -  categoria  2.4  -  sezione  VI  -  con   la denominazione  << Contributo straordinario al Centro  per  le Ricerche   Archeologiche  e  Storiche  nel   Goriziano   per realizzare scavi archeologici e favorire il turismo  storico collegato agli itinerari della prima guerra mondiale >> e con lo stanziamento di lire 70 milioni per l'anno 1999.
       
      
        Art.  12
        
       (Interventi nei settori produttivi)
 
        
        
        
          1.   Per  le finalità previste dall'
articolo 15,  comma 2,  della  legge  regionale  22 luglio  1996,  n.  25,  come integrato  dall'
articolo 94, comma 2, della legge  regionale 13/1998,   con  particolare  riferimento  ai  programmi   di Consorzi  o altre forme associative regionali tra  operatori agrituristici  tendenti  alla  creazione  e  promozione   di itinerari   agrituristici,  utilizzando   il   supporto   di strumenti informatici, è autorizzata la spesa di  lire  300 milioni   per  l'anno  1999  a  carico  del  capitolo   6901 (2.1.163.2.10.24)   che  si  istituisce   nello   stato   di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001  e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica  n. 25  -  programma 0.20.3 - spese correnti - categoria  1.6  - sezione  X  -  con  la  denominazione  << Finanziamento   dei programmi  dei  Consorzi o di altre  forme  associative  fra operatori     agrituristici    e    delle     organizzazioni agrituristiche più rappresentative a livello regionale  per l'attivazione  di  servizi e la promozione dell'agriturismo, ivi  compresa  la  prenotazione e  vendita  di  soggiorni  e prestazioni  accessorie,  con particolare  riferimento  alla creazione  e  promozione  di  itinerari  agrituristici   col supporto di strumenti informatici >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          2.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla  Associazione Allevatori del  Friuli-Venezia Giulia un contributo straordinario, << una tantum >>, di  lire 1.300   milioni  per  il  finanziamento  di  un   piano   di ristrutturazione organizzativa nell'ambito  delle  attività istituzionali delegate.
        
        
        
          3.   Il  piano di ristrutturazione deve comprendere  una revisione    dello    statuto   e   dell'atto    costitutivo dell'Associazione, di cui al comma 2, che tenga conto  delle mutate   condizioni   nello  svolgimento   delle   attività delegate.  La  concessione del contributo  straordinario  è condizionata   al   preventivo   parere,   sul   piano    di ristrutturazione organizzativa, della competente commissione consiliare.
        
        
        
          4.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   2   è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 6995 (2.1.243.3.10.10) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  25 - programma  0.20.3  -  spese d'investimento  -  categoria  2.4  -  sezione  X  -  con  la denominazione  << Contributo straordinario,  << una  tantum >>, alla  Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia  per il   finanziamento   di   un   piano   di   ristrutturazione organizzativa   nell'ambito  delle  attività  istituzionali delegate >>  e con lo stanziamento di lire 1.300 milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          5.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a promuovere in via diretta o indiretta la costituzione di una società  per  la  promozione turistica e dei  prodotti  del comparto  agroalimentare  del  Friuli-Venezia  Giulia  ed  a partecipare alla successiva gestione della stessa.
        
        
        
          6.   La  partecipazione alla società di cui al comma  5 è  aperta  ad  altri Enti pubblici ed a  soggetti  privati. L'apporto  al capitale sociale da parte dell'Amministrazione regionale,  direttamente  o  indirettamente,  e  degli  Enti pubblici può essere anche minoritario.
        
        
        
          7.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 1345 (2.1.210.3.10.10) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica n.  9 - programma 0.20.3 -  di  nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.1  -  sezione  X  - con la denominazione  << Spese  per  la costituzione di una società per la promozione  turistica  e dei  prodotti del comparto agroalimentare del Friuli-Venezia Giulia >>  e  con lo stanziamento di lire 1.000  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          10.  Per  le finalità previste dall'
articolo 50,  della legge regionale 12/1998 è autorizzata la spesa di lire  500 milioni  per  l'anno 1999 a carico del capitolo  6841  dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
 
        
        
        
        
        
        
          12.  Per  le finalità di cui al comma 11 è autorizzata l'ulteriore  spesa  di lire 600 milioni per  l'anno  1999  a carico  del  capitolo 6877 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio   per   l'anno   1999,  il  cui   stanziamento   è conseguentemente elevato di pari importo.  In  relazione  al disposto  di cui al comma 11 alla denominazione del capitolo 6877  sono aggiunte infine le seguenti parole << nonché  per attività  di studio, di ricerca e di consulenza tecnica  ed economica    anche    a   supporto   delle    esigenze    di programmazione >>.
        
        
        
          13.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  contributi a favore del Consorzio per  i  servizi turistici  del Tarvisiano e di Sella Nevea per  l'attuazione del progetto turistico transfrontaliero denominato << Playing together >>.
        
        
        
          14.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   13   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 8952 (1.1.155.2.10.12) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  28 - programma 0.2.2 - spese correnti -   categoria  1.5  -  sezione  X  -  con  la  denominazione << Contributo  al  Consorzio  per  i  servizi  turistici  del Tarvisiano  e  di Sella Nevea per l'attuazione del  progetto turistico transfrontaliero denominato "Playing together" >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          15.  Al  fine  di  consentire  la  realizzazione  di  un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località  Sella Nevea,   l'Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere al Comune di Chiusaforte un contributo di lire 130 milioni per le spese di consulenza e progettazione.
        
        
        
          16.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   15   è autorizzata la spesa di lire 130 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 8975 (1.1.152.2.10.24) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  28 - programma 0.2.2 - spese correnti -   categoria  1.5  -  sezione  X  -  con  la  denominazione << Contributo  al  Comune  di Chiusaforte  per  le  spese  di consulenza  e progettazione di un impianto di difesa  attiva dalle   valanghe  in  località  Sella  Nevea >>  e  con   lo stanziamento di lire 130 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          17.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  contributo straordinario a  favore  dell'Ente Fiera  di Trieste a sostegno della manifestazione  << 4  T  - Turismo - Borsa del turismo dell'Est >>.
        
        
        
          18.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   17   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9088 (1.1.158.3.10.25) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  28 - programma  0.25.1  -  spese correnti  - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo  straordinario  a  favore  dell'Ente  Fiera  di Trieste  a  sostegno della manifestazione "4T  -  Turismo  - Borsa del turismo dell'Est" >> e con lo stanziamento di  lire 300 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          19.  Per  la  concessione di contributi sulle  spese  di gestione  degli  Enti fieristici, ai sensi dell'
articolo  1, primo  comma, lettera b), della legge regionale 23  dicembre 1980,  n.  74,  limitatamente a somme relative all'esercizio 1998  con riferimento ai contenuti della deliberazione della Giunta   regionale  del  18  dicembre  1998,  n.   3639   è autorizzata la spesa di lire 1.200 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9089 (1.1.156.2.10.25) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  28 - programma  0.25.1  -  spese correnti  - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributi  sulle spese di gestione degli Enti  fieristici per  l'esercizio 1998 >> e con lo stanziamento di lire  1.200 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          20.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un contributo a favore dell'Azienda di promozione turistica  di  Trieste  al  fine di  attivare,  secondo  gli indirizzi  della  Giunta  regionale, un'azione  promozionale turistica   nei  Paesi  dell'Est  europeo  con   particolare riguardo alla Russia.
        
        
        
          21.  L'azione  promozionale di  cui  al  comma  20  può essere  effettuata  anche per mezzo di società  di  diritto privato  ed  alla stessa possono partecipare enti  pubblici, consorzi  di  operatori  turistici, agenzie  di  viaggio  ed operatori privati.
        
        
        
          22.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   20   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9214 (2.1.155.2.10.24) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  28 - programma  0.26.1  -  spese correnti  - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo all'Azienda di promozione turistica di  Trieste per  un'azione promozionale nei Paesi dell'Est europeo,  con particolare riguardo alla Russia >> e con lo stanziamento  di lire 500 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          23.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   un   finanziamento   straordinario   a    favore dell'Azienda  regionale per la promozione  turistica  (ARPT) per   la   realizzazione,  in  convenzione   col   consorzio Promotrieste  e  con  l'Aeroporto del Friuli-Venezia  Giulia SpA,  di  un  centro di informazioni presso  l'aeroporto  di Ronchi dei Legionari.
        
        
        
          24.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   23   è autorizzata la spesa di lire 480 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9238 (1.1.155.2.10.24) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  28 - programma  0.26.1  -  spese correnti  - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Finanziamento   straordinario   a   favore    dell'Azienda regionale  per  la  promozione  turistica  (ARPT)   per   la realizzazione,  in convenzione col consorzio Promotrieste  e con  l'Aeroporto del Friuli-Venezia Giulia SpA, di un centro di informazioni presso l'aeroporto di Ronchi dei Legionari >> e con lo stanziamento di lire 480 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          25.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  finanziamenti  annuali  a  favore  dei   Consorzi garanzia  fidi  tra le piccole imprese commerciali  operanti nel Friuli-Venezia Giulia a parziale sollievo delle spese di gestione dei Consorzi stessi.
        
        
        
          26.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   25   è autorizzata  la  spesa  di lire 400  milioni  a  carico  del capitolo  9125  (1.1.163.2.10.25) che  si  istituisce  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica  n.  28  -  programma  0.25.2  -  spese  correnti  - categoria   1.6   -   sezione  X  -  con  la   denominazione << Finanziamenti annuali a favore dei Consorzi garanzia  fidi tra le piccole imprese commerciali a parziale sollievo delle spese  di  gestione >>  e  con lo stanziamento  di  lire  400 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
          28.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Udine un contributo di lire 100 milioni, allo scopo  di  promuovere l'immagine del settore produttivo  del legno  e  dell'arredamento  della regione  autonoma  Friuli- Venezia   Giulia,   sotto   l'aspetto  economico-produttivo, fieristico-promozionale  ed  organizzativo,  in  rapporto  e sinergia con il sistema legno e arredo del Triveneto.
        
        
        
          29.  Il contributo di cui al comma 28 è erogato,  anche in  via anticipata, dalla Direzione regionale dell'industria a  seguito  della presentazione e approvazione del  progetto relativo a tale attività di promozione.
        
        
        
          30.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   28   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 7689 (2.1.158.2.10.28) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  26 - programma  0.21.1  -  spese correnti  - categoria 1.5 - sezione X - con la denominazione << Contributo   alla   Camera   di   commercio,    industria, artigianato  e  agricoltura  di  Udine  per  la   promozione dell'immagine   del   settore   produttivo   del   legno   e dell'arredamento  della  regione Friuli-Venezia  Giulia,  in rapporto  e  sinergia  con il sistema  legno  e  arredo  del Triveneto >>  e con lo stanziamento di lire 100  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
          32.  Al  fine  di favorire l'equilibrio tra le  esigenze legate  alla  maternità  e quelle  lavorative,  promuovendo l'eguaglianza   sostanziale  per  le  donne   nell'attività economica ed imprenditoriale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a contribuire alle spese che le titolari o socie di   imprese  artigiane,  iscritte  all'Albo  delle  imprese artigiane  di  cui all'
articolo 2 della legge  regionale  24 febbraio  1970,  n.  6,  o di loro consorzi,  cooperative  o società  consortili  anche  in forma  cooperativa  iscritti all'apposita  sezione  dell'albo  stesso  ai   sensi   degli articoli  31  bis  e 31 ter della medesima  
legge  regionale 6/1970,  come  aggiunti  rispettivamente  dall'
articolo  18, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1992, n.  29  e dall'
articolo  1, comma 1, della legge regionale  22  agosto 1991,  n.  32, sostengono per la costituzione  di  un  fondo volontario che garantisca un'indennità giornaliera in  caso di  assenza  dal lavoro per maternità, malattia, assistenza ai figli fino ai 6 anni.
 
        
        
        
          33.  Possono beneficiare dell'intervento le  titolari  o socie  di imprese di cui al comma 32 che abbiano sede legale ed operativa nel Friuli-Venezia Giulia da almeno due anni.
        
        
        
          34.   Per   le   finalità   previste   dal   comma   32 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata  ad  assegnare all'Ente  Bilaterale  Regionale Artigiani  FVG  (EBIART)  un finanziamento destinato a concorrere nella realizzazione del fondo    alimentato   dai   versamenti    volontari    delle imprenditrici.
        
        
        
          35.   Il  finanziamento  regionale  è  pari  al  doppio dell'ammontare  complessivo dei versamenti effettuati  dalle imprenditrici e può essere erogato in via anticipata, nella misura del 50 per cento dello stanziamento, al momento della costituzione del fondo.
        
        
        
          36.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   34   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 8468 (2.1.161.2.08.34) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  27 - programma  0.13.4  -  spese correnti   -  categoria  1.6  -  sezione  VIII  -   con   la denominazione << Finanziamento all'Ente bilaterale  regionale artigiani   FVG   (EBIART)  a  titolo  di   concorso   nella realizzazione   del  fondo  volontario  delle  imprenditrici artigiane per le indennità in caso di assenza dal  lavoro >> e con lo stanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          37.   L'Amministrazione  regionale,  nell'ambito   delle iniziative   aventi  finalità  di  aiuto   umanitario,   è autorizzata a finanziare i missionari Comboniani -  Collegio delle Missioni Africane di Verona - per la realizzazione, in via  straordinaria,  del  progetto  per  la  costruzione  di quattro  casette per infermieri del << St. Luke's  Hospital >> in    Angal    (Uganda).   Le   modalità   di    attuazione dell'intervento  sono  determinate con  deliberazione  della Giunta regionale.
        
        
        
          38.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   37   è autorizzata  la spesa di lire 50 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 4165 (2.1.210.3.01.01) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica n.  18 - programma 0.6.1 -  spese  di investimento  -  categoria  2.1  -  sezione  I  -   con   la denominazione  << Finanziamenti  del  Fondo  regionale  della protezione  civile  da  destinare  alla  realizzazione   del progetto di costruzione di case per infermieri dell'ospedale di  Angal  in  Uganda >>  e con lo stanziamento  di  lire  50 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          39.  Nell'ambito delle finalità previste  dall'
articolo 7   della   legge  regionale  24  gennaio   1983,   n.   10, l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  al Centro regionale servizi per le piccole e medie industrie un contributo  straordinario di lire  180  milioni  per  l'anno 1999,  per  l'individuazione di idonei  strumenti  operativi atti  a favorire i processi di innovazione tecnologica e  di riorganizzazione produttiva del sistema economico  regionale al  fine  di  ricercare  le condizioni  per  la  tutela  dei lavoratori  in  esubero, posti nelle liste  di  mobilità  o licenziati  a seguito di crisi o di fallimento  di  imprese, creando progetti e programmi per il reimpiego.
 
        
        
        
          40.  Ai  fini  dell'ottenimento del contributo  previsto dal  comma 39, il Centro regionale servizi per le piccole  e medie   industrie  presenta  all'Amministrazione  regionale, entro  novanta giorni dall'entrata in vigore della  presente legge,  domanda di contributo corredata del programma  delle attività da realizzare; il programma viene approvato  dalla Giunta regionale.
        
        
        
          41.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   39   è autorizzata la spesa di lire 180 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 7690 (1.1.163.2.10.28) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  26 - programma  0.21.1  -  spese correnti  - categoria 1.6 - sezione X - con la denominazione << Contributo straordinario al Centro regionale  servizi  per le   piccole  e  medie  industrie  per  l'individuazione  di strumenti   operativi  atti  a  favorire   i   processi   di innovazione tecnologica e di riorganizzazione produttiva del sistema economico regionale >> e con lo stanziamento di  lire 180 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          42.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Consorzio per il nucleo di industrializzazione della  provincia  di Pordenone, limitatamente  alle  domande pervenute  nell'anno  1999 ai sensi dell'
articolo  15  della legge  regionale  18 gennaio 1999, n.  3, i  contributi  ivi previsti per l'infrastrutturazione delle zone industriali di competenza.
 
        
        
        
          43.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a stipulare con i soggetti gestori, o assegnatari, di fondi di agevolazione, specifiche convenzioni ovvero ad integrare  le convenzioni  vigenti  per  regolamentare  i  rapporti  e  le procedure  connesse  al  monitoraggio  ed  alla  valutazione dell'efficacia  degli  interventi a  sostegno  dei  comparti economici  attivati  da  leggi  e  norme  regionali  e   per determinare  i  relativi  compensi  e  rimborsi   spese   da riconoscere  agli  stessi  per i servizi  prestati.  L'onere relativo a tali compensi e rimborsi spese è posto a  carico dei  vari  fondi in assegnazione o gestione e contabilizzato nelle previste rendicontazioni annuali.
        Note:
        
        
        
          1Le disposizioni dei commi 5, 6 e 7 vengono notificate alla Commissione dell' Unione europea per il relativo esame, come previsto dall' articolo 19 della medesima L.R. 25/99, ed i relativi effetti sono sospesi fino alla data di pubblicazione sul B.U.R. dell' avviso dell' esito positivo della Commissione stessa.
 
       
      
        Art.  13
        
       (Altri interventi)
        
        
        
          1.   Per  l'anno  1999 è autorizzata la spesa  di  lire 5.977.011.894 a favore del Fondo regionale di rotazione  per l'edilizia  abitativa di cui all'
articolo 80,  primo  comma, della   legge  regionale  1  settembre  1982,  n.  75,   per interventi  a  favore degli Istituti Autonomi  per  le  Case Popolari  (IACP), a carico del capitolo 3294 dello stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
 
        
        
        
          2.   Per  le finalità previste dall'
articolo  5,  comma 28,  della legge regionale 4/1999, limitatamente alle  opere di  culto  interessate dai percorsi giubilari della regione, è  autorizzata  la spesa di lire 2.000 milioni  per  l'anno 1999  a  carico del capitolo 3442 (2.1.242.3.08.15)  che  si istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa   del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per  l'anno  1999 - alla rubrica n.  16 - programma 0.9.1  - spese  d'investimento - categoria 2.4 - sezione VIII - nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999,  con  la denominazione << Contributi per la realizzazione di opere  di culto  interessate dai percorsi giubilari della regione >>  e con lo stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          3.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Comune di Prata di Pordenone un contributo  di lire   1.000   milioni   per  la  sistemazione   di   piazza Risorgimento  ed  il  recupero edilizio  del  fabbricato  ex scuole elementari.
        
        
        
          4.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   3   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3443 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  16 -  programma  0.9.1  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione << Contributo al Comune di Prata  di  Pordenone per  la  sistemazione di piazza Risorgimento ed il  recupero edilizio  del  fabbricato ex scuole elementari >>  e  con  lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          5.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di San Quirino un contributo di lire 500 milioni  per  la  realizzazione  di  un  centro  sociale   e ricreativo in località Villotte.
        
        
        
          6.   La  spesa ammissibile al contributo di cui al comma 5   comprende   anche   l'acquisizione  delle   attrezzature necessarie ad assicurare un'adeguata fruibilità del  centro medesimo.
        
        
        
          7.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   5   è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 3444 (2.1.232.3.08.09) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  16 -  programma  0.9.1  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione << Contributo al Comune di San Quirino  per  la realizzazione di un centro sociale e ricreativo in località Villotte >>  e  con lo stanziamento di lire 500  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          8.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere alla Provincia di Pordenone un contributo di  lire 800   milioni   per   la  ristrutturazione   dell'Auditorium << Concordia >>    dell'Istituto    tecnico    per    geometri << Pertini >>.
        
        
        
          9.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   8   è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 3445 (2.1.233.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica n.  16 - programma 0.9.1 -  spese  di investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Contributo alla Provincia di Pordenone  per la     ristrutturazione    dell'Auditorium     << Concordia >> dell'Istituto  tecnico per geometri  "Pertini" >>  e  con  lo stanziamento di lire 800 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          10.  Agli oneri derivanti dalle autorizzazioni di  spesa disposte  dai  commi 1, 2, 4, 7 e 9 si  fa  fronte  come  di seguito indicato:
a)    per   lire  2.277.011.894,  in  deroga  a   quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della  legge regionale  75/1982, come da ultimo modificato  dall'articolo 15,  comma 1, della legge regionale 9/1999, in relazione  ai maggiori introiti accertati al 31 dicembre 1998 sul capitolo 1531  dello  stato  di previsione dell'entrata  dei  bilanci precitati, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul  Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore di edilizia abitativa;
b)   per  lire  8.000 milioni mediante  storno  di  pari importo  dal  capitolo 3298 dello stato di previsione  della spesa      dei      bilanci     precitati,      intendendosi corrispondentemente  ridotta la relativa  autorizzazione  di spesa.
 
        
        
        
          11.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere all'Istituto F. Renati di Udine un contributo  per interventi  di  straordinaria manutenzione per  la  bonifica dall'amianto  della copertura. A tal fine è autorizzata  la spesa  di  lire  175 milioni per l'anno 1999  a  carico  del capitolo  2413  (1.1.162.2.08.32) che  si  istituisce  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni 1999 - 2001 e del bilancio per l'anno 1999 -  alla rubrica n.  13 - programma 0.5.3 - spese correnti - categoria 1.6  -  sezione  VIII  -  con la denominazione  << Contributo all'Istituto  << F.  Renati >>  di  Udine  per  interventi  di straordinaria  manutenzione  per  la  bonifica  dall'amianto della  copertura >> e con lo stanziamento di lire 175 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          12.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune  di  Aquileia  un   contributo   per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei  pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000.  A tal  fine  è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni  per l'anno 1999 a carico del capitolo 3441 (2.1.232.3.08.27) che si  istituisce  nello stato di previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1999 - 2001 e del bilancio per  l'anno  1999 - alla rubrica n.  16 - programma 0.9.1  - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII - con la denominazione  << Contributo  al  Comune  di   Aquileia   per l'apprestamento di aree e servizi per favorire l'accoglienza dei pellegrini in occasione del Giubileo dell'anno 2000 >>  e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          13.  In  vista  dell'attuazione delle procedure  di  cui all'
articolo  5 della legge regionale 22 dicembre  1971,  n. 57,  come sostituito dall'
articolo 30, comma 15, della legge regionale  10/1997, relativamente alla quota  di  proprietà regionale  dell'immobile sito in Comune  di  Azzano  Decimo, sede  del  Centro di formazione professionale dell'IRFoP,  e considerato  il  disposto dell'
articolo 8,  comma  1,  della legge  regionale  26  aprile 1999, n.  11, l'Amministrazione regionale  è  autorizzata a concedere al Comune  di  Azzano Decimo,  a  sollievo degli oneri per l'acquisto della  parte del  citato  compendio  immobiliare di proprietà  dell'Ente Scuola Maestranze Edili - ESME di Pordenone, da destinare  a centro    polifunzionale   e   scolastico,   un   contributo straordinario di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          14.  La  domanda  per la concessione del  contributo  di cui  al  comma  13  è  presentata alla Direzione  regionale dell'edilizia  e  dei  servizi  tecnici,  corredata  di  una relazione  illustrativa  e  di  una  perizia  di  stima.  Il contributo predetto può essere concesso ed erogato  in  via anticipata  ed  in  un'unica  soluzione  sulla  base   della presentazione   della   deliberazione   dell'Ente   relativa all'acquisto  e  del  parere  di  congruità  del  Direttore provinciale dei servizi tecnici di Pordenone. Il decreto  di concessione  del contributo ne stabilisce  i  termini  e  le modalità di rendicontazione.
        
        
        
          15.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   13   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3470 (2.1.232.3.08.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  16 - programma 0.15.1  di  nuova istituzione nella rubrica - spese d'investimento - categoria 2.3  -  sezione  VIII  -  con la denominazione  << Contributo straordinario  al Comune di Azzano Decimo a  sollievo  degli oneri  per l'acquisto di parte dell'immobile sito  in  detta località,  sede  del  Centro  di  formazione  professionale dell'IRFoP da adibire a centro polifunzionale e scolastico >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          16.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alle  piccole  e  medie  imprese  insediate   nei territori  dei comuni facenti parte della Comunità  montana della  Carnia  contributi per aiuti  agli  investimenti  nel rispetto del regime degli interventi << de minimis >> previsti dalla  normativa regionale in conformità alle  disposizioni comunitarie.
        
        
        
        
        
        
          18.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   16   è autorizzata la spesa di lire 788 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 1045 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  8  -  programma  0.2.2  -  spese d'investimento  -  categoria  2.4  -  sezione  X  -  con  la denominazione  << Contributi alle  piccole  e  medie  imprese insediate  nei  territori  dei comuni  facenti  parte  della Comunità  montana della Carnia per aiuti agli  investimenti nel  rispetto  del regime degli interventi "de minimis" >>  e con lo stanziamento di lire 788 milioni per l'anno 1999.  Al relativo  onere si provvede mediante storno di pari  importo dal  capitolo  990  del precitato stato di previsione  della spesa,  il cui stanziamento è corrispondentemente  ridotto; detto importo corrisponde a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 11, ottavo  comma,  della legge regionale 10/1982,  con  decreto dell'Assessore regionale alle finanze 10 febbraio  1999,  n. 16.
 
        
        
        
          19.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere un contributo al Comune di Cordenons per le  opere di  potenziamento e rettifica della strada  di  collegamento tra  l'abitato  di  Cordenons  ed  il  nuovo  asse  stradale Piandipan-Sequals.
        
        
        
          20.  La  domanda  per la concessione del  contributo  di cui al comma 19 è presentata alla Direzione regionale della viabilità  e  dei  trasporti, corredata  di  una  relazione illustrativa dell'intervento e di un preventivo  di  massima della spesa. Il contributo predetto può essere concesso  ed erogato  in  via  anticipata ed in  un'unica  soluzione.  Il decreto  di  concessione  del  contributo  ne  stabilisce  i termini  e  le  modalità di rendicontazione in  conformità alle  disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2,  4  e  5, della 
legge regionale 4 luglio 1997, n.  23.
 
        
        
        
          21.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   19   è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 3716 (2.1.232.3.09.17) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  17 - programma  0.10.1  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  IX  -  con  la denominazione  << Contributo al Comune di  Cordenons  per  le opere   di   potenziamento  e  rettifica  della  strada   di collegamento  tra  Cordenons  ed  il  nuovo  asse   stradale Piandipan-Sequals >>  e  con  lo  stanziamento  di  lire  600 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          22.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Muggia un finanziamento straordinario di  lire  1.000  milioni per la progettazione  del  raccordo viario con la Slovenia.
        
        
        
          23.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 22,  il  Comune interessato presenta domanda alla  Direzione regionale  della viabilità e dei trasporti  entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
          24.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   22   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 2000 a carico del capitolo 3731 (2.1.232.3.10.17) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento  -  categoria  2.3  -  sezione  X  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Muggia  per  la  progettazione del raccordo  viario  con  la Slovenia >>  e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni  per l'anno   2000.  Al  relativo  onere  si  provvede   mediante prelevamento  di  pari importo dall'apposito  fondo  globale iscritto  al capitolo 9710 del precitato stato di previsione della  spesa  (partita n.  70 dell'elenco n.  7 allegato  ai bilanci predetti).
        
        
        
          25.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a stipulare mutui per la realizzazione del completamento della grande  viabilità triestina sino alla concorrenza  di  lire 300 miliardi.
        
        
        
        
        
        
          27.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a contribuire, nella misura massima del 10 per cento del costo di  ogni  singolo intervento, alla spesa per  l'eliminazione dei  punti di maggiore criticità della rete stradale. A tal fine  l'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con  l'ANAS un'apposita convenzione per l'individuazione dei punti  predetti,  la  definizione  dei  costi  per  la  loro eliminazione e la regolamentazione dei reciproci rapporti.
        
        
        
          28.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   27   è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 3941 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica n.  17 - programma 0.10.4 -  spese  di investimento  -  categoria  2.1  -  sezione  IX  -  con   la denominazione  << Spese  per  l'eliminazione  dei  punti   di maggiore criticità della rete stradale regionale >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          29.  In  attuazione del disposto di cui all'
articolo  3, comma   1,   della   legge  31  dicembre   1998,   n.   483, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere  alla Provincia di Pordenone, sulla base di un apposito accordo di programma, contributi nella misura massima del 100 per cento della  spesa ammissibile per la realizzazione di  interventi ed  opere  infrastrutturali di interesse locale, nei  Comuni interessati  dal  progetto  di  ampliamento  della  base  di Aviano.
 
        
        
        
          30.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   29   è autorizzata la spesa di lire 8.000 milioni per l'anno 1999 e di  lire  4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 2000  al 2003, con l'onere di lire 16.000 milioni relativo alle quote autorizzate  per  gli anni dal 1999 al  2001  a  carico  del capitolo  3683  (2.1.232.5.09.18) che  si  istituisce  nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli  anni  1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica  n.  17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento  - categoria   2.3   -  sezione  IX  -  con  la   denominazione << Contributi  alla  Provincia di Pordenone  interessata  dal progetto  di  ampliamento  della  base  di  Aviano  per   la realizzazione  di interventi e di opere infrastrutturali  di interesse locale >> con lo stanziamento complessivo  di  lire 16.000  milioni, suddiviso in ragione di lire 8.000  milioni per l'anno 1999 e lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni 2000  e 2001; le quote autorizzate per gli anni 2002 e  2003 fanno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per  gli anni medesimi. Corrispondentemente è prevista l'entrata  di pari   importo  assegnata  dallo  Stato,  per  le   medesime finalità,  iscritta  sul  capitolo  471  (2.3.2)   che   si istituisce  nello  stato  di  previsione  dell'entrata   del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno  1999 - al titolo II - categoria 2.3  -  con  la denominazione  << Acquisizione di fondi dallo  Stato  per  la realizzazione  di interventi e di opere infrastrutturali  di interesse  locale  nei Comuni interessati  dal  progetto  di ampliamento  della  base di Aviano >> e con  lo  stanziamento complessivo di lire 16.000 milioni, suddiviso in ragione  di lire  8.000 milioni per l'anno 1999 e di lire 4.000  milioni per  ciascuno degli anni 2000 e 2001; le quote relative agli anni  2002  e  2003  affluiscono al corrispondente  capitolo dello  stato di previsione dell'entrata dei bilanci per  gli anni medesimi.
        
        
        
          31.  Per  le finalità previste dall'
articolo 11,  comma 1,  della  legge  regionale  10  novembre  1998,  n.  14  è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l'anno 1999 a carico  del  capitolo 4150 dello stato di  previsione  della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e  del bilancio  per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato  di pari  importo. Detto importo è da considerare  in  parte  a reintegro   delle  somme  utilizzate  a  carico  del   Fondo regionale  per  la  protezione civile per la  partecipazione alle iniziative umanitarie nel Kosovo.
 
        
        
        
          32.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a stipulare con il Centro di servizi e documentazione  per  la cooperazione  economica internazionale, di cui  all'
articolo 2,  comma  9,  della  legge  9  gennaio  1991,  n.  19,  una convenzione  rivolta  a sostenere la promozione  commerciale all'estero     ed    a    favorire    il     processo     di internazionalizzazione delle imprese nei  Paesi  interessati dagli   interventi  per  lo  sviluppo  internazionale  della Regione  Friuli - Venezia Giulia, della Provincia di Belluno e  delle  sue  aree  limitrofe, di cui  alla  
legge  19/1991 medesima e alle sue successive modificazioni.
 
        
        
        
          33.  La  convenzione,  di cui  al  comma  32,  fissa  le azioni, i tempi e le modalità di progetti da realizzare  in materia  di  informazione, di animazione  e  formazione,  di promozione  e  di cooperazione transnazionale delle  imprese regionali,    con   particolare   riguardo   a    potenziare l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese e dei loro sistemi ed associazioni, secondo le linee del programma regionale  della  promozione commerciale all'estero  di  cui all'
articolo 21 della legge regionale 20 gennaio 1992, n.  2, e    d'intesa   con   l'Amministrazione   regionale,   anche indipendentemente  dal  fatto che  gli  stessi  siano  stati richiesti dalle imprese sopra menzionate.
 
        
        
        
          34.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   32   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1999  a carico  del capitolo 788 (2.1.142.2.12.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  5 - programma 0.28.4 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione XII - con la denominazione << Spese per  la  convenzione  tra Regione  e  Centro  di  servizi  e documentazione  per la cooperazione economica internazionale per  favorire  il  processo di internazionalizzazione  delle imprese  nei  Paesi  interessati  dagli  interventi  per  lo sviluppo internazionale di cui alla 
legge 19/1991 >> e con lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1999.
 
        
        
        
          35.  Nell'ambito  delle finalità  di  cui  all'
articolo 46, comma 2, del DPR 6 marzo 1978, n.  102, l'Amministrazione regionale  è autorizzata a concedere al Collegio del  Mondo Unito  dell'Adriatico  di Duino un contributo  di  lire  321 milioni  per l'anno 1999, da destinare all'acquisto di  beni mobili ed attrezzature.
 
        
        
        
          36.   Per  le  finalità  previste  dal  comma  35    è autorizzata la spesa di lire 321 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 1311 (1.1.162.2.06.04) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  9 - programma 0.15.3 - spese correnti -  categoria  1.6  -  sezione  VI  -  con  la  denominazione << Contributo  al Collegio del Mondo Unito dell'Adriatico  di Duino per l'acquisto di beni mobili ed attrezzature >> e  con lo  stanziamento  di lire 321 milioni per  l'anno  1999.  Al relativo  onere si provvede mediante storno di pari  importo dal  capitolo 1320 dello stato di previsione della spesa del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno 1999, il cui stanziamento è ridotto di lire 321 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          37.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  alla Società Tarvisio 2006 SpA un  finanziamento straordinario   di   lire   60  milioni   finalizzato   alla predisposizione   di   un   documento   di   indirizzo,   in collaborazione  con  le associazioni ambientaliste,  per  la valorizzazione  delle  risorse  socio-economiche  della  Val Canale e del Canal del Ferro in connessione alla candidatura olimpica  Tarvisio  2006 ed al Piano  particolareggiato  del Tarvisiano.
        
        
        
          38.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   37   è autorizzata  la spesa di lire 60 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 1971 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  12 -  programma  0.2.2  -  spese d'investimento  -  categoria  2.4  -  sezione  X  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  alla  Società Tarvisio 2006 SpA per la predisposizione di un documento  di indirizzo  per   la  valorizzazione  delle  risorse   socio- economiche della Val Canale e del Canal del Ferro >> e con lo stanziamento di lire 60 milioni per l'anno 1999. Al relativo onere  si  provvede  mediante storno  di  pari  importo  dal capitolo 2022 del precitato stato di previsione della spesa, il  cui stanziamento è conseguentemente ridotto di lire  60 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          39.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a sostenere le spese, entro il limite di lire 200 milioni, per iniziative volte alla divulgazione delle conoscenze e  delle esperienze acquisite nell'opera di ricostruzione del Friuli.
        
        
        
          40.   La   concessione  e  contestuale  erogazione   del finanziamento è disposta previa deliberazione della  Giunta regionale.
        
        
        
          41.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   39   è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9400 (1.1.152.2.09.18) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.3.1 - spese correnti -  categoria  1.5  -  sezione VIII -  con  la  denominazione << Spese   per  iniziative  volte  alla  divulgazione   delle conoscenze  e  delle  esperienze  acquisite  nell'opera   di ricostruzione del Friuli >> e con lo stanziamento di lire 200 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          42.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   un   contributo  straordinario  all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione di un monumento alla memoria dei caduti  della Polizia  di  Stato  nell'attentato del 23 dicembre  1998  in Viale Ungheria ad Udine.
        
        
        
          43.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   42   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 5194 (1.1.242.3.06.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  22 - programma  0.16.1  -  spese d'investimento  -  categoria 2.4  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Contributo  straordinario  all'Associazione nazionale della Polizia di Stato - sezione di Udine - per la realizzazione  di  un monumento ai caduti della  Polizia  di Stato >> e con lo stanziamento di lire 100 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          44.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  un  contributo straordinario alla Autovie  Venete SpA  per  concorrere  alle  spese per  la  realizzazione  di barriere  antirumore lungo la rete autostradale del  Friuli- Venezia Giulia.
        
        
        
          45.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   44   è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 3735 (2.1.236.3.09.17) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica n.  17 - programma 0.10.1 -  spese  di investimento  -  categoria  2.3  -  sezione  IX  -  con   la denominazione << Contributo straordinario alla Autovie Venete SpA  per  concorrere  alle  spese per  la  realizzazione  di barriere antirumore, lungo la rete autostradale del  Friuli- Venezia  Giulia >> e con lo stanziamento di lire 100  milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          46.   Ai   fini  del  perseguimento  dell'obiettivo   di garantire  il  corretto funzionamento del pubblico  servizio l'Amministrazione regionale è autorizzata  a  concedere  un contributo straordinario di lire 2.000 milioni al  Consorzio depurazione  acque  Bassa  Friulana  per  la  copertura  dei maggiori  oneri,  correlati  a controversie  giudiziali  e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto   consortile   di  raccolta,   convogliamento, depurazione  dei  liquami civili ed  industriali  e  di  una condotta translagunare di scarico a mare.
        
        
        
          47.  La domanda di concessione del contributo di cui  al comma    46   è   presentata   alla   Direzione   regionale dell'ambiente entro 30 giorni dall'entrata in  vigore  della presente  legge.  Il contributo predetto viene  concesso  ed erogato in via anticipata in unica soluzione. Il decreto  di concessione del contributo stabilisce termini e modalità di rendicontazione.
        
        
        
          48.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   46   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 2308 (2.1.234.3.08.16) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  13 -  programma  0.5.2  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione   << Contributo  straordinario   al   Consorzio depurazione  acque  Bassa  Friulana  per  la  copertura  dei maggiori  oneri,  correlati  a controversie  giudiziali  e/o arbitrali, relativi alla realizzazione del I, II e III lotto dell'impianto   consortile   di  raccolta,   convogliamento, depurazione  dei  liquami civili ed  industriali  e  di  una condotta  translagunare  di  scarico  a  mare >>  e  con   lo stanziamento  di  lire 2.000 milioni. Al relativo  onere  si provvede  mediante storno di pari importo dal capitolo  2495 del  precitato  stato  di previsione  della  spesa,  il  cui stanziamento è corrispondentemente ridotto per l'anno 1999, intendendosi   corrispondentemente   ridotta   la   relativa autorizzazione di spesa.
       
      
        Art.  15
        
       (Interventi a favore delle zone terremotate)
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  all'Agenzia  per  lo  sviluppo  economico   della montagna  SpA  -  Agemont un finanziamento straordinario  di lire  6.000  milioni per la realizzazione di un  laboratorio per  la  certificazione dei prodotti della  climatizzazione, completo  di  attrezzature ed impianti, compreso l'eventuale ampliamento   dello  stabilimento,  presso  il   centro   di innovazione tecnologica dell'Agemont SpA di Amaro.
        
        
        
          2.   La domanda per la concessione del finanziamento  di cui  al  comma  1  è  presentata alla  Segreteria  generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata  in vigore   della  presente  legge.  Si  applicano,  in  quanto compatibili,  le  disposizioni  del  
titolo  V  della  legge regionale   23   dicembre  1977,   n.   63,   e   successive modificazioni ed integrazioni. Il finanziamento  di  cui  al comma  1  è cumulabile con altri finanziamenti previsti  da leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          3.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   1   è autorizzata la spesa di lire 6.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9594 (2.1.243.3.10.12) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria  2.4  -  sezione  X  -  con  la denominazione << Finanziamento straordinario all'Agenzia  per lo  sviluppo economico della montagna SpA - Agemont  per  la realizzazione  di  un laboratorio per la certificazione  dei prodotti della climatizzazione, completo di attrezzature  ed impianti,   presso  il  centro  di  innovazione  tecnologica dell'Agemont   SpA   di  Amaro,  ivi  compreso   l'eventuale ampliamento  dello stabilimento >> e con lo  stanziamento  di lire 6.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          4.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere    al   Comune   di   Bordano   un   finanziamento straordinario di lire 2.000 milioni per la realizzazione  di una  sede funzionale per lo studio e la ricerca entomologica dei   lepidotteri  locali  ed  esotici.   Sono   ammesse   a finanziamento  anche  le spese per  le  attrezzature  e  gli arredi  di  laboratorio, biblioteca e mostra permanente  dei lepidotteri imbalsamati.
        
        
        
          5.   Per  conseguire il finanziamento di cui al comma  4 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  4   è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          6.     Per    l'intervento   di   cui   al    comma    4 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Bordano,  anche  in  deroga alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          7.    Per   le  finalità  previste  dal  comma   4   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9595 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Bordano per la realizzazione di una sede funzionale  per  lo studio  e la ricerca entomologica dei lepidotteri locali  ed esotici >>  e  con lo stanziamento di lire 2.000 milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          8.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune   di   Enemonzo   un   finanziamento straordinario  di  lire  300 milioni  per  il  completamento dell'intervento di ristrutturazione di un edificio destinato ad  uso  assistenziale  in favore di persone  portatrici  di handicap denominato << Casa Menegon >>.
        
        
        
          9.   Per  conseguire il finanziamento di cui al comma  8 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  8   è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          10.    Per    l'intervento   di   cui   al    comma    8 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Enemonzo,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          11.   Per   le  finalità  previste  dal  comma   8   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1999  a carico  del  capitolo 9566 dello stato di  previsione  della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1999 -  2001  e del  bilancio per l'anno 1999 il cui stanziamento è elevato di pari importo.
        
        
        
          12.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al  Comune  di  Forni di Sopra  un  finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per lavori di ripristino e completamento delle reti idrica e fognaria.
        
        
        
          13.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  12 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  12  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          14.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    12 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Forni di  Sopra,  anche  in deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          15.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   12   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9597 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Forni  di  Sopra  per lavori di ripristino  e  completamento delle reti idrica e fognaria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          16.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Comune di Amaro un finanziamento straordinario di  lire 300 milioni per garantire la completa funzionalità dell'edificio  ad uso misto di proprietà comunale  sito  in piazza Maggiore.
        
        
        
          17.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 16,  il  Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  16  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          18.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    16 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Amaro anche  in  deroga alle norme vigenti per quanto  attiene  ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          19.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   16   è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9602 (2.1.232.3.08.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 -  spese  di investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Amaro  per garantire la completa funzionalità dell'edificio ad   uso   misto  di  proprietà  comunale  sito  in  piazza Maggiore >>  e  con lo stanziamento di lire 300  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          20.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Comune di Resia un finanziamento straordinario di  lire  400  milioni per la realizzazione di  un  edificio polifunzionale  da  adibire ad archivio storico,  biblioteca comunale  e  museo etnografico. Sono ammesse a finanziamento anche le spese per gli arredi e le attrezzature.
        
        
        
          21.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  20 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  20  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          22.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    21 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Resia, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          23.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   20   è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9598 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Resia per la realizzazione di un edificio polifunzionale  da adibire  ad  archivio storico, biblioteca comunale  e  museo etnografico >> e con lo stanziamento di lire 400 milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          24.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune   di   Tarvisio   un   finanziamento straordinario di lire 1.850 milioni per il ripristino  e  la sistemazione dell'acquedotto di Monte Lussari.
        
        
        
          25.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  24 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento di  cui  al  comma  20,  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          26.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    24 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tarvisio,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          27.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   24   è autorizzata la spesa di lire 1.850 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9599 (2.1.232.3.08.16) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Tarvisio per il ripristino e la sistemazione dell'acquedotto di  Monte  Lussari >>  e con lo stanziamento  di  lire  1.850 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          28.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al Comune di Udine un finanziamento straordinario di  lire  700  milioni per la progettazione dell'adeguamento antisismico    e    l'allestimento   museale   dell'edificio denominato << Casa Cavazzini >>.
        
        
        
          29.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  28 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento di  cui  al  comma  28,  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          30.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    28 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Udine, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          31.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   28   è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9588 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Udine  per  la progettazione dell'adeguamento antisismico  e l'allestimento   museale  dell'edificio   denominato   "Casa Cavazzini" >> e con lo stanziamento di lire 700  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          32.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a disporre  un  finanziamento  straordinario  di  lire   3.000 milioni  per  coprire la spesa necessaria alla progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona. A tal fine può avvalersi degli Enti locali ovvero di società  di progettazione pubblica o privata.
        
        
        
          33.  Le  scelte progettuali definitive verranno  assunte di  comune  accordo  tra gli Enti locali  interessati  e  la Direzione regionale della viabilità e dei trasporti.
        
        
        
          34.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   32   è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 3623 (2.1.210.3.09.17) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  17 - programma 0.10.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.1  -  sezione  IX  -  con  la denominazione   << Finanziamento   straordinario    per    la progettazione definitiva del collegamento stradale Sequals - Gemona >>  e  con lo stanziamento di lire 3.000  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          35.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere  al  Comune  di  Villa  Santina  un  finanziamento straordinario  di  lire 3.000 milioni per  l'acquisto  e  la riconversione   ad   uso  abitativo  di  alcuni   fabbricati produttivi.
        
        
        
          36.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  35 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
        
        
        
          37.   Si   applicano,   in   quanto   compatibili,    le disposizioni  del 
titolo V della legge regionale  63/1977  e successive  modificazioni ed integrazioni. Il  finanziamento di  cui  al  comma 35 è cumulabile con altri  finanziamenti previsti  da leggi regionali o statali. Per l'intervento  di cui  al comma 35, l'Amministrazione regionale è autorizzata a  disporre  aperture di credito a favore  del  Sindaco  del Comune  di Villa Santina, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
 
        
        
        
          38.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   35   è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9589 (2.1.232.3.07.26) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3 -  sezione  VII  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Villa  Santina  per  l'acquisto e la  riconversione  ad  uso abitativo  di  alcuni  fabbricati  produttivi >>  e  con   lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          39.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere    al   Comune   di   Maniago   un   finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento del museo della coltelleria.
        
        
        
          40.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  39 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento di  cui  al  comma  39,  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          41.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    39 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Maniago,  anche  in  deroga alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          42.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   39   è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9585 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Maniago per il completamento del museo della coltelleria >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          43.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere al Comune di Osoppo un finanziamento straordinario di  lire  2.000 milioni per il completamento del recupero  e l'adeguamento funzionale della << Fortezza Osoppo >>.
        
        
        
          44.  Per conseguire il finanziamento di cui al comma  43 il  Comune  interessato  presenta  domanda  alla  Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento di  cui  al  comma  43,  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          45.    Per    l'intervento   di   cui   al   comma    43 l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Osoppo,  anche  in  deroga  alle norme  vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          46.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   43   è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1999 a carico del capitolo 9586 (2.1.232.3.06.06) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Osoppo  per  il  completamento del recupero e  l'adeguamento funzionale  della "Fortezza Osoppo" >> e con lo  stanziamento di lire 2.000 milioni per l'anno 1999.
        
        
        
          47.  Per  le  finalità previste dall'
articolo  6  della legge  regionale  8  agosto 1984, n.  33, è autorizzata  la spesa  di  lire  200 milioni per l'anno 1999  a  carico  del capitolo 9447 dello stato previsione della spesa dei bilanci predetti il cui stanziamento viene elevato di pari importo.
 
        
        
        
          48.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune   di   Lusevera   un   finanziamento straordinario   di   lire   400  milioni   per   lavori   di urbanizzazione in frazione di Pradielis.
        
        
        
          49.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 48,  il  Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  è  cumulabile  con  altri finanziamenti  previsti da leggi regionali  o  statali.  Per l'intervento di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è  autorizzata a disporre aperture di credito a favore  del Sindaco  del Comune di Lusevera, anche in deroga alle  norme vigenti  per  quanto  attiene ai  limiti  di  oggetto  e  di importo.
 
        
        
        
          50.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   48   è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno  1999  a carico del capitolo 9503 (2.1.232.3.08.26) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale  per  gli anni 1999 - 2001 e  del  bilancio  per l'anno 1999 - alla rubrica n.  29 - programma 0.31.1 - spese d'investimento  -  categoria 2.3 - sezione  VIII  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Lusevera  per  lavori  di  urbanizzazione  in  frazione   di Pradielis >>  e con lo stanziamento di lire 400  milioni  per l'anno 1999.
        
        
        
          51.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a concedere   al   Comune   di   Tarcento   un   finanziamento straordinario  di  lire  1.526.244.713  per  l'acquisto,  il recupero,    l'adeguamento   tecnologico,   strutturale    e funzionale  di  un  edificio  - già  adibito  ad  attività ricreativa e culturale e danneggiato dagli eventi sismici  - da   adibire   a   biblioteca  comprensoriale   e   a   sala polifunzionale.
        
        
        
          52.  Per  conseguire il finanziamento di  cui  al  comma 51,  il  Comune interessato presenta domanda alla Segreteria generale  straordinaria entro novanta giorni dalla  data  di entrata  in  vigore della presente legge. Si  applicano,  in quanto compatibili, le disposizioni del 
titolo V della legge regionale    63/1977   e   successive    modificazioni    ed integrazioni.  Il  finanziamento  di  cui  al  comma  51  è cumulabile  con  altri  finanziamenti  previsti   da   leggi regionali o statali.
 
        
        
        
          53.    Per   l'intervento   di   cui   al   comma    51, l'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a   disporre aperture  di  credito  a favore del Sindaco  del  Comune  di Tarcento,  anche  in  deroga alle norme vigenti  per  quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
        
        
        
          54.   Per  le  finalità  previste  dal  comma   51   è autorizzata la spesa di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999 a carico del capitolo 9601 (2.1.232.3.07.32) che si istituisce nello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  -  alla  rubrica  n.  29 - programma  0.31.1  -  spese d'investimento  -  categoria 2.3  -  sezione  VI  -  con  la denominazione  << Finanziamento straordinario  al  Comune  di Tarcento   per   l'acquisto,  il   recupero,   l'adeguamento tecnologico,  strutturale e funzionale  di  un  edificio  da adibire    a   biblioteca   comprensoriale    e    a    sala polifunzionale >> e con lo stanziamento di lire 1.526.244.713 per l'anno 1999.
        
        
        
          55.    Al    maggior    onere   di   complessive    lire 23.676.244.713,    per   l'anno   1999,   derivante    dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 3, 7,  11,  15,  19, 23, 27, 31, 34, 38, 42, 46, 47, 50 e 54 si provvede:
a)   nell'ambito  del  disposto di  cui  all'articolo  1 della  legge  regionale 29 dicembre 1990, n.  58,  per  lire 9.472.858.204, mediante prelevamento dal capitolo 9620 dello stato  di  previsione della spesa per l'anno  1999  di  pari importo corrispondente per lire 7.946.613.491 alla quota non utilizzata  al  31  dicembre 1998  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo   21,  primo  comma,  della  legge   regionale 10/1982,  con decreto dell'Assessore regionale alle  finanze del 3 febbraio 1999, n.  11;
b)   per   complessive  lire   4.650.096.078,   mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 9621  dello  stato di    previsione   della   spesa   dei   bilanci    predetti corrispondente  per  lire  3.251.332.556  alla   quota   non utilizzata  al  31  dicembre 1998  e  trasferita,  ai  sensi dell'articolo   21,  primo  comma,  della  legge   regionale 10/1982,  con decreto dell'Assessore regionale alle  finanze del 3 febbraio 1999, n.  11;
c)   per  complessive lire 9.553.290.431 mediante storno dai  seguenti  capitoli del precitato  stato  di  previsione della  spesa per gli importi a fianco di ciascuno  indicati, corrispondenti  a  parte della quota non  utilizzata  al  31 dicembre 1998 e trasferita, ai sensi dell'articolo 21, primo comma,   della   legge   regionale  10/1982,   con   decreto dell'Assessore  regionale alle finanze del 5 febbraio  1999, n.  12, intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa:
1)  capitolo 9445 - lire    27.343.029;
2)  capitolo 9448 - lire 3.500.000.000;
3)  capitolo 9519 - lire   150.000.000;
4)  capitolo 9521 - lire   300.000.000;
5)  capitolo 9525 - lire    93.242.181;
6)  capitolo 9526 - lire   735.493.749;
7)  capitolo 9532 - lire    32.211.472;
8)  capitolo 9538 - lire   315.000.000;
9)  capitolo 9543 - lire   200.000.000;
10) capitolo 9550 - lire   200.000.000;
11) capitolo 9567 - lire 4.000.000.000.
 
        
        
        
          56.  I  maggiori introiti corrispondenti  a  complessive lire  184.108.375 accertati al 31 dicembre 1998 sui capitoli 654,   1062,   1450,   1538,  dello  stato   di   previsione dell'entrata  dei bilanci precitati, ai sensi  dell'
articolo 23  della legge regionale 10/1982 confluiscono al << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale  e  la  rinascita  del  Friuli  -  Venezia  Giulia >> iscritto  al  capitolo 9621 dello stato di previsione  della spesa  dei bilanci precitati il cui stanziamento è  elevato di pari importo per l'anno 1999.
 
       
      
        Art.  16
        
       (Altre norme contabili)
        
        
        
          1.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a stipulare  apposite  convenzioni  con  agenzie  o   società fornitrici  di  servizi  di  trasporto  per  l'attività  di missione degli Amministratori e dei dipendenti regionali.  I relativi oneri fanno carico ai capitoli 101, 102, 552 e  553 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          4.   Ai  sensi del combinato disposto degli articoli  4, primo comma, n.  7, e 51, primo comma, dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, nonché dell'
articolo 8 del  DPR 26 agosto 1965, n.  1116, e dell'articolo 2, settimo comma,  del  
DPR  23 gennaio 1965, n.  114, come  modificato dall'
articolo 1 del decreto legislativo 2 gennaio  1997,  n. 8,  nel  territorio  della  regione autonoma  Friuli-Venezia Giulia  non  è  dovuta  alcuna  tassa  di  concessione  per l'iscrizione all'albo delle imprese artigiane,  a  decorrere dal giorno dell'entrata in vigore della presente legge.
 
        
        
        
          5.    L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a prestare garanzia fideiussoria, fino all'importo massimo  di lire   1.400   milioni,   ai  fini  della   concessione   di anticipazioni bancarie al Teatro Stabile Sloveno di  Trieste nelle  more  dell'erogazione dei contributi per il  sostegno dell'attività  allo stesso assegnati dal  Ministero  per  i beni e le attività culturali, nonché dal Commissariato del Governo  nella regione Friuli-Venezia Giulia  a  carico  del Fondo Trieste.
        
        
        
          6.   La  concessione della garanzia fideiussoria di  cui al  comma  5  è  disposta  con deliberazione  della  Giunta regionale proposta dall'Assessore regionale alle finanze.
        
        
        
          7.   La  domanda  per la concessione della  garanzia  è corredata  della  delibera  con la  quale  il  Consiglio  di Amministrazione  del  Teatro  Stabile  Sloveno  di   Trieste dispone  il  ricorso all'anticipazione bancaria, dichiarando motivatamente  l'impossibilità di  fornire  proprie  idonee garanzie  a  fronte  della stessa, e dall'atto  di  adesione della banca concedente.
        
        
        
          8.   Gli  eventuali  oneri  derivanti  dall'applicazione del  comma  5 fanno carico al capitolo 1541 dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999.
        
        
        
          9.   L'Ente  regionale per la promozione e  lo  sviluppo dell'agricoltura  del  Friuli-Venezia  Giulia  -   ERSA   è autorizzato  ad  alienare, alla scadenza  dei  contratti  di locazione  in essere, i fondi rustici dell'Azienda  agricola Vittoria  di Fossalon di Grado nonché i terreni situati  in Comune  di  San  Quirino e Fontanafredda già di  proprietà dell'Ente  Tre Venezie, fatta salva la superficie necessaria all'Ente ai fini della sperimentazione agricola.
        
        
        
          10.  L'ERSA,  con  apposito regolamento,  predispone  la suddivisione  in lotti omogenei delle superfici  di  cui  al comma  9,  salvaguardando  il diritto  di  prelazione  degli affittuari  e  l'accorpamento  di  eventuali  fondi  rustici invenduti, e provvede alla stima del valore dei terreni.
        
        
        
          11.  Il prezzo d'acquisto dei terreni di cui al comma  9 può  essere  corrisposto  in 20 rate  annuali  posticipate, senza aggravio di interessi.
        
        
        
          12.   Il   trasferimento  della  proprietà   ha   luogo all'atto della stipula del contratto, ovvero, nei Comuni  in cui  vige  il  sistema tavolare, all'atto dell'intavolazione del diritto nel libro fondiario, con iscrizione di ipoteca a favore  della  Regione a garanzia della  corresponsione  dei ratei dovuti nei casi di pagamento dilazionato.
        
        
        
          13.   Per   un  periodo  di  15  anni  dalla   data   di stipulazione del contratto, i beni immobili di cui al  comma 9  non  possono essere alienati né concessi  in  affitto  o comodato,  né  su  di essi può costituirsi  alcun  diritto reale  di godimento. Tale vincolo deve essere trascritto  ed annotato  nei  registri immobiliari a cura  dell'ERSA  ed  a spese degli acquirenti.
        
        
        
          14.  I  beni  immobili di cui al comma 9  sono  alienati con i seguenti criteri di priorità:
a)   ai  conduttori  in  affitto i quali  conservano  il diritto  di  prelazione o di riscatto di cui all'articolo  8 della   legge  26  maggio  1965,  n.  590,  come  modificato dall'articolo 8 della legge 14 agosto 1971, n.  817, per  un anno  dalla cessazione del contratto di affitto, anche  dopo il rilascio del fondo;
b)   ad  imprenditori agricoli residenti da  almeno  due anni nei Comuni in cui sono ubicati i beni medesimi;
c)   ad  imprenditori agricoli residenti da  almeno  due anni  nella Regione Friuli - Venezia Giulia; in tal caso  il pagamento non viene rateizzato.
 
        
        
        
          15.  I  proventi  derivanti  dall'alienazione  dei  beni immobili  di  cui  al comma 9 affluiscono al  capitolo  1300 dello   stato   di  previsione  dell'entrata  del   bilancio pluriennale 1999-2001 e del bilancio per l'anno 1999  ed  ai corrispondenti capitoli dei bilanci per gli anni successivi.
        
        
        
        
        
        
          17.   Con  deliberazione  della  Giunta  regionale,   su proposta   dell'Assessore  alle  finanze  di  concerto   con l'Assessore  all'edilizia  e  ai  servizi  tecnici,  vengono determinate le misure dei tassi da applicare alle operazioni di  finanziamento per le rate residue, a far data dalle rate in  scadenza  con il 31 dicembre 1999, e viene approvato  lo schema di atto aggiuntivo con le banche contraenti, anche al fine di rideterminare la composizione della provvista mista.
        
        
        
          18.  Le  risorse derivanti da estinzione  anticipata  di prestiti   obbligazionari  per  quote   di   provvista   non utilizzata verranno introitate al capitolo 1301 dello  stato di  previsione della entrata del bilancio pluriennale  1999- 2001 e del bilancio per l'anno 1999.
        
        
        
          19.  Ai  seguenti articoli della 
legge regionale 7/1988, come  da  ultimo  sostituiti  dall'
articolo  2  della  legge regionale 32/1997, sono apportate le seguenti modifiche:
a)     all'articolo  143, comma  1,  la  lettera  d)  è sostituita dalla seguente:     << d)  Servizio della finanza sanitaria; >>;
b)    all' articolo 145, comma 1, dopo la lettera f)  è aggiunta la seguente:     << f bis)   cura  la  gestione delle risorse  finanziarie destinate al settore socio-assistenziale. >>;
c)    l'articolo 147 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1471.   Il  Servizio  della  finanza  sanitaria  svolge  le attività  di  natura finanziario-contabile della  Direzione afferenti  il  settore  sanitario, in  particolare  cura  la gestione  delle  risorse finanziarie destinate  al  Servizio sanitario  regionale ed esplica, al riguardo,  attività  di indirizzo e controllo in materia finanziaria e contabile nei confronti  delle Aziende sanitarie regionali e,  nei  limiti delle  competenze spettanti alla Regione, degli  altri  Enti che    svolgono   le   funzioni   del   Servizio   sanitario regionale. >>;
seguente   periodo:   << Cura  la  gestione   delle   risorse
finanziarie   destinate  agli  interventi  di  supporto   al
Servizio sanitario regionale in materia veterinaria. >>.
 
        
        
        
          20.  All'
articolo  11, comma 17, della  legge  regionale 4/1999,  le  parole << per la realizzazione di interventi  di recupero di impianti sportivi >> sono sostituite dalle parole << per  l'acquisto  e per la realizzazione di  interventi  di recupero di impianti sportivi >>.
 
        
        
        
          21.  In  relazione al disposto di cui al comma 20  nella denominazione  del capitolo 6135 dello stato  di  previsione della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1999-2001 e   del   bilancio   per  l'anno  1999  le   parole   << alla realizzazione >> sono sostituite dalle parole  << all'acquisto e alla realizzazione >>.
        
        
        
          22.
          
          
            L'
articolo 3 della legge regionale 16 maggio  1973, n. 45, è sostituito dal seguente:
<< Art.   3
       
1.   Il  contributo regionale negli interessi sui  mutui previsti dagli articoli 1 e 2 è commisurato alla differenza tra  il  tasso  di  riferimento, determinato  periodicamente dallo  Stato  per  le  operazioni  di  credito  agrario   di miglioramento, assistite dal concorso pubblico nel pagamento degli  interessi, e quello agevolato determinato  in  misura pari a quella stabilita dallo Stato per analoghe operazioni, in  conformità  al 
DPCM 29 novembre 1985  pubblicato  sulla Gazzetta Ufficiale n.  284 del 3 dicembre 1985.
 2.   Il  contributo  negli interessi è  corrisposto  in annualità  o  semestralità costanti  posticipate  per  una durata massima di anni 20.
3.   L'estinzione anticipata del mutuo,  la  cui  durata non  può,  in  ogni caso, essere inferiore ad  anni  dieci, comporta  la cessazione della corresponsione del  contributo negli  interessi  a  decorrere  dalla  prima  annualità   o semestralità successiva alla data di estinzione. >>.
  
          
         
        
        
        
          23.
          
          
            All'
articolo 8 della legge regionale 14/1998,  dopo il comma 9 sono aggiunti i seguenti commi:
<< 9 bis.   Nella  rinegoziazione  dei  mutui  agrari  di miglioramento posti in essere con fondi propri delle banche, ovvero     con    fondi    reperiti    mediante    emissioni obbligazionarie,  la  rata  di concorso  negli  interessi  a carico dell'Amministrazione regionale può essere maggiorata degli  oneri che il mutuatario deve corrispondere alla banca finanziatrice per effetto della rinegoziazione medesima.
9 ter.  Alla  copertura dei predetti oneri  si  provvede attingendo  all'importo derivante dalla  differenza  tra  la rata  a  carico della Regione - determinata con l'originario decreto  di  concessione  -  e la  nuova  rata  di  concorso rideterminata per effetto della rinegoziazione del mutuo.
9 quater.  L'intervento  regionale  a  copertura   degli oneri   di  rinegoziazione  dei  mutui  è  ripartito  sulle semestralità  od  annualità  residue  fino  a  concorrenza dell'importo corrispondente agli oneri medesimi e  non  può superare l'ammontare complessivo della minore spesa a carico della     Regione     derivante    per     effetto     della ricontrattazione. >>.
 
          
         
        
        
        
          24.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   ad utilizzare una quota, non eccedente lire 294 milioni,  dello stanziamento  di lire 1.563 milioni - allocato  al  capitolo 9313  con  l'
articolo  8, comma 14,  della  legge  regionale 4/1999  -  a titolo di corrispettivo dell'incarico  affidato con deliberazione della Giunta regionale n.  882 del 26 marzo 1999  per  l'elaborazione e la predisposizione dei programmi attuativi  regionali  previsti dall'
articolo  2,  comma  42, della  legge 28 dicembre 1995, n.  549, e con l'
articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n.  266.
 
        
        
        
          25.   L'Amministrazione  regionale  è   autorizzata   a provvedere  al  saldo del contributo previsto  dall'
articolo 22, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n.  10, per gli  anni  1993-1996 a favore dell'Associazione fra  le  Pro Loco del Friuli-Venezia Giulia, previa la sola dichiarazione del  presidente da cui risulti che il programma per  ciascun anno di riferimento è stato regolarmente realizzato.
 
        
        
        
          26.  Per  gli  esercizi  1997 e seguenti  il  saldo  del contributo,  concesso a norma dell'
articolo 22  della  legge regionale  10/1991, è corrisposto previa dichiarazione  del presidente  dell'Associazione  che  certifichi,   ai   sensi dell'
articolo 8 della legge regionale 23/1997, che tutta  la documentazione     trasmessa,    con    riferimento     alle manifestazioni   ammesse  a  finanziamento  e   regolarmente realizzate,  risponde  ai requisiti previsti  dalle  vigenti norme di legge.
 
        
        
        
          27.  Il  presidente dell'Associazione fra le  Pro  Loco, per   ogni  singola  associata  sottoposta  a  controllo   a campione, ai sensi della 
legge regionale 23/1997, verificata la regolarità amministrativo-contabile della documentazione di  spesa,  redige  un  elenco  cronologico  e  rilascia  la dichiarazione di cui al comma 26.
 
        
        
        
          28.
          
          
            All'
articolo  37  della legge regionale  19  aprile 1999, n.  8, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:
<< 7 bis.   La violazione delle disposizioni  in  materia di  pubblicità dei prezzi di cui all'articolo 29 è  punita con  la  sanzione  amministrativa da lire 1.000.000  a  lire 6.000.000. >>.
 
          
         
        
        
        
          29.   Gli   stanziamenti  iscritti  nei  bilanci   delle Province   nel   titolo  II  della  spesa  e  destinati   al finanziamento   di  iniziative  dirette  nell'ambito   delle funzioni trasferite ai sensi della 
legge regionale  9  marzo 1988, n.  10 si considerano impegnati in corrispondenza e per l'ammontare delle relative entrate accertate.
 
        
        
        
          30.   La   disposizione  di  cui  al  comma   29   trova applicazione  per  tutti  gli stanziamenti  individuati  dal comma  medesimo indipendentemente dall'esercizio finanziario di iscrizione a bilancio.
        
        
        
        
        
        
          32.  In  relazione  al disposto dell'
articolo  4,  comma 14,  della legge regionale 10/1997, le variazioni  di  spesa autorizzate  dall'articolo 14, commi 26 e  27,  della  legge regionale 14/1998, a carico del capitolo 8180 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1998-2000 e del bilancio per l'anno 1998, corrispondente  al capitolo  9010  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno 1999, si intendono rispettivamente disposte  per gli anni dal 1998 al 2017 e dal 1999 al 2018.
 
        
        
        
          33.  All'
articolo  47,  comma 3, della  legge  regionale 7/999, le parole << a decorrere dal bilancio pluriennale  per gli  anni  2000-2002 e dal bilancio per l'anno  2000 >>  sono sostituite   dalle   parole  << a  decorrere   dal   bilancio pluriennale per gli anni 2001-2003 e dal bilancio per l'anno 2001 >>.
 
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          36.  Ai  fini di quanto previsto dall'
articolo 1,  comma 17,  lettera b), della legge regionale 4/1999, per  favorire la razionalizzazione e la riarticolazione delle funzioni dei Comuni,  nonché  in  attesa di un  complessivo  e  organico riordino  del  sistema  delle autonomie  del  Friuli-Venezia Giulia, le unioni di Comuni sono disciplinate secondo quanto disposto  dai  commi  da  37 a 41.  Alle  stesse  unioni  si applicano i principi previsti per l'ordinamento dei  Comuni, per quanto compatibili.
 
        
        
        
          37.  Le unioni di Comuni sono Enti locali costituiti  da due  o  più  Comuni, di norma contermini,  per  l'esercizio congiunto  di una pluralità di funzioni di loro competenza. I  Comuni interessati approvano, a maggioranza assoluta  dei componenti   assegnati  al  consiglio,  l'atto  costitutivo, unitamente allo statuto dell'unione.
        
        
        
          38.  Lo  statuto individua gli organi dell'unione  e  le modalità   per   la  loro  costituzione  -  garantendo   la rappresentanza  delle  minoranze  -  oltre  a  indicare   le funzioni  da  svolgere  e  le relative  risorse.  All'unione competono  le tasse, le tariffe e i contributi  sui  servizi dalla stessa gestiti.
        
        
        
          39.   L'unione   ha   potestà  regolamentare   per   la disciplina  della propria organizzazione, per lo svolgimento delle  funzioni affidate e per i rapporti, anche finanziari, con i Comuni.
        
        
        
          40.  Dopo  la  costituzione di una unione, altri  Comuni contermini possono deliberare la propria adesione,  mediante approvazione dell'atto costitutivo e dello statuto,  con  le modalità di cui al comma 37.
        
        
        
          41.   La  Regione  eroga  a  ciascun  Comune  che  abbia aderito   all'unione  un'assegnazione  annuale  integrativa, calcolata  in  misura percentuale rispetto  alla  somma  dei trasferimenti   disposti   per   l'anno   precedente    alla costituzione  dell'unione.  L'assegnazione  cessa   con   lo scioglimento  dell'unione.  Le  unioni  di  Comuni   possono presentare   richieste  distinte  da  quelle   eventualmente presentate   dai  Comuni  facenti  parte  dell'unione,   per ottenere  contributi regionali previsti a favore degli  Enti locali.
        
        
        
          42.  All'
articolo  16, comma 56, della  legge  regionale 3/1998, la parola << costruzione >> è sostituita dalla parola << realizzazione >>.  Conseguentemente  la  denominazione  del capitolo  5864  dello stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1999-2001 e del  bilancio per  l'anno  1999  è  modificata con la sostituzione  della parola << costruzione >> con la parola << realizzazione >>.
 
        
        
        
          43.    (Comma  omesso  in quanto oggetto  di  rinvio  da parte del Governo).
        Note:
        
        
        
          1Comma 2 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S.n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996. 
 
        
        
        
          2Comma 19 abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art. 3bis, comma 2, L.R. 18/1996.  
 
       
      
        Art. 17
        
       (Rifinanziamenti di leggi regionali)
        
        
        
          1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 743 (1.1.162.2.08.32)
Contributi agli enti senza finalità di lucro del Friuli-Venezia Giulia per progetti ammessi al finanziamento di programmi dell'Unione europea gestiti direttamente dalla Commissione europea
Art. 16, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10
| 1998 | -- | 
| 1999 | -70.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -70.000.000 | 
 
        
        
        
          2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 1489 (1.1.145.2.01.01)
(di nuova istituzione - rubrica n. 9 - programma 0.32.3 - spese correnti - categoria 1.4 - sezione I)
Oneri relativi ad assicurazioni a copertura degli eventuali esborsi per il pagamento delle sanzioni tributarie ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 472/1997 ed in favore del personale regionale e in rapporto di servizio onorario
Art. 11, comma 32, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 200.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 200.000.000 | 
 
        
        
        
          3. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2259 (1.1.210.3.08.29)
Spese per la minor produzione di rifiuti, per attività di recupero di materie prime e di energia, per la bonifica dei suoli inquinati e il recupero delle aree degradate, per l'avvio ed il finanziamento dell'Agenzia regionale dell'ambiente, per l'istituzione e la manutenzione delle aree naturali protette, nonché per investimenti ambientali riferibili ai rifiuti del settore produttivo soggetto alla tassazione dei fanghi di risulta
Art. 3, comma 27, legge 28.12.1995, n. 549, art. 11 l.r. 24.1.1997, n. 5, art. 9, comma 19, l.r. 12.2.1998, n. 3, art. 21, comma 1, lettera c), l.r. 3.3.1998, n. 6
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.817.599.283 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.817.599.283 | 
 
        
        
        
          4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2410 (1.1.142.2.08.29)
Spese per l'attuazione del piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica, ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto - fondi regionali
>Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 l.r. 3.9.1996, n. 39
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.040.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.040.000 | 
 
        
        
        
          5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2423 (2.1.210.3.08.16)
Spese per la predisposizione e diffusione del piano regionale per lo smaltimento dei rifiuti
Art. 5, comma 1, lettera a), l.r. 7.9.1987, n. 30, come da ultimo modificato dall'art. 5 l.r. 14.6.1996, n. 22, art. 19, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
| 1998 | -- | 
| 1999 | 250.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 250.000.000 | 
 
        
        
        
          6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2442 (2.1.210.5.08.16)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)
Spese per la predisposizione di progetti - pilota e per l'attuazione della normativa in materia di catasto ed osservatorio dei rifiuti, ivi compreso l'affidamento di incarichi
Art. 2, comma 1, lettera c), l.r. 4.9.1991, n. 41
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.052.405 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.052.405 | 
 
        
        
        
          7. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 2455 (2.1.243.3.08.16)
Contributi a soggetti pubblici e privati per la bonifica di aree a destinazione industriale di loro pertinenza
Art. 38 l.r. 20.1.1992, n. 2
| 1998 | -- | 
| 1999 | -250.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -250.000.000 | 
 
        
        
        
          8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2459 (2.1.210.5.08.16)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.5.3 - spese d'investimento - categoria 2.1 - sezione VIII)
Spese per interventi a carattere sperimentale, di particolare rilevanza finanziaria, o ad elevato rischio, per il recupero di aree degradate da attività di smaltimento rifiuti o estrattive
Art. 2, comma 1, lettere c) e d), l.r. 4.9.1991, n. 42
| 1998 | -- | 
| 1999 | 653.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 653.000 | 
 
        
        
        
          9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2470 (2.1.210.3.10.29)
Spese e compensi per progettazioni di opere di interesse regionale relativi alla sistemazione di bacini idrografici e lagunari nonché per la predisposizione del piano regionale delle sistemazioni geologiche
Art. 8 l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 11 l.r. 4.5.1992, n. 15
| 1998 | -- | 
| 1999 | 750.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 750.000 | 
 
        
        
        
          10. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2870 (2.1.243.5.10.11)
Contributi per interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa mediante l'esecuzione di piantagioni forestali a rapido accrescimento
Art. 3 l.r. 20.12.1976, n. 65
| 1998 | -- | 
| 1999 | 281.034.559 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 281.034.559 | 
 
        
        
        
          11. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2886 (2.1.210.3.10.11)
Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione della viabilità di servizio forestale, zona ceduo, in provincia di Udine e di Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali
Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 37 legge 27.12.1983, n. 730, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 17, comma 28, l.r. 6.2.1996, n. 9
| 1998 | -- | 
| 1999 | 311.873.708 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 311.873.708 | 
 
        
        
        
          12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2888 (2.1.210.3.10.11)
Reiscrizione fondi non utilizzati, per la realizzazione di piste forestali nelle province di Udine e Pordenone, ai sensi della delibera CIPE 19 dicembre 1989, punto 14 - fondi regionali
Art. 21 legge 26.4.1983, n. 130, art. 9 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45, art. 12, comma 16, l.r. 8.4.1997, n. 10
| 1998 | -- | 
| 1999 | 137.146.586 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 137.146.586 | 
 
        
        
        
          13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 2937 (2.1.210.3.10.12)
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali
RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretata dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43 e abrogata dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 9, comma 26, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 395.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 395.000.000 | 
 
        
        
        
          14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3270 (2.1.238.5.07.26)
(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VII)
Erogazione di somme già destinate alla costruzione di alloggi a favore degli Istituti autonomi per le case popolari e di società cooperative finalizzata alla definizione di situazioni pregresse
Art. 67, lettera a), legge 22.10.1971, n. 865, art. 2 l.r. 6.3.1973, n. 18, come da ultimo modificato dall'art. 1 l.r. 16.8.1976, n. 41, art. 61 l.r. 9.11.1998, n. 13
| 1998 | -- | 
| 1999 | 84.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 84.000.000 | 
 
        
        
        
          15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3327 (2.1.232.5.08.27)
Sovvenzioni speciali ai Comuni per interventi di restauro delle facciate di immobili compresi nelle zone di recupero
Art. 12 l.r. 26.10.1987, n. 34
| 1998 | -- | 
| 1999 | 200.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 200.000.000 | 
 
        
        
        
          16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 3334 (2.1.232.3.08.26)
Finanziamenti una tantum agli IACP ed ai Comuni per interventi di recupero e di riqualificazione urbana
Art. 13, comma 2, lettere b), c) e d), art. 15 l.r. 29.4.1986, n. 18
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.670.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.670.000.000 | 
 
        
        
        
          17. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)
Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53
 | 1998 | -- | 
 | 1999 | -20.000.000 | 
 | 2000 | -20.000.000 | 
 | 2001 | -20.000.000 | 
 | TOTALE | -60.000.000 | 
| limite 23 | 1999 - 2016 | -20.000.000 | 
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
 
        
        
        
          18. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzato il limite di impegno di seguito indicato, relativamente ad interventi pregressi
Capitolo 3436 (2.1.242.5.08.32)
Contributi pluriennali per la costruzione, la ristrutturazione, l'ampliamento e la straordinaria manutenzione di istituti di istruzione religiosa, di opere di culto e di ministero religioso, compresi gli uffici e le abitazioni dei ministri dei culti e le relative pertinenze
Art. 7 ter, comma 1, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53 e da ultimo modificato dall'art. 4, comma 2, l.r. 25.3.1996, n. 16, art. 7 ter, comma 2, l.r. 7.3.1983, n. 20, come inserito dall'art. 1 l.r. 23.12.1985, n. 53
 | 1998 | -- | 
 | 1999 | 20.000.000 | 
 | 2000 | 20.000.000 | 
 | 2001 | 20.000.000 | 
 | TOTALE | 60.000.000 | 
| limite 27: | 1999 - 2018 | 20.000.000 | 
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
 
        
        
        
          19. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 3923 (1.1.155.2.09.17)
Finanziamento straordinario per la sperimentazione dell'utilizzo della carta dei servizi Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia ai fini del pagamento dei titoli di viaggio
Art. 5, comma 73, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | -250.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -250.000.000 | 
 
        
        
        
          20. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 4160 (1.1.243.3.04.32)
Contributi per il ripristino e la riparazione di edifici pubblici o di uso pubblico e privati destinati ad uso abitativo ovvero ad attività produttive, che risultino danneggiati a causa del verificarsi di una calamità naturale o di una eccezionale avversità atmosferica
Artt. 13, 14, 15, 16, 16 bis, 17, 18, 18 bis l.r. 28.8.1982, n. 68, e successive modificazioni e integrazioni, art. 13 l.r. 4.5.1992, n. 15
| 1998 | -150.000.000 | 
| 1999 | -- | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -150.000.000 | 
 
        
        
        
          21. La spesa autorizzata dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è variata e così autorizzata nella misura di seguito indicata
Capitolo 4355 (1.1.157.2.08.08)
Finanziamento agli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del servizio sanitario nazionale
Legge 23.12.1978, n. 833, Titolo I del dlgs 15.12.1997, n. 446, art. 6, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 49.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 49.000.000.000 | 
 
        
        
        
          22. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4401 (2.1.237.3.08.08)
Anticipazioni a favore di Aziende sanitarie regionali per la realizzazione di progetti di investimento finanziati con risorse provenienti da alienazione di beni patrimoniali
Art. 4, comma 29, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.000.000.000 | 
 
        
        
        
          23. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4758 (2.1.148.2.08.07)
Spese per la realizzazione del servizio di telesoccorso-telecontrollo
Artt. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 l.r. 26.7.1996, n. 26, art. 31 l.r. 19.5.1998, n. 10
| 1998 | -- | 
| 1999 | -- | 
| 2000 | 700.000.000 | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 700.000.000 | 
 
        
        
        
          24. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 4769 (2.1.162.2.08.07)
Finanziamenti ad enti, ad associazioni e società qualificati per l'attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio-assistenziali
Art. 30, comma 4, l.r. 5.2.1992, n. 4, art. 6, comma 1, lettera f), l.r. 19.5.1998, n. 10
| 1998 | -- | 
| 1999 | 400.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 400.000.000 | 
 
        
        
        
          25. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 5369 (1.1.162.2.06.06)
Finanziamento all'Istituto di storia sociale e religiosa di Gorizia a sostegno dell'attività di ricerca e documentazione riguardante la storia contemporanea del Friuli-Venezia Giulia
Art. 3 l.r. 31.8.1982, n. 73, come integrato dall'art. 6, comma 57, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | -70.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -70.000.000 | 
 
        
        
        
          26. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 5395 (1.1.162.2.06.06)
Spese per iniziative volte alla diffusione della conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del Friuli-Venezia Giulia anche al di fuori del territorio regionale, nonché per l'organizzazione di manifestazioni celebrative di avvenimenti di rilevante significato per la storia e la cultura regionale
Art. 21, comma 2, l.r. 8.9.1981, n. 68, come sostituito dall'art. 6, comma 1, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 50.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 50.000.000 | 
 
        
        
        
          27. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6139 (2.1.242.5.08.09)
Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, società dagli stessi partecipate, nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l'ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi e delle strutture ad essi assimilabili, ivi comprese le opere accessorie per l'acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l'esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale
Art. 5, comma 1, lettera b), l.r. 18.8.1980, n. 43, come sostituito dall'art. 1, comma 1, l.r. 18.5.1993, n. 23 e da ultimo integrato dall'art. 58, comma 1, l.r. 20.4.1999, n. 9, art. 5, comma 3, l.r. 18.8.1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'art. 1 l.r. 18.5.1993, n. 23, art. 37, comma 1, l.r. 9.3.1988, n. 10, come modificato dall'art. 25, comma 4, l.r. 9.7.1990, n. 29
| 1998 | -- | 
| 1999 | 300.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 300.000.000 | 
 
        
        
        
          28. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6302 (2.1.243.3.10.10)
Contributi a produttori agricoli singoli ed associati, ad enti, cooperative e loro consorzi per l'impianto di frutteti razionali, l'istituzione di vivai in zone idonee ad accoglierli, nonché per la promozione di iniziative di contenuto vario inerenti ai settori orticolo e frutticolo e la realizzazione di strutture ed impianti occorrenti per la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli
Artt. 4, 5 l.r. 30.12.1967, n. 29, art. 7 l.r. 30.12.1967, n. 29, abrogati da art. 80, comma 1, lettera h), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 550.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 550.000.000 | 
 
        
        
        
          29. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6310 (2.1.243.3.10.10)
(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.1 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi per la costruzione, l'ampliamento e la trasformazione di fabbricati e l'acquisto di attrezzature, fisse e mobili, occorrenti per l'allevamento del bestiame nelle malghe e per il miglioramento dei pascoli, nonché per la costruzione ed il riattamento della viabilità di accesso alle malghe e di quella interna ai pascoli
Art. 4 l.r. 20.7.1967, n. 16, comma 1, numero 5
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.300.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.300.000.000 | 
 
        
        
        
          30. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6446 (2.1.243.3.10.10)
Contributi in conto capitale per lo sviluppo e la valorizzazione dell'acquacoltura sia nelle acque dolci interne, sia in quelle salmastre, vallive e lagunari - fondi regionali
Art. 22, comma 1, lettera b), l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 24 l.r. 27.11.1981, n. 79, come sostituito dall'art. 2 l.r. 12.3.1985, n. 11 e abrogato da artt. 80, lettera mm), 93 l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 100.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 100.000.000 | 
 
        
        
        
          31. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6556 (1.1.210.3.10.10)
Spese per opere pubbliche di bonifica integrale
Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12 con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.000.000.000 | 
 
        
        
        
          32. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6560 (2.1.210.5.10.10)
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - fondi regionali
Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato da art. 80, comma 1, lettera mm), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.000.000.000 | 
 
        
        
        
          33. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6562 (1.1.210.3.10.10)
Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi
Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 447.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 447.000.000 | 
 
        
        
        
          34. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6564 (1.1.210.3.10.10)
Spese per la manutenzione delle opere di bonifica
RD 13.2.1933, n. 215, e successive modificazioni e integrazioni, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, come interpretato dall'art. 1 l.r. 4.9.1991, n. 43, e abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.000.000.000 | 
 
        
        
        
          35. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 6573 (1.1.210.3.10.10)
Interventi di urgenza per opere e lavori di competenza della Direzione regionale dell'agricoltura
Art. 1 l.r. 29.12.1976, n. 69
| 1998 | -- | 
| 1999 | 140.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 140.000.000 | 
 
        
        
        
          36. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7025 (2.1.243.3.10.10)
Contributi agli allevatori per l'acquisto di riproduttori maschi e femmine di razza pregiata
Art. 2 l.r. 20.7.1967, n. 16, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera f), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 98, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13
| 1998 | -- | 
| 1999 | 100.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 100.000.000 | 
 
        
        
        
          37. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7202 (2.1.243.3.10.10)
(di nuova istituzione - rubrica n. 25 - programma 0.20.4 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi in conto capitale a favore delle associazioni dei produttori riconosciute e delle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli e zootecnici, nonché delle cooperative di servizi il cui corpo sociale sia costituito prevalentemente da coltivatori diretti
Art. 9 l.r. 23.8.1985, n. 45, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera fff) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 800.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 800.000.000 | 
 
        
        
        
          38. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7254 (2.1.243.6.10.10)
Contributo negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati a termini dell'articolo 2, punto 1, della legge 5 luglio 1928, n. 1760
Art. 12 l.r. 3.10.1981, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera nn), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -700.000.000 | 
| 1999 | -3.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -3.700.000.000 | 
 
        
        
        
          39. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7255 (2.1.243.6.10.10)
Contributi negli interessi sui prestiti agrari di esercizio erogati da istituti ed enti esercenti il credito agrario a termini dell'articolo 2, punto 4, lettera b) della legge 5 luglio 1928, n. 1760 e successive modificazioni ed integrazioni, alle cooperative e loro consorzi che operano nel settore della raccolta, conservazione, lavorazione, trasformazione e vendita collettiva dei prodotti agricoli - ivi comprese le stalle sociali e gli allevamenti cooperativi - per la corresponsione di anticipazioni ai soci conferenti
Art. 7 l.r. 12.8.1975, n. 57, come modificato dall'art. 19 l.r. 1.9.1979, n. 58, dall'art. 10 l.r. 18.8.1980, n. 42, dall'art. 1 l.r. 23.11.1981, n. 78 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera v), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -3.437.600.000 | 
| 1999 | -1.800.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -5.237.600.000 | 
 
        
        
        
          40. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7360 (2.1.243.5.10.10)
Finanziamento per la realizzazione di interventi in attuazione del regolamento (CEE) n. 951/1997 e del relativo programma operativo regionale 1994-1999 per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, anche a titolo di anticipazione delle quote comunitaria e statale
Regolamento CEE 20.5.1997 n. 951, art. 14, comma 37, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4 l.r. 22.12.1998, n. 17
| 1998 | -- | 
| 1999 | -3.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -3.000.000.000 | 
 
        
        
        
          41. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7381 (2.1.243.3.10.10)
Finanziamento per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele
Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221, art. 14, comma 40, l.r. 12.2.1998, n. 3, come modificato dall'art. 21, comma 1, l.r. 6.7.1998, n. 11 e integrato dagli artt. 10, commi 6, 7, e 11, comma 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | -300.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -300.000.000 | 
 
        
        
        
          42. Le entrate previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione dell'entrata sono variate nella misura di seguito indicata
Capitolo 1437 (4.3.6)
Rimborso da parte della Unione europea per l'attuazione di interventi volti al miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele
Regolamento CEE 25.6.1997 n. 1221
| 1998 | -- | 
| 1999 | -100.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -100.000.000 | 
 
        
        
        
        
        
        
          44. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente alla definizione di interventi pregressi, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7824 (2.1.243.4.10.28)
(di nuova istituzione - rubrica n. 26 - programma 0.21.2 - spese d'investimento - categoria 2.4 - sezione X)
Contributi sugli interessi dei mutui destinati alla costruzione, all'ampliamento ed all'ammodernamento di stabilimenti industriali tecnicamente organizzati, per l'acquisto di macchinari ed attrezzature ad essi destinati, nonché a sostegno degli investimenti del settore della pesca e dell'acquacoltura in acque marine e lagunari
Art. 1, comma 1, l.r. 11.11.1965, n. 25, come da ultimo sostituito dall'art. 4, comma 1, l.r. 18.3.1991, n. 12
| 1998 | -- | 
| 1999 | 35.172.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 35.172.000 | 
 
        
        
        
          45. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, relativamente al limite di impegno indicato in calce, è ridotto dell'importo ivi indicato in corrispondenza a ciascuna annualità, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 7930 (2.1.238.5.10.28)
Contributi pluriennali, per una durata non superiore a 15 anni, a favore degli enti di cui all'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 24, e successive modificazioni, a fronte dei mutui contratti per la realizzazione di opere di infrastrutturazione industriale o destinate a servizi, ivi compreso il costo delle aree su cui le opere stesse insistono
Art. 10 l.r. 6.12.1976, n. 63, abrogato dall'art. 22, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, art. 218, comma 2, l.r. 28.4.1994, n. 5, come da ultimo modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 26.4.1999, n. 11
 | 1998 | -- | 
 | 1999 | -3.000.000.000 | 
 | 2000 | -3.000.000.000 | 
 | 2001 | -3.000.000.000 | 
 | TOTALE | -9.000.000.000 | 
| limite 15: | 1999 - 2013 | -3.000.000.000 | 
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
 
        
        
        
          46. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 7942 (2.1.238.3.10.28)
Contributi in conto capitale ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) per opere immediatamente cantierabili di realizzazione, completamento, manutenzione straordinaria o potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi ivi compreso il costo delle aree
Art. 15 bis, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3, come inserito dall'art. 8, comma 6, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 900.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 900.000.000 | 
 
        
        
        
          47. Per le finalità previste dalle disposizioni, con l'estensione temporale e per l'ammontare annuo citati in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzato il limite d'impegno di seguito indicato
Capitolo 7975 (2.1.238.4.10.28)
Contributi annui costanti ai consorzi per lo sviluppo industriale e all'Ente per la Zona Industriale di Trieste (EZIT) a copertura degli oneri di ammortamento dei mutui stipulati per la realizzazione, il completamento o il potenziamento di infrastrutture industriali e di servizi nelle zone medesime
Art. 15, comma 1, l.r. 18.1.1999, n. 3
 | 1998 | -- | 
 | 1999 | 3.000.000.000 | 
 | 2000 | 3.000.000.000 | 
 | 2001 | 3.000.000.000 | 
 | TOTALE | 9.000.000.000 | 
| limite 2: | 1999 - 2013 | 3.000.000.000 | 
Le variazioni sulle annualità per gli anni successivi al triennio fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi
 
        
        
        
          48. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 8480 (1.1.162.2.08.07)
Contributi agli istituti di patronato e di assistenza sociale per la realizzazione delle finalità istituzionali nonché per lo sviluppo ed il potenziamento di specifiche iniziative a carattere promozionale
Artt. 1, 2 l.r. 14.3.1988, n. 12, art. 33, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
| 1998 | -- | 
| 1999 | 100.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 100.000.000 | 
 
        
        
        
          49. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 8700 (2.1.243.3.10.23)
Contributi a favore dei << fondi rischi >> dei consorzi provinciali garanzia fidi fra le piccole imprese artigianali di cui al Capo I della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30
Art. 1 l.r. 28.4.1978, n. 30, come modificato dall'art. 17, comma 3, l.r. 29.1.1985, n. 8, art. 25, comma 1, l.r. 23.7.1984, n. 30, art. 57, comma 1, l.r. 8.8.1996, n. 29
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.500.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.500.000.000 | 
 
        
        
        
          50. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 8740 (2.1.243.7.10.23)
Contributi in conto interessi al Medio credito del Friuli- Venezia Giulia per la concessione ad imprese artigiane e loro consorzi di finanziamenti agevolati a breve termine
Comma 6 bis dell'art. 142 l.r. 28.4.1994, n. 5, come aggiunto dall'art. 59, comma 17, l.r. 6.2.1996, n. 9
| 1998 | -- | 
| 1999 | -3.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -3.000.000.000 | 
 
        
        
        
          51. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9081 (2.1.162.5.10.25)
Concorso nelle spese di primo impianto, avvio e funzionamento della società per azioni associata alla network con sede a New York dell'associazione dei World Trade Centers (WTCA)
Art. 11, comma 18, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 200.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 200.000.000 | 
 
        
        
        
          52. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 9140 (2.1.243.7.10.25)
Contributi in conto interessi in forma attualizzata all'Istituto del Mediocredito del Friuli-Venezia Giulia SpA per favorire gli investimenti delle piccole e medie imprese commerciali e di servizi
Art. 2 l.r. 26.8.1996, n. 36, come sostituito dall'art. 108, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13, art. 11, comma 11, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -6.100.000.000 | 
| 1999 | -- | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -6.100.000.000 | 
 
        
        
        
          53. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 9145 (2.1.243.3.10.25)
Contributi sostitutivi dei finanziamenti previsti, per le imprese commerciali e di servizio, dalla soppressa legge regionale 63/1976
Art. 109, comma 1, l.r. 9.11.1998, n. 13
| 1998 | -100.000.000 | 
| 1999 | -30.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -130.000.000 | 
 
        
        
        
          54. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9150 (2.1.243.3.10.25)
Contributi in conto capitale a favore degli operatori commerciali, al fine di favorire la razionalizzazione e lo sviluppo del settore distributivo
Art. 11 l.r. 26.8.1996, n. 36, art. 24, comma 1, l.r. 19.4.1999, n. 8
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.800.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.800.000.000 | 
 
        
        
        
          55. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9270 (2.1.238.3.10.24)
Contributi a favore di enti pubblici e di privati operatori per l'acquisto, la realizzazione, l'ammodernamento e l'arredamento di immobili destinati a sede e ad uffici di informazione, nonché l'ammodernamento di impianti e strutture gestite dalle aziende di promozione turistica
Art. 2, lettera g), l.r. 25.8.1965, n. 16, come sostituito dall'art. 1 l.r. 4.5.1993, n. 17 e come modificato dall'art. 11, comma 27, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 500.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 500.000.000 | 
 
        
        
        
          56. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, è autorizzata la spesa di seguito indicata
Capitolo 9399 (1.1.159.2.12.32)
Finanziamento a favore delle regioni Marche e Umbria per la realizzazione di programmi di intervento per la ricostruzione delle zone colpite dagli eventi sismici del mese di ottobre 1997
Art. 5, comma 1, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 3.900.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 3.900.000.000 | 
 
       
      
        Art. 18
        
       (Rifinanziamenti di leggi regionali mediante contrazione di
mutuo)
        
        
        
          1. Lo stanziamento del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa e del correlato capitolo dello stato di previsione dell'entrata sottospecificato, è ridotto nella misura di seguito indicata, intendendosi corrispondentemente modificata la relativa autorizzazione di spesa
Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | -17.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | -17.000.000.000 | 
 
        
        
        
          2. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14
| 1998 | -- | 
| 1999 | 17.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 17.000.000.000 | 
 
        
        
        
          3. L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposito atto aggiuntivo di modifica dei contratti di mutuo in essere relativamente al capitolo 850 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 1, con il quale si preveda la stipula dei contratti definitivi relativamente alle poste del capitolo 847 dello stato di previsione della spesa, di cui al comma 2.
        
        
        
          4. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 850 (E/1650) (2.1.233.3.09.17)
Finanziamento straordinario di investimenti pubblici per opere ed infrastrutture nell'ambito di nuovi accordi di programma da stipularsi con le province ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 10/1988 e finanziamenti a province ed enti locali singoli o associati per la realizzazione di servizi di area vasta - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 14, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 1, commi 24, 25, l.r. 15.2.1999, n. 4
| 1998 | -- | 
| 1999 | 27.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 27.000.000.000 | 
 
        
        
        
          5. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 847 (E/1650) (2.1.233.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 6 - programma 0.1.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Fondo per il finanziamento degli interventi previsti dagli articoli 1 e 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39 nell'ambito degli accordi di programma - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 2.9.1991, n. 39, come modificato dall'art. 16, comma 1, l.r. 7.9.1992, n. 30 e dall'art. 10, comma 1, l.r. 18.12.1992, n. 37, art. 3 l.r. 2.9.1991, n. 39, art. 1, commi 18, 19, l.r. 8.4.1997, n. 10, art. 9, comma 4, l.r. 10.11.1998, n. 14
| 1998 | -- | 
| 1999 | 14.547.047.424 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 14.547.047.424 | 
 
        
        
        
          6. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 1497 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)
Spese per l'acquisto anche a mezzo di operazioni di locazione finanziaria di beni immobili e per l'esecuzione di costruzioni, ricostruzioni, ampliamento, adattamento e sistemazione di fabbricati occorrenti per gli uffici regionali, compresa la manutenzione straordinaria dei beni patrimoniali, nonché per l'acquisto e l'esecuzione di costruzioni per sistemarvi, in caso di necessità, persone che occupano locali destinati a sede di uffici regionali o di enti ed istituti dipendenti dalla regione, nonché per la manutenzione straordinaria degli immobili degli enti soppressi - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 14.10.1965, n. 20, come integrato dall'art. 53 l.r. 11.5.1988, n. 28, art. 9 l.r. 22.12.1971, n. 57, come integrato dall'art. 4, comma 1, l.r. 23.12.1980, n. 75, art. 8 l.r. 16.8.1982, n. 53
| 1998 | -- | 
| 1999 | 8.500.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 8.500.000.000 | 
 
        
        
        
          7. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 1499 (E/1650) (1.1.210.5.01.15)
Spese per la progettazione e la realizzazione della nuova sede di uffici regionali in Udine - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 70, comma 4, l.r. 6.2.1996, n. 9
| 1998 | -- | 
| 1999 | 20.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 20.000.000.000 | 
 
        
        
        
          8. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2334 (E/1650) (2.1.232.5.08.16)
Contributi straordinari a comuni e loro consorzi per la realizzazione, il potenziamento ed il completamento di impianti di depurazione e reti fognarie interessanti le aree costiere - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 4.9.1990, n. 40
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.350.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.350.000.000 | 
 
        
        
        
          9. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2502 (E/1650) (2.1.210.3.12.15)
Spese per la realizzazione e la manutenzione di opere idrauliche e di opere di sistemazione idrogeologica di competenza regionale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 40 l.r. 8.4.1982, n. 22, art. 7, comma 1, l.r. 17.8.1985, n. 38, art. 2 l.r. 30.12.1985, n. 54
| 1998 | -- | 
| 1999 | 350.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 350.000.000 | 
 
        
        
        
        
        
        
          11. Per le finalità previste dall'
articolo 51, comma 1 bis, della legge regionale 13/1998, come inserito dall'
articolo 10, comma 1, della legge regionale 9/1999 e modificato dal precedente comma è autorizzata la spesa a carico del seguente capitolo dello stato di previsione della spesa, in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2665 (E/1650) (2.1.234.3.08.15)
(di nuova istituzione - rubrica n. 13 - programma 0.9.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Spese e contributi per la costruzione, il completamento, l'estensione ed il miglioramento della rete di distribuzione dei gas combustibili e di altre infrastrutture energetiche nell'ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle comunità montane - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 3, comma 1, lettera b), l.r. 2.9.1981, n. 63, come sostituito dall'art. 1 l.r. 27.12.1986, n. 60 e modificato dall'art. 1 l.r. 6.12.1991, n. 56
| 1998 | -- | 
| 1999 | 3.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 3.000.000.000 | 
 
        
        
        
          12. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2938 (E/1650) (2.1.210.3.10.12)
Spese per la manutenzione delle opere idraulico-forestali - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 8.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 8.000.000.000 | 
 
        
        
        
          13. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 2941 (E/1650) (1.1.210.5.08.29)
Spese per la realizzazione di opere di sistemazione idraulico-forestale ivi comprese le opere a difesa delle valanghe - finanziato con contrazione di mutuo
L.r. 8.4.1982, n. 22 art. 9, commi 1 e 2, come integrato dall'art. 12, comma 1, l.r. 19.8.1996, n. 31, art. 29 l.r. 8.4.1982, n. 22, come modificato dall'art. 52 l.r. 24.7.1982, n. 45 e integrato dall'art 12, comma 1, l.r. 31/1996
| 1998 | -- | 
| 1999 | 8.524.838.968 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 8.524.838.968 | 
 
        
        
        
          14. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 3351 (E/1650) (2.1.232.3.08.27)
(di nuova istituzione - rubrica n. 16 - programma 0.8.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Contributi una tantum a favore dei comuni per la salvaguardia dei centri storici primari - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, commi 1, 2, l.r. 10.1.1983, n. 2
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.200.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.200.000.000 | 
 
        
        
        
          15. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 4399 (E/1650) (2.1.237.5.08.08)
Finanziamenti di investimenti nella regione per il servizio sanitario nazionale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 51 legge 23.12.1978, n. 833, art. 44, comma 1, l.r. 7.2.1990, n. 3, art. 6, comma 15, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 82.200.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 82.200.000.000 | 
 
        
        
        
          16. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 4425 (E/1650) (2.1.237.3.08.08
(di nuova istituzione - rubrica n. 20 - programma 0.13.1 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione VIII)
Finanziamento di interventi per l'acquisto, costruzione e ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico, nonché di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1 l.r. 14.6.1985, n. 24, come sostituito dall'art. 44, comma 4, l.r. 7.2.1990, n. 3 e come integrato dall'art. 4, comma 26, l.r. 15.2.1999, n. 4, art. 20 l. 11.3.1988, n. 67
| 1998 | -- | 
| 1999 | 1.850.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 1.850.000.000 | 
 
        
        
        
          17. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6559 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Spese per opere pubbliche di bonifica integrale - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 1, l.r. 31.8.1965, n. 18, abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a) l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58, abrogato da art. 80, comma 1, lettera z), l.r. 12/1998, art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70, abrogato da art. 80, comma 1, lettera w), l.r. 12/1998, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998, n. 12
| 1998 | -- | 
| 1999 | 4.500.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 4.500.000.000 | 
 
        
        
        
          18. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6561 (E/1650) (2.1.210.5.10.10)
Spese per la realizzazione di opere di bonifica integrale a totale carico della Regione destinate alla sistemazione dei corsi d'acqua in pianura, alla difesa dalle acque, alla provvista ed all'adduzione di acque per l'irrigazione, nonché allo scolo delle acque - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 2 l.r. 27.11.1981, n. 79, abrogato dall'art. 80, comma 1, l.r. 13.7.1998, n. 12, lettera mm), con effetto ex art. 93 comma 1 l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 8.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 8.000.000.000 | 
 
        
        
        
          19. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6563 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Interventi per favorire l'esecuzione di opere di interesse agrario e forestale, comprensive degli interventi di conservazione e ricostituzione vegetale, e per l'esecuzione di opere comuni a servizio di più fondi - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 2, l.r. 31.8.1965, n. 18, come integrato dall'art. 2 l.r. 12.8.1975, n. 58 e dall'art. 6 l.r. 29.6.1983, n. 70 e da ultimo abrogato dall'art. 80, comma 1, lettera a), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.000.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.000.000.000 | 
 
        
        
        
          20. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 6570 (E/1650) (1.1.210.3.10.10)
Spese per la manutenzione delle opere di bonifica - finanziato con contrazione di mutuo
RD 13.2.1933, n. 215, art. 1 l.r. 27.11.1972, n. 55, art. 2 l.r. 27.11.1972, n. 55, abrogati dall'art. 80, comma 1, lettera q), l.r. 13.7.1998, n. 12, con effetto ex art. 93, comma 1, l.r. 12/1998
| 1998 | -- | 
| 1999 | 5.500.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 5.500.000.000 | 
 
        
        
        
          21. Per le finalità previste dalle disposizioni citate in calce al seguente capitolo dello stato di previsione della spesa è autorizzata la spesa di seguito indicata in corrispondenza alla previsione dell'entrata di pari importo sul capitolo dello stato di previsione dell'entrata correlato sottospecificato
Capitolo 9031 (E/1650) (2.1.232.3.10.24)
(di nuova istituzione - rubrica n. 28 - programma 0.2.2 - spese d'investimento - categoria 2.3 - sezione X)
Contributo al Comune di Chiusaforte per la realizzazione di un impianto di difesa attiva dalle valanghe in località Sella Nevea - finanziato con contrazione di mutuo
Art. 1, comma 30, l.r. 12.2.1998, n. 3
| 1998 | -- | 
| 1999 | 2.170.000.000 | 
| 2000 | -- | 
| 2001 | -- | 
| TOTALE | 2.170.000.000 |