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LEGGE 22 luglio 1966, n. 614

interventi straordinari a favore dei territori depressi dell'Italia settentrionale e centrale.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/1981)
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Testo in vigore dal:  13-8-1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Delimitazione delle zone e piani quinquennali


Sulla base delle indicazioni del programma economico nazionale, il Comitato interministeriale per la ricostruzione provvede, su proposta del Comitato di cui al successivo terzo comma, alla delimitazione di zone depresse dell'Italia settentrionale e centrale, diverse dai territori indicati nell'articolo 3 della legge 10 agosto 1950, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, caratterizzate: da depauperamento delle forze di lavoro derivante o da sensibile invecchiamento della popolazione residente o da accentuati fenomeni di esodo; da livelli di reddito pro capite della popolazione inferiori alla media nazionale e tali da escludere lo spontaneo riequilibrio rispetto alla media stessa; da bassi livelli di produttività in dipendenza di problemi di riconversione dell'agricoltura o di un insufficiente sviluppo delle attività industriali. Tali zone riguardano ambiti territoriali sufficientemente ampi, che possono anche riferirsi, quando ciò sia indispensabile, a territori facenti parte di più Province.
Il Comitato interministeriale per la ricostruzione approva piani quinquennali per la realizzazione coordinata, nelle zone delimitate ai sensi del precedente comma e nei territori montani di cui all'articolo 9, degli interventi straordinari previsti dalla presente legge con quelli a carattere ordinario.
I piani predisposti d'intesa con le Amministrazioni statali e regionali interessate, sono formulati da un Comitato di Ministri, costituito in seno al Comitato interministeriale per la ricostruzione e formato dai Ministri per il bilancio, per le finanze, per il tesoro, per i lavori pubblici, per l'agricoltura e foreste, per l'industria e commercio, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per il turismo e lo spettacolo e dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, che lo presiede ed assume la denominazione di Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e nelle zone depresse del Centro-Nord.
Gli altri Ministri partecipano ai lavori del Comitato per la trattazione dei problemi di loro specifica competenza.
Ai fini della delimitazione delle zone depresse e della predisposizione ed approvazione dei piani quinquennali, il Comitato interministeriale per la ricostruzione e il Comitato dei Ministri di cui al terzo comma sono integrati, per quanto concerne i rispettivi interessi, dai Presidenti delle Regioni costituite.
Per Id formulazione dei piani, le Regioni presentano le proposte per gli interventi da effettuare nelle zone depresse comprese nei territori di rispettiva competenza.
Fino alla costituzione delle Regioni a Statuto ordinario, alla delimitazione delle zone depresse e alla predisposizione dei piani si provvede previa consultazione dei Comitati regionali per la programmazione economica istituiti con decreto ministeriale 22 settembre 1964 e successive modificazioni e integrazioni.
I piani impegnano le Amministrazioni interessate ad adottare i provvedimenti necessari alla loro attuazione.
Le delimitazioni di zone depresse, nel caso in cui non sia ancora approvato il programma economico nazionale, sono effettuate sulla base dei criteri indicati al primo comma del presente articolo.