LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 16 agosto 1999, n. 23

Disciplina di raccolta, coltivazione, conservazione e commercio dei tartufi.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  18/08/1999
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.05 - Flora

Art. 1
 (Finalità)
1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla legge 16 dicembre 1985, n. 752, disciplina con la presente legge la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi nel proprio territorio, assumendo come obiettivi la promozione, lo sviluppo e la valorizzazione del settore tartuficolo nell'ambito della necessaria tutela e conservazione ambientale dei territori interessati.
Art. 2
 (Misure generali di tutela)
1. Sono considerate protette, ai fini della presente legge, tutte le specie di tartufi.
2. Sono vietati l'estirpazione e il danneggiamento di parti sotterranee di tartufi, fatta salva la raccolta controllata di cui all'articolo 3.
Art. 3
 (Ambiti di libera raccolta)
1. La raccolta dei tartufi è libera nei boschi e nei terreni non coltivati.
2. La raccolta dei tartufi nei parchi e nelle riserve naturali, individuati secondo la normativa regionale vigente, per motivi di salvaguardia dell'ecosistema può essere regolamentata nel numero degli accessi da parte degli Enti gestori dei parchi, sentite le associazioni dei tartufai.
3. Fatta salva la raccolta per fini didattici e scientifici ai sensi dell'articolo 17, la regolamentazione prevista al comma 2 può prevedere priorità per i residenti negli accessi consentiti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 15, comma 1, L. R. 17/2006
Art. 4
 (Delimitazione delle tartufaie)
1. Hanno diritto di proprietà sui tartufi prodotti nelle tartufaie coltivate o controllate tutti coloro che le conducono. Tale diritto si estende a tutti i tartufi di qualunque specie essi siano, purché vengano apposte apposite tabelle delimitanti le tartufaie stesse.
2. Come previsto dall'articolo 4 della legge 752/1985, le tabelle previste dal presente articolo non sono sottoposte a tassa di registro.
Art. 5
 (Tartufaie controllate)
1. Si definisce tartufaia controllata quella superficie di terreno delimitabile sulla base di una presenza diffusa, allo stato naturale, di tartufi, la cui gestione è finalizzata ad incrementi produttivi, interventi manutentivi, miglioramenti e messa a dimora di piante tartufigene.
2. La delimitazione non può comprendere in ogni caso argini e sponde di corsi d'acqua naturali, nonché percorsi gravati da servitù di passaggio.
Art. 6
 (Miglioramenti)
1. Sono considerati miglioramenti le seguenti operazioni:
a) decespugliamento e/o diradamento delle piante arboree da eseguirsi almeno ogni tre anni;
b) trasformazione in alto fusto del bosco, secondo un progetto di conversione, privilegiando il rilascio delle matricine e delle specie simbionti con i tartufi;
c) sarchiatura annuale della tartufaia e/o delle singole cave;
d) potatura delle piante simbionti;
e) pacciamatura parziale o totale sulle superfici delle cave, da eseguirsi ogni anno durante il periodo estivo;
f) graticciate trasversali sulla superficie delle cave per evitare erosioni superficiali quando la pendenza è eccessiva e rinnovamento delle stesse ogni qual volta sia necessario, o comunque ogni dieci anni;
g) drenaggio e governo delle acque superficiali;
h) irrigazioni di soccorso sulla superficie delle cave.

2. I miglioramenti vanno eseguiti a regola d'arte e ripetuti nei tempi prescritti, nell'ambito della superficie delle tartufaie, secondo le previsioni del piano triennale di miglioramento delle tartufaie. Il piano è presentato dal conduttore all'atto della richiesta di riconoscimento.
3. Le operazioni colturali e gli interventi devono esser realizzati entro tre anni dal rilascio dell'attestato di riconoscimento.
4. Le operazioni colturali di cui al comma 3 valgono anche ai fini delle prescrizioni di massima e di polizia forestale per i boschi e terreni di montagna sottoposti a vincoli, ai sensi della vigente normativa regionale.
5. È considerato incremento della tartufaia la messa a dimora di piante tartufigene, nel numero e nella qualità ritenuti idonei rispetto alle potenzialità della tartufaia e alla natura del terreno. La messa a dimora deve essere effettuata nel rispetto delle tecniche colturali e delle previsioni del piano triennale.
6. Le operazioni colturali da effettuare, in relazione alle specie di tartufo presenti, vengono individuate dal Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, mediante sopralluogo.
Note:
1Parole sostituite al comma 6 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 6 da art. 17, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 7
 (Tartufaie coltivate)
1. Per tartufaia coltivata si intende quella costituita da impianti realizzati ex novo con idonee piante tartufigene, poste a dimora secondo adeguati sesti e corretti rapporti tra superficie coltivata e piante utilizzate.
2. La tabellazione deve essere apposta nella zona oggetto dell'intervento. Le tabelle devono essere poste ad almeno 2.50 metri di altezza dal suolo, lungo il confine del terreno, ad una distanza tale da essere visibile da ogni punto di accesso ed in modo che da ogni cartello siano visibili il precedente ed il successivo, con la scritta a stampatello ben visibile da terra: << Raccolta di tartufi riservata >>.
3. Ai fini dell'attestazione di riconoscimento, le tartufaie devono presentare le caratteristiche di cui al comma 1.
Note:
1Parole soppresse al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
Art. 8
 (Riconoscimento delle tartufaie)
1. . Il riconoscimento delle tartufaie coltivate o controllate è disposto con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia su istanza degli interessati e a seguito del sopralluogo di cui all'articolo 6, comma 6.
2.  
( ABROGATO )
(2)
3. I soggetti interessati dovranno dimostrare di essere proprietari o affittuari o comodatari o usufruttuari dei fondi condotti a tartufaia.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 2 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
3Parole sostituite al comma 1 da art. 18, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 9
 (Costituzione di consorzi)
1. I consorzi per la difesa, la raccolta, la commercializzazione e la valorizzazione del tartufo, previsti dall'articolo 4 della legge 752/1985, sono costituiti con atto pubblico.
1 bis. In attesa della costituzione dei consorzi di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale riconosce quali interlocutori per la promozione, tutela e sviluppo del settore le associazioni dei tartufai costituite in ambito regionale.
Note:
1Comma 1 bis aggiunto da art. 15, comma 2, L. R. 17/2006
Art. 10
 (Terreni di dominio collettivo, terreni gravati da uso
civico, terreni soggetti ad altri vincoli)
1. In attuazione di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766, nei terreni gravati da uso civico è confermato il diritto esclusivo di raccolta da parte degli utenti.
2. Qualora i Comuni, le frazioni o le associazioni agrarie titolari di terreni di uso civico intendano concedere a terzi non utenti il diritto di raccolta dei tartufi, i subentranti devono presentare al Comune un piano di conservazione delle tartufaie, da sottoporre al parere del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 2 da art. 19, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 11
 (Ricerca e raccolta dei tartufi)
1. La ricerca e la raccolta dei tartufi devono essere effettuate in modo da non arrecare danno alle tartufaie.
2. La raccolta dei tartufi è consentita esclusivamente con l'impiego del << vanghetto >> o << vanghella >> o dello << zappetto >> aventi la lama di lunghezza non superiore ai cm. 15 e di larghezza in punta non superiore a cm. 8 ed è limitata ai seguenti periodi:
a) Tuber magnatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
b) Tuber melanosporum, dal 15 novembre al 15 marzo;
c) Tuber brumale var. moschatum, dal 15 novembre al 15 marzo;
d) Tuber aestivum, dall'1 maggio al 30 novembre;
e) Tuber uncinatum, dall'1 ottobre al 31 dicembre;
f) Tuber brumale, dall'1 gennaio al 15 marzo;
g) Tuber albidum o Borchii, dal 15 gennaio al 30 aprile;
h) Tuber macrosporum, dall'1 settembre al 31 gennaio;
i) Tuber mesentericum, dall' 1 settembre al 31 gennaio.

3. Con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia possono essere disposte variazioni del calendario di raccolta.
4. È vietata la raccolta dei tartufi immaturi o avariati.
5. La ricerca e la raccolta dei tartufi sono vietate durante le ore notturne, da un'ora dopo il tramonto ad un'ora prima della levata del sole.
6. Le buche o le forate aperte per l'estrazione devono essere riempite subito dopo con il medesimo terreno di scavo.
7. È permesso per ogni raccoglitore l'uso contemporaneo di due cani da ricerca di tartufi.
8. Il cane da ricerca dei tartufi, ai fini dell'iscrizione all'anagrafe, deve essere munito di un codice di riconoscimento integrato con un segno distintivo.
Note:
1Comma 3 sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Comma 3 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 12
 (Idoneità per la raccolta)
1. L'autorizzazione alla raccolta del tartufo è rilasciata, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, previo superamento di esame di idoneità sostenuto presso un'apposita commissione istituita presso l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA, costituita con decreto del Direttore generale dell'Agenzia. La commissione è composta da un rappresentante dell'ERSA, con funzione di presidente, da un rappresentante della federazione gruppi micologici Friuli Venezia Giulia, da un rappresentante delle associazioni dei tartufai e da un rappresentante, designato congiuntamente, delle organizzazioni professionali agricole. Con il decreto di costituzione è quantificato il gettone di presenza spettante ai componenti esterni; il rimborso delle spese è erogato in applicazione di quanto previsto dall' articolo 3 della legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 (Disposizioni per gli organi collegiali operanti presso l'Amministrazione regionale). Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente dell'ERSA.
2. Le materie di esame riguarderanno le tecniche di raccolta dei tartufi e di miglioramento delle tartufaie, le vigenti normative nazionali e regionali, la biologia ed il riconoscimento delle varie specie di tartufo.
3. Il rilascio dell'autorizzazione è documentato con apposito tesserino recante le generalità e la fotografia del titolare.
4. Ai sensi dell'articolo 5 della legge 752/1985, il tesserino è valido per tutto il territorio nazionale.
5. Non sono soggetti agli obblighi di cui al comma 1 i raccoglitori di tartufi sui fondi di loro proprietà o comunque da essi condotti.
6. In via transitoria, ed al fine di promuovere la raccolta, la coltivazione, la conservazione ed il commercio dei tartufi, l'obbligo dell'autorizzazione decorrerà dall'1 gennaio 2001.
7. Per coloro che, entro sei mesi da tale data, avranno ottenuto un attestato dichiarante la qualità di raccoglitore di tartufi da una delle associazioni micologiche appositamente autorizzate dalla Direzione regionale dell'agricoltura, non sarà necessario l'esame di idoneità di cui al comma 1.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 15, comma 3, L. R. 17/2006
2Parole soppresse al comma 4 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 21, comma 1, L. R. 28/2017
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 3, comma 36, L. R. 13/2019
Art. 13
 (Delimitazione delle zone vocate alla raccolta)
1. Il Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia provvede a predisporre una cartografia in scala 1:50.000 per l'individuazione delle zone tartuficole di cui all'articolo 7, quinto comma, della legge 752/1985.
Note:
1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 22, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 14
 (Autorizzazione alla raccolta)
1. Al superamento, con esito positivo, dell'esame di idoneità di cui all'articolo 12, l'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA rilascia ai residenti nel territorio regionale il tesserino di autorizzazione alla raccolta, secondo il modello uniforme adottato con provvedimento del Servizio dell'Agenzia competente in materia.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 4, L. R. 17/2006
2Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 23, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 15
 (Iniziative finanziate)
1. L'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA svolge iniziative volte all'approfondimento e alla divulgazione delle conoscenze tecnico-scientifiche, nonché alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio tartuficolo e all'incremento della produzione dei tartufi, mediante:
a) attività di ricerca, di sperimentazione, di assistenza tecnica, dimostrativa, anche in collaborazione con istituti universitari, o con i centri di cui all'articolo 2 della legge 752/1985;
b) iniziative promozionali, pubblicitarie, informative e culturali in materia di tartuficoltura;
c) attività formativa, di qualificazione e di aggiornamento del personale tecnico e di quello preposto alla vigilanza.

2. I vivai forestali della Regione possono produrre piante tartufigene idonee, per incrementare le tartufaie controllate, per realizzare tartufaie coltivate e per la valorizzazione delle specifiche situazioni territoriali e ambientali a vocazione tartufigena.
3. La Regione promuove iniziative finalizzate a favorire la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio tartuficolo, con particolare riferimento all'organizzazione dei corsi di formazione ed aggiornamento sulla raccolta e di addestramento dei cani utilizzati nella stessa.
3 bis. Per le finalità di cui al comma 3, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi alle associazioni dei tartufai secondo criteri e modalità stabiliti, nel rispetto della normativa comunitaria concernente gli aiuti di stato, con regolamento regionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 15, comma 5, L. R. 17/2006
2Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Comma 3 sostituito da art. 24, comma 1, lettera a), L. R. 28/2017
4Comma 3 bis aggiunto da art. 24, comma 1, lettera b), L. R. 28/2017
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 3, comma 7, L. R. 37/2017
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Articolo abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 17
 (Raccolta a fini didattici e scientifici)
1. In occasione di mostre, seminari ed altre manifestazioni di particolare interesse micologico e naturalistico, ovvero per il perseguimento di finalità didattiche e scientifiche, gli istituti universitari, le associazioni dei tartufai, gli enti culturali e di ricerca, possono essere autorizzati, con provvedimento del Servizio dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA competente in materia, alla raccolta di tartufi di qualsiasi varietà.
2. Nella domanda vanno indicati i motivi della richiesta, i nomi delle persone addette alla raccolta, il luogo e il periodo di raccolta.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 15, comma 6, L. R. 17/2006
2Parole sostituite al comma 1 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
3Parole sostituite al comma 1 da art. 26, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 18
 (Vigilanza)
1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge è affidata al Corpo forestale regionale e ai Corpi di polizia locale.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 28/2017
Art. 19
 (Sanzioni amministrative e pecuniarie)
1. Alle violazioni di cui alla presente legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:
a) per la raccolta senza il tesserino di cui all'articolo 12, comma 3 da 100 euro a 400 euro;
b) per la raccolta in periodo vietato di cui all'articolo 11, comma 2, o senza l'ausilio del cane addestrato o senza l'attrezzo idoneo di cui all'articolo 11, comma 2, o per il commercio di tartufi freschi fuori dal periodo di raccolta da 150 euro a 500 euro;
c) per la raccolta di tartufi con lavorazione andante del terreno, da 150 euro a 500 euro per ogni decara o frazione del terreno lavorato;
d) per l'apertura di buche in soprannumero o per il mancato riempimento con la terra prima estratta di cui all'articolo 11, comma 6, da 50 euro a 100 euro per ogni cinque buche o frazione, aperte e non riempite con il medesimo terreno di scavo;
e) per la raccolta abusiva di tartufi in tartufaie coltivate o controllate riconosciute di cui all'articolo 4, comma 1, da 500 euro a 2.000 euro;
f) per la raccolta di tartufi immaturi o avariati di cui all'articolo 11, comma 4, da 50 euro a 200 euro;
g) per la ricerca e la raccolta di tartufi durante le ore notturne di cui all'articolo 11, comma 5, da 150 euro a 500 euro;
h) per la raccolta nelle aree rimboschite per un periodo di quindici anni dalla data del rimboschimento da 50 euro a 200 euro;
i) per la raccolta dei tartufi con un numero di cani superiore a quanto previsto dall'articolo 11, comma 7, da 150 euro a 500 euro per ciascun cane;
j) per la vendita al consumatore di tartufi freschi senza il rispetto delle modalità prescritte dall' articolo 7 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;
k) per la vendita al consumatore di tartufi conservati senza il rispetto delle modalità prescritte dagli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 14 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro;
l) per la lavorazione del tartufo per la conservazione e la successiva vendita da parte di soggetti diversi da quelli previsti dall' articolo 8 della legge 752/1985 da 300 euro a 1000 euro.
2. La raccolta dei tartufi nelle ipotesi previste dal comma 1 comporta la confisca del materiale raccolto, nonché la sanzione accessoria del ritiro del tesserino previsto dall'articolo 12, comma 3, per l'anno solare in corso.
3. Alle violazioni della presente legge si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1 (Norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative regionali).
4. All'irrogazione delle sanzioni provvede la struttura regionale competente in materia di foreste secondo le modalità della legge regionale 1/1984.
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 44, comma 1, L. R. 24/2006
2Articolo sostituito da art. 28, comma 1, L. R. 28/2017
3Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 8, L. R. 8/2024
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 21

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 4, comma 48, L. R. 2/2000
2Articolo abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1/1/2007.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 23
 (Rinvio)
1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge si fa riferimento alla legge 752/1985.
Art. 24
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.