stai visualizzando l'atto

LEGGE 16 dicembre 1985, n. 752

Normativa quadro in materia di raccolta, coltivazione e commercio dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/05/1991)
nascondi
Testo in vigore dal:  5-1-1986

Art. 8


La lavorazione del tartufo, per la conservazione e la successiva vendita, può essere effettuata:
1) dalle ditte iscritte alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel settore delle industrie produttrici di conserve alimentari, e soltanto per le specie indicate nell'allegato 2;
2) dai consorzi indicati nell'articolo 4;
3) da cooperative di conservazione e commercializzazione del tartufo.