Art.  70
          
       (Aree di reperimento)
          
          
          
            1.   In  attesa della definizione, da parte  del  Piano territoriale regionale generale di cui alla 
legge  regionale 52/1991, del nuovo sistema delle aree protette regionali, si considerano  aree di reperimento prioritario ai sensi  della presente legge le seguenti:
a)  Monte Auernig;
b)  Alpi Carniche;
c)  Jof di Montasio e Jof Fuart;
d)  Laghi di Fusine;
e)  Monte Mia;
f)  Monte Matajur;
g)  Forra del Torrente Cellina;
h)  Foresta del Cansiglio;
i)  Sorgive di Bars;
l)  Fiume Livenza;
m)  Magredi del Cellina;
n)  Risorgive del Vinchiaruzzo;
o)  Palude Moretto;
p)  Risorgive dello Stella;
q)  Palude Selvote;
r)  Bosco Baredi;
s)  Bosco Coda di Manin;
t)  Valle Pantani;
u)  Isola di S. Andrea;
v)  Banco d'Orio;
z)  Landa Carsica.
 
          
          
          
            2.    Il   territorio  interessato   dalle   aree   di reperimento  di  cui  al  comma  1  è  perimetrato  in  via provvisoria  con  linea rossa nelle cartografie  alla  scala 1:50.000,  per le aree di cui alle lettere a), b),  c),  d), e),  f),  h),  l),  p), u) e v) del comma 1,  e  alla  scala 1:25.000,  per le aree di cui alle lettere g), i),  m),  n), o),  q), r), s), t) e z) del medesimo comma 1, allegate alla presente  legge  (Allegati da 13 a 33  riferiti  nell'ordine alle lettere da a) a z) del comma 1).
          
          
          
            3.   Entro  i  perimetri di cui al comma 2,  vigono  le norme  di  salvaguardia  di cui all'articolo  69,  comma  1, lettere  a)  e  b),  e  comma  2. L'attività  venatoria  è disciplinata  dalle  vigenti norme in  materia  di  gestione delle riserve di caccia nel territorio regionale.
         
        
          Art.  71
          
       (Riserve di caccia)
          
          
          
            1.   I territori compresi entro il perimetro dei parchi e  delle riserve istituiti dal capo III cessano di far parte delle  riserve  di  caccia  di diritto  di  cui  alla  
legge regionale  11 luglio 1969, n.  13, e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          
            2.   Le  riserve  di  caccia  il  cui  territorio   è riperimetrato  ai sensi del comma 1 non hanno  l'obbligo  di costituire  le  zone di rifugio di cui all'articolo  48  del DPGR 28 dicembre 1971, n.  04772/Pres.
          
          
          
            3.   Entro  trenta  giorni dalla  data  di  entrata  in vigore   della  presente  legge,  per  particolari  esigenze tecniche ed organizzative concernenti la funzionalità delle riserve di caccia di diritto conseguenti all'istituzione dei parchi  e  delle riserve di cui al capo III,  il  Presidente della  Giunta  regionale o l'Assessore da lui delegato  può provvedere  con  proprio decreto, sentiti  l'Organo  gestore riserve  e su richiesta delle riserve di caccia interessate, all'accorpamento  delle riserve di caccia  di  diritto,  tra loro ed anche con riserve confinanti, riperimetrate ai sensi del comma 1.
          
          
          
            4.   In  caso  di  accorpamento  di  cui  al  comma  3, l'assemblea  dei  soci della riserva di  nuova  costituzione provvede  all'elezione dei nuovi organi secondo le direttive emanate dall'Organo gestore riserve.
          
          
          
            5.   Ai fini di procedere ad una ordinata distribuzione dei  soci  nelle  riserve di caccia  di  diritto  a  seguito dell'entrata in vigore della presente legge, la  Commissione di  cui  all'articolo  3  del  DPGR  28  dicembre  1971,  n. 04772/Pres.,  provvede  alla  rideterminazione  del   numero massimo  di  soci per ciascuna riserva di caccia di  diritto del  Friuli-Venezia  Giulia, comprese quelle  costituite  ai sensi  del  comma  3, avuto riguardo alla consistenza  della fauna  selvatica. Le nuove risultanze vengono rese pubbliche dal  Presidente  della Giunta regionale o dall'Assessore  da lui  delegato  tramite apposito decreto da  adottarsi  entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            6.   Nell'annata  venatoria  successiva  a  quella  di entrata  in  vigore della presente legge,  l'Organo  gestore riserve provvede a trasferire, da ciascuna delle riserve  di caccia di diritto di cui ai commi 1 e 3 che, a seguito della rideterminazione prevista dal comma 5, risulti in situazione di  soprannumero, tutti i soci non residenti,  salvo  quelli con  anzianità  nella qualifica di socio della  riserva  di almeno cinque anni, collocati per ultimi in ordine di  tempo nella riserva stessa, fino al raggiungimento di un numero di soci pari a quello rideterminato ai sensi del comma 5.
          
          
          
            7.   I  soci  di  cui  al  comma 6  vengono  trasferiti dall'Organo gestore riserve in altre riserve di diritto  con disponibilità  di  posti,  con le  modalità  e  secondo  i criteri  fissati  con  decreto del Presidente  della  Giunta regionale  o  dell'Assessore da lui delegato,  da  adottarsi entro  sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            8.  I soci di ciascuna delle riserve di cui ai commi  1 e  3  residenti nel territorio della riserva  e  quelli  non residenti ma con un'anzianità associativa nella riserva  di almeno  cinque anni possono mantenere la qualifica  di  soci anche  qualora  la riserva stessa risulti in  situazione  di soprannumero  a  seguito della rideterminazione  di  cui  al comma 5.
          
          
          
            9.   Il  requisito  della residenza  o  dell'anzianità associativa di cui al comma 6 è considerato con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          
            10.  Per  i trasferimenti di cui al comma 6  non  trova applicazione la norma di cui all'articolo 5, secondo  comma, del  DPGR  28 dicembre 1971, n.  04772/Pres., concernente la duplicazione della quota.
          
          
          
          
          
          
            12.  Qualora  all'interno dei parchi  o  delle  riserve istituiti  dal  capo  III  siano comprese  aree  oggetto  di concessione di riserva privata o consorziale di  caccia,  le concessioni  stesse, dalla data di entrata in  vigore  della presente  legge, decadono ovvero si intendono riferite  solo all'area esterna ai parchi o alle riserve naturali.
         
        
          Art.  78
          
       (Cessazione dell'Azienda regionale delle foreste)
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            3.   Con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su  proposta  dell'Assessore regionale ai parchi,  entro  15 giorni  dall'entrata in vigore della presente  legge,  viene nominato  un commissario liquidatore scelto fra i dipendenti regionali   con  qualifica  non  inferiore  alla   qualifica funzionale di consigliere, con il compito di liquidare al 31 dicembre  1996 l'Azienda delle foreste, secondo le direttive che saranno impartite dalla Giunta regionale.
          
          
          
            4.   Al  commissario  liquidatore spetta  un'indennità mensile lorda di carica pari a lire 2.508.275.
          
          
          
            5.    Il  commissario  liquidatore  adotta  gli   atti necessari  alla residua gestione dell'Azienda delle  foreste ed invia alla Direzione regionale degli affari finanziari  e del patrimonio:
a)  entro il 31 ottobre 1996:
1)   lo stato di consistenza dei beni immobili gestiti dall'Azienda delle foreste;
2)   lo   stato   di  consistenza  dei  beni   mobili, registrati  e non, di proprietà dell'Azienda delle  foreste che saranno attribuiti alla Amministrazione regionale;
3)   la  ricognizione  di tutti  i  rapporti attivi  e passivi;
4)   l' elenco   del   personale  operaio   dipendente dall'Azienda delle foreste con l'individuazione del relativo stato giuridico ed economico;
b)  entro il 31 marzo 1997:
1)   il  bilancio  di  liquidazione  dell'Ente  al  31 dicembre 1996;
2)   lo   stato   ricognitivo  delle  opere  e   delle attività in corso al 31 dicembre 1996.
 
          
          
          
            6.   La  Giunta  regionale con  propria  deliberazione, assunta  su proposta dell'Assessore regionale ai  parchi  di concerto  con  l'Assessore regionale alle finanze,  provvede all'approvazione degli atti di cui al comma 5, lettera b), e detta le direttive per il trasferimento dei beni mobili, dei rapporti  attivi  e  passivi non cessati  e  la  conclusione dell'attività di gestione e finanziaria dell'Azienda  delle foreste.
          
          
          
            7.    Intervenuta   l'approvazione,   il   commissario liquidatore  provvede  alla  conclusione  dell'attività  di liquidazione  dell'Ente con l'attribuzione  delle  attività finanziarie all'Amministrazione regionale entro il 30 giugno 1997.
          
          
          
            8.   Gli  Uffici periferici dell'Azienda delle  foreste continuano l'attività con il personale del Corpo  forestale regionale  attualmente  in servizio  fino  alla  conclusione degli adempimenti del commissario liquidatore.
          
          
          
            9.   Il  commissario  liquidatore  si  avvale  per  lo svolgimento dei propri compiti del personale del ruolo unico regionale  in servizio presso l'Azienda dei parchi  e  delle foreste regionali.
         
        
          Art.  84
          
       (Norme finanziarie)
          
          
          
            1.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a sostenere   le  spese  necessarie  per  l'attuazione   delle finalità  previste dalla presente legge relativamente  alla stipula di accordi di programma, alla formazione dei PCS  ed alla  gestione  delle riserve naturali, all'acquisizione  di aree  naturali protette e di biotopi, ivi compresi gli oneri per la concessione degli indennizzi e degli incentivi di cui all'articolo 33, commi 1 e 2.
          
          
          
            2.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  1   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  3.750  milioni, suddivisa  in  ragione  di lire 1.500 milioni  per  ciascuno degli  anni  1996  e 1997 e di lire 750 milioni  per  l'anno 1998.
          
          
          
            3.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  sono istituiti alla Rubrica n.  31 di nuova istituzione con  la  denominazione << Azienda dei parchi e delle  foreste regionali >>  -  programma  1.3.3 -  spese  d'investimento  - Categoria 2.1 - Sezione VIII - i seguenti capitoli:
a)    capitolo   3086   (2.1.210.5.08.29)   con    la denominazione << Spese per accordi di programma, per i  piani di  conservazione  e  sviluppo e la gestione  delle  riserve naturali  regionali,  per l'acquisizione  di  aree  naturali protette  e  biotopi >>, con lo stanziamento  complessivo  in termini  di  competenza di lire 2.250 milioni, suddiviso  in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e di lire  750 milioni  per  l'anno 1998 e lo stanziamento  in  termini  di cassa di lire 1.500 milioni;
b)    capitolo   3087   (2.1.210.3.08.29)   con    la denominazione << Spese per accordi di programma, per i  piani di  conservazione  e  sviluppo e la gestione  delle  riserve naturali  regionali,  per l'acquisizione  di  aree  naturali protette  e  biotopi - Fondi statali >> e con lo stanziamento in  termini  di competenza di lire 1.500 milioni per  l'anno 1997.
 
          
          
          
            4.   L'Amministrazione  regionale  è  autorizzata   a concedere  agli  Enti gestori dei parchi naturali  regionali contributi  annui  per  le  spese  di  funzionamento  ed  il perseguimento  dei  fini  istituzionali,  nei  limiti  dello stanziamento  annuo autorizzato con la legge di approvazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione.
          
          
          
            5.    Per  le  finalità  previste  dal  comma  4   è autorizzata  la  spesa complessiva di  lire  8.700  milioni, suddivisa in ragione di lire 3.500 milioni per l'anno  1996, di  lire  3.200  milioni per l'anno 1997  e  di  lire  2.000 milioni per l'anno 1998, così ripartita a favore degli Enti parco istituiti con gli articoli 41 e 42:
a)   complessive lire 5.100 milioni a favore  dell'Ente parco delle Dolomiti Friulane, suddivise in ragione di  lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di  lire 1.100 milioni per l'anno 1998;
b)   complessive lire 3.600 milioni a favore  dell'Ente parco  delle  Prealpi Giulie, suddivise in ragione  di  lire 1.500 milioni per l'anno 1996, lire 1.200 milioni per l'anno 1997 e lire 900 milioni per l'anno 1998.
 
          
          
          
            6.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  sono istituiti alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3 - spese  d'investimento - Categoria 2.3 -  Sezione  VIII  -  i seguenti capitoli:
a)  per la spesa di cui alla lettera a) del comma 5:
1)   capitolo   3088    (2.1.235.5.08.29)   con    la denominazione  << Contributi  all'Ente  gestore   del   parco naturale  regionale delle Dolomiti Friulane per le spese  di funzionamento  ed il conseguimento dei fini istituzionali  - Fondi statali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 4.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 2.000 milioni;
2)   a  decorrere  dall'anno  1997  -  capitolo  3089 (2.1.235.5.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore del parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane per  le spese di funzionamento ed il conseguimento dei  fini istituzionali >> e con lo stanziamento di lire 1.100  milioni per l'anno 1998;
b)  per la spesa di cui alla lettera b) del comma 5:
1)    capitolo   3090   (2.1.235.5.08.29)   con    la denominazione  << Contributi  all'Ente  gestore   del   parco naturale  regionale delle Prealpi Giulie  per  le  spese  di funzionamento ed il conseguimento dei fini istituzionali >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza  di lire  2.400  milioni,  suddiviso in ragione  di  lire  1.500 milioni  per  l'anno 1996 e di lire 900 milioni  per  l'anno 1998 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 1.500 milioni;
2)   a  decorrere  dall'anno  1997  -  capitolo  3091 (2.1.235.3.08.29) con la denominazione << Contributi all'Ente gestore  del  parco naturale regionale delle Prealpi  Giulie per  le spese di funzionamento ed il conseguimento dei  fini istituzionali  -  Fondi statali >> e con lo  stanziamento  di lire 1.200 milioni per l'anno 1997.
 
          
          
          
          
          
          
            8.   Per  le finalità previste dall'articolo 6,  comma 6,  è  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  2.000 milioni,  suddivisa  in  ragione di  lire  500  milioni  per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni  per l'anno 1998.
          
          
          
            9.   Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituita alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3  - spese  correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 3080 (1.1.152.2.08.29) con la denominazione << Contributi  ai Comuni  per  le  spese di gestione dei  parchi  comunali  ed intercomunali >> con lo stanziamento complessivo  in  termini di competenza di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire  500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997  e  di lire 1.000 milioni per l'anno 1998, e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 500 milioni.
          
          
          
            10.    Gli    oneri    derivanti    dall'applicazione dell'articolo 8, commi 9 e 10, fanno carico al capitolo  150 dello   stato   di  previsione  della  spesa  del   bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  e ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli  anni successivi.
          
          
          
            11.    Gli    oneri    derivanti    dall'applicazione dell'articolo 35 fanno carico al capitolo 5807  dello  stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1996-1998  e  del  bilancio  per  l'anno  1996  e   ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni successivi.
          
          
          
            12.  Per le finalità previste dall'articolo 56,  comma 1,  è  autorizzata la spesa di lire 300 milioni per  l'anno 1997.
          
          
          
            13.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito a  decorrere dall'anno 1997 alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il  capitolo 3092  (2.1.210.3.08.29) con la denominazione << Spese per  la formazione     del     piano     territoriale      regionale particolareggiato  dell'area  del  Tarvisiano >>  e  con   lo stanziamento di lire 300 milioni per l'anno 1997.
          
          
          
            14.  Per le finalità previste dall'articolo 72,  comma 1,  è  autorizzata  la  spesa  complessiva  di  lire  1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 503 milioni per l'anno 1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997.
          
          
          
            15.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3  - spese  d'investimento - Categoria 2.3 - Sezione  VIII  -  il capitolo   3094   (2.1.232.5.08.29)  con  la   denominazione << Finanziamenti in via transitoria ai Comuni interessati  da parchi  per  assicurare  la continuità  con  le  iniziative avviate  ai  sensi della 
legge regionale 11/1983 >>,  con  lo stanziamento  complessivo in termini di competenza  di  lire 1.000  milioni suddivisi in ragione di lire 503 milioni  per l'anno  1996 e lire 497 milioni per l'anno 1997,  e  con  lo stanziamento in termini di cassa di lire 503 milioni.
 
          
          
          
            16.  Per le finalità previste dall'articolo 78,  comma 4,  è  autorizzata la spesa complessiva di lire 20 milioni, suddivisa  in  ragione di lire 7 milioni per l'anno  1996  e lire 13 milioni per l'anno 1997.
          
          
          
            17.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito alla Rubrica n.  31  - programma 0.6.1 - spese correnti - Categoria  1.4. Sezione  I  -  il  capitolo  3077 (1.1.142.1.01.01)  con  la denominazione  << Spese per il pagamento  dell'indennità  di carica   al   commissario  liquidatore  dell'Azienda   delle foreste >>,  con lo stanziamento complessivo  in  termini  di competenza di lire 20 milioni, suddivisi in ragione di  lire 7  milioni per l'anno 1996 e lire 13 milioni per l'anno 1997 e con lo stanziamento in termini di cassa di lire 7 milioni.
          
          
          
            18.   Per  gli  oneri  di  manutenzione  ordinaria   e straordinaria  relativi  alla  gestione  dei  beni  di   cui all'articolo   79,   comma  1,  è  autorizzata   la   spesa complessiva  di lire 990 milioni, suddivisa  in  ragione  di lire  340 milioni per l'anno 1997 e di lire 650 milioni  per l'anno 1998.
          
          
          
            19.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3 - spese d'investimento - Categoria 2.1 - Sezione VIII - il  capitolo 3096  (1.1.210.5.08.29) con la denominazione << Spese per  la manutenzione ordinaria e straordinaria di beni immobili  del patrimonio  regionale >> con lo stanziamento  complessivo  in termini  di  competenza  di lire 990 milioni,  suddivisi  in ragione  di lire 340 milioni per l'anno 1997 e di  lire  650 milioni per l'anno 1998.
          
          
          
            20. Per gli oneri relativi al personale operaio di  cui all'articolo   79,   comma  3,  è  autorizzata   la   spesa complessiva di lire 2.800 milioni, suddivisa in  ragione  di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
          
          
          
            21.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 è istituito, a decorrere dall'anno 1997, alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3 - spese correnti  -  Categoria  1.2 - Sezione I - il  capitolo  3081 (1.1.121.1.01.01)   con   la   denominazione   << Spese   per retribuzioni, trattamento di fine rapporto, nonché relativi oneri  riflessi  delle maestranze assunte con  contratto  di diritto privato >> con lo stanziamento complessivo in termini di competenza di lire 2.800 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.400 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
          
          
          
            22.  Nell'ambito delle finalità previste  dalla  
legge 394/ 1991, per la realizzazione degli  interventi  regionali in attuazione del programma triennale per le  aree  naturali protette  di cui all'
articolo 4 della citata legge 394/1991, è autorizzata la spesa di lire 774 milioni per l'anno 1996.
 
          
          
          
            23.  Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996  è  istituito alla Rubrica n.  31 - programma 1.3.3  - spese  d'investimento - categoria 2.1 - Sezione  VIII  -  il capitolo   3093   (2.1.210.3.08.29)  con  la   denominazione << Interventi  in attuazione del programma triennale  per  le aree  naturali protette >> e con lo stanziamento  in  termini sia  di  competenza  che di cassa di lire  774  milioni  per l'anno 1996.
          
          
          
            24.  Al  predetto onere di lire 774 milioni in  termini di  competenza  si  provvede mediante prelevamento  di  pari importo  dall'apposito fondo globale iscritto  sul  capitolo 8920  del precitato stato di previsione della spesa (partita n.  70 dell'elenco n.  5 allegato ai bilanci predetti); detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1995 e trasferita ai sensi degli articoli 6, primo e secondo comma,  e  11, ottavo comma, della 
legge regionale  10/1982, con decreto dell'Assessore alle finanze 8 marzo 1996, n.  24.
 
          
          
          
            25.  Al  residuo  onere  complessivo  in  termini   di competenza  di lire 19.560 milioni, suddiviso in ragione  di lire  6.010  milioni per l'anno 1996, di lire 7.750  milioni per l'anno 1997 e di lire 5.800 milioni per l'anno  1998  si fa   fronte   mediante  storno  dai  seguenti  capitoli  del precitato stato di previsione della spesa, per  gli  importi a     fianco     di    ciascuno    indicati,    intendendosi corrispondentemente  ridotte  le  relative autorizzazioni di spesa:
a)  per lire 6.010 milioni relativi all'anno 1996:
1)   dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2)   dal  capitolo 3002 - storno di lire 3.060 milioni, di  cui  lire 60 milioni corrispondenti a parte della  quota non  utilizzata  al 31 dicembre 1995 e trasferita  ai  sensi dell'articolo  6,  secondo  e  terzo  comma,   della   legge regionale  10/1982, con decreto dell'Assessore alle  finanze n. 18 del 28 febbraio 1996;
3)   dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 2.000 milioni;
b)  per lire 7.750 milioni relativi all'anno 1997:
1)   dal capitolo 3000 - storno di lire 950 milioni;
2)   dal capitolo 3005 (fondi statali) - storno di lire 5.000 milioni;
3)   dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni;
c)  per lire 5.800 milioni relativi all'anno 1998:
1)   dal capitolo 3000 - storno di lire 1.000 milioni;
2)   dal capitolo 3002 - storno di lire 3.000 milioni;
3)   dal capitolo 226 - storno di lire 1.800 milioni.
 
          
          
          
            26.  All'onere  complessivo di lire  6.784  milioni  in termini  di  cassa, derivante dai commi 3,  lettera  a),  6, lettere  a)  e  b),  9, 15, 17 e 23, si fa  fronte  mediante prelevamento di pari importo dai seguenti capitoli e per gli importi a fianco di ciascuno indicati:
a)   lire  2.834  milioni  dal  capitolo  8842  << Fondo riserva di cassa >>;
b)   lire 950 milioni dal capitolo 3000;
c)   lire 3.000 milioni dal capitolo 3002.