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DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 1993, n. 360

Disposizioni correttive e integrative del codice della strada, approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

note: Entrata in vigore : 1/10/1993. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 03/03/1994)
Testo in vigore dal:  1-10-1993

Art. 21

1. All'articolo 47, al comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:
a):
1) dopo le parole: "I veicoli a motore e i loro rimorchi" sono inserite le seguenti: ", di cui al comma 1, lettere e), f), g), h), i) e n)";
2) alla lettera b) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t";
3) alla lettera c) sono soppresse le seguenti parole: ", oppure tre ruote e massa massima superiore a 1 t".