LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1996, n. 9

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 1996).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/02/1996
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
CAPO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 54 DELLO STATUTO SPECIALE DI
AUTONOMIA E INTERVENTI PER LA COLLABORAZIONE TRA ENTI LOCALI
Art. 1
 (Trasferimento agli enti locali in attuazione dell'articolo
54 dello Statuto speciale di autonomia
ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10)
1. In attuazione dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ai medesimi è assegnata - con le modalità previste dall'articolo 66 della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 1 febbraio 1993, n. 1 - la somma complessiva di lire 107.000 milioni per l'anno 1996, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane ed alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Capo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata, nell'anno 1996, la somma complessiva di lire 107.000 milioni, di cui:
a) lire 34.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 68.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

Art. 2
 (Trasferimenti alle Province)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera a), alle Province è assegnata la somma complessiva di lire 34.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 24.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, ivi compresi, nella misura di lire 1.500 milioni, gli oneri relativi al personale di cui all'articolo 3, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5;
b) lire 10.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti, di cui lire 2.000 milioni da destinare agli interventi di edilizia scolastica previsti dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 10/1988.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 24.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 1801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1820 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 3
 (Trasferimenti ai Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. Secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata la somma di lire 44.000 milioni per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni è assegnata l'ulteriore somma di lire 9.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale 10/1988, in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), ai Comuni capoluogo è assegnata l'ulteriore somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, per lo svolgimento delle funzioni in materia di parchi urbani e per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla notevole presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati di particolare importanza, nonché di attività aventi rilevanza provinciale.
4. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l'ulteriore somma di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dalla presenza, nel territorio, di servizi pubblici e privati convenzionati, nonché di attività aventi rilevanza comprensoriale.
5. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), è assegnata ai Comuni con una popolazione tra i 5.000 ed i 15.000 abitanti, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, l'ulteriore somma di lire 7.000 milioni per l'anno 1996 per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente ad interventi ed iniziative dirette per investimenti, da ripartire per due terzi in ragione del numero di abitanti e per un terzo in ragione dell'estensione territoriale di ciascun Comune.
6. Per le finalità previste dai commi da 1 a 4 è autorizzata la spesa di lire 61.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 61.000 milioni fa carico al capitolo 1800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal comma 5 è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1996.
9. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 4
 (Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare del Friuli)
(programma 0.6.2.)
1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera c), alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli è assegnata la somma di lire 5.000 milioni per l'anno 1996, suddivisa in ragione di:
a) lire 3.000 milioni ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali;
b) lire 2.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 10/1988, e successive modificazioni ed integrazioni, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali relativamente agli interventi ed alle iniziative dirette per investimenti.

2. Per le finalità previste dal comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1802 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dal comma 1, lettera b), è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1821 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 5
 (Interventi per favorire le convenzioni tra Comuni)
(programma 0.6.2.)
1. L'Amministrazione regionale, in un'ottica di razionalizzazione della pubblica amministrazione, è autorizzata a concedere assegnazioni straordinarie per favorire le convenzioni tra Comuni nelle forme di cui all'articolo 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione, determina in via preventiva la misura e le modalità di concessione ed erogazione delle assegnazioni straordinarie, attenendosi ai seguenti criteri:
a) dimensione demografica dell'ente locale, quale risulta dall'ultimo censimento ufficiale della popolazione, favorendo le forme di collaborazione tra piccoli Comuni, fermo restando che per i Comuni sino a 5.000 abitanti la misura dell' assegnazione straordinaria deve essere più elevata;
b) durata della convenzione: in particolare le assegnazioni straordinarie devono essere commisurate al periodo di vigenza delle convenzioni;
c) entità e tipologia delle funzioni e dei servizi gestiti in forma collaborativa.

3. 
( ABROGATO )
(5)
4. Le domande per l'ottenimento delle assegnazioni straordinarie di cui al comma 1, eventualmente comprensive degli studi di fattibilità per l'ottenimento di migliori condizioni di gestione per l'attuazione delle finalità di cui al medesimo comma 1, devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 2 dai Comuni interessati o da altro soggetto pubblico da essi formalmente delegato e già istituito, corredate della documentazione specificata dalla deliberazione di cui al comma 2.
5. Non sono ritenute ammissibili le domande di concessione delle assegnazioni straordinarie, limitatamente alla parte in cui si riferiscono a convenzioni non ancora stipulate alla data di presentazione delle domande stesse ovvero in relazione alle quali i Comuni fruiscano di altre forme di finanziamento pubblico.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 1799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 1, L. R. 31/1996
2Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
3Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 3, L. R. 31/1996
4Parole sostituite al comma 2 da art. 6, comma 4, L. R. 31/1996
5Comma 3 abrogato da art. 6, comma 5, L. R. 31/1996
6Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 2, L. R. 31/1996
7Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 6, L. R. 31/1996
8Comma 5 sostituito da art. 6, comma 7, L. R. 31/1996
CAPO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
PER FINALITÀ SPECIFICHE
Art. 6
 (Finanziamenti straordinari alle Comunità montane
relativi all'anno 1996)
(programma 0.7.1.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento straordinario di lire 5.300 milioni, di cui lire 1.800 milioni ad integrazione del contributo già concesso per le spese correnti relative all'anno 1995 ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della legge regionale 26 settembre 1995, n. 39, e lire 3.500 milioni per le spese correnti relative all'anno 1996.
2. Il finanziamento è ripartito fra le Comunità montane ai sensi dell'articolo 21, comma 2 della legge regionale 39/1995.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 5.300 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 5.300 milioni fa carico per lire 1.800 milioni al capitolo 961 e per lire 3.500 milioni al capitolo 959 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 1, della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 967 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Comunità montane un finanziamento per la redazione dei piani pluriennali di sviluppo socio-economico, previsti dall'articolo 15 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.
8. La ripartizione del finanziamento di cui al comma 7 tra le Comunità montane è disposta dalla Giunta regionale con l'osservanza dei seguenti criteri:
a) per metà in base alla dimensione del territorio di ciascuna Comunità;
b) per metà in base alla popolazione residente su detto territorio, quale risulta da dati ufficiali dell'ISTAT.

9. Per le finalità previste dal comma 7 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Il Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna, istituito con l' articolo 5 della legge regionale 10/97, per l' espletamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite, succede all' Ufficio di Piano nella trattazione degli affari e nella definizione formale dei procedimenti amministrativi relativi ai commi 1 e 7 del presente articolo, come previsto dall' articolo 33 della L.R. 23/97.
Art. 7
 (Contributi a Comuni e Province per l'adeguamento
degli impianti di edifici pubblici alle norme di sicurezza)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 febbraio 1995, n. 8, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1995, n. 17, e modificato dal comma 9, relativamente agli interventi a favore dei Comuni, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 2.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
3. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1810 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 8/1995, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 17/1995, relativamente agli interventi in favore delle Province, è autorizzato nell'anno 1997 un limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
7. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 1811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Le domande per la concessione dei contributi di cui all'articolo 5 della legge regionale 8/1995, come da ultimo modificato dal comma 9, per gli anni successivi al 1995 devono pervenire entro il 31 agosto.
11. Sono ammesse al riparto dei finanziamenti disposti dai commi 9 e 13 dell'articolo 5 della legge regionale 8/1995, e successive modifiche ed integrazioni, e non ancora impegnati al 31 dicembre 1995, le domande pervenute oltre i termini ivi previsti, nonché le domande presentate ai sensi del comma 10 relativamente ai mutui il cui ammortamento decorra dal 1996.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 10 da art. 22, comma 3, L. R. 1/2000
CAPO III
 ACCORDI DI PROGRAMMA
Art. 8
 (Accordi di programma)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, come sostituito dall'articolo 16, comma 1, della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 è autorizzata la spesa di lire 779.500.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 779.500.000 fa carico al capitolo 912 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 19.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 16, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 910 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
4. L' Amministrazione regionale, nell' ambito di un accordo di programma stipulato ai sensi della legge 142/1990, è autorizzata a concedere alla Provincia di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per interventi di ristrutturazione, ripristino e manutenzione straordinaria degli immobili, della viabilità e dell'area verde del comprensorio dell'ex Ospedale psichiatrico provinciale di Trieste.
5. Il finanziamento di cui al comma 4 è concesso con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modifiche ed integrazioni. L'erogazione è disposta in via anticipata ed in un'unica soluzione per ciascuna delle quote annuali.
6. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. La Giunta regionale determina, in via preventiva, la misura e le modalità di concessione ed erogazione dei finanziamenti, attenendosi al criterio di dare opportuno completamento alle opere iniziate ed a quelle immediatamente cantierabili.
Art. 9
 (Viabilità comunale)
(programma 1.5.1)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Pordenone un finanziamento straordinario di lire 1.000 milioni per il completamento di opere di viabilità comunale già assistite da finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 11, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, e dell'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 39/1991.
2. Sono ammissibili a finanziamento, previo parere favorevole del Comitato tecnico regionale, le spese generali, di collaudo e per revisione prezzi nelle aliquote e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
3. La concessione e l'erogazione del finanziamento avvengono in un'unica soluzione su presentazione alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti di apposita istanza da parte del Comune di Pordenone, corredata della deliberazione comprovante le maggiori spese da sostenere. Nel decreto di concessione vengono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 10
 (Accordi di programma. Interventi
finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lire 24.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l'anno 1996 e lire 19.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 24.000 milioni fa carico al capitolo 911 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
TITOLO II
 FINANZIAMENTI INTEGRATIVI REGIONALI
DELLA SPESA SANITARIA
DI PARTE CORRENTE
Art. 11
 (Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente)
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall'articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, nonché al disposto di cui all'articolo 34, comma 3, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell'ambito del Friuli-Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente di cui all'articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinati per ciascun ente ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21 e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 358.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 358.000 milioni fa carico al capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
TITOLO III
 INTERVENTI DI PARTE CORRENTE
NEL SETTORE DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 12

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 12, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLA TUTELA DELL'AMBIENTE
Art. 13
 (Cartografia tecnica regionale)
(programmi 0.5.2. , 0.5.1. e 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, lettere a) e c) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, come sostituito dall'articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63, nonché dall'articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 6.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 2022 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Nell'ambito delle finalità previste dalla legge regionale 63/1991, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera i), della legge regionale 63/1991, come definiti dal progetto generale del sistema cartografico regionale, per la realizzazione di una rete di servizio decentrata sul territorio regionale per la gestione delle informazioni cartografiche e territoriali e per l'accesso alle stesse, ivi comprese le spese per l'allestimento di locali e di impianti, l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e strumentazione.
4. Per le finalità previste dal comma 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. La spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 27, comma 3, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. Per le finalità previste dall'articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall'articolo 9 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 15, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2220 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dall'articolo 14 della legge regionale 20 maggio 1988 n. 34, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 2755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 14
 (Opere e interventi a servizio del territorio)
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3.,
1.1.2. e 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 31, commi 1 e 2, della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall'articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, e integrato dall'articolo 195 della legge regionale 5/1994, nonché per le finalità previste dall'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 11.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 2421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 34, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
4. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l'anno 1996 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 5, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. La spesa di lire 2.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 36, comma 2, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 2.200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2453 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
12. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c) della legge regionale 41/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2442 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l'anno 1996 e lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
15. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. È revocata la spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 38, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, è autorizzata la spesa di lire 18.494.117.006 per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 18.494.117.006 fa carico al capitolo 2495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dal R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
20. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
21. Per le finalità previste dagli articoli 3, comma 1, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall'articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 4.050 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 4.050 milioni fa carico al capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
24. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
25. È revocato il limite d'impegno di lire 350 milioni autorizzato per gli anni dal 1994 al 2003 dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 1/1993, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
26. Per le finalità previste dall'articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, ed integrato dall'articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1991, n. 56, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 350 milioni.
27. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
28. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
30. In relazione alla urgente necessità di garantire l'approvvigionamento idrico del Comune di Paularo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune stesso un finanziamento straordinario di lire 800 milioni, suddivisi in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, per interventi di risanamento della rete di distribuzione idrica dell'acquedotto nonché per le opere di presa e manufatti annessi dell'acquedotto comunale.
31. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 30 è presentata alla Direzione regionale dell'ambiente entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredata del progetto esecutivo degli interventi da realizzare e del relativo preventivo di spesa. Per la concessione e l'erogazione del contributo trovano applicazione gli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
32. Per le finalità previste dal comma 30 è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
33. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 2369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
34. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.
35. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2293 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
36. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1976 n. 68, come sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
37. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
38. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 7 della legge regionale 28/1991, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
39. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
40. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1997.
41. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 15
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. È revocata la spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2364 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 35, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2431 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 37, comma 4, della legge regionale 8/1995, deve intendersi autorizzata per l'anno 1997, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge regionale 42/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l'anno 1997.
7. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 2454 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. È revocata la spesa di lire 4.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 39, comma 2, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. È revocata la spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 40, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 1, L. R. 18/1999
Art. 16
 (Opere a servizio del territorio.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.2.1. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 40 della legge regionale 22/1982, dagli articoli 6 e 7, comma 1, della legge regionale 38/1995, e dall'articolo 2 della legge regionale 54/1985, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2505 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 63/1981, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 60/1986, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 2668 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 17
 (Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale)
(programmi 1.3.2., 1.3.3 e 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 2900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall'articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11, della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
7. La spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1996, dall'articolo 46, comma 4, della legge regionale 5/1994, e per la quota di lire 1.000 milioni relativa all'anno 1997, dall'articolo 42, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 3), e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, limitatamente agli interventi previsti dall'articolo 46, comma 6, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 27, comma 1, della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1996 e lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
11. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. È revocata la spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 42, comma 4, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità previste dall'articolo 4, comma 4, della legge regionale 8 giugno 1993, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 70 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere di lire 70 milioni fa carico al capitolo 3021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
15. Per le finalità previste dall'articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall'articolo 13 della legge regionale 22/1982, nonché dall'articolo 2 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
16. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3040 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 5 della legge regionale 8/1977, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3/1991, e dall'articolo 1 della legge regionale 28 maggio 1993, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Per le finalità previste dall'articolo 39, comma 3, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
20. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2808 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
21. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, come modificato ed interpretato dalla legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 e dall'articolo 17 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 58 e per le finalità previste dall'articolo 57, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
22. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
23. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 65/1976, come integrato dall'articolo 14 della legge regionale 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
24. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
25. La spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996, come autorizzata dall'articolo 44, comma 7, della legge regionale 5/1994 e ridotta dall'articolo 41, comma 9, della legge regionale 8/1995, è ulteriormente ridotta di lire 200 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo corrispondente al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
26. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 65/1976 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1998.
27. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
28. Per completare l'attuazione del << Progetto viabilità di servizio forestale, zona ceduo, nelle province di Udine e Pordenone >> finanziato dallo Stato ai sensi dell'articolo 37 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, è autorizzato il riutilizzo, ai sensi della delibera del CIPE 19 dicembre 1989, delle quote di finanziamenti statali risultanti inutilizzate per l'ammontare di lire 558.982.913. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 558.982.913 per l'anno 1996.
29. Il predetto onere di lire 558.982.913 fa carico al capitolo 2886 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
30. Per la liquidazione delle perizie di revisione dei prezzi contrattuali derivanti dall'esecuzione - nell'ambito delle finalità di cui all'articolo 9, della legge regionale 22/1982, e successive modifiche ed integrazioni - delle strade forestali previste dai programmi finanziati dal Fondo investimenti e occupazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 20 aprile 1983, n. 130, e dell'articolo 37 della legge 730/1983, è autorizzata la spesa di lire 550 milioni per l'anno 1996.
31. Il predetto onere di lire 550 milioni fa carico al capitolo 2887 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
32. 
( ABROGATO )
(1)
33. 
( ABROGATO )
(2)
34. 
( ABROGATO )
(3)
35. 
( ABROGATO )
(4)
Note:
1Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 34 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 35 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 18
 (Opere e interventi a servizio dell'ambiente forestale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 1.3.2. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dal RD 215/1933 e dalla legge regionale 55/1972, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2902 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. La spesa di lire 2.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 149, comma 7, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2940 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, numero 2), della legge regionale 11/1983, come da ultimo modificato dall'articolo 92 della legge regionale 2/1989, limitatamente alla concessione dei contributi per la gestione dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale, ai soggetti dotati di piano di conservazione e sviluppo o piano particolareggiato dell'ambito di tutela ambientale adottato o approvato ai sensi della legge regionale 11/1983, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
5. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3005 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'EDILIZIA
Art. 19
 (Edilizia abitativa)
(programmi 1.4.1. e 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 47 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 20.000 milioni fa carico al capitolo 1390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Il limite di impegno di lire 20.000 milioni, autorizzato per l'anno 1996 dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotto di lire 9.900 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocato il limite di impegno di lire 2.000 milioni, autorizzato per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015 dall'articolo 45, comma 3, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94, come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
7. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente all'annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. In relazione ai minori rientri previsti per gli anni 1996 e 1997 ed agli ulteriori rientri previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1501 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, è disposto quanto segue:
a) la spesa complessiva di lire 3.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e di lire 3.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 47, comma 1, della legge regionale 8/1995, è ridotta dell'importo complessivo di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996;
b) per l'anno 1998 è autorizzata la spesa di lire 2.900 milioni a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.

10. In deroga a quanto disposto dagli articoli 80, secondo comma, e 81 della legge regionale 75/1982, la quota di lire 16.000 milioni relativa agli introiti previsti per l'anno 1998 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998, dei rientri delle anticipazioni disposte a valere sul Fondo regionale di rotazione per interventi nel settore dell'edilizia abitativa, è destinata, nell'ambito delle finalità previste dall'articolo 81 della legge regionale 75/1982, all'attuazione, per pari importo, di interventi degli IACP e, conseguentemente, è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1998 a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa dei bilanci precitati.
11. In relazione ai rientri previsti sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, e in considerazione di quanto disposto al comma 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 6.000 milioni nell'anno 1998, a favore del Fondo regionale di rotazione per l'edilizia abitativa di cui all'articolo 80, primo comma, della legge regionale 75/1982, per interventi a favore delle cooperative edilizie, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa dei bilanci medesimi.
12. Per le finalità previste dall'articolo 89 - come modificato dall'articolo 32 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, dall'articolo 34 della legge regionale 30 maggio 1988, n. 37 - e dall'articolo 94 - come da ultimo sostituito dall'articolo 36 della legge regionale 45/1993 - della legge regionale 75/1982, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 385 milioni.
13. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 385 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
14. L'onere di lire 1.155 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
16. Per le finalità previste dall'articolo 17, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2012.
18. L'onere di lire 1.000 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito nella legge 22 marzo 1995, n. 85, il limite di impegno di lire 5.000 milioni, autorizzato per gli anni dal 1988 al 1997 dall'articolo 24, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è ridotto dell'importo complessivo di lire 2.820 milioni, suddiviso in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 20 è prevista la riduzione dell'assegnazione dello Stato disposta ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della legge 29 maggio 1976, n. 336, dell'articolo 1, comma 1, della legge 8 agosto 1977, n. 546, dell'articolo 1, comma 2, della legge 11 novembre 1982, n. 828, e dell'articolo 1, comma 2, della legge 1 dicembre 1986, n. 879, per gli interventi di ricostruzione, di sviluppo economico e sociale e di rinascita del Friuli-Venezia Giulia, iscritta sul capitolo 653 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, nella misura complessiva di lire 2.820 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.010 milioni per l'anno 1996 e di lire 810 milioni per l'anno 1997.
Art. 20
 (Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani)
(programmi 1.4.2. e 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, secondo comma, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 34, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 300 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 3327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d), e 15, della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1996 e lire 7.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 3334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 2.000 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 50, comma 5, della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1998, il limite di impegno di lire 300 milioni.
11. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2017.
12. L'onere di lire 300 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2017 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
14. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.333 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, di quote disimpegnate o restituite dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 6 della legge 29 maggio 1982, n. 308, e dell'articolo 8 della legge 10/1991.
15. Il predetto onere di lire 3.333 milioni fa carico al capitolo 3343 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. 
( ABROGATO )
(1)
17. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
18. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3370 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
19. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
20. Per le finalità previste dall'articolo 18, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
21. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 3375 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
22. Per le finalità previste dall'articolo 14, comma 15, della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l'anno 1998.
23. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
24. Per le finalità previste dall'articolo 22, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1998, il limite di impegno di lire 250 milioni.
25. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2007.
26. L'onere di lire 250 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l'anno 1998, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
27. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 16 abrogato da art. 68, comma 1, L. R. 24/2006 , a decorrere dall'1 gennaio 2007.
Art. 21
 (Recupero edilizio e riqualificazione dei centri urbani.
Interventi finanziati con mutuo)
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c) e d) e 15 della legge regionale 18/1986, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 3335 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 2/1983, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 22
 (Edilizia pubblica e di pubblico interesse)
(programmi 1.4.3. e 1.4.2.)
1. È revocato il limite di impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1995 al 2004, dall'articolo 56 , comma 8, della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
2. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 4/1992, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 3.000 milioni.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
4. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. Per le finalità previste dal primo e dal terzo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, e modificato dall'articolo 8 della legge regionale 34/1987, dall'articolo 99 della legge regionale 3/1990, e dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 600 milioni per l'anno 1998.
7. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 3435 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dal primo e dal secondo comma dell'articolo 7 ter della legge regionale 20/1983, come inserito dall'articolo 1 della legge regionale 53/1985 e modificato dall'articolo 80 della legge regionale 30/1992, è autorizzato, a decorrere dall'anno 1996, un limite di impegno di lire 300 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2015.
10. L'onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 3436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2015 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. È revocata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, come rideterminata e così autorizzata dall'articolo 52, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo 3342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Partizione di cui fa parte l'art. 23, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 9 da art. 27, comma 1, L. R. 29/1996
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 INTERVENTI PER LE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO
E NEL SETTORE DEI TRAFFICI
Art. 25

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 11 da art. 17, comma 16, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 26

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 3 da art. 17, comma 1, L. R. 31/1996
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
 (Interventi nel settore dei porti)
(programmi 1.5.2. e 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, come integrato dall'articolo 3 della legge regionale 23 luglio 1990, n. 30, ad esclusione di quelle indicate dall'articolo 41, comma 4, della legge regionale 22/1987, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 3770 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e un limite di impegno di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l'anno 1997;
b) lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2011;
c) lire 4.000 milioni per l'anno 2012.

5. L'onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3775 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2012 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 57/1991, come modificato dall'articolo 25, comma 15, della legge regionale 4/1992, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 500 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
9. L'onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 3800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
11. Per le finalità previste dall'articolo 25 della legge regionale 22/1987, come integrato dall'articolo 29, comma 1, della legge regionale 17 giugno 1993, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 3918 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 29

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO V
 INTERVENTI NEI SETTORI
DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLA SANITÀ
Art. 32
 (Intervento straordinario per la riqualificazione della
rete ospedaliera e l'abbattimento degli indici
di spedalizzazione)
(programma 2.1.1.)
1. Nell'ambito del processo di riordino del servizio sanitario regionale previsto, in applicazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle leggi regionali 15 giugno 1993, n. 41, 30 agosto 1994, n. 12 e 27 febbraio 1995, n. 13, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Aziende sanitarie regionali finanziamenti straordinari di parte corrente per l'attuazione del primo piano di intervento a medio termine di cui all'articolo 22 della legge regionale 13/1995.
2. I finanziamenti di cui al comma 1 sono finalizzati alla copertura delle maggiori occorrenze finanziarie derivanti in particolare:
a) dalle azioni tendenti all'abbattimento degli indici di spedalizzazione ed al contestuale potenziamento dei servizi territoriali, al fine di fornire risposte adeguate alla domanda sanitaria non acuta attualmente soddisfatta dalle strutture ospedaliere da realizzarsi in sede di distretto o nelle strutture sanitarie extraospedaliere, in regime domiciliare, ambulatoriale, semiresidenziale e residenziale;
b) dalle azioni di riqualificazione della rete ospedaliera tendenti al migliore e più efficace trattamento delle patologie acute nelle strutture ospedaliere delle Aziende sanitarie regionali.

3. La concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti previsti dal comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l'anno 1996 e lire 15.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
5. Il predetto onere complessivo di lire 60.000 milioni fa carico al capitolo 4374 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 33
 (Strutture sanitarie ed ospedaliere)
(programma 2.1.2.)
1.
All'articolo 44 della legge regionale 3/1990, il comma 5 è sostituito dai seguenti:
<< 5. Nell'ambito degli stanziamenti di bilancio autorizzati per il finanziamento delle spese di investimento concernenti le strutture sanitarie ed ospedaliere, la Giunta regionale determina annualmente le quote da destinare alle diverse finalità previste dal comma 1 e dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dal comma 4.
5 bis. La quota di fondi destinata agli interventi di potenziamento e rinnovo della dotazione strumentale assegnata alle Aziende sanitarie regionali, agli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, al Policlinico universitario di Udine, nonché all'Agenzia regionale della sanità viene erogata, in via di anticipazione sino all'ottanta per cento del finanziamento concesso, sulla base dei programmi di utilizzo formulati dagli enti ed approvati dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 21 luglio 1992, n. 21.
5 ter. La predisposizione da parte degli enti dei programmi di utilizzo e la rendicontazione dei finanziamenti concessi per gli interventi di cui al comma 5 bis, alla quale è subordinata l'erogazione del saldo, ha luogo con le modalità stabilite dalla Giunta regionale. >>.

2. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, per le finalità previste dal comma 1 dell'articolo 44, della legge regionale 3/1990, come integrato dal comma 1 del presente articolo, e dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 14 luglio 1995, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 72.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 27.000 milioni per l'anno 1996, lire 35.000 milioni per l'anno 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999.
3. Il predetto onere complessivo di lire 62.000 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1998, fa carico al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La quota di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno medesimo.
5. È revocata la spesa di lire 58.000 milioni per l'anno 1997, autorizzata per due quote di lire 30.000 milioni ciascuna dall'articolo 71, commi 1 e 2, della legge regionale 8/1995, e ridotta di lire 2.000 milioni dall'articolo 14, comma 3, lettera b), della legge regionale 39/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4398 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
6. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44 della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, associazioni ed istituzioni convenzionati con il Servizio sanitario regionale, operanti per il recupero e il reinserimento sociale di soggetti tossicodipendenti, contributi in conto capitale fino all'ottanta per cento della spesa necessaria per l'acquisto, la costruzione, l'ampliamento, la ristrutturazione e l'adeguamento alle norme di sicurezza delle strutture di accoglimento.
9. Le domande per accedere ai contributi regionali di cui al comma 8 sono presentate alla Direzione regionale della sanità entro il 31 marzo di ciascun anno, corredate della seguente documentazione:
a) deliberazione dell'ente, associazione o istituzione richiedente;
b) progetto di massima;
c) relazione tecnica illustrativa contenente il quadro economico della spesa prevista.

10. La concessione e l'erogazione dei contributi di cui al comma 8 è disposta con le modalità prescritte dalla vigente legislazione regionale in materia di opere pubbliche e di interesse pubblico.
11. Per le finalità previste dal comma 8 è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
12. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 4423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 50.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 4 dell'elenco n. 4 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
2Integrata la disciplina del comma 9 da art. 43, comma 1, L. R. 31/1996
3Integrata la disciplina del comma 8 da art. 9, comma 112, L. R. 14/2012
Art. 34
 (Strutture sanitarie e ospedaliere.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 20, comma 1, lettera e), del decreto legge 415/1989, convertito con modificazioni nella legge 38/1990, e per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 3/1990, come integrato dall'articolo 33, comma 1, della presente legge è autorizzata la spesa complessiva di lire 120.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 70.000 milioni per l'anno 1997 e lire 35.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 120.000 milioni fa carico al capitolo 4399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, come sostituito dall'articolo 44, comma 4, della legge regionale 3/1990, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 35
 (Finanziamenti di spesa sanitaria
per interventi specifici)
(programma 2.1.3.)
1. Per le finalità previste dal combinato disposto dell'articolo 79, comma 3, della legge regionale 5/1994 e dell'articolo 16, comma 2, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa complessiva di lire 14.350 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e lire 12.350 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 14.350 milioni fa carico al capitolo 4500 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. 
( ABROGATO )
(1)
4. 
( ABROGATO )
(2)
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Croce verde di Gorizia una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni per la copertura dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1994.
6. La sovvenzione di cui al comma 5 è concessa su presentazione di apposita domanda, corredata da copia del bilancio da cui risulti il disavanzo, alla Direzione regionale della sanità.
7. Per le finalità previste dal comma 5, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4585 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità di aggiornamento professionale del personale veterinario del Servizio sanitario regionale, è autorizzata la spesa complessiva di lire 150 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998. In attesa della stipula di specifici protocolli d'intesa tra la Regione e l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria - secondo le modalità della programmazione sanitaria regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, lo stanziamento è assegnato all'Azienda per i Servizi sanitari n. 3 dell'Alto Friuli, per il finanziamento della convenzione già esistente con l'Università degli studi di Milano - Facoltà di Medicina Veterinaria.
10. Il predetto onere complessivo di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4584 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 3 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
2Comma 4 abrogato da art. 3, comma 19, L. R. 2/2000
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ASSISTENZA
Art. 36
 (Strutture socio-assistenziali)
(programmi 2.2.2. e 2.2.3.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 6.000 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 44/1987, relativamente alle strutture destinate all'assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 44, comma 1, della legge regionale 39/1995, sono autorizzati i limiti d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997 e di lire 2.500 milioni nell'anno 1998.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l'anno 1997;
b) lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1998 al 2006;
c) lire 2.500 milioni per l'anno 2007.

7. L'onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 4866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2007 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Istituto Rittmeyer di Trieste un contributo straordinario per il completamento della ristrutturazione dell'Istituto.
10. Il contributo di cui al comma 9 è concesso su presentazione alla Direzione regionale dell'assistenza sociale di apposita domanda, corredata della deliberazione dell'organo competente e della relazione illustrativa dell'intervento, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
11. La concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 9 sono disposte con l'osservanza delle procedure previste dalla legge regionale 46/1986, come da ultimo modificata dalla legge regionale 13/1995.
12. Sull'immobile per il quale è concesso il contributo regionale di cui al comma 9 è costituito vincolo decennale di destinazione d'uso.
13. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzata la spesa di lire 295 milioni per l'anno 1996.
14. Il predetto onere di lire 295 milioni fa carico al capitolo 4872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità previste dall'articolo 46, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 4830 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 4925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 37
 (Strutture socio-assistenziali.
Interventi finanziati con ricorso a mutuo)
(programma 2.2.2.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 38
 (Incentivazioni per l'assistenza in famiglia
di anziani e non autosufficienti)
(programma 2.2.1.)
1. I Comuni che, pur avendo presentato nei termini le relative domande, e non compresi per l'anno 1995 nel riparto dei contributi effettuato ai sensi dell'articolo 23 della legge regionale 24 giugno 1993, n. 49, così come sostituito dall'articolo 7 della legge regionale 26 aprile 1995, n. 20, possono essere ammessi ai contributi medesimi per il 1995 previa presentazione di programmi graduati in conformità al disposto del suddetto articolo 23 della legge regionale 49/93.
2. Per l'ottenimento dei contributi, i Comuni, tramite l'ente gestore del Servizio sociale di base, presentano apposite nuove istanze alla Direzione regionale dell'assistenza sociale entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 4748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 39
 (Interventi per l'assistenza alle persone handicappate)
(programma 2.2.4.)
1. In attesa della revisione organica della vigente normativa regionale in materia di handicap ed al fine di favorire l'attuazione dell'accordo di programma previsto dall'articolo 89, comma 4, della legge regionale 5/1994, e sottoscritto dai soggetti pubblici interessati il 5 giugno 1995, l'Amministrazione regionale, nell'ambito delle previsioni di cui al Capo III della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, sostiene per l'anno 1996, con le sovvenzioni di cui al presente articolo, i servizi gestiti dai Consorzi fra enti locali delle province di Gorizia, Pordenone e Udine, nonché dagli enti locali della provincia di Trieste.
2. Le sovvenzioni di cui al comma 1 sono riferite alle seguenti attività:
a) attività integrative a valenza socio-educativa in ambito scolastico ed extrascolastico;
b) centri socio-riabilitativi ed educativi diurni per portatori di handicap ultraquattordicenni;
c) soluzioni abitative protette alternative all'istituzionalizzazione;
d) centri residenziali per gravi e gravissimi;
e) servizi per l'inserimento lavorativo.

3. La copertura dell'onere finanziario relativo alle prestazioni di rilievo sanitario connesse alle attività di cui al comma 1 è assicurata dalle Aziende per i servizi sanitari, secondo quanto previsto nell'accordo di programma di cui al comma 1.
4. Il riparto delle sovvenzioni da assegnare a ciascun Ente è effettuato per il 90 per cento in base alla spesa attestata per l'anno 1995 e per il restante 10 per cento in base ai programmi di attività. Gli enti devono trasmettere la relativa documentazione entro il 30 marzo 1996.
5. Al fine di consentire agli enti la gestione dei servizi continuativi è disposta la concessione e l'erogazione di un importo pari al 50 per cento di quello complessivamente erogato nell'esercizio 1995 ai sensi dell'articolo 77 della legge regionale 8/1995, quale anticipazione del finanziamento complessivo da assegnare secondo i criteri di cui al comma 4.
6. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di lire 16.000 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 16.000 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 88, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.900 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l'anno 1996 e lire 1.700 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
9. Il predetto onere complessivo di lire 3.900 milioni fa carico al capitolo 4976 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Per le finalità previste dall'articolo 23, comma 1, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per l'anno 1996 e lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
11. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 4977 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 29, L. R. 41/1996
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 11, L. R. 13/2002, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 2, comma 2, L. R. 23/2002
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ISTRUZIONE,
DELLA CULTURA, DELLA RICERCA SCIENTIFICA, DELLA FORMAZIONE
PROFESSIONALE E DELLO SPORT
Art. 40
 (Interventi per l'istruzione scolastica)
(programmi 2.3.1. e 2.3.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 2 aprile 1991, n. 14, dall'articolo 78, comma 1, della legge regionale 8/1995, nonché dall'articolo 2, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1995, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5029 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, lettere i) e l), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.050 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.050 milioni fa carico al capitolo 5035 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 10/1982, il capitolo 5035 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
6. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
7. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5065 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 33, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, è autorizzato nell'anno 1997 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
9. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2011.
10. L'onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 5096 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
12. La spesa di lire 1.500 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 81, comma 1, della legge regionale 8/1995 è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità ed in esecuzione dell'articolo 46 del D.P.R. 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 1430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 41
 (Interventi a sostegno di istituzioni ed
attività culturali e scientifiche)
(programmi 2.3.3., 2.4.2., 2.4.3. e 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come sostituito dall'articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 49, primo comma, della legge regionale 8/1985 è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5131 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità e con le modalità previste dai commi 3 e rispettivamente 4 dell'articolo 30 della legge regionale 1/1993 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 400 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 96, comma 13, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dagli articoli 46, 47 e 48, come integrato dall'articolo 11 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 5239 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
11. Per le finalità previste dall'articolo 41, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1998.
12. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5352 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
15. 
( ABROGATO )
(4)
16. Ai sensi dell'articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5339 è inserito nell'elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
17. 
( ABROGATO )
(1)
18. Per le finalità previste dall'articolo 100, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l'anno 1998.
19. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 5359 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
20. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
21. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 6, comma 24, L. R. 4/1999
2Comma 13 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
3Comma 14 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
4Comma 15 abrogato da art. 5, comma 3, L. R. 5/2013
Art. 42
 (Tutela dei beni artistici e storici)
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 37, primo e secondo comma, numero 1), della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 5176 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 43
 (Tutela del patrimonio storico-artistico regionale.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 2.4.1.)
1. Nell'esercizio delle funzioni trasferite dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, in materia di patrimonio storico-artistico non statale di cui alla legge 14 marzo 1968, n. 292, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette e a concedere finanziamenti e contributi per gli interventi di restauro e manutenzione degli immobili che interessano il patrimonio storico-artistico della Regione, previsti nel programma approvato dalla Giunta regionale.
2. I contributi sono assegnati a domanda, da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge e sono concessi con le modalità previste dal Titolo II della legge regionale 60/1976 e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. In considerazione del particolare interesse pubblico all'esecuzione delle opere programmate, nella commisurazione dei contributi si applica il terzo comma dell'articolo 41 della legge regionale 60/1976, come aggiunto dall'articolo 10 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30.
4. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa di lire 5.695.740.414 per l'anno 1996.
5. Il predetto onere di lire 5.695.740.414 fa carico ai seguenti capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 nella misura a fianco di ciascuno indicata:
a) capitolo 3060 - lire 1.000 milioni;
b) capitolo 1500 - lire 2.868 milioni;
c) capitolo 5197 - lire 1.827.740.414.

6. Corrispondentemente sul capitolo 339 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 è prevista per l'anno 1996 l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato ai sensi dell'articolo 12 della legge 537/1993, per le finalità di cui alla legge 292/1968.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 16, comma 46, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
Art. 44
 (Interventi per il sostegno di iniziative culturali,
artistiche e sportive della minoranza slovena
finanziati con fondi ex articolo 14, comma 1,
della legge 19/1991, come prorogato con
l'articolo 1, comma 2, della legge
13 luglio 1995, n. 295)
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 3 marzo 1977, n. 11, come integrata dall'articolo 36 della legge regionale 25/1985 e modificata dall'articolo 62, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera m), della legge regionale 26 maggio 1980, n. 10, limitatamente agli interventi a favore della minoranza slovena, è autorizzata la spesa complessiva di lire 100 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5423 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera a), della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisi in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisi in ragione di lire 900 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, dei quali 800 milioni a favore del Teatro Stabile Sloveno - Stalno Slovensko Gledalisce.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico per lire 200 milioni al capitolo 5417 e per lire 1.600 milioni al capitolo 5418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera d), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
12. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5422 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
14. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 5416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera f), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
16. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6045 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
17. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera g), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.100 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.550 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
18. Il predetto onere complessivo di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 5421 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera h), della legge regionale 46/1991, che si intendono estese anche alla scuola elementare, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
20. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera i), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
22. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. Per le finalità indicate dall'articolo 2, comma 1, lettera l), della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
24. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 5420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
25. Per le finalità previste dall'articolo 2, comma 4, della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 800 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
26. Il predetto onere complessivo di lire 800 milioni fa carico al capitolo 5414 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
27. Per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 46/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.250 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
28. Il predetto onere complessivo di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 5462 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
29. Per le finalità previste dall'articolo 167, commi 19 e 20, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
30. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5413 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 45
 (Centri di formazione professionale)
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità indicate all'articolo 39, comma 3, della legge regionale 4/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 46
 (Interventi a sostegno delle attività sportive)
(programma 2.4.5.)
1. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato nell'anno 1996 il limite d'impegno di lire 500 milioni per le finalità previste dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 18 maggio 1993, n. 23.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
3. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'articolo 37, comma 1, della legge regionale 10/1988, così come modificato dall'articolo 25, comma 4, della legge regionale 29/1990, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996 per le finalità previste dall'articolo 5, commi 1, lettera b), e 3, della legge regionale 43/1980, come da ultimo sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23/1993.
6. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6139 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 68, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 104, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 4 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 6, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE DELLE
ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA
Art. 47
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura
e miglioramento fondiario ed aziendale)
(programmi 3.1.1. e 3.1.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79 è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6210 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6250 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 800 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2025.
7. L'onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6361 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2025 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dagli articoli 43 e 44 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6415 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dalla legge regionale 13 giugno 1973, n. 48, come integrata dall'articolo 19 della legge regionale 58/1975, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61, dagli articoli 3 e 11 della legge regionale 27 giugno 1975, n. 42, e dall'articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 48, come integrato dall'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 1983, n. 9, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite d'impegno di lire 500 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2027.
15. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6417 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2027 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità previste dall'articolo 13 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 321.500.000 per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992, delle quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982.
18. Il predetto onere di lire 321.500.000 fa carico al capitolo 6436 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 48
 (Investimenti infrastrutturali a servizio dell'agricoltura.
Interventi finanziati con fondi statali)
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6206 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 2 del R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni e dall'articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6209 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 18/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6232 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dal R.D. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e dalla legge regionale 55/1972, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere complessivo di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 6252 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 49
 (Interventi contributivi a servizio dell'agricoltura)
(programmi 0.7.2., 3.1.2., 3.1.6., 3.1.7. e 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6173 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.400 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.400 milioni fa carico al capitolo 6187 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, come da ultimo sostituito dall'articolo 11 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 6332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. La spesa di lire 7.500 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 1, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 1.500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. Per le finalità previste dall'articolo 12 della legge regionale 3 ottobre 1981, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 7.500 milioni per l'anno 1998.
9. Il predetto onere di lire 7.500 milioni fa carico al capitolo 6650 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
10. La spesa di lire 3.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 125, comma 3, della legge regionale 5/1994, è ridotta di lire 500 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 12 agosto 1975, n. 57, come integrato e modificato dall'articolo 19 della legge regionale 1 settembre 1979, n. 58, dall'articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, e dall'articolo 1 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 78, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1998.
12. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6656 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
13. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 5 giugno 1978, n. 55, come modificato dall'articolo 16 della legge regionale 58/1979 e dall'articolo 6 della legge regionale 70/1981, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 250 milioni.
14. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2000.
15. L'onere complessivo di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6661 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Le annualità autorizzate per gli anni 1999 e 2000 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Per le finalità previste dall'articolo 31, comma 1, della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
18. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
19. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 49, è autorizzata la spesa di lire 280 milioni per l'anno 1996.
20. Il predetto onere di lire 280 milioni fa carico al capitolo 6745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
21. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6779 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
23. 
( ABROGATO )
(1)
24. 
( ABROGATO )
(2)
25. 
( ABROGATO )
(3)
26. 
( ABROGATO )
(4)
27. 
( ABROGATO )
(5)
28. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di lotta fitopatologica integrata ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, lettera a), della legge 8 novembre 1986, n. 752, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
29. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6837 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
30. È revocata la spesa complessiva di lire 30 milioni, suddivisa in ragione di lire 15 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997, autorizzata rispettivamente dall'articolo 129, comma 1, della legge regionale 5/1994 e dall'articolo 112, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
31. 
( ABROGATO )
(6)
32. 
( ABROGATO )
(7)
33. 
( ABROGATO )
(8)
Note:
1Comma 23 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 24 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 25 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 26 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
5Comma 27 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
6Comma 31 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
7Comma 32 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
8Comma 33 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50
 (Interventi nel settore zootecnico)
(programmi 3.1.3. e 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 4, 7, 8 e 11 della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, dagli articoli 6 e 8 della legge regionale 58/1975, dall'articolo 3 della legge regionale 48/1978, dall'articolo 13 della legge regionale 79/1981, e dagli articoli 2, 3 e 4 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 16/1967, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dalla legge 29 giugno 1929, n. 1366, e successive modificazioni ed integrazioni e dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 34, come integrata dall'articolo 1 della legge regionale 23 febbraio 1981, n. 11, nonché previste dall'articolo 52, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 6799 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Allevatori del Friuli-Venezia Giulia un finanziamento straordinario, nella misura massima di lire 3.000 milioni per l'anno 1996, per la costituzione di un fondo che permetta il tempestivo avvio e lo svolgimento dei programmi annuali di fornitura dei servizi statutariamente previsti a favore del comparto zootecnico ai sensi della normativa regionale e statale che demanda compiti istituzionali di rilevanza pubblica all'Associazione medesima.
8. La domanda per la concessione del finanziamento è presentata alla Direzione regionale dell'agricoltura, corredata da una relazione illustrativa e da un preventivo di massima della spesa.
9. L'Associazione beneficiaria è tenuta a mantenere una separata evidenza del finanziamento al fine di comprovarne la destinazione in conformità a quanto previsto ai sensi del comma 7.
10. La Direzione regionale dell'agricoltura cura la verifica dell'adempimento delle prescrizioni di cui al comma 9.
11. L'Amministrazione regionale può in qualsiasi momento determinare, con decreto dell'Assessore competente, l'estinzione anche parziale del finanziamento. Il fondo è ricostituito dall'Associazione anche con proprie disponibilità finanziarie e, in caso di estinzione del finanziamento o di scioglimento dell'Associazione, è restituito all'Amministrazione regionale entro sei mesi dalla richiesta.
11 bis. Il finanziamento è concesso a titolo di aiuto de minimis in conformità al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis"; il livello dell'aiuto è determinato sulla base del valore attualizzato del differenziale tra gli interessi calcolati a tasso ordinario e gli interessi a tasso agevolato. A tale fine il tasso ordinario è determinato sulla base del tasso calcolato conformemente alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea C 14/6 IT del 19 gennaio 2008, mentre il tasso di attualizzazione è il tasso di riferimento utilizzato dalla Commissione europea calcolato secondo la medesima comunicazione della Commissione.
12. Per le finalità di cui al comma 7 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
13. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 6726 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
14. Per la predisposizione e l'attuazione di programmi di intervento per la lotta contro l'ipofecondità del bestiame e la mortalità neo e post-natale ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera b), della legge 752/1986, è autorizzata la spesa di lire 1.100 milioni per l'anno 1996.
15. Il predetto onere di lire 1.100 milioni fa carico al capitolo 6798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
16. Per le finalità previste dall'articolo 15 della legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, è autorizzata la spesa di lire 170 milioni per l'anno 1996.
17. Il predetto onere di lire 170 milioni fa carico al capitolo 6805 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 96, comma 1, L. R. 13/1998
2Comma 11 sostituito da art. 20, comma 1, L. R. 18/2004
3Comma 9 sostituito da art. 1, comma 1, lettera a), L. R. 19/2015
4Comma 11 sostituito da art. 1, comma 1, lettera b), L. R. 19/2015
5Comma 11 bis aggiunto da art. 1, comma 1, lettera c), L. R. 19/2015
Art. 51
 (Colture pregiate)
(programma 3.1.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 1, 2, 4, 5, 7 e 11 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge regionale 21 marzo 1988, n. 13, è autorizzata, relativamente alla concessione dei contributi in conto capitale, la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6525 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocato il limite di impegno di lire 230 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1994 al 2008, dall'articolo 38, comma 1, della legge regionale 14/1994, a carico del capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13/1988, relativamente alla concessione dei contributi sugli interessi dei mutui, è autorizzato, nell'anno 1996, il limite di impegno di lire 350 milioni.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
8. L'onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 6529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. Per le finalità di cui all'articolo 3 della legge regionale 13/1988, come integrato dall'articolo 18 della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68 e dall'articolo 23 della legge regionale 20/1992, è autorizzata la spesa di lire 380 milioni per l'anno 1996.
11. Il predetto onere di lire 380 milioni fa carico al capitolo 6537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. 
( ABROGATO )
(1)
13. 
( ABROGATO )
(2)
14. 
( ABROGATO )
(3)
Note:
1Comma 12 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 13 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 14 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52
 (Avversità atmosferiche)
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 29 dicembre 1965, n. 33, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 215 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 215 milioni fa carico al capitolo 6616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45 è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 6589 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 75, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 6604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
CAPO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA
Art. 53
 (Consorzio garanzia fidi
fra piccole e medie imprese industriali)
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come da ultimo sostituito dall'articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 4.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 4.500 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 54
 (Sottoscrizioni di prestiti obbligazionari
per interventi a sostegno degli investimenti industriali)
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo I della legge regionale 26 giugno 1995 n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 12.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l'anno 1997 e lire 8.000 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 12.000 milioni fa carico al capitolo 1664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dal Capo II della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l'anno 1997 e lire 5.000 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 1665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dal Capo III della legge regionale 26/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l'anno 1997 e lire 2.000 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 55
 (Sottoscrizioni di nuove azioni dell'Agenzia
per lo sviluppo economico della montagna SpA)
(programma 0.7.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere nuove azioni dell'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA di cui all'articolo 1 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 36, come integrato dall'articolo 4 della legge regionale 7 agosto 1989, n. 16, dall'articolo 124 della legge regionale 1/1993, e dall'articolo 6 della legge regionale 50/1993, fino alla concorrenza dell'importo di lire 3.000 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1367 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 56
 (Interventi infrastrutturali, promozionali
e per l'innovazione a servizio del settore industriale)
(programmi 3.2.3. e 0.7.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, come da ultimo sostituito con l'articolo 2 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 4, è autorizzato nell'anno 1996 il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2010.
3. L'onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 7416 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2010 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall'articolo 82, comma 1, della legge regionale 47/1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7420 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7174 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 48, comma 1, della legge regionale 14/1994, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l'anno 1996.
12. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7392 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 57
 (Interventi promozionali e per l'innovazione
a servizio del settore industriale)
(programmi 3.2.1., 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, come sostituito dall'articolo 28 della legge regionale 2/1992, e modificato dagli articoli 4 e 5 della legge regionale 11 marzo 1993, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dagli articoli 24 e 25 della legge regionale 2/1992, come modificato dall'articolo 4 della legge regionale 3 febbraio 1993, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. Per le finalità previste dall'articolo 7 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 10, ivi comprese quelle previste dagli articoli 17 e 18, come modificato dall'articolo 3 della legge regionale 3/1993, della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 2.400 milioni fa carico al capitolo 7288 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall'articolo 19, comma 1 della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1998.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7310 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
9. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall'articolo 43 della legge regionale 30/1984, e come integrato dall'articolo 219, comma 1 della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 1.000 milioni per l'anno 1998.
10. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità previste dall'articolo 10 della legge 10/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.485 milioni per l'anno 1996 in funzione del riutilizzo, ai sensi della delibera CIPE 30 dicembre 1992 di quote disimpegnate dei finanziamenti statali disposti ai sensi dell'articolo 8 della legge 308/1982, e dell'articolo 10 della legge 10/1991.
12. Il predetto onere di lire 2.485 milioni fa carico al capitolo 7481 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
13. Per le finalità previste dall'articolo 15, commi 1 e 2, della legge regionale 47/1978, come da ultimo sostituito dall'articolo 34 della legge regionale 2/1992, e modificato dall'articolo 5 della legge regionale 3/1993, e dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 8/1993, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l'anno 1996 e di lire 1.400 milioni per l'anno 1998.
14. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
15. Per le finalità previste dall'articolo 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998.
16. Il predetto onere di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7657 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
17. Per le finalità previste dall'articolo 3 della legge regionale 46/1988 è autorizzata la spesa di lire 750 milioni per l'anno 1998.
18. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 7658 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 58
 (Interventi nel settore industriale
finanziati con fondi statali)
(programmi 3.2.3., 0.7.2. e 3.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1997.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7426 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 50/1993, come modificato dall'articolo 173, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1997.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7175 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
5. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, la spesa complessiva di lire 49.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.592 milioni per l'anno 1996 e lire 46.408 milioni per l'anno 1997, autorizzata dall'articolo 151, comma 2, della legge regionale 8/1995, è ridotta di complessive lire 3.630 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.260 milioni per l'anno 1996 e lire 2.370 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1532 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Corrispondentemente è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 7, comma 2, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1993, n. 237, iscritta sul capitolo 170 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 2.700 milioni e lire 9.100 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 1, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 2.760 milioni, suddivise in ragione di lire 927 milioni per l'anno 1996 e lire 1.833 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1567 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
8. In relazione al disposto dell'articolo 2, comma 2, del decreto legge 41/1995, convertito dalla legge 85/1995, le quote di spesa di lire 300 milioni e di lire 900 milioni come rideterminate e così autorizzate per gli anni 1996 e 1997 dall'articolo 147, comma 5, della legge regionale 8/1995, sono complessivamente ridotte di lire 300 milioni, suddivise in ragione di lire 93 milioni per l'anno 1996 e lire 207 milioni per l'anno 1997, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Corrispondentemente alle riduzioni di cui ai commi 7 e 8 è prevista la riduzione di pari importo complessivo dell'assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell'articolo 2, comma 10, della legge 19/1991, iscritta sul capitolo 334 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
CAPO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DELL'ARTIGIANATO
E DELLA COOPERAZIONE
Art. 59

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Integrata la disciplina del comma 12 da art. 35, comma 6, L. R. 31/1996
2Comma 12 sostituito da art. 15, comma 1, L. R. 28/1999
3Parole sostituite al comma 13 da art. 15, comma 2, L. R. 28/1999
4Articolo abrogato da art. 78, comma 2, L. R. 12/2002 con effetto dall'1/1/2003.
Art. 60
 (Interventi a favore dell'artigianato
finanziati con fondi statali)
(programmi 3.5.1. e 0.7.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a conferire la somma di lire 1.856 milioni al "Fondo speciale di rotazione delle imprese artigiane" istituito con legge regionale 28/1992, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 19/1991, come sostituito dall'articolo 2, comma 13, del decreto legge 149/1993, convertito con modificazioni dalla legge 237/1993.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 1.856 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 1.856 milioni fa carico al capitolo 1636 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. È revocata la spesa di lire 1.300 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 162 della legge regionale 5/1994, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. È revocata la spesa di lire 556 milioni come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 165, comma 20, della legge regionale 5/1994 a carico del capitolo corrispondente al capitolo 7824 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 61
 (Interventi a favore della cooperazione sociale)
(programmi 2.5.3. e 3.3.3.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 9, comma 1, lettere b) e c), e comma 2, e dagli articoli 11, comma 1, e 12, comma 2, della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 7, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 e di lire 800 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 9, comma 1, lettera a) e 11, comma 1, della legge regionale 7/92, è autorizzata la spesa complessiva di lire 900 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per l'anno 1996, di lire 300 milioni per l'anno 1997 e di lire 200 milioni per l'anno 1998.
4. Il predetto onere complessivo di lire 900 milioni fa carico al capitolo 7868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 132, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 50 milioni per l'anno 1996 e di lire 150 milioni per l'anno 1998.
6. Il predetto onere complessivo di lire 200 milioni fa carico al capitolo 8110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
CAPO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL COMMERCIO
E DEL TURISMO
Art. 62
 (Interventi a favore del settore commerciale)
(programmi 3.4.1. e 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall'articolo 44 della legge regionale 2/1992, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dall'articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell'anno 1996 e un limite d'impegno di lire 500 milioni nell'anno 1997.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per l'anno 1996, lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2005 e lire 500 milioni per l'anno 2006.
5. L'onere complessivo di lire 4.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali, di cui all'articolo 1 della legge regionale 32/1973, un finanziamento di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8318 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni nell'anno 1996.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1996 al 2005.
11. L'onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 1998, fa carico al capitolo 8305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2005 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 (Interventi a favore del settore turistico)
(programmi 3.4.3., 3.4.5. e 0.7.2.)
1. Per le finalità e con le modalità previste dall'articolo 139, commi 1 e rispettivamente 2, della legge regionale 8/1995, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 8378 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
3. Per le finalità previste dall'articolo 99, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8379 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Per le finalità previste dall'articolo 43, comma 2, della legge regionale 47/1991, dall'articolo 133, della legge regionale 4/1992, nonché dall'articolo 45, comma 1, della legge regionale 30/1992, è autorizzata la spesa di lire 156 milioni per l'anno 1996.
6. Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo 8401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
7. Per le finalità previste dall'articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1993, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
9. Per le finalità previste dall'articolo 1, primo comma, lettera f), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, come aggiunta dall'articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l'anno 1996.
10. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
11. Per le finalità indicate all'articolo 144, comma 1, della legge regionale 8/1995, è autorizzato, nell'anno 1997, il limite di impegno di lire 250 milioni.
12. Al fine di consentire alla Promotur SpA di stipulare i mutui finanziabili con il comma 11, l'Amministrazione regionale è autorizzata a prestare garanzie fideiussorie fino alla concorrenza di lire 1.200 milioni.
13. Gli interventi di cui ai commi 11 e 12 sono attuati con le modalità previste dall'articolo 144 della legge regionale 8/1995.
14. Le annualità relative al limite di impegno autorizzato con il comma 11 sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1997 al 2006.
15. L'onere complessivo di lire 500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1997 e 1998, fa carico al capitolo 8168 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
16. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1999 al 2006 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
17. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste al comma 12 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
18. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Trieste un finanziamento di lire 100 milioni per l'organizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento di accompagnatori turistici e guide turistiche di cui alla legge regionale 29 dicembre 1982, n. 88, e successive modifiche, nonché per corsi di formazione di guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2 e successive modifiche.
19. Il finanziamento di cui al comma 18 è condizionato alla stipulazione, da parte dell'Università degli Studi di Trieste, di apposita convenzione con l'Amministrazione regionale. La convenzione è stipulata, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, dall'Assessore al commercio e turismo.
20. Il finanziamento di cui al comma 18 può essere concesso ed erogato in via anticipata ed in un'unica soluzione, una volta stipulata la convenzione di cui al comma 19, previa presentazione alla Direzione regionale del commercio e del turismo di una relazione tecnico- illustrativa e di un preventivo sommario di spesa. I termini e le modalità di rendicontazione del finanziamento predetto sono fissati dalla deliberazione della Giunta regionale che ne dispone la concessione.
21. Per le finalità previste dal comma 18 è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l'anno 1996.
22. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 8385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
TITOLO VII
 PROGRAMMI COMUNITARI
Art. 64
 (Attuazione Regolamento (CEE) n. 3528/1986.
Interventi per la protezione delle foreste
dall'inquinamento atmosferico)
(programma 1.3.1.)
1. Nell'ambito degli interventi per la protezione delle foreste dall'inquinamento atmosferico previsti dal Regolamento (CEE) n. 3528/86 del Consiglio del 17 novembre 1986, e successive modificazioni e integrazioni, per l'attuazione del programma regionale << Indagine diretta allo studio della chimica degli aghi e delle foglie degli alberi forestali in relazione alle deposizioni atmosferiche >> denominato << PACID - FVG III >>, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 5201 della seduta del 27 ottobre 1994 ed ammesso al contributo comunitario con decisione della Commissione europea n. 29298 del 27 luglio 1995, è autorizzata la spesa di lire 60 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere complessivo di lire 60 milioni per l'anno 1996 fa carico, per la quota di lire 30 milioni, al capitolo 2863 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per la quota di lire 30 milioni al capitolo 2865 dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
3. Corrispondentemente allo stanziamento previsto sul citato capitolo 2865 della spesa, sul capitolo 587 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci predetti è prevista per l'anno 1996 l'entrata di lire 30 milioni, assegnata dalla Unione Europea ai sensi della decisione della Commissione europea di cui al comma 1.
Art. 65
 (Attuazione dell'obiettivo 2 previsto dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993.
Interventi sostenuti dal FSE)
(programma 5.1.1.)
1. La spesa di lire 3.510 milioni autorizzata per l'anno 1996 dal combinato disposto dei commi 1 e 2, lettera a), dall'articolo 32, della legge regionale 28 agosto 1995, n. 35 è ridotta di lire 2.830 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
2. La spesa di lire 8.190 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 32, comma 6, lettera b), della legge regionale 35/1995, è ridotta di lire 5.470 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7752 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2, sul capitolo 176 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati è prevista la riduzione di pari importo dell'assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'obiettivo 2 di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 del Consiglio del 20 luglio 1993 a titolo di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
Art. 66
 (Attuazione degli obiettivi 3 e 4 previsti dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993)
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 76/1982, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 891 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 198 milioni per l'anno 1997, lire 129 milioni per l'anno 1998 e lire 564 milioni per l'anno 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2.428 milioni per gli anni dal 1997 al 1999, suddivisa in ragione di lire 822 milioni per l'anno 1997, lire 600 milioni per l'anno 1998 e lire 1.006 milioni per l'anno 1999.

2. L'onere complessivo di lire 327 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera a), fa carico al capitolo 5952 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
3. Corrispondentemente sul capitolo 181 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.
4. L'onere complessivo di lire 1.422 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1997 e 1998 con il comma 1, lettera b), fa carico al capitolo 5951 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
5. Corrispondentemente sul capitolo 180 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 20, comma 1, della legge regionale 8/1995.
6. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995, e nell'ambito delle disposizioni di cui all'articolo 52, commi dal primo al terzo, della legge regionale 76/1982, come integrato dall'articolo 35 della legge regionale 25/1985, è autorizzata:
a) ai sensi del comma 2, lettera a), dell'articolo 21 della legge regionale 8/1995, la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1998 e 1999;
b) ai sensi del comma 2, lettera b), dell'articolo 20 della legge regionale 8/1995 la spesa complessiva di lire 2 milioni, suddivisa in ragione di lire 1 milione per ciascuno degli anni 1996 e 1997.

7. L'onere di lire 1 milione, corrispondente alla quota autorizzata per l'anno 1998 con il comma 6, lettera a), fa carico al capitolo 5962 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; la quota autorizzata per l'anno 1999 fa carico al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno medesimo.
8. Corrispondentemente sul capitolo 184 dello stato di previsione dell'entrata del precitato bilancio e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dall'Unione europea a valere sul Fondo sociale europeo per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.
9. L'onere complessivo di lire 2 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1996 e 1997 con il comma 6, lettera b), fa carico al capitolo 5961 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
10. Corrispondentemente sul capitolo 183 dello stato di previsione dell'entrata dei precitati bilanci, è prevista l'entrata di pari importo assegnata dallo Stato a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 25 della legge 845/1978 per l'attuazione del programma di interventi di cui all'articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/1995.
Art. 67
 (Attuazione dell'obiettivo 5A previsto dall'articolo 1 del
Regolamento (CEE) n. 2081/1993 - Regolamento (CEE) n.
867/1990)
(programma 5.1.1.)
1. Per le finalità di cui all'articolo 105, comma 1, della legge regionale 39/1995, è autorizzata, ai sensi dell'articolo 103, comma 2, lettera c), della medesima legge regionale 39/1995, la spesa di lire 168.894.000 per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 168.894.000 per l'anno 1996 fa carico al capitolo 3070 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. La spesa di lire 825 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera b), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 518.414.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3071 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
4. La spesa di lire 990 milioni autorizzata per l'anno 1996 dall'articolo 105, comma 2, lettera a), della legge regionale 39/1995, è ridotta di lire 464.423.000, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3072 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Corrispondentemente alle riduzioni di spesa di cui ai commi 3 e 4 sono previste le riduzioni di pari importo delle assegnazioni dello Stato e della Unione europea, iscritte rispettivamente sui capitoli 190 e 191 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati, per l'attuazione dell'obiettivo 5A di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993, relativamente agli interventi di cui al Regolamento (CEE) n. 867/1990.
Art. 68
 (Attuazione dell'obiettivo 5B previsto dall'articolo 1
del Regolamento (CEE) n. 2081/1993.
Interventi sostenuti dal FSE)
(programma 5.1.2.)
1. Le quote di spesa di lire 1.136 milioni per l'anno 1996, di lire 1.144 milioni per l'anno 1997, di lire 1.151 milioni per l'anno 1998 e di lire 1.158 milioni per l'anno 1999, autorizzate dall'articolo 33, comma 1, lettera c), della legge regionale 35/1995, sono ridotte di lire 828 milioni ciascuna, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996, in relazione alla riduzione della quota di cofinanziamento statale degli interventi sostenuti dal Fondo sociale europeo.
2. Le quote di spesa di lire 4.863 milioni per l'anno 1996, di lire 4.893 milioni per l'anno 1997, di lire 4.923 milioni per l'anno 1998 e di lire 4.953 milioni per l'anno 1999, autorizzate dall'articolo 33, comma 8, lettera c), della legge regionale 35/1995, sono ridotte di lire 3.313 milioni ciascuna, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 7003 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 ed al corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999.
3. Corrispondentemente alla riduzione di cui al comma 2, sul capitolo 196 dello stato di previsione dell'entrata dei bilanci citati e sul corrispondente capitolo di bilancio per l'anno 1999, è accertata la riduzione di pari importo dell'assegnazione dello Stato per l'attuazione dell'obiettivo 5B di cui all'articolo 1 del Regolamento (CEE) n. 2081/1993 a titolo di cofinanziamento del Fondo sociale europeo.
TITOLO VIII
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
CAPO I
 ALTRE AUTORIZZAZIONI DI SPESA
E NORME DI PROCEDURA
Art. 69 (Articolo omesso in quanto oggetto di rinvio da parte del Governo)
 
Art. 70
 (Sedi regionali)
(programma 0.1.4.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, come modificato dall'articolo 53 della legge regionale 28/1988, e integrato dall'articolo 9 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 - modificato dall'articolo 4 della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 75 - e dall'articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1975, n. 69, è autorizzata la spesa complessiva di lire 40.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.500 milioni per l'anno 1996, lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e lire 10.000 milioni per l'anno 1998, di cui lire 25.000 milioni relativi agli anni 1997 e 1998 mediante contrazione di mutuo.
2. Il predetto onere complessivo di lire 40.500 milioni fa carico per la quota di lire 15.500 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 15.000 milioni per l'anno 1997 e di lire 10.000 milioni per l'anno 1998 al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
3. Sono revocate le quote di lire 10.000 milioni ciascuna autorizzate per gli anni 1997 e 1998 dall'articolo 58, comma 1, della legge regionale 29/1990, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998; è revocata la spesa di lire 10.000 milioni autorizzata per l'anno 1996 mediante contrazione di mutuo dall'articolo 156, comma 1, della legge regionale 8/1995, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa dei bilanci citati.
4. Nell'ambito del processo di riorganizzazione delle strutture sedi di uffici regionali ed al fine di provvedere ad una loro più razionale distribuzione sul territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare nella città di Udine una nuova struttura funzionale, qualificante anche sotto il profilo urbanistico, da destinare a sede degli uffici regionali ivi operanti.
5. Per le finalità previste dal comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 65.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 15.000 milioni per l'anno 1996, lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999, di cui lire 50.000 milioni relativi agli anni dal 1997 al 1999 mediante contrazione di mutuo.
6. Il predetto onere complessivo di lire 65.000 milioni fa carico per la quota di lire 15.000 milioni per l'anno 1996 al capitolo 1160 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996 e per le restanti quote di lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998 e lire 10.000 milioni per l'anno 1999 al capitolo 1161 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e al corrispondente capitolo del bilancio per l'anno 1999.
7. In deroga al disposto dell'articolo 7, secondo comma, della legge regionale 10/1982, e successive modificazioni ed integrazioni, la quota di lire 16.000 milioni del fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1995-1997 e del bilancio per l'anno 1995 (partita n. 72 dell'elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi) non utilizzata al 31 dicembre 1995, non è trasferita all'esercizio 1996. La presente disposizione ha effetto con decorrenza dal 31 dicembre 1995.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 27, L. R. 2/2000
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 8, comma 28, L. R. 2/2000
Art. 71
 (Gestione del patrimonio immobiliare di proprietà regionale
in località Cave del Predil
e Riofreddo nel Comune di Tarvisio)
(programma 1.4.1.)
1. In attesa del trasferimento all'Istituto autonomo per le case popolari dell'Alto Friuli del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Cave del Predil in Comune di Tarvisio, ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 17 giugno 1993, n. 44, e del trasferimento al Comune di Tarvisio del patrimonio immobiliare civile di proprietà regionale in località Riofreddo, ai sensi degli articoli 9 e 11 della legge regionale 44/1993, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le spese derivanti dalla gestione di detto patrimonio civile, nonché quelle derivanti dalla gestione del patrimonio già industriale e minerario di proprietà regionale in località Cave del Predil e quelle concernenti l'acquisizione di studi e progetti per la messa in sicurezza e sistemazione del comprensorio minerario.
2. Per le finalità previste dal comma 1, è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.300 milioni per l'anno 1996 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1997 e 1998.
3. Il predetto onere complessivo di lire 6.300 milioni fa carico al capitolo 1410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, comma 11, L. R. 10/1997 con effetto, ex articolo 32 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1997.
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 14, L. R. 14/1998
Art. 72
 (Interventi per la definizione dei contenziosi gravanti
sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi per gli
uffici di economia e bonifica montana)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità indicate dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 5/1994, e per la copertura degli eventuali oneri derivanti dalla definizione di contenziosi gravanti sulla gestione commissariale dei disciolti Consorzi e della Sezione di bonifica montana di cui all'articolo 1, comma 1, della legge regionale 25 maggio 1993, n. 26, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 1755 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 26/1993, è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 1756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. Nel testo dell'articolo 2, comma 2, della legge regionale 26/1993, come integrato dall'articolo 2, comma 2, della legge regionale 22 aprile 1994, n. 4, e da ultimo modificato dall'articolo 11, comma 3, della legge regionale 8/1995, la locuzione << 31 dicembre 1995 >> è sostituita con la locuzione << 30 giugno 1996 >>.
6. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi dell'articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 10/1988, come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l'anno 1996, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, della legge regionale 5/1990.
7. Per le finalità indicate all'articolo 7, comma 1, della legge regionale 5/1994, come modificato dall'articolo 12, comma 2, della legge regionale 8/1995, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l'anno 1996.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1759 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 73
 (Sistema informativo del libro fondiario)
(programma 0.5.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, comma 3, della legge regionale 10 luglio 1987, n. 20, e dalla legge regionale 19 febbraio 1990, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l'anno 1998.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996- 1998.
3. La spesa di lire 1.000 milioni, come rideterminata e così autorizzata per l'anno 1997 dall'articolo 159, comma 1 della legge regionale 8/1995, è ridotta di lire 500 milioni fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1900 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998.
Art. 74
 (Attuazione del programma comunitario << Perifra >>)
(programma 2.5.3.)
l. Per concorrere alla realizzazione degli interventi previsti dal progetto finalizzato allo sviluppo di nuove imprese, anche attraverso il recupero ed il riutilizzo di installazioni militari dismesse nel comune di Paularo, approvato dalla competente Direzione generale della Commissione dell'Unione europea nell'ambito del programma di azione comunitaria denominato << Perifra >>, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare all'Agenzia per lo sviluppo economico della montagna SpA, in quanto individuata come soggetto attuatore da parte dell'organismo comunitario, un finanziamento straordinario di lire 850 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma l è autorizzata la spesa di lire 850 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 850 milioni fa carico al capitolo 7865 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
5. In relazione al disposto di cui ai commi 1 e 4, l'Agenzia del lavoro è tenuta a restituire all'Amministrazione regionale le somme erogate ai sensi del citato articolo 13 della legge regionale 50/1993, nell'ammontare di lire 850 milioni, entro il 31 marzo 1996.
6. Il rientro delle somme di cui al comma 5 è previsto per pari importo sul capitolo 1051 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Note:
1La menzione all' Agenzia regionale del lavoro si intende riferita all' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
Art. 75
 (Piani comunali degli orari degli esercizi
commerciali e dei servizi pubblici)
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 27, comma 1, lettera b), della legge regionale 49/1993, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 1724 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per le finalità previste dagli articoli 27, comma 1, lettera c), e 31, comma 1, lettera b), della legge regionale 49/1993 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1725 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 76
 (Orientamento dei volontari e interventi
di solidarietà internazionale)
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 20 febbraio 1995, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 800 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 800 milioni fa carico al capitolo 800 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
3. Per l'attuazione degli interventi di solidarietà internazionale del Fondo regionale di cui all'articolo 52 della legge regionale 30/1992, come individuati dall'articolo 108, commi 1 e 3, della legge regionale 1/1993 e dalla legge regionale 30 dicembre 1993, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l'anno 1996.
4. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 4100 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 77
 (Conferimento straordinario al Fondo regionale
per la protezione civile per interventi
nel settore ambientale)
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall'articolo 21, comma 1, della legge regionale 5/1994, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l'anno 1996.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 4152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 78
 (Manifestazioni per il ventesimo anniversario
degli eventi sismici del 1976)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese necessarie per la realizzazione di mostre, manifestazioni e convegni, nonché redazione, stampa, acquisto e diffusione di pubblicazioni riguardanti l'opera di ricostruzione delle zone terremotate del Friuli in occasione del ventesimo anniversario degli eventi sismici del 1976.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l'anno 1996.
3. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 79
 (Rientro al bilancio regionale di somme afferenti alla
gestione fuori bilancio di cui all'articolo 6
della legge regionale 10/1984)
1. La Friulia SpA, in qualità di organo gestore della gestione fuori bilancio istituita ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 12 aprile 1984, n. 10, è tenuta a far riaffluire al bilancio regionale le disponibilità finanziarie relative ai rientri dei finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 10/1984, nell'importo di lire 9.000 milioni, entro e non oltre la data del 31 luglio 1996.
2. Per le finalità di cui al comma 1, l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'industria, previa conforme deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato a provvedere alle necessarie modificazioni della convenzione di cui all'articolo 8, secondo comma, della legge regionale 10/1984.
3. I rientri dei finanziamenti di cui al comma 1 affluiscono al capitolo 782 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 80
 (Decorrenza dell'applicazione dell'articolo 2
della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 7)
1. L'articolo 2 della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 7 dispiega i propri effetti a decorrere dal 31 dicembre 1995.
CAPO II
 NORME FINALI
Art. 81
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggiore onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1996-1998 e del bilancio per l'anno 1996.
Art. 82
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione ed ha effetto, fermo restando il disposto di cui agli articoli 33, comma 13, e 70, comma 7, dall'1 gennaio 1996.