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LEGGE 1 dicembre 1986, n. 879

Disposizioni per il completamento della ricostruzione delle zone del Friuli-Venezia Giulia colpite dal terremoto del 1976 e delle zone della regione Marche colpite da calamità.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/01/1994)
Testo in vigore dal:  21-12-1986

Art. 2

1. Al fine di completare le opere di competenza statale e regionale di sistemazione idrogeologica del bacino interregionale del Tagliamento, di cui anche all'articolo 2 della legge 11 novembre 1982, n. 828, e per il bacino dell'alto Piave è autorizzata la spesa di lire 280 miliardi nel periodo 1987-1991, dei quali lire 20 miliardi per il 1987 e lire 40 miliardi per l'anno 1988. Di tale spesa sono riservate una quota di lire 60 miliardi al bacino di Ravedis, alle infrastrutture ed alle opere di irrigazione ad esso connesse e una quota di lire 10 miliardi per il bacino dell'alto Piave.
Nota all'art. 2:
L'art. 2 della legge n. 828/1982 così dispone:
"Per la prosecuzione ed il completamento delle opere di sistemazione idrogeologica di cui all'articolo 10 della legge 8 agosto 1977, n. 546, nonché per la esecuzione di analoghe opere nei bacini montani dell'area colpita dagli eventi sismici del 1976, è autorizzata una ulteriore spesa complessiva di lire 100 miliardi. Tale disponibilità da ripartire negli anni 1982-85, sarà utilizzata anche per opere di sistemazione del bacino del Tagliamento e per la realizzazione - fino alla concorrenza di lire 30 miliardi - del serbatoio di Ravedis, nel torrente Celina.
La quota relativa all'anno 1982 resta determinata in 5 miliardi di lire.
Con provvedimento del Ministro del tesoro gli importi per le opere di sistemazione idrogeologica nei bacini montani verranno accreditati alla regione e per quelle di competenza statale al Ministro dei lavori pubblici".