LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4

Disposizioni per la formazione del Bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1992).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/02/1992
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 78 bis aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 28/1999
2Partizione di cui fa parte l'art. 40, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 INDIRIZZI DI POLITICA DI SPESA
Art. 1
 Norma programmatica
1. Le maggiori disponibilità finanziarie derivanti, a decorrere dall' anno 1993, dalla revisione della legge 6 agosto 1984, n. 457, con aumento delle quote di compartecipazione ai tributi erariali attribuite alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto speciale di autonomia, sono utilizzate in conformità agli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e destinate prioritariamente al finanziamento dei seguenti interventi:
a) copertura dei maggiori oneri derivanti dall' esercizio delle ulteriori competenze trasferite dallo Stato alla Regione con le norme di attuazione dello Statuto speciale di autonomia di cui al DPR 15 gennaio 1987, n. 469 e al DPR 19 marzo 1990, n. 70;
b) copertura delle spese di investimento per opere permanenti autorizzate negli anni 1993 e 1994, e finanziate, in attesa della revisione della legge n. 457/1984, con ricorso al mercato finanziario in conformità a quanto disposto dall' articolo 52 dello Statuto speciale di autonomia e indicato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale di approvazione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992;
c) maggiori assegnazioni finanziarie alle Province, ai Comuni ed alle Comunità montane per l' esercizio delle funzioni devolute ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nonché ulteriori finanziamenti per l' attuazione degli accordi di programma fra la Regione e gli Enti locali ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale n. 10/1988 e della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39;
d) maggiori finanziamenti per l' attuazione di programmi organici di intervento nonché di nuovi provvedimenti legislativi di settore concernenti le aree di spesa specificatamente indicate nell' elenco n. 5 - fondo globale - allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.

TITOLO II
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI IN ATTUAZIONE
DELL' ARTICOLO 54 DELLO STATUTO
SPECIALE DI AUTONOMIA E DELLA LEGGE
REGIONALE 9 MARZO 1988, N. 10
Art. 2
 Trasferimenti di risorse finanziarie agli Enti locali
(programma 0.6.2.)
1. In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia, nonché in attuazione della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, agli Enti locali viene assegnata - con le modalità previste dall' articolo 66, commi 2 e 3, della legge regionale n. 10/1988, - la somma complessiva di lire 102.000 milioni per l' anno 1992, da trasferirsi alle Province, ai Comuni, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli secondo quanto previsto dal presente Titolo.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata, nell' anno 1992, la spesa complessiva di lire 102.000 milioni, di cui:
a) lire 50.000 milioni destinati alle Province;
b) lire 47.000 milioni destinati ai Comuni;
c) lire 5.000 milioni destinati alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli.

3. Il predetto onere complessivo di lire 102.000 milioni fa carico al capitolo 1773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 3
 Trasferimenti alle Province
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Province viene assegnata la somma complessiva di lire 50.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 42.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, e delle leggi regionali 14 marzo 1988, n. 11. 13 giugno 1988, n. 48, 20 giugno 1988, n. 59, e 7 marzo 1989, n. 10, secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicata dall' articolo 3, comma 2, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 8.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 3, comma 5 della legge regionale n. 4/1991.

2. In relazione all' emanazione delle nuove disposizioni legislative regionali nel corso dell' anno 1991:
a) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera b) della legge regionale n. 4/1991, ricomprende dal 1992 anche gli oneri per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale n. 11/1988, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 24 giugno 1991, n. 25 in materia di promozione della conoscenza della cultura << Rom >>;
b) la destinazione di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 4/1991, per lo svolgimento di funzioni trasferite in materia di scuole non statali, si intende disposta ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 2 aprile 1991, n. 14.

3. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988, le Province devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al sessanta per cento delle destinazioni di spesa di cui all' articolo 3, comma 2, lettera a) della legge regionale n. 4/1991.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 5, L. R. 11/1996
Art. 4
 Trasferimento ai Comuni
1. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni viene assegnata la somma complessiva di lire 39.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 12.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 secondo l' articolazione finanziaria e per materie indicate dall' articolo 4, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 27.000 milioni per lo svolgimento delle funzioni indicate dall' articolo 4, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 2, ai Comuni capoluogo viene assegnata l' ulteriore somma di lire 5.000 milioni, per lo svolgimento delle funzioni e per gli oneri indicati dall' articolo 5, comma 1 della legge regionale n. 4/1991.
3. Ai sensi dell' articolo 2, per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 5, commi 2 e 3 della legge regionale n. 4/1991, viene assegnata ai Comuni di supporto comprensoriale l' ulteriore somma di lire 3.000 milioni.
Art. 5
 Trasferimenti alle Comunità montane
e alla Comunità collinare in Friuli
1. Ai sensi dell' articolo 2, alle Comunità montane e alla Comunità collinare del Friuli viene assegnata la somma di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di:
a) lire 1.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, indicate dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4;
b) lire 3.500 milioni per lo svolgimento delle funzioni trasferite ai sensi delle leggi regionali n. 10/1988 e 7 marzo 1989, n. 10, e indicate dall' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.

2. Ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale n. 10/1988 le Comunità montane devono garantire l' equilibrata utilizzazione delle assegnazioni loro attribuite, destinando ad interventi a favore dei Comuni una quota non inferiore al settanta per cento della somma di cui all' articolo 6, comma 3 della legge regionale n. 4/1991.
3. Restano confermate le ulteriori assegnazioni di fondi alle Comunità montane disposte in via ordinaria e che risultano iscritte:
a) al capitolo 960 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali), per le finalità dell' articolo 28 bis della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, come inserito dall' articolo 20 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 e come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 10 dicembre 1986, n. 54;
b) al capitolo 4756 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (fondi regionali) per le finalità dell' articolo 3 della legge regionale 30 novembre 1987, n. 40.

Art. 6
 Modalità di ripartizione, erogazione,
impiego e controllo delle assegnazioni
1. Per la ripartizione, l' erogazione, l' impiego ed il controllo delle assegnazioni disposte ai sensi del presente Titolo, si osservano le disposizioni di cui all' articolo 7 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
Art. 7
 Completamento dei progetti delle Amministrazioni
provinciali ricompresi negli accordi di programma
(programma 0.6.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore della tutela dell' ambiente
Art. 8
 Carta tecnica regionale
(programma 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, lettere a) e c), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, sostituito dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 63 e dall' articolo 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 63/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 9
 Controlli sulle acque marine
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 bis della legge regionale 28 agosto 1989, n. 22, come inserito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1990, n. 18, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2268 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 10
 Bonifica di aree industriali
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 38 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2405 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 11
 Opere idraulico - forestali
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2912 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 11 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 2935 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dagli articoli 9, primo e secondo comma, e 29 - come modificato dall' articolo 52 della legge regionale 24 luglio 1982, n. 45 - della legge regionale n. 22/1982, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2936 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 12
 Salvaguardia dell' ambiente forestale
e dei parchi naturali
(programmi 1.3.1. e 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 39, terzo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2819 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, secondo comma, numero 3 e terzo comma della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1992, lire 500 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 3000 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo e secondo comma, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come modificato dall' articolo 13, quarto comma, della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 3004 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 13
 Incremento e miglioramento del patrimonio forestale
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 350 milioni fa carico al capitolo 2812 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2813 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 600 milioni fa carico al capitolo 2823 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 14
 Edilizia agevolata
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 10.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 10.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 20.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 10.000 milioni per l' anno 2013.

3. L' onere complessivo di lire 30.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 15
 Interventi di edilizia residenziale
(programma 1.4.1.)
1. Gli introiti previsti per l' anno 1994 sul capitolo 1531 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 (Rientro delle anticipazioni concesse a favore dell' edilizia convenzionata ed agevolata), fino all' ammontare di lire 5.500 milioni sono destinati a copertura della spesa di pari importo per l' attuazione delle finalità previste dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, per interventi a favore degli IACP, in deroga a quanto disposto dall' articolo 81 della legge regionale n. 75/1982.
2. Ai sensi del combinato disposto del Titolo Vi della legge regionale n. 75/1982 e del comma 1, l' ammontare del Fondo regionale per l' edilizia abitativa, previsto dall' articolo 80, secondo comma, della legge regionale n. 75/1982, è rideterminato ed incrementato nelle misure e per le finalità sottospecificate:
a) lire 18.700 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.900 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e lire 6.900 milioni per l' anno 1994, per interventi a favore degli IACP, a carico del capitolo 3294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato;
b) lire 30.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 9.500 milioni per l' anno 1992, e lire 10.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, per interventi a favore delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed individuale, a carico del capitolo 3298 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento risulta così rideterminato.

3. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
5. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 19, comma 2, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
Art. 16
 Recupero edilizio e riqualificazione
dei centri urbani
(programma 1.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale 10 gennaio 1983, n. 2, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2011;
c) lire 500 milioni per l' anno 2012.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3329 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo e secondo comma, della legge regionale n. 2/1983, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
6. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 3330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 17
 Contenimento dei consumi energetici
Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è autorizzata la spesa di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 2.887.600.000 fa carico al capitolo 3431 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 616 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 2.887.600.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4 della legge n. 10/1991.
CAPO III
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
 Progettazione ed opere
nel settore dello smaltimento rifiuti
(programma 1.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b), della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 31 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 20
 Interventi degli Enti locali
per le sedi delle Forze dell' ordine
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 34, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, così come integrato dall' articolo 96, comma 1, della legge regionale 5 settembre 1989, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 21
 Nuova sede dell' Amministrazione provinciale
di Pordenone
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Amministrazione provinciale di Pordenone contributi pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 4, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte dell' Amministrazione provinciale medesima per la realizzazione e il completamento della nuova sede della Provincia.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 è presentata alla Direzione regionale dell' edilizia e dei servizi tecnici, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Amministrazione provinciale dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.500 milioni ciascuno.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 3.000 milioni ciascuno per gli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 1.500 milioni per l' anno 2003.

6. L' onere complessivo di lire 4.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3410 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 16, comma 35, L. R. 25/1999
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 5, comma 85, L. R. 1/2007
3Vedi la disciplina transitoria del comma 1, stabilita da art. 4, comma 12, L. R. 12/2010
Art. 22
 Finanziamenti straordinari
ad Amministrazioni comunali
(programma 1.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, nella misura massima complessiva prevista dal comma 6, per un periodo non superiore a dieci anni, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui da contrarsi da parte del Comune di Maniago per l' acquisto di un immobile e per le opere necessarie alla realizzazione del Museo della coltelleria, e del Comune di San Giorgio di Nogaro, per la ristrutturazione del complesso denominato << Villa Dora >>.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell' edilizia e di servizi tecnici, corredate dalla relazione illustrativa degli interventi predetti e dal preventivo di spesa.
4. La quantificazione dei contributi di cui al comma 1, è determinata dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' edilizia ed ai servizi tecnici, tenuto conto degli elementi recati dalle relazioni illustrative e dai preventivi di spesa.
5. Le condizioni e le modalità di rendicontazione sono specificate nei decreti di concessione dei contributi. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione dei contratti di mutuo definitivo.
6. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato il limite di impegno di lire 500 milioni per l' anno 1994.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2003.
8. L' onere di lire 500 milioni, corrispondente alla annualità autorizzata per l' anno 1994, fa carico al capitolo 3411 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 1 interpretato da art. 9, comma 73, L. R. 3/2002
Art. 23
 Impianti sportivi di interesse regionale
ed interprovinciale
(programma 2.4.4.)
1. Nell' ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall' articolo 37, comma 1 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall' articolo 25, comma 4 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, primo comma, primo punto, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
CAPO IV
 Interventi nel settore
delle infrastrutture di trasporto
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 Interventi nel settore dei porti
(programmi 0.1.4. e 1.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Trieste, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni ciascuno.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.

3. L' onere complessivo di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Monfalcone, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della legge regionale n. 57/1991, relativamente agli interventi diretti al potenziamento del porto di Porto Nogaro, è autorizzato il limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
10. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2007.
11. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
12. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
13. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1993.
14. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3784 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
15.
All' articolo 5 della legge regionale 57/1991, il comma 3 è sostituito dal seguente:
<< 3. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 2. >>.

16. Ad integrazione del contributo ordinario erogato ai sensi dell' articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589, a titolo di concorso nelle spese di funzionamento relative all' anno 1991, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente Autonomo del Porto di Trieste un contributo straordinario pluriennale, nella misura massima di cui al comma 19, per la durata di dieci anni, per la copertura degli oneri in linea capitale ed interessi dei mutui da contrarsi da parte dell' Ente medesimo.
17. la Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 16.
18. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
19. Per le finalità previste dal comma 16 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
20. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
21. L' onere complessivo di lire 1.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
22. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
23. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui mutui contratti ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia è disposta dalla Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze.
24. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità dell' Ente a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
25. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere dell' Ente medesimo, sulle somme di spettanza di quest' ultimo, un importo pari alle somme corrisposte in forza delle garanzie prestate.
26. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 23 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 28, L. R. 11/2011
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 27
 Finanziamento integrativo regionale
per la spesa sanitaria di parte corrente
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, come modificato dall' articolo 4, comma 11 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 250.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 250.000 milioni fa carico sul capitolo 4371 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 28
 Finanziamenti regionali
per le strutture sanitarie ed ospedaliere
(programma 2.1.2.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 20, comma 1, lettera e), del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, e per le finalità previste dall' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, la spesa complessiva di lire 70.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 30.000 milioni per l' anno 1992 e lire 40.000 milioni per l' anno 1993, come rideterminata dall' articolo 20 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, viene suddivisa in ragione di lire 25.000 milioni per gli anni 1992 e 1993 e lire 20.000 milioni per l' anno 1994, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 20.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' onere relativo alla maggiore spesa di lire 20.000 milioni per l' anno 1994 fa carico al capitolo 4401 dello stato di previsione della spesa del bilancio citato.
3. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento complessivo del precitato capitolo 4401 risulta determinato in lire 90.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 25.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e lire 40.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 29
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 17, primo comma, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, come sostituito dall' articolo 13 della legge regionale 20 maggio 1986, n. 21, è autorizzata la spesa lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 4562 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 30
 Servizi socio - assistenziali
(programma 2.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 4754 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4754 ed il capitolo 4767 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 ed al bilancio per l' anno 1992.
4. In attuazione dell' articolo 6 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, e nell' ambito dell' azione programmatica inerente la formazione professionale di cui all' articolo 22, comma 5, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, e relativo allegato 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ad enti, società ed associazioni qualificati nel settore finanziamenti per l' attività di formazione ed aggiornamento degli operatori socio - assistenziali.
5. Per le finalità previste dal comma 4 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 4769 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 4768 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 88, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 31
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 4838 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1992, e lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
6. Il predetto onere complessivo di lire 4.600 milioni fa carico al capitolo 4848 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è autorizzata la spesa complessivo di lire 8.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 6.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 8.000 milioni fa carico al capitolo 4850 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 32
 << Progetto Spilimbergo >>
per la riabilitazione sociale e sanitaria
(programma 2.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 4970 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione, della cultura,
della ricerca scientifica e della formazione professionale
Art. 33
 Edilizia universitaria
(programma 2.3.2.)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri, in linea capitale e per interessi, derivanti dai mutui contratti da enti pubblici, singoli o associati, dai consorzi istituiti per lo sviluppo degli studi universitari e dalle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, per la progettazione, l' acquisto, la costruzione, l' ampliamento, il riatto e la ristrutturazione di edifici da destinare a sedi universitarie, ai servizi per il diritto allo studio universitario e per l' acquisto di attrezzature didattiche e scientifiche.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi pluriennali costanti, per un periodo non superiore a 15 anni, nella misura massima del 10% della spesa ritenuta ammissibile.
4. Le domande per la concessione dei predetti contributi sono presentate alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura entro il mese di aprile di ciascun anno.
5. Le domande sono corredate dalla deliberazione esecutiva con cui il soggetto dispone l' assunzione del mutuo, dall' atto di adesione dell' istituto mutuante e dal piano degli investimenti che si intendono realizzare. L' erogazione della prima annualità dei contributi precitati è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo. Nell' ipotesi di cui al comma 3, le domande sono corredate dal piano degli investimenti e dal relativo piano di finanziamento: l' erogazione di ciascuna annualità del contributo può essere disposta in via anticipata ed in un' unica soluzione.
7. Per le finalità previste dai commi 1 e 3 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 3.000 milioni e di lire 4.000 milioni.
8. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2007;
c) lire 4.000 milioni per l' anno 2008.

9. L' onere complessivo di lire 10.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5198 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
10. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 89, comma 1, L. R. 30/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 2/2000
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 33, L. R. 1/2005
4Parole soppresse al comma 1 da art. 7, comma 23, L. R. 1/2007
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 56, L. R. 22/2007
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 7, comma 19, L. R. 9/2008
7Parole soppresse al comma 1 da art. 12, comma 2, L. R. 2/2011
Art. 34
 Istituzioni ed attività di ricerca scientifica
(programma 2.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 2 luglio 1969, n. 11, come da ultimo sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 6 luglio 1984, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.400 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1992, e lire 1.800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 4.400 milioni fa carico al capitolo 5244 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5248 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. 
( ABROGATO )
(3)
8. 
( ABROGATO )
(4)
9. 
( ABROGATO )
(5)
10. 
( ABROGATO )
(1)
11. 
( ABROGATO )
(2)
12. Per le finalità di cui al comma 10 è autorizzata la spesa complessiva di lire 160 milioni, suddivisa in ragione di lire 80 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
13. Il predetto onere complessivo di lire 160 milioni fa carico al capitolo 5611 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5611 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Comma 10 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
2Comma 11 abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
3Comma 7 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
4Comma 8 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
5Comma 9 abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 35
 Organismi associativi dei profughi giuliani e dalmati
(programma 2.4.3.)
1. La Regione riconosce una speciale funzione di servizio sociale e culturale alle associazioni dei profughi istriani, fiumani e dalmati aventi sede nel territorio regionale, nonché alla federazione delle medesime promossa, con riguardo al ruolo svolto, anche in collaborazione con organi ed istituzioni statali e regionali, ai fini della conservazione e della valorizzazione della cultura e delle tradizioni italiane dell' Istria, di Fiume e della Dalmazia.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli organismi associativi di cui al comma 1 finanziamenti annui per il loro funzionamento e per il sostegno e lo sviluppo dell' attività che i medesimi svolgono in attuazione dei propri compiti istituzionali in Italia e all'estero.
2 bis. Fra gli organismi associativi di cui ai commi 1 e 2 sono ricomprese le associazioni che raccolgono, o cui aderiscono anche in forma organizzata, profughi istriani, fiumani e dalmati residenti fuori del territorio regionale, in Italia o all'estero.
3. 
( ABROGATO )
(6)
4. Per le finalità di cui al comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 750 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
5. Il predetto onere complessivo di lire 750 milioni fa carico al capitolo 5607 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il capitolo 5607 è inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 34, comma 25, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 34, comma 26, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
3Parole aggiunte al comma 2 da art. 4, comma 1, L. R. 37/1996
4Comma 2 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 37/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 49, L. R. 22/2010
6Comma 3 abrogato da art. 6, comma 72, L. R. 22/2010
7Integrata la disciplina del comma 2 da art. 11, comma 121, L. R. 18/2011
8Parole soppresse al comma 2 da art. 6, comma 130, L. R. 14/2012
9Integrata la disciplina del comma 2 da art. 6, comma 65, L. R. 27/2012
10Per il riconoscimento della rilevanza di soggetti, nonché per le modalità di valorizzazione e sostegno nelle more del riordino della normativa regionale in materia di attività e beni culturali, si veda quanto disposto all'art. 6, commi da 16 a 21, della L.R. 23/2013.
Art. 36
 Attività culturali
(programma 2.4.3.)
1. 
( ABROGATO )
2. 
( ABROGATO )
3. 
( ABROGATO )
4. 
( ABROGATO )
5. 
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
9. 
( ABROGATO )
10. 
( ABROGATO )
11. 
( ABROGATO )
12. 
( ABROGATO )
13. 
( ABROGATO )
14. 
( ABROGATO )
15. 
( ABROGATO )
16. 
( ABROGATO )
17. Nell' ambito delle iniziative previste dalla << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l'Amministrazione regionale è autorizzata a partecipare, in qualità di socio fondatore, alla costituzione dell' << Associazione Internazionale dell' Operetta >>, con sede in Trieste e a sostenerne l'attività di spettacolo nella regione.
18. Per le finalità di cui al comma 17 è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
19. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5608 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
20. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 5608 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Note:
1Articolo abrogato da art. 6, comma 56, L. R. 4/1999
2I commi 17, 18, 19 e 20 sono stati reinseriti dall' articolo 1 della L.R. 22/99 .
3Parole aggiunte al comma 17 da art. 1, comma 2, L. R. 22/1999
Art. 37
 Edilizia teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi pluriennali, per una durata non superiore a 10 anni, nella misura massima prevista dal comma 7, a sollievo degli oneri - in linea capitale ed interessi - relativi ai mutui che gli Enti locali stipulano per l' acquisizione, la costruzione, il riattamento e la ristrutturazione, il completamento, l' attrezzatura e l' arredamento delle strutture teatrali.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate alla Direzione regionale dell'istruzione e della cultura, corredate dall'atto di adesione dell'istituto mutuante e, alternativamente, dal piano di ammortamento del mutuo predisposto dall'istituto medesimo, ovvero dall'eventuale deliberazione esecutiva con cui l'Ente locale dispone l'assunzione del mutuo. L'erogazione della prima annualità dei contributi è comunque disposta successivamente alla presentazione della deliberazione esecutiva di assunzione del mutuo e del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e quelle relative alla presentazione delle domanda, ed alla concessione, erogazione e revoca dei contributi, si osservano in quanto applicabili, le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 9, 10 e 12 della legge regionale 22 agosto 1984, n. 40.
5. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
6. Per le finalità previste dal comma 1 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 2.000 milioni ciascuno.
7. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 2.000 milioni nell' anno 1993;
b) lire 4.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 2.000 milioni per l' anno 2003.

8. L' onere complessivo di lire 6.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 5715 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Articolo interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 3 sostituito da art. 91, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 4 sostituito da art. 91, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 5 sostituito da art. 91, comma 3, L. R. 30/1992
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 42/1995
6Comma 3 sostituito da art. 9, comma 1, L. R. 42/1995
Art. 38
 Beni culturali
(programma 2.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 37, primo comma e secondo comma, numero 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5430 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, come modificato dagli articoli 11 e 12 della legge regionale 24 luglio 1986, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere complessivo di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5432 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 52, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 5434 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 39
 Centri di formazione professionale
(programma 2.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 1, lettera f) della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 26, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) un contributo straordinario per il potenziamento dei centri di formazione professionale. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO V
 INTERVENTI NEL SETTORE
DEI TRASPORTI PUBBLICI LOCALI
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 41

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO VI
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 48

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 49

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 50

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 51

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 52

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 53
 Associazioni dei produttori
(programma 3.1.7.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, della legge regionale 23 agosto 1984, n. 41, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6738 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 54
 Valorizzazione delle risorse agricole in montagna
(programma 0.7.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 42 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. IL predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 986 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 55
 Acquisizione di aree verdi per riordini fondiari
(programma 3.1.1.)
1. Al fine di dare esecuzione agli interventi di riordino fondiario di superfici destinate alla conservazione e ricostituzione vegetale e ambientale ai sensi del RD 13 febbraio 1933, n. 215, dell' articolo 8 della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, dell' articolo 1, lettere a) e b) della legge regionale 26 agosto 1983, n. 72, l' Amministrazione regionale, divenuta assegnataria di un riordino fondiario nel Registro catastale finale, è autorizzata ad assumere gli oneri dei relativi conguagli, con riferimento al valore medio della stima ante riordino.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 6311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 56
 Consorzi di bonifica
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 23, secondo comma, della legge regionale 11 giugno 1983, n. 44, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3000 milioni fa carico al capitolo 6242 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 57
 Rimboschimento zone agricole dismesse
(programma 1.3.1.)
1. Nell' ambito delle finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 59, l' Amministrazione regionale cura la predisposizione e l' attuazione di un programma finalizzato alla produzione di piantine forestali per il rimboschimento delle zone agricole dismesse dalla produzione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per l' anno 1992, e di lire 125 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 2811 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 58
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata del Fondo di rotazione per le iniziative economiche (FRIE) istituita con la legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 15.000 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 15.000 milioni fa carico al capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 59
 Acquisto di obbligazioni della Friulia - Lis SpA
(programma 3.5.1.)
1. Al fine di favorire il finanziamento delle imprese industriali, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad acquistare obbligazioni emesse dalla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia locazioni industriali di sviluppo, Friulia - Lis SpA, fino alla concorrenza della spesa di lire 4.000 milioni, a condizione che le obbligazioni medesime siano costituite in serie speciale, siano remunerate, previa autorizzazione della Banca d' Italia, con l' interesse del 3% e siano rimborsabili entro otto anni.
2. Le modalità per il rimborso sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
3. Per le finalità del comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
4. Il predetto onere complessivo di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 1571 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 60
 Interventi a favore della Friulia - Lis SpA
nelle zone montane
(programma 3.2.1.)
1. Al fine di promuovere iniziative aventi ad oggetto l' acquisizione, la trasformazione o la realizzazione di fabbricati idonei ad accogliere una o più unità produttive le cui dimensioni rientrino nei limiti di cui all' articolo 1, comma 1, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 12, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Locazioni industriali di sviluppo SpA, Friulia - Lis SpA, contributi in conto capitale fino alla concorrenza di lire 2.000 milioni.
2. La concessione del contributo è subordinata alla presentazione alla Direzione regionale dell' industria di un programma inerente agli interventi di cui al comma 1 e dal preventivo di spesa ad esso relativo.
3. La società è tenuta alla presentazione di una dettagliata relazione illustrativa sull' impiego del contributo di cui al comma 1, e di un rendiconto delle spese sostenute.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7278 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 61
 Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria
dei beni immobili
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative, sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1999.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7358 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1999 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 62
 Contributi sugli interessi per investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, - come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato dall' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato dall' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, - dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1971, n. 70, e dall' articolo 7 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, sono autorizzati un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1992, di lire 3.000 milioni nell' anno 1993 e di lire 5.000 milioni nell' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1992;
b) lire 4.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 9.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2001;
d) lire 8.000 milioni per l' anno 2002;
e) lire 5.000 milioni per l' anno 2003.

3. L' onere complessivo di lire 14.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7330 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 63
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, dall' articolo 8 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzato un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 2.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 7350 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 64
 Contributi in conto capitale sugli investimenti
delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come integrato dall' articolo 1 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa complessiva di lire 5.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1993 e lire 4.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 5.000 milioni fa carico al capitolo 7348 dello stato di previsione nella spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, è autorizzata, relativamente al settore industriale, la spesa complessiva di lire 11.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 11.000 milioni fa carico al capitolo 7351 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 65
 Nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come sostituito dall' articolo 19, comma 1, della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7273 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 66
 Consorzi garanzia fidi
tra le piccole imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, come sostituito dall' articolo 14 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi provinciali di garanzia fidi di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 25/1970, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7339 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 67
 Friulia Factor SpA
(programma 3.5.1.)
1. Per le finalità di cui al Capo XII della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al fondo speciale costituito presso la Friulia Factor SpA un finanziamento di lire 2.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1574 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 68
 Centro regionale servizi
per le piccole e medie industrie
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere a) e b), e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 7289 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dagli articoli 17, comma 1, lettere c), d), e), ed f) e 18 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 700 milioni, suddivisa in ragione di lire 350 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7290 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 69
 Ricerca applicata
(programmi 3.2.4. e 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dal Capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come inserito dall' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa complessiva di lite 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7477 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 13 giugno 1988, n. 46, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 7660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 70
 Adeguamento ecologico dei processi
e degli impianti produttivi
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 15, primo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 15, secondo comma, della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come da ultimo sostituito dall' articolo 34 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 7593 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 71
 Riconversione attività produttive
non compatibili con esigenze ambientali
(programma 3.2.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito dall' articolo 35 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7595 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 72
 Programmi di commercializzazione
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1973, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 28 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 7258 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 24 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7259 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 73
 Agenzia regionale per lo sviluppo
delle relazioni commerciali con l' estero
(programma 3.2.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 32 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 7291 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 74
 Contenimento dei consumi energetici - Fondi statali
(programma 1.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10 della legge 9 gennaio 1991, n. 10 è autorizzata la spesa di lire 918.700.000 per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 918.700.000 fa carico al capitolo 7207 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è prevista l' iscrizione, sul capitolo 617 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati, dell' entrata di lire 918.700.000 per l' anno 1992, in relazione all' assegnazione a tal fine disposta dallo Stato a valere sui fondi stanziati con l' articolo 38, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, nonché a valere sulle disponibilità residue di cui all' articolo 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308.
CAPO III
 Interventi nel settore dell' artigianato
Art. 75

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 78

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 59, comma 16, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 59, comma 12, L. R. 9/1996 con effetto ex articolo 82 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1996.
3Comma 3 sostituito da art. 14, comma 1, L. R. 28/1999
4Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 78 bis
 (Vincoli sui beni necessari all'attività artigiana oggetto
di contributi)
1. I beni oggetto dei contributi previsti dall'articolo 12, sesto comma, della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, come aggiunto dall'articolo 1, primo comma, della legge regionale 48/1985, nonché previsti dall'articolo 2 della legge regionale 48/1985, come sostituito dall'articolo 5, primo comma, della legge regionale 31/1986, non possono essere alienati, locati, ceduti in comodato o uso, o comunque distolti dalla loro destinazione artigianale, per un periodo di due anni se si tratta di beni mobili e di cinque anni se si tratta di beni immobili.
2. I vincoli di destinazione previsti dal comma 1 decorrono:
a) dalla data del rogito notarile nel caso di solo acquisto di beni immobili;
b) dalla data della fine dei lavori nel caso di costruzione, ampliamento, ristrutturazione, restauro conservativo, completamento, straordinaria manutenzione di beni immobili;
c) dalla data dell' ultima fattura o altra documentazione comprovante la spesa relativa all'acquisto di beni mobili.

3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contributi concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 14, comma 2, L. R. 28/1999
Art. 79

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 80

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 81

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 82

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
CAPO IV
 Interventi nel settore del commercio
Art. 83
 Contributi pluriennali alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati un limite di impegno di lire 200 milioni nell' anno 1992 e un limite di impegno di lire 1.000 milioni nell' anno 1993.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 2.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8297 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 2.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 84
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono autorizzati: un limite di impegno di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, e un limite di impegno di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 500 milioni per l' anno 1992;
b) lire 1.000 milioni per l' anno 1993;
c) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 1996;
d) lire 1.500 milioni per l' anno 1997;
e) lire 1.000 milioni per l' anno 1998.

3. L' onere complessivo di lire 3.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 8308 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1998 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 85
 Consorzi garanzia fidi tra le imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 32, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi garanzia fidi tra le piccole imprese commerciali di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 32/1973, un finanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 1.000 fa carico al capitolo 8294 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1992-1994.
Art. 86
 Interventi a favore delle imprese commerciali
nelle zone montane
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 bis della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, come inserito dall' articolo 42, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 20, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8311 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 87
 Fiere e centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle introdotte dall' articolo 44 della legge regionale 20 gennaio 1992, n. 2, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. Per le finalità previste dall' articolo 6 della legge regionale 11 giugno 1975, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 400 milioni.
4. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
5. L' onere complessivo di lire 800 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8222 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
7. 
( ABROGATO )
8. 
( ABROGATO )
(6)
9. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono presentate dalla Direzione regionale del commercio e del turismo, corredate dalla deliberazione esecutiva con cui si dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità dei contributi è disposta successivamente alla presentazione del contratto di mutuo definitivo.
10. Per le modalità di determinazione della spesa ammissibile, e per quelle relative alla presentazione delle domande, ed alla concessione e revoca dei contributi, si osservano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale n. 26/1967.
11. 
( ABROGATO )
(7)
12. La domanda per la concessione della garanzia è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' ente o la società disposte l' assunzione del mutuo, nella quale è motivata l' impossibilità a presentare propria idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
13. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione del comma 11 fanno carico al capitolo 1212 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Per l' anno 1992 il termine di presentazione delle domande è il 30 settembre 1992.
15. Per le finalità previste dal comma 7 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 800 milioni ciascuno.
16. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 800 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.600 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2002;
c) lire 800 milioni per l' anno 2003.

17. L' onere complessivo di lire 2.400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
18. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Comma 7 interpretato da art. 86, comma 1, L. R. 30/1992
2Comma 9 sostituito da art. 92, comma 1, L. R. 30/1992
3Comma 10 sostituito da art. 92, comma 2, L. R. 30/1992
4Comma 14 sostituito da art. 92, comma 3, L. R. 30/1992
5Comma 7 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
6Comma 8 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
7Comma 11 abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
CAPO V
 Interventi nel settore del turismo
Art. 88

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 89

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 90

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 91
 Infrastrutture turistiche
(programma 3.4.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, primo comma, lettera e), della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 8509 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera d), della legge regionale, n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
6. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8520 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall' articolo 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 43, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
9. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Grado e Aquileia contributi ventennali nella misura massima prevista dal comma 11, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l' Azienda medesima è autorizzata a contrarre per la realizzazione di una terrazza a mare, nonché di lavori di completamento degli stabilimenti termali, per la realizzazione di impianti per la balneazione a scopo termale o turistico ed all' acquisto delle attrezzature e degli arredi ad essi relativi.
10. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 9.
11. Per le finalità previste dal comma 9 sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 500 milioni ciascuno.
12. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 500 milioni per l' anno 1993;
b) lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 2012;
c) lire 500 milioni per l' anno 2013.

13. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 8539 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
14. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2013 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
15. L' amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Azienda di promozione turistica di Lignano un contributo ventennale nella misura di lire 300 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo che l' Azienda medesima è autorizzata a contrarre per opere di manutenzione straordinaria del patrimonio immobiliare dell' azienda stessa.
16. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina in via preventiva le condizioni relative ai mutui da stipulare ai sensi del comma 15.
17. Per le finalità previste dal comma 15 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 300 milioni.
18. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
19. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994 fa carico al capitolo 8540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
20. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Parole sostituite al comma 15 da art. 93, comma 1, L. R. 30/1992
2Parole aggiunte al comma 9 da art. 103, comma 1, L. R. 47/1993
3Parole sostituite al comma 15 da art. 104, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 92

( ABROGATO )

Note:
1Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 5, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 20, comma 6, L. R. 3/1998 , con effetto, ex articolo 33 della medesima legge, dall' 1 gennaio 1998.
4Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 93

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO VI
 Interventi nel settore dei traffici
e dell' autotrasporto merci
Art. 94
 Contributi pluriennali alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, come modificato dall' articolo 36 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2001;
c) lire 500 milioni per l' anno 2002.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 26 della legge regionale n. 22/1987, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 200 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
7. L' onere complessivo di lire 400 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione per gli anni medesimi.
Art. 95
 Operazioni di locazione finanziaria alle imprese
di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.5.4.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 5 e 13 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1992 e dall' anno 1993, due limiti di impegno di lire 200 milioni e di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di:
a) lire 200 milioni per l' anno 1992;
b) lire 700 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1996;
c) lire 500 milioni per l' anno 1997.

3. L' onere complessivo di lire 1.600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 3921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dall' articolo 27 della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 100 milioni.
6. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
7. L' onere complessivo di lire 200 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO VII
 Autorizzazioni di spesa
per l' attuazione
della legge 9 gennaio 1991, n. 19
Art. 96

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 30, comma 1, lettera bb), L. R. 10/2012
Art. 97
 Centro di servizi e di documentazione
per la cooperazione economica internazionale
(programma 3.5.1.)
1. In attuazione dell' articolo 2, comma 9, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire al << Centro di servizi e di documentazione per la cooperazione economica internazionale >> di Gorizia la somma di lire 2.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 1568 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 98
 Collegamenti con la rete autostradale jugoslava
(programma 1.5.1.)
1. In attuazione dell' articolo 12 della legge 9 gennaio 1991, n. 19, e per le finalità e con le modalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 22 agosto 1991, n. 34, l' Amministrazione regionale è autorizzata a conferire alle Autovie Venete SpA la somma di lire 25.000 milioni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 25.000 milioni per l' anno 1994.
3. Il predetto onere di lire 25.000 milioni fa carico al capitolo 1425 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 99
 Interventi per il sostegno di iniziative culturali
ed artistiche a favore della minoranza slovena -
Rideterminazioni
(programma 2.4.2., 2.3.1. e 2.4.3.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 150 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5509 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 2, comma 1, lettera b) della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5484 dello stato di previsione precitato.
2. L' autorizzazione della spesa di lire 100 milioni per l' anno 1992 - prevista a fronte dell' assegnazione disposta dallo Stato ai sensi dell' articolo 14, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 19, ed iscritta sul capitolo 542 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - disposta dal comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 5 settembre 1991, n. 46, per le finalità ivi indicate, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 5166 dello stato di previsione della spesa del bilancio predetto, deve intendersi disposta per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, della predetta legge regionale n. 46/1991, e fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione precitato.
Art. 100
 Copertura finanziaria
1. Corrispondentemente agli oneri previsti dagli articoli 96 e 97, pari a complessive lire 22.000 milioni per l' anno 1994, è prevista per il medesimo anno l' entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 537 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. Corrispondentemente all' onere previsto dall' articolo 98, pari a lire 25.000 milioni per l' anno 1994, è prevista per il medesimo anno l' entrata, di pari importo, assegnata dallo Stato ai sensi dell' articolo 2 della legge 9 gennaio 1991, n. 19 per le finalità del presente articolo, ed iscritta sul capitolo 538 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio predetto.
TITOLO VIII
 Riautorizzazioni di spesa
Art. 101
 Accordi di programma - Fondi regionali
(programmi 0.5.1. e 0.6.3.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 5, comma 1, della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 883 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 924 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993 autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 926 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 4, comma 7, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 928 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 4, comma 9, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 39/1991, deve intendersi autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 102
 Accordi di programma finanziati con mutuo
(programmi 0.6.3. e 0.5.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1991, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, e lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 921 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1993.
4. Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 923 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4, comma 5, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 3.000 per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 925 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Il maggior onere di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 925 dello stato di previsione del predetto.
7. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992, e lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
8. Il predetto onere complessivo di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1993.
10. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 929 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
11. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale n. 39/1991, è autorizzata la spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1993.
12. Il predetto onere di lire 2.500 milioni fa carico al capitolo 931 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
13. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 5, comma 3, della legge regionale n. 39/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, della legge regionale medesima, viene suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, ed incrementata con l' ulteriore autorizzazione di lire 500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2024 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
14. Il maggior onere di lire 500 milioni per l' anno 1993 fa parimenti carico al capitolo 2024 dello stato di previsione predetto.
Art. 103
 Opere di viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, ed in relazione alla necessità di reiscrivere a bilancio le somme - relative alle opere in concessione dall' ANAS - disimpegnate in conto residui, e pertanto da inviarsi in economia, autorizzate per le predette finalità e coperte mediante il ricorso al mercato finanziario, è autorizzata la spesa di lire 18.400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 18.400 milioni fa carico al capitolo 3713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. A fronte di tale onere è previsto l' utilizzo di pari quota dell' avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 1991 ed iscritta quale quota vincolata, conseguentemente a quanto disposto dal comma 1, nello stato di previsione dell' entrata dei bilanci predetti.
4. Per le finalità previste dall' articolo 11, primo comma, lettera c) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, come inserita dall' articolo 15, comma 3, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, - limitatamente agli interventi già assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1988 - è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 242.500.000.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 242.500.000 per ciascuno degli anni dal 1993 al 2012.
6. L' onere complessivo di lire 485 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3704 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2012 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 104
 Distribuzione del gas metano
(programma 1.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera a), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 350 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 350 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
3. L' onere complessivo di lire 1.050 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1992 al 1994, fa carico al capitolo 2660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2001 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 105
 Calamità naturali
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 6 bis della legge regionale 6 luglio 1966, n. 12, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 15 marzo 1968, n. 17, e sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1976, n. 16, ai sensi dell' articolo 12 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore del Comune di Ravascletto un finanziamento straordinario di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 2551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 106
 Impianti sportivi
(programma 2.4.4.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 50, comma 10, della legge regionale 8 luglio 1987, n. 19, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Unione ginnastica goriziana >> una sovvenzione straordinaria di lire 250 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 250 milioni fa carico al capitolo 6130 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 25, comma 9, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla << Società ginnastica triestina >> una sovvenzione straordinaria di lire 500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 250 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
TITOLO IX
 Spese finanziate con ricorso a mutuo
Art. 107
 Finanziamento con mutuo della quota di spesa corrente
sanitaria a carico della Regione per l' anno 1990
(programma 2.1.1.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 19, comma 1, del DL 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1990, n. 38, ed al disposto di cui all' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, relativamente agli oneri imputabili all' anno 1990, ed al fine di assicurare la continuità del servizio sanitario nell' ambito del Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti che esercitano le funzioni del Servizio sanitario nazionale, finanziamenti integrativi - per la somma complessiva di lire 118.864 milioni, - delle assegnazioni derivanti dal Fondo sanitario nazionale di parte corrente, di cui all' articolo 51 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, determinate per ciascuna di esse ai sensi delle leggi regionali 15 maggio 1985, n. 21, e 18 luglio 1985, n. 28.
2. La ripartizione e la rendicontazione dei finanziamenti di cui al comma 1 avviene con le medesime modalità prescritte dalla vigente legislazione statale e regionale per le quote di Fondo sanitario nazionale di parte corrente a destinazione indistinta.
3. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di lire 118.864 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 118.864 milioni fa carico al capitolo 4381 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 108
 Ripianamento dei disavanzi di esercizio delle aziende
di trasporto pubblico locali ai sensi dell' art. 2 bis della
legge n. 403/ 1990
(programma 1.5.5.)
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, al fine di assicurare la copertura del costo standardizzato dei servizi di trasporto pubblico locale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere al ripiano dei disavanzi di esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubbliche, private ed in concessione nei limiti della quota corrispondente all' ammontare del costo standard corrente dei servizi di trasporto pubblico locale riconosciuto per ciascuna azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo comma, lettera a), della legge regionale 21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi di esercizio regionali a ciascuna assegnati ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale n. 41/1986, nonché dai contributi statali correnti di settore e, comunque, dai proventi stabiliti di tutti i servizi svolti.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di lire 10.541 milioni per l' anno 1992.
3. Il predetto onere di lire 10.541 milioni fa carico al capitolo 3982 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 109
 Autorizzazione di nuove spese finanziate con mutuo
nel settore della viabilità di interesse regionale
(programma 1.5.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, della legge regionale 3 settembre 1984, n. 48, e dell' articolo 10 della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa complessiva di lire 10.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.000 milioni per l' anno 1993 e lire 7.000 milioni per l' anno 1994.
2. Il predetto onere complessivo di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 3711 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' alinea del primo comma dell' articolo 7 della legge regionale 2 luglio 1986, n. 27, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per l' anno 1993 e lire 1.000 milioni per l' anno 1994.
4. Il predetto onere complessivo di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 3712 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 110
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate nei settori delle opere pubbliche e dei
servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.2.1., 1.4.3., 1.4.2., 1.5.2.,
1.5.3., 2.2.2., 2.4.3. e 0.1.3.)
1. La spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 3, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, per le finalità previste dall' articolo 9, comma 7, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, come modificato dall' articolo 3, comma 1, della legge regionale 22 gennaio 1990, n. 1, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2326 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 ed imputata al capitolo 2327 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 21, comma 6, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dal comma 5 del medesimo articolo come integrato dall' articolo 132 relativamente agli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo, ed imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2332 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, dall' articolo 66, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del predetto capitolo 2332.
3. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 66, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, deve intendersi autorizzata per l' anno 1993, e fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 3.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 3, primo comma, lettera b), e 4 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituiti dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1986, n. 60, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 2662 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa complessiva di lire 10.000 milioni, rideterminata in ragione di lire 5.000 milioni annui per ciascuno degli anni 1992 e 1993 dall' articolo 68, comma 10, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 3, primo comma, lettera b), della legge regionale n. 63/1981, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale n. 60/1986, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è imputata, per complessive lire 5.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 e lire 3.000 milioni per l' anno 1993, al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 2664 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 68, comma 18, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dagli articoli 13, secondo comma, lettere b), c), e d), e 15 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, è imputata, per l' importo di lire 4.000 milioni, al capitolo 3335 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 3334 dello stato di previsione precitato.
7. la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 10, della legge regionale n. 3/1990, e la spesa di lire 3.000 milioni, così rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 69, comma 4 della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 7, della legge regionale 14 agosto 1987, n. 22, già imputate al capitolo corrispondente al capitolo 3794 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fanno carico al capitolo 3795 dello stato di previsione del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
8. La spesa di complessive lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata, e rispettivamente, rideterminata, per la quota di lire 2.000 milioni dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, e per la quota di lire 1.000 milioni dall' articolo 69, comma 7, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 31, comma 6, della legge regionale n. 22/1987, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale n. 25/1990, e già imputata sul capitolo corrispondente al capitolo 3870 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, fa carico al capitolo 3871 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. La spesa di lire 5.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale 14 dicembre 1987, n. 44, relativamente agli interventi in favore di persone non autosufficienti, disabili, in stato o a rischio di disadattamento o devianza, è rideterminata in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e lire 2.000 milioni per per l' anno 1993; la quota complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 fa carico al capitolo 4849 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l'anno 1992,fermo restando il residuo onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 a carico del capitolo 4848 dello stato di previsione precitato.
10. La spesa di lire 12.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 50, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dagli articoli 2, comma 3, e 3 della legge regionale n. 44/1987, relativamente alle strutture specificatamente destinate all' assistenza degli anziani, è rideterminata in ragione di lire 7.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993; la quota di lire 6.000 milioni per l' anno 1992 fa carico al capitolo 4851 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4850 dello stato di previsione precitato.
11. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 55 della legge regionale n. 3/1990, per le finalità previste dalla legge regionale 22 agosto 1985, n. 40, fa carico, per la quota di lire 4.000 milioni, al capitolo 5714 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione precitato.
12. La spesa di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 58 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 14 ottobre 1965, n. 20, così come integrato dall' articolo 8 della legge regionale 16 agosto 1982, n. 53, e dall' articolo 53 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, è rideterminata in ragione di lire 15.000 milioni per l' anno 1992 e lire 5.000 milioni per l' anno 1993, ed imputata - per l' importo di lire 10.000 milioni per l' anno 1992 - a carico del capitolo 1152 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere - pari a lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 - a carico del capitolo 1150 dello stato di previsione precitato.
Art. 111
 Riautorizzazione di spese finanziate con mutuo
nei settori delle opere pubbliche e dei servizi sociali
(programmi 1.1.2., 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 settembre 1990, n. 40, è autorizzata la spesa di lire 3.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 3.600 milioni fa carico al capitolo 2334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 33 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, come modificato dall' articolo 33 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2389 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, lettera a), della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l' anno 1992.
6. Il predetto onere di lire 7.000 milioni fa carico al capitolo 2395 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. Per le finalità previste dagli articoli 3 e 4 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2401 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
9. Per le finalità previste dall' articolo 40 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, dall' articolo 7, primo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, e dall' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992.
10. Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 2502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
11. Per le finalità previste dall' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 17 agosto 1985, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992.
12. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 2504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
13. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 3.100 milioni per l' anno 1992.
14. Il predetto onere di lire 3.100 milioni fa carico al capitolo 2663 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
15. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera b), della legge regionale 2 settembre 1981, n. 63, come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 27 dicembre 1987, n. 60, per interventi da effettuarsi nell' ambito dei territori ricompresi nei comprensori delle Comunità montane, è autorizzata la spesa di lire 1.900 milioni per l' anno 1992.
16. Il predetto onere di lire 1.900 milioni fa carico al capitolo 2665 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
17. Per le finalità previste dalla legge regionale 14 giugno 1985, n. 24, così come modificata dai commi 4 e 5 dell' articolo 44 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1992.
18. Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 4419 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 112
 Rideterminazione e finanziamento con mutuo di spese
già autorizzate per interventi nei settori economici
(programmi 3.1.1. e 3.4.5.)
1. La spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 4, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, per le finalità di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6301 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6302 dello stato di previsione precitato.
2. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990 e confermata con l' articolo 9, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 2 del RD 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni ed integrazioni, e dell' articolo 22 della legge regionale 18 ottobre 1967, n. 22, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6303 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è ridotta dell' importo di lire 1.000 milioni, ed il residuo onere fa carico al capitolo 6304 dello stato di previsione precitato.
3. La spesa di lire 2.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 2, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6305 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6306 dello stato di previsione precitato.
4. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui al RD n. 215/1933, e successive modificazioni ed integrazioni, e della legge regionale 27 novembre 1972, n. 55, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6307 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6308 dello stato di previsione precitato.
5. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale n. 4/1990, e confermata con l' articolo 9, comma 3, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità di cui all' articolo 1, secondo comma della legge regionale n. 18/1965, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 6309 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 6310 dello stato di previsione precitato.
6. La spesa di lire 9.000 milioni, rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 71, comma 18, della legge regionale 4/ 1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni e integrazioni, già imputata al capitolo corrispondente al capitolo 8537 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fa carico al capitolo 8538 dello stato di previsione precitato.
7. La spesa di lire 2.500 milioni, autorizzata per l' anno 1992 con l' articolo 58, comma 5, della legge regionale n. 4/1991, per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, lettera f), della legge regionale n. 16/1965, e successive modificazioni e integrazioni, è imputata per l' importo di lire 1.000 milioni al capitolo corrispondente al capitolo 8538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 8537 dello stato di previsione precitato.
TITOLO X
 RIDETERMINAZIONE, RIDUZIONE E REVOCA
DI QUOTE ANNUALI
DI SPESA NEL TRIENNIO 1992- 1994
Art. 113
 Interventi nei settori del territorio, dell' ambiente
e delle opere pubbliche
(programmi 1.1.3., 1.2.1., 1.4.3. e 1.3.3.)
1. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 autorizzata con l' articolo 23, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, è suddivisa in ragione di di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2390 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992 - 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. La spesa di lire 10.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 6, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2394 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
3. La spesa di lire 7.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 4 settembre 1991, n. 41, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993 e di lire 3.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2399 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.500 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 68, comma 8, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per l' anno 1992 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
5. La spesa di lire 2.000 milioni rideterminata per l' anno 1992 con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
6. La quota di lire 7.000 milioni, autorizzata con l' articolo 33, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, e così rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 68, comma 9, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1993 e di lire 4.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2662 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993, con l' articolo 68, comma 17, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3002 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 114
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.5.2. e 1.5.3.)
1. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni per l' anno 1992 con l' articolo 37, comma 13, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, e così rideterminata con l' articolo 69, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, e ridotta in relazione al disposto di cui all' 7, comma 20, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3776 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. È revocata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata nell' ammontare di lire 2.000 milioni con l' articolo 37, comma 8 della legge regionale n. 3/1990, e così ridotta in relazione al disposto di cui all' articolo 7, comma 15, della legge regionale n. 57/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 3785 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Sono revocate le spese per gli anni dal 1992 al 2000, autorizzate e rideterminate nelle misure sottoriportate dalle disposizioni a fianco delle medesime indicate, ed iscritte sul capitolo corrispondente al capitolo 3789 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992:
a) le quote di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1994 al 200, autorizzate dall' articolo 2, settimo comma, della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14;
b) la spesa di lire 5.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1992 dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990;
c) la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 37, comma 5, della legge regionale n. 3/1990, rideterminata dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991 e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991;
d) la spesa di lire 8.000 milioni per l' anno 1993, così come rideterminata per l' anno medesimo dall' articolo 69, comma 6, della legge regionale n. 4/1991, e ridotta conseguentemente al disposto di cui all' articolo 7, comma 10, della legge regionale n. 57/1991.

4. È revocato il limite d' impegno quindicennale di lire 2.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 6, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3791 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 11, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. È revocato il limite di impegno quindicennale di lire 1.000 milioni autorizzato per l' anno 1992 con l' articolo 7, comma 16, della legge regionale n. 57/1991 ed iscritto sul capitolo corrispondente al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
7. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 9, comma 1, della legge regionale 11 giugno 1990, n. 25, è suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3866 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
8. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 8 della legge regionale n. 25/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per l' anno 1992 e lire 1.500 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3868 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994
Art. 115
 Interventi nei settori dei servizi sociali
(programmi 2.1.2., 2.2.1., 2.3.2., 2.3.3., 2.4.3.)
1. La quota di lire 10.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 44, comma 6, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, si intende autorizzata per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4418 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
2. La spesa di lire 2.500 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 9 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, è ridotta dell' importo di lire 800 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 4767 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. La spesa di lire 4.000 milioni rideterminata per l' anno 1993 con l' articolo 70, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5194 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
4. La spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 53, comma 3, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5255 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 6.000 milioni per l' anno 1993, autorizzata con l' articolo 26, comma 1, della legge regionale n. 4/1991, è suddivisa in ragione di lire 4.000 milioni per l' anno 1993 e lire 2.000 milioni per l' anno 1994, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5713 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
Art. 116
 Interventi nei settori economici
(programmi 1.3.1., 1.3.2., 3.1.1., 3.1.7., 3.2.1.,
3.2.5., 3.4.1. e 3.5.1.)
1. L' autorizzazione della spesa complessiva di lire 2.645.940.000 per l' anno 1992, disposta dall' articolo 59, comma 1, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, per le finalità ivi previste, in attuazione del Regolamento n. 1401/86 del Consiglio della Comunità Europea del 6 maggio 1986, si intende data a fronte della maggiore entrata di pari importo complessivo iscritta sui capitolo 574 e 575 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. Le quote di spesa già imputate ai capitoli corrispondenti ai capitoli 2841, 2927, 6288, 6290, 6292 e 6294 dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci, fanno carico rispettivamente ai capitoli 2859, 2860, 2926, 6287, 6289, 6291 e 6293 del medesimo stato di previsione.
2. È revocata la spesa di lire 800 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 61 della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, ed iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 6773 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992- 1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. È revocata la spesa di lire 5000 milioni per l' anno 1992, autorizzata dall' articolo 65, comma 7, della legge regionale n. 3/1990, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 7286 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
4. La spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 1.600 milioni per l' anno 1992 e lire 1.400 milioni per l' anno 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8221 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
5. La spesa di lire 4.000 milioni per l' anno 1992, autorizzata con l' articolo 89 della legge regionale n. 3/1990, è suddivisa in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1528 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. La spesa di lire 18.000 milioni, come rideterminata per l' anno 1993 dall' articolo 71, comma 12, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, è ridotta dell' importo di lire 3.000 milioni, fermo restando il residuo onere a carico del capitolo 1529 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. È revocata la spesa complessiva di lire 20.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993, autorizzata dall' articolo 88 della legge regionale n. 3/1990 per l' anno 1992 e così rideterminata con l' articolo 71, comma 13, della legge regionale n. 4/1991, iscritta sul capitolo corrispondente al capitolo 1538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
TITOLO XI
 ALTRE NORME FINANZIARIE,
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 117
 Invio di aiuti alla popolazione
della Repubblica di Croazia
(programma 0.6.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8, comma 1, della legge regionale 18 novembre 1991, n. 51, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 227 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 118

( ABROGATO )

Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, lettera e), L. R. 9/2011
2Rimane inefficace l'iterazione dell'abrogazione di cui all'art. 30, comma 1, L.R. 10/2012.
Art. 119
 Interventi per la liquidazione della società
<< Udine '90 >> (programma 0.6.1.)
1. Al fine di consentire la sollecita definizione degli atti per lo scioglimento della società << Udine '90 >> Srl, in stato di liquidazione per avvenuto conseguimento dell' oggetto sociale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a subentrare, ai sensi dell' articolo 1260 del Codice civile, nella titolarità dei crediti vantati dalla Società nei confronti dell' Erario, così come risultanti dalle dichiarazioni presentate ai fini dell' imposta sul valore aggiunto e dell' imposta sul reddito delle persone giuridiche, mediante conferimento alla Società medesima del controvalore in numerario, fino alla concorrenza di lire 450 milioni.
2. L' operazione di cessione dei crediti di cui al comma 1 è formalizzata attraverso appositi atti, previo accertamento peritale della esatta consistenza dei crediti oggetto della cessione.
3. Per le finalità di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a ripianare le passività maturate della Società predetta, anche relative alle anticipazioni bancarie, sino alla concorrenza di lire 260 milioni.
4. Per le finalità previste dal presente articolo è autorizzata la spesa di lire 710 milioni per l' anno 1992.
5. IL predetto onere di lire 710 milioni fa carico al capitolo 1342 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
6. Gli introiti derivanti dall' applicazione della disposizione di cui al comma 1 - valutati in lire 450 milioni - sono accertati sul capitolo 1083 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 120
 Contributo straordinario all' Ente regionale teatrale
(programma 2.4.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale teatrale, di cui all' articolo 13 della legge regionale 8 settembre 1981, n. 68, un contributo straordinario, nella misura massima di lire 700 milioni, al fine di ripianare le passività derivanti dagli oneri sostenuti per la realizzazione dell' edizione 1991 del << Mittelfest >>, effettuatasi, nell' ambito delle iniziative previste della << Iniziativa Pentagonale >>, di cui all' articolo 26, comma 3, della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4.
2. La domanda, corredata da idonea documentazione comprovante la quantificazione degli oneri di cui al comma 1, è presentata alla Direzione regionale dell' istruzione e della cultura. L' Ente regionale teatrale è tenuto a presentare dettagliata relazione a dimostrazione dell' avvenuto utilizzo del finanziamento di cui al comma 1 per le finalità ivi previste.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1992.
4. Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 5606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 121
 Polizia comunale
(programma 0.6.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 19 della legge regionale 10 dicembre 1991, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 1753 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 122
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 50 milioni fa carico al capitolo 8623 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1992 il recupero di pari importo - ai sensi dell' articolo 2, secondo comma, della precitata legge regionale n. 7/1978 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci precitati.
Art. 123
 Finanziamento alla Comunità montana Valli del Natisone
(programma 1.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 76 della legge regionale 1 febbraio 1991, n. 4, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni alla Comunità montana Valli del Natisone. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 2295 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 124
 Contributo straordinario all' Ente tutela pesca
(programma 1.6.1.)
1. L' Ente tutela pesca è autorizzato a stipulare un mutuo per la ristrutturazione del Laboratorio ittico con sede in Ariis di Rivignano. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al medesimo Ente un contributo pluriennale per la durata di 10 anni, nella misura massima di lire 150 milioni annui, a sollievo degli oneri di ammortamento del mutuo predetto.
2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, su proposta dell' Assessore alle finanze, determina, in via preventiva, le condizioni relative al mutuo da stipulare ai sensi del comma 1.
3. Il contributo è concesso all' atto della presentazione della domanda, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante. L' erogazione della prima annualità del contributo precitato è disposta all' atto della presentazione del contratto di mutuo definitivo.
4. Per le finalità previste dal comma 1 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 150 milioni.
5. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 150 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
6. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 4254 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
7. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Note:
1Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 125

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 126
 Oneri transattivi
(programma 1.5.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 55, comma 1, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzata la spesa di lire 25 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 25 milioni fa carico al capitolo 3979 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
Art. 127
1. La maggiorazione degli interessi legali prevista dall' articolo 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo 1991, n. 11, non trova applicazione nel caso di revoca di finanziamenti erogati per la sistemazione della viabilità di accesso a impianti di smaltimento e non più necessari in relazione alle esigenze della nuova localizzazione, relativamente ai finanziamenti assentiti dalla Giunta regionale anteriormente al 31 dicembre 1985.
Art. 128
 Applicazione della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3
(programma 0.1.3.)
1. Gli oneri relativi all' applicazione dell' articolo 15 ter, comma 2, della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, come inserito dall' articolo 11 della legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3, fanno carico al capitolo 1114 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare il rimborso agli aventi diritto degli oneri derivanti dall' applicazione della normativa predetta, e sostenuti dai medesimi nel corso dell' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione del comma 2 fanno parimenti carico al medesimo capitolo 1114 dello stato di previsione precitato.
Art. 129

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 130

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 14/2002
Art. 131

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 14, comma 1, lettera b), L. R. 41/2017
Art. 132
 Integrazione dell' art. 21
della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3
1. All' articolo 21, comma 5, della legge regionale 7 febbraio 1990, n. 3, dopo la parola << Trieste >> è aggiunta la locuzione << , nonché gli impianti di sollevamento idropotabile dell' area della Sinistra Isonzo >>.
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 180, comma 1, L. R. 2/2002
Art. 134

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 2 abrogato da art. 5, comma 1, L. R. 35/1992
2Articolo abrogato da art. 30, comma 1, L. R. 51/1993 con effetto dal 1° gennaio 1994.
Art. 135

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 41 quinquies, comma 1, L. R. 49/1996 nei limiti previsti dal medesimo articolo.
Art. 136
 Modifica dell' articolo 38
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
1. All' articolo 38, comma 1, della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) alle operazioni di messa in sicurezza del compendio minerario di Raibl; >>.

2. I finanziamenti straordinari disposti dall' articolo 38, comma 1, della legge regionale n. 47/1991 possono essere concessi, nella misura massima di lire 1.000 milioni, anche alle imprese che realizzino nel sito iniziative sostitutive delle attività minerarie dismesse, per il finanziamento ed il rimborso delle spese, sostenute e da sostenersi, per i corsi di formazione necessari alla riqualificazione del personale.
3. L' Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere le spese sostenute dall' 1 luglio 1991, per la realizzazione degli interventi previsti dall' articolo 38, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 47/1991, come modificato dal presente articolo.
Art. 137

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 13, L. R. 23/2001
Art. 138
 Modifica dell' art. 61
della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47
1. Nel testo dell' articolo 61, comma 4, lettera b) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 47, la locuzione << di cui all' articolo 30, comma 1, >> è sostituita dalla locuzione << di cui all' articolo 30, comma 3, >>.
Art. 139
 Modifica dell' art. 19
della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35
1.
All' articolo 19 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Per favorire l' ammodernamento del settore distributivo nei territori montani, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a piccoli esercizi commerciali ivi ubicati, per il tramite delle Comunità montane, contributi per l' abbattimento dei costi di servizi di consulenza tecnico - economica, con particolare riferimento alla tenuta della contabilità aziendale, fino all' 80% della spesa sostenuta e comunque nella misura massima di lire 2.000.000. >>.

Art. 140
 Proroga del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57
1. Per la concessione dei contributi di cui all' articolo 1, comma 2, della legge regionale 9 dicembre 1991, n. 57, limitatamente all' anno 1992, non trova applicazione il termine di cui al comma 3 dell' articolo medesimo. La domanda per la concessione dei contributi al costituendo Consorzio per la promozione del sistema dei trasporti del Friuli - Venezia Giulia è presentata alla Direzione regionale della viabilità, dei trasporti e dei traffici entro sessanta giorni dalla costituzione del Consorzio predetto.
Art. 141
 Modifica dell' articolo 110
della legge regionale n. 53/ 1981
1.
All' articolo 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il sesto comma, come aggiunto dall' articolo 16 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Agli addetti di segreteria del Presidente e dei Vicepresidenti del Consiglio, del Presidente della Giunta, degli Assessori e dei Presidenti degli Enti regionali, spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile di lire 200.000. >>.

Art. 142
 Copertura finanziaria
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni previste dalla presente legge, pari a lire
1.084.055 milioni, suddiviso in ragione di lire 599.640 milioni per l' anno 1992, lire 166.147.500.000 per l' anno 1993 e lire 318.267.500.000 per l' anno 1994 trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.

2. Nell' ambito del quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 le rideterminazioni di quote annuali di spesa attuate con la presente legge comportano un minor onere di lire 44.900 milioni per l' anno 1992 e di lire 25.100 milioni per l' anno 1993 e parallelamente un maggior onere di lire 70.000 milioni per l' anno 1994 e le riduzioni di autorizzazioni di spesa disposte con la presente legge determinano un minor onere complessivo di lire 59.745.940.000, suddiviso in ragione di lire 28.745.940.000 per l' anno 1992, lire 26.000 milioni per l' anno 1993 e lire 5.000 milioni per l' anno 1994.
Art. 143
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ed ha effetto dall' 1 gennaio 1992.