Art.  25
            
       Interventi nel settore dei porti
(programmi 0.1.4.  e 1.5.2.)
            
            
            
            
            
            
              2. Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 3.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 6.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1994  al    2007;
c) lire 3.000 milioni per l' anno 2008.
 
            
            
            
              3.   L' onere  complessivo   di   lire   9.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa capo al capitolo 3791 dello stato  di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              4. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2008 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              6. Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1993  al 2007.
            
            
            
              7.   L' onere  complessivo   di   lire   2.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3792 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              8. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              10.  Le annualità relative sono iscritte  nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1993  al 2007.
            
            
            
              11.   L' onere  complessivo  di   lire   2.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3793 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              12. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1995  al 2007 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              14. Il predetto onere di lire 100 milioni  fa  carico  al capitolo 3784 dello stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              15.
              
              
               All' 
articolo 5 della  legge  regionale  57/1991,  il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<  3. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  su proposta dell' Assessore alle  finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi del comma 2.  >>.
 
              
             
            
            
            
              16. Ad integrazione del contributo ordinario  erogato  ai sensi dell' 
articolo 4 della legge 9 luglio 1967, n. 589,  a titolo di concorso nelle  spese  di  funzionamento  relative all' anno 1991, l' Amministrazione regionale è  autorizzata a concedere all' Ente  Autonomo  del  Porto  di  Trieste  un contributo straordinario pluriennale, nella  misura  massima di cui al comma 19, per la durata  di  dieci  anni,  per  la copertura degli oneri in linea  capitale  ed  interessi  dei mutui da contrarsi da parte dell' Ente medesimo.
 
            
            
            
              17. la Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  su proposta dell' Assessore alle  finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi del comma 16.
            
            
            
              18.  Il  contributo   è   concesso     all' atto   della presentazione della domanda, corredata  dalla  deliberazione esecutiva con cui l' Ente dispone l' assunzione del mutuo  e dall' atto   di   adesione       dell' istituto    mutuante. L' erogazione  della   prima   annualità   del   contributo precitato è disposta   all' atto  della  presentazione  del contratto di mutuo definitivo.
            
            
            
              19.  Per  le  finalità  previste   dal   comma   16   è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno  di  lire 500 milioni.
            
            
            
              20. Le annualità relative sono iscritte nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1993  al 2002.
            
            
            
              21.   L' onere  complessivo  di   lire   1.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3796 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              22. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1995  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              23. L' Amministrazione regionale è altresì  autorizzata a concedere garanzie fidejussorie, sui  mutui  contratti  ai sensi del comma 16. La concessione di garanzia  è  disposta dalla  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,   su proposta dell' Assessore alle finanze.
            
            
            
              24. La domanda  per  la  concessione  della  garanzia  è corredata dalla delibera esecutiva, con cui l' Ente  dispone l' assunzione   del   mutuo,   nella   quale   è   motivata l' impossibilità dell' Ente  a  presentare  propria  idonea garanzia, e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
            
            
            
              25. In caso di inadempienza dell' Ente, l' Assessore alle finanze è autorizzato a prelevare dal tesoriere  dell' Ente medesimo, sulle somme di  spettanza  di   quest' ultimo,  un importo pari alle somme corrisposte in forza delle  garanzie prestate.
            
            
            
              26. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione  del comma 23 fanno  carico  al  capitolo  1212  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
           
          
            Art.  26
            
       Infrastrutture di servizio al sistema dei trasporti
e dei traffici
(programma 1.5.3.)
            
            
            
              1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere  alla  <<   Interporto  Alpe  Adria   SpA     >>  di Cervignano del Friuli, costituita ai  sensi   dell' 
articolo 31, comma 4 della legge regionale 14  agosto  1987,  n.  22, come sostituito   dall' 
articolo  2,  comma  2  della  legge regionale 11 giugno 1990,  n.  25,  contributi  pluriennali, nella misura massima prevista dal comma 5, per la durata  di 10 anni, destinati a coprire gli oneri, in linea capitale  e per interessi, sostenuti dalla citata società a  fronte  di mutui da stipulare  con  gli  istituti  di  credito  per  la progettazione e la realizzazione dell' interporto.
 
            
            
            
              2. La Giunta regionale,  con  propria  deliberazione,  su proposta dell' Assessore alle  finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi del comma 1.
            
            
            
              3. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a prestare la propria garanzia  fidejussoria  a  fronte  delle operazioni di mutuo di cui al comma 1.
            
            
            
              4. La domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 1 presentata alla Direzione regionale della viabilità e dei trasporti, corredata dalla deliberazione esecutiva con cui la società dispone l' assunzione del mutuo e dall' atto di adesione dell' istituto  mutuante.   L' erogazione  della prima  annualità  dei  contributi  precitati  è   disposta all' atto  della  presentazione  del  contratto   di   mutuo definitivo.
            
            
            
              5.  Per  le  finalità  prevista   dal   comma   1   sono autorizzati, a decorrere, rispettivamente, dall' anno 1993 e dall' anno 1994, due limiti di impegno di lire 1.000 milioni ciascuno.
            
            
            
              6. Le annualità relative sono iscritte  nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale nella seguente misura:
a) lire 1.000 milioni per l' anno 1993;
b) lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni  dal  1994  al    2002;
c) lire 1.000 milioni per l' anno 2003.
 
            
            
            
              7.   L' onere  complessivo   di   lire   3.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3869 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              8. Le annualità autorizzate per gli  anni  dal  1995  al 2003 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
            
            
            
              10. La Giunta regionale, con  propria  deliberazione,  su proposta dell' Assessore  alle finanze,  determina,  in  via preventiva, le condizioni relative ai mutui da stipulare  ai sensi del comma 9.
            
            
            
              11.  Il  contributo   è   concesso     all' atto   della presentazione della domanda, corredata  dalla  deliberazione esecutiva con cui la  società  dispone   l' assunzione  del mutuo e dall' atto  di  adesione   dell' istituto  mutuante. L' erogazione  della   prima   annualità   del   contributo precitato è disposta   all' atto  della  presentazione  del contratto di mutuo definitivo.
            
            
            
              12. Per le finalità previste dal comma 9 è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni.
            
            
            
              13. Le annualità relative sono iscritte nello  stato  di previsione della spesa del bilancio regionale  nella  misura di lire 500 milioni per ciascuno  degli  anni  dal  1993  al 2002.
            
            
            
              14.   L' onere  complessiva  di   lire   1.000   milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1993 e 1994, fa carico al capitolo 3872 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
            
            
            
              15. Le annualità autorizzate per gli anni  dal  1995  al 2002 faranno carico ai corrispondenti capitoli del  bilancio per gli anni medesimi.
            
            
            
              16. L' Amministrazione regionale è altresì  autorizzata a concedere garanzie fidejussorie  sui  mutui  contratti  ai sensi del comma 9. La concessione di  garanzia  è  disposta dalla  Giunta  regionale,  con  propria  deliberazione,   su proposta dell' Assessore alle finanze.
            
            
            
              17. La domanda  per  la  concessione  della  garanzia  è corredata dalla delibera  esecutiva,  con  cui  la  società dispone l' assunzione del mutuo,  nella  quale  è  motivata l' impossibilità a presentare propria  idonea  garanzia,  e dall' atto di adesione dell' istituto mutuante.
            
            
            
              18. Gli eventuali oneri derivanti dall' applicazione  del comma  16  fanno carico al  capitolo  1212  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.