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LEGGE 9 gennaio 1991, n. 19

Norme per lo sviluppo delle attività economiche e della cooperazione internazionale della regione Friuli-Venezia Giulia, della provincia di Belluno e delle aree limitrofe.

note: Entrata in vigore della legge: 5-2-1991 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 23/12/2013)
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Testo in vigore dal:  5-2-1991

Art. 12

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, è assegnato alla regione Friuli-Venezia Giulia un contributo speciale di lire 94 miliardi per il periodo 1991-1995, di cui lire 6 miliardi per l'anno 1991, lire 18 miliardi per l'anno 1992 e lire 25 miliardi per l'anno 1993, per concorrere al finanziamento, anche attraverso società di gestione cui essa partecipa e comunque d'intesa con le competenti Amministrazioni centrali dello Stato, delle opere autostradali necessarie ai collegamenti internazionali dei valichi di Trieste-Fernetti e Gorizia-S. Andrea con la rete autostradale jugoslava.