Art. 43
Comitato tecnico consultivo per la politica industriale
1. È costituito presso la Direzione regionale dell' industria il Comitato tecnico consultivo per la politica industriale. Il Comitato è organo di consulenza tecnica della Amministrazione regionale in materia industriale.
2. Il Comitato esprime in particolare parere sulle domande di contributo presentate:
a) ai sensi della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è successive modifiche ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni;
c) ai sensi della legge regionale 3 settembre 1984, n. 47, e successive modifiche ed integrazioni;
d) ai sensi della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, Capi III, IX e X e successive modifiche ed integrazioni;
e) ai sensi degli articoli 15 e 16 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituiti dalla presente legge;
f) ai sensi del Capo VIII della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni;
g) ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;
h) ai sensi degli articoli 4, primo comma, lettera a), 5, 6 e 7 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45;
i) ai sensi dei Capi VIII e IX della presente legge.
3. Il Comitato viene nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, su delibera della Giunta regionale e rimane in carica per la durata della legislatura regionale.
4. Il Comitato si compone dei seguenti membri:
a) l' Assessore regionale all' industria, che lo presiede;
b) il Direttore regionale dell' industria o suo sostituto;
c) tre esperti indicati dalla Federazione regionale degli industriali del Friuli - Venezia Giulia e dall' Unione regionale API;
d) tre esperti indicati dalle Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
e) un esperto indicato dalle Associazioni regionali della cooperazione maggiormente rappresentative;
f) ulteriori componenti designati secondo quanto stabilito nei commi 5, 6, 7, 8, 9, in relazione alle specifiche materie trattate dal Comitato.
5. Nell' esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere a), b), c), d), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4 sono i seguenti:
a) il Direttore generale della Friulia SpA o suo sostituto;
b) il Direttore dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia o suo sostituto;
c) il Dirigente della segreteria del Comitato di gestione del fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE o suo sostituto;
d) il Direttore generale della Friulia - Lis SpA o suo sostituto;
e) il Direttore generale della Finreco scrl o suo sostituto.
6. Nell' esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera e), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:
a) il Direttore regionale dell' ambiente o suo sostituto;
b) il Direttore regionale della sanità o suo sostituto;
c) i Capi del Servizio chimico ambientale del Presidente multizonale di prevenzione delle province di Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine o loro sostituti;
d) due esperti in ingegneria sanitaria designati dall' Assessore regionale all' industria, su conforme delibera della Giunta regionale.
7. Nell' esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettere f) e g), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:
a) tre esperti dei principali settori industriali, di cui almeno uno con competenze economico - finanziarie, designate dall' Assessore regionale all' industria, su conforme delibera della Giunta regionale.
8. Nell' esercizio delle funzioni previste al comma 2, lettera h), gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4, sono i seguenti:
a) il Direttore generale della Friulia SpA o suo sostituto;
b) il Direttore dell' Istituto di Mediocredito per le piccole e medie imprese del Friuli - Venezia Giulia o suo sostituto;
c) il Dirigente della segreteria del Comitato di gestione del Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE o suo sostituto;
d) il Direttore generale della Friulia Lis SpA o suo sostituto;
e) un esperto designato dalla delegazione Intersind per il Friuli - Venezia Giulia.
9. Per l' esame delle domande di contributo concernenti la promozione commerciale di cui ai Capi VIII e IX della presente legge, gli ulteriori componenti previsti dalla lettera f) del comma 4 sono:
a) il Direttore regionale del turismo o suo sostituto.
10. In caso di assenza o impedimento dell' Assessore regionale all' industria assume la presidenza del Comitato il Direttore regionale dell' industria.
11. Su invito del Presidente, alle riunioni del Comitato possono intervenire, di volta in volta, con voto consultivo, uno o più tecnici particolarmente esperti nelle materie trattate.
12. I membri sostituti vengono designati dall' ente di appartenenza.
13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente della Direzione dell' industria di qualifica non inferiore a consigliere.