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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 gennaio 1990, n. 49

Regolamento riguardante lo statuto dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

note: Entrata in vigore del decreto: 3/4/1990
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Testo in vigore dal:  3-4-1990

Art. 6

Sede e struttura
1. L'ICE ha sede legale in Roma, dove sono situati gli uffici centrali. La struttura decentrata si articola in uffici in Italia e uffici all'estero.
2. È istituita, nell'ambito degli uffici centrali, una sezione speciale agricola con compiti specifici in materia di controlli qualitativi e di valorizzazione all'estero dei prodotti del settore agro-alimentare, con particolare riferimento alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti regionali di qualità. In conformità alle direttive del consiglio di amministrazione dell'Istituto, la sezione è dotata di un'adeguata struttura amministrativa ed operativa. Il consiglio di amministrazione ne definisce i rapporti di preposizione funzionale all'attività di eventuali appositi uffici periferici e stabilisce procedure e sedi di armonizzazione dell'attività della sezione con quelle di altri organismi nazionali e territoriali operanti nel settore e con le associazioni di categoria.
3. Gli uffici in Italia dell'ICE sono costituiti da uffici regionali, con sede nel capoluogo di regione, ed altri uffici o sezioni o unità operative, istituibili in relazione a specifiche esigenze connesse all'attuazione dei compiti istituzionali.
4. La sede ed il numero degli uffici all'estero sono stabiliti in rapporto alle esigenze dei mercati esteri e delle potenzialità in termini di esportazione di beni e servizi italiani o di cooperazione industriale ed allo sviluppo. Gli uffici all'estero possono essere strutturati anche in sezioni ed unità sussidiarie, permanenti o provvisorie, in funzione delle prospettive di evoluzione dei mercati e possono essere raggruppati per aree geoeconomiche omogenee.
5. In attuazione dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, ed ai fini della armonizzazione delle iniziative regionali e locali in materia di promozione e sviluppo degli scambi con l'estero, è istituito presso ogni ufficio regionale dell'ICE un comitato di coordinamento presieduto da un rappresentante della regione e composto dal dirigente regionale responsabile dell'attività promozionale all'estero, da quattro membri in rappresentanza degli operatori economici dell'industria, commercio, artigianato e agricoltura, designati da associazioni regionali di rappresentative organizzazioni di categoria, da due membri designati dall'unione regionale delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, dal direttore centro estero delle camere stesse e dal direttore dell'ufficio regionale dell'ICE. I componenti i comitati di coordinamento sono nominati dal Ministro del commercio con l'estero e durano in carica quattro anni. La segreteria del comitato è assicurata da funzionari degli uffici regionali dell'ICE. Alle riunioni dei comitati partecipano rappresentanti del Ministero del commercio con l'estero.
6. I comitati di coordinamento formulano proposte e forniscono all'ICE indicazioni per il coordinamento tra programmi promozionali regionali e delle camere di commercio e loro centri regionali e l'articolazione del programma promozionale. Essi altresì verificano la coerenza tra obiettivi del programma promozionale e le iniziative e i progetti relativi alla promozione sui mercati esteri di specifiche e tipiche produzioni regionali o locali, in quanto tali suscettibili di tradursi in interventi integrativi di quelli programmati sul piano nazionale, ovvero di dar luogo ad iniziative settoriali e specifiche, da realizzarsi ad opera dell'Istituto sulla base di apposita convenzione con gli enti interessati.
7. Le proposte dei comitati di coordinamento in ordine ai progetti relativi a produzioni regionali o locali sono formulate al Ministero del commercio con l'estero e contemporaneamente comunicate al Ministero degli affari esteri - Ufficio coordinamento regionale e ai Ministeri interessati, per il parere prescritto ai fini del nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8. I comitati di coordinamento esprimono altresì al Ministero del commercio con l'estero indicazioni in ordine ai programmi promozionali dei centri regionali delle camere di commercio e delle camere stesse, ai fini del benestare da rendere al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
9. Per esigenze di coordinamento tra progetti ed iniziative di promozione all'estero, sono convocate dal Ministro del commercio con l'estero apposite conferenze dei presidenti dei comitati di coordinamento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche, degli enti e delle organizzazioni di categoria maggiormente interessate.
Nota all'art. 6:
Il testo dell'art. 4, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977, relativo all'attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382, in materia di trasferimento e di delega di taluni funzioni statali alle regioni a statuto ordinario, è il seguente: "Le regioni non possono svolgere all'estero attività promozionali relative alle materie di loro competenza se non previa intesa con il Governo e nell'ambito degli indirizzi e degli atti di coordinamento di cui al comma precedente".