LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50

Modificazioni, integrazioni ed interpretazione autentica delle leggi regionali concernenti la riparazione, la ricostruzione e l' adeguamento antisismico nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/10/1990
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Articolo 39 bis aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 48/1991
2Articolo 39 ter aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996
CAPO I
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione autentica
delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977,
n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 1
1. Hanno titolo alla concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, anche i soggetti cessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220. Il termine per la presentazione delle relative domande è fissato in giorni sessanta a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o da quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 2
 
1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi di recupero statico e funzionale in modo unitario, assicurando nel contempo economicità all' azione amministrativa, per gli edifici appartenenti in modo non esclusivo al patrimonio disponibile del Comune, trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, anche con riferimento alle opere strutturali, di adeguamento antisismico e funzionale relative alla parte di edificio comunale estranea alla categoria del patrimonio disponibile.
Art. 3
 
1. Le disposizioni contenute nell' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come introdotto dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, sono estese agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici acquistati al patrimonio disponibile dei Comuni entro il 31 dicembre 1987, purché inseriti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nel programma annuale degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, e sempreché risultino indispensabili al fine di assicurare un ordinato assetto urbanistico dei centri edificati, delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 4
 
1. In via di interpretazione autentica della disposizione contenuta nell' articolo 15, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l' articolo 5 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, la concessione dei contributi nella misura prevista dal primo comma, lettera a), del citato articolo 15, a favore del comproprietario richiedente, può aver luogo, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, quando la domanda abbia ad oggetto la riparazione di edifici comprendenti più unità immobiliari in comproprietà, occupate effettivamente o abitualmente dai comproprietari non richiedenti.
Art. 5
 
1. All' articolo 18, secondo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 20, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole << 31 dicembre 1990 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1992 >>.
Art. 6
 
1. L' articolo 38 della legge regionale 20 giugno 1997, n. 30, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 9 della legge regionale 19 dicembre 1986 n. 55, e così modificato:
a) al primo comma, le parole << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti: << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori >>;
b) al terzo comma, le parole << qualora l' interessato adduca comprovati motivi >> sono soppresse.

Art. 7
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate da un parente entro il quarto grado non titolare dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici possono, su istanza del proprietario o del comproprietario, essere volturate al nome di quest' ultimo.
Art. 8
 
1. La concessione dei benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei soggetti muniti dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 11, terzo comma, della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, ha luogo anche in deroga al disposto contenuto nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
2. Sono infatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni contenute nel comma 1.
Art. 9
 
1. Qualora l' intervento di ricostruzione sia stato realizzato su terreno altrui, previa costituzione del diritto di superficie vitalizio, ed il titolare di esso deceda prima dell' ultimazione dei lavori, nel rapporto contributivo subentrano i successori, legittimi o testamentari, del titolare deceduto, sempreché gli stessi conseguano la titolarità dell' immobile oggetto d' intervento.
2. In caso contrario, il Comune provvede a certificare lo stato di attuazione dell' opera e ne determina le relative spese. Al successore viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota di beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dal momento del decesso, il contributo in annualità costanti eventualmente concesso.
Art. 10
 
1.
L' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 10 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< Art. 27
 
1. Una volta realizzato l' intervento edilizio unitario, previsto dal piano particolareggiato, nei modi indicati dall' articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito stesso, il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari ricostruite.
2. In alternativa ai proprietari degli immobili espropriati, l' invito ad esercitare il diritto di prelazione è notificato ai titolari di diritti reali di godimento sugli immobili anzidetti qualora sussistano le condizioni previste dall' articolo 42, quarto comma, come inserito dall' articolo 56 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
3. Il diritto di prelazione può essere esercitato dai proprietari degli immobili espropriati anche in assenza della domanda di contributo, sempreché detta domanda non sia stata presentata dal titolare del diritto reale di godimento. Rimane tuttavia ferma la necessità della domanda di contributo da parte dei soggetti considerati dagli articoli 48 e 49.
4. Nei casi di cui al comma 3, i soggetti privi di domanda di contributi sono collocati nella graduatoria di cui all' articolo 28, nella posizione derivante dall' applicazione dei criteri fissati in attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è disposta a prezzo agevolato, sulla base dei requisiti effettivamente posseduti dagli interessati.
5. Il diritto di prelazione può altresì essere esercitato in forma congiunta dai soggetti di cui all' articolo 61 bis, secondo comma, secondo l' ordine di graduatoria spettante a quello più favorito:
a) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliari ricadenti nello stesso ambito di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
b) da più aventi diritto alla prelazione di unità immobiliare ricadenti in ambiti diversi di intervento unitario funzionale di ricostruzione;
c) da più soggetti, parte dei quali aventi diritto alla prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e altri aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

6. Qualora, per motivi indipendenti dalla volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore a quella determinata in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative del nucleo familiare fissati con il decreto del Presidente della Giunta regionale 26 gennaio 1978, n. 066/Pres. la cessione in proprietà può comprendere anche vani o locali accessori, situati in una diversa unità immobiliare, risultata disponibile per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a quella prelazionata, fino al raggiungimento delle superfici parametrate di cui al citato decreto del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres. del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie per integrare con gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata rimangono a carico del soggetto interessato.
7. In caso di decesso dell' avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari ricostruite prima che sia stato perfezionato l' atto di cessione in proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, uno dei successori, il quale agisce anche per conto degli altri, esonerando l' Amministrazione regionale da ogni responsabilità nei confronti degli stessi.
8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente non proprietario o dei loro familiari o soci coadiuvanti od altre comprovate cause impediscano la ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio 1976 nei vani ricostruiti negli ambiti di intervento unitario funzionale, l' esercizio del diritto di prelazione è tuttavia consentito dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si impegnino a che nei vani anzidetti venga comunque esercitata una attività produttiva, anche sotto una diversa impresa, per almeno cinque anni. Il mancato avvio dell' attività produttiva nel termine di un anno dal perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà dei vani produttivi comporta di diritto la decadenza dal contributo e il conseguente recupero del relativo importo a carico del cessionario.
9. Nel caso in cui l' esercizio dell' attività produttiva nei vani ricostruiti all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con le previsioni degli strumenti comunali della programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il Sindaco, sentita la competente Commissione comunale per il commercio, consente l' esercizio del diritto di prelazione dei vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al comma 8.
10. In deroga a quanto previsto dall' articolo 54, all' interno delle aree centrali delimitate ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, le unità immobiliari destinate ad uso produttivo, ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale, possono essere cedute agli aventi diritto al contributo anche se non risultino inserite in edifici ad uso misto.
11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale diritto; tuttavia, essi conservano il diritto al contributo e possono chiedere unicamente la cessione in proprietà delle unità immobiliari rimaste disponibili ai sensi dell' articolo 30.
12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di diritti reali di godimento; essa ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti o demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione.
13. Dal costo anzidetto sono detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché il contributo di cui all' articolo 44, quarto comma, determinato avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e riferiti alla data di consegna dei lavori dell' impresa esecutrice.
14. In presenza di ogni altro requisito, la domanda presentata in termini dagli interessati dà diritto al contributo secondo l' effettiva destinazione d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla data degli eventi sismici, anche se difforme dalla documentazione acquisita agli atti del Comune. In tale evenienza si procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.
15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre in detrazione dal costo dell' intervento è determinato nella misura stabilita dall' articolo 46, avuto riguardo alle esigenze abitative del nucleo familiare risultante dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti.
16. Dal medesimo costo sono detratti ulteriormente i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i porticati liberi, i loggiati, le soffitte non utilizzabili e le terrazze e/o coperture a terrazza.
17. Qualora per l' azione concomitante o successiva di fattori economici contingenti si siano venute a determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per cui il costo totale dell' intervento indicato al comma 12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, abbia superato l' importo determinato in applicazione dell' articolo 46, terzo comma, e 59, i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i limiti di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico dell' Amministrazione regionale nella misura dell' ottanta per cento e vengono computati in detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti per cento è posto a carico del cessionario interessato. Rimangono ferme le disposizioni agevolative vigenti sugli incrementi dei parametri di superficie, nonché sulla parte di spesa, determinata ai sensi dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
18. Agli aventi titolo ai benefici previsti dagli articoli 50 e 51, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in detrazione dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un importo non superiore all' ottanta per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, i sensi dei predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione. >>.

Art. 11
 
1. All' articolo 30 primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come sostituito dall' articolo 19 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, dopo le parole << in via prioritaria >> sono aggiunte le seguenti: << ai soggetti che non hanno esercitato il diritto di prelazione ai sensi dell' articolo 27 o che vi hanno rinunciato e, in via subordinata, >>.
Art. 12
 
1. In via di interpretazione autentica, ai fini della concessione dei contributi previsti dall' articolo 46 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come inserito dall' articolo 31 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, il requisito della residenza alla data del sisma, previsto dal penultimo comma dell' articolo 46 della citata legge n. 63 del 1977, così come inserito dall' articolo 30 della citata legge regionale n. 35 del 1979 e modificato dall' articolo 29 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, deve intendersi sussistente nel luogo ove l' interessato abbia avuto alla predetta data la stabile ed effettiva dimora, da provarsi mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Art. 13
 
1. All' articolo 47, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, le parole << 31 dicembre 1990 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1992 >>.
Art. 14
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei soggetti che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dal medesimo articolo 48, abbiano costruito o acquistato dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le esigenze proprie e del nucleo familiare.
2. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l' alloggio, anche in difetto dell' autorizzazione prevista dall' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 32, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 15
 
1. L' articolo 48 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 15 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così ulteriormente modificato:
a) al secondo comma, sono soppresse le parole: << i quali siano rientrati stabilmente dopo il 6 maggio 1976 ovvero si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro due anni dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre sei anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso >>;
b) il terzo, quarto, quinto e sesto comma sono abrogati.

Art. 16
 
1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta anche a coloro che hanno provveduto all' acquisto dell' alloggio destinato al nuovo nucleo familiare, dopo il 6 maggio 1976 e prima dell' entrata in vigore della legge medesima, in Comune diverso da quello di residenza alla predetta data, purché compreso tra quelli delimitati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1.
3. Il contributo è concesso dal Comune nel cui territorio è situato l' alloggio acquistato anche in difetto dell' autorizzazione prevista dall' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 17
 
1. Il contributo di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, spetta, in deroga a quanto disposto dal quarto comma dell' articolo 49 medesimo, anche ai nuovi nuclei familiari che, in possesso di ogni altro requisito prescritto dall' articolo 49, si staccano da un nucleo originario di famiglia il cui alloggio alla data della domanda, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze dei due nuclei familiari ed economicamente indivisibile.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente già adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione del contributo richiamato al comma 1, purché presentate non oltre il 30 settembre 1985.
3. Le disposizioni di cui all' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, trovano applicazione, con effetto a sanatoria ed in deroga al disposto di cui al primo comma dell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, anche nei confronti dei nuovi nuclei familiari indicati al comma 1, i quali abbiano costruito dopo gli eventi sismici, ma prima del termine previsto dall' articolo 78 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, un alloggio idoneo a soddisfare le proprie esigenze abitative.
Art. 18
 
1. In deroga all' articolo 53 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, nel nucleo familiare, cui fare riferimento ai fini della concessione dei contributi previsti al Titolo III, Capo II, della citata legge regionale n. 63 del 1977, sono computati anche i soggetti che, facenti parte del nucleo alla data del 6 maggio 1976, siano successivamente deceduti. Rimangono ferme le limitazioni nella consistenza dei nuclei familiari stabilite dagli articoli 50 e 51 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 19
 
1. I contributi concessi ai sensi delle disposizioni ordinate sotto il Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono integrati, anche d' ufficio, ferma restando l' indicizzazione già applicata, sino a concorrenza dell' importo determinato in applicazione dei parametri relativi alle esigenze abitative dei nuclei familiari, qualora, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, i beneficiari di detti contributi abbiano acquistato in tempi diversi e da distinti proprietari un insieme di vani ed accessori tra loro funzionalmente connessi, situati in un medesimo edificio destinati ad uso di abitazione per un nucleo familiare.
Art. 20
 
1. L' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente comma: << Allo stesso modo, anche un solo avente diritto a più contributi ai sensi dell' articolo 50 può chiedere di ricostruire un' unica unità abitativa mediante concessione cumulativa. >>;
sostituite dalle seguenti: << al secondo comma >>;
c) è aggiunto, infine, il seguente comma: << Nel caso di cui al terzo comma, il contributo da concedersi cumulativamente all' unico avente diritto viene determinato nella misura del 60 per cento prevista dall' articolo 51. Sulla parte di spesa determinata - ai sensi dell' articolo 46 - e non coperta dal contributo in conto capitale vengono inoltre concessi annualmente dei contributi ventennali costanti pari all' 8 per cento. >>.

Art. 21
 
1. L' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità >> sono sostituite dalle seguenti << prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. >>;
b) al quarto comma, sono soppresse le parole << qualora l' interessato adduca comprovati motivi >>.

Art. 22
 
1. L' ultimo comma dell' articolo 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte dall' articolo 20 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è abrogato.
Art. 23
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, primo comma, punto 3), lettera c), e settimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come da ultimo modificato dall' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, per alloggi provvisori devono intendersi anche gli edifici o parte di essi o i vani eccedenti il fabbisogno del proprietario, convenzionati ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 24
 
1. L' articolo 68 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) al primo comma, punto 4), sono soppresse le parole: << , che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 25
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 68, commi settimo e dodicesimo della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, fra gli interventi volti ad ultimare o a ristrutturare gli edifici acquistati dai Comuni o dagli Istituti autonomi case popolari sono compresi l' ampliamento, la sistemazione, il miglioramento funzionale e, in genere, tutti quegli interventi ritenuti opportuni per garantire una migliore fruibilità dell' edificio.
Art. 26
 
1. In considerazione della necessità di attuare gli interventi in modo unitario, per gli edifici non esclusivamente destinati ad uso abitativo, acquistati in corso d' opera dai Comuni, ai sensi dell' articolo 68 settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico anche le spese di acquisto e di completamento dei lavori relativi alla porzione non abitativa degli edifici stessi, ad integrazione del finanziamento disposto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 27
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 68, decimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore delle cooperative edilizie i cui soci abbiano alienato in corso d' opera al Comune, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, un edificio destinato ad uso misto realizzato su sedime di proprietà dei soci medesimi. AI fini della determinazione della quota di contributi da riconoscersi per i lavori effettuati alla data del negozio di alienazione, si considera l' importo erogato alla predetta data in favore delle cooperative anzidette.
2. Il provvedimento di liquidazione definitiva del contributo adottato a norma del comma 1 tiene luogo del decreto di riammissione di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, qualora alla data del negozio di alienazione pendesse il relativo procedimento amministrativo.
Art. 28
 
1. L' articolo 71 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come da ultimo modificato dall' articolo 32 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così ulteriormente modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge ovvero entro sei mesi dall' approvazione del certificato di collaudo e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo a pena di revoca del beneficio concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 29
 
1. In via di interpretazione autentica, fra gli interventi indicati dall' articolo 75, primo comma, punti 1) e 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi i lavori di sistemazione di opere ed impianti pubblici esistenti, attuati anche mediante più progetti di intervento.
Art. 30
 
1. Fra gli interventi previsti dall' articolo 75, terzo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sono compresi anche quelli aventi ad oggetto edifici di carattere ricettivo destinati a soddisfare esigenze connesse allo svolgimento di convegni, incontri di studio e di formazione e seminari di natura sociale, culturale, religiosa, politica e sindacale, nonché edifici adibiti a sede di associazioni, già dotate di personalità giuridica pubblica, che svolgono attività di assistenza a favore dei propri iscritti.
Art. 31
 
1. L' articolo 76 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, è così modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole << dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, >>;
b) sono abrogati il secondo e il terzo comma.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 76 della legge regionale n. 63 del 1977, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 32
 
1. All' articolo 81 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come sostituito dall' articolo 26 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, dopo le parole: << entro due anni dalla data di ultimazione dei lavori >> sono aggiunte le seguenti: << e delle relative espropriazioni, >>.
Art. 33
 
1. I termini per la ripetizione delle domande di contributo, ai sensi del quinto comma dell' articolo 15 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e dell' articolo 54 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e loro successive modificazioni ed integrazioni, da parte dei successori dei soggetti deceduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla predetta data.
2. Le domande eventualmente ripetute, dai soggetti legittimati, prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili, sono fatte salve a tutti gli effetti.
Art. 34
1. I termini per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto di acquisto ai fini del conseguimento dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, sono fissati dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. Con le stesse modalità, i termini indicati al comma 1 possono essere prorogati o nuovamente stabiliti in presenza di comprovati motivi.
3. I soggetti nei confronti dei quali i termini per la presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto siano inutilmente scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rimessi in termini con le modalità indicate al comma 1.
4. La presentazione dei progetti esecutivi e dei contratti di acquisto non può essere consentita oltre la data del 31 dicembre 1994, eccettuati i casi:
a) dei soggetti che intendono acquistare dal Comune con il contributo, ai sensi dell' articolo 30 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, gli alloggi realizzati negli ambiti edilizi di intervento unitario rimasti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione o per altra causa, nonché dei soggetti che intendono acquistare dal Comune le unità immobiliari ai sensi dell'articolo 36 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
b) dei soggetti proprietari di edifici inseriti in ambiti unitari di riparazione che abbiano manifestato l'adesione all'invito del Sindaco ad eseguire l' intervento, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, o dell' articolo 2, comma 8, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44.

5. In mancanza di determinazione sindacale a norma del comma 1, i progetti esecutivi o i contratti di acquisto devono essere presentati al Comune entro la data indicata al comma 4.
5 bis. In deroga alle disposizioni dei commi precedenti, il termine per la presentazione al Comune del progetto esecutivo o del contratto d' acquisto è stabilito:
a) per i soggetti che abbiano presentato ricorso ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, in mesi sei a decorrere dalla comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda assunto in seguito o all' adozione del provvedimento del Presidente della Giunta regionale di ammissione ai contributi o all' annullamento, in sede di esercizio del potere di autotutela, di un precedente diniego sindacale per la rimozione del quale era stato instaurato il procedimento previsto dall' articolo 69 della legge regionale n. 35/1979, procedimento poi conclusosi con la sua archiviazione, senza l' emissione del provvedimento presidenziale finale;
b) per i soggetti che abbiano chiesto l' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modifiche ed integrazioni, in mesi sei a decorrere o dalla data di comunicazione del decreto sindacale di accoglimento della domanda di contributo disposto in seguito all' emissione del provvedimento assessorile favorevole o dalla data di comunicazione del provvedimento di diniego dell' autorizzazione al trasferimento del contributo.

6. I progetti esecutivi ed i contratti di acquisto eventualmente presentati al Comune prima dell' entrata in vigore della presente legge, oltre i termini utili stabiliti dalle vigenti disposizioni, sono considerati ricevibili agli effetti della concessione dei contributi.
7. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli interventi pubblici di riparazione o di ricostruzione attuati a cura del Comune o della Segreteria generale straordinaria, nonché dei casi di progetti redatti ai sensi dell' articolo 6, penultimo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 13 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70.
8. Le disposizioni contenute nel presente articolo sostituiscono ogni altra disposizione contenuta nelle leggi regionali di intervento nelle zone terremotate recante termini di presentazione dei progetti esecutivi o dei contratti di acquisto, ai fini della concessione dei benefici di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 33, comma 1, L. R. 48/1991
2Derogata la disciplina del comma 4 da art. 76, comma 2, L. R. 48/1991
3Comma 4 sostituito da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 5 bis aggiunto da art. 76, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina del comma 5 bis da art. 77, comma 1, L. R. 37/1993
6Parole sostituite al comma 4 da art. 3, comma 1, L. R. 9/1994
7Parole aggiunte al comma 4 da art. 62, comma 1, L. R. 40/1996
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 22, L. R. 13/1998
9Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 18, L. R. 13/2002
Art. 35
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, resi validi in forza di espressa disposizione di legge, costituiscono presupposto per la concessione dei contributi in conto interessi o in annualità costanti sulla parte di spesa ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale ovvero sulla maggiore spesa conseguente all'incremento dei parametri di superficie stabiliti per le esigenze abitative dal DPGR 26 gennaio 1978, n. 066/Pres., ai sensi degli articoli 46, sesto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e loro successive modificazioni ed integrazioni
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 78, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 36
 
1. In via di interpretazione autentica, qualora intervenga una sentenza di accoglimento del ricorso giurisdizionale avverso un diniego di contributo previsto dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, restano ininfluenti, ai fini dell' emissione del provvedimento di concessione in esecuzione della sentenza, le variazioni sfavorevoli eventualmente intervenute nella disciplina normativa dei criteri di indicizzazione dei contributi dopo l' adozione dell' originario provvedimento di diniego in seguito annullato dalla pronuncia giurisdizionale.
Art. 37
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, con spesa a carico dei capitoli assegnati alla Segreteria generale straordinaria, sono provvedimenti definitivi.
Art. 38
 
1. Nel caso di edifici in comproprietà danneggiati, demoliti o distrutti dagli eventi sismici, la rinuncia ai contributi espressamente effettuata dal comproprietario richiedente a favore di altro comproprietario non richiedente comporta la volturazione d' ufficio al nome di quest' ultimo della domanda di contributo, purché non si sia ancora fatto luogo alla concessione del contributo in conto interessi o in annualità costanti e sempreché non ostino ragioni impeditive connesse alle titolarità del sedime.
Art. 39
1. La scadenza dei termini di ultimazione dei lavori autorizzati con concessione edilizia, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, senza che gli stessi siano stati regolarmente ultimati, comporta di diritto la decadenza dai benefici concessi in misura proporzionale alle opere non realizzate. A tal fine il Comune provvede all' accertamento dello stato di attuazione dei lavori medesimi, e ne determina le relative spese. Al soggetto beneficiario viene riconosciuta la corrispondente quota di contributo in conto capitale. Con il relativo provvedimento comunale, da comunicarsi alla Segreteria generale straordinaria, viene revocata la restante quota del beneficio. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori assentiti, la quota di contributo in conto capitale da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di scadenza dei termini utili di esecuzione dei lavori; in tali casi è revocata la residua quota di contributi in conto capitale non ancora erogata alla predetta data. Con provvedimento regionale è revocato, con effetto dalla medesima data, il contributo in conto interessi o in annualità costanti eventualmente concesso. Non si fa luogo alla restituzione del contributo in conto capitale, in conto interessi o in annualità costanti, qualora dall'accertamento comunale risulti che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 50 per cento dei lavori autorizzati e comunque in ogni altro caso in cui la quota di contributo in conto capitale riconosciuta in via definitiva eguagli o superi la percentuale medesima. Qualora in seguito all'accertamento dello stato di attuazione dei lavori risulti a carico del beneficiario una quota del contributo in conto capitale erogata in eccedenza rispetto a quella corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati nei termini fissati per la loro ultimazione, e l' interessato dimostri con idonea documentazione di avere, per gli anzidetti lavori, effettivamente sostenuto spese, escluse le spese tecniche di progettazione e direzione lavori e quelle di acquisto del terreno, per un importo eguale o superiore a quello materialmente percepito a titolo di contributo, non si fa luogo al recupero della quota di contributo in conto capitale erogata in eccedenza. In caso contrario, è disposto il recupero della somma pari alla differenza fra l' importo erogato del contributo in conto capitale e il maggior importo fra quello effettivamente speso dall' interessato e quello corrispondente alla percentuale dei lavori realizzati fino alla data di scadenza dei termini fissati per la loro ultimazione. Le disposizioni predette si applicano anche nei confronti dei successori per causa di morte dei soggetti beneficiari in rapporto alle spese da questi effettivamente sostenute prima del decesso. Nei casi suddetti, ferma restando la revoca del contributo in conto capitale con i criteri ivi previsti, la revoca dei contributi in conto interessi o in annualità costanti, anche capitalizzati, avviene secondo un criterio proporzionale qualora meno oneroso per i soggetti obbligati.
1 bis. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando i lavori siano stati eseguiti in tutto od in parte in difformità al progetto approvato, purché gli stessi siano finalizzati al recupero statico e funzionale dell'edificio.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche quando vengono a scadere inutilmente i termini legali di ultimazione dei lavori di cui all' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, posti a carico dei soggetti richiedenti la riammissione ai benefici contributivi, ivi compresi i successori per causa di morte che hanno riassunto il procedimento di riammissione ai sensi dell' articolo 2, quinto comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9.
3. I provvedimenti di decadenza a norma dei commi 1 e 2 sono adottati d' ufficio dai Sindaci dei Comuni interessati entro il termine di sei mesi dalla scadenza dei termini utili. L' anzidetto termine semestrale decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge per le ipotesi di decadenza già verificatesi alla predetta data.
4. Rimane ferma l' applicazione dell' articolo 48 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
5. Le disposizioni di cui al comma 1 non trovano applicazione per gli interventi pubblici attuati, anche per quanto concerne le opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, a cura dei Comuni, degli Istituti autonomi case popolari o della Segreteria generale straordinaria.
6. Sono abrogati gli articoli 65 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 13 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 1, L. R. 30/1988
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 19 bis, comma 2, L. R. 30/1988
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 34, comma 1, L. R. 48/1991
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 79, comma 1, L. R. 37/1993
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 1, L. R. 37/1993
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 80, comma 2, L. R. 37/1993
7Integrata la disciplina dell'articolo da art. 81, comma 1, L. R. 37/1993
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 2, L. R. 9/1994
9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 9/1994
10Parole aggiunte al comma 1 da art. 55, comma 1, L. R. 40/1996
11Comma 1 bis aggiunto da art. 56, comma 1, L. R. 40/1996
12Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 22, L. R. 13/1998
13Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 5, L. R. 13/2000
14Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 39, L. R. 13/2002
15Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 40, L. R. 13/2002
16Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 41, L. R. 13/2002
17Derogata la disciplina del comma 1 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
18Derogata la disciplina del comma 1 bis da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
19Derogata la disciplina del comma 2 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
20Derogata la disciplina del comma 3 da art. 15, comma 37, L. R. 13/2002
21Parole aggiunte al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 24/2005
22Integrata la disciplina del comma 1 da art. 14, comma 2, L. R. 24/2005
23Parole sostituite al comma 1 da art. 20, comma 1, L. R. 24/2005
24Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 18, L. R. 23/2013
Art. 39 bis
1. L' applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1, 2 e 3 dell' articolo 39 è sospesa nei casi di lavori autorizzati, anche in via di sanatoria, ammessi ai benefici delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 e loro successive modificazioni ed integrazioni, e non ultimati entro il termine, anche prorogato, di scadenza della concessione edilizia ove la mancata ultimazione dei lavori sia dipesa dalla contemporanea pendenza, alla data di scadenza del termine, di un giudizio civile avente ad oggetto le modalità di esecuzione dell' intervento assistito dai contributi ovvero di altro procedimento giurisdizionale che comunque condizioni in concreto la facoltà di intervenire sull' edificio.
2. La decadenza dai benefici riprende ad operare ove entro il nuovo termine indicato da un apposito provvedimento del Comune, emesso successivamente al passaggio in giudicato della sentenza, l' intervento assistito dai benefici non sia ultimato.
3. 
( ABROGATO )
(2)
Note:
1Articolo aggiunto da art. 35, comma 1, L. R. 48/1991
2Comma 3 abrogato da art. 81, comma 2, L. R. 37/1993
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 4, L. R. 13/2000
Art. 39 ter
1. Qualora il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi non sia stato ancora emesso alla data sotto la quale si verificano gli effetti di decadenza del contributo, lo stesso può tuttavia essere emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, a condizione che i lavori realizzati nei termini raggiungano o superino la percentuale del 60 per cento dei lavori autorizzati e l'interessato abbia stipulato entro la medesima data il contratto di mutuo.
1 bis. Il provvedimento regionale di concessione del contributo in conto interessi può essere altresì emesso, ancorché si debba far luogo alla pronuncia di decadenza dei benefici in conto capitale, quando non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori realizzati nei termini, sempreché gli stessi risultino eseguiti alla data in cui viene effettuato l'accertamento almeno nella percentuale del 60 per cento.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 58, comma 1, L. R. 40/1996
2Comma 1 bis aggiunto da art. 138, comma 23, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
4Parole sostituite al comma 1 bis da art. 6, comma 80, L. R. 2/2006
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, comma 1, L. R. 16/2008
Art. 40
 
1. Nei confronti dei soggetti emigrati titolari dei benefici di cui all' articolo 48, secondo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e loro successive modificazioni e integrazioni, nonché nei confronti dei soggetti emigrati appartenenti alle cooperative edilizie titolari dei benefici di cui agli articoli 68 e 71 della citata legge regionale n. 63 del 1977, i divieti posti dagli articoli 38, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 66, primo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, hanno natura inderogabile e sono fissati in dieci anni a decorrere dalla data del rilascio del certificato di regolare esecuzione dei lavori. Nel caso di acquisto di alloggi ultimati, ai sensi dell' articolo 55 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, così come sostituito dall' articolo 50 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il termine di dieci anni decorre dalla data di emissione del decreto di concessione. Nel caso di pronuncia di decadenza, ai sensi dell' articolo 39, e successive modifiche ed integrazioni, il termine decennale decorre dalla data di scadenza dei termini di ultimazione dei lavori.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai soggetti ivi considerati i quali abbiano soddisfatto l' obbligo del rientro stabile cui era subordinata la concessione dei contributi secondo la disciplina vigente anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per gli emigrati che alla data di entrata in vigore della presente legge siano già incorsi nella decadenza dei contributi per inosservanza dell' obbligo del rientro stabile, entro i termini di legge, senza aver conseguito la riammissione ai benefici dai quali sono decaduti in forza delle disposizioni recate dall' articolo 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità di far luogo alla dichiarazione di decadenza è esclusa e la declaratoria di decadenza eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata. Per effetto dell' annullamento della dichiarazione di decadenza, le somme eventualmente introitate sono restituite agli interessati. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di soggetto e di importo.
4. Nei confronti dei soggetti di cui al comma 3 il termine di dieci anni indicato al comma 1 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. I soggetti che abbiano alienato, prima dell' entrata in vigore della presente legge, l' alloggio assistito dai contributi senza adempiere nei termini all' obbligo del rientro stabile, sono dichiarati decaduti in ragione del 50 per cento del contributo loro concesso. In tal caso trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
6. Sono abrogati gli articoli 39 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, 68 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e 53 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e ogni altra disposizione incompatibile con il presente articolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 36, comma 1, L. R. 48/1991
2Derogata la disciplina del comma 1 da art. 29, comma 1, L. R. 24/2005
CAPO II
 Norme di modifica, di integrazione e di interpretazione
autentica di altre leggi regionali di intervento nelle zone
colpite dagli eventi sismici del 1976.
Art. 41
 
1. L' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, nel testo sostituito dall' articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è così modificato:
a) al primo comma, sono soppresse le parole: << che si impegnino al rientro stabile entro sei mesi dal rilascio del certificato di abitabilità e comunque non oltre quattro anni dalla data di emissione del decreto di concessione del contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso >>;
b) il secondo, terzo, quarto e quinto comma sono abrogati.

Art. 42
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, il divieto di cumulo ivi previsto non si applica nei confronti dei soggetti che ripetono le domande di contributo del titolare originario ai sensi dell' articolo 15, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 18 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, nonché ai sensi dell' articolo 54 della citata legge regionale n. 35 del 1979, come modificato dall' articolo 37 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26. Il medesimo divieto non trova applicazione nei confronti dei soggetti che presentano la domanda di contributo, ai sensi dell' articolo 51, primo comma, seconda parte, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, nella qualità di coniuge superstite o di figlio convivente di soggetto deceduto dopo il 6 maggio 1976, già titolare, alla predetta data, del bene distrutto o demolito a causa degli eventi sismici.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 82, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 10, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 44
 
1. Agli effetti dell' applicazione dell' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la possibilità, per i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull' immobile, di transitare dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, deve intendersi ammessa, in via di interpretazione autentica, anche quando i soggetti soprarichiamati abbiano prestato l' adesione di cui all' articolo 11, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, nei termini di cui all' articolo 2, comma 3, della legge regionale 7 settembre 1990, n. 44 e risultino in possesso dei requisiti di cui alla citata legge regionale n. 30 del 1977.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 83, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 45
 
1. Nel caso previsto dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, la domanda intesa ad ottenere le provvidenze previste dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, può essere presentata, anche da un comproprietario diverso da quello titolare della domanda sulla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nel termine di sessanta giorni decorrente dalla data di notifica dell' ordinanza di demolizione dell' edificio, ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge se la demolizione è stata disposta prima di quest' ultima data.
Art. 46
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 8, ultimo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, non è subordinata all' acquisizione di atto d' obbligo unilaterale la concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nei casi in cui non può farsi luogo alla stipula della convenzione per l' uso dell' alloggio destinato al titolare del diritto reale di godimento, ai sensi dell' articolo 15, secondo comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero per l' uso dell' alloggio abitualmente occupato dai soggetti indicati dall' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Gli atti unilaterali d' obbligo eventualmente stipulati e trascritti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge nei casi indicati al comma 1 non producono effetti.
Art. 47
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 16, primo comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono estese a favore dei soggetti che abbiano acquistato, per atto tra vivi, dopo gli eventi sismici e fino a novanta giorni dalla data di notifica della mancata catalogazione ivi prevista ovvero dalla data di entrata in vigore della presente legge, se la notifica viene disposta prima della predetta data, un immobile danneggiato dagli eventi sismici da un soggetto che, pur avendo presentato domanda tempestiva di contributo ai sensi della citata legge regionale n. 30 del 1977, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non intenda tuttavia procedere all' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale dell' immobile stesso.
2. Ai soggetti contemplati dal presente articolo, i contributi sono concessi, nella misura prevista dall' articolo 84 della presente legge, previa volturazione della domanda presentata dall' originario proprietario entro il termine utile per la produzione al Comune del contratto di acquisto a norma del comma 1. I requisiti previsti dal predetto articolo 84 devono essere posseduti alla data della volturazione della domanda, nonché alla data del provvedimento di concessione e perdurare in costanza di rapporto senza soluzione di continuità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998
Art. 48
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa riconosciuta ammissibile degli interventi atti a consentire il recupero della completa funzionalità degli edifici che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, siano stati riparati o ricostruiti con le provvidenze di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, i quali si trovino nella condizione - risultante da attestazione del Comune - di non poter sostanzialmente servire all' uso cui sono destinati a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso. Le relative domande devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. Nel caso in cui i titolari degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 non abbiano potuto dare inizio ai lavori previsti dal progetto esecutivo a causa dell' applicazione dei limiti di spesa al finanziamento concesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, le relative domande sono considerate valide agli effetti della concessione di un nuovo finanziamento inteso al recupero della completa funzionalità degli edifici medesimi.
3. Il finanziamento di cui al comma 2 è accordato sulla base di un nuovo progetto esecutivo approvato dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio, previo parere della Segreteria generale straordinaria; contestualmente è disposta la revoca del finanziamento assentito sul progetto rimasto inattuato.
4. Qualora, durante il corso dello svolgimento dei lavori, il costo degli interventi di cui all' articolo 47 della citata legge regionale n. 35 del 1979 dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni del progetto approvato ai sensi dell' articolo 77, ultimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le relative perizie suppletive e di variante approvate dal Comune sul cui territorio insiste l' edificio oggetto di intervento.
5. I finanziamenti disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni di cui al comma 4 sono fatti validi a tutti gli effetti, anche in supero ai limiti di spesa fissati in via amministrativa.
6. I finanziamenti previsti dai commi 1 e 2 sono disposti anche in deroga all' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
7. Le disposizioni contenute nel comma 2 trovano applicazione anche per la ricostruzione degli edifici o porzioni di essi colpiti dagli eventi sismici ed in seguito crollati per l' azione di altri agenti causali.
8. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre i limiti di spesa fissati in via amministrativa, per la riparazione o la ricostruzione degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 47 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 49
 
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estesi agli interventi anche di nuova costruzione necessari alla sicurezza di edifici pubblici o di pubblica utilità ovvero di edifici destinati a soddisfare finalità sociali di carattere assistenziale, riparati o ricostruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. Sono ammesse a contributo anche le opere intraprese dagli interessati prima della data di entrata in vigore della presente legge, previa domanda da presentarsi al Comune entro sessanta giorni dalla predetta data.
3. Per l' istruttoria delle domande di cui al comma 2, trovano applicazione le disposizioni contenute nei commi dal secondo al quarto dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 50
1. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono concessi, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi ivi considerati, necessari alla sicurezza degli edifici privati riparati, ricostruiti o costruiti ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri abitati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.
2. La concessione dei benefici è subordinata al parere favorevole della Segreteria generale straordinaria.
3. Rimangono ferme le disposizioni contenute nell' articolo 41 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
4. I benefici previsti dall' articolo 18 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, e successive modificazioni ed integrazioni, sono altresì concessi, in via di sanatoria, nella misura ridotta del 50 per cento, per gli interventi anche di nuova costruzione eseguiti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sempreché risultino necessari, alla sicurezza degli edifici riparati, ricostruiti, o costruiti con i benefici recati dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n . 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, situati all' esterno dei centri edificati delimitati ai sensi dell' articolo 18 della legge 24 ottobre 1971, n. 865. Trovano applicazione le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' articolo 52 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 4 da art. 38, comma 1, L. R. 48/1991
2Parole soppresse al comma 4 da art. 38, comma 3, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del comma 1 da art. 76, comma 4, L. R. 48/1991
4Integrata la disciplina del comma 4 da art. 59, comma 1, L. R. 40/1996
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 51, L. R. 13/1998
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 52, L. R. 13/1998
7Integrata la disciplina del comma 1 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
8Integrata la disciplina del comma 4 da art. 138, comma 50, L. R. 13/1998
Art. 51
 
1. Il procedimento di approvazione delle perizie suppletive e di variante previsto dall' articolo 17 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, non trova applicazione quando i maggiori costi degli interventi pubblici di riparazione degli edifici danneggiati dagli eventi sismici sono finanziati mediante l' utilizzo dei fondi accantonati per imprevisti, nonché delle somme derivanti da economie realizzate a seguito di ribassi d' asta o durante l' esecuzione dei lavori.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti e i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Art. 52
 
1. Ai fini della concessione dei contributi di cui all' articolo 19 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall' edificio è attestata da apposita dichiarazione del Sindaco.
2. Sono fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi adottati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in assenza del verbale di accertamento danni previsto dall' articolo 3 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, purché venga acquisita agli atti del procedimento la dichiarazione di cui al comma 1.
2 bis. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande prima della data di entrata in vigore della presente legge per carenza del verbale di accertamento danni sono annullati dal Sindaco e, per l'effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi indicati al comma 1 previa acquisizione agli atti del procedimento della dichiarazione sindacale ivi prevista.
Note:
1Comma 2 bis aggiunto da art. 84, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 53
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2 che siano state presentate non oltre il 31 maggio 1989, sono fatte valide agli effetti del conseguimento dei benefici medesimi.
2. Sono altresì fatti validi a tutti gli effetti i finanziamenti eventualmente disposti ai sensi del citato articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, sulla base delle domande presentate entro il termine indicato al comma 1, anche ai fini del completamento di interventi già assistiti dai benefici recati dalla predetta disposizione normativa.
3. I benefici previsti dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982 sono cumulabili, nei limiti della spesa ammissibile, con quelli previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
4. I provvedimenti di diniego dei benefici di cui all' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982, eventualmente assunti per ragioni di cumulo, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono annullati d' ufficio e, per l' effetto, le relative domande sono considerate utili ai fini della concessione dei predetti benefici.
Art. 54
 
1.
All' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, è aggiunto in fine, il seguente comma:
<< Nei limiti del 7 per cento dei costi relativi all' esecuzione delle opere di ripristino delle aree occupate dagli insediamenti provvisori, sono assunte a carico dell' Amministrazione regionale le spese sostenute dai Comuni per le operazioni di ristabilimento dei confini delle aree predette in vista della loro riconsegna ai legittimi proprietari. L' erogazione dei relativi fondi ai Comuni può essere effettuata anche a titolo di rimborso delle spese sostenute. A tal fine l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>.

Art. 55
 
1.
Dopo il terzo comma dell' articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto il seguente comma:
<< È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento sostitutivo qualora si renda necessario intervenire sulle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. L' intervento sostitutivo non può avere luogo quando l' interessato lo richieda espressamente alla Segreteria generale straordinaria prima del conferimento dell' incarico di adeguamento degli elaborati progettuali ai fini del raggiungimento del minimo abitabile, di cui al successivo articolo 48. >>.

Art. 56
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 47 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese ai soggetti beneficiari dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che, dopo l' entrata in vigore della legge regionale 1 settembre 1989, n. 24, siano incorsi nella decadenza dai contributi per inutile decorso del termine di ultimazione dei lavori.
2. Ai fini della riammissione ai contributi regionali, i termini per la presentazione delle domande di cui al sesto ed al settimo comma del surrichiamato articolo 47, sono riaperti, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della presente legge, per novanta giorni. Resta fermo al 31 dicembre 1990 il termine annuale per l' esecuzione dei lavori previsto dall' ottavo comma dell' articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, come stabilito dall' articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989.
3. Sono fatte salve le domande di riammissione ai contributi eventualmente presentate ai sensi dell' articolo 47 della citata legge regionale n. 53 del 1984, oltre i termini utili ivi fissati, così come da ultimo prorogati dall' articolo 6 della citata legge regionale n. 24 del 1989; le domande già respinte per ragioni di tardività possono essere ripresentate entro i termini di cui al comma 2.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti indicati al quinto comma dell' articolo 2 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 9, nel caso in cui il termine ivi fissato sia inutilmente scaduto.
Art. 57
 
1. All' articolo 48, quarto comma, lettera c), della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, è aggiunto, infine, il seguente periodo:
<< Nel caso peraltro che il contributo previsto dal citato articolo 46, sesto comma, risulti già concesso al momento dell' accertamento di cui al presente comma, questo è revocato con effetto dalla data dell' accertamento stesso. >>.

Art. 58
 
1. I termini per la presentazione delle domande di cui all' articolo della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, sono riaperti per novanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. In caso di decesso del titolare della domanda di intervento pubblico, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e 42, ottavo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, la domanda di cui al comma 1 può essere presentata dal successore dell' istante deceduto.
4. Sono fatte valide agli effetti contributivi le opposizioni di intervento privato tempestivamente presentate prima della data di entrata in vigore della presente legge dai successori per causa di morte dei soggetti titolari della domanda di intervento pubblico.
Art. 59
 
1. In via di interpretazione autentica, le disposizioni contenute nell' articolo 55 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, non trovano applicazione con riferimento agli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 60
 
1. Al secondo comma dell' articolo 14 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente periodo:
<< Nell' ipotesi in cui, per motivi indipendenti dalla volontà della cooperativa edilizia, non sia possibile disporre l' assegnazione degli alloggi, l' effetto di sanatoria è collegato al rilascio di una dichiarazione del Sindaco attestante che gli alloggi sono stati ricostruiti a cura della cooperativa edilizia medesima cui i beneficiari appartengono o sono appartenuti. >>.

Art. 61
 
1. Nei confronti dei soggetti che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, non abbiano dato inizio ai lavori nei termini fissati dall' articolo 29 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, la possibilità di far luogo a declaratoria di decadenza è sospesa e la declaratoria eventualmente già intervenuta alla predetta data è annullata.
2. I soggetti indicati al comma 1, devono iniziare i lavori assistiti dal contributo regionale nel termine di un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 76, comma 3, L. R. 48/1991, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 25, comma 4, L. R. 37/1993
Art. 62
 
1. Le disposizioni previste dall' articolo 33 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono estese agli interventi assistiti dai benefici di cui alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30.
Art. 63
 
1.
All' articolo 35 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 sono aggiunti, in fine i seguenti commi:
<< Con lo stesso provvedimento può essere disposta la restituzione dei contributi eventualmente revocati agli interessati, ivi comprese le somme corrisposte a titolo di interessi, anteriormente al conseguimento della sanatoria urbanistico - edilizia.
Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente adottati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni di cui al comma precedente. >>.

Art. 64
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, trovano applicazione anche nei confronti dei soggetti ai quali sia stata rilasciata, dopo il 9 luglio 1980, ma non oltre il 31 maggio 1989, la dichiarazione sindacale prevista dall' articolo 27, quinto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati fino alla entrata in vigore della presente legge in conformità alle disposizioni del presente articolo.
Art. 65
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 44 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le disposizioni ivi previste trovano applicazione anche per gli edifici già fatti oggetto dei benefici di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 66
 
1. Le disposizioni recate dal terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, non si applicano ai negozi di acquisto perfezionati fino a sessanta giorni dopo la data di entrata in vigore della citata legge.
2. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge sulla base dei negozi di cui al comma 1 sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. L' articolo 45, terzo comma, lettera b), della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e l' articolo 64 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono abrogati.
Art. 67
 
1. Le domande eventualmente presentate ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei termini utili indicati dall' articolo 4, sesto comma, della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, decorrenti dalla notifica dell' ordinanza di demolizione, sono valide agli effetti della concessione dei benefici indicati nell' articolo 57 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, nei confronti dei soggetti che, successivamente alla data del 6 maggio 1976, abbiano acquistato un alloggio posto in un fabbricato danneggiato dagli eventi sismici, inserito in un ambito di intervento unitario di riparazione, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, per la cui attuazione gli interessati abbiano prestato l' adesione ivi prevista e sia stata rilasciata regolare concessione edilizia.
2. La concessione dei contributi è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) assenza di proprietà di un altro alloggio, ovunque ubicato, adeguato alla necessità del proprio nucleo familiare. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 33 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, come modificato dall' articolo 46 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26;
b) residenza, alla data del sisma, da almeno due anni nei Comuni classificati disastrati o gravemente danneggiati ai sensi del DPGR n. 0714/Pres. del 20 maggio 1976, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. I requisiti di cui al comma 2, lettera a), devono sussistere nei confronti di tutti i componenti il nucleo familiare, mentre quelli di cui al comma 2, lettera b), è sufficiente che sussistano nei confronti di uno qualsiasi dei componenti il nucleo familiare.
Art. 68
 
1. All' articolo 63, settimo comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: << Tale disposizione non trova applicazione nei casi in cui l' incarico sia stato deliberato e comunicato al professionista dal Comune prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1983. I progetti elaborati in adempimento dei predetti incarichi sono previamente acquisiti agli atti della Segreteria generale straordinaria. >>.
Art. 69
 
1. L' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, è così modificato:
a) al primo comma, le parole << , di lodi arbitrali divenuti esecutivi ovvero di giudizi instaurati con la richiesta di costituzione del collegio arbitrale anteriormente all' entrata in vigore della presente legge o che potranno anche essere instaurati successivamente >> sono sostituite dalle seguenti: << o di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali, >>;
b) al secondo comma, le parole << di lodi arbitrali divenuti esecutivi >> sono sostituite dalle seguenti: << di pronunce rese da collegi arbitrali, anche irrituali >>.

2. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità al citato articolo 70 della legge regionale n. 55 del 1986, come modificato dal comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 70
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la composizione in sede arbitrale delle controversie connesse all' esecuzione di contratti d' appalto di opere ed interventi pubblici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 71
 
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 70 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, gli oneri finanziari e le spese assunti a carico dell' Amministrazione regionale in relazione alle pronunce dell' autorità giudiziaria o di collegi arbitrali riguardano anche la risoluzione di controversie connesse alla esecuzione di contratti d' appalto di opere pubbliche assistite solo in parte dai finanziamenti recati dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n, 63.
Art. 72

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 25, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 73
 
1. Al quarto comma dell' articolo 71 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, le parole: << trenta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >>.
Art. 74
 
1. All' articolo 79 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: << ovvero in favore di soggetti legati all' alienante da vincolo di parentela o di affinità. >>.
Art. 75
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
2. 
( ABROGATO )
(2)
3. 
( ABROGATO )
(3)
4. 
( ABROGATO )
(4)
5. Le spese derivanti dagli incarichi o dai contratti d' opera eventualmente rinnovati o prorogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle previsioni contenute nel comma 2, dell' articolo 6 della citata legge regionale n. 37 del 1987, come modificato dal comma 3 del presente articolo, sono assunte a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle vigenti disposizioni.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
2Comma 2 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
3Comma 3 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
4Comma 4 abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 76

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 85, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 77
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a rimborsare agli enti indicati dall' articolo 2, primo comma, della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, gli oneri relativi all' eventuale ricorso a collaboratori o prestatori d' opera, anche privi dei prescritti requisiti, e pure in assenza dei presupposti, condizioni e autorizzazioni richieste effettuato prima dell' entrata in vigore della presente legge non in conformità alle disposizioni contenute nella citata legge regionale n. 8 del 1986 e nella legge regionale 16 novembre 1987, n. 37, ivi comprese quelle di carattere temporale.
2. I rimborsi di cui al comma 1 sono assunti a carico della Regione nei limiti stabiliti dalle predette leggi regionali n. 8 del 1986 e n. 37 del 1987.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 86, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 78
 
1.
Il comma 5 dell' articolo 1 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è sostituito dal seguente:
<< 5. Non si fa luogo all' addebito delle spese di progettazione delle opere di riparazione e di restauro degli edifici cancellati dagli elenchi, eventualmente sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, a meno che gli interessati non intendano utilizzare in proprio il progetto; in tal caso il relativo costo è imputato a titolo di contributo e trovano applicazione le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Giunta regionale 31 gennaio 1980, n. 073/Pres., per la determinazione delle residue spese tecniche. >>.

Art. 79
 
1. All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, dopo le parole << i contributi previsti dall' articolo 46 bis della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, >>, sono aggiunte le parole << nonché quelli previsti dall' articolo 3 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45, >>.
Art. 80
 
1. All' articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, in fine, il seguente periodo:
<< Sono ammesse a contributo anche le spese tecniche di progettazione e direzione lavori, nei limiti della tariffa professionale. >>.

2. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui all' articolo 30 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, erroneamente presentate al Comune entro il 1 agosto 1988, sono fatte valide agli effetti contributivi.
Art. 81
1. Le disposizioni recate dall' articolo 30, comma 1, lettera b), e comma 3, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, si applicano, con le modalità ed alle condizioni ivi previste, anche agli edifici riparati o ricostruiti mediante intervento pubblico, la cui utilizzazione a fini abitativi sia impedita a causa di fenomeni di infiltrazione d' acqua interessanti gli edifici medesimi.
2. Nel caso che gli edifici di cui al comma 1 siano composti da più unità immobiliari e solo in taluna di esse è possibile verificare la condizione relativa all' impedimento dell' utilizzazione a fini abitativi, l' intervento può non di meno riguardare l' intero organismo edilizio cui l' unità appartiene quando la causa del fenomeno di infiltrazione d' acqua non può verosimilmente essere altrimenti rimossa.
3. Le domande di contributo devono essere presentate alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Le disposizioni recate dal presente articolo trovano applicazione solo nel caso in cui, anteriormente al 30 giugno 1990 risultino terminati i lavori di riparazione e di ricostruzione degli edifici.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 39, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 24, L. R. 13/2002
5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 25, L. R. 13/2002
6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 26, L. R. 13/2002
Art. 82
 
1. I benefici previsti dall' articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono concessi, in via di sanatoria, per gli interventi ivi considerati eseguiti prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.
2. Nei casi di cui al comma 1, il contributo è erogato in unica soluzione dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi.
Art. 83
 
1. Le disposizioni indicate nell' articolo 34 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, si applicano anche in favore dei successori per causa di morte dei titolari degli edifici alla data degli eventi sismici.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente adottati sulle relative domande anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono utili ai fini della concessione dei contributi previsti dalle norme ordinate sotto il Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
3. Ai soggetti indicati al comma 1 sono concessi contributi del Capo II della citata legge regionale n. 30 del 1977 per il recupero statico e funzionale dell' unità produttiva destinata ad attività commerciale od artigianale, anche se l' unità abitativa, strutturalmente autonoma rispetto all' unità produttiva, sia stata ricostruita dai loro danti causa con i benefici della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
4. Rimangono ferme le disposizioni contenute nei commi 2 e 3 del citato articolo 34 della legge regionale n. 26 del 1988.
Art. 84
 
1. I soggetti indicati nell' articolo 35 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e nell' articolo 47 della presente legge, possono accedere:
a) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio e utilizzino l' alloggio da riparare per le esigenze proprie e del nucleo familiare;
b) ai benefici previsti dagli articoli 16 e 28 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della medesima legge regionale n. 30 del 1977, senza far luogo alla stipula della convenzione ivi prevista, qualora essi stessi o altri componenti il loro nucleo familiare non siano proprietari o titolari di diritti reali di godimento su altro alloggio;
c) ai benefici previsti dagli articoli 23 e 27 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non ricorrano i presupposti indicati nelle precedenti lettere a) e b).

Art. 85
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 38 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, trovano applicazione, con effetto a sanatoria, anche nei confronti dei soggetti beneficiari dai contributi previsti al Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che abbiano acquistato i vani adibiti ad attività produttive in immobili ad uso misto dopo gli eventi sismici, ma prima dell' entrata in vigore della citata legge regionale n. 26 del 1988.
2. Ai fini della determinazione dei contributi, si ha riguardo agli indici parametrici vigenti alla data di stipulazione del contratto di acquisto ovvero ai prezzi fissati con il DPGR 26 gennaio 1978, n. 068/Pres., qualora il contratto fosse stato stipulato anteriormente al 1 giugno 1978.
Art. 86
 
1.
Dopo il comma 3 dell' articolo 86 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto il seguente comma:
<< 3 bis. In deroga alle disposizioni contenute nel comma 3, ogniqualvolta non sia possibile accertare lo stato di attuazione dei lavori, di ripartizione, la quota di contributo da riconoscersi in via definitiva è determinata avuto riguardo all' importo effettivamente erogato ai beneficiari alla data di entrata in vigore della presente legge; in tali casi è revocata la residua quota di contributo non ancora erogata alla predetta data. >>.

Art. 87
 
1.
All' articolo 95 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, è aggiunto, infine, il seguente comma:
<< 3. I soggetti di cui al comma 1 sono ammessi, qualora il costo dell' intervento dovesse subire variazioni in aumento rispetto alle previsioni progettuali, a beneficiare dei finanziamenti sulle relative perizie suppletive e di variante a norma delle vigenti disposizioni. >>.

Art. 88
 
1. Le domande intese ad ottenere il finanziamento di interventi relativi alla costruzione di palestre al servizio di strutture scolastiche, che siano state presentate non oltre il 31 gennaio 1989 alla Segreteria generale straordinaria, sono considerate utili ai fini della concessione dei benefici previsti dall' articolo 76 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
2. Sono fatte salve a tutti gli effetti le domande presentate fino al 31 gennaio 1989 oltre il termine utile fissato dal comma 2 dell' articolo 76 della citata legge regionale n. 26 del 1988.
Art. 89
 
1. All' articolo 3, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia. >>.

Art. 90
 
1. Al comma 1 dell' articolo 4 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono aggiunte, in fine, le parole: << nonché le spese per il completamento delle medesime opere nei casi indicati all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>.
Art. 91
 
1. L' articolo 6 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 1, le parole << lettera c) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettere c) e d) >>;
b) dopo il comma 4, è inserito il seguente comma: << 4 bis. Sono equiparate alle unità immobiliari, di cui al comma 4, lettere a) e b), anche quelle non utilizzate purché lo fossero, alla data del 6 maggio 1976, rispettivamente da parte del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento e da parte del locatario, attualmente ricoverati negli alloggi provvisori od in quelli convenzionati, ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30. >>;
d) al comma 6, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:
<< d) agli interventi che si riferiscono agli edifici di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d). >>;
e) al comma 8, dopo le parole << posizione spettante alla maggioranza degli interventi stessi >>, sono aggiunte le seguenti:
<< e, in caso di parità, nella posizione attribuita all' intervento meglio graduato. >>.

Art. 92
 
1. Al comma 1 dell' articolo 7 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo la lettera a) è aggiunta la seguente:
<< a bis) per gli edifici appartenenti ad enti pubblici e ricadenti solo in parte sotto le previsioni dell' articolo 6, comma 3, lettera a), in misura pari al cento per cento dell' ammontare della spesa ritenuta necessaria per le relative opere riguardanti l' intero edificio, come definita dall' articolo 4 e quale risulta dal progetto esecutivo di cui all' articolo 8; >>.

Art. 93
 
1. A parziale modifica dell' articolo 8 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, alla stima del costo delle opere del progetto esecutivo effettuata con i prezzi unitari del preziario regionale approvato con DPGR 8 marzo 1979, n. 055/SGS, e successive modificazioni ed integrazioni, si applica il coefficiente di aggiornamento determinato in base alle variazioni dell' indice dei costi intercorse a partire dalla data di riferimento delle quotazioni indicate nel preziario suddetto fino alla data del 31 dicembre 1989, quali sono state accertate in attuazione dell' articolo 17 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come inserito dall' articolo 21 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 94

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 95
 
1. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, sono riaperti per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, in favore dei soggetti concessionari delle unità immobiliari trasferite dal demanio dello Stato in forza delle disposizioni contenute nella legge 30 maggio 1989, n. 220, per sessanta giorni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge o di quella del perfezionamento dell' atto di cessione in proprietà, se posteriore.
3. I termini per la presentazione delle domande di contributo, ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono riaperti, per sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, per i titolari di edifici destinati ad uso di civile abitazione o ad uso misto, in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia ricadenti sotto la previsione di cui all' articolo 3, comma 1, lettera d), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come inserita dall' articolo 89 della presente legge.
4. Sono fatte salve, agli effetti della concessione dei benefici contributivi, le domande eventualmente presentate dai soggetti indicati ai commi 2 e 3 prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 96
 
1. L' articolo 11 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) al comma 2, dopo la lettera f), è aggiunta la seguente:
<< g) la sussistenza del nesso casuale con gli eventi sismici del 1976 dei danni subiti dall' edificio. >>;
b) il comma 4 è abrogato.

Art. 97
 
1. L' articolo 13 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è così modificato:
a) dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma: << 2 bis. La Giunta regionale provvede a ripartire le risorse finanziarie disponibili. >>;

Art. 98
 
1. L' articolo 14 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30 è così modificato:
a) la rubrica << Approvazione dei progetti esecutivi >> è sostituita dalla seguente:
<< Approvazione delle perizie e dei progettie secutivi >>;
b) al comma 1, dopo le parole << dalla presente legge, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>;
c) al comma 2, dopo le parole << Ai medesimi fini, >> sono aggiunte le seguenti: << le perizie giurate, le perizie tecniche dei Comuni, nonché >>.

Art. 99
 
1. All' articolo 15, comma 1, della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dopo le parole << dei requisiti di cui all' articolo 11, >> sono aggiunte le seguenti: << comma 2, lettera b), >>.
Art. 100
 
1.
Dopo il comma 1, dell' articolo 15 della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, è inserito il seguente comma:
<< 1 bis. Nel caso in cui le opere di riparazione strutturale e di adeguamento antisismico risultino essere già state intraprese o terminate dagli interessati, il contributo è erogato in unica soluzione e in via di sanatoria dopo l' ultimazione dei lavori e l' accertamento da parte del Comune della regolare esecuzione degli stessi. >>.

Art. 101
 
1. In relazione alle modifiche apportate alla legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, dalle disposizioni contenute nella presente legge, i Comuni sono autorizzati a modificare i programmi degli interventi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988. I provvedimenti di diniego del contributo eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per carenza del requisito di cui all' articolo 11, comma 4, della citata legge regionale n. 30 del 1988, sono annullati dal Sindaco previa acquisizione agli atti del procedimento della documentazione prevista dall' articolo 11, comma 2, lettera g), della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 96 dalla presente legge.
2. I Comuni sono altresì autorizzati a modificare i programmi indicati al comma 1 con riferimento alle riaperture di termini per la presentazione delle domande di contributo disposto dall' articolo 95 della presente legge.
3. I programmi di cui all' articolo 12 della citata legge regionale n. 30 del 1988, eventualmente approvati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle modificazioni indicate al comma 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Sono altresì fatti salvi, a tutti gli effetti, le deliberazioni di riparto dei fondi disponibili, assunte dalla Giunta regionale, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità all' articolo 13 della citata legge regionale n. 30 del 1988, così come modificato dall' articolo 97 della presente legge.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 48/1991
CAPO III
 Altre norme di intervento
Art. 102
 
1. Le somme dovute dagli interessati in seguito ad annullamento, revoca, decadenza o rinuncia o altra ragione che faccia venir meno, in tutto o in parte, il titolo giustificativo al contributo non vengono maggiorate degli interessi se la restituzione ha luogo entro il termine all' uopo assegnato.
2. Qualora entro il predetto termine gli interessati non provvedano alla restituzione, dalla scadenza dello stesso sono posti a carico gli interessi di mora computati al saggio attivo praticato, tempo per tempo, dalla Tesoreria regionale sulle giacenze di cassa dell' Amministrazione.
3. Restano ferme le disposizioni di cui all' articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
4. Sono fatti salvi i provvedimenti assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni del presente articolo.
5. Sono abrogate le disposizioni concernenti le maggiorazioni d' interesse sulle somme assoggettate a recupero contenute negli articoli 38 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 66 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 88, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 103
 
1. Avuto riguardo a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, le autorità amministrative competenti a concedere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, hanno facoltà di procedere in ogni tempo all' annullamento d' ufficio, totale o parziale, dei provvedimenti di concessione riconosciuti illegittimi, senza che a tal fine debbano esternare le specifiche ragioni di pubblico interesse all' eliminazione degli atti invalidi.
Art. 104
1. Nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, qualora per fallimento, estinzione, scioglimento dell' impresa o cessazione della sua attività non sia possibile porre rimedio, nell' ambito del rapporto d' appalto con il Comune o la Segreteria generale straordinaria, ad episodi di non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione, quest' ultima è autorizzata, anche in supero ai limiti di spesa fissati dalle norme vigenti, ad intervenire direttamente sugli edifici mediante l' esecuzione delle opere ritenute più opportune.
2. Le disposizioni contenute nel presente articolo trovano applicazione con riguardo ai soli edifici in relazione ai quali non sia stato ancora emesso l' atto di approvazione del certificato di regolare esecuzione dei lavori o di collaudo delle opere di riparazione di cui all' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, o di ricostruzione.
3. Per l' esecuzione dell' intervento di cui al comma 1, gli interessati devono, entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare formale istanza, unitamente ad una relazione tecnica, alla Segreteria generale straordinaria a mezzo del Sindaco del Comune nel cui territorio è situato l' edificio. Il Sindaco, ricevuta l' istanza e compiuti gli accertamenti del caso, la trasmette con le proprie valutazioni alla Segreteria generale straordinaria per il seguito di competenza.
4. Qualora la domanda sia ritenuta meritevole di accoglimento il Segretario generale straordinario procede all' emissione del relativo provvedimento, dandone comunicazione al Comune ed agli interessati.
5. Per le finalità del presente articolo il Segretario generale straordinario è autorizzato a provvedere all' adeguamento degli elaborati progettuali anche mediante il conferimento di incarichi ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
6. Per le medesime finalità sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. I fondi accreditati affluiscono alla contabilità speciale istituita dall' articolo 8, secondo comma, della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57.
6 bis. Nei casi di intervento di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, qualora l'esecuzione delle opere sia resa impossibile per le modificazioni intervenute nello stato dell'immobile e quando la non corretta esecuzione dei lavori sia stata aggravata dall'incuria conseguente all'abbandono dell'immobile stesso da parte dell'impresa esecutrice dichiarata fallita, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici, su istanza degli interessati da presentarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13, è autorizzata ad affidare un incarico di progettazione per l'adeguamento del progetto originario alla situazione sopravvenuta, applicando prezzi correnti.
6 ter. Per le finalità di cui al comma 6 bis, la Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici è autorizzata a concedere il contributo o a rideterminare quello eventualmente già concesso, tenendo conto delle risultanze del progetto rielaborato a prezzi correnti, fermo restando il rispetto di ogni altra previsione in materia di concessione dei contributi.
6 quater. Le opere di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 30/1977, così come previsto dal comma 6 bis, sono eseguite dagli interessati entro il termine fissato dal Comune, anche in deroga al disposto di cui all'articolo 39 bis, comma 2, della legge regionale 50/1990.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 27, comma 18 quater, L. R. 63/1977 nel testo modificato da art. 8, comma 1, L. R. 37/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 44, L. R. 13/1998
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 45, L. R. 13/1998
4Comma 6 bis aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
5Comma 6 ter aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
6Comma 6 quater aggiunto da art. 14, comma 22, L. R. 13/2000
7Derogata la disciplina del comma 3 da art. 5, comma 83, L. R. 4/2001
8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 24/2005
Art. 105
 
1. Gli aventi titolo ai benefici previsti dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio, hanno facoltà di ottenere un contributo alternativo, di importo non superiore all' 80 per cento del contributo in conto capitale che sarebbe loro spettato, ai sensi del predetto articolo 50, avuti riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, della citata legge regionale n. 63 del 1977, riferiti alla data di inizio dei lavori di riparazione previsti dal progetto esecutivo, per completare l' intervento di riparazione, assistito dai benefici previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, di un edificio destinato ad uso di civile abitazione, danneggiato dagli eventi sismici del 1976, imputando detto contributo ai costi delle opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977.
2. Il contributo è concesso con le modalità di cui al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, su domanda da presentarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Il contributo previsto dal presente articolo tiene luogo di quello recato dall' articolo 15 della citata legge regionale n. 30 del 1977. Sul costo delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della citata legge regionale n. 30 del 1977, eventualmente non coperto dal predetto contributo alternativo, ai relativi beneficiari non spettano i contributi per il pagamento degli interessi sui mutui eventualmente contratti o quelli ventennali costanti previsti rispettivamente dagli articoli 28 e 30 della citata legge regionale n. 30 del 1977.
Art. 106
 
1. I compensi dovuti dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria per gli incarichi conferiti ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, alle società di progettazione di cui all' articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero a professionisti singoli od associati, la cui corresponsione è subordinata all' avvenuto collaudo delle opere realizzate direttamente dai Comuni o dalla Segreteria generale straordinaria, possono essere liquidati, a titolo provvisorio, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori e sono soggetti all' eventuale conguaglio sulla base delle risultanze contenute negli atti di approvazione dei certificati anzidetti.
2. I compensi liquidati a titolo provvisorio a norma del comma 1 sono corrisposti, a domanda degli interessati, previo rilascio di formale impegno a versare nel Fondo di solidarietà regionale, su invito del Comune o della Segreteria generale straordinaria, le somme eventualmente percepite indebitamente, secondo quanto risulta dagli atti di approvazione dei predetti certificati, senza maggiorazione di interessi.
3. In seguito all' emissione degli atti di approvazione dei certificati di cui al comma 1, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, per gli incarichi di rispettiva competenza, provvedono a liquidare, in via definitiva, a saldo delle prestazioni effettuate, i compensi residui eventualmente spettanti; le somme corrisposte a titolo provvisorio rimangono acquisite a titolo definitivo sino a concorrenza dell' importo liquidato.
4. I compensi eventualmente liquidati ai soggetti indicati al comma 1 anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base dell' importo lordo revisionato dei lavori, quale risulta dal certificato di collaudo o da quello di regolare esecuzione dei lavori, sono fatti salvi a titolo provvisorio, previo rilascio da parte del soggetto percipiente del formale impegno indicato al comma 2.
Art. 107
 
1. Ai fini della determinazione dei compensi spettanti ai disciolti gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, le convenzioni stipulate dai professionisti appartenenti ai predetti gruppi tecnici in conformità allo schema approvato con DPGR 28 novembre 1977, n. 2084/Pres., si intendono modificate secondo quanto previsto dal DPGR 9 agosto 1978, n. 041/SGS, con effetto dalla data di pubblicazione di tale provvedimento sul Bollettino ufficiale della Regione.
Art. 108
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese relative ad interventi diretti a fronteggiare situazioni di emergenza, conseguenti ad eventi calamitosi imprevisti, sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 13, primo e secondo comma, della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24, anche se disposte in difetto della documentazione contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 109
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese in questione va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 47, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 110
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere interamente a proprio carico le spese sostenute dai Comuni, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per il ripristino della destinazione d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati.
2. La domanda per ottenere il rimborso delle spese di cui al comma 1 va presentata alla Segreteria generale straordinaria entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 111
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Meduno i finanziamento necessari per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali, già ammesso ai benefici previsti dalla legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento volti a consentire una diversa destinazione d' uso dell' edificio, nell' ambito dei servizi pubblici o sociali, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio.
3. A tal fine il Comune interessato deve presentare apposita domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, esclusa quella contenuta nel secondo comma dell' articolo 75 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni.
5. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Meduno, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Note:
1Derogata la disciplina del comma 3 da art. 89, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 112
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità montana delle Valli del Torre i finanziamenti necessari per il ripristino dell' immobile residenziale danneggiato dagli eventi sismici, sito in Tarcento, e denominato << Villa Solero >>. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento al fine di adibire l' edificio, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell' organismo edilizio, a centro per l' assistenza tecnica, la formazione professionale e, in genere, per la valorizzazione dell' artigianato locale, nonché a sede di iniziative di carattere scientifico e culturale.
2. A tal fine la suddetta Comunità montana deve presentare domanda alla Segreteria generale straordinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Per le finalità di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante della Comunità montana interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 113
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la spesa ritenuta ammissibile degli interventi di ripristino di immobili a carattere residenziale danneggiati dagli eventi sismici, acquisiti successivamente alla data del 6 maggio 1976 e prima della data di entrata in vigore della presente legge, da associazioni, non aventi scopo di lucro, per essere destinati a centri assistenziali a favore dei propri associati.
2. Il ripristino può comprendere pure interventi di ristrutturazione, ampliamento, completamento, adattamento e miglioramento intesi a consentire la diversa destinazione d' uso degli edifici, affinché possano essere assolte le finalità istituzionali dell' associazione.
3. Gli interventi di cui al comma 2 sono finanziati in aggiunta ai contributi già concessi al titolare originario ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali sono fatti salvi a tutti gli effetti.
4. Le domande intese ad ottenere il finanziamento devono essere presentate al Comune entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. La concessione del finanziamento è subordinata alla stipula di una convenzione con il Comune intesa ad assicurare la destinazione d' uso dell' edificio per un periodo non inferiore a dieci anni.
6. Per gli interventi di cui al presente articolo l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
7. Per l' istruttoria delle domande, la concessione e l' erogazione del finanziamento, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni procedurali relative alle opere di cui all' articolo 75, ultimo comma della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 114
 
1. Con effetto dalla data di entrata in vigore della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, le disposizioni ivi contenute nei Capi I e II, non trovano applicazione in relazione alle opere assistite dalle provvidenze recate dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, le quali continuano ad essere pertanto regolate, per quanto concerne il controllo sull' osservanza delle norme sismiche, dalle norme speciali contenute negli articoli 14 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e 46 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 115
 
1. Limitatamente agli interventi edilizi finanziati con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, gli adempimenti previsti dalla legge regionale 20 giugno 1988, n. 57, dalla legge 5 marzo 1990, n. 46 e dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, sono sostituiti da una dichiarazione del progettista dell' edificio o del direttore dei lavori attestante la rispondenza dell'impianto o dell'intervento alla normativa di sicurezza.
2. Le dichiarazioni rilasciate in conformità al presente articolo anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sono fatte valide a tutti gli effetti.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 25, L. R. 13/1998
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 138, comma 24, L. R. 13/1998
Art. 116
 
1. Per le unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario funzionale di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri connessi alla corresponsione in favore dei Comuni da parte dei soggetti cessionari delle unità medesime, in forza dell' esercizio del diritto di prelazione loro spettante in base alle vigenti disposizioni, dei diritti di segreteria sui contratti di cessione, ai sensi delle previsioni contenute nella tabella D) allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, modificata dall' articolo 27 del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131.
2. Qualora gli atti di cessione delle unità immobiliari di cui al comma 1 siano redatti con l' intervento del notaio, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico le spese del rogito notarile, esclusa ogni altra spesa di natura tributaria o connessa all' iscrizione catastale delle nuove unità immobiliari o comunque inerente o dipendente dagli atti di cessione anzidetti.
3. Il rimborso delle spese di cui ai commi 1 e 2 è disposto dal Comune nel cui territorio sono situati gli immobili oggetto di cessione, sulla base della documentazione giustificativa prodotta dagli interessati. Per l' assegnazione dei fondi necessari, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore a dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 117
 
1. Ai fini dell' applicazione delle disposizioni contenute nell' articolo 46 della legge regionale 11 maggio 1988, n. 28, come modificato dall' articolo 28 della legge regionale 25 novembre 1988, n. 64, gli edifici siti in Comune di Enemonzo, colpiti da ordinanza di sgombero a causa di potenziali fenomeni di sprofondamento del terreno verificatisi a seguito degli eventi sismici del 1976, sono equiparati, a tutti gli effetti, agli edifici distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno stabilite le modalità per la presentazione delle domande di ricostruzione degli edifici, ai sensi della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nonché i criteri per la concessione ed erogazione dei relativi contributi.
3. Gli interventi richiamati dal presente articolo sono finanziati al di fuori dei programmi annuali degli interventi edilizi di cui all' articolo 20 della citata legge regionale n. 63 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore del Sindaco del Comune di Enemonzo, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 118
 
1. L' Amministrazione regionale, anche allo scopo di accelerare la graduale riconsegna delle aree liberate dalle abitazioni prefabbricate provvisorie ai relativi proprietari, promuove la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato che per le loro caratteristiche strutturali e funzionali si prestano ad un eventuale riutilizzo nell' ambito degli interventi predisposti dalle Autorità di protezione civile.
2. Per conseguire i fini di cui al comma 1 e per assicurare la buona conservazione delle suddette strutture prefabbricate, il Segretario generale straordinario, previa deliberazione della Giunta regionale, è autorizzato ad acquisire, nell' ambito del territorio regionale, un' area atta allo scopo, nonché a realizzare le relative opere infrastrutturali, anche con la collaborazione tecnica ed amministrativa della Direzione regionale della protezione civile.
Art. 119
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, per le opere finanziate con spesa a carico dei capitoli attribuiti alla Segreteria generale straordinaria, non trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 13, comma 3, del decreto legge 28 febbraio 1983, n. 55, convertito, con modificazioni, nella legge 26 aprile 1983, n. 131, come sostituito dall' articolo 9, comma 5, del decreto legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440, concernenti il contenimento nella percentuale massima del 30 per cento dell' incremento della spesa di progetto conseguente all' approvazione di perizie di variante e/o suppletive.
2. Sono fatti salvi i finanziamenti eventualmente disposti prima della data di entrata in vigore della presente legge in conformità al comma 1.
Note:
1Articolo interpretato da art. 90, comma 1, L. R. 37/1993
2Articolo interpretato da art. 14, comma 11, L. R. 13/2000
Art. 120
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore di soggetti non titolari dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici, sono fatti salvi agli effetti contributivi purché l' immobile sia appartenuto alla data degli eventi sismici ed appartenga tuttora ad uno o più soggetti legati al beneficiario da vincolo di parentela o di affinità.
Art. 121

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 111, comma 9, L. R. 37/1993
Art. 122
 
1. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, gli atti ed i provvedimenti di spesa assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per l' esecuzione delle opere di riparazione degli edifici considerati all' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, per i quali non sia stata stipulata la convenzione ivi prevista, purché la stessa venga comunque acquisita agli atti del Comune, anche se sottoscritta dagli aventi causa dell' originario titolare dell' edificio.
Art. 123
 
1. In deroga alle vigenti disposizioni, non si fa luogo a dichiarazione di decadenza nei confronti dei proprietari degli edifici compresi negli ambiti di cui all' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano alienato in corso d' opera al Comune gli edifici medesimi al di fuori dei casi consentiti in forza del combinato disposto di cui all' articolo 38 della citata legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni, e 31 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
2. Fino alla data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti agli alienanti a titolo di contributo, anche in supero dei parametri di convenienza economica di cui all' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35 e nonostante il difetto di taluni requisiti e condizioni richiesti dal citato articolo 11 della legge regionale n. 30 del 1977, e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.
3. Dopo la data del negozio di alienazione, gli importi di spesa erogati fino alla entrata in vigore della presente legge per la riparazione degli edifici di cui al comma 1 sono riconosciuti, a titolo di finanziamento, entro i limiti del quadro economico, in favore del Comune acquirente per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2. I relativi provvedimenti di spesa sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 124
 
1. I contributi eventualmente concessi, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), a favore dei proprietari emigrati all' estero o residenti in altri Comuni del territorio nazionale, per la riparazione dell' alloggio da essi abitualmente occupato, sono fatti salvi a tutti gli effetti, purché al tempo della concessione dei contributi non siano stati proprietari, essi stessi o un loro familiare, di altro alloggio nello stesso Comune ove sorgeva l' immobile o in altri Comuni limitrofi, adeguato alle necessità del proprio nucleo familiare, intendendosi per adeguato l' alloggio composto da un numero di vani, esclusi gli accessori, pari a quello dei componenti la famiglia, con un minimo di due vani utili.
Art. 125
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, considerando, ai fini dell' applicazione del DPGR 12 settembre 1978, n. 044/SGS, vani pertinenti quelli corrispondenti all' applicazione della maggiorazione di due unità anziché al numero degli occupanti, come stabilito dall' articolo 6 del DPGR 5 agosto 1977, n. 01615/Pres., al parametro che individua la ricettività abitativa minima di cui all' articolo 2 del citato DPGR n. 01615/Pres. del 1977.
Art. 126
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi di cui all' articolo 15, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni contenute nell' articolo 39 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, anche nel caso in cui le opere previste dall' articolo 5, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, risultassero già collaudate alla predetta data.
Art. 127
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dalla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base di domande presentate oltre il termine indicato dall' articolo 20 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 128

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 116, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 129
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in difetto del previo versamento presso la Tesoreria degli acconti di contributi riscossi dagli interessati in base all' articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, e successive modifiche ed integrazioni, come indicato dall' articolo 6, sesto comma, della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti validi a tutti gli effetti a condizione che gli importi relativi ai predetti acconti siano stati comunque posti in detrazione dal contributo concesso in forza della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 130
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nella misura prevista dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, in favore dei proprietari di alloggi occupati alla data del 6 maggio 1976 dal titolare del diritto reale di godimento e dal suo nucleo familiare, sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 131
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi previsti dall' articolo 15, primo comma, lettera a), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della presente legge, anche a favore del comproprietario non richiedente in relazione all' unità abitativa effettivamente occupata dal medesimo, sono fatti salvi a tutti gli effetti purché la domanda introduttiva del procedimento contributivo presentata da altro comproprietario avesse ad oggetto un edificio comprendente più unità immobiliari in comproprietà.
Art. 132

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 56, comma 4, L. R. 48/1991
Art. 133

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 58, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 134
 
1. I contributi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in favore dei soggetti indicati dall' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, titolari di edifici per la riparazione dei quali sia stata disposta la concessione dei benefici previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, e 27 agosto 1976, n. 46, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché i predetti benefici non siano stati completamente erogati in base alle leggi da ultimo indicate e siano state comunque restituiti dagli interessati ovvero portati in detrazione dei contributi oggetto della sanatoria del presente articolo.
Art. 135
 
1. I contributi in conto interessi eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 27, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, cumulativamente a quelli previsti dall' articolo 27, primo comma, lettera a), della citata legge regionale n. 30 del 1977, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, nei limiti dell' importo del progetto approvato dalle opere di riparazione eccedente i contributi a fondo perduto concessi ai sensi delle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, Capo III.
Art. 136
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti, prima dell' entrata in vigore della presente legge, in favore dei soggetti rientranti nelle categorie dei successibili, secondo le norme della successione legittima, muniti dei requisiti previsti dall' articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, e successive modificazioni ed integrazioni, sono fatti salvi agli effetti contributivi anche in assenza di domanda specifica e sempreché l' alienante avesse avuto titolo al contributo per la riparazione.
Art. 137
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi di cui alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti prima dell' entrata in vigore della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, per il completo ripristino di edifici ad uso misto sono fatti salvi a tutti gli effetti anche se l' unità immobiliare destinata ad uso diverso dall' abitazione soddisfa le finalità previste dall' articolo 40 della citata legge regionale n. 2 del 1982.
Art. 138

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 97, comma 5, L. R. 37/1993
Art. 139

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 63, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 140
 
1. Le domande intese ad ottenere i benefici di cui ai Capi I e II, del Titolo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, erroneamente presentate entro i termini utili in un Comune diverso da quello di residenza, o da quello in cui era situato l' immobile, purché compreso tra quelli classificati ai sensi del DPGR 20 maggio 1976, n. 0714/Pres., e successive modifiche ed integrazioni, possono essere utilmente istruite dal Comune ricevente agli effetti della concessione dei contributi.
2. I provvedimenti di diniego dei contributi eventualmente assunti sulle domande indicate al comma 1, sono annullati e, per l' effetto, le domande stesse sono fatte valide ai fini della concessione dei contributi.
Art. 141
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti ai sensi dell' articolo 48, primo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, prima dell' entrata in vigore della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, a favore di soggetti muniti di requisiti indicati dall' articolo 19 della citata legge regionale n. 55 del 1986, sono fatti validi agli effetti contributivi.
Art. 142
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 49 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore di nuclei familiari di nuova formazione composti da soggetti conviventi << more uxorio >> sono fatti salvi a tutti gli effetti.
Art. 143
 
1. I provvedimenti di accoglimento di massima e/o di concessione dei contributi eventualmente assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore dei successori per causa di morte dei titolari dei beni distrutti o demoliti a causa degli eventi sismici, sono fatti salvi a tutti gli effetti, a condizione che le successioni si siano aperte anteriormente alla data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. I provvedimenti di accoglimento di massima resi validi ai sensi del comma 1 sono utili ai fini della concessione dei relativi benefici.
Art. 144
 
1. I contributi previsti dall' articolo 56 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente disposti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, con più provvedimenti di concessione assunti in tempi diversi sino a concorrenza dell' importo della spesa ammessa ed aggiornati con gli indici vigenti alla data di emissione di ciascun decreto, per la ricostruzione non contestuale dei vani di un' unica unità immobiliare destinata ad attività produttiva sono fatti salvi a tutti gli effetti ancorché intestati al coniuge del beneficiario originario.
Art. 145
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle norme ordinate sotto il Titolo III, Capo III, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, in difetto dell' autorizzazione assessorile a trasferire il contributo in altro Comune ai sensi dell' articolo 31 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi purché si tratti di un edificio ad uso misto e sia stata rilasciata, ai sensi dell' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, e successive modificazioni ed integrazioni, l' autorizzazione a trasferire il contributo afferente l' unità abitativa.
Art. 146
 
1. I finanziamenti eventualmente disposti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell' articolo 75 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di progetti il cui quadro economico non ha rispettato i limiti percentuali dell' accantonamento per la revisione prezzi come stabiliti in via amministrativa, sono fatti salvi a tutti gli effetti sempreché il finanziamento abbia conseguito le finalità previste dalla norma applicata.
Art. 147
 
1. I contributi eventualmente concessi cumulativamente ai richiedenti, prima della data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 61 bis, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni introdotte con l' articolo 20 della presente legge, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche se l' alloggio è stato ricostruito su terreno assegnato ad uno solo dei richiedenti, in forza di una concessione edilizia rilasciata al medesimo soggetto assegnatario.
2. I provvedimenti di autotutela eventualmente adottati prima della data di entrata in vigore della presente legge, con riferimento ai decreti di concessione dei contributi fatti salvi a norma del comma 1, sono annullati. Per effetto dell' annullamento, le somme eventualmente versate dagli interessati in seguito all' adozione del provvedimento di autotutela sono loro restituite. A tal fine, l' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 148
 
1. I provvedimenti di spesa eventualmente assunti per le finalità di cui all' articolo 68, settimo comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, nel testo risultante dalle modificazioni da ultimo introdotte con l' articolo 21 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, ancorché disposti sulla base del contratto preliminare d' acquisto, sempreché venga acquisito agli atti del Comune il contratto definitivo prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 149
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa assunti, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per la realizzazione delle opere pubbliche di cui al Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, i cui progetti non siano stati redatti in conformità alle previsioni del Documento tecnico DT 12, concernente il Preziario unificato di infrastrutture, approvato con DPGR n. 190/SGS del 6 novembre 1980, e successivi aggiornamenti, modifiche ed integrazioni.
Art. 150

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 70, comma 3, L. R. 48/1991
Art. 151
 
1. I provvedimenti di erogazione della rata di saldo dei contributi previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente assunti fino alla data di entrata in vigore della presente legge in difetto dell' accertamento della regolare esecuzione dei lavori previsto dall' articolo 18, terzo comma, punto 3), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, sono fatti salvi a tutti gli effetti, sempreché sia stato acquisito agli atti d' ufficio il certificato di regolare esecuzione redatto dal Direttore dei lavori.
Art. 152
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge sulla base delle domande presentate, ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, da parte di soggetti che abbiano ultimato i lavori ivi previsti dopo il 9 agosto 1977; sono altresì fatti salvi i provvedimenti di concessione dei contributi disposti ai sensi della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, nonché della citata legge regionale n. 25 del 1978, in favore delle cooperative edilizie i cui soci occupavano alla data del 6 maggio 1976 alloggi appartenenti al demanio dello Stato - ramo lavori pubblici - in forza di formale assegnazione, ancorché provvisoria, ovvero in virtù di subingresso per legittimo titolo all' originario assegnatario.
Art. 153
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge senza l' applicazione degli indici di convenienza economica previsti dall' articolo 4 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, sono fatti salvi purché le relative domande siano state utilmente presentate prima della data di entrata in vigore della citata legge regionale n. 35 del 1979.
Art. 154
 
1. Sono fatti salvi a tutti gli effetti i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in applicazione dell' articolo 5 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 46, e successive modificazioni ed integrazioni, nei confronti delle opere la cui esecuzione rientrava nelle competenze della Segreteria generale straordinaria, ai sensi dell' articolo 12, quarto comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 1 della legge regionale 14 giugno 1984, n. 18, e ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
Art. 155

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 67, comma 2, L. R. 48/1991
Art. 156
 
1. Il rapporto d' impiego semestrale del personale assunto in posizione di comando, ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 24 febbraio 1986, n. 8, decorre dalla data di effettiva presa in servizio presso i Comuni che ne hanno richiesto la disponibilità.
2. Sono fatti salvi, a tutti gli effetti, i provvedimenti di spesa eventualmente assunti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in conformità alle previsioni del comma 1.
Art. 157
 
1. In via di interpretazione autentica, per le opere eseguite dalla Segreteria generale straordinaria, la data di inizio dei lavori rilevante sotto il profilo urbanistico - edilizio, ai fini del rispetto del termine di un anno dal rilascio della concessione edilizia, o di quello eventualmente più breve previsto dal regolamento edilizio, è quella del primo verbale di consegna dei lavori previsto dal contratto d' appalto in cui si trova inserito il progetto relativo all' edificio oggetto della concessione edilizia, indipendentemente dall' effettivo inizio dei lavori afferenti il predetto edificio.
Art. 158
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi, eventualmente assunti anteriormente dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, in favore dei soggetti titolari di edifici in corso di costruzione alla data degli eventi sismici, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, anche in deroga al divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
Art. 159
 
1. I benefici previsti dall' articolo 40 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, eventualmente concessi anteriormente alla data di entrata i vigore della presente legge per il ripristino o per la ricostruzione di un' opera che risulti estranea, in tutto o in parte, alla categoria astrattamente definita dalle disposizioni agevolative in concreto applicate, sono fatti salvi, a tutti gli effetti, sempreché l' opera finanziata realizzi comunque le finalità poste dall' articolo 12 bis della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, come inserito dall' articolo 9 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e integrato dall' articolo 2 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
Art. 160
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 27 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, così come introdotte dall' articolo 10 della presente legge, eccettuate quelle contenute nei commi 7, 11, 12, 13 e 17, non si applicano nei casi in cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia stata approvata la graduatoria degli aventi diritto alla cessione delle unità immobiliari ricostruite, ai sensi dell' articolo 28 della citata legge regionale n. 63 del 1977.
2. In deroga al disposto del comma 1, qualora, alla data di entrata in vigore della presente legge, non siano stati ancora perfezionati gli atti di cessione delle unità immobiliari ricostruite, il Comune può disporre, con propria deliberazione, la modifica della graduatoria anzidetta in applicazione delle nuove disposizioni richiamate al comma 1.
3. La disposizione contenuta nel comma 11 dell' articolo 27 della citata legge regionale n. 63 del 1977, così come introdotta dall' articolo 10 della presente legge, si applica anche ai soggetti che siano decaduti dal diritto di prelazione anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 161

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 48, comma 2, L. R. 37/1993
Art. 162
 
1. Le disposizioni recate dall' articolo 63 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, e successive modificazioni ed integrazioni, sono estese agli incarichi ivi previsti conferiti dai Comuni non oltre la data del 30 aprile 1990.
Art. 163
 
1. Anche in relazione a quanto disposto dall' articolo 1, ultimo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, i pagamenti eventualmente disposti dai funzionari delegati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per far fronte alle spese relative al personale non di ruolo assunto dai Comuni per le necessità di ricostruzione, ai sensi degli articoli 35 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e 67 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, sono fatti salvi a tutti gli effetti, ancorché effettuati mediante l' utilizzo delle somme non impegnate e rimaste disponibili sugli ordini di accreditamento ed erroneamente trasportate anche per più esercizi finanziari, ai sensi dell' articolo 21 della legge regionale 20 giugno 1982, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 164

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 136, comma 4, L. R. 37/1993
Art. 165
 
1. Il personale assunto mediante contratti di lavoro a termine in attuazione dell' articolo 83 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, ed in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge può essere inquadrato nel ruolo unico regionale nella qualifica funzionale in cui è stata disposta l' assunzione, purché sia in possesso di tutti i requisiti previsti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad eccezione del limite di età.
2. Al personale di cui al comma 1, spetta alla data di inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio iniziale della qualifica funzionale di inquadramento;
b) quota salario, di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.

3. Per la determinazione della quota salario di cui al comma 2, lettera b), la data del 31 dicembre 1982 indicata al secondo comma dell' articolo 23 ed al primo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, va sostituita dalla data di inquadramento nel ruolo unico regionale. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49 del 1984, per << stipendio in godimento >> e per << stipendio iniziale >> si intende lo stipendio iniziale di cui alla lettera a).
4. Qualora, per effetto dell' inquadramento al personale di cui al comma 1 venisse attribuito, uno stipendio inferiore a quello in godimento, è attribuito per la differenza un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
5. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro sessanta giorni dalla data medesima.
6. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 si consegue previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica, i cui criteri e modalità di svolgimento saranno stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 166

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 1, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 168
 
1. Sono abrogati l' articolo 11 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70, nel testo risultante a seguito delle modificazioni da ultimo introdotte con gli articoli 32 e 33 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, e l' articolo 31 della citata legge regionale n. 26 del 1988.
2. Le disposizioni abrogate a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione limitatamente alle domande di trasferimento del contributo presentate non oltre il 31 dicembre 1990 in relazione alle quali non sia ancora intervenuto, alla predetta data, il provvedimento autorizzatorio del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato alla ricostruzione.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 41, comma 1, L. R. 48/1991
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, L. R. 48/1991
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 3, comma 1, L. R. 64/1991
4Integrata la disciplina del comma 2 da art. 17, comma 1, L. R. 9/1994
Art. 169
 
2. Le disposizioni soppresse a norma del comma 1 continuano a trovare applicazione relativamente alle istanze presentate, fino ad un anno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, al Comune competente per il successivo inoltro alla Segreteria generale straordinaria, da parte di soggetti che, alla predetta data, hanno inoltrato domanda intesa ad ottenere i benefici previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63, e loro successive modificazioni ed integrazioni. Possono tuttavia essere presentate senza limiti temporali le istanze formulate in seguito all' emissione di un provvedimento di diniego del contributo, adottato in via di autotutela in luogo di altro provvedimento di diniego, previamente annullato, sulla base del quale sia stata presentata istanza entro il predetto termine.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 43, comma 1, L. R. 48/1991
Art. 170
 
1. Sono abrogate le disposizioni contenute nell' articolo 25 della legge regionale 11 gennaio 1982, n. 2, e 9 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26.
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 171
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19, 26, 43, 67 e 105 fanno carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 193.138.196.848 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato nel BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 172
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 61 bis della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, come modificato ed integrato dall' articolo 20 della presente legge, è autorizzato, nell' anno 1990, il limite di impegno di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 2009.
3. L' onere complessivo di lire 600 milioni, corrisponde alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992, fa carico al capitolo 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di pari importo.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 2009 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 600 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8960 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnato dallo Stato >> dello stato di previsione precitato.
6. Lo stanziamento del precitato capitolo 8664 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
7. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione, n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 92 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8677 dopo la locuzione << religioso >> viene inserita la locuzione << sociale culturale >>.
8. Gli oneri derivanti dall' applicazione del decimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45, così come inseriti dall' articolo 54 della presente legge, fanno carico al capitolo 8613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.604.568.313 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990; nella denominazione del predetto capitolo 8613, dopo la locuzione << per il ripristino >> viene inserita la locuzione << dei confini e >>.
Art. 173
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 40, comma 3, della presente legge, e dell' articolo 35, sesto comma, della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55, così come inserito dall' articolo 63 della presente legge, e dell' articolo 147 della presente legge fanno carico al capitolo 8624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 1.198.156.596 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 48 fanno carico al capitolo 8677 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990 - 1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 9.830.167.896 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 49 fanno carico al capitolo 8681 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 751.460.024 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 174
 
1. Per le finalità previste dagli articoli 70 e 72 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 8621 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul medesimo capitolo 8621 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
5. Nella denominazione del predetto capitolo 8621 la locuzione << ai Comuni >> viene sostituita dalla locuzione << alle Amministrazioni comunali e provinciali >>.
Art. 175
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 75, 76 e 77 fanno carico al capitolo 8615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 5.710.088.913 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 30, comma 1, lettera b), della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, così come integrato dall' articolo 80 della presente legge, e gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 81 della presente legge fanno carico al capitolo 8701 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 100 milioni corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 176
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 104, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è, istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione VII - il capitolo 8716 (1.1.210.3.07.26) con la denominazione << Spese per l' esecuzione di opere tese a rimediare alla non corretta esecuzione delle opere di riparazione o di ricostruzione nei casi di intervento pubblico previsti dalle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30, e 23 dicembre 1977, n. 63 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1980 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8716 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8716 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 104, comma 5, fanno carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 4.324.296.046 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3037 del 21 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 177
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 108 fanno carico al capitolo 8652 dello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento di lire 893.804.898 corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, a sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3034 del 5 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 42 del 27 marzo 1990.
Art. 178
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 109 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8718 (1.1.242.3.08.15) con la denominazione << Rimborso delle spese per l' ampliamento degli edifici adibiti agli usi di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 2 del 1982, il cui recupero sia già stato ammesso ai benefici della legge regionale n. 34 del 1976 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8718 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 179
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 110 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione IV - il capitolo 8719 (1.1.232.3.04.15) con la denominazione << Rimborso ai Comuni delle spese per il ripristino delle destinazioni d' uso in atto alla data degli eventi sismici di edifici temporaneamente adibiti dopo tale data a servizi logistici di una tendopoli di sinistrati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8719 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8719 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 180
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 111 è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8721 (1.1.232.3.08.15) con la denominazione << Finanziamento al Comune di Meduno per il ripristino di un edificio danneggiato dagli eventi sismici, destinato al 6 maggio 1976 ad uso scolastico ed a servizi sociali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 1.000 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8721 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8721 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 181
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 112 è autorizzata la spesa di lire 600 milioni per l' anno 1990.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8720 (1.1.234.3.08.15) con la denominazione << Finanziamento alla Comunità montana delle Valli del Torre per il ripristino dell' immobile danneggiato dagli eventi sismici << Villa Solero >> sito in Tarcento, compresi gli interventi di ristrutturazione, completamento, adattamento e miglioramento dell' edificio stesso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 600 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8720 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8720 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 182
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 113 è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990- 1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 8722 (1.1.242.3.08.07) con la denominazione << Finanziamenti a favore di associazioni per il ripristino di immobili danneggiati dagli eventi sismici da destinare a fini assistenziali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 150 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 150 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8722 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8722 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 150 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 183
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 116 è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VII - il capitolo 8633 (1.1.163.2.07.26) con la denominazione << Rimborso ai soggetti cessionari delle unità immobiliari ricostruite negli ambiti di intervento unitario di cui all' articolo 14, secondo comma, punto 4), della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni, delle spese per diritti di segreteria e per i rogiti notarili ai contratti di cessione >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 500 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8633 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8633 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 184
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 118 è autorizzata la spesa di lire 250 milioni per l' anno 1990.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 è istituito - alla Rubrica n. 27 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione IV - il capitolo 8717 (1.1.210.3.04.15) con la denominazione << Spese per l' acquisizione di un' area e per le opere infrastrutturali necessarie a realizzare la concentrazione dei prefabbricati di proprietà dello Stato >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 250 milioni per l' anno 1990.
3. Al precitato onere di lire 250 milioni per l' anno 1990 si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione: tale importo corrisponde a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990, pubblicato sul BUR n. 46 del 7 aprile 1990.
4. Sul precitato capitolo 8717 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
5. Sul medesimo capitolo 8717 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 250 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 185
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.