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LEGGE 18 marzo 1977, n. 63

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.

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Testo in vigore dal:  20-3-1977
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

Articolo unico

È convertito in legge il decreto-legge 17 gennaio 1977, n. 3, contenente modificazioni alla legge 4 aprile 1964, n. 171, recante norme per la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate, con le seguenti modificazioni:
Nell'articolo 1, al primo comma del testo sostitutivo dell'articolo 4 della legge 4 aprile 1964, n. 171, in luogo delle parole: "o congelate", sono inserite le seguenti:
", congelate o scongelate";
al terzo comma del testo anzidetto, le parole: "o congelata" sono sostituite dalle seguenti: ", congelata o scongelata";
dopo lo stesso terzo comma è inserito il seguente:
"Il ricongelamento è consentito solo nei casi e nei modi previsti dal regolamento, e comunque una sola volta".
Nell'articolo 3, al primo comma, le parole: "possono ottenere l'estensione da parte del sindaco dell'autorizzazione alla vendita di tutti i prodotti compresi nelle tabelle suddette", sono sostituite dalle seguenti: "le quali sono unificate, possono effettuare la vendita anche delle carni congelate o scongelate, quando gli spacci rispondano alle condizioni igienico-sanitarie previste dalle leggi vigenti e dal presente decreto e purché ne diano preventiva comunicazione all'autorità comunale, la quale dispone per l'immediato accertamento delle condizioni stesse".
Nell'articolo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:
"Il reato di frode nell'esercizio del commercio, previsto dall'articolo 515 del codice penale, è punito, quando consista nella vendita di carne scongelata per fresca, o nella vendita di carne ripetutamente ricongelata, qualora il fatto non costituisca più grave delitto, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da lire un milione a lire 50 milioni";
il terzo comma è sostituito dal seguente:
"La condanna al massimo della pena, o la recidiva, comportano la revoca dell'autorizzazione".
Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:
Art. 4-bis. - "Le modifiche al regolamento di esecuzione che si rendano necessarie in conseguenza delle modificazioni apportate al presente decreto in sede di conversione, devono essere emanate entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione".

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 18 marzo 1977

LEONE ANDREOTTI - DONAT-CATTIN - BONIFACIO - MARCORA - DAL FALCO

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO