Art. 1
1. Al fine di consentire la realizzazione dei progetti di interesse agricolo ammissibili ai benefici del FEOGA - Sezione orientamento - previsti dal regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e loro successive modificazioni ed integrazioni, relativi ad un' azione comune per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti, previsti quali beneficiari dai regolamenti medesimi, sovvenzioni, a titolo di partecipazione finanziaria, sotto forma di un contributo in conto capitale, nella misura massima prevista a carico dello Stato membro.
2. L' erogazione del contributo potrà avvenire dopo la decisione della Commissione CEE.
4. La decisione formale relativa alla partecipazione finanziaria prevista dall' articolo 13, paragrafo 3, del regolamento ( CEE ) n. 355/77, come sostituito dall' articolo 1, punto 9), del regolamento ( CEE ) n. 1932/84, potrà essere rilasciata in base a deliberazione giuntale.
6. Le somme assegnate dallo Stato per le provvidenze di cui ai commi precedenti saranno destinate a reintegrare le anticipazioni concesse dall' Amministrazione regionale ai sensi della presente legge.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
1. Per le finalità previste dalla presente legge, nel lo stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1988-1990 e del bilancio per l' anno 1988, è istituito << per memoria >> - alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - spese di investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7521 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale ai soggetti beneficiari dei contributi in conto capitale per il miglioramento delle condizioni di trasformazione e di commercializzazione dei prodotti agricoli in attuazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni. >>
3. Per l' iscrizione a bilancio delle assegnazioni statali disposte ai sensi dell'
articolo 5, comma 1, della legge 8 novembre 1986, n. 752, per il finanziamento del predetto regolamento CEE, vengono istituiti << per memoria >> nei bilanci citati i seguenti capitoli:
a) nello stato di previsione dell' entrata al Titolo II - Categoria 2.3. - il capitolo 488 (2.3.2.) con la denominazione << Acquisizione di fondi per l' attuazione di interventi in applicazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni >>;
b) nello stato di previsione della spesa alla Rubrica n. 21 - Programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7522 (2.1.243.3.10.10.) con la denominazione << Contributi in conto capitale per l' attuazione di interventi in applicazione del regolamento ( CEE ) n. 355 del 15 febbraio 1977, modificato dal regolamento ( CEE ) n. 1932 del 19 giugno 1984 e successive modificazioni e integrazioni - fondi statali >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.