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LEGGE 8 novembre 1986, n. 752

Legge pluriennale per l'attuazione di interventi programmati in agricoltura.

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Testo in vigore dal:  14-11-1986

Art. 5

1. Al finanziamento degli interventi previsti dal regolamento (CEE) numero 797/85, relativo al miglioramento della efficienza delle strutture agrarie, e dagli altri regolamenti comunitari in materia di azioni strutturali è destinata la somma di lire 2.500 miliardi, di cui lire 450 miliardi per l'anno 1986, lire 475 miliardi per l'anno 1987, lire 500 miliardi per l'anno 1988, lire 525 miliardi per l'anno 1989 e lire 550 miliardi per l'anno 1990.
2. Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sulla base delle indicazioni delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, stabilisce per ciascun regolamento comunitario le occorrenze finanziarie, nei limiti delle somme indicate al comma 1, stimate sulla base delle effettive potenzialità di attuazione. Al riparto delle somme predette tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e il Ministero dell'agricoltura e delle foreste provvede il CIPE, su proposta dello stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentita la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.
3. Le somme di cui al comma 1 sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del tesoro per essere successivamente versate ad apposito conto corrente infruttifero istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Al prelevamento delle somme dal predetto conto corrente provvede il Ministro del tesoro, su proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste.
Note all'art. 5:
- Il regolamento (CEE) n. 797/85 del Consiglio, dei 12 marzo 1985, è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 98-bis del 26 aprile 1985.
- Il testo dell'art. 13 della legge n. 281/1970 è riportato nelle note all'art. 2.