LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 luglio 1987, n. 19

Variazioni al bilancio pluriennale 1987-1989 ed al bilancio di previsione per l' anno 1987 (primo provvedimento) e varie norme finanziarie, contabili e procedurali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  09/07/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

TITOLO I
 VARIAZIONI
AL BILANCIO PLURIENNALE 1987- 1989
ED AL BILANCIO PER L' ANNO 1987
Art. 1
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << A >>.
Art. 2
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << B >>.
Art. 3
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di competenza, di cui all' annessa tabella << C >>.
Art. 4
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio per l' anno 1987 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella << D >>.
Art. 5
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito il capitolo 8850 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << B >>.
Art. 6
 
1. Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i capitoli 472, 474, 475, 476, 477 e 565 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 7
 
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti i capitoli 7173, 7359, 7506 e 7509 con la classificazione indicata nell' annessa tabella << C >>.
Art. 8
 
1. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i capitoli 250, 828, 862 e 8850 dello stato di previsione della spesa vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato al bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 ed al bilancio per l' anno 1987.
Art. 9
 
1. L' annualità successiva al 1989 del limite d' impegno di lire 926 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera b), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto per gli anni dal 1986 al 1990 sui capitoli 371 dello stato di previsione dell' entrata e 7451 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verrà ridotta nella misura di lire 49.039.439 per l' anno 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 10
 
1. L' annualità successiva al 1989 del limite d' impegno di lire 610 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 1, secondo comma, lettera c), della legge 15 ottobre 1981, n. 590, ed iscritto per gli anni dal 1986 al 1990 sui capitoli 372 dello stato di previsione dell' entrata e 7450 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verrà ridotta nella misura di lire 46.571.146 per l' anno 1990, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 11
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2004 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 28.025.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2004, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
2. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.612 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1979 al 2005 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 66.330.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2005, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
3. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1980 al 2006 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 244.603.000 per ciascuno degli anni 1990 al 2006, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
4. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi di lire 1.418 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed iscritto per gli anni dal 1981 al 2007 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 276.397.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2007, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
5. Le annualità successive al 1989 del limite di impegno di lire 5.017 milioni assegnato dallo Stato ai sensi dell', 1, quarto e undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. , 94, ed iscritto per gli anni dal 1982 al 2008 sui capitoli 390 dello stato di previsione dell' entrata e 2594 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno ridotte nella misura di lire 1.648.345.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2008, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni dal 1987 al 1989 con la Tabella << C >> (variazioni in diminuzione) allegata alla presente legge.
Art. 12
 
1. Le annualità successive al 1989 del limite d' impegno assegnato dallo Stato ai sensi dell' articolo 36 della legge 5 agosto 1978, n. 457, ed ai sensi dell' articolo 1, quarto ed undicesimo comma, della legge 25 marzo 1982, n. 94, ed iscritto sui capitoli 401 dello stato di previsione dell' entrata e 2617 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, verranno iscritte nella misura di lire 2.263.700.000 per ciascuno degli anni dal 1990 al 2013, corrispondentemente a quanto disposto per gli anni 1987-1989 con la tabella << C >> (variazioni in aumento) allegato alla presente legge.
Art. 13
 
1. Il limite di impegno iscritto sul capitolo 7170 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, si intende autorizzato per gli anni dal 1987 al 2016.
2. Il limite di impegno iscritto sul capitolo 7171 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 61 e successive modificazioni ed integrazioni, si intende autorizzato per gli anni dal 1987 al 2018.
Art. 14
 Estinzione del mutuo di cui alla legge regionale
9 agosto 1985, n. 35
1. Al fine di consentire l' estinzione del mutuo di lire 7 miliardi stipulato ai sensi della legge regionale 9 agosto 1985, n. 35, è autorizzata la spesa di lire 7.500.000.000per l' anno 1987.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono istituiti alla Rubrica n. 5 - Programma 0.2.1. - i seguenti capitoli:
- Tra le spese correnti - Categoria 1.7. - Sezione XII - il capitolo 984 (1.1.173.2 12.31) con la denominazione: << Interessi, spese ed oneri accessori, per l' estinzione del mutuo di cui alla legge regionale 9 agosto 1985, n. 35 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987;
- Tra le spese d' investimento - Categoria 3.1. - Sezione XII - il capitolo 1034 (2.1.310.5.12.31) con la denominazione: << Rimborso di capitale per l' estinzione del mutuo di cui alla legge regionale 9 agosto 1985, n. 35 (Spesa obbligatoria) >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 7.000 milioni per l' anno 1987.

3. All' onere complessivo di lire 7.500 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 1411 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 9, comma 1, L. R. 28/1988
Art. 16
 Riduzione limiti d' impegno
1. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.500 milioni, autorizzato con l' articolo 5 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 7136 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 531 milioni per l' anno 1987 e di lire 706 milioni per l' anno 1988.
2. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 3.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 7732 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 2595 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.826 milioni per l' anno 1988.
3. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 300 milioni, autorizzato, con decorrenza dall' anno 1984, con l' articolo 17 della legge regionale 2 agosto 1982, n. 51, ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 246 milioni per l' anno 1987 e di lire 278 milioni per l' anno 1988.
4. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 20 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 8452 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 951 milioni per l' anno 1987 e di lire 940 milioni per l' anno 1988.
5. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 14 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 1365 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono revocate per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
6. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.400 milioni, autorizzato con l' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 2604 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 582 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
7. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 13 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 2, ed iscritte sul capitolo 8167 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 vengono ridotte di lire 683 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
8. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 55 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 5283 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 113 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2003.
9. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 500 milioni, autorizzato con l' articolo 41 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 ed iscritte sul capitolo 3093 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anno 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 102 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
10. Le annualità relative al limite d' impegno di lire 1.000 milioni, autorizzato con l' articolo 21 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, ed iscritte sul capitolo 8787 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, vengono ridotte di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1993.
Art. 17
 
1. Alla copertura della spesa di lire 64.790 milioni - relativa all' anno 1987 - corrispondente alla somma della differenza tra le variazioni in aumento ed in diminuzione previste dalla tabella << B >> (articolo 2: lire 40.984 milioni) e delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II (lire 23.806 milioni) si provvede:
a) per lire 6.700 milioni con le variazioni in aumento per l' anno 1987 previste dalla Tabella << A >> (articolo 1);
b) per lire 4.445 milioni mediante storno dai sottospecificati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1632 - lire 200 milioni;
- capitolo 3660 - lire 100 milioni;
- capitolo 6140 - lire 50 milioni;
- capitolo 7048 - lire 1.000 milioni;
- capitolo 7141 - lire 495 milioni, corrispondenti a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi degli articoli 6 e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 110 del 19 febbraio 1987;
- capitolo 7165 - lire 300 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987;
- capitolo 7166 - lire 200 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 7 del 20 gennaio 1987;
- capitolo 7442 - lire 100 milioni, corrispondenti alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura n. 43 del 5 febbraio 1987;
- capitolo 8927 - lire 2.000 milioni, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 8 del 2 febbraio 1987;
c) per lire 6.603 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1987 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 7136 - lire 531 milioni;
- capitolo 7732 - lire 2.595 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8452 - lire 1.197 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni;
d) per le restanti lire 47.042 milioni con l' utilizzo - ai sensi dell' articolo 9 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 - della quota di pari importo dell' avanzo finanziario accertato al 31 dicembre 1986 con il rendiconto generale per l' esercizio 1986, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2399 del 19 maggio 1987.

2. Alla copertura della spesa di lire 10.620 milioni, relativa all' anno 1988, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 3.490 milioni, con le disponibilità derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla Tabella << B >> (articolo 2);
b) per lire 100 milioni mediante storno dal capitolo 3660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989;
c) per le restanti lire 7.030 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 7136 - lire 706 milioni;
- capitolo 7732 - lire 2.826 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8452 - lire 1.218 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni.

3. Alla copertura della spesa di lire 5.170 milioni, relativa all' anno 1989, corrispondente alla somma delle nuove o maggiori spese autorizzate, per il medesimo anno, con il successivo Titolo II si provvede:
a) per lire 2.890 milioni, con le disponibilità di pari importo derivanti dalla somma algebrica delle variazioni previste dalla tavella << B >> (articolo 2);
b) per lire 2.280 milioni mediante storno - in relazione al disposto di cui al precedente articolo 16 - dai sottoelencati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli ani 1987-1989 degli importi a fianco di ciascuno indicati:
- capitolo 1365 - lire 500 milioni;
- capitolo 2604 - lire 582 milioni;
- capitolo 3093 - lire 102 milioni;
- capitolo 5283 - lire 113 milioni;
- capitolo 8167 - lire 683 milioni;
- capitolo 8787 - lire 300 milioni.

TITOLO II
 NORME AUTORIZZATIVE
DI NUOVE O MAGGIORI SPESE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 18
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 19
 Edilizia rurale
(programma 1.1.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 89 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2616 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 20
 IACP di Tolmezzo
(programma 1.1.1.)
1. Al fine di riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria dell' Istituto autonomo per le case popolari di Tolmezzo, in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio nel territorio di propria competenza, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a detto Istituto un finanziamento straordinario complessivo di lire 2.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
2. Le quote annuali potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno. L' IACP di Tolmezzo dovrà allegare ai bilanci consuntivi relativi a detti anni una analitica relazione dimostrativa dell' utilizzo dei finanziamenti introitati per i fini di cui al comma n. 1.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 10 - programma 1.1.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione VII - il capitolo 2031 (2.1.238.5.07.26) con la denominazione << Finanziamento straordinario all' Istituto autonomo case popolari di Tolmezzo per riportare a miglior equilibrio la situazione finanziaria in relazione agli oneri sostenuti per il completamento e la sistemazione del patrimonio edilizio >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 2.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, e lire 600 milioni per l' anno 1989.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 21
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
3. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 22
 Adeguamento delle sale di uso pubblico
alle disposizioni antincendio
(programma 1.2.6.)
1. Per le finalità previste dalla legge regionale 15 giugno 1984, n. 19, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3041 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai capitoli corrispondenti dei bilanci per gli anni medesimi.
CAPO III
 Interventi nei settori
della viabilità e dei trasporti
Art. 23
 Interventi a favore della viabilità degli enti locali
legge regionale 20 maggio 1985, n. 22
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dagli articoli 11, lettera a), e 12, della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 7.750 milioni fa carico al capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 7.750 milioni per l' anno 1987.
3. Per le finalità previste dall' articolo 11, lettera b) della legge regionale 20 maggio 1985, n. 22, è autorizzata la spesa di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
4. Il predetto onere di lire 2.880 milioni fa carico al capitolo 3412 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.880 milioni per l' anno 1987.
Art. 24
 Spese di avvio dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia
(programma 1.3.1.)
1. L' amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un finanziamento straordinario di lire 600 milioni a favore della << Stazioni doganali ed autoportuali di Gorizia >> - Società per azioni - con sede in Gorizia quale concorso alle spese di primo impianto per il funzionamento della Stazione confinaria e dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia.
2. Le quote del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in un' unica soluzione all' inizio di ciascun anno; la << SDAG >> è tenuta, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito dal provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 11 - programma 1.3.1. - spese correnti - categoria 1.6 - Sezione IX - il capitolo 3361 (2.1.163.2.09.18) - con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla << SDAG >> - SpA - di Gorizia per le spese di primo impianto per funzionamento della Stazione confinaria dell' autoporto di S. Andrea a Gorizia >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 25
 Direzione lavori grande viabilità
di cui al DPR n. 100/ 1978
(programma 1.3.1.)
1. Per le finalità previste dall' ultimo comma dell' articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 53, così come aggiunto con il primo comma dell' articolo 4 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 32, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3385 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.
Art. 26
 Interventi urgenti
per opere marittime e di navigazione interna
(programma 1.3.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 100 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 100 milioni fa carico al capitolo 3492 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 100 milioni per l' anno 1987.
CAPO IV
 Interventi nel settore delle attività economiche
Art. 27
 Irrigazione
(programma 3.1.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3 della precitata legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
4. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7047 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Art. 28
 Finanziamento straordinario
alla Comunità montana della Carnia
(programma 3.1.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Comunità montana della Carnia un finanziamento straordinario di lire 500 milioni, da destinare alle necessità delle stalle sociali cooperative ricadenti nella Comunità stessa, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse.
2. Col provvedimento di concessione verranno stabiliti i termini in cui la Comunità montana dovrà presentare dettagliata relazione dimostrante l' avvenuto utilizzo del finanziamento per i fini di cui al comma n. 1.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito alla Rubrica n. 20 - Programma 3.1.3. - Spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione X - il capitolo 7224 (1.1.154.2.10.10) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Comunità montana della Carnia per le necessità delle stalle sociali cooperative, con particolare riferimento all' estinzione di passività pregresse >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 29
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 30
 Ricerca mineraria
(programma 3.2.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 1 aprile 1985, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 21 - programma 3.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7968 (2.1.243.3.10.13.) con la denominazione: << Contributi una tantum per promuovere, stimolare e sostenere gli investimenti diretti alla ricerca mineraria di mineralizzazioni a solfuri misti nelle aree di cui all' art. 9 della legge 11 novembre 1982, n. 828 - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Art. 31
 Incentivi agli investimenti alle imprese artigiane
(programma 3.2.10.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), a decorrere dall' anno 1987, un finanziamento annuale di lire 200 milioni per un periodo di dieci anni.
2. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 2.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8461 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, istituito con il decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato a lire 600 milioni.
4. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Con effetto dal 1 gennaio 1987, l' autorizzazione di spesa disposta per gli anni dal 1985 al 1994 con l' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 55, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
Art. 32
 Consorzio regionale garanzia fidi
(programma 3.4.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 11 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 66, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, alla Rubrica n. 22 - programma 3.4.3. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - è istituito il capitolo 8515 (2.1.163.2.10.02) con la denominazione: << Contributo straordinario al Consorzio regionale di garanzia fidi per l' abbattimento degli interessi delle operazioni bancarie a breve termine effettuate da società cooperative di produzione e lavoro costituite da lavoratori disoccupati >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Art. 33
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
1. Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.300 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
2. Il predetto onere complessivo di lire 1.300 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.300 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per il 1987 e lire 800 milioni per il 1988.
Art. 34
 Centro studi sul settore terziario
(programma 3.4.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento a favore del << Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli-Venezia Giulia >> denominato << Area tre >>, con sede in Trieste, per il perseguimento dei propri scopi statutari.
2. È fatto obbligo al suddetto Centro di fornire la dimostrazione e la documentazione dell' impiego del finanziamento con le modalità e nei tempi previsti nei decreti di concessione del finanziamento medesimo.
3. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 350 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 e lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 23 - programma 3.4.1. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 8703 (2.1.162.2.10.25.) con la denominazione << << Finanziamento a favore del Centro di studi, ricerca e formazione sul settore terziario del Friuli - Venezia Giulia - Area tre - con sede in Trieste - per il perseguimento dei propri scopi statutari >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 350 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per l' anno 1987 a lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
5. Ai sensi e per gli effetti dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 8703 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 35
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore commerciale, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 36
 Contributi a favore delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
1. per le finalità previste dagli articoli 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 300 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20 (successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42), è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 1.000 milioni.
6. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
7. L' onere complessivo di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 3.000 milioni.
8. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
9. Per le finalità previste dall' articolo 3, lettera c), della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
10. Il predetto onere complessivo di lire 400 milioni fa carico al capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento complessivo, in termini di competenza, viene elevato di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 37
 Impianti a fune
(programma 3.5.3.)
1. Per le finalità previste dalla lettera f) dell' articolo 1 della legge regionale 18 agosto 1977, n. 51, aggiunta con l' articolo 2 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 9028 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987 - 1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 38
 Operazione di locazione finanziaria
alle imprese di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, sono autorizzati nell' anno 1987 due ulteriori limiti di impegno, rispettivamente di lire 100 milioni e di lire 200 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nel bilancio regionale nella seguente misura:
- lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989;
- lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

3. L' onere di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
4. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 39
 Sistemi telematici Borsa valori di Trieste
(programma 3.3.1.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste un finanziamento straordinario complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, allo scopo di realizzare i sistemi ed i collegamenti telematici necessari al miglior funzionamento della Borsa valori di Trieste.
2. Le quote annuali del finanziamento predetto potranno essere erogate in via anticipata e in un' unica soluzione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 5 - programma 3.3.1. - spese di investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 1370 (2.1.238.3.10.32) con la denominazione: << Finanziamento straordinario alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Trieste per la realizzazione di sistemi e collegamenti telematici della Borsa valori di Trieste >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
CAPO V
 Interventi nel settore dei servizi sociali
Art. 40
 Personale precario istituzione socio - assistenziale
(programma 2.1.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 giugno 1983, n. 56, è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 5204 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 150 milioni per l' anno 1987.
Art. 41
 Centri e residenze sociali
(programma 2.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
Art. 42
 Strutture socio - assistenziali
(programma 2.1.7.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai consorzi specializzati per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, di Pordenone e di Udine al fine di contribuire al ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni che gestiscono nella provincia di Trieste centri di riabilitazione per invalidi al fine di contribuire a coprire le spese di gestione di tale centri, con esclusione dei costi relativi ad oneri per personale sanitario.
2. I finanziamenti saranno concessi su presentazione, entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di apposita domanda, con allegati: copia del bilancio dei consorzi dal quale risulti il disavanzo; rispettivamente preventivo delle spese da sostenere nel corso del 1987 da parte delle Associazioni, che non siano già coperte da contributi concessi sulla base di altre leggi regionali.
3. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 350 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 16, programma 2.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VIII - il capitolo 5417 (2.1.162.2.08.07) con la denominazione: << Finanziamenti straordinari ai Consorzi per l' assistenza agli handicappati delle province di Gorizia, Pordenone e di Udine per il ripiano dei disavanzi accertati al 31 dicembre 1986, nonché alle Associazioni della provincia di Trieste che gestiscono centri di riabilitazione degli invalidi per le relative spese di gestione >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 350 milioni per l' anno 1987.
Art. 43
 Centro internazionale di scienze meccaniche in Udine
(programma 2.3.3.)
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 300 milioni, suddiviso in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a favore del << Centro internazionale di scienze meccaniche >> con sede in Udine per lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso di Udine - di proprietà del Comune di Udine - sede del Centro stesso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico - scientifiche.
2. Le quote annuali del finanziamento di cui al comma precedente potranno essere erogate in via anticipata ed in un' unica soluzione; il CISM è tenuto, a pena di decadenza del finanziamento, con conseguente obbligo di restituzione delle somme introitate, a presentare il rendiconto relativo all' impiego del finanziamento erogato entro il termine stabilito del provvedimento di concessione e comunque non oltre il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di erogazione.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito alla Rubrica n. 17 - Programma 2.3.3. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 5859 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Finanziamento straordinario al CISM di Udine per la ristrutturazione e la manutenzione straordinaria del Palazzo del Torso, nonché per l' acquisto di arredi ed apparecchiature tecnico-scientifiche >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 44
 Collegio del Mondo unito dell' Adriatico
(programma 2.3.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
3. L' amministrazione regionale è autorizzata ad integrare il finanziamento straordinario previsto del terzo comma dell' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, con l' importo di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 17 - programma 2.3.5. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione VI - il capitolo 5970 (2.1.162.2.06.04) con la denominazione << Finanziamento straordinario per l' avviamento del Collegio del Mondo unito >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Art. 45
 Infrastrutture Villa Manin
(programma 2.3.6.)
1. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
2. Il predetto onere di 1.000 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 1.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Art. 46

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 47
 Società operaia di mutuo soccorso
e istruzione di Pordenone
(programma 2.3.8.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 11 novembre 1983, n. 78, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Società operaia di mutuo soccorso e istruzione di Pordenone un contributo straordinario di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito - alla Rubrica n. 17 - programma 2.3.8. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VI - il capitolo 6234 (2.1.242.5.06.30) con la denominazione: << Contributo straordinario alla Società operaia di mutuo soccorso ed istruzione di Pordenone per l' ampliamento ed il restauro della sede sociale sita in palazzo Gregoris a Pordenone >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 100 milioni, suddiviso in ragione di lire 50 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Art. 48
 Mostra della ricostruzione
(programma 4.1.1.)
1. Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 37 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, come modificato dall' articolo 30 - 16 comma - della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa di lire 156 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 156 milioni fa carico al capitolo 9214 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 156 milioni per l' anno 1987.
Art. 49
 Sistemazione sedi centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1988.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni per l' anno 1988.
Art. 50
 Impianti sportivi
(programma 2.5.1.)
1. Per la concessione dei contributi annui previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 300 milioni. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
2. L' onere complessivo di lire 900 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6533 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni.
3. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2006 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
4. Per la concessione dei contributi in conto capitale previsti dall' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, modificato ed integrato con il primo ed il secondo comma dell' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e dall' articolo 14, lettera a), della citata legge regionale n. 43/1980 è autorizzata la spesa di lire 300 milioni per l' anno 1987.
5. Il predetto onere di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6534 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni per l' anno 1987.
6. Per le finalità previste dal combinato disposto dalla lettera b) del primo e del secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 30 agosto 1982, n. 71, è autorizzato il limite di impegno di lire 70 milioni per l' anno 1987.
7. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
8. L' onere di lire 210 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6538 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 210 milioni.
9. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
10. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 300 milioni a favore dell' << Unione ginnastica goriziana >>, per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 2 luglio 1984, n. 24, e per lavori di sistemazione, ristrutturazione e completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza.
11. Detta sovvenzione verrà concessa ed erogata con le modalità previste dall' articolo 2 della citata legge regionale n. 24/ 1984.
12. A tal fine, è autorizzata la spesa complessiva di lire 300 milioni, suddivisa in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
13. Il predetto onere complessivo di lire 300 milioni fa carico al capitolo 6540 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 300 milioni, suddivisi in ragione di lire 150 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988. Nella denominazione del precitato capitolo 6540 la locuzione << della palazzina e delle palestre >> viene sostituita dalla locuzione << delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>.
14. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere una sovvenzione straordinaria nella misura massima di lire 400 milioni a favore della Società ginnastica triestina, per le opere ed i lavori previsti dal precedente decimo comma e con le modalità di cui al precedente undicesimo comma.
15. A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 400 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
16. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito, alla Rubrica n. 18 - Programma 2.5.1. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione VIII - il capitolo 6542 (2.1.242.5.08.09) con la denominazione: << Sovvenzione straordinaria a favore della Società ginnastica triestina per la sistemazione, la ristrutturazione ed il completamento delle sedi sociali, delle palestre e dei servizi annessi, ivi compresi i lavori necessari all' adeguamento alle vigenti norme di sicurezza >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
TITOLO III
 NORME AUTORIZZATIVE DI SPESA
NON COMPORTANTI MAGGIORI ONERI
Art. 51
 Rifinanziamento interventi
in attuazione dell' accordo di Osimo
(programma 1.3.1.)
1. In attuazione del quattordicesimo comma dell' articolo 7 della legge 22 dicembre 1986, n. 910, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere la spesa necessaria per la prosecuzione ed il completamento delle opere e degli investimenti di cui all' articolo 4 del DPR 6 marzo 1978, n. 100, ed all' articolo 1 del DPR 6 marzo 1978, n. 101, per un importo complessivo di lire 170 miliardi, suddiviso in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988, 18 miliardi per l' anno 1989 e 38 miliardi per l' anno 1990.
2. L' onere di lire 132 miliardi, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3387 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 132 miliardi, suddivisi in ragione di lire 61 miliardi per l' anno 1987, 53 miliardi per l' anno 1988 e 18 miliardi per l' anno 1989.
3. All' onere complessivo di lire 132 miliardi si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dal Fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione della spesa (Rubrica n. 5 - partita n. 9 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
4. La quota autorizzata per l' anno 1990 farà carico al corrispondente capitolo di bilancio per l' anno medesimo.
Art. 52
 Opere pubbliche di viabilità forestale
(programma 1.4.1.)
1. L' autorizzazione di spesa di lire 3.250 milioni, disposta per gli anni dal 1986 al 1990, in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni medesimi, con l' articolo 25 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è revocata a decorrere dall' anno 1987.
2. Per le finalità previste dall' articolo 26 bis della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 9 della precitata legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4083 (2.1.234.3.10.11.) con la denominazione: << Finanziamenti alle Comunità montane per l' esecuzione di opere pubbliche di viabilità forestale - fondi regionali >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987.
4. Al predetto onere di lire 1.300 milioni si fa fronte, in relazione al disposto di cui al precedente comma n. 1, mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4078 del precitato stato di previsione: di detto importo la quota di lire 650 milioni corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1986, e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 8 del 21 gennaio 1987.
5. Per le finalità previste dall' articolo 25 ter della precitata legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, così come inserito con l' articolo 8 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.250 milioni, suddivisa in ragione di lire 650 milioni per ciascuno degli anni dal 1988 al 1992.
6. L' onere complessivo di lire 1.300 milioni, corrispondente alle quote autorizzate per gli anni 1988 e 1989, fa carico al capitolo 4078 del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
7. Le quote autorizzate per gli anni dal 1990 al 1992 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 53
 Interventi forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.1.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 6, limitatamente ai benefici di cui al secondo comma dell' articolo medesimo, e con le modalità previste dagli articoli 2 e 3 della medesima legge regionale n. 6/1982, come modificati con gli articoli 2, 3 e 4, della legge regionale 8 agosto 1984, n. 34, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 è istituito - alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 4082 (2.1.232.3.10.11) con la denominazione: << Contributi, sovvenzioni e concorsi sulle spese sostenute nella riconversione delle specie legnose al fine del miglioramento qualitativo e quantitativo dei boschi, nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 21, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.
Art. 54
 Sistemazioni idraulico - forestali nelle zone terremotate
(programma 1.4.2.)
1. Per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare con le procedure previste dalla legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come modificate ed integrate dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 54, e dalla legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, è autorizzata la spesa di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546.
2. A tal fine nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.2. - Sezione X - il capitolo 4168 (2.1.210.3.10.15) con la denominazione: << Spese per il completamento e l' esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico - forestale da realizzare nei limiti e per gli effetti della legge 8 agosto 1977, n. 546 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.300 milioni per l' anno 1987 cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 4165 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde a parte della somma non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 21 primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle foreste n. 22 del 16 febbraio 1987.
Art. 55
 Edilizia convenzionata ed agevolata
(programma 1.1.1.)
1. Il limite di impegno di lire 485 milioni iscritto sul capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 in corrispondenza all' assegnazione statale disposta con l' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, viene ridotto di lire 57.964.000 a decorrere dall' anno 1987. Le annualità relative al predetto limite autorizzate per gli anni dal 1987 al 2004 vengono ridotte di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni medesimi.
2. Per l' attuazione di interventi di completamento di programmi di edilizia convenzionata e agevolata ai sensi dell' articolo 38 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 57.964.000. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 579.640.000 per l' anno 1987 e nella misura di lire 57.964.000 per ciascuno degli anni dal 1988 al 2004.
3. L' onere di lire 695.568.000, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2596 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza:
1) in relazione al precedente primo comma, presenta sufficiente disponibilità per lire 201.680.902 relative al 1987 (di cui 143.716.902 corrispondente a parte della quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita ai sensi dell' articolo 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 11 del 9 febbraio 1987) e per lire 115.928.000 relative agli anni 1988 e 1989;
2) per lire 377.959.098, relative all' anno 1987, viene elevato, in termini di competenza, in corrispondenza alla maggiore entrata di pari importo accertata sul capitolo 392 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato, sempre in termini di competenza, di lire 377.959.098 per l' anno 1987.

4. Gli oneri relativi alle annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 2004 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
Art. 56

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 57
 Finanziamento all' ERSA per interventi
a favore del Centro zootecnico sperimentale
(programma 3.1.3.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 500 milioni, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 7484 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' articolo 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto del' Assessore all' agricoltura n. 43 del 5 febbraio 1987.
Art. 58
 Concorso sugli interessi
prestiti agrari per calamità naturali
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzato, nell' anno 1987, un limite d' impegno di lire 100 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 100 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 viene istituito, alla Rubrica n. 20 - programma 3.1.5. - spese d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 7505 (2.1.243.6.10.10) con la denominazione: << Concorso negli interessi sui prestiti agrari di esercizio ad ammortamento quinquennale concessi da istituti esercenti il credito agrario alle associazioni dei produttori riconosciute ed alle cooperative agricole e loro consorzi che gestiscono impianti per la raccolta, lavorazione, trasformazione, conservazione e vendita dei prodotti agricoli che abbiano subito una riduzione di conferimenti non inferiore al 35% a causa di avversità atmosferiche e/o calamità naturali - fondi statali - (artt. 7 e 18 legge regionale 23 agosto 1985, n. 45) >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 300 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989.
4. All' onere complessivo di lire 300 milioni si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto al capitolo 1170 del precitato stato di previsione (Rubrica n. 20 - partita n. 2 - dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
5. Le annualità autorizzate per gli anni 1990 e 1991 faranno carico ai corrispondenti capitoli di bilancio per gli anni medesimi.
Art. 59
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente elevato di lire 2.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno per lire 1.000 milioni, dal capitolo 7046 del precitato stato di previsione, e per le restanti lire 1.000 milioni dal capitolo 7047 del medesimo stato di previsione.
3. I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 60
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
1. Il contributo in conto interessi dell' Amministrazione regionale ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, è elevato, per i mutui in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, stipulati anteriormente al 1 gennaio 1987, alla misura pari alla differenza tra la rata prevista nel piano di ammortamento calcolata al tasso di riferimento determinato ai sensi dell' articolo 20 del DPR 9 novembre 1976, n. 902, vigente al momento della stipula stessa, o altro minore tasso e la rata calcolata al tasso del 7%.
2. La quota di maggior contributo per effetto dell' elevazione di cui al precedente comma viene corrisposta a fronte delle rate di ammortamento in scadenza a partire dal 30 giugno 1987.
3. Il capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, cui fanno carico gli oneri conseguenti al disposto di cui ai precedenti commi, presenta sufficiente disponibilità.
Art. 61

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 78, comma 1, L. R. 12/2002 , con effetto dal 26 maggio 2002.
Art. 62
 Contributi in conto capitale alle imprese artigiane
(programma 3.2.10)
1. Per le finalità previste dall' articolo 2 della legge regionale 13 dicembre 1985, n. 48, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
2. Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8460 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, cui si fa fronte mediante storno, di pari importo dal capitolo 8461 del precitato stato di previsione: detto importo corrisponde alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1986 e trasferita, ai sensi dell' art. 6, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10 con decreto dell' Assessore alle finanze n. 2 del 19 gennaio 1987.
Art. 63
 Contributo sugli interessi
per investimenti delle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
1. Allo scopo di consentire l' accoglimento delle domande presentate a tutto il 15 agosto 1984, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 49, così come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 28 luglio 1979, n. 39, ed integrato dalla legge regionale 1 dicembre 1986, n. 51, è autorizzato, nell' anno 1987, il limite di impegno di lire 230 milioni.
2. Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 230 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
3. L' onere complessivo di lire 690 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8782 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 690 milioni.
4. Al predetto onere complessivo di lire 690 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 1410 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia, costituito con i contributi speciali pluriennali assegnati dallo Stato >> del precitato stato di previsione.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1990 al 1996 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
TITOLO IV
 ALTRE NORME FINANZIARIE
CONTABILI E PROCEDURALI
Art. 64
 Villa Manin
1. Per gli interventi di cui all' art. 1 della legge regionale 18 giugno 1975, n. 36, la spesa relativa è prevista nell' ammontare massimo di lire 350 milioni. Detta spesa farà carico, per lire 150 milioni, al capitolo 860 dello stato di previsione della spesa per l' anno 1987 e, per lire 200 milioni, al medesimo capitolo dello stato di previsione della spesa per l' anno 1988.
2. La somma massima prevista dall' art. 4, primo comma, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, viene elevata a lire 2 milioni.
3. L' importo di lire 1.500.000 di cui all' art. 4, secondo comma, della legge regionale 12 agosto 1975, n. 56, viene elevato a lire 6 milioni e farà carico al capitolo 807 dello stato di previsione della spesa del bilancio nella misura massima annua di lire 24 milioni.
Art. 65
 Sede di attività del Centro regionale
per il potenziamento della viticoltura ed enologia
1. Ai fini della valorizzazione della viticoltura nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere in uso gratuito al Centro regionale per il potenziamento della viticoltura ed enologia, di cui all' articolo 3 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, propri immobili, eventualmente acquisiti anche attraverso compravendita, da destinare a sede di attività promozionali del Centro medesimo.
2. Le modalità ed i termini della concessione verranno determinati con apposita deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell' Assessore alle finanze.
Art. 66
 Scuola convitto dell' IRFoP in Comune di Paluzza
1. Al fine di consentire la realizzazione di una scuola - convitto per gli allievi dei corsi di formazione professionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere gratuitamente in proprietà all' Istituto regionale per la formazione professionale l' immobile, con relative pertinenze, sito in Comune di Paluzza, denominato Casa della gioventù italiana, appartenente al patrimonio della Regione.
Art. 67

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 68

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 1, L. R. 21/2006 , a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di attuazione previsti dalla medesima legge regionale 21/2006.
Art. 69
 Interpretazione autentica art. 13, primo comma,
legge regionale 6 agosto 1985, n. 30
1. In via di interpretazione autentica dell' articolo 13, primo comma, della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, si intende che l' Amministrazione regionale può avvalersi del fondo speciale di cui alla medesima disposizione per il pagamento delle rate di ammortamento dei mutui previsti dall' articolo 11 della legge regionale 30 gennaio 1985, n. 9, così come modificato ed integrato dall' articolo 12 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 6, e dall' articolo 11 della legge regionale 29 gennaio 1987, n. 4, in alternativa all' emanazione diretta di atti di spesa a favore degli istituti mutuanti.
Art. 70
1.
Il primo comma dell' art. 9 della legge regionale 22 gennaio 1986, n. 2, viene sostituito dal seguente:
<< Limitatamente al personale assunto in base alla legge 1 giugno 1977, n. 285, la Regione, in attuazione di quanto disposto dalla legge 16 maggio 1984, n. 138, rimborserà, a partire dal 1 gennaio 1984, le spese relative al trattamento economico dei giovani occupati esclusivamente agli enti indicati nella lettera c) dell' art. 7 della richiamata legge 16 maggio 1984, n. 138, e regolerà i rapporti finanziari con gli enti di cui alla lettera b) dell' articolo 7 della legge medesima, in dipendenza dei giovani occupati fino a tutto l' anno 1983. >>.

Art. 71
1. Ai fini dell' utilizzo dei fondi ripartiti dallo Stato a termini dell' articolo 5 della legge 8 novembre 1986, n. 752 per il finanziamento degli interventi previsti dal regolamento CEE n. 797/1985, la Giunta regionale provvede con propria deliberazione a ripartire - nell' ambito delle provvidenze previste dalla legislazione regionale in materia - le disponibilità da impiegare per gli interventi medesimi.
Art. 72
 Integrazione dell' art. 6
legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56
1.
Dopo il secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 30 dicembre 1985, n. 56, viene aggiunto il seguente comma:
<< La forma di rimborso prevista dal precedente comma si applica - limitatamente alle quote riferibili agli anni per i quali permane ancora il vincolo di destinazione degli impianti in conformità alla vigente legislazione in materia - anche in relazione agli importi dei contributi concessi ai sensi del primo comma del successivo articolo 7, nonché della legge regionale 25 agosto 1965, n. 16, e successive modificazioni ed integrazioni, agli enti ed alle società di cui al primo comma del precedente articolo 5. >>.

Art. 73
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.