LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 gennaio 1987, n. 3

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 1987).

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/01/1987
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Partizione di cui fa parte l'art. 36, abrogata da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
TITOLO I
 TRASFERIMENTI AGLI ENTI LOCALI
Art. 1
 Trasferimenti agli Enti locali ai sensi
dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia
(programma 0.6.2.)
In attuazione dell' articolo 54 dello Statuto speciale di autonomia è autorizzata, per l' anno 1987, la spesa complessiva di lire 40 miliardi, da assegnarsi ai Comuni ed alle Province della circoscrizione regionale per le finalità, nelle misure e con i criteri e modalità di cui alla legge regionale 13 maggio 1986, n. 20.
Il predetto onere di lire 40 miliardi fa carico al capitolo 1930 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La facoltà prevista al secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 13 maggio 1986, n. 20, viene estesa all' esercizio finanziario 1987, fermi restando i limiti di importo e di destinazione di cui alla citata norma.
TITOLO II
 INTERVENTI NEL SETTORE DEL TERRITORIO
CAPO I
 Interventi nel settore dell' abitazione
Art. 2
 Edilizia agevolata
(programma 1.1.1.)
Per le finalità previste dagli articoli 88 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 7.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 7.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 21.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2615 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 3
 Edilizia convenzionata
(programma 1.1.1.)
Per le finalità previste dagli articoli 85 e 94 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 2006, fa carico al capitolo 2613 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO II
 Interventi nel settore delle opere pubbliche
e di pubblico interesse
Art. 4

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 5
 Acquedotti e fognature
(programma 1.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 1976, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1 miliardo.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1 miliardo per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3 miliardi, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2814 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 6
 Smaltimento rifiuti
(programma 1.2.4.)
Per le finalità previste dall' articolo 25 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 19, è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 10.000 milioni fa carico al capitolo 2920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 7
 Edilizia pubblica
(programma 1.2.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 4 maggio 1978, n. 33, e successive modifiche ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dal secondo comma dell' articolo 7 ter della legge regionale 7 marzo 1983, n. 20, così come inserito con l' articolo 1 della legge regionale 23 dicembre 1985, n. 53, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 2987 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I mutui, assistiti dai contributi regionali previsti dalle norme richiamate al precedente quarto comma, possono essere garantiti per capitale ed interessi dall' Amministrazione regionale.
Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione delle garanzie previste dal precedente comma faranno carico al capitolo 934 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO III
 Interventi nei settori della tutela ambientale
e della forestazione
Art. 9
 Interventi di tutela ambientale
(programma 1.4.1.)
Per le finalità previste dal terzo comma dell' articolo 39 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa complessiva di lire 60 milioni, suddivisa in ragione di lire 30 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988.
Il predetto onere di lire 60 milioni fa carico al capitolo 4059 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 10
 Interventi diretti ad incrementare
la produzione legnosa
(programma 1.4.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 20 dicembre 1976, n. 65 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.500 milioni, suddivisa in ragione di lire 450 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 600 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 4063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
TITOLO III
 INTERVENTI NEL SETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
CAPO I
 Interventi nei settori della sanità e dell' assistenza
Art. 11
 Presidi di dialisi
(programma 2.1.4.)
Per le finalità previste dalla legge regionale 7 giugno 1979, n. 26, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 400 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 4880 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 12
 Centri e residenze sociali
(programma 2.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), e secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, è autorizzata la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 5282 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 13
 Strutture socio - assistenziali sostitutive
dei presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado
(programma 2.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 4, primo comma, lettera a), secondo comma, lettera b), della legge regionale 10 aprile 1984, n. 9, specificatamente dirette alla realizzazione ed al potenziamento delle strutture socio - assistenziali sostitutive degli attuali presidi ospedalieri di Codroipo, Cormons e Grado, è autorizzata la spesa complessiva di lire 4.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 4.000 milioni fa carico al capitolo 5285 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 14
 Deistituzionalizzazione dei lungodegenti psichiatrici
(programma 2.1.8.)
Per le finalità previste dall' articolo 17, lettera c), della legge regionale 23 dicembre 1980, n. 72, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 5110 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO II
 Interventi nei settori dell' istruzione,
della formazione professionale e della cultura
Art. 15
 Edilizia scolastica
(programma 2.3.1.)
Il limite di impegno di lire 250 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4, viene ridotto di lire 84 milioni a decorrere dall' anno 1987.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 84 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Il limite di impegno di lire 315 milioni, autorizzato per l' anno 1985 con il terzo comma dell' articolo 45 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene ridotto di lire 16 milioni a decorrere dell' anno 1987.
Le annualità relative al predetto limite vengono ridotte di lire 16 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2004.
Per le finalità previste dagli articoli 2 e 5 del Capo I della legge regionale 30 agosto 1976, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, così come sostituiti con l' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1984, n. 37, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 250 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 250 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 750 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 5710 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 16
 Centri di formazione professionale
(programma 2.4.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 9, primo comma, lettera f), della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, è autorizzata la spesa di lire 2.200 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.200 milioni fa carico al capitolo 6362 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 17
 Interventi a favore
delle istituzioni scientifiche per l' anno 1989
(programma 2.3.3. e 2.3.4.)
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 49 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 5867 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dalla legge regionale 22 aprile 1986, n. 17, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 5932 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 18
 Interventi nel settore dei beni culturali
(programma 2.3.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 37, punto 1, della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 6060 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 49 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6062 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Per le finalità previste dall' articolo 14 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni 1987 al 1989, fa carico al capitolo 6063 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dal primo comma dell' articolo 22 della legge regionale 20 agosto 1984, n. 36, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6067 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987- 1989.
Note:
1Decimo comma abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 19
 Interventi a favore dei servizi bibliotecari,
museali ed archivistici
(programma 2.3.7.)
Per le finalità previste dagli articoli 46 e 47 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, è autorizzata la spesa complessiva di lire 110 milioni, suddivisi in ragione di lire 50 milioni per l' anno 1987 e di lire 60 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 110 milioni fa carico al capitolo 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 18 novembre 1976, n. 60, così come modificato con l' articolo 4 della legge regionale 23 novembre 1981, n. 77, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 6141 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 5, comma 12, L. R. 2/2000
CAPO III
 Interventi in materia di tempo libero
Art. 21
 Iniziative speciali a favore dei militari di leva
(programma 2.5.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 31 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.800 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
Il predetto onere di lire 1.800 milioni fa carico al capitolo 6502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
TITOLO IV
 INTERVENTI NEL SETTORE
DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE
CAPO I
 Interventi nel settore dell' agricoltura
Art. 22
 Anticipazioni ai consorzi agricoli
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, è autorizzata la spesa complessiva di lire 9.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989.
Il predetto onere complessivo di lire 9.000 milioni fa carico al capitolo 7502 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
I rientri previsti dal secondo comma dell' articolo 1 della già citata legge regionale 20 giugno 1983, n. 61, saranno introitati sul capitolo 1532 dello stato di previsione dell' entrata del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 23
 Consorzi di produzione agricola
(programma 3.1.5.)
Per le finalità previste dall' articolo 16 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 45, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7480 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera a), L. R. 6/2010
Art. 25
 Finanziamenti straordinari all' ERSA
a favore delle aziende agricole
(programmi 3.1.5 e 3.1.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 26 agosto 1983, n. 75, così come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 12 marzo 1985, n. 12, è autorizzata la spesa di lire 1 miliardo per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1 miliardo fa carico al capitolo 7495 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 16 maggio 1973, n. 45, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 26 aprile 1976, n. 10, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 7169 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina del terzo comma da art. 61, comma 4, L. R. 47/1991
Art. 26
 Finanziamento all' ERSA per interventi
a favore del Centro zootecnico sperimentale
(programma 3.1.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 10, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 7269 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO II
 Interventi nel settore dell' industria
Art. 27
 Conferimento allo speciale fondo di dotazione
della Friuli SpA
(programma 3.3.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad integrare lo speciale fondo di dotazione della << Finanziaria regionale Friuli - Venezia Giulia - Friuli SpA, costituito con l' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, con l' ulteriore importo di lire 3.500 milioni. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.500 milioni fa carico al capitolo 1347 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 28
 Conferimento al Fondo di rotazione
per le iniziative economiche ( FRIE )
(programma 3.3.1.)
Al fine di promuovere e sostenere le iniziative economiche nel territorio regionale, l' Amministrazione regionale è autorizzata a far affluire alla gestione separata dal Fondo di rotazione per le iniziative economiche - FRIE - istituita dalla legge 23 gennaio 1970, n. 8, la somma di lire 3.000 milioni.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 3.000 milioni fa carico al capitolo 1349 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 29
 Contributi sugli interessi
per investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, come sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 66, modificato con l' articolo 40 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, ed integrato con l' articolo 17 della legge regionale 6 agosto 1985, n. 30, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 3.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 9.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7730 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 30
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato, nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore industriale, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 7750 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 31
 Contributi in conto capitale
sugli investimenti delle imprese industriali
(programma 3.2.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 1 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7745 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 12 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, per iniziative da realizzare nelle aree di cui all' articolo 10 della legge 11 novembre 1982, n. 828.
Il predetto onere di lire 1.700 milioni fa carico al capitolo 7748 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dall' articolo 13 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7749 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 32
 Interventi a favore di iniziative di ricerca applicata
e di innovazione tecnologica
(programma 3.2.4.)
Per le finalità previste dal capo VII della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, come sostituito con l' articolo 43 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 2.700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 2.700 milioni fa carico al capitolo 7897 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 33
 Interventi per favorire
nuove tecniche di gestione aziendale
(programma 3.2.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 45 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, è autorizzata la spesa di lire 700 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 700 milioni fa carico al capitolo 7683 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 34
 Zone industriali di interesse comunale
(programma 3.2.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 33, primo comma, della legge regionale 29 giugno 1983, n. 70, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 7825 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 35
 Depurazione dei cicli produttivi
(programma 3.2.6.)
Per le finalità previste dall' articolo 15 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8010 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
CAPO III
 Interventi nei settori dell' artigianato
e della cooperazione
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Interventi nei settori del commercio e del turismo
Art. 38
 Realizzazione di centri commerciali
(programma 3.4.1.)
Per le finalità previste dal Capo IV della legge regionale 27 novembre 1967, n. 26, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 8731 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 39
 Operazioni di locazione finanziaria
alle imprese commerciali
(programma 3.4.2.)
Per le finalità previste dall' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, è autorizzato nell' anno 1987, per quanto riguarda il settore commerciale, l' ulteriore limite di impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1991.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8798 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 40
 Contributi a favore
delle strutture turistiche
(programma 3.5.2.)
Per le finalità previste dagli articolo 1 e 10/bis della legge regionale 23 agosto 1982, n. 60, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità, autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8917 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità previste dagli articoli 1 e 5 della legge regionale 13 maggio 1985, n. 20, successivamente modificata ed integrata dalla legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite di impegno di lire 1.000 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 2006.
L' onere di lire 3.000 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 8922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Per le finalità di cui all' articolo 1 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, è autorizzata la spesa di lire 2.000 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 2.000 milioni fa carico al capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
CAPO V
 Interventi nei settori dei traffici e dell' autotrasporto merci
Art. 41
 Contributi in conto interessi
alle imprese di spedizione e di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, così come integrato dall' articolo 33 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 200 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1996.
L' onere di lire 600 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3550 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 42
 Operazioni di locazione finanziaria
delle imprese di autotrasporto
(programma 1.3.3.)
Per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 7 gennaio 1985, n. 4, è autorizzato, nell' anno 1987, l' ulteriore limite d' impegno di lire 500 milioni.
Le annualità relative saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989.
L' onere di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1987 al 1989, fa carico al capitolo 3551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
TITOLO V
 ALTRI INTERVENTI
Art. 43
 Ponte di Bevazzana
(programma 1.3.1.)
Per le finalità previste dalla legge regionale 12 giugno 1984, n. 14, è autorizzata la spesa di lire 1.517 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.517 milioni fa carico al capitolo 3388 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 44

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 46
 Finanziamento straordinario al Comune di Vajont
(programma 0.6.2.)
In relazione alle particolari condizioni territoriali del Comune di Vajont, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare al Comune medesimo un finanziamento straordinario di 150 milioni, da impiegarsi per le proprie finalità istituzionali.
A tal fine è autorizzata la spesa di lire 150 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 150 milioni fa carico al capitolo 1904 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 47
 Conservazione e valorizzazione
di tradizioni culturali locali
(programma 2.3.7.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di lire 500 milioni a favore della Comunità montana delle Valli del Natisone per la realizzazione della propria sede destinata ad ospitare anche un' istituzione per la conservazione e la valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
A tal fine è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1987 e lire 400 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 6144 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 48
 Progettazioni
(programma 0.5.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 500 milioni per l' anno 1987 e lire 700 milioni per l' anno 1988.
Il predetto onere di lire 1.200 milioni fa carico al capitolo 1632 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 49
 Consorzi di bonifica
(programma 0.7.1.)
Ai fini del ripiano delle passività risultanti alla chiusura dell' esercizio 1986, è concesso un contributo regionale straordinario ai Consorzi per l' Ufficio di economia e bonifica montana costituiti o costituendi tra le Comunità montana costituiti o costituendi tra le Comunità montane ai sensi dell' articolo 24 ter della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, inserito con l' articolo 15 della legge regionale 22 maggio 1978, n. 44.
Per le finalità di cui al precedente comma è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 1.000 milioni fa carico al capitolo 2132 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 6, L. R. 29/1990
Art. 50
 Vigili del fuoco volontari
(programma 4.1.1.)
Per le finalità previste dall' articolo 2, primo comma della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 9223 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Corrispondentemente è previsto per il medesimo anno 1987 il recupero di pari importo - ai sensi del secondo comma del suddetto articolo 2 della legge regionale 24 gennaio 1978, n. 7 - sul capitolo 1521 dello stato di previsione dell' entrata dei bilanci citati.
Art. 51
 Indennità di fine servizio personale legge 285/ 77
(programma 2.2.1.)
L' Amministrazione regionale è autorizzata a disporre il pagamento del premio di fine lavoro e dell' indennità di fine servizio ai giovani assunti ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, e della legge regionale 19 giugno 1978, n. 73, per l' attuazione dei progetti specifici predisposti dal Servizio del libro fondiario e dal Servizio dei beni ambientali e culturali e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia ( ESA ), da calcolarsi in relazione al periodo di tempo prestato con rapporto di lavoro a tempo determinato secondo le modalità nella misura stabilita dai rispettivi contratti.
Per le finalità di cui al precedente comma, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 35 milioni per l' anno 1987.
Il predetto onere di lire 35 milioni fa carico al capitolo 5487 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
TITOLO VI
 RIDETERMINAZIONE DELLE QUOTE ANNUALI
DI SPESA DI INVESTIMENTI PLURIENNALI NEL
TRIENNIO 1987- 1989
Art. 52
 Edilizia, opere ed interventi pubblici
(programmi 1.1.3., 0.6.3., 1.5.3., 1.1.1. e 2.5.1.)
La spesa di lire 2 miliardi rideterminata per l' anno 1987 con l' articolo 45 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1272 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 36, viene modificata in lire 5 miliardi per l' anno 1987, lire 10 miliardi per l' anno 1988 e lire 5 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 1680 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 3.650 milioni per l' anno 1988, autorizzata con il quinto comma dell' articolo 11 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39 e iscritta sul capitolo 8803 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1986-1988, viene suddivisa in ragione di lire 3 miliardi per l' anno 1988 e lire 650 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2391 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
La spesa di lire 13.500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 42 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, viene suddivisa in ragione di lire 7.500 milioni per l' anno 1987 e lire 6.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2624 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 15.000 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 29 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene suddivisa in ragione di lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2625 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di complessive lire 300 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con il secondo comma dell' articolo 27 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è revocata.
Art. 53
 Infrastrutture di trasporto
(programmi 1.3.1. e 1.3.2.)
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 4.500 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 14 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 44, e, per lire 4.500 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 41 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1987 al 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3404 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1988 così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 44 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 6.000 milioni per l' anno 1987, lire 7.000 milioni per l' anno 1988 e lire 3.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3408 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 24.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989, autorizzata, rispettivamente, per lire 9.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con l' articolo 13 della legge regionale 2 giugno 1982, n. 44, per lire 3.000 milioni per gli anni dal 1987 al 1989 con il settimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1983, n. 14, e per lire 12.000 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 40 della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8, viene modificata in lire 11.000 milioni per l' anno 1987, in lire 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3496 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa complessiva di lire 2.500 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata con l' articolo 26 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 1.500 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 3503 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 62, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1989.
Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al precitato capitolo 3503.
Art. 54
 Opere di bonifica, di sistemazione idrogeologica
e di tutela dell' ambiente
(programmi 1.4.2., 1.5.2., 3.1.1., 1.2.3. e 3.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 8.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 42 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 2.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4162 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di complessive lire 400 milioni per gli anni 1987 e 1988, autorizzata, rispettivamente, per lire 200 milioni per l' anno 1987 con l' articolo 39, primo comma, della legge regionale 29 gennaio 1985, n. 8 e per lire 200 milioni per l' anno 1988 con l' articolo 28 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, è revocata.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 16.500 milioni per gli anni 1987 e 1988 così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 48 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, e con l' articolo 19 della legge regionale 11 agosto 1986, n. 33, viene modificata in lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 6.500 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 7046 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 20 miliardi per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il primo comma dell' articolo 50 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1987 e 1988 e lire 10 miliardi per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 2873 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 500 milioni per l' anno 1987, autorizzata con l' articolo 4 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene revocata.
Art. 55
 Strutture socio - sanitarie
(programmi 2.1.3. e 2.1.5.)
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 15.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 49 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 2.000 milioni per l' anno 1987, 8.000 milioni per l' anno 1988 e lire 5.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 4795 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La spesa di lire 8.000 milioni, rideterminata, per l' anno 1987, con l' articolo 51 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene suddivisa in ragione di lire 5.000 milioni per l' anno 1987 e lire 3.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5284 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 56
 Istruzione ed istituzioni culturali
(programmi 2.3.5. e 2.4.2.)
La spesa di lire 1.500 milioni autorizzata per l' anno 1988 con il primo comma dell' articolo 32 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi autorizzata per l' anno 1987, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 5980 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 4.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con l' articolo 47, primo comma, della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, deve intendersi rideterminata in lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 6360 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989.
Art. 57
 Strutture turistiche
(programmi 3.5.2. e 3.5.3.)
La spesa di lire 1.700 milioni per l' anno 1987, come autorizzata con l' articolo 6 della legge regionale 23 agosto 1985, n. 42, ridotta con l' articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 63, viene suddivisa in ragione di lire 700 milioni per l' anno 1987 e lire 1.000 milioni per l' anno 1988, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 8927 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
La suddivisione annuale della spesa di complessive lire 10.000 milioni per gli anni 1987 e 1988, così come rideterminata con il quarto comma dell' articolo 43 della legge regionale 30 gennaio 1986, n. 5, viene modificata in lire 4.000 milioni per l' anno 1988 e lire 6.000 milioni per l' anno 1989, fermo restando il relativo onere a carico del capitolo 9020 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1987-1989.
TITOLO VII
 ALTRE NORME FINANZIARIE E CONTABILI
Art. 58
 Nuova attribuzione alle rubriche
di alcuni capitoli di spesa
I capitoli di cui all' allegato elenco vengono trasferiti alle rubriche ivi specificate; la competenza in ordine alla emanazione degli atti ad essi relativi è disciplinata dall' articolo 175 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 59
 Modifica delle competenze
in materia di carta tecnica regionale
La lettera c) dell' articolo 27 bis della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come inserito con l' articolo 2, XIII, della legge regionale 31 agosto 1973, n. 49, viene così sostituita:
<< c) gli adempimenti giuridico - amministrativi, connessi alle materie attribuite all' Assessorato. >>.

Al n. 1 dell' articolo 9 della legge regionale 28 marzo 1968, n. 22, così come sostituito con l' articolo 5 della legge regionale 14 dicembre 1984, n. 50, viene aggiunta la seguente locuzione: << , nonché di provvedere agli ed amministrativi, relativi all' affidamento di consulenze ed incarichi diretti alla formazione ed all' aggiornamento della carta tecnica regionale; >>.
Art. 60

( ABROGATO )

Note:
1Rubrica dell'articolo modificata da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
2Parole sostituite al primo comma da art. 73, comma 1, L. R. 18/1993
3Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 61
 Attuazione regolamenti CEE
Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del regolamento CEE n. 797/1985 relative ai regimi di aiuti agli investimenti nelle aziende agricole ed agli investimenti collettivi nelle zone di montagna e svantaggiate di cui agli articoli 2 e 3 della direttiva CEE 75/268/CEE, la Giunta regionale stabilisce, con proprie deliberazioni, i criteri, le condizioni e le procedure per l' applicazione dei regimi di aiuti agli investimenti medesimi. Ai fini dell' attuazione delle disposizioni del predetto regolamento, in materia di indennità compensativa per le zone di montagna e svantaggiate e di tenuta delle contabilità, si applicano le disposizioni della legge regionale 13 agosto 1986, n. 34.
Ai fini dell' attuazione del regolamento n. 1401 del 6 maggio 1986 del Consiglio della Comunità europea, la Giunta regionale provvede ad approvare con proprie deliberazioni il programma regionale, nonché a stabilire i criteri, le condizioni e le procedure per la concessione dei contributi previsti dal predetto regolamento e dall' articolo 5, primo comma, della legge 8 novembre 1986, n. 752.
Gli oneri derivanti dall' applicazione del regolamento di cui al precedente comma e della predetta legge statale, fanno carico ai capitoli 4081, 4167, 7488, 7490, 7492, 7494 e rispettivamente ai capitoli 4080, 4166, 7487, 7489, 7491 e 7493 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 62
 Modifica del termine di cui all' articolo 1
della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9
Per la concessione dei finanziamenti di cui all' articolo 1 della legge regionale 15 gennaio 1982, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni a favore di cooperative agricole - ivi comprese le cooperative di altri settori che esercitano anche attività in quello dell' agricoltura - loro consorzi, consorzi di bonifica e associazioni provinciali degli allevatori, la data del 31 agosto 1981, di cui al primo alinea del secondo comma dello stesso articolo 1, è modificata in quella del 31 ottobre 1986.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 63

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 33, comma 1, L. R. 3/2001 . Le disposizioni abrogate continuano ad applicarsi ai rapporti sorti in base ad esse nel periodo della loro vigenza e per la conclusione dei relativi procedimenti di entrata e di spesa, cosi' come previsto dall' art. 35 della medesima L.R. 3/2001.
Art. 64
Dopo l' articolo 1 della legge regionale 6 giugno 1986, n. 24, viene inserito il seguente:
<< Art. 1 bis
 
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di sistemazione idraulico - forestale potranno essere eseguiti in economia dagli Uffici della Direzione regionale delle foreste nella forma dell' amministrazione diretta o in quella per cottimi fiduciari. >>.

Art. 65

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 18, comma 4, L. R. 12/1995
Art. 66

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 15, comma 1, L. R. 2/1989
Art. 67
 Utilizzo stanziamenti a favore ISDEE
Lo stanziamento iscritto sul capitolo 601 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987 può venir utilizzato anche per il finanziamento delle spese sostenute nel corso dell' esercizio 1986.
Art. 68
 Copertura finanziaria
Il totale delle spese autorizzate con gli articoli dall' 1 al 51 e con il penultimo comma dell' articolo 53, pari a lire 175.282 milioni, suddivisi in ragione di lire 90.442 milioni per l' anno 1987, di lire 26.330 milioni per l' anno 1988 e di lire 58.510 milioni per l' anno 1989, trova copertura nel quadro del bilancio pluriennale per gli anni 1987-1989 e del bilancio per l' anno 1987.
Art. 69
 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1987.