LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 8 agosto 1984, n. 35

Attuazione delle disposizioni di cui all' articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, concernente sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/09/1984
Materia:
220.01 - Industria
220.02 - Commercio
220.03 - Artigianato
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

Art. 1
 
In attuazione del disposto dell' articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi previsti all' articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede:
a) nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
b) negli altri Comuni indicati a norma dell' articolo 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici e che di conseguenza sono state indennizzate, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con un importo commisurato al 30% del danno accertato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.

Art. 2
 
Per l' attuazione di quanto previsto al precedente articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare con l' INPS apposita convenzione.
Art. 3
 
Per le finalità previste dall' articolo 1 della presente legge, è autorizzata la spesa, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l' anno 1984.
Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1984/1986 e del bilancio per l' anno 1984, viene istituito al Titolo I, Sezione V - Rubrica n. 10 - Categoria IV il capitolo 3349 con la denominazione: << Oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali in attuazione al disposto dell' articolo 14 della legge n. 828/1982 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 2.200 milioni per l' anno 1984.
Al predetto onere di lire 2.200 milioni si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 6991 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione.
Sul precitato capitolo 3349 potranno venire iscritti ulteriori stanziamenti con la procedura prevista dal terzo comma dell' articolo 11 della legge regionale 17 dicembre 1981, n. 84.
Sul medesimo capitolo 3349 viene, altresì, iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 2.200 milioni, cui si fa fronte mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 1980 - << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1984.