In attuazione del disposto dell'
articolo 14 della legge 11 novembre 1982, n. 828, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalla concessione degli sgravi contributivi previsti all'
articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, a favore delle aziende industriali, artigiane e commerciali che abbiano sede:
a) nei Comuni di cui all' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e all' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito con modificazioni nella legge 30 ottobre 1976, n. 730;
b) negli altri Comuni indicati a norma dell' articolo 1 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito con modificazioni nella legge 29 maggio 1976, n. 336, relativamente alle aziende gravemente danneggiate per effetto degli eventi sismici e che di conseguenza sono state indennizzate, ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modifiche ed integrazioni, con un importo commisurato al 30% del danno accertato dalla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura competente per territorio.