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LEGGE 11 novembre 1982, n. 828

Ulteriori provvedimenti per il completamento dell'opera di ricostruzione e di sviluppo delle zone della regione Friuli-Venezia Giulia, colpite dal terremoto del 1976 e delle zone terremotate della regione Marche.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 20/12/1986)
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Testo in vigore dal:  30-11-1982

Art. 14


Le aziende industriali, artigiane e commerciali, di cui all'articolo 2, n. 1, sesto capoverso, della legge 8 agosto 1977, n. 546, che si trovino nelle condizioni ivi previste, sono autorizzate a compensare, a decorrere dal periodo di paga successivo all'entrata in vigore della presente legge, i crediti maturati in dipendenza dello sgravio di cui al richiamato disposto sui contributi correnti dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, fino alla concorrenza degli stessi.
Dai benefici di cui al precedente comma sono escluse le imprese del settore edilizio.
La regione Friuli-Venezia Giulia, assumendo a proprio carico gli oneri derivanti da quanto previsto al primo comma, ai sensi dell'articolo 2 della legge 8 agosto 1977, n. 546, fisserà con apposita convenzione, le modalità di pagamento a favore dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.