LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 settembre 1981, n. 59

Disposizioni sul servizio farmaceutico.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/10/1981
Materia:
320.07 - Farmaceutica

CAPO I
 Disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie
della regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 1
 Oggetto
L' esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia è disciplinato dalla presente legge per quanto concerne gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie annuali.
Art. 2
 Competenza amministrativa
I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all' articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.
Art. 3
 Orario settimanale
L' orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.
Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.
Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.
Art. 4
 Chiusura infrasettimanale e festiva
Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.
Le stesse farmacie osserveranno un riposo infrasettimanale di una giornata eventualmente frazionabile secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all' articolo 2.
Nei giorni festivi il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all' articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.

Art. 5
 Farmacie di turno
Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi siano almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.
Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque Comuni.
Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.
Nell' ambito territoriale di ogni Unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.
I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.
I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.
Art. 6
 Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura
festiva e feriale diurna
Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;
c) nei Comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.

Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.
Art. 7
 Disciplina del servizio farmaceutico
durante le ore notturne
Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.

Art. 8
 Chiamata
Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.
Art. 9
 Ferie annuali
Le farmacie osservano una chiusura annuale per ferie di 4 settimane da fruire anche in due periodi.
Le farmacie rurali od uniche nel Comune, per comprovate esigenze locali, potranno ridurre tale periodo fino ad un minimo di 2 settimane.
Il dispensario farmaceutico rimarrà chiuso nel periodo di ferie della rispettiva farmacia.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
CAPO II
 Provvidenze a favore delle farmacie rurali
Art. 10
 Misure dell' indennità di residenza
A decorrere dal 1 gennaio 1981, l' indennità di residenza prevista dalla legge 8 marzo 1968, n. 221 e dalla legge 5 marzo 1973, n. 40, per le farmacie rurali ubicate in località con popolazione inferiore a 3.000 abitanti, in zone classificate montane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991, in zone classificate depresse ai sensi della legge 22 luglio 1966, n. 614 e nei Comuni colpiti dagli eventi sismici di cui agli articoli 1 e 20 della legge 29 maggio 1976, n. 336 e 4 della legge regionale 10 maggio 1976, n. 15, è fissata nelle seguenti misure:
L. 3.500.000 annue per popolazione fino a 1.000 abitanti;
L. 2.500.000 annue per popolazione da 1.001 a 2.000 abitanti;
L. 2.000.000 annue per popolazione da 2.001 a 3.000 abitanti.

Per le farmacie rurali non regolamentate nel precedente comma ubicate in località inferiori ai 3.000 abitanti e per i dispensari farmaceutici l' indennità di cui alla legge 8 marzo 1968, n. 221 e della legge 5 marzo 1973, n. 40, è aumentata del 50%.
Ove la conduzione delle farmacie abbia fatto capo agli aventi diritto solo per parte dell' anno preso in considerazione, l' indennità viene proporzionalmente ridotta e commisurata in dodicesimi dell' ammontare annuo spettante, non tenendo conto delle frazioni di mese inferiori a sedici giorni.
L' indennità di residenza nonché l' indennità di gestione dei dispensari farmaceutici sono erogate dalle Unità sanitarie locali con fondi conferiti dall' Amministrazione regionale cui compete il carico dell' intero ammontare.
CAPO III
 Disciplina delle tasse di concessione e di ispezione
Art. 11
 Misura della tassa di concessione regionale
A decorrere dal 1 gennaio 1982, l' apertura e l' esercizio di una farmacia sono vincolati al pagamento della tassa di concessione regionale nelle seguenti misure:
a) tassa di apertura:
1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore a 5.000 abitanti Lire 50.000;
2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 5.000 e non a 10.000 abitanti Lire 125.000;
3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 10.000 e non a 15.000 abitanti Lire 250.000;
4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 15.000 e non a 40.000 abitanti Lire 400.000;
5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 40.000 e non a 100.000 abitanti Lire 600.000;
6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 100.000 e non a 200.000 abitanti Lire 800.000;
7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore a 200.000 abitanti Lire 1.250.000;
b) tassa annuale:
La tassa di cui alla lettera a) ridotta ad un quinto.

Art. 12
 Misura della tassa annuale di ispezione
A decorrere dal 1 gennaio 1982, i titolari ed i gestori provvisori delle farmacie sono tenuti al pagamento della tassa annuale di ispezione nelle seguenti misure:
1) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione non superiore ai 5.000 abitanti Lire 6.000;
2) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 5.000 abitanti e non ai 10.000 abitanti Lire 8.000;
3) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 10.000 abitanti e non ai 15.000 abitanti Lire 10.000;
4) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 15.000 abitanti e non ai 40.000 abitanti Lire 15.000;
5) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 40.000 abitanti e non ai 100.000 abitanti Lire 20.000;
6) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 100.000 abitanti e non ai 200.000 abitanti Lire 25.000;
7) nei Comuni o centri abitati (frazioni o borgate) con popolazione superiore ai 200.000 abitanti Lire 30.000.

La popolazione va calcolata in base ai risultati dell' ultimo censimento.
CAPO IV
 Norme finanziarie e finali
Art. 13
 Norma finanziaria
Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2527 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
Art. 14
 
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.