CAPO I
Disciplina dell' orario, dei turni e delle ferie delle farmacie
della regione Friuli - Venezia Giulia
Art. 1
Oggetto
L' esercizio delle farmacie aperte al pubblico nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia è disciplinato dalla presente legge per quanto concerne gli orari di apertura, i turni di servizio, la chiusura per riposo infrasettimanale, festività e ferie annuali.
Art. 2
Competenza amministrativa
I provvedimenti amministrativi riguardanti la disciplina in materia di apertura e chiusura delle farmacie di cui al precedente articolo 1 sono adottati dal Comitato di gestione di ciascuna Unità sanitaria locale di cui alla
legge regionale 23 giugno 1980, n. 14, valutate le eventuali istanze delle Associazioni sindacali provinciali dei titolari di farmacia, sentita la Commissione di cui all'
articolo 39 della legge regionale n. 43 del 13 luglio 1981, i Sindaci dei Comuni interessati e i rispettivi ordini provinciali dei farmacisti.
Art. 3
Orario settimanale
L' orario ordinario di apertura al pubblico, nei giorni feriali, delle farmacie urbane e rurali è stabilito in 40 ore settimanali.
Di norma le farmacie svolgono il servizio ordinario a battenti aperti con orario stabilito dal Comitato di gestione dell' Unità sanitaria locale, sentite le associazioni provinciali dei titolari di farmacia.
Nel caso in cui il titolare od il gestore provvisorio di una farmacia rurale od unica nel Comune sia incaricato anche della gestione di un dispensario farmaceutico, può essere autorizzato un orario di apertura della farmacia ridotto in misura corrispondente al periodo di apertura del dispensario stesso.
Art. 4
Chiusura infrasettimanale e festiva
Le farmacie urbane e rurali non di turno, rimarranno chiuse nei giorni di domenica e di festività infrasettimanale.
Le stesse farmacie osserveranno un riposo infrasettimanale di una giornata eventualmente frazionabile secondo turni da determinarsi con le modalità di cui all' articolo 2.
Nei giorni festivi il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) in tutti i Comuni con più di due farmacie, a turno, a battenti aperti e secondo gli orari di cui all' articolo 3;
b) nei Comuni con una o due farmacie, a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed eventualmente a chiamata.
Art. 5
Farmacie di turno
Nei giorni e nelle ore di chiusura delle farmacie il servizio farmaceutico è assicurato dalle farmacie di turno il cui numero è stabilito in modo che vi siano almeno una farmacia in servizio ogni 30.000 abitanti o frazioni.
Nelle zone a popolazione particolarmente sparsa tale rapporto è ridotto fino al limite di una farmacia ogni 10.000 abitanti ovvero ogni cinque Comuni.
Nelle zone a popolazione concentrata il rapporto può essere elevato fino al limite di una farmacia di turno ogni 100.000 abitanti.
Nell' ambito territoriale di ogni Unità sanitaria locale, qualunque ne sia la dimensione demografica, deve sempre essere garantito il servizio farmaceutico con almeno una farmacia di turno.
I dispensari farmaceutici non partecipano ai turni di servizio; ad essi partecipano, invece, le farmacie succursali nel periodo di apertura.
I servizi di turno non danno luogo a compensazione mediante riduzione delle ore settimanali previste per il servizio ordinario.
Art. 6
Disciplina del servizio farmaceutico nelle ore di chiusura
festiva e feriale diurna
Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni feriali, il servizio farmaceutico dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti o capoluoghi di provincia, a turno e a battenti aperti;
b) nei Comuni con popolazione inferiore a 50.000 abitanti e con più di due farmacie, a turno ed a chiamata;
c) nei Comuni con una o due farmacie a turno con le farmacie più vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata domiciliare.
Durante l' intervallo pomeridiano, nei giorni festivi, il servizio farmaceutico dovrà essere assicurato a chiamata.
Art. 7
Disciplina del servizio farmaceutico
durante le ore notturne
Il servizio di guardia farmaceutica notturna, in qualunque giorno, feriale o festivo, ha inizio all' ora della chiusura serale delle farmacie e termina alla riapertura mattutina di queste.
Durante le ore notturne il servizio dovrà essere così assicurato:
a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti o capoluoghi di provincia, dalle farmacie che si offrono a svolgerlo in permanenza, oppure a turno, a chiamata, e con l' obbligo di pernottamento di un farmacista in farmacia;
b) negli altri Comuni con più di due farmacie, a turno e a chiamata;
c) nei Comuni e frazioni con una o due farmacie a turno con le farmacie vicine anche dei Comuni limitrofi ed a chiamata.
Art. 8
Chiamata
Per chiamata, agli effetti della presente legge, si intende quella formulata dal cittadino mediante esibizione di regolare ricetta dichiarata urgente dal medico o riconosciuta tale dal farmacista stesso.
Art. 9
Ferie annuali
Le farmacie osservano una chiusura annuale per ferie di 4 settimane da fruire anche in due periodi.
Le farmacie rurali od uniche nel Comune, per comprovate esigenze locali, potranno ridurre tale periodo fino ad un minimo di 2 settimane.
Il dispensario farmaceutico rimarrà chiuso nel periodo di ferie della rispettiva farmacia.
Entro il mese di febbraio di ciascun anno gli Ordini Provinciali dei Farmacisti, su proposta delle Associazioni sindacali dei titolari di Farmacia, trasmetteranno ai Comitati di gestione delle Unità sanitarie locali i progetti di piano di ferie annuali delle farmacie.
Trascorsi 30 giorni dalla data di presentazione, i piani si riterranno tacitamente approvati.
CAPO IV
Norme finanziarie e finali
Art. 13
Norma finanziaria
Per le finalità previste dal precedente articolo 10 è autorizzata, per gli esercizi dal 1981 al 1983, la spesa complessiva di lire 900 milioni, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
Il predetto onere di lire 900 milioni fa carico al capitolo 2521 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1981-1983 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1981, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 900 milioni per il piano, di cui lire 300 milioni per l' esercizio 1981.
All' onere complessivo di lire 900 milioni si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 2527 dello stato di previsione della spesa del piano e del bilancio citati.
Art. 14
La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.