Art.   4
          
          
          
          Al fine di consentire che gli interventi  ed  i  benefici previsti al 
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   siano forniti e concessi sulla base di unità  omogenee  di  costo delle  opere  necessarie  per  il  recupero  del  patrimonio abitativo e ad uso  misto  danneggiato  e  che  la  relativa progettazione sia  il  più  possibile  uniformata,  con  le modalità fissate   dall' articolo  4,  terzo  comma,  della medesima legge regionale,  saranno  determinati  gli  indici parametrici  massimi  -  differenziati   a   seconda   delle categorie delle opere considerate  dall' articolo  5,  primo comma, della predetta legge - entro i quali dovranno  essere contenute le provvidenze da concedere.  Fino  alla  data  di entrata in vigore del Decreto del  Presidente  della  Giunta regionale di attuazione di quanto sopra previsto, si applica quanto contenuto nel Decreto  del  Presidente  della  Giunta regionale 8 marzo 1979, n. 055/SGS.
 
          
          
          Qualora i costi per le opere  di  cui   all' 
articolo  5, primo comma, lettera a)  della  legge  regionale  20  giugno 1977, n.  30,  previsti  dal  progetto,  redatto  secondo  i criteri  suindicati,  dovessero  risultare  superiori   agli indici parametrici massimi fissati per le opere predette, il progetto medesimo sarà dal Sindaco  sottoposto   all' esame del  Gruppo  interdisciplinare   centrale,   istituito   con l' 
articolo 7 primo comma, lettera a) della legge  regionale 20 giugno 1977, n. 30, a meno che l'interessato non opti per le  provvidenze  di  cui  al  successivo  articolo  7  della presente legge o per l' assunzione in proprio della maggiore spesa, entro 10 giorni  dalla  comunicazione  da  parte  del Sindaco del parere sul progetto stesso.
 
          
          
          Ove tali maggiori costi risultassero giustificati da comprovata circostanza, quale ubicazione in località montane particolarmente disagiate, natura del suolo, coefficiente di sicurezza sismica o collocazione dell' edificio in cortina continua, le provvidenze da concedere potranno, su conforme proposta del Gruppo interdisciplinare centrale, da esprimersi entro 60 giorni dalla data di ricevimento del progetto, essere incrementate di una quota percentuale in aumento, fino ad un massimo del 30%. Tale percentuale, per particolari circostanze quali la pendenza di contenziosi, può essere incrementata fino a un massimo del 50 per cento limitatamente agli edifici catalogati soggetti a vincolo da parte della Soprintendenza archeologica e per i beni ambientali architettonici artistici e storici.
 
          
          
          In tale ultimo caso, qualora l' interessato abbia  titolo a  beneficiare  delle  provvidenze  previste   dalla   
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla opzione di cui al comma precedente.
 
          
          
          Nel caso in cui  l' edificio  sia  stato  dichiarato  non ripristinabile a seguito di accertamento statico e sia stata emanata    la    relativa    ordinanza    di    demolizione, l' interessato, qualora abbia  titolo  a  beneficiare  delle provvidenze previste dalla 
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni  ed  integrazioni,  potrà presentare la relativa domanda entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; nell' ipotesi in cui l' ordinanza venga emanata in data successiva   all' entrata in vigore della presente legge,  il  termine  di  60  giorni decorre dalla data di notifica dell' ordinanza stessa.
 
          
          
          Con  decreto  del  Presidente  della   Giunta   regionale verranno  determinati   l' ammontare  e  le   modalità   di erogazione di  un  contributo  da  concedere  per  le  spese tecniche e/o di demolizione ai  soggetti  di  cui  ai  commi precedenti.
 
          
          
          Ove, invece, l' interessato non abbia titolo alle  citate provvidenze  o  non  intenda,  comunque,   provvedere   alla ricostruzione dell' alloggio o dell' unità produttiva negli edifici ad uso misto, l' abbattimento e  lo  sgombero  delle macerie potranno essere effettuati a cura  del  Comune  e  a spese della Regione,  qualora  se  ne  ravvisi  il  pubblico interesse.
          Note:
          
          
          
            1Derogata la disciplina del primo comma da  art. 11, terzo comma, L. R. 57/1981
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 7, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 12, quinto comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            4Derogata la disciplina dell'articolo da art. 31, quarto comma, L. R. 30/1977 nel testo modificato da art. 6, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina del sesto comma da art. 36, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            6Sesto comma interpretato da art. 36, secondo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            7Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 37, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 45, sesto comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            9Integrata la disciplina dell'articolo da art. 66, terzo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            10Sesto comma interpretato da art. 44, comma 1, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            11Integrata la disciplina del sesto comma da art. 45, comma 1, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            12Derogata la disciplina dell'articolo da art. 123, comma 2, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            13Derogata la disciplina dell'articolo da art. 153, comma 1, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            14Integrata la disciplina del sesto comma da art. 11, L. R. 48/1991
 
          
          
          
            15Derogata la disciplina del sesto comma da  art. 11, comma 2, L. R. 48/1991
 
          
          
          
            16Derogata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 48/1991
 
          
          
          
            17Integrata la disciplina del quarto comma da art. 27, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            18Integrata la disciplina del quinto comma da art. 27, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            19Integrata la disciplina del sesto comma da art. 27, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            20Parole aggiunte al terzo comma da art. 130, comma 1, L. R. 17/2010
 
          
          
          
            21Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 80, L. R. 11/2011
 
         
        
          Art.   7
          
       
          
          
          Nel caso in cui i costi per le opere di cui all' 
articolo 5, primo comma, lettera a) della legge regionale  20  giugno 1977, n.  30,  previsti  dal  progetto,  redatto  secondo  i criteri di cui al primo comma  del  precedente  articolo  4, risultino  superiori  agli  indici  parametrici  massimi   e l' interessato non intenda sottoporre il progetto all' esame del  Gruppo  interdisciplinare  centrale,  lo  stesso   può richiedere, in alternativa, la  concessione  sulla  maggiore spesa,  entro  il  limite del 35%,  di contributi ventennali costanti pari  all' 8%  della  medesima,  da  corrispondersi annualmente.
 
          
          
          Nel caso in cui   l' interessato  intenda  richiedere  il contributo di cui al comma  precedente,  ed  abbia  altresì titolo a  beneficiare  anche  dei  contributi  di  cui  agli articoli 27, 28 e 30 della 
legge regionale 20  giugno  1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni,  la  richiesta ai sensi del comma  precedente  esclude  per  lo  stesso  la possibilità di scegliere le forme contributive di cui  agli articoli 27 e  28,  ferma  restando  invece  quella  di  cui all' articolo 30 della medesima legge.
 
          Note:
          
          
          
            1Parole sostituite al primo comma da art. 2, primo comma, L. R. 63/1983
 
         
        
          Art.   8
          
       
          
          
          Le convenzioni di cui all' articolo 4, terzo comma  della 
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni non sono più obbligatorie; possono tuttavia essere  previste  dai  Sindaci,  previa  deliberazione   del Consiglio comunale, per una durata di dieci anni, in sede di concessione delle provvidenze, qualora l' utilizzo dei  vani eccedenti il fabbisogno dei beneficiari si renda  necessario per   soddisfare   impellenti   esigenze   abitative   delle popolazioni delle zone terremotate, così come risultanti da apposito piano comunale.
 
          
          
          Sull' esigenza  di  prevedere   la   stipulazione   delle convenzioni e sulla predisposizione del piano suindicato,  i Sindaci  interpellano  la  Commissione  consiliare,  di  cui all' articolo 17 della surrichiamata legge regionale.
          
          
          Nei  confronti  dei  soggetti  che  hanno  stipulato   le succitate convenzioni il contributo previsto  dall' articolo 15, primo comma, lettera b) della suindicata legge regionale verrà concesso sul costo delle opere, di cui  all' articolo 5, primo comma, lettere a), b) e c) della stessa legge.
          
          
          Nei confronti dei soggetti che  non  hanno  stipulato  le convenzioni,  il  contributo  suindicato   verrà   concesso limitatamente al costo  delle  opere,  di  cui  allo  stesso articolo 5, primo comma, lettera a).
 
          
          
          Nei confronti  dei  soggetti  che  abbiano  chiesto,  per qualsiasi ragione, entro il termine perentorio di 90  giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  la risoluzione delle convenzioni già stipulate, impegnandosi a restituire il contributo percepito in eccedenza,  il  Comune provvederà,   entro   i   successivi   60   giorni,    alla rideterminazione del contributo  medesimo,  ai  sensi  delle disposizioni contenute nel comma precedente.
          
          
          La concessione dei contributi di cui alle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, ai soggetti di cui alla 
legge 8  agosto  1977,  n.  546,  articolo  3,  quinto  comma,  è subordinata  alla  stipulazione  di  un  atto     d' obbligo unilaterale  trascritto  a   cura   del   Comune   a   spese dell' interessato, mediante il quale  il  concessionario  si impegna a praticare prezzi di vendita e canoni di  locazione concordati con il Comune, come previsto dagli articoli 7 e 8 della 
legge 28 gennaio 1977, n. 10.
 
          Note:
          
          
          
            1Sesto comma interpretato da art. 42, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina del quarto comma da  art. 38, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            3Derogata la disciplina del quarto comma da  art. 39, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            4Sesto comma interpretato da art. 46, comma 1, L. R. 50/1990
 
         
        
          Art.   9
          
       
          
          
          I  soggetti  che  non  abbiano  presentato  il   progetto esecutivo delle opere di riparazione  nel  termine  previsto dall' 
articolo 6, secondo  comma,  lettera  b)  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive  modificazioni ed integrazioni, sono tenuti a inoltrare al Comune  apposita dichiarazione, controfirmata dal progettista incaricato, con la quale si impegnano a presentare  il  progetto  suindicato entro il termine perentorio  di  15  giorni  dalla  data  di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          Qualora i soggetti interessati operino per il tramite  di società  cooperative   e   loro   consorzi,   appositamente costituiti, l' impegnativa relativa agli adempimenti di  cui al precedente comma verrà  prodotta  dalla  cooperativa  di appartenenza, la quale è tenuta a  presentare  il  progetto esecutivo delle opere di riparazione entro 90  giorni  dalla data di entrata in vigore della presente legge.
          
          
          Trascorsi inutilmente detti termini, alla  progettazione, salvo   rinuncia      dell' interessato    da    comunicarsi all' Amministrazione comunale entro 30  giorni,  si  procede tramite  intervento  pubblico,   secondo   quanto   previsto dall' 
articolo 13 della legge regionale 17 giugno  1978,  n. 70 e successive modificazioni ed integrazioni.
 
          
          
          Per il conferimento degli incarichi di progettazione,  la Segreteria generale straordinaria potrà avvalersi,  sentiti gli Enti locali interessati,  dei  Gruppi  tecnici,  di  cui all' 
articolo  7,  primo  comma,  lettera  b),  della  legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre che delle Società di progettazione, di cui all' 
articolo 87 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, ovvero di studi professionali o  di liberi professionisti.
 
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina del terzo comma da  art. 40, primo comma, L. R. 55/1986
 
         
        
          Art.  10
          
          
          
          
          
          
          Sempre  su  richiesta  dei   Comuni   interessati,   alla progettazione ed esecuzione degli interventi di ripristino e ricostruzione di  opere  pubbliche  di  competenza  comunale può, altresì, provvedere in via sostitutiva la  Segreteria generale straordinaria.
 
          
          
          Quando nell' attuazione degli interventi di cui ai  commi precedenti,  da  parte  degli  Enti  locali  si  verifichino omissioni o ritardi, da accertarsi dalla Segreteria generale straordinaria,  ovvero   quando   ragioni   di   convenienza economica o  di  maggiore  celerità   nell' esecuzione  dei lavori lo richiedano, la Regione, attraverso  la  Segreteria generale   straordinaria,   può   esercitare   il    potere sostitutivo di cui all' articolo 1, terzo comma, lettera  h) della 
legge 8 agosto 1977, n. 546.
 
          
          
          Per   l' esecuzione  delle   opere   di   riparazione   e progettazione ed esecuzione del ripristino  e  ricostruzione delle opere pubbliche, la Segreteria generale  straordinaria è  autorizzata  a  stipulare  apposite  convenzioni  con  i soggetti di cui all' 
articolo 35 della  legge  regionale  23 dicembre 1977, n. 63, oppure a ricorrere all' istituto della concessione.
 
          Note:
          
          
          
            1Secondo comma interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 46/1980
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, primo comma, L. R. 46/1980
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 46/1980
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, terzo comma, L. R. 46/1980
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina del quarto comma da art. 49, primo comma, L. R. 53/1984
 
          
          
          
            6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
 
         
        
          Art.  11
          
          
          
          Nell' ipotesi di  cui   all' articolo  precedente  e  del successivo  articolo  28  e  per  gli  interventi  previsti, saranno disposte aperture di credito a favore del Segretario Generale Straordinario, anche in deroga alle  norme  vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
 
          
          
          Nulla è innovato per quanto riguarda le  procedure  fino al momento della avvenuta approvazione dei progetti.
          
          
          Da tale momento e fino al completamento  delle  opere  il Segretario generale straordinario subentra in via  esclusiva in ogni atto  e  procedimento,  compreso  il  collaudo,  che altrimenti sarebbero spettati a  qualsiasi  altro  organo  o ufficio.
 
          Note:
          
          
          
            1Primo comma sostituito da art. 6, primo comma, L. R. 46/1980
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, primo comma, L. R. 57/1981
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 8, terzo comma, L. R. 57/1981
 
          
          
          
            4Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 58/1982
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina del terzo comma da art. 2, secondo comma, L. R. 58/1982
 
          
          
          
            6Terzo comma interpretato da art. 2, primo comma, L. R. 18/1984
 
          
          
          
            7Integrata la disciplina del terzo comma da art. 29, L. R. 37/1993
 
          
          
          
            8Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 47, L. R. 3/2002
 
         
        
          Art.  12
          
          
          
          Le norme di cui al  
Capo  II  della  legge  regionale  20 giugno  1977,  n.   30   e   successive   modificazioni   ed integrazioni  si  applicano  anche  al  recupero  statico  e funzionale degli immobili ad uso misto per  quanto  concerne la parte  destinata  ad  attività  commerciali,  artigiane, agricole,  professionali,  turistiche  e  dello  spettacolo, gestite in forma singola, associata o cooperativa, anche nel caso  che   -     nell' edificio   globalmente   considerato - l' unità produttiva sia prevalente su quella abitativa.
 
          
          
          I proprietari di unità produttive  in  immobili  ad  uso misto, anche se residenti in Comune  diverso,  sono  ammessi pertanto a godere dei contributi in conto capitale  previsti dagli articoli 15 e  16  nonché  dei  contributi  in  conto interessi sui mutui eventualmente contratti o  da  contrarre ai sensi degli articoli 27 e 28  della  
legge  regionale  20 giugno  1977,  n.   30   e   successive   modificazioni   ed integrazioni.
 
          
          
          Detti contributi sono  concessi  a  favore  delle  unità produttive in attività alla data del  sisma  e  sempre  che questa venga ripristinata o ne venga avviata una nuova anche diversa dalla precedente.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 58, primo comma, L. R. 2/1982
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 80, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 34, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, L. R. 48/1991
 
         
        
          Art.  13
          
       
          
          
          I provvedimenti dei Sindaci di erogazione della  rata  di saldo  dei  contributi  spettanti,  ai  sensi  delle   leggi regionali, 7 giugno 1976, n. 17, 27 agosto 1976, n. 46 e  20 giugno  1977,  n.   30   e   successive   modificazioni   ed integrazioni, emanati fino alla data di  entrata  in  vigore della presente  legge,  anche  qualora   l' ultimazione  dei relativi lavori abbia  avuto  luogo  dopo  la  scadenza  del termine a tal fine fissato nel decreto di concessione ovvero nell' eventuale decreto di proroga dello stesso, sono validi e fatti salvi a tutti gli effetti di legge  sempreché,  per l' accertamento  della  loro  regolare  esecuzione,  si  sia proceduto  secondo  le  modalità  stabilite   dalle   leggi suindicate.
          
          
          I provvedimenti dei  Sindaci  di  erogazione  della  rata suindicata, relativi a lavori ultimati dopo la scadenza  del termine fissato dal decreto di  concessione  del  contributo possono essere emanati, in sanatoria, entro 60 giorni  dalla data di entrata in vigore della presente  legge,  sempreché per l' accertamento della regolare esecuzione dei lavori  si proceda secondo le modalità stabilite.
         
        
          Art.  14
          
       
          
          
          Il   Gruppo   interdisciplinare    centrale,    di    cui all' 
articolo  7,  primo  comma,  lettera  a)  della   legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, oltre ai  compiti  indicati da tale  legge,  esercita  funzioni  di  consulenza  tecnico - scientifica nei riguardi  dell' Amministrazione  regionale nelle materie attinenti la  ricostruzione,  con  particolare riguardo ai settori  della  urbanistica,   dell' edilizia  e delle  opere  pubbliche   in   genere,   secondo   modalità organizzative che saranno precisate con  successivo  decreto del Presidente della Giunta regionale, previa delibera della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale.
 
          
          
          Oltre  a  tali  compiti,  il   Gruppo   interdisciplinare centrale esprime parere:
a) sui piani comprensoriali di ricostruzione di cui al  Capo    I della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, già  di    competenza del soppresso Comitato urbanistico  regionale,    con le modalità indicate dall' articolo 5  della  stessa    legge;
b) sui progetti esecutivi delle opere di cui   all' articolo    6, secondo comma, della legge regionale 20  giugno  1977,    n.  30,  qualora  superino   sotto     l' aspetto   della    convenienza economica i limiti ritenuti  ammissibili  per    la loro approvazione  a  norma   dell' articolo  4  della    presente legge, limitatamente alla fissazione della quota    percentuale in aumento da concedersi in applicazione  del    disposto di cui   all' articolo  4,  terzo  comma,  della    presente legge;
c) ( ABROGATA ).
 
          
          
          Nell' esercizio  delle   proprie   funzioni   il   Gruppo interdisciplinare centrale opera alle dipendenze  funzionali della   Segreteria    generale    straordinaria    per    la ricostruzione.
          Note:
          
          
          
            1Parole soppresse al secondo comma da art. 13, primo comma, L. R. 57/1981
 
         
        
          Art.  16
          
          
          
          Qualora, in seguito a schedatura dell' edificio  a  norma dell' 
articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e successive modificazioni e integrazioni, non  si  pervenga per  qualsiasi  motivo  alla  successiva  catalogazione   ed approvazione ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, l' interessato  che  non  avesse   presentato   domanda   di contributo ai sensi dell' articolo 6 o del  
Capo  III  della legge regionale 20 giugno 1977, n.  30,  potrà  presentarla nel termine perentorio di 60 giorni dalla data  di  notifica - da effettuarsi  a  cura  della  Regione  -  della  mancata catalogazione.
 
          
          
          Coloro che non avessero  presentato  in  tempo  utile  la domanda di contributo di cui al precedente comma, in seguito a comunicazione da parte del Comune che l' edificio di  loro proprietà rientrava nell' ipotesi prevista   dall' 
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e  successive modificazioni ed integrazioni, possono presentarla entro  60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
 
          
          
          
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, primo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina del primo comma da art. 41, secondo comma, L. R. 55/1986
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 35, L. R. 26/1988
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina del primo comma da art. 47, L. R. 50/1990
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina dell'articolo da art. 12, comma 5, L. R. 40/1996
 
          
          
          
            6Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 7, L. R. 13/1998