stai visualizzando l'atto

LEGGE 17 ottobre 1957, n. 983

Modifica dell'art. 338 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, relativamente alla determinazione della zona di rispetto dei cimiteri.

nascondi
  • Articoli
  • 1
  • 2
Testo in vigore dal:  14-11-1957

Art. 2


Per i fabbricati già esistenti o in corso di costruzione, in deroga alle norme del precedente articolo può essere deliberata la sanatoria con la procedura di cui allo stesso articolo, purché detti fabbricati siano stati iniziati prima del 31 ottobre 1956.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 ottobre 1957

GRONCHI ZOLI - TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA