TITOLO V
Interventi per il ripristino
e la ricostruzione di opere pubbliche
di interesse locale e regionale
Art. 75
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati;
3) l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici danneggiati non irrimediabilmente e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, escluse le opere di urbanizzazione secondaria, eccezion fatta per le delegazioni municipali ed i cimiteri.
Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione del Comune in cui si trova l' opera, al fine, tra l' altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a 10 anni.
Art. 76
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza dei Comuni, per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Per le opere di cui all' articolo 77, ultimo comma, la richiesta di ammissione e finanziamento redatta dal proprietario in conformità al primo comma del presente articolo deve essere comunicata pure al Comune sul cui territorio l' opera insiste.
Il Comune può, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione presentare eventuali osservazioni in merito alla iniziativa.
Il Segretario generale per la ricostruzione assume presso gli organismi rappresentativi, enti ed uffici interessati, gli elementi necessari alla individuazione dei settori di intervento prioritari ed elabora, di concerto con gli Assessorati competenti, il programma degli interventi.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
Art. 77
Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l' Amministrazione od il proprietario interessati.
Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.
I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.
Gli altri progetti ed elaborati tecnici, nel caso in cui non siano redatti dai gruppi tecnici di cui all'
articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, devono essere sottoposti al visto degli stessi, prima della loro approvazione da parte degli enti interessati.
I progetti delle opere di cui all' ultimo comma dello articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l' opera.
Art. 78
Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l' Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.
Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.
Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell' articolo precedente.
Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Art. 80
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al
secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Art. 81
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture finanziati con la presente legge sono approvati da parte dell' ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale sono riservate la nomina del collaudatore e la approvazione di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l' Amministrazione regionale ed il beneficiario, redatta da parte del collaudatore.
Per le opere, i lavori e le forniture il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori sostituisce ad ogni effetto il collaudo.
Art. 82
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Per gli edifici pubblici dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Art. 83
Ai fini di un' idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l' Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della
legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 84
All' Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l' alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.
Art. 85
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall'
articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella
legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla
legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VI
Norme finali e finanziarie
Art. 86
L' ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli - Venezia Giulia per conto della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli altri Enti locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall' importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell' Albo nazionale dei costruttori, purché la somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto Albo, sia almeno pari all' importo dei lavori da appaltare.
Art. 87
I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.
L' Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell' automazione delle procedure e nell' organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.
Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
L' Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l' attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l' esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.
Art. 88
Le norme di cui all' articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all' articolo 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale.
Art. 89
Per i fini previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 303 con la denominazione: << Spese per il primo impianto degli Uffici di Piano delle Comunità montane >>.
Per i fini previsti dall' articolo 40 della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5210 con la denominazione: << Finanziamenti per l' attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi >>.
Art. 90
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5215 con la denominazione: << Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l' acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5216 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa >>.
Per i fini previsti dall' articolo 71 della presente legge viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5217 con la denominazione: << Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati >>.
Art. 91
Per i fini previsti dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5218 con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge >>.
Per i fini previsti dall' articolo 70 della presente legge, viene istituito, per << memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al
secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l'
articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell' articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell'
articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.
Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l' esercizio 1978, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 92
Per le finalità di cui all' articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: << Spese per lo studio e l' elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5421 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5422 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 3), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5423 con la denominazione: << Finanziamenti per l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già ammessi ai benefici della
legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5424 con la denominazione: << Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5430 con la denominazione: << Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, nonché per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5431 con la denominazione: << Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l' installazione di prefabbricati definitivi >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5432 con la denominazione: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonché finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale >>.
Art. 93
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, per il personale assunto dai Comuni, al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 83 della presente legge fanno carico al capitolo 6196 e, rispettivamente, al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 87 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Art. 94
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, indicati nei precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 saranno determinati - ai sensi del
primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 95
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.