LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/12/1977
Materia:
410.01 - Urbanistica
420.01 - Opere pubbliche
420.02 - Edilizia residenziale e pubblica
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 Disposizioni preliminari
Art. 1
 
Nel quadro degli interventi programmati previsti dalla legge speciale nazionale 8 agosto 1977, n. 546 per la ricostruzione delle zone colpite dal terremoto nel 1976, in attesa della formazione ed approvazione del piano regionale di sviluppo economico e sociale, la presente legge disciplina, - in attuazione in particolare delle previsioni dell' articolo 1, terzo comma, lettere e), g) ed h) della legge nazionale predetta, al fine di sopperire, in via prioritaria, al fabbisogno della popolazione residente nei Comuni terremotati alla data del 6 maggio 1976 ed attualmente priva di un alloggio ed all' esigenza del graduale rientro della popolazione emigrata dai singoli Comuni -, le procedure e gli interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone predette nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Per l' attuazione degli interventi si procederà in armonia con le indicazioni dell' articolo 1 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e d' intesa con le Comunità locali interessate, nonché in connessione con i tempi e le modalità della ripresa dei servizi collettivi.
TITOLO II
 Norme e procedure urbanistiche per l' avvio dell' opera
di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite
CAPO I
 Piani comprensoriali di ricostruzione
Art. 2
 
Al fine di garantire un' organica ricostruzione e sistemazione del territorio, degli insediamenti e delle infrastrutture danneggiate o distrutte dal terremoto - in attesa di dare attuazione agli adempimenti conseguenti all' approvazione del piano di sviluppo economico e sociale - le Comunità montane della Carnia, della Val Canale e Canal del Ferro, del Meduna e Cellina, dell' Arzino, del Gemonese, Tarcentina, delle Valli del Natisone, nonché il Consorzio dei Comuni denominato Comunità collinare - per indicare le quali sarà usata, nei successivi articoli, la dizione << Comunità montane >> - predispongono, in armonia con le indicazioni della pianificazione territoriale di livello regionale, il piano comprensoriale di cui all' articolo 15 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
Agli effetti della presente legge, il piano comprensoriale, esteso all' intera zona su cui opera la Comunità, può riguardare, altresì, la parte del territorio non montano ricadente nella circoscrizione dei Comuni parzialmente montani inseriti nella Comunità interessata.
Art. 3
 
I piani comprensoriali di ricostruzione, di cui al precedente articolo, precisano in relazione alla nuova situazione territoriale, economica e delle popolazioni, conseguente al sisma, i contenuti del piano urbanistico regionale avuto riguardo, in particolare, alla utilizzazione ottimale delle risorse al fine di razionalizzare e organizzare le varie attività in una coerente prospettiva di sviluppo, alla definizione dell' assetto demografico complessivo e dei livelli demografici comunali, nonché alla localizzazione dei servizi collettivi di scala sovracomunale.
Al fine della formazione del piano comprensoriale i Comuni sono tenuti a fornire alla Comunità interessata gli elementi conoscitivi relativi al proprio territorio, necessari a definire i contenuti del piano e gli obiettivi conseguenti.
Art. 4
 
I piani comprensoriali di ricostruzione sono costituiti dai seguenti elementi:
1) rappresentazioni grafiche dell' assetto del territorio proposto in numero e scala convenienti e comunque in scala non inferiore a 1: 25.000;
2) una relazione illustrativa, che descriva gli obiettivi ed i criteri seguiti nella redazione dei piani, in coerenza con i contenuti del piano urbanistico regionale;
3) le norme di attuazione contenenti le direttive per i piani di livello comunale ed i termini per l' adeguamento degli stessi alle previsioni dei piani comprensoriali, nonché gli indirizzi programmatici da seguire nel riassetto del territorio.

Art. 5
 
Il progetto di piano comprensoriale di ricostruzione predisposto a cura del Consiglio direttivo ed adottato dall' Assemblea generale della Comunità è depositato presso l' Ufficio di piano, di cui al successivo articolo 7, previo avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato.
Chiunque può prendere visione del piano e presentare osservazioni entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell' avviso suindicato.
In conseguenza delle osservazioni presentate, possono essere apportate modifiche al piano, il quale non è soggetto a ripubblicazione.
Il piano comprensoriale è trasmesso alla Regione, che lo approva entro 60 giorni, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato urbanistico regionale, il quale deve esprimersi entro 30 giorni dalla richiesta.
Trascorso inutilmente tale ultimo termine, il parere si ha per reso.
Il decreto di approvazione del piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed il piano diventa esecutivo dalla data di tale pubblicazione.
Art. 6
 
Le previsioni dei piani comprensoriali costituiscono indicazioni vincolanti sia per la pianificazione subordinata sia per gli interventi pubblici che incidono sull' assetto del territorio.
Art. 7
 
Per la predisposizione dei piani comprensoriali di ricostruzione e per lo svolgimento degli altri compiti di legge e statutari, le Comunità montane si dotano, in armonia con quanto previsto dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 e dalla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, di Uffici di piano, utilizzando di norma personale comandato da Comuni, Province e Regione o ricorrendo, secondo le direttive della Giunta regionale, alla formazione di propri organici, ovvero procedendo anche - previo nulla osta della Regione - all' assunzione del relativo personale mediante contratti a termine e, comunque, per periodi non superiori a due anni.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese per il primo impianto degli Uffici suindicati, secondo un piano di riparto da approvarsi da parte della Giunta regionale, tenendo conto dell' entità territoriale e della popolazione residente nel relativo comprensorio.
CAPO II
 Procedure di revisione degli strumenti urbanistici
Art. 8
 
Avuto riguardo all' entità dei danni provocati agli abitati dagli eventi sismici, nonché all' entità delle opere di risanamento e di ricostruzione necessarie per la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi, ogni Comune delle zone delimitate ai sensi dell' articolo 4, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché non vi abbia provveduto, è tenuto a predisporre, con l' osservanza delle modalità e procedure stabilite dal presente Titolo, nonché tenendo conto del grado di sicurezza geologico - sismica del suolo, una variante di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di fabbricazione, con riguardo all' eventualità di inserire in un quadro organico, ovvero di abrogare, i provvedimenti che fossero stati adottati in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33.
A tal fine, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:
1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri, con i quali procedere alla revisione dello strumento urbanistico vigente, tenendo presente, fra l' altro, le seguenti finalità generali:
a) conseguire la maggiore sicurezza possibile sotto l' aspetto geologico - sismico per quanto riguarda le aree d' insediamento abitativo che si intendono confermare ovvero quelle, eventualmente, indispensabili per il trasferimento degli abitati;
b) conseguire il più ampio recupero del patrimonio edilizio con la salvaguardia delle caratteristiche tipologiche degli abitati esistenti;
c) garantire un' equilibrata infrastrutturazione delle aree urbanizzate attraverso una sufficiente dotazione di impianti e servizi collettivi;
d) conseguire la tutela più rigorosa delle aree suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle altre destinazioni d' uso del territorio comunale;
2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in sito degli immobili, già destinati a civile abitazione o ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è consentita in pendenza dell' adozione delle speciali procedure previste dal presente Titolo II, in quanto non impedita da prescrizioni dello strumento urbanistico vigente, da prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore; per gli immobili già destinati ad uso misto, ai fini dell' ammissibilità a ricostruzione dei vani, considerati al successivo Titolo III, Capo III, della presente legge, distrutti o demoliti, da contenersi nei limiti di superficie pari a quella preesistente, prevedendo, ove strettamente necessario ai fini funzionali, l' indispensabile ampliamento, procede - sentite, per i settori relativi, le competenti Commissioni consultive comunali - a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;
3) individua - se del caso - gli ambiti degli agglomerati urbani gravemente danneggiati o distrutti dal sisma, entro i quali la ricostruzione ed il risanamento hanno luogo mediante piani particolareggiati da adottarsi, anche in pendenza della procedura di revisione dello strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data in cui diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il provvedimento previsto al presente secondo comma.

Art. 9
 
Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.
Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.
Art. 10
 
Sino all' adozione della variante, di cui al primo comma del precedente articolo 8, il Sindaco sospende ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove costruzioni eventualmente pervenute nel periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto 2 e per quelle non in contrasto con lo strumento vigente.
Qualora sia prevista la formazione dei piani particolareggiati, di cui al predetto articolo 8, secondo comma, punto 3, la sospensione è resa, altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a quando non siano adottati detti piani particolareggiati, eccezion fatta per gli interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora non ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.
Art. 11
 
I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato - presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.
Il Comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
Art. 12
 
Entro il termine di 60 giorni dall' adozione della variante, l' intera documentazione è trasmessa alla Regione.
Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.
Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.
Art. 13
 
Il decreto di approvazione della variante equivale a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti ed attrezzature collettive previste, ivi comprese le reti infrastrutturali.
CAPO III
 Piani particolareggiati degli agglomerati urbani
danneggiati o distrutti
Art. 14
 
Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione l' articolo 25 della legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.
Detti piani devono, fra l' altro:
1) rispettare, in linea di massima, la struttura urbana preesistente, con la possibilità di introdurre nelle zone ad elevata distruzione i correttivi necessari per assicurare il rispetto degli standards urbanistici e delle condizioni igienico - sanitarie, nonché il miglioramento della viabilità;
2) tendere alla massima utilizzazione possibile della capacità insediativa e del patrimonio edilizio preesistenti, in modo da consentire il più largo soddisfacimento del fabbisogno abitativo e favorire un processo di riconcentrazione urbana;
3) individuare le attività produttive da insediare, purché compatibili con la residenza, fermo restando il disposto dell' articolo 10 della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;
4) precisare il perimetro o i perimetri comprendenti i complessi di immobili, costituenti organismi unitari ai fini della sistemazione urbanistica e della progettazione edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi unitari funzionali di ricostruzione;
5) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore storico ambientale, per i quali siano previsti interventi di ripristino e restauro ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e della legge 8 agosto 1977, n. 546;
6) ricomprendere anche - eventualmente coordinandoli con quelli di ricostruzione, ai fini di una progettazione unitaria - gli ambiti edilizi d' intervento unitario pubblico per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati e da riparare già individuati, ovvero ancora da individuare alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.

Qualora la capacità insediativa emergente dal piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente alla data del sisma, il piano dovrà favorire il reinsediamento dei nuclei familiari residenti e dovrà inoltre essere corredato da elaborati grafici e normativi indicanti le modalità per la localizzazione e sistemazione della quota eccedente.
In tal caso la sistemazione degli interessati avrà luogo, di preferenza, nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni, e la cessione in proprietà delle nuove aree necessarie per la ricostruzione potrà aver luogo anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della citata legge 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 15
 
I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.
Subito dopo la deliberazione, i piani sono depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi.
Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine chiunque può presentare osservazioni.
Entro i 15 giorni successivi alla scadenza del termine suindicato, il Consiglio comunale si esprime sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al piano le eventuali conseguenti modifiche.
La deliberazione di adozione del piano è immediatamente esecutiva a tutti gli effetti di legge, qualora non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine previsto al precedente terzo comma.
In caso diverso, tale esecutività consegue dalla deliberazione con la quale il Comune si pronuncia sulle opposizioni ed osservazioni.
Art. 16
 
I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.
In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l' intera documentazione è trasmessa per l' approvazione alla Regione.
Per l' approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.
Art. 17
 
La deliberazione consiliare di adozione del piano particolareggiato, una volta divenuta esecutiva, ai sensi del precedente art. 15, ovvero il decreto di approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti, nonché degli immobili da assoggettare ad intervento edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero degli immobili comunque necessari per l' ordinata ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.
I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati dal piano stesso entro un mese dalla sua pubblicazione per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione.
CAPO IV
 Procedura di attuazione dei piani particolareggiati
e programma annuale degli interventi edilizi
Art. 18
 
L' attuazione dei piani particolareggiati avviene attraverso interventi edilizi di singoli proprietari per la ricostruzione degli immobili non interessati da interventi unitari ovvero attraverso gli interventi unitari, di cui al precedente articolo 14.
Art. 19
 
Gli interventi edilizi unitari funzionali di ricostruzione sono realizzati su iniziativa dell' Amministrazione comunale e possono essere attuati direttamente a cura della stessa nei modi indicati al successivo articolo 26 ovvero a cura dei proprietari interessati, costituiti in Consorzio, ai sensi degli articoli 23 e 24.
L' Amministrazione comunale può, altresì, prendere l' iniziativa per attuare anche quegli interventi unitari per i quali i privati associati in Consorzio non abbiano iniziato i lavori di esecuzione nel termine assegnato ovvero li abbiano sospesi, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi.
In tale ultimo caso, il Comune fa luogo alle procedure previste al successivo articolo 23, secondo comma.
Art. 20
 
Entro il 30 settembre di ogni anno il Consiglio comunale approva - sentita la Comunità montana interessata per quanto attiene alle opere di cui al successivo terzo comma, lettera f) - il programma degli interventi edilizi, dei quali si intende avviare l' attuazione entro l' anno successivo.
Il Comune può individuare gli ambiti di intervento interessanti il programma annuale, con priorità ai centri storici.
Il programma annuale degli interventi deve contenere, fra l' altro:
a) l' elenco degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici da ripristinare, ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, ivi compreso l' elenco degli interventi unitari, di cui all' articolo 11 della stessa legge regionale;
b) l' elenco degli interventi, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 2 della presente legge;
c) l' elenco degli interventi relativi agli eventuali ambiti di cui al secondo comma del presente articolo;
d) l' elenco degli interventi, di cui al precedente articolo 18, con l' indicazione, avuto riguardo agli interventi unitari di ricostruzione, della localizzazione, del numero degli immobili destinati ad alloggio ad uso misto previsti, del numero dei nuclei familiari nonché degli abitanti insediabili nei relativi ambiti;
e) l' elenco degli interventi straordinari da realizzare, ai sensi del successivo Titolo IV, articolo 68, primo comma, punto 2), della presente legge;
f) l' elenco degli interventi di ripristino e ricostruzione di opere pubbliche di competenza comunale, da realizzare ai sensi del successivo Titolo V;
g) l' ordine delle priorità degli interventi programmati, tenendo conto dell' esigenza di assicurare un idoneo coordinamento fra l' esecuzione degli interventi di edilizia abitativa e la realizzazione delle relative opere di urbanizzazione primaria e secondaria;
h) la valutazione delle spese occorrenti per la realizzazione degli interventi, compresa la previsione delle spese per l' espropriazione e per l' occupazione temporanea e d' urgenza degli immobili necessari per l' attuazione degli stessi, nonché la previsione degli oneri di urbanizzazione conseguenti ai singoli interventi;
i) il piano di finanziamento delle spese suindicate, corredato, con riguardo agli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), dell' elenco delle domande di contributo presentate dai proprietari interessati ed accolte dal Comune.

Il parere della Comunità montana, previsto al primo comma del presente articolo, deve essere reso entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
2Integrata la disciplina del secondo comma da art. 12 bis, primo comma, L. R. 30/1977
Art. 21
 
Il programma, una volta deliberato, è depositato alla libera visione del pubblico presso la Segreteria comunale e di ciò è dato avviso da parte del Sindaco mediante pubblica affissione.
Il programma è, poi, comunicato alla Regione per l' approvazione di massima, in particolare del piano di finanziamento delle spese previste.
La Giunta regionale procede, sentita la Commissione consiliare speciale, alla fissazione dei parametri di devoluzione ai Comuni dei finanziamenti annualmente disponibili.
La Giunta regionale si pronuncia sul programma degli interventi entro trenta giorni dal ricevimento, sentita la Commissione consiliare speciale, dopo di che è data comunicazione al Comune dell' approvazione di massima del programma ai fini dell' autorizzazione all' esecuzione degli interventi ed al finanziamento degli stessi.
A fronte di particolari esigenze possono essere apportate, nel corso dell' anno di validità, variazioni al programma degli interventi nei limiti dei fondi disponibili, sulla base del piano finanziario approvato.
Degli interventi eventualmente stralciati e di quelli non ammessi al finanziamento regionale si terrà conto nel programma dell' anno successivo.
Art. 22
 
Contestualmente al deposito del programma adottato ed all' avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all' articolo 4, primo e secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati - quali risultano tali al Nuovo catasto edilizio urbano ed al catasto dei terreni - ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.
Nei casi in cui non risulti né il domicilio, né la residenza, né la dimora in Italia della persona cui l' invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del codice di procedura civile, si procede, a cura del Sindaco, alla pubblicazione dell' invito nel Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all' ultimo delle pubblicazioni previste.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è gratuita.
Art. 23
 
I proprietari interessati da ogni singolo intervento unitario di ricostruzione compreso nel programma da realizzare su iniziativa dei Comuni devono dichiarare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito, se intendono costituirsi in Consorzio per l' attuazione del medesimo.
Qualora all' invito non risponda la totalità dei proprietari notiziati nei modi previsti all' articolo precedente, primo comma, il Comune - fatto salvo in capo agli stessi il diritto di prelazione per l' acquisto delle nuove unità immobiliari, secondo quanto previsto all' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 - fa luogo alla espropriazione degli immobili relativi, ai fini dell' attuazione dell' intervento unitario nei modi previsti al successivo articolo 26.
Nei confronti di coloro che siano rimasti irreperibili, sebbene notiziati nei modi indicati al precedente articolo, secondo e terzo comma, il Comune fa, altresì, luogo alla espropriazione degli immobili relativi, indispensabili per l' attuazione dell' intervento unitario.
Art. 24
 
Entro sessanta giorni dall' avvenuta adesione all' invito del Sindaco, la totalità dei proprietari interessati deve far pervenire al Sindaco stesso l' atto costitutivo del Consorzio legalmente redatto ed approvato.
Entro sei mesi dall' avvenuta costituzione, il Consorzio dei proprietari deve presentare al Comune il progetto esecutivo dell' intervento unitario redatto nel rispetto del piano particolareggiato e della apposita convenzione a tal fine stipulata con il Comune.
Nella convenzione verranno fissate, fra l' altro, le modalità per la realizzazione delle opere di urbanizzazione relative all' intervento, ivi compresa la previsione dello eventuale affidamento della loro esecuzione direttamente al Consorzio, nonché i criteri per la regolarizzazione dei reciproci rapporti finanziari.
Nella stessa convenzione verranno disciplinate, pure, le modalità per la realizzazione delle unità immobiliari, conseguenti all' espropriazione di cui al precedente articolo 23, ultimo comma.
Art. 25
 
La mancata costituzione del Consorzio entro il termine previsto ovvero la mancata presentazione del progetto esecutivo dell' intervento, altresì, nel termine fissato all' articolo 24, secondo comma, equivalgono a mancata adesione all' invito rivolto, ai sensi e per gli effetti dello articolo 23, secondo comma.
Art. 26
 
Il Comune, nei casi di espropriazione di cui all' articolo 23, secondo comma, del presente Titolo II, può effettuare le opere e gli interventi direttamente anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
La delega, di cui al comma precedente, comprende tutti gli adempimenti necessari per la realizzazione delle opere e degli interventi, ivi comprese l' espropriazione e l' occupazione temporanea.
Art. 27
 
Una volta realizzato l' intervento edilizio unitario previsto dal piano particolareggiato nei modi indicati al precedente articolo 26, il Sindaco rivolge, nelle forme delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che risultavano tali alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito stesso, il diritto di prelazione, previsto dall' articolo 4, secondo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.
La cessione in proprietà agli interessati delle nuove unità immobiliari ricostruite ha luogo sulla base di una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari che abitavano alla data del sisma uno degli immobili distrutti e ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo determinato in base al costo dell' intervento, maggiorato di una quota costituita dalle spese di espropriazione e dalle spese generali pari al 6% del costo predetto.
Dal costo è detratto il contributo di cui al successivo articolo 44, quarto comma, della presente legge e le spese per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.
Art. 28
 
La graduatoria degli aventi diritto alla cessione in proprietà delle unità immobiliari ricostruite è approvata dal Sindaco, su conforme parere della Commissione consiliare, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 29
 
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione delle graduatorie per la cessione in proprietà delle nuove unità immobiliari ricostruite - compresi i vani da destinare alle attività produttive, ai sensi del successivo Titolo III, Capo III, della presente legge - agli aventi diritto e per la determinazione dei prezzi di cessione.
Art. 30
 
Le nuove unità immobiliari risultanti disponibili per mancato esercizio del diritto di prelazione, di cui al precedente articolo 27, o per altra causa, entrano a far parte del patrimonio indisponibile del Comune e dallo stesso sono assegnate in locazione semplice ai sinistrati, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora si tratti di abitazioni, ovvero assegnati, altresì, in locazione ad imprenditori, nel caso in cui si tratti di vani per uso diverso dall' abitazione.
Art. 31
 
Qualora per l' attuazione dei piani particolareggiati di ricostruzione previsti al presente Titolo II, si renda necessario procedere a modificazioni di confini fra le diverse proprietà, il Sindaco notifica, nelle forme delle citazioni, ai proprietari interessati invito a mettersi d' accordo entro sessanta giorni.
In caso che non siano noti il domicilio, la residenza o la dimora in Italia della persona cui l' invito è rivolto, si applica il disposto dell' articolo 22 secondo, terzo e quarto comma.
Decorso inutilmente il termine dell' ultima notificazione, senza che gli interessati abbiano fornito la prova del raggiunto accordo, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per attuare la nuova delimitazione delle aree.
Le aree espropriate e che non si prestino da sole ad utilizzazione edilizia sono cedute al prezzo di esproprio alla proprietà di coloro che hanno edifici o terreni confinanti con i detti relitti.
Qualora il proprietario delle aree a favore delle quali si attua l' incorporazione delle aree espropriate abbia titolo ai benefici previsti al successivo Titolo III, dal contributo spettante è detratto il costo della cessione suindicata.
Art. 32
 
Qualora si renda necessario per la regolare attuazione degli interventi edilizi previsti dai piani particolareggiati, di cui al presente Titolo II, il Sindaco può ingiungere ai proprietari di eseguire i lavori di ricostruzione degli immobili, non interessati da interventi unitari, entro un congruo termine.
Decorso tale termine, il Sindaco diffida i proprietari inadempienti, assegnando un nuovo termine. Se alla scadenza di questo i proprietari inadempienti non richiedono il rilascio della concessione ad edificare oppure non iniziano i lavori nei tempi previsti, il Comune procede alle espropriazioni indispensabili per l' attuazione degli interventi.
Per l' esecuzione degli interventi trovano applicazione le disposizioni degli articoli 26, 27, 28 e 30.
CAPO V
 Norme transitorie e finali
Art. 33
 
Per la prima applicazione della presente legge e limitatamente all' anno 1978, in via di anticipazione del programma di cui all' articolo 20, i Comuni potranno presentare programmi stralcio per interventi immediatamente realizzabili, con particolare riguardo ai contenuti di cui alle lettere a) e b) dello stesso articolo 20, terzo comma, e secondo i criteri fissati nel decreto del Presidente della Giunta regionale previsto dall' articolo 4, terzo comma della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, in quanto compatibili.
I programmi stralcio potranno essere deliberati anche in pendenza della predisposizione del piano particolareggiato.
In tale caso, gli stessi si limiteranno a prevedere gli interventi non ricadenti negli ambiti di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3.
In deroga a quanto previsto dall' articolo 21, i programmi stralcio sono trasmessi alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli e, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, sono approvati dalla Giunta regionale, con particolare riferimento al piano di finanziamento delle spese previste, entro 15 giorni dal loro ricevimento, tenendo conto dei parametri di devoluzione dei finanziamenti, fissati ai sensi dell' articolo 21, terzo comma.
Art. 34
 
I Comuni, i quali hanno provveduto ad individuare gli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3), in sede di predisposizione degli strumenti attuativi ivi previsti, procedono, con riguardo a quanto stabilito all' articolo 14, secondo comma, punto 3), a contestuale accertamento della compatibilità funzionale del reinsediamento di attività produttive con la residenza.
Gli stessi Comuni, qualora disponessero alla data del 6 maggio 1976 dei piani di sviluppo ed adeguamento della rete di vendita, di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426 ed alla legge regionale 13 dicembre 1971, n. 56, nonché dei piani per i pubblici esercizi, di cui alla legge 14 ottobre 1974, n. 524, già esecutivi o solo adottati, devono procedere, se del caso, altresì contestualmente alla predisposizione degli strumenti suindicati, alla verifica delle previsioni di tali piani, in funzione della loro compatibilità con le previsioni degli strumenti attuativi in formazione.
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, ai fini di quanto previsto ai precedenti commi, i Comuni provvedono a rilevare la consistenza della rete distributiva e degli esercizi pubblici operanti nel rispettivo territorio alla data del 6 maggio 1976.
Le imprese relative in tal modo rilevate - eccezione fatta per quelle che abbiano beneficiato delle provvidenze previste dall' articolo 3 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64 - conservano a tutti gli effetti, anche in deroga a quanto disposto all' articolo 31, lettera b) della legge 11 giugno 1971, n. 426, la titolarità della relativa autorizzazione amministrativa e ciò sino alla data di entrata in vigore degli strumenti di pianificazione, di cui al presente articolo.
Entro i sei mesi successivi, le imprese predette devono presentare al Comune interessato, a pena di decadenza del relativo diritto, domanda di rinnovo dell' autorizzazione.
Art. 35
 
Agli effetti della delega da parte dei soggetti interessati, prevista dal successivo articolo 42, terz' ultimo comma, il Comune è autorizzato ad effettuare le opere e gli interventi relativi direttamente, anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni con imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi, ovvero a mezzo di enti pubblici da esso delegati.
In tale ultimo caso trova applicazione il disposto dell' articolo 26, secondo comma.
Art. 36
 
In parziale deroga a quanto disposto all' articolo 4, secondo comma, della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, i Comuni sono autorizzati ad acquisire, mediante espropriazione, le aree individuate, ai sensi dell' articolo 2, primo comma, lettera a) della stessa legge regionale, limitatamente, peraltro, a quelle sulle quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano già state installate costruzioni a carattere definitivo per fronteggiare le esigenze abitative delle popolazioni interessate.
Per la determinazione dell' indennità di espropriazione delle aree, di cui al precedente comma, trovano applicazione le disposizioni del decreto legge 13 luglio 1976, n. 476, convertito con modificazioni nella legge 19 agosto 1976, n. 570.
La cessione in proprietà delle costruzioni installate dal Comune e delle aree relative, espropriate ai sensi del presente articolo, ha luogo in favore dei proprietari residenti nel Comune, che risultino tali alla data del sisma e le cui abitazioni siano andate distrutte o demolite per effetto del terremoto, sulla base di una graduatoria, formata ed approvata dal Sindaco, su parere conforme della Commissione consiliare, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
I proprietari utilmente inseriti in graduatoria, entro trenta giorni dalla comunicazione relativa, devono informare il Comune se intendono accettare l' assegnazione in proprietà dell' alloggio.
In caso affermativo, devono, altresì, comunicare la rinuncia a beneficiare delle provvidenze, di cui al successivo Titolo III della presente legge.
Alle unità immobiliari, eventualmente risultanti disponibili per mancata accettazione dell' assegnazione o per altra causa si applica il disposto dell' articolo 30.
Art. 37
 
I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell' articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente Titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.
L' articolo 7 della legge regionale suindicata è abrogato.
Art. 38
 
Qualora i Comuni non provvedano in tempo utile agli adempimenti cui sono tenuti, ai sensi del presente Titolo II, si fa luogo agli interventi sostitutivi prescritti dalle vigenti leggi nelle materie considerate.
Art. 39
 
Entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge i Comuni trasmettono alla Regione, tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, copia dei provvedimenti adottati, in applicazione della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 40
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le spese previste dal programma annuale degli interventi di cui all' articolo 20 e dai programmi stralcio di cui allo articolo 33, nei limiti dei piani finanziari approvati.
A tale fine l' Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, a seconda delle esigenze di cassa, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
TITOLO III
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi per le
esigenze dei nuclei familiari sinistrati, nonché per la
costruzione di unità immobiliari da adibire ad attività
produttive in immobili da destinare ad uso misto
CAPO I
 Contributi una tantum per la costruzione di nuovi alloggi
a favore dei proprietari di immobili distrutti o demoliti
per effetto del sisma
Art. 41
 
I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di immobili adibiti ad uso di abitazione, anche rurale alla data del sisma, distrutti o demoliti per effetto del sisma stesso, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III limitatamente alla ricostruzione di una unità abitativa da utilizzare per le esigenze proprie e del nucleo familiare.
Art. 42
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
Qualora l' occupante l' alloggio sia titolare di un diritto reale di godimento la domanda potrà dallo stesso essere presentata - salvo, comunque, il diritto di proprietà - una volta trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge senza che il proprietario abbia, per qualsiasi motivo, fatto richiesta di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Qualora i soggetti interessati intendano operare per il tramite di società cooperative e loro consorzi, la domanda dovrà contenere la dichiarazione attestante la società cooperativa di appartenenza e il proprio intendimento di affidare alla medesima l' incarico di operare per proprio conto. La società cooperativa di appartenenza provvede all' affidamento per l' esecuzione delle opere anche mediante trattativa privata.
I soggetti interessati possono anche delegare, nella domanda, il Comune a provvedere direttamente ovvero tramite enti pubblici alla progettazione ed all' esecuzione delle opere di ricostruzione e ad introitare il contributo regionale loro spettante.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Art. 43
 
Il Sindaco, sentita la Commissione consiliare prevista all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, provvede all' istruttoria delle domande di contributo.
Qualora la ricostruzione riguardi immobili distrutti o demoliti, siti in Comuni indicati ai sensi dell' articolo 1, primo comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546 e non compresi fra quelli considerati dall' art. 9, primo comma, della presente legge, il Sindaco, accertato che la ricostruzione in sito dell' immobile è consentita dagli strumenti urbanistici vigenti, comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, indicando contestualmente la superficie dell' alloggio da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Qualora la ricostruzione in sito sia impedita dalle prescrizioni vigenti ovvero non sia richiesta dagli interessati, si procede, ai sensi del successivo quinto comma e seguenti.
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito possa avvenire in sito, in conformità a quanto previsto dal provvedimento adottato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 2), della presente legge, il Sindaco comunica agli interessati aventi i requisiti richiesti, l' accoglimento di massima della domanda, secondo quanto previsto al precedente secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili distrutti o demoliti non interessi gli ambiti del piano particolareggiato, di cui all' articolo 44, ovvero non sia consentita dagli strumenti urbanistici, dalle prescrizioni di edilizia antisismica ovvero da altre prescrizioni in vigore, od, infine, non sia richiesta dagli interessati, si fa luogo - di preferenza - alla ricostruzione degli immobili stessi nell' ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
In tale caso, la cessione in proprietà della nuova area necessaria per la ricostruzione degli immobili predetti ha luogo, eventualmente anche in deroga al limite fissato dall' articolo 10, decimo comma, della citata legge 18 aprile 1962, n. 167, con preferenza a favore dei proprietari di immobili non riedificabili in sito.
Nello stesso caso, il Comune è autorizzato ad acquisire l' area su cui sorgeva l' immobile da ricostruire verso un prezzo determinato con i criteri in vigore per il calcolo dell' indennità di espropriazione. L' ammontare relativo è posto in detrazione dal prezzo, di cui all' articolo 10, undicesimo comma, della predetta legge 18 aprile 1962, n. 167.
Art. 44
 
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.
In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell' accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresì, applicazione il disposto dell' articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari è consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all' articolo 43, primo comma, all' accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l' accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell' articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.
Art. 45
 
Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dell' alloggio da ricostruire sono approvati, previo accertamento da parte del Sindaco, sentiti gli organi, di cui all' articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dal predetto articolo.
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
L' approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l' omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di ricostruzione.
Art. 46
 
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Entro il medesimo termine verranno pure fissati, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, i parametri cui rapportare le esigenze del nucleo familiare.
Nella determinazione dei parametri di cui al comma precedente, si terrà altresì conto, per i nuclei familiari minimi, delle possibilità di incremento degli stessi.
Art. 47
 
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
Le domande relative che, sebbene accolte in via di massima, ai sensi degli articoli 43 e 44, ed inserite nel programma annuale degli interventi, di cui al precedente Titolo II, articolo 20, non siano state seguite dal provvedimento di concessione dei contributi per indisponibilità dei finanziamenti, rimangono valide, ai fini della concessione dei benefici predetti, per un quinquennio.
Per la concessione e l' erogazione dei contributi si applica il disposto dell' articolo 18, terzo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Salvo, comunque, il diritto di proprietà ovvero il diritto degli altri comproprietari in quota parte sul bene ricostituito, nelle ipotesi previste dall' articolo 42, terzo, quarto e quinto comma, la concessione ed erogazione del contributo hanno luogo direttamente a favore dei soggetti destinatari dell' alloggio da ricostruire.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
CAPO II
 Contributi per la costruzione di nuovi alloggi
per particolari categorie di sinistrati
Art. 48
 
Ai sinistrati, purché non proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di una unità abitativa, i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno 2 anni in uno dei Comuni delimitati ai sensi dell' articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, viene concesso - per la costruzione di un alloggio nel predetto Comune, da utilizzare per le esigenze proprie e del proprio nucleo familiare - il contributo previsto dall' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
Il beneficio suindicato viene concesso, altresì, agli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una abitazione, i quali si impegnino al rientro stabile in uno dei Comuni di cui al primo comma del presente articolo entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del contributo concesso.
Art. 49
 
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
Art. 50
 
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la ricostruzione di unità immobiliari già destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell' atto di convenzione previsto dall' articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - viene, inoltre, concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.
Art. 51
 
A coloro che siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su di una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma - anche acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976, salvo quanto previsto dall' articolo 42, quinto comma, - e che risiedano in altro Comune del territorio nazionale, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che, nel Comune di residenza, siano proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, viene inoltre concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tale fine contratto, se inferiore.
Art. 52
 
La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.
Art. 53
 
Per la concessione dei benefici previsti al presente Titolo III, Capo II, i soggetti interessati devono presentare al Sindaco del Comune relativo domanda corredata da una dichiarazione resa ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la sussistenza delle condizioni previste per aver titolo ai benefici, nonché la consistenza del nucleo familiare.
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni relative del precedente Capo I, eccezion fatta per quanto previsto agli articoli 50, secondo comma e 51, secondo comma.
CAPO III
 Contributi per la costruzione di vani
da adibire ad attività produttive in immobili
ad uso misto
Art. 54
 
Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all' articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.
Art. 55
 
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati e cioè: i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare distrutta o demolita, purché titolari dell' impresa; ovvero i familiari del proprietario titolare dell' impresa - nel caso in cui questo per qualsiasi motivo abbia cessato dall' esercizio dell' impresa - purché s' impegnino a subentrare o ad associarsi alla stessa; ovvero, nel caso in cui proprietaria dell' unità immobiliare distrutta o demolita e titolare dell' impresa sia una società di persone che per qualsiasi motivo non intenda continuare l' esercizio dell' impresa, anche uno solo dei soci purché impegni a subentrare alla stessa; ovvero, infine, nel caso di imprese già in godimento dell' immobile, andato distrutto o demolito, a titolo locatizio o, comunque, a titolo diverso dalla proprietà, i proprietari o comproprietari dell' unità immobiliare predetta, purché s' impegnino al proseguimento del rapporto giuridico precedente alle medesime condizioni, almeno per un quinquennio dall' avvenuto ripristino della attività produttiva; presentano al Sindaco del Comune, nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda di concessione del contributo previsto al successivo articolo 56.
Le domande devono essere corredate da una dichiarazione resa dagli interessati, ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché da una ulteriore dichiarazione, debitamente autenticata, con la quale gli interessati si impegnano a quanto previsto al precedente comma.
Art. 56
 
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari da destinare ad attività produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma, ridotta al 50%.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo - nel limite di riduzione suindicato - viene commisurato alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
La concessione del contributo di cui al presente articolo è consentita in misura pari alla differenza tra il contributo eventualmente già concesso - a fronte dei danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' unità immobiliare - ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, e quello da concedere.
Nell' ipotesi in cui il contributo concesso ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, sia superiore a lire 5 milioni, la quota di esso afferente ai danni subiti per effetto della distruzione o demolizione dell' immobile da considerare ai fini della determinazione della differenza ai sensi del comma precedente, viene computata in misura proporzionale agli altri danni accertati ai fini della concessione del contributo stesso.
Art. 57
 
Il contributo di cui al precedente articolo 56 nella misura ridotta ivi prevista, può, altresì, essere concesso - a seguito di domanda da presentarsi nei modi previsti all' articolo 55, secondo comma - in favore dei proprietari di vani adibiti ad uso agricolo, iscritti - essi stessi od un componente del loro nucleo familiare - negli elenchi tenuti dall' Ufficio contributi agricoli unificati, o, comunque, in favore dei proprietari di vani destinati ad uso diverso dall' abitazione e non rientranti fra quelli considerati al precedente articolo 54 siti in immobili già destinati ad uso misto, andati distrutti o demoliti per effetto del sisma, per la ricostruzione di una sola unità funzionale, - di superficie equivalente a quella dell' unità distrutta o demolita, con un massimo di ampliamento possibile non superiore del 50% - da adibire per la riattivazione della attività precedentemente esercitata, purché ritenuta compatibile con la residenza e purché l' unità immobiliare da ricostruire ricada nelle aree, di cui all' articolo 8, secondo comma, punti 2) e 3).
Art. 58
 
A favore dei soggetti, beneficiari dei contributi di cui agli articoli 56 e 57, sulla parte di spesa - determinata ai sensi del successivo articolo 59 - non coperta dai contributi predetti, viene, inoltre, concesso un contributo pluriennale costante pari al 7,5% per la durata massima di 20 anni, o per una durata pari a quella del mutuo a tal fine contratto, se inferiore.
Il contributo di cui al comma precedente non è cumulabile con forme di mutuo agevolato, o con eventuali altri contributi concessi a sollievo degli oneri conseguenti a mutui contratti per le stesse finalità.
Art. 59
 
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III.
Art. 60
 
Per l' istruttoria delle domande, concessione ed erogazione dei contributi, di cui agli articoli 56 e 57, trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 43, primo, secondo e quarto comma, 44, eccezion fatta per il terzo comma, 45 e 47.
CAPO IV
 Disposizioni transitorie e finali
Art. 61
 
I contributi di cui al presente Titolo III, Capo I e Capo II, limitatamente alle ipotesi previste agli articoli 50, primo comma e 51, primo comma, e Capo III si possono concedere, a seguito di domanda da presentarsi entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, anche in favore dei soggetti in possesso dei requisiti prescritti, i quali abbiano alla data predetta iniziato o completato, sulla base di licenza o concessione ad edificare regolarmente rilasciate, i lavori di ricostruzione dell' alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
La concessione e l' erogazione dei contributi sono subordinate all' accertamento da parte del Sindaco che le opere eseguite siano conformi a quelle autorizzate, nonché alle prescrizioni antisismiche.
L' accertamento ha luogo sentiti gli organi di cui allo articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Art. 62
 
Ai fini della determinazione dell' ordine delle priorità degli interventi, da programmare ai sensi dell' art. 20, terzo comma, lettera g), della presente legge, dovrà essere data precedenza agli interventi relativi alla ricostruzione dell' alloggio dei proprietari residenti.
Art. 63
 
Ai fini della concessione dei benefici previsti agli articoli 48, primo comma, 49, 68, 70 e 71 della presente legge, si considerano sinistrati coloro i quali avevano la propria residenza o dimora abituale presso un alloggio distrutto o demolito per effetto del sisma.
Art. 64
 
I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, non possono essere considerati componenti del nucleo familiare originario, ai fini della concessione a questi ultimi dei benefici di cui al presente Titolo III, Capo I.
L' inadempimento a quanto previsto al comma precedente, comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.
Art. 65
 
La scadenza dei termini d' inizio o di ultimazione dei lavori ammessi ai benefici del presente Titolo III, fissati dalla concessione ad edificare, ai sensi e per gli effetti dell' articolo 4, terzo e quarto comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, senza che i lavori stessi siano stati regolarmente iniziati od ultimati, comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso all' Amministrazione regionale delle somme eventualmente già riscosse, maggiorate degli interessi legali.
Art. 66
 
L' alienazione - prima che siano decorsi cinque anni dalla data del rilascio della licenza di abitabilità - a terzi a titolo oneroso o gratuito, ovvero la diversa destinazione - ivi compresa la locazione, eccezion fatta per la ipotesi prevista all' articolo 50 - data all' unità immobiliare edificata con i benefici della presente legge comporta di diritto la revoca dei benefici concessi ed i soggetti interessati sono tenuti al rimborso delle somme riscosse, maggiorate degli interessi legali.
Tuttavia, in casi eccezionali e per gravi motivi, il Presidente della Giunta regionale potrà autorizzare la vendita o la locazione dell' alloggio prima della scadenza del quinquennio, nel qual caso non si fa luogo alla revoca dei benefici concessi.
Art. 67
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalità previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
TITOLO IV
 Interventi straordinari nei settori dell' edilizia
residenziale pubblica e dell' edilizia convenzionata e
agevolata
CAPO I
 Edilizia residenziale pubblica
Art. 68
 
Al fine di sopperire alle più impellenti esigenze abitative delle popolazioni colpite, l' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia residenziale pubblica per:
1) la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma;
2) la ricostruzione degli alloggi dei Comuni già assegnati in locazione semplice, distrutti o demoliti per effetto del sisma;
3) la costruzione da parte degli Istituti Autonomi Case Popolari, territorialmente competenti, di alloggi da assegnare in locazione semplice, ai sensi della legge regionale 22 maggio 1975, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, anche in deroga al limite posto dall' articolo 10 della stessa legge ed aventi le caratteristiche previste dall' articolo 19 della legge 8 agosto 1977, n. 513, ai seguenti soggetti:
a) sinistrati, non proprietari di immobili, residenti in Comuni delle zone terremotate;
b) sinistrati, già proprietari di immobili distrutti o demoliti per effetto del sisma, che rinuncino alla ricostruzione dell' alloggio in proprietà ed al contributo loro spettante, ai sensi del precedente Titolo III della presente legge;
4) la costruzione di alloggi in proprietà indivisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o fra emigrati non proprietari, che si impegnino al rientro stabile entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del beneficio concesso in caso di inadempienza.

La localizzazione degli interventi di cui al punto 2 del precedente comma dovrà aver luogo nell' ambito dei piani di zona in vigore, o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni ovvero nelle aree indicate ai sensi dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni.
Al fine di sopperire alle esigenze, di cui al primo comma, punto 3), del presente articolo gli Istituti Autonomi Case Popolari sono altresì autorizzati ad acquisire in proprietà edifici di civile abitazione, eventualmente anche da ultimare o da ristrutturare.
Art. 69
 
Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell' Amministrazione regionale, la quale è autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.
L' Amministrazione regionale è, altresì, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi una tantum per gli interventi previsti al precedente articolo 68:
a) fino al 95% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);
b) fino all' 85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).

CAPO II
 Edilizia residenziale convenzionata
Art. 70
 
Per gli interventi straordinari da effettuarsi, ai sensi dell' articolo 16, secondo comma, della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, nelle zone terremotate - limitatamente a quelle delimitate, ai sensi dell' articolo 20 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e dell' articolo 11 del decreto - legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, nonché limitatamente alla costruzione di alloggi da destinare a sinistrati -, la misura stabilita all' ultimo comma dello stesso articolo 16 è ridotta all' 1,5% annuo - pari allo 0,75% semestrale - per gli interventi su aree cedute con diritto di superficie, ed al 3% annuo - pari all' 1,50% semestrale - per gli interventi su aree cedute in proprietà.
CAPO III
 Edilizia agevolata
Art. 71
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare interventi straordinari nel settore dell' edilizia agevolata per la costruzione di alloggi in proprietà divisa da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative i quali alla data del 6 maggio 1976 risiedevano da almeno due anni in uno dei Comuni terremotati, ovvero fra emigrati che si impegnino a rientrare stabilmente entro un quinquennio dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di revoca del beneficio concesso.
Per le finalità di cui al comma precedente l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi una tantum fino al 75% della spesa ritenuta ammissibile.
CAPO IV
 Disposizioni procedurali
Art. 72
 
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
A tal fine, la spesa ammissibile a finanziamento per gli interventi stessi verrà quantificata sulla base di appositi indici parametrici riferiti ad alloggi - tipo, avuto riguardo alla composizione del nucleo familiare degli assegnatari, da determinarsi con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
All' erogazione dei contributi in favore degli Istituti Autonomi Case Popolari per le finalità di cui all' articolo 68 punto 3) si procede secondo quanto previsto dall' articolo 18 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48.
All' erogazione dei contributi in favore delle cooperative edilizie per le finalità di cui agli articoli 68 punto 4) e 71, si procede:
- nella misura del 50% del contributo spettante, dietro presentazione del verbale di consegna dei lavori, sottoscritto senza riserve dall' impresa;
- nella misura dell' ulteriore 40% dietro presentazione del certificato di ultimazione dei lavori;
- nella misura restante, pari alla rata di saldo del contributo spettante, a seguito del collaudo regolarmente approvato.

Art. 73
 
Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.
Art. 74
 
Al fine di razionalizzare e rendere meno onerosa la realizzazione degli interventi straordinari, di cui al Titolo III e IV, l' Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, d' intesa con gli operatori interessati, la ricerca di soluzioni costruttive con l' impiego di componenti industrializzati.
Per le stesse finalità, l' Amministrazione regionale è, inoltre, autorizzata a finanziare lo studio e la elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici.
TITOLO V
 Interventi per il ripristino
e la ricostruzione di opere pubbliche
di interesse locale e regionale
Art. 75
 
L' Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare:
1) Il ripristino di opere ed impianti pubblici non irrimediabilmente danneggiati dal sisma ed i cui lavori non siano già stati autorizzati; il ripristino può comprendere pure l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento delle opere ed impianti predetti per assicurare una maggiore funzionalità rispetto ai fini cui sono destinati;
2) la ricostruzione di opere ed impianti pubblici distrutti o demoliti per effetto del sisma, con possibilità di utilizzare soluzioni progettuali quantitativamente e qualitativamente idonee a garantire la loro migliore funzionalità rispetto ai fini cui sono preordinati;
3) l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici danneggiati non irrimediabilmente e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34;
4) la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite, escluse le opere di urbanizzazione secondaria, eccezion fatta per le delegazioni municipali ed i cimiteri.

Gli interventi di cui al comma precedente comprendono pure gli arredi e le attrezzature relative, necessari per assicurare adeguati livelli di ricettività e funzionalità ai pubblici servizi cui sono destinati.
L' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a finanziare, nei limiti di quanto previsto dal primo comma, punti 1, 2 e 3, il ripristino, la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, previa stipulazione, da parte del proprietario, di apposita convenzione con l' Amministrazione del Comune in cui si trova l' opera, al fine, tra l' altro, di assicurare la destinazione della stessa al pubblico servizio per un periodo non inferiore a 10 anni.
Art. 76
 
Le Amministrazioni, cui spetta provvedere secondo le norme ordinarie - eccezion fatta per le opere di competenza dei Comuni, per le quali trova applicazione il disposto del Titolo II, articolo 20 della presente legge - dopo aver sentito la Comunità montana interessata in ordine alle opere ed impianti di interesse sovracomunale, presentano alla Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli entro 120 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il programma degli interventi da realizzare, ai sensi dell' articolo precedente, con l' ordine di priorità degli stessi, corredato da una relazione tecnica ed economica.
Per le opere di cui all' articolo 77, ultimo comma, la richiesta di ammissione e finanziamento redatta dal proprietario in conformità al primo comma del presente articolo deve essere comunicata pure al Comune sul cui territorio l' opera insiste.
Il Comune può, entro 60 giorni dalla predetta comunicazione presentare eventuali osservazioni in merito alla iniziativa.
Il Segretario generale per la ricostruzione assume presso gli organismi rappresentativi, enti ed uffici interessati, gli elementi necessari alla individuazione dei settori di intervento prioritari ed elabora, di concerto con gli Assessorati competenti, il programma degli interventi.
Il programma degli interventi di cui al presente articolo è approvato dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973
Art. 77
 
Alla progettazione delle opere comprese nel programma approvato, ai sensi del precedente articolo, ed alla gestione dei relativi lavori, provvede l' Amministrazione od il proprietario interessati.
Sono soggetti ad esame e parere tecnico da parte degli organi tecnici regionali secondo la disciplina vigente in materia soltanto i progetti generali di acquedotti, di fognatura con i relativi impianti di depurazione, di impianti di smaltimento dei rifiuti solidi, nonché i progetti di opere ospedaliere.
I pareri di cui sopra vanno resi entro 30 giorni dalla comunicazione.
Gli altri progetti ed elaborati tecnici, nel caso in cui non siano redatti dai gruppi tecnici di cui all' articolo 7 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, devono essere sottoposti al visto degli stessi, prima della loro approvazione da parte degli enti interessati.
I progetti delle opere di cui all' ultimo comma dello articolo 75 sono approvati dal Consiglio comunale del Comune sul cui territorio insiste l' opera.
Art. 78
 
Per la progettazione, realizzazione e successiva gestione delle opere ed impianti, l' Amministrazione regionale favorisce e promuove la costituzione di appositi consorzi tra gli enti interessati.
Le Amministrazioni ed i proprietari interessati possono delegare la progettazione delle opere e la gestione dei relativi lavori alle Province, alle Comunità montane, ai Consorzi di bonifica, ad altri Consorzi pubblici, o ad enti pubblici.
Nei casi di cui ai commi precedenti, i progetti e gli altri elaborati tecnici non sono sottoposti al visto di cui al quarto comma dell' articolo precedente.
Art. 79
 
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
La spesa a carico della Regione comprende pure una quota per spese generali e di collaudo non superiore al 7% dell' importo di progetto.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale è autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunità e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Art. 80
 
L' accertamento dello stato di avanzamento dei lavori è effettuato in via esclusiva dallo stesso ente interessato - dal Comune per il caso di cui all' articolo 75, ultimo comma - il cui legale rappresentante appone il visto di regolarità sui relativi documenti.
La Direzione provinciale dei lavori pubblici competente per territorio può verificare nel corso dei lavori la conformità degli stessi al progetto esecutivo.
Nel caso in cui la Direzione provinciale dei lavori pubblici accerti la non conformità dei lavori al progetto esecutivo od altre irregolarità, ne darà comunicazione al Segretario generale straordinario per l' adozione dei conseguenti provvedimenti da parte del Presidente della Giunta regionale.
Compete altresì al Direttore provinciale dei lavori pubblici esprimere il parere sulla individuazione delle aree, di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge 5 aprile 1975, n. 412, e comunque ogni altro giudizio di idoneità delle aree eventualmente previsto dalle leggi vigenti per la costruzione di edifici scolastici. La pronuncia del Direttore provinciale dei lavori pubblici, nei casi previsti dalla legge, ha l' effetto di vincolare immediatamente e direttamente le aree stesse.
I progetti di ampliamento dei cimiteri esistenti e di costruzione dei nuovi cimiteri, devono essere preceduti da uno studio tecnico della località specialmente per quanto riguarda l' ubicazione, l' orografia, l' estensione del terreno e la natura fisico - chimica del suolo, la profondità e direzione della falda freatica.
Sugli stessi, il parere di cui all' articolo 53 del DPR 21 ottobre 1975, n. 803, è reso dal competente medico provinciale, sentito, ove occorra, un geologo.
Art. 81
 
In deroga alle norme vigenti in materia, gli atti di collaudo relativi ad opere, lavori e forniture finanziati con la presente legge sono approvati da parte dell' ente beneficiario e, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, dal Consiglio comunale; al Presidente della Giunta regionale sono riservate la nomina del collaudatore e la approvazione di una relazione acclarante la regolarità dei rapporti tra l' Amministrazione regionale ed il beneficiario, redatta da parte del collaudatore.
Per le opere, i lavori e le forniture il cui costo non superi l' importo di lire 150 milioni, la dichiarazione di regolare esecuzione redatta dal direttore dei lavori sostituisce ad ogni effetto il collaudo.
Art. 82
 
Possono essere ammessi ai finanziamenti previsti dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli strettamente funzionali ad insediamenti abitativi definitivi -, eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della stessa.
Sono parimenti ammessi ai finanziamenti previsti dal presente Titolo anche le opere e lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.
Per gli edifici pubblici dei Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, ancorché non danneggiati dal terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto quello del progetto originario già ammesso a concorso finanziario statale o regionale, derivante dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non ammessi ad alcun contributo o concorso finanziario statale o regionale.
Per le finalità di cui ai precedenti commi, si seguono, in quanto compatibili, le modalità previste dal presente Titolo V.
Art. 83
 
Ai fini di un' idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l' Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 84
 
All' Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l' alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformità alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.
Art. 85
 
Per l' esecuzione degli interventi, già ammessi al finanziamento previsto dall' articolo 35 del decreto - legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito nella legge 29 maggio 1976, n. 336, e deliberati dopo il 30 aprile 1977 dagli enti interessati, nonché per l' esecuzione degli interventi da ammettere al predetto finanziamento, trova applicazione, per quanto attiene l' ambito di operatività e le procedure relative, la disciplina delle opere di prevenzione e soccorso da calamità naturali nelle zone terremotate, di cui alla legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e successive modificazioni ed integrazioni.
TITOLO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 86
 
L' ammissione delle associazioni temporanee di imprese agli appalti dei lavori pubblici, che si eseguono nel Friuli - Venezia Giulia per conto della Regione, degli Enti da essa dipendenti e degli altri Enti locali, territoriali ed istituzionali, è consentita indipendentemente dall' importo per il quale ciascuna impresa è iscritta nell' Albo nazionale dei costruttori, purché la somma complessiva, per la quale le imprese associate risultano iscritte nel predetto Albo, sia almeno pari all' importo dei lavori da appaltare.
Art. 87
 
I compiti affidati dalle leggi regionali ai gruppi tecnici di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, possono essere svolti anche da Società di progettazione.
I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.
L' Amministrazione regionale potrà altresì avvalersi, a seguito di apposite convenzioni, della consulenza e della collaborazione di Società ed Enti specializzati nella ricerca operativa, nell' automazione delle procedure e nell' organizzazione generale del lavoro tecnico ed amministrativo, allo scopo di utilizzare, ai fini della ricostruzione, le tecnologie più avanzate attualmente disponibili.
Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
L' Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l' attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l' esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.
Art. 88
 
Le norme di cui all' articolo 80, quarto, quinto e sesto comma, ed all' articolo 81, secondo comma, hanno efficacia in tutto il territorio regionale.
Art. 89
 
Per i fini previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 303 con la denominazione: << Spese per il primo impianto degli Uffici di Piano delle Comunità montane >>.
Per i fini previsti dall' articolo 40 della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5210 con la denominazione: << Finanziamenti per l' attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi >>.
Art. 90
 
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5215 con la denominazione: << Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l' acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5216 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa >>.
Per i fini previsti dall' articolo 71 della presente legge viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5217 con la denominazione: << Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati >>.
Art. 91
 
Per i fini previsti dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5218 con la denominazione: << Contributi pluriennali costanti sulla parte della spesa eccedente il contributo regionale previsto dagli articoli 50, 51 e 58 della presente legge >>.
Per i fini previsti dall' articolo 70 della presente legge, viene istituito, per << memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della legge regionale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell' articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.
Per gli scopi previsti dai precedenti primo e secondo comma e per ognuno dei due capitoli ivi indicati è autorizzato, per l' esercizio 1978, un limite di impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 92
 
Per le finalità di cui all' articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: << Spese per lo studio e l' elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5421 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5422 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 3), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5423 con la denominazione: << Finanziamenti per l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento ed il miglioramento di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma e già ammessi ai benefici della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34 >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5424 con la denominazione: << Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5430 con la denominazione: << Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, nonché per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5431 con la denominazione: << Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l' installazione di prefabbricati definitivi >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5432 con la denominazione: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonché finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale >>.
Art. 93
 
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 67 della presente legge fanno carico, per il personale comandato non regionale, al capitolo 167 e, per il personale assunto dai Comuni, al capitolo 455 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 83 della presente legge fanno carico al capitolo 6196 e, rispettivamente, al capitolo 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 87 della presente legge fanno carico al capitolo 434 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977.
Art. 94
 
Gli stanziamenti da iscriversi ai capitoli 167, 303, 455, 5204, 5208, 5210, 5215, 5216, 5217, 5421, 5422, 5423, 5424, 5430, 5431, 5432, 6196 e 6707 dello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977- 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, indicati nei precedenti articoli 89, 90, 92 e 93 saranno determinati - ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 59 - con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti, sentita la Commissione consiliare speciale.
Art. 95
 
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.