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DECRETO-LEGGE 13 maggio 1976, n. 227

Provvidenze per le popolazioni dei comuni della regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dal terremoto del maggio 1976.

note:
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 maggio 1976, n. 336 (in G.U. 01/06/1976, n.143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 08/08/1988)
Testo in vigore dal:  14-8-1977
aggiornamenti all'articolo

Art. 20



Nei comuni colpiti dagli eventi sismici del maggio 1976, ed indicati nell'ambito delle province di Udine e di Pordenone con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per il tesoro, per le finanze e per il lavoro e la previdenza sociale, sentita la regione, è sospeso il corso dei termini di prescrizione e dei termini perentori legali e convenzionali, i quali importino decadenza da qualsiasi diritto, azione od eccezione, che scadono nel periodo dal 6 maggio al 30 giugno 1977.
Per lo stesso periodo è parimenti sospeso il termine di scadenza dei vaglia cambiari, delle cambiali e di ogni altro titolo di credito avente forza esecutiva compresi i ratei dei mutui bancari ed ipotecari pubblici e privati, pagabili da debitori domiciliati o residenti nei comuni stessi emessi o comunque pattuiti o autorizzati prima del 15 settembre 1976, nonché il pagamento dei canoni di locazione di immobili urbani e di affitto dei fondi rustici, il pagamento dei canoni demaniali per l'occupazione di beni demaniali, siti nei comuni di cui al precedente comma, e dei contributi consorziali che sono scaduti o che scadono durante il periodo indicato.
È parimenti sospeso il corso dei termini previsti dal primo comma del presente articolo relativamente alle obbligazioni da adempiere o ai diritti da esercitare in altri comuni, in favore delle persone che provino di non aver potuto osservare i termini stessi per essersi trovate nei comuni colpiti dagli eventi sismici di cui al primo comma.
((4))
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 17 giugno 1977, n. 313, convertito con modificazioni, dalla L. 4 agosto 1977, n. 503 ha disposto (con l'art. 1) che "Nei confronti dei soggetti all'imposta sul reddito delle persone fisiche aventi domicilio fiscale nei comuni indicati a norma dell'art. 20 del decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, ed a norma dell'art. 11 del decreto-legge 18 settembre 1976, n. 648, convertito, con modificazioni, nella legge 30 ottobre 1976, n. 730, è prorogato al 31 dicembre 1977 il termine per la presentazione delle dichiarazioni dei redditi relativi all'anno 1975 e all'anno 1976."