LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 ottobre 1971, n. 44

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, concernente << provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/1971
Materia:
210.01 - Agricoltura

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1L' abrogazione della presente legge ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 1
Dopo il primo comma dell' art. 5 della legge regionale 30 dicembre 1967 n. 29, sono inseriti i seguenti tre commi:
<< Per la realizzazione da parte di produttori associati delle costruzioni di cui al comma precedente, dei relativi servizi e pertinenze, sono ammesse a contributo anche le spese d' acquisto del terreno necessario.
Nelle zone montane del territorio regionale la misura dei contributi previsti dal primo comma può essere elevata fino al massimo del 70 per cento, se le iniziative vengano realizzate da produttori associati e fino al 60 per cento se realizzate da produttori singoli.
Agli effetti del comma precedente sono considerate zone montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato parzialmente classificato montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana. >>

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 2
L' ultimo comma dell' art. 7 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, è sostituito dai seguenti tre commi:
<< Le agevolazioni previste dal presente articolo sono applicabili anche per l' ampliamento e l' ammodernamento di preesistenti fabbricati e impianti, nonché per l' acquisto, ammodernamento ed ampliamento di immobili da destinare alle iniziative di cui al primo comma.
La misura dei contributi previsti da questo articolo può essere elevata fino al massimo del 90 per cento se le iniziative vengano realizzate in zone montane del territorio regionale.
Agli effetti del comma precedente sono considerate montane le zone classificate tali ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 991 e successive modificazioni, le zone qualificate depresse, in base alla legge 22 luglio 1966, n. 614, se facciano parte di un Comune il cui territorio sia stato classificato parzialmente montano in applicazione della predetta legge n. 991, nonché tutto il territorio incluso in comprensori di bonifica montana. >>

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.