LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 ottobre 2009, n. 17

Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idrico regionale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/10/2009
Allegati:
Materia:
170.03 - Demanio e beni patrimoniali della Regione
440.03 - Conservazione del suolo e sistemazione idrogeologica
130.07 - Funzioni delegate

Art. 17
 (Conferimento di funzioni agli enti locali)
1. In attuazione di quanto previsto dall' articolo 6, comma 1, lettera c), della legge regionale 24/2006 il presente capo disciplina il riordino delle funzioni e dei compiti esercitati dall'Amministrazione regionale e il conferimento di funzioni agli enti locali in materia di concessioni di beni del demanio idrico regionale.
2. Il conferimento e l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 avviene nel rispetto dei principi di cui all' articolo 2 della legge regionale 24/2006 , mantenendo l'Amministrazione regionale funzioni e compiti in materia di demanio idrico regionale attinenti a esigenze unitarie per la collettività e il territorio regionale, al fine di assicurare che l'utilizzo dei beni del demanio idrico regionale avvenga con l'obiettivo di sostenere lo sviluppo economico e sociale nel rispetto del principio di sostenibilità ambientale e nel rispetto delle indicazioni della pianificazione e programmazione regionale sull'utilizzo del territorio.
3. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente legge le funzioni amministrative esercitate dai Consorzi di bonifica ai sensi dell' articolo 2, comma 6 bis, della legge regionale 28/2002 .
4. Il conferimento delle funzioni di cui al comma 1 avviene in relazione ai beni intestati al demanio idrico regionale o ai beni intestati al demanio dello Stato e consegnati alla Regione secondo le procedure previste dall' articolo 5 del decreto legislativo 265/2001 .