LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16

Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/12/2008
Materia:
110.07 - Interventi e contributi plurisettoriali

Art. 20
1. In attuazione dell' articolo 112 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e nel rispetto dell' articolo 52, comma 2 bis, del decreto legge 22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la crescita del Paese), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 , la Regione, in conformità al decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 25 febbraio 2016 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue, nonché per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato), disciplina con regolamenti le attività di utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all'articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006 , o dalle piccole aziende agroalimentari individuate ai sensi del medesimo decreto ministeriale, nonché le attività di utilizzazione agronomica del digestato.
2. I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta presentata di concerto dall'Assessore regionale alle risorse agricole, naturali e forestali e dall'Assessore regionale all'ambiente e lavori pubblici.
3. La Regione, secondo i criteri fissati dai regolamenti di cui al comma 1, riceve la comunicazione dell’utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e degli scarichi dei frantoi oleari, degli effluenti di allevamento, delle acque reflue provenienti dalle aziende di cui all’articolo 101, comma 7, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 152/2006 , o dalle piccole aziende agroalimentari di cui al comma 1 e del digestato.
4. La Regione svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica, avvalendosi di ARPA, di ERSA e di altre strutture regionali specializzate.
4 bis. La Regione, in collaborazione con l’ERSA, svolge le attività di controllo sul rispetto della disciplina in materia di utilizzazione agronomica da parte delle aziende e, in caso di inosservanza delle disposizioni dei regolamenti di cui al comma 1, può impartire specifiche prescrizioni.
4 ter. In caso di inosservanza delle norme tecniche dei regolamenti di cui al comma 1 o delle prescrizioni di cui al comma 4 bis, la Regione può disporre, previa diffida, la sospensione a tempo determinato o il divieto di esercizio dell'attività di utilizzazione agronomica.
5. Salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni degli obblighi previsti dai regolamenti di cui al comma 1 relativi alla comunicazione di cui al comma 3 e al piano di utilizzazione agronomica comportano l'applicazione, da parte del Servizio competente in materia di Corpo forestale, di una sanzione amministrativa pecuniaria da 600 euro a 6.000 euro.
5 bis.  
( ABROGATO )
6. 
( ABROGATO )
(2)
7. I commi 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 5 della legge regionale 1/2007 sono abrogati a decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1.
Note:
1Parole aggiunte al comma 7 da art. 14, comma 32, L. R. 11/2009
2Comma 6 abrogato da art. 64, comma 1, lettera a), L. R. 19/2009
3Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 34, lettera a), L. R. 18/2011
4Parole aggiunte al comma 4 da art. 2, comma 34, lettera b), L. R. 18/2011
5Comma 4 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
6Comma 4 ter aggiunto da art. 2, comma 34, lettera c), L. R. 18/2011
7Comma 5 sostituito da art. 2, comma 34, lettera d), L. R. 18/2011
8Comma 5 bis aggiunto da art. 2, comma 34, lettera e), L. R. 18/2011
9Parole sostituite al comma 4 bis da art. 33, comma 1, lettera a), L. R. 11/2014
10Parole sostituite al comma 4 ter da art. 33, comma 1, lettera b), L. R. 11/2014
11Parole sostituite al comma 5 da art. 33, comma 1, lettera c), L. R. 11/2014
12Comma 5 bis abrogato da art. 33, comma 1, lettera d), L. R. 11/2014
13Integrata la disciplina del comma 1 da art. 3, comma 14, L. R. 37/2017
14Comma 1 sostituito da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2021
15Parole sostituite al comma 3 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2021