Art. 48
(Termini per piani particolareggiati)
1. In deroga al limite fissato dall’
articolo 16, quinto comma, della legge 17 agosto 1942, n. 1150
(Legge urbanistica), e successive modifiche e integrazioni, la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
legge regionale 63/1977
, e successive modifiche e integrazioni, che sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, per inutile decorso dei termini, è nuovamente fissata sino al 31 dicembre 2025. A tale ultima data sono altresì nuovamente fissati i termini entro i quali devono essere compiute le espropriazioni.
2. Nel caso in cui la validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
legge regionale 63/1977
, sia venuta a cessare anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e alla medesima data i piani risultino materialmente attuati senza però che siano formalmente concluse le procedure amministrative di acquisizione degli immobili necessari, i termini stabiliti per il completamento delle procedure medesime sono nuovamente fissati al 31 dicembre 2025.
3. La validità dei piani particolareggiati, approvati ai sensi della
legge regionale 63/1977
, e non ancora scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, è fissata al 31 dicembre 2025 qualora non sia possibile la proroga dei termini in via amministrativa ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della
legge regionale 20 giugno 1988, n. 52
(Disposizioni di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976), e successive modifiche e integrazioni.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
2Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
3Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 83, L. R. 11/2011
4Parole sostituite al comma 1 da art. 2, comma 6, lettera a), L. R. 5/2013
5Parole sostituite al comma 2 da art. 2, comma 6, lettera b), L. R. 5/2013
6Parole sostituite al comma 3 da art. 2, comma 6, lettera c), L. R. 5/2013
7Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
8Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
9Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 97, L. R. 27/2014 , per effetto della modifica apportata al comma 6 dell'art. 2, L.R. 5/2013.
10Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
11Parole sostituite al comma 2 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
12Parole sostituite al comma 3 da art. 5, comma 17, L. R. 24/2016 , per effetto della modifica apportata al comma 97 dell'art. 4, L.R. 27/2014.
13Parole sostituite al comma 1 da art. 4, comma 5, lettera a), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
14Parole sostituite al comma 2 da art. 4, comma 5, lettera b), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
15Parole sostituite al comma 3 da art. 4, comma 5, lettera c), L. R. 28/2018 , con effetto dall'1/1/2019.
16Parole sostituite al comma 1 da art. 124, comma 1, lettera a), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
17Parole sostituite al comma 2 da art. 124, comma 1, lettera b), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
18Parole sostituite al comma 3 da art. 124, comma 1, lettera c), L. R. 6/2021 . Le disposizioni hanno efficacia a far data dall'1/1/2021.
19Parole sostituite al comma 1 da art. 37, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
20Parole sostituite al comma 2 da art. 37, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
21Parole sostituite al comma 3 da art. 37, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023