LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 aprile 2002, n. 12

Disciplina organica dell'artigianato.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/05/2002
Allegati:
Materia:
220.03 - Artigianato

CAPO I
 Disposizioni generali
Art. 24
 (Segnalazione certificata di inizio attività)
1. Sono soggette a Scia le attività svolte dalle imprese artigiane elencate nella Tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222 (Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio attività (Scia), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124).
2. La Scia di cui al comma 1 è presentata allo sportello unico per le attività produttive territorialmente competente (SUAP) con le modalità di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160 (Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133), in conformità alla legge regionale 12 febbraio 2001, n. 3 (Disposizioni in materia di sportello unico per le attività produttive e semplificazione di procedimenti amministrativi e del corpo legislativo regionale), e al decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno).
3. I Comuni effettuano i controlli sulle attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia, secondo le disposizioni di cui agli articoli 19, comma 3, e 19 bis, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
4. Nel caso di trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte, finalizzato all'esercizio delle attività di cui al comma 1, il subentrante presenta la Scia al SUAP territorialmente competente entro trenta giorni dalla data di trasferimento dell'azienda ovvero, nel caso di subentro per causa di morte, dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dal diritto di esercitare l'attività del dante causa, salvo proroga in caso di comprovata necessità.
5. La Scia è redatta sul modello, reperibile presso il SUAP competente, predisposto tenuto conto dei principi di semplificazione e di armonizzazione dei procedimenti di competenza dello sportello unico di cui alla legge regionale 3/2001, corredato delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà rese ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e indicante la documentazione da allegare.
6. Ai sensi dell'articolo 4 bis del decreto legislativo 222/2016, l'avvio, la variazione, la sospensione, il subingresso e la cessazione delle attività di impresa artigiana di cui alle tabelle B.I e B.II allegate al decreto legislativo medesimo, non sono soggette a titoli abilitativi, segnalazione o comunicazione.
Note:
1Articolo sostituito da art. 34, comma 1, L. R. 4/2005
2Articolo sostituito da art. 25, comma 1, L. R. 13/2009
3Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 33, comma 1, L. R. 13/2009
4Articolo sostituito da art. 26, comma 1, L. R. 7/2011
5Vedi la disciplina transitoria del comma 3, stabilita da art. 79, comma 5, L. R. 7/2011
6Vedi la disciplina transitoria del comma 6, stabilita da art. 79, comma 6, L. R. 7/2011
7Parole soppresse alla lettera g) del comma 1 da art. 16, comma 3, L. R. 7/2012
8Parole sostituite alla lettera h) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera a), L. R. 4/2013
9Parole aggiunte alla lettera k) del comma 1 da art. 31, comma 1, lettera b), L. R. 4/2013
10Parole sostituite al comma 6 da art. 31, comma 1, lettera c), L. R. 4/2013
11Comma 1 sostituito da art. 6, comma 1, lettera d), numero 1), L. R. 14/2017
12Parole soppresse al comma 3 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 2), L. R. 14/2017
13Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 1, lettera d), numero 3), L. R. 14/2017
14Articolo sostituito da art. 16, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 24 bis
 (Obbligo di comunicazione)
1. Le imprese che esercitano l'attività di acconciatore, di estetista, di panificazione e di tintolavanderia comunicano la cessazione dell'attività al SUAP competente, fatti salvi gli obblighi di comunicazione al Registro Imprese/Repertorio Economico Amministrativo.
2. Ai sensi dell' articolo 164 del decreto legislativo 112/1998 , l'attività tipografica, litografica e fotografica e di ogni altra attività di stampa o di riproduzione meccanica o chimica è subordinata all'obbligo di tempestiva informazione all'autorità di pubblica sicurezza.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 26, comma 1, L. R. 13/2009
2Comma 1 sostituito da art. 27, comma 1, L. R. 7/2011
3Parole soppresse al comma 1 da art. 6, comma 1, lettera e), L. R. 14/2017
4Comma 1 sostituito da art. 17, comma 1, L. R. 5/2026
Art. 24 ter
 (Funzioni di vigilanza)
1. I Comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni di vigilanza sulle strutture e sulle attività di cui al presente titolo.
Note:
1Articolo aggiunto da art. 28, comma 1, L. R. 7/2011