LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

TESTO VIGENTE dal 27/10/2024

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.


Art. 1
 (Disposizioni di carattere finanziario e in materia di entrate)
1. L'ammontare delle previsioni di entrata resta determinato in complessivi 22.206.940.234,40 euro, suddivisi in ragione di 8.447.043.800,87 euro per l'anno 2023, di 7.059.411.040,41 euro per l'anno 2024 e di 6.700.485.393,12 euro per l'anno 2025, avuto riguardo alle variazioni previste dalle Tabelle A1 e A2, di cui ai commi 2 e 3, e alla quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2022 applicato ai sensi del comma 4.
2. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26 (Disposizioni in materia di programmazione e contabilità e altre disposizioni finanziarie urgenti), sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella A1 relativa alle entrate regionali.
3. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 sono disposte le variazioni relative ai Titoli e alle Tipologie dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella A2 relativa all'iscrizione di assegnazioni vincolate.
4. Ai sensi di cui all' articolo 42, comma 8, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), e in esito alle verifiche operate presso le strutture dell'Amministrazione regionale in ordine alla relativa sussistenza dei presupposti di natura giuridico-contabile, è applicata la somma di 8.577.598,76 euro quale quota del risultato di amministrazione presunto vincolato dell'esercizio 2022 a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella A3 di cui al comma 5.
5. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, Programmi e Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella A3.
Art. 2
 (Attività produttive)
1. Le richieste di rimborso dei "voucher "TUReSTA in FVG", di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione 24 maggio 2021, n. 085/Pres. (Regolamento recante requisiti e modalità per la concessione dei voucher "TUReSTA in FVG" a favore dei residenti in Friuli Venezia Giulia, ai sensi dell' articolo 38 della legge regionale 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (SviluppoImpresa)), presentate dopo il 15 novembre di ciascun anno, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno successivo a quello di presentazione.
2. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
3. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell' articolo 6 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (Rilancimpresa FVG - Riforma delle politiche industriali), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.
4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un ulteriore finanziamento al Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, nei limiti di cui al comma 7, per il completamento dell'infrastruttura locale già finanziata ai sensi dell'articolo 1, commi da 18 a 23, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili).
6. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 5, il Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento presenta domanda, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e comunque prima dell'avvio dei lavori di completamento dell'infrastruttura, alla Direzione centrale competente in materia di attività produttive, Servizio sviluppo economico locale, corredata della documentazione prevista dall' articolo 56 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
7. Il finanziamento di cui al comma 5 è concesso in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 56 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato, e non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento per il completamento dell'infrastruttura locale di cui al comma 5 non supera comunque l'importo di 300.000 euro.
8. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa. L'erogazione del finanziamento è subordinata alla presentazione, da parte del Consorzio di sviluppo economico locale del Ponterosso Tagliamento, di una dichiarazione di non essere destinatario di un ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con il mercato interno.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria PMI e Artigianato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
10. Le domande di incentivi concessi ai sensi dell' articolo 100 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 29 (Normativa organica in materia di attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande. Modifica alla legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 <<Disciplina organica del turismo>>), che non sono state finanziate per incapienza dei fondi 2022, sono soddisfatte mediante l'utilizzo delle risorse stanziate per l'anno 2023.
11. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
12.
Al comma 1 dell'articolo 21 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), le parole << con deliberazione della Giunta regionale possono essere prorogati, per un periodo massimo di sei mesi >>, sono sostituite dalle seguenti: << sono stabiliti all'1 marzo 2023 >>.

13. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 18, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), e in relazione al termine di cui all' articolo 21, comma 1, della legge regionale 8/2022 , come modificato dal comma 12, è destinata la spesa di 75.713,20 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
14. Al fine di favorire l'accoglienza diffusa nell'ambito della 94esima Adunata Nazionale Alpini in programma nel 2023 a Udine, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione Friuli Venezia Giulia, contributi per la realizzazione e gestione di aree temporanee, da concordare con la struttura competente per territorio alla gestione dell'evento, per la sosta di caravan e camping, dotate di idonei servizi igienico-sanitari.
15. Il contributo massimo concedibile è di 20.000 euro per ciascuna area di cui al comma 14 e i Comuni possono delegarne a enti e associazioni senza scopo di lucro la realizzazione e la gestione.
16. I contributi sono concessi a sportello ai sensi dell'articolo 36, commi 2 e 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), con decreto del Direttore del servizio competente in materia sono definiti i termini e le modalità di presentazione della domanda e della rendicontazione.
17. Per le finalità di cui al comma 14 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
18.
Dopo l' articolo 2 della legge regionale 4 marzo 2022, n. 2 (FVG PLUS SpA), è inserito il seguente:
<<Art. 2 bis
 (Contributo al funzionamento)
1. Con riferimento alle attività di cui all'articolo 1, al fine di assicurare il complessivo perseguimento dell'oggetto sociale della società, l'Amministrazione regionale eroga annualmente a FVG PLUS SpA un contributo in conto esercizio a titolo di finanziamento per servizi di interesse generale. L'ammontare del contributo annuale è stabilito con legge regionale di stabilità.>>.

19. Per le finalità di cui all' articolo 2 bis della legge regionale 2/2022 , come introdotto dal comma 18 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
20. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni sportive dilettantistiche del settore natatorio non iscritte al Registro delle notizie Economiche e Amministrative (REA) un contributo straordinario a parziale ristoro dell'aumento dei costi energetici.
21. L'importo del contributo concedibile per ciascun soggetto di cui al comma 20 è pari a 40.000 euro.
22. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti di cui al comma 20 presentano la domanda, a mezzo posta elettronica certificata, ai fini della concessione del contributo alla Struttura competente in materia di attività produttive.
23. Per le finalità di cui al comma 20, è destinata la spesa di 900.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare contributi per interventi di ristrutturazione e riqualificazione per finalità funzionali, ambientali, sanitarie degli immobili, delle infrastrutture e delle aree comuni di pertinenza di marine, darsene, porti turistici e altre aree assimilabili gestiti da privati, in amministrazione condominiale o da associazioni e/o circoli nautici senza scopo di lucro e con finalità ricreative, non esercenti attività d'impresa.
25. Per i contributi di cui al comma 24 la Giunta regionale provvede, ai sensi dell' articolo 36, comma 3, della legge regionale 7/2000 , mediante l'emanazione di apposito bando, prevedendo i criteri e le modalità per la concessione ed erogazione.
26. Sulla base delle domande pervenute viene predisposta la graduatoria dei beneficiari che è pubblicata sul sito della Regione entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle domande. Gli aiuti sono concessi entro novanta giorni dalla pubblicazione della graduatoria. Con il decreto di concessione sono stabiliti le modalità e i termini di rendicontazione della spesa.
27. In deroga all' articolo 39 della legge regionale 7/2000 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a disporre, su richiesta del beneficiario e senza la presentazione di garanzie, l'erogazione in via anticipata del contributo concesso fino alla misura dell'80 per cento del relativo importo.
28. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa di 170.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
29. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a PromoTurismoFVG contributi diretti a finanziare studi di fattibilità aventi a oggetto la captazione delle acque termali.
30. Per le finalità di cui al comma 29 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
31. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni classificati montani ai fini di poter realizzare interventi di valorizzazione e manutenzione sui mulini storici presenti nei rispettivi ambiti territoriali, di proprietà delle Amministrazioni comunali anche concessi in gestione a privati.
32. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i gestori dei mulini di cui al comma 31 presentano la domanda per l'ottenimento del contributo alla Struttura competente in materia di attività produttive, corredata della relazione contenente l'illustrazione delle attività e il relativo preventivo di spesa.
33. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
34. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 120.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e la valorizzazione del turismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella B di cui al comma 35.
35. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella B.
Note:
1I termini per la presentazione delle domande sono riaperti dall'1 al 30 settembre 2023, come disposto dall'art. 2, c. 44, L.R. 13/2023.
Art. 3
 (Risorse agroalimentari, forestali e ittiche e montagna)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a dare attuazione agli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027 (PSN PAC), di cui al Regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (UE) n. 1305/2013 e il Regolamento (UE) n. 1307/2013 .
2. Al fine di garantire un'adeguata copertura finanziaria, già nella fase di avvio, degli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel PSN PAC, approvato nella seduta della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 12 ottobre 2022, l'Amministrazione regionale, subordinatamente all'approvazione definitiva del Piano da parte della Commissione europea, è autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto le risorse a valere sul cofinanziamento regionale obbligatorio, sulla base della proposta di ripartizione del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) per il periodo 2023-2027 di cui all'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2022.
3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 è destinata la spesa complessiva di 40.488.858,95 euro, suddivisa in ragione di 7.433.224,11 euro per l'annualità 2023, e 8.263.908,71 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
4. Per favorire lo sviluppo del comparto agricolo e forestale, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a trasferire all'Organismo pagatore riconosciuto finanziamenti regionali integrativi per gli interventi di sviluppo rurale regionali inseriti nel Piano Strategico Nazionale - Politica agricola comune 2023-2027.
5. Per le finalità di cui al comma 4 è destinata la spesa complessiva di 50 milioni di euro suddivisa in ragione di 5 milioni di euro per l'anno 2023, 7.500.000 euro per l'anno 2024 e 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
6. Al fine di garantire il soddisfacimento dei fabbisogni indicati dal documento "Le priorità strategiche per l'agricoltura e il mondo rurale del Friuli Venezia Giulia al 2030 e gli interventi di sviluppo rurale per la PAC 2023-2027", approvato con deliberazione della Giunta regionale 16 settembre 2022, n. 1347, l'Amministrazione regionale, a completamento degli interventi finanziati ai sensi del comma 1, è autorizzata a concedere contributi, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di aiuti di stato, per le seguenti finalità:
a) mantenimento e gestione delle risorse genetiche vegetali e animali;
b) incentivazione adesione a regimi di qualità e promozione dei relativi prodotti;
c) supporto all'innovazione di prodotto e di processo attraverso la consulenza;
d) gestione della fauna selvatica.
7. Le modalità e i criteri per la concessione dei contributi di cui al comma 4, lettere a) e b), sono predeterminati con bando approvato dalla Giunta regionale. Per l'istruttoria dei contributi di cui al comma 6, lettera b), l'Amministrazione regionale può avvalersi dell'Agenzia regionale per lo sviluppo agricolo (ERSA) secondo le modalità individuate con gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 2, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 (Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA).
8. I contributi di cui al comma 6, lettera c), sono concessi con le modalità previste dalla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale SISSAR).
9. I contributi di cui al comma 6, lettera d), sono concessi per la gestione delle opere di prevenzione dei danni arrecati dalle specie di interesse comunitario, ai sensi della direttiva 92/43/CEE , al patrimonio zootecnico, alle colture e ai beni utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola o di allevamento, con le modalità previste all' articolo 11 dalla legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria).
10. Per le finalità di cui al comma 6, lettera a), è destinata la spesa complessiva di 900.000 euro, suddivisa in ragione di 180.000 euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2028, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
11. Per le finalità di cui al comma 6, lettera b), è destinata la spesa complessiva di 1.600.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per ciascuna annualità dal 2024 al 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
12. Per le finalità di cui al comma 6, lettera c), è destinata la spesa complessiva di 9.500.000 euro, suddivisa in ragione di 1.700.000 euro per l'annualità 2023, e 1.950.000 euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
13. Per le finalità di cui al comma 6, lettera d), è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
14. La Regione, in coerenza con gli interventi già avviati per l'efficientamento della rete distributiva irrigua ai sensi dell'articolo 3, comma 38 e comma 43, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), attiva ulteriori iniziative per ridurre il consumo della risorsa idrica a fini agricoli, favorendo l'impiego di tecniche colturali efficaci sia sotto il profilo produttivo che ambientale.
15. Per le finalità di cui al comma 14, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per la realizzazione in regione, su uno o più appezzamenti ciascuno di estensione minima pari ad un ettaro, di impianti di irrigazione e fertirrigazione a bassi volumi per colture a pieno campo e per i frutteti. I contributi sono concessi alle PMI con unità operativa in regione, attive nella produzione agricola primaria, che siano iscritte alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA) e che abbiamo aggiornato e validato il fascicolo aziendale.
16. I contributi di cui al comma 15 sono concessi, nella misura del 60 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 25.000 euro per azienda, secondo le condizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1408/2013 , della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L n. 352 del 24 dicembre 2013. I contributi di cui al comma 15 non sono cumulabili con altri aiuti.
17. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto e la posa in opera degli impianti di cui al comma 15; non sono ammissibili le spese per l'acquisto di manichette monostagionali superficiali il cui utilizzo non è ripetibile, le spese sostenute per le opere realizzate in economia, le spese tecniche e generali e tutte le spese sostenute prima della presentazione della domanda di contributo. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuati, ai fini dell'ammissibilità della spesa, le caratteristiche tecniche e dimensionali degli impianti nonché i limiti massimi di costo.
18. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata a decorrere dall'1 marzo 2023; la domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it, corredata della seguente documentazione:
a) relazione illustrativa dell'intervento;
b) mappa catastale con l'evidenza delle particelle interessate dall'intervento e lo schema dell'impianto da realizzare;
c) un preventivo dettagliato per ciascuna spesa;
d) documentazione comprovante il legittimo attingimento dal corpo idrico dell'acqua utilizzata dall'impianto.
18 bis. Il medesimo richiedente può presentare un'unica domanda di contributo per anno, a pena di inammissibilità di quelle successive alla prima presentate nel medesimo anno.
19. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. L'istruttoria comprende la verifica nel fascicolo aziendale della disponibilità delle particelle catastali sia al momento di presentazione della domanda, sia al momento di concessione del contributo. Il procedimento si conclude entro novanta giorni.
20. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. In sede di verifica delle rendicontazioni, vengono verificati in loco gli interventi realizzati su un campione casuale di beneficiari pari ad almeno il 30 per cento delle domande presentate.
21. Per le finalità previste dal comma 15 è destinata la spesa complessiva di 7 milioni di euro suddivisi in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
22.
Il comma 23 dell'articolo 3 della legge regionale 6 novembre 2018, n. 25 (Disposizioni finanziarie intersettoriali), è sostituito dal seguente:
<<23. Per le finalità di cui al comma 22, l'Amministrazione regionale concede alle imprese agricole che in territorio regionale producono, trasformano prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli e li commercializzano, contributi per l'abbattimento del costo delle commissioni dovute:
a) sulle garanzie rilasciate dai Confidi, dall'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) o dal Fondo centrale di garanzia istituito ai sensi dell' articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), a fronte di finanziamenti finalizzati alla crescita e al rafforzamento aziendale o all'acquisizione di liquidità;
b) sulle fideiussioni bancarie o sulle polizze fideiussorie assicurative rilasciate a fronte dei finanziamenti previsti dall' articolo 11 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), per i progetti di sviluppo delle filiere agroalimentari regionali.>>.

23. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 23, della legge regionale 25/2018 , come sostituito dal comma 22, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
24. La Regione promuove la partecipazione delle aziende agricole alle manifestazioni fieristiche di rilievo internazionale, organizzate anche parzialmente con la formula "business to business", che si prefiggono l'obiettivo di valorizzare i prodotti agricoli, agroalimentari e del settore vitivinicolo.
25.  
( ABROGATO )
26.  
( ABROGATO )
27.  
( ABROGATO )
28.  
( ABROGATO )
29. Al fine di garantire la funzionalità degli ecosistemi forestali danneggiati dalla tempesta Vaia e dalla diffusione del bostrico, in considerazione della valenza dei progetti presentati, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare la realizzazione degli interventi di ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali utilmente inseriti nella graduatoria del bando per la tipologia di intervento 8.4.1 del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, approvata con decreto del direttore del Servizio foreste e Corpo forestale 5 giugno 2020, n. 4159, e non finanziati per carenza di risorse.
30. L'aiuto di cui al comma 29 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) 2472/2022 della Commissione, del 14 dicembre 2022, pubblicato sulla GUUE L 327 del 21.12.2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali.
31. Il Servizio competente in materia di foreste concede gli aiuti individuati nella graduatoria di cui al comma 29 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, ripartendo le risorse disponibili su ciascuna annualità fra tutti i beneficiari in proporzione al contributo spettante a ciascuno. Le risorse sono erogate annualmente in via anticipata, previa richiesta del beneficiario, a gravare sull'esercizio di riferimento. Il provvedimento di concessione indica i termini entro cui il beneficiario presenta il cronoprogramma annuale degli interventi e stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute.
32. I beneficiari presentano le rendicontazioni all'Ispettorato forestale competente per territorio, che svolge l'istruttoria e trasmette gli atti al Servizio competente in materia di foreste per l'erogazione. Gli interventi sono conclusi e rendicontati entro il 31 dicembre 2025.
33. Per quanto non previsto dai commi da 29 a 32 e non in contrasto con i commi medesimi, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 2472/2022, della legge regionale 7/2000 e del bando per l'accesso individuale alla tipologia di intervento 8.4.1 (Ripristino dei danni alle foreste da calamità naturali) del Programma di sviluppo rurale 2014-2022, approvato con deliberazione della Giunta regionale 17 luglio 2019, n. 1216.
34. Per le finalità previste dal comma 29 è destinata la spesa complessiva di 4.625.831 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per il 2023, 2.125.831 euro per il 2024 e 1.500.000 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
35. All' articolo 3 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 10 le parole << di opere con finalità di recupero e accumulo di risorse idriche per scopi irrigui, contenimento della dispersione della risorsa idrica, efficientamento del sistema irriguo o >> sono sostituite dalle seguenti: << delle opere di cui all' articolo 4 della legge regionale 28/2002 e delle opere a >>;

b)
al comma 14 dopo le parole << da parte dello Stato >> sono inserite le seguenti: << , dell'Unione europea >>.

36. Per le finalità previste dall' articolo 3 della legge regionale 15/2020 , come modificato dal comma 35, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
37.
I commi da 8 a 11 dell' articolo 2 della legge regionale 28 dicembre 2018 n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono abrogati.

38. Nel perdurare della situazione di incertezza sull'andamento dei mercati e sulla fluttuazione dei costi delle fonti energetiche, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni di Andreis, Barcis, Cimolais, Claut, Forni di Sopra, Forni di Sotto e Paularo un contributo straordinario per il solo anno 2023 al fine di continuare a sostenere le famiglie utenti del servizio di distribuzione di GPL e di aria propanata a sollievo degli oneri sostenuti per i consumi riferiti all'anno 2022, anche nelle more della ridefinizione del rapporto convenzionali con ENI S.p.A..
39. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 38 è presentata tramite posta elettronica certificata al Servizio competente in materia di montagna entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'indicazione dell'importo del contributo richiesto di importo pari alla spesa ritenuta ammissibile e sostenuta dall'utenza per il pagamento dei consumi riferiti all'anno 2021.
40. Le risorse vengono ripartite in misura pari a quanto richiesto dai Comuni interessati e con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione della spesa. Al fine di assicurare uniformità di trattamento, i Comuni erogano il contributo ai titolari dell'utenza secondo regole comuni e nella misura massima di 1,27 euro a metro cubo di aria propanata e di 2,20 euro al metro cubo di GPL in base ai consumi sostenuti nell'anno solare 2022 e rilevabili dalle fatturazioni emesse da ENI S.p.A..
41. Qualora l'importo complessivo delle istanze presentate dagli utenti al singolo Comune sia superiore al contributo concesso, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie comunali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, previa richiesta del Comune interessato, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione.
42. Per le finalità previste dal comma 38 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
43. All' articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 73 dopo le parole << entro il 30 settembre di ogni anno >> sono inserite le seguenti: << per l'esercizio successivo >>;

b)
il comma 74 è sostituito dal seguente:
<<74. Le risorse disponibili sono ripartite e contestualmente erogate, entro il 30 aprile di ogni anno, con decreto del Direttore del servizio competente, sulla base dei seguenti criteri:
a) l'entità del trasferimento destinato a ciascuna Comunità di montagna corrisponde alla somma dei contributi concessi dalla medesima come comunicati entro il 30 settembre dell'anno precedente;
b) ai fini del calcolo di cui alla lettera a), gli importi concessi, anche con più provvedimenti, a ogni beneficiario in misura superiore a 5.000 euro vengono considerati pari a 5.000 euro.>>;

c)
dopo il comma 74 è inserito il seguente:
<<74 bis. Nel corso dell'esercizio in cui è stato effettuato il riparto ai sensi del comma 74 e sulla base delle informazioni contenute nella domanda presentata entro il 30 settembre per l'esercizio successivo:
a) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino superiori a quelle dalla stessa impegnate, la differenza viene scomputata dal riparto dell'anno successivo;
b) qualora le risorse erogate alla Comunità di montagna risultino inferiori a quelle dalla stessa impegnate, al fine di garantire lo scorrimento delle graduatorie approvate dalla Comunità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a integrare il contributo concesso, nel limite delle risorse stanziate nell'esercizio di concessione, previa richiesta della Comunità medesima.>>;

44. Per le finalità previste dall' articolo 4 della legge regionale 26/2020 come modificato dal comma 43, lettere da a) a c), si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
45. Al fine di abbattere i costi di gestione dell'Ente tutela patrimonio ittico (ETPI), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire le risorse necessarie per contribuire ai lavori di ristrutturazione e riqualificazione energetica della sede dell'Ente in Udine.
46. Per le finalità previste dal comma 45 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca), Programma n. 2 (Caccia e pesca), Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
47. Al fine di continuare a garantire la copertura finanziaria degli aiuti ai piccoli esercizi commerciali per il disagio localizzativo di cui all' articolo 2, comma 143, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire in via straordinaria per l'anno 2023 alla Comunità di montagna Natisone e Torre le risorse per la concessione dei contributi medesimi, pur in assenza della richiesta di trasferimento prescritta dal comma 74 e in deroga a quanto previsto per le risorse non utilizzate dal comma 75 e 75 bis.
48. Per le finalità previste dal comma 47 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
49. Al fine compensare i maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi di produzione del latte conseguente alla contingente situazione internazionale, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese agricole operanti nella produzione di latte bovino e bufalino, iscritte nella Banca Dati Nazionale, di seguito BDN, dell'Anagrafe Bovina, un aiuto commisurato al numero di vacche e bufale impiegate nella produzione di latte.
50. Gli aiuti di cui al comma 49 sono concessi secondo le condizioni di cui alla Comunicazione 2022/C/131 I/01 della Commissione europea del 24 marzo 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e successive modifiche e integrazioni.
51. Gli aiuti sono concessi alle imprese che, alla data del 31 ottobre 2022, abbiano registrato nella BDN fino ad un massimo di 150 capi in allevamenti situati nel territorio regionale. Ai fini della concessione degli aiuti di cui al comma 49, per capi si intendono le bufale e le vacche da latte o a duplice attitudine con età superiore a 24 mesi.
52. Gli aiuti sono concessi nelle seguenti misure:
a) alle imprese con un numero di capi uguale o inferiore a 30: 240 euro a capo;
b) alle imprese con un numero di capi superiore a 30 e inferiore o uguale a 60: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo per i restanti capi;
c) alle imprese con un numero di capi superiore a 60 e inferiore o uguale a 150: 240 euro a capo per 30 capi e 120 euro a capo per ulteriori 30 capi.
53. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo sviluppoagricolo@certregione.fvg.it. Le domande possono essere presentate dall'1 febbraio al 31 marzo 2023.
54. Gli aiuti di cui al comma 49 sono concessi e contestualmente liquidati secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria consiste nella verifica d'ufficio dei dati presenti nella BDN alla data del 31 ottobre 2022. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili.
55. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
56. Al fine di abbattere i maggiori costi energetici sostenuti dai Consorzi di bonifica, a carico del bilancio 2022, per continuare a garantire l'attività di bonifica e irrigazione nel difficile contesto della contingente situazione internazionale e dell'emergenza derivante dalla siccità, l'Amministrazione regionale è autorizzata a un trasferimento di risorse da ripartire fra i Consorzi in proporzione agli oneri sostenuti da ciascun Ente e calcolati quale somma dei seguenti valori:
a) importo corrispondente ai maggiori costi sostenuti per l'acquisto di energia nel 2022 rispetto alla media dei medesimi costi dei tre anni precedenti;
b) importo corrispondente alle eventuali minori entrate registrate nel 2022 per mancata produzione di energia derivante dalla siccità rispetto alla media dei relativi ricavi dei tre anni precedenti.
57. Per le finalità di cui al comma 56 i Consorzi presentano, per il tramite dell'Associazione dei Consorzi della regione Friuli Venezia Giulia, entro il 10 febbraio 2023, la domanda di trasferimento sottoscritta dal legale rappresentante e corredata dalla dichiarazione del medesimo attestante l'ammontare dei costi energetici sostenuti negli anni dal 2019 al 2021 come risultanti dai relativi bilanci, l'ammontare dei costi energetici di competenza dell'anno 2022 come risultante dalle fatture ricevute e, in caso di minori entrate da vendita di energia, l'ammontare dei ricavi di competenza dell'anno 2022 come risultante dalle fatture emesse e i ricavi percepiti negli anni dal 2019 al 2021 come risultanti dai relativi bilanci.
58. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 7 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
59.
Dopo il comma 5 dell'articolo 1 bis.1 della legge regionale 13 agosto 2002, n.22 (Istituzione del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura) è aggiunto il seguente:
<<5 bis. Qualora gli indennizzi siano individuati, ai sensi dell' articolo 12, comma 2 ter, della legge regionale 1 aprile 2020, n. 5 (Ulteriori misure urgenti per far fronte all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e alle conseguenze del conflitto russo-ucraino nel comparto agricolo e agroalimentare), tra le misure di aiuto alle quali si applicano le condizioni di cui al Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina, i criteri e le modalità per la concessione degli indennizzi sono definiti, per il periodo di validità del Quadro temporaneo, con deliberazione della Giunta regionale in alternativa al regolamento di cui al comma 4.>>.

60. Per le finalità previste dall' articolo 1 bis. 1 della legge regionale 22/2002 , come modificato dal comma 59 si provvede a valere sulle risorse del Fondo regionale per la gestione delle emergenze in agricoltura.
61. Per la valorizzazione della conoscenza e della commercializzazione del formaggio "Montasio" DOP l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di tutela del Formaggio Montasio un contributo straordinario per la realizzazione di un progetto biennale di promozione.
62. L'aiuto di cui al comma 61 è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) 702/2014 , della Commissione, del 25 giugno 2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il precedente regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 , pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea L 193 dell'1 luglio 2014, con particolare riferimento all'articolo 24 del regolamento medesimo inerente agli aiuti alle azioni promozionali a favore dei prodotti agricoli.
63. La domanda per l'aiuto di cui al comma 61 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche, corredata della relazione descrittiva del complessivo progetto biennale e del preventivo dettagliato delle spese, suddivise nei due anni.
64. L'aiuto di cui al comma 61 è concesso nella misura del 90 per cento della spesa ammessa. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione delle spese sostenute, ivi comprese quelle a carico del beneficiario. Gli aiuti concessi non sono cumulabili con altri contributi pubblici previsti per le medesime azioni promozionali.
65. Su richiesta del beneficiario l'aiuto può essere erogato in via anticipata in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso per ciascuna annualità e senza presentazione di fideiussione o polizza assicurativa, in deroga a quanto previsto dall' articolo 39, comma 2, della legge regionale 7/2000 . La liquidazione dell'anticipo relativo alla seconda annualità è subordinata alla presentazione della rendicontazione relativa all'anticipo relativo alla prima annualità.
66. Per le finalità previste dal comma 61 è destinata la spesa complessiva di 200.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per l'anno 2023 e 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
67. Al fine di rafforzare l'offerta agrituristica, la Regione è autorizzata a concedere alle imprese agricole con sede nel territorio regionale, iscritte nell'elenco degli operatori agrituristici tenuto presso le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura di cui all' articolo 7 della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25 (Disciplina dell'agriturismo), aiuti per l'acquisto di case mobili da adibire ad alloggio agrituristico.
68. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L del 15 dicembre 2023.
69. Gli aiuti sono concessi nella misura del 40 per cento della spesa ammissibile e nel limite massimo complessivo di 25.000 euro per azienda. Non è ammesso il cumulo con altri incentivi pubblici in relazione alle stesse spese oggetto dell'aiuto.
70. Si considerano ammissibili le seguenti spese sostenute successivamente alla data di presentazione della domanda di aiuto:
a) allestimento e sistemazione delle aree destinate a ospitare le case mobili, ivi compresa la realizzazione di parcheggi, illuminazione e recinzioni;
b) acquisto e posa in opera di case mobili;
c) realizzazione di servizi igienici;
d) realizzazione di impianti a servizio delle case mobili, ivi compresi quelli di domotica;
e) spese tecniche, generali e amministrative nel limite massimo del 10 per cento di quelle di cui alle lettere da a) a d).
71. Le domande di aiuto sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono corredate di:
a) documentazione comprovante la disponibilità dell'area su cui viene realizzato l'investimento;
b) relazione descrittiva dell'intervento, comprensiva di una planimetria;
c) computo metrico estimativo e un preventivo dettagliato per ciascuna spesa.
72. Le domande di contributo sono presentate, dal 15 febbraio al 15 marzo 2023, alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. È ammessa un'unica domanda per impresa agricola: a tal fine, in caso di più domande presentate dal medesimo richiedente, viene considerata valida l'ultima domanda presentata entro l'arco temporale indicato nel primo periodo.
73. Gli aiuti di cui al comma 67 sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.
74. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità e i termini di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta. L'erogazione è subordinata alla presentazione della dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la positiva conclusione delle pratiche di carattere urbanistico ed edilizio.
75. Il beneficiario degli aiuti di cui al comma 67, ha l'obbligo di mantenere la destinazione dei beni oggetto di incentivo per la durata di cinque anni dall'erogazione. Il mantenimento del vincolo di destinazione riguarda sia i soggetti beneficiari, sia i beni oggetto di incentivo. La violazione degli obblighi di cui al presente comma comporta la rideterminazione dell'incentivo in proporzione al periodo per cui il vincolo non è stato rispettato.
76. Per le finalità previste dal comma 67 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella C di cui al comma 130.
77.
Alla fine del comma 43, dell'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024) sono aggiunte le seguenti parole: << e ad organizzare apposite iniziative divulgative, anche aderendo ad eventi fieristici organizzati in Regione >>.

78. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 43 della legge regionale 13/2022 , come modificato dal comma 77, si provvede a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
79. Al fine di sostenere il comparto della piccola pesca artigianale, la Regione è autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di attrezzi da pesca idonei a mitigare gli effetti negativi arrecati dalle specie alloctone. Gli aiuti sono concessi alle imprese con sede operativa in regione, iscritte nel Registro delle imprese e operanti nelle acque marittime e lagunari.
80. I contributi di cui al comma 79 sono concessi nella misura del 100 per cento delle spese ritenute ammissibili e nel limite dell'importo massimo pari a 10.000 euro per impresa, secondo le condizioni previste dal regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore della pesca e dell'acquacoltura, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea 28 giugno 2014, n. L 190. I contributi non sono cumulabili con altri aiuti.
81. Sono considerate ammissibili le spese per l'acquisto di reti da posta utilizzate come sbarramento, aventi le seguenti caratteristiche tecniche: altezza massima 1,5 metri con dimensione minima delle maglie pari a 30 mm. Sono altresì considerate ammissibili le spese per l'acquisto di pali in materiale legnoso e cordame necessario all'allestimento delle reti.
82. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante, può essere presentata dall'1 al 28 febbraio 2023. La domanda è redatta secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione ed è presentata tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale competente in materia di risorse agroalimentari all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it, corredata del preventivo dettagliato di spesa.
83. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
84. Per le finalità previste dal comma 79 è destinata la spesa di 150.000 euro per il 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 2 (Caccia e pesca) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
85.
Al comma 47, dell'articolo 4 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021) le parole: << entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge >> sono sostituite dalle seguenti: << entro l'1 marzo 2023 >>.

86. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 46, e in considerazione di quanto previsto dal comma 47 della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 85, è destinata la spesa di 20.000 euro per l'annualità 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
87. Al fine di valorizzare l'ambiente montano attraverso il rafforzamento delle iniziative culturali che si svolgono nei siti di pregio naturalistico, l'Amministrazione regionale, nell'anno 2023, è autorizzata a concedere contributi a soggetti privati senza fini di lucro il cui scopo statutario comprenda la gestione di teatri, per la realizzazione, in collaborazione con il Club Alpino Italiano (CAI), di iniziative dirette a sperimentare e potenziare formule innovative di spettacolo nei siti montani.
88. I contributi di cui al comma 87 sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013.
89. Le domanda per la concessione dei contributi di cui al comma 87 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna dall'1 al 28 febbraio 2023. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate della relazione descrittiva delle attività previste, del quadro economico di spesa dettagliato per singola iniziativa e del cronoprogramma.
90. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
91. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C di cui al comma 130.
92. All' articolo 3 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
all'alinea del comma 9 e alla lettera a) del medesimo comma la parola << 2022 >> è sostituita dalla seguente: << 2023 >>;

b)
dopo il primo periodo del comma 11, è inserito il seguente: << Per le domande presentate nel 2023, gli aiuti sono concessi nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dalla comunicazione della Commissione C (2022) 7945 final del 28 ottobre 2022 (Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina), e nell'ambito degli aiuti individuati nel "Programma Anticrisi conflitto russo - ucraino" di cui all' articolo 12 della legge regionale 5/2020 . >>;

c)
l'ultimo periodo del comma 14 è abrogato.

93. Per le finalità previste dal comma 4 dell'articolo 3, in considerazione di quanto previsto dal comma 9, lettera a), della legge regionale 24/2021 , come modificato dal comma 92, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
94. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Consorzi degli apicoltori del Friuli Venezia Giulia un contributo straordinario finalizzato alla promozione di incontri informativi.
95. Le risorse sono concesse a titolo di "de minimis" su domanda dei consorzi degli apicoltori da presentare alla struttura regionale competente entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le domande sono corredate della relazione descrittiva delle attività programmate e del preventivo di spesa. Il contributo è concesso entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande. In caso di risorse insufficienti rispetto all'entità dei contributi richiesti, i medesimi vengono proporzionalmente ripartiti. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
96. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
97. Al fine di sostenere le filiere corte e la vendita dei prodotti a chilometro zero, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2024 a soggetti senza fini di lucro, con sede operativa in regione, per l'organizzazione dell'attività di vendita diretta di prodotti agricoli e agroalimentari in forma stabile e in spazi chiusi con cadenza almeno bisettimanale e con il coinvolgimento di almeno otto imprese agricole.
98. I contributi di cui al comma 97 sono concessi nella misura dell'80 per cento delle spese ritenute ammissibili, nel limite di 50.000 euro per ciascuna sede di svolgimento dell'attività e nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea L 352 del 24 dicembre 2013. Si intendono per spese ammissibili i costi, sostenuti dal richiedente il contributo, a decorrere dall'1 gennaio 2024, per l'affitto di locali, per le relative utenze e per la promozione dell'attività di vendita diretta.
99. Le domande di contributo sono redatte secondo il modello disponibile sul sito internet della Regione e sono presentate tramite PEC alla Direzione centrale competente in materia di agricoltura, foreste e montagna, all'indirizzo qualita@certregione.fvg.it. Le domande, sottoscritte dal legale rappresentante del soggetto senza fini di lucro, possono essere presentate dal 15 agosto al 31 agosto 2024, corredate:
a) dell'atto costitutivo o statuto del soggetto richiedente;
b) della relazione descrittiva dell'attività programmata per tutto il 2024 nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 97;
c) del preventivo di spesa per ciascuna voce di costo;
d) della dichiarazione attestante che l'attività oggetto di contributo è stata organizzata nel rispetto dei requisiti previsti dal comma 97 per almeno dodici mesi antecedenti alla domanda.
100. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorso un anno dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Il decreto di concessione prevede i termini e le modalità di rendicontazione dell'intera spesa sostenuta dal beneficiario.
101. I contributi, su richiesta del beneficiario, possono essere erogati in via anticipata nella misura del 30 per cento senza la presentazione di garanzie.
102. Per le finalità di cui al comma 97, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
103. Ai fini della realizzazione di attività e manifestazioni per la divulgazione degli argomenti forestali, ambientali ed ecologici, anche nell'ambito o in concomitanza con iniziative promosse da Enti pubblici, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuale alle articolazioni territoriali attive in regione delle associazioni d'arma di rilievo nazionale i cui aderenti, in servizio o in quiescenza, appartengano anche al Corpo forestale regionale e i cui scopi statutari si ispirino al miglioramento del settore forestale e alla riduzione del rischio ambientale.
104. Le domande di contributo sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di risorse forestali nel 2023 a decorrere dal 31 gennaio e, per gli anni successivi, a decorrere dall’1 dicembre dell’anno precedente a quello per cui è richiesta la concessione del contributo. Le domande sono corredate della relazione illustrativa delle attività programmate per l'anno di riferimento e del preventivo di spesa. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all'articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000. L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate al termine dell'esercizio finanziario cui le attività programmate si riferiscono. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. I contributi sono concessi ai sensi del regolamento (UE) 2023/2831 della Commissione, del 13 dicembre 2023, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis”, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea L del 15 dicembre 2023. Il decreto di concessione stabilisce le modalità e i termini di rendicontazione della spesa sostenuta. Su richiesta del beneficiario l’erogazione del contributo può avvenire per stati di avanzamento della spesa, previa rendicontazione delle relative somme.
105. Per le finalità di cui al comma 103, è destinata la spesa complessiva di 30.000 euro suddivisa in ragione di 10.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
106. L'Amministrazione regionale riconosce il valore del legno come materia prima rinnovabile e immagazzinatore di carbonio anche quando danneggiato da fitopatie forestali o eventi eccezionali che attaccano le foreste, come la tempesta Vaia. Per tale finalità ambientale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni colpiti da eventi calamitosi riconosciuti, per la realizzazione di parchi gioco tematici liberamente accessibili al pubblico che utilizzino legname derivante interamente da schianti e attacchi fito-sanitari.
107. I contributi sono concessi, fino all'importo massimo di 50.000 euro, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione.
108. I Comuni presentano domanda dall'1 al 30 marzo 2023, mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata corpoforestale@certregione.fvg.it, al Servizio foreste e Corpo forestale, che la trasmette per l'istruttoria all'Ispettorato forestale competente per territorio. La domanda è corredata del preventivo di spesa articolato in specifiche voci di costo e della relazione tecnica illustrativa dell'intervento redatta da un tecnico abilitato, comprensiva di elaborati grafici. Sono ammissibili a contributo gli interventi di costruzione, installazione e messa in opera dei parchi gioco, compresa la posa di un cartello che ricordi l'evento calamitoso, nel rispetto della normativa in materia di lingue minoritarie.
109. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda l'Ispettorato forestale trasmette l'esito dell'istruttoria al Servizio foreste e Corpo forestale che concede il contributo entro i successivi trenta giorni. Il decreto di concessione stabilisce i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Qualora una domanda risulti parzialmente non finanziata per esaurimento di risorse è ammessa la rimodulazione dell'intervento.
110. I Comuni beneficiari presentano con le modalità stabilite dall' articolo 42 della legge regionale 7/2000 la rendicontazione semplificata delle spese sostenute. L'Ispettorato forestale svolge l'istruttoria entro novanta giorni e ne trasmette l'esito al Servizio foreste e Corpo forestale, che eroga il contributo entro trenta giorni dalla ricezione, il contributo può essere erogato anche in via anticipata, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo concesso.
111. Per le finalità di cui al comma 106, è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 5 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
112. L'Amministrazione regionale nell'ambito delle finalità degli interventi previsti dalla legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 (Interventi di promozione per la cura e conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani), e dalla legge regionale 10 agosto 2006, n. 16 (Norme in materia di razionalizzazione fondiaria e di promozione dell'attività agricola in aree montane), è autorizzata a concedere incentivi per finanziare progetti sperimentali di riqualificazione di terreni montani al fine di adeguarli all'attività della viticoltura e della frutticoltura.
113. Possono beneficiare degli incentivi di cui al comma 112 i Comuni montani integralmente ricompresi nelle zone C di svantaggio socio-economico come individuate dalla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 31 ottobre 2000, integrata dall' articolo 10, comma 2, della legge regionale 9 febbraio 2018, n. 4 (Disposizioni urgenti relative al distacco del Comune di Sappada/Plodn dalla Regione Veneto e all'aggregazione alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e altre norme urgenti), nonché i Comuni montani nel cui territorio insistono centri abitati ricompresi nelle predette zone C, limitatamente a progetti da realizzare nel territorio comunale ricompreso nella zona C di svantaggio socio - economico.
114. Le domande di concessione degli incentivi di cui al comma 112 sono presentate dall'1 al 30 marzo 2023 tramite posta elettronica certificata alla Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche all'indirizzo competitivita@certregione.fvg.it. Le domande sono corredate della relazione descrittiva dell'intervento comprensiva di cartografia e mappe catastali, del computo metrico e, qualora l'intervento non preveda l'acquisto dei terreni, della documentazione comprovante la disponibilità dei medesimi.
115. Ciascun Comune può presentare un'unica domanda per la realizzazione di un unico progetto di cui al comma 112. Nel caso di presentazione di più domande da parte del medesimo Comune, viene considerata ammissibile l'ultima domanda. Gli incentivi sono concessi nella misura massima pari a 70.000 euro per ogni ettaro di terreno oggetto del progetto sperimentale, nel limite di quattro ettari per progetto.
116. Sono considerate spese ammissibili quelle relative all'acquisto dei terreni, quelle per la preparazione dei terreni finalizzata a renderli idonei al realizzare impianti viticoli e frutticoli e le spese tecniche e generali nel limite massimo dell'8 per cento dell'importo dei lavori.
117. Gli incentivi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi due anni dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro novanta giorni. Con il decreto di concessione dell'incentivo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
118. Per le finalità di cui al comma 112 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella C di cui al comma 130.
119. Al fine di sostenere la distribuzione dei quotidiani nel territorio montano anche a seguito della recente decisione della società di distribuzione di non assicurare più il servizio in via gratuita, l'Amministrazione regionale per l'anno 2023 è autorizzata a concedere contributi alle Comunità di Montagna per sostenere gli oneri relativi in favore del territorio di propria competenza, nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato.
120. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 119 sono presentate alla Direzione centrale competente in materia di montagna, dall'1 al 28 febbraio 2023. Le domande sono presentate a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo montagna@certregione.fvg.it, corredate di relazione descrittiva delle modalità di erogazione del servizio, dei Comuni beneficiari e della quantificazione della relativa spesa.
121. I contributi sono concessi secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, con la procedura a sportello di cui all' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 . L'istruttoria è avviata quando le risorse finanziarie sono disponibili e, in caso di assenza di risorse, le domande vengono archiviate trascorsi otto mesi dalla presentazione. Il procedimento si conclude entro sessanta giorni. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa sostenuta.
122. Per le finalità di cui al comma 119 è destinata la spesa di 25.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
123. Al fine di sostenere la qualità dei servizi nei Comuni non direttamente ammissibili alla Strategia Aree Interne Nazionale con riferimento alle zone omogenee del territorio montano della Carnia e del Gemonese, come definite dall'allegato A) alla legge regionale 20 dicembre 2002, n. 33 (Istituzione dei Comprensori montani del Friuli Venezia Giulia), l'Amministrazione Regionale è autorizzata a finanziare un apposito programma di interventi nei settori della salute, dell'istruzione e della mobilità.
124. Il programma di cui al comma 123 è adottato dai Comuni interessati ed è trasmesso alla struttura regionale competente in materia di politiche per la montagna per il tramite del Comune individuato come capofila. Il programma descrive, per ciascun Comune, le modalità e le tempistiche di realizzazione degli interventi programmati nonché il piano di riparto delle risorse regionali fra i diversi Comuni.
125. Il programma è approvato dalla Giunta regionale ed è finanziato attraverso trasferimenti disposti a favore dei singoli Comuni, la cui erogazione avviene previa comunicazione da parte dei Comuni medesimi dell'avvenuta assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti.
126. Per la finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
127. Per la finalità di cui al comma 123 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella C relativa al comma 130.
128. Alla legge regionale 23 febbraio 2006, n. 5 (Sistema integrato dei servizi di sviluppo agricolo e rurale (SISSAR)), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
dopo la lettera g) del comma 1 dell'articolo 10 sono aggiunte le seguenti:
<<g bis) consulenza per la gestione aziendale e interaziendale, compresa l'organizzazione e la programmazione dell'offerta;
g ter) consulenza e assistenza specialistica altamente qualificata per specifici settori produttivi compresa la lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario>>;

b)
alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 15 le parole << lettera a) >> sono sostituite dalle seguenti: << lettera g bis) >>;

c)   ( ABROGATA )
d)
il comma 3 dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:
<<3. Il requisito della competenza professionale si intende soddisfatto qualora ricorra almeno una delle seguenti condizioni:
a) il personale incaricato abbia svolto per almeno un anno l'attività di servizi per la promozione delle conoscenze equiparabile a quella proposta nel progetto;
b) il personale incaricato risulti iscritto all'albo professionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali, al collegio degli agrotecnici e degli agrotecnici laureati o a quello dei periti agrari e dei periti agrari laureati;
c) in caso di informazione finalizzata all'impiego di tecniche e di mezzi di produzione rispettosi dell'ambiente nonché in caso di consulenza e assistenza in materia di lotta guidata e integrata in ambito fitosanitario, il personale incaricato sia in possesso del certificato di abilitazione all'attività di consulente di cui all' articolo 8 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 (Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi).>>.

(2)
129. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 5/2006 , come modificato dalla lettera a) del comma 128, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 16 (Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca) - Programma n. 1 (Sviluppo del settore agricolo e del sistema agroalimentare) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
130. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella C.
Correzioni effettuate d'ufficio:
Al presente articolo al comma 9 le parole "direttiva 92/43/8CEE" devono leggersi correttamente "direttiva 92/43/CEE", al comma 104 le parole "dall'i dicembre" devono leggersi correttamente "dall'1 dicembre" e al comma 108 le parole "dall'I al 30 marzo 2023" devono leggersi correttamente "dall'1 al 30 marzo 2023".
Note:
1Al comma 18 del presente articolo le parole <<comma 19>> sono sostituite dalle seguenti: <<comma 17>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Lettera c) del comma 128 abrogata da art. 26, comma 1, lettera c), L. R. 10/2023 , a seguito dell'abrogazione dell'art. 15, c. 1, lett. b), L.R. 5/2006.
3Parole sostituite al comma 30 da art. 3, comma 14, lettera a), L. R. 13/2023
4Parole sostituite al comma 33 da art. 3, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
5Parole sostituite al comma 104 da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 13/2023
6Parole aggiunte al comma 104 da art. 3, comma 14, lettera c), L. R. 13/2023
7Parole aggiunte al comma 125 da art. 3, comma 14, lettera d), L. R. 13/2023
8Parole sostituite al comma 15 da art. 3, comma 13, lettera a), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
9Parole sostituite al comma 18 da art. 3, comma 13, lettera b), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
10Comma 18 bis aggiunto da art. 3, comma 13, lettera c), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
11Parole sostituite al comma 19 da art. 3, comma 13, lettera d), L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
12Parole sostituite al comma 68 da art. 57, comma 1, lettera a), L. R. 3/2024
13Parole sostituite al comma 104 da art. 57, comma 1, lettera b), L. R. 3/2024
14Comma 25 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 7/2024
15Comma 26 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 7/2024
16Comma 27 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 7/2024
17Comma 28 abrogato da art. 3, comma 86, lettera b), L. R. 7/2024
18Parole sostituite al comma 97 da art. 3, comma 103, lettera a), L. R. 7/2024
19Parole sostituite al comma 98 da art. 3, comma 103, lettera b), L. R. 7/2024
20Parole sostituite al comma 99 da art. 3, comma 103, lettera c), L. R. 7/2024
21Parole sostituite alla lettera b) del comma 99 da art. 3, comma 103, lettera d), L. R. 7/2024
Art. 4
 (Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore dei Comuni contributi fino all'80 per cento della spesa riconosciuta ammissibile e fino all'importo massimo di 2 milioni di euro per la progettazione definitiva ed esecutiva, nonché per la realizzazione di parchi tematici di cui all' articolo 4, comma 9, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019).
2. I contributi di cui al comma 1 sono concessi con il procedimento valutativo a sportello ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
3. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 1, corredate del progetto di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, a seguito di avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande.
4. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo fino al 100 per cento della spesa ammissibile e fino a un massimo di 300 euro per l'acquisto e l'installazione di dispositivi di regolazione del flusso di cui all'articolo 47, comma 3, delle norme di attuazione del Piano regionale di tutela delle acque (PRTA), per singolo pozzo artesiano o fontanile.
6. I contributi di cui al comma 5 sono concessi:
a) alle persone fisiche e condomini, utilizzatori di pozzi artesiani a uso domestico di cui all' articolo 93 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici);
b) agli enti pubblici proprietari di fontanili e di pozzi artesiani.
7. I contributi di cui al comma 5 sono concessi, con il procedimento di cui all' articolo 35 della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. Le domande inserite nell'elenco in ordine cronologico e rimaste insoddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili, potranno essere finanziate con le risorse stanziate, per le medesime finalità, negli esercizi successivi.
8. Le domande di concessione del contributo di cui al comma 5 sono presentate alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile con le modalità indicate nell'avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione almeno quindici giorni prima della data fissata per la presentazione delle domande. Nell'avviso sono, altresì, indicati gli interventi ammissibili al contributo, i requisiti per l'accesso al contributo e le modalità di concessione e di erogazione del contributo.
9. Sono riconosciute ammissibili al contributo di cui al comma 5 le spese effettuate dopo l'entrata in vigore del decreto del Presidente della Regione 23 giugno 2022, n. 077/Pres. (Dichiarazione dello stato di sofferenza idrica in Regione Friuli Venezia Giulia ed individuazione delle conseguenti azioni a tutela dell'ambiente e dell'economia) e anteriormente alla presentazione della domanda di contributo.
10. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 750.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
11. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
12. L'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire all'Autorità unica per i servizi idrici e i rifiuti (AUSIR) di cui all' articolo 4 della legge regionale 15 aprile 2016, n. 5 (Organizzazione delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani), un finanziamento a sostegno degli investimenti su impianti e infrastrutture per il servizio idrico integrato, con priorità per la realizzazione di interventi relativi allo sviluppo delle reti fognarie e alla sostituzione delle reti fognarie miste con reti separate che interessano, in particolare, gli agglomerati soggetti alle valutazioni di conformità di cui alla direttiva del Consiglio del 21 maggio 1991 (91/271/CEE) concernente il trattamento delle acque reflue urbane, nonché per la realizzazione di interventi infrastrutturali funzionali all'incremento della resilienza del servizio in caso di situazioni di sofferenza idrica.
13. Al trasferimento dei fondi di cui al comma 12 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7 e al capo XI della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), nonché le disposizioni di cui al capo III, del titolo II della legge regionale 7/2000 .
14. La relazione annuale di cui all' articolo 14 della legge regionale 5/2016 è integrata dalla dichiarazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori previsti nel programma degli interventi del piano d'ambito, finanziati ai sensi del comma 12.
15. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 1.000.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile, tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 4 (Servizio idrico integrato) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario a favore del Comune di Forni Avoltri, finalizzato alla realizzazione di un intervento di trasformazione e di efficientamento degli impianti per il fabbisogno energetico del Centro internazionale di Biathlon "Carnia Arena" Piani di Luzza, di proprietà del Comune stesso.
17. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 16, corredata dello studio di fattibilità tecnica ed economica dell'intervento di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 50/2016 , è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per l'esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla predisposizione dello studio di fattibilità tecnica ed economica di cui all' articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), relativo all'intervento di riqualificazione e di difesa della linea geomorfologica della costa che si estende lungo il litorale di Barcola, tra il terrapieno della pineta e il bivio di Miramare.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 180.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
21. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4966/AMB del 29 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 40, del 5 ottobre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
22. Per le finalità di cui al comma 21 è destinata la spesa di 4.750.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 4, comma 8, della legge regionale 13/2022 , a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4831/AMB del 22 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 39, del 28 settembre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare le domande di contributo presentate ai sensi dell' articolo 4, comma 61, della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), a seguito dell'avviso di cui al decreto del Direttore del Servizio transizione energetica n. 4832/AMB del 22 settembre 2022, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione n. 39, del 28 settembre 2022, e non finanziate per esaurimento delle risorse.
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
27. Al fine di contribuire alla decarbonizzazione del sistema energetico e per il perseguimento della resilienza energetica l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento mediante le procedure previste dalla normativa vigente di servizi finalizzati alla redazione di un progetto di fattibilità tecnico economica concernente la rigenerazione urbana del compendio regionale denominato "ex Aerocampo di Udine, Campoformido e Pasian di Prato", mediante la costituzione di un parco tematico energetico e di una comunità energetica rinnovabile (CER) di cui all' articolo 31 del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 (Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili), e alla progettazione definitiva ed esecutiva dei relativi impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse, nonché dei lavori per la realizzazione di tali impianti e opere connesse.
28. Per le finalità di cui al comma 27, relativamente al progetto di fattibilità tecnico economica, è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
29. Per le finalità di cui al comma 27, relativamente alla progettazione definitiva ed esecutiva degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e delle opere connesse e ai lavori per la realizzazione di tali impianti e opere connesse, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese di investimento) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
30. Al fine di favorire la transizione al sistema di accesso digitale alle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti di cui alla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 (Norme per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite delle Camere di commercio competenti per territorio, ai gestori degli impianti di distribuzione di carburanti ubicati sul territorio regionale, contributi fino all'importo massimo di 100 euro, per l'acquisto di dispositivi mobili da utilizzare ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno.
31. I contributi di cui al comma 30 sono concessi con il procedimento di cui all' articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda, secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande e fino all'esaurimento delle risorse disponibili. I contributi sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
32. Le domande di contributo sono presentate alle Camere di commercio competenti per territorio corredate della seguente documentazione:
a) fattura quietanzata intestata al gestore dell'impianto di distribuzione di carburanti richiedente il contributo o altro documento attestante l'avvenuto pagamento dell'acquisto del dispositivo mobile, di data successiva all'entrata in vigore della presente legge;
b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà redatta ai sensi dell' articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante:
1) la qualità di gestore di un impianto di distribuzione di carburanti del soggetto richiedente;
2) che il dispositivo mobile, oggetto della domanda di contributo, è utilizzato ai fini dell'erogazione delle misure di sostegno per l'acquisto dei carburanti di cui alla legge regionale 14/2010 .
33. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 30, nonché i termini e le modalità di erogazione delle risorse a esse destinate per lo svolgimento delle attività di competenza, sono disciplinati da una convenzione che regola i rapporti tra la Regione e le Camere di commercio, il cui schema è approvato con deliberazione della Giunta regionale.
34. Per le finalità di cui al comma 30 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 2 (Commercio - reti distributive- tutela dei consumatori) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
35. All' articolo 56 della legge regionale 29 aprile 2015, n. 11 (Disciplina organica in materia di difesa del suolo e di utilizzazione delle acque), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 13 le parole << da 3.000 euro a 30.000 euro >> sono sostituite dalle seguenti: << da 4.000 euro a 40.000 euro. Nei casi di particolare tenuità si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 400 euro a 2.000 euro >>;

b)
al comma 23 dopo le parole << sanzioni di cui ai commi >> è aggiunta la seguente: << 13, >>.

36. Le entrate derivanti dal disposto di cui all' articolo 56 della legge regionale 11/2015 , come modificato dal comma 35, affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 200 (Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
37. Al fine di favorire il diffondersi di una cultura ambientale improntata al risparmio idrico l'Amministrazione regionale è autorizzata a trasferire alla Comunità di montagna del Gemonese un finanziamento a sostegno della realizzazione di una campagna informativa a favore del risparmio idrico e della tutela ambientale.
38. La domanda di concessione del contributo accompagnata da una relazione tecnico/economica è presentata alla Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
39. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini e le modalità di erogazione e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
41. Nell'ambito delle politiche regionali volte a individuare misure per la riduzione della vulnerabilità del territorio regionale ai cambiamenti climatici l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere gli oneri derivanti dall'affidamento, mediante le procedure previste dalla normativa di settore, di un servizio finalizzato alla redazione di uno studio di fattibilità sotto il profilo tecnico ed economico, concernente la valorizzazione dei boschi e delle foreste come serbatoio di ossigeno.
42. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
43. In considerazione del marcato cambiamento climatico e delle importanti conseguenze derivanti l'Amministrazione regionale è autorizzata alla costituzione di un fondo a copertura delle spese tecniche sostenute dagli Enti Locali inerenti lo studio di fattibilità e/o la prima fase di progettazione di opere e lavori pubblici diretti alla prevenzione del rischio idrogeologico all'interno del rispettivo ambito territoriale.
44. Con regolamento, da approvarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le modalità di presentazione delle istanze di contributo, i termini e le modalità di concessione del contributo e le modalità di gestione del fondo stesso.
45. Per le finalità di cui al comma 43 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 1 (Difesa del suolo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla tabella D di cui al comma 51.
46. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), ai fini dello svolgimento delle attività ispettive di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 26 giugno 2015, n. 105 (Attuazione della direttiva 1012/18/UE relativa al controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose), presso gli stabilimenti di soglia inferiore effettuate dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), è destinata la spesa complessiva di 22.500 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
47. Per le finalità di cui all' articolo 5, comma 7, della legge regionale 26/2020 , ai fini dello svolgimento delle attività ispettive di cui all' articolo 27 del decreto legislativo 105/2015 presso gli stabilimenti di soglia inferiore effettuate dal Dipartimento regionale dei vigili del fuoco, è destinata la spesa complessiva di 22.500 euro, suddivisa in ragione di 7.500 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 9 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente) - Programma n. 2 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella D di cui al comma 51.
48.
Al comma 93 dell'articolo 3 della legge regionale 28 dicembre 2007, n. 30 (Legge strumentale 2008), le parole << ad acquisire servizi >> sono sostituite dalle seguenti: << ad affidare lavori, ad acquisire servizi e forniture >>.

49. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 1 (Spese correnti), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
50. Per le finalità di cui all' articolo 3, comma 93, della legge regionale 30/2007 , come modificato dal comma 48, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 17 (Energia e diversificazione delle fonti energetiche) - Programma n. 1 (Fonti energetiche) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale), dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
51. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella D.
Art. 5
 (Assetto del territorio, edilizia, trasporti e diritto alla mobilità)
1.
Dopo l' articolo 17 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni), è inserito il seguente:
<<Art. 17 bis
 (Programmi di sviluppo delle reti di rilevanza regionale)
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a realizzare infrastrutture passive destinate a ospitare impianti radioelettrici per la telefonia mobile e la connettività a banda larga nelle aree del territorio regionale sprovviste di adeguata copertura e rispetto alle quali non sono previsti programmi credibili di sviluppo ai sensi dell'articolo 17.
2. Le infrastrutture realizzate fanno parte della rete pubblica di proprietà regionale (RPR) di cui all'articolo 30, comma 2, e sono realizzate nel rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato.
3. Le infrastrutture realizzate in attuazione del presente articolo possono essere messe a disposizione degli operatori di rete mobile iscritti al registro degli operatori di comunicazione e concessionari di diritti d'uso delle frequenze per erogare il servizio di telefonia mobile sul territorio italiano.
4. La Giunta regionale stabilisce i criteri e le condizioni per la realizzazione e la concessione delle predette infrastrutture, garantendo il più ampio accesso alle stesse da parte degli operatori di rete mobile e la miglior continuità del servizio di copertura delle aree di cui al comma 1.>>.

2. Per le finalità di cui all' articolo 17 bis della legge regionale 3/2011 , come inserito dal comma 1, è destinata la spesa complessiva di 2.015.315 euro, suddivisa in ragione di 1 milione di euro per l'anno 2023 e di 1.015.315 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 4 (Reti e altri servizi di pubblica utilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
3.
Il comma 18 dell'articolo 5 della legge regionale 6 agosto 2020, n. 15 (Assestamento del bilancio per gli anni 2020-2022), è sostituito dal seguente:
<<18. Ai fini di cui al comma 17 l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare contributi, nei limiti delle risorse disponibili, sino a un massimo di 3.500 euro e, comunque, in misura non superiore all'80 per cento della spesa sostenuta per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di merci o viaggiatori, anche congiuntamente a una delle patenti delle categorie C, CE oppure D, DE oppure E, previa pubblicazione di un bando che indichi modalità e criteri di assegnazione dei contributi medesimi. La misura del contributo per i richiedenti che, al momento della presentazione della domanda, non si trovano in stato di disoccupazione o inoccupazione, non potrà superare il 50 per cento della spesa sostenuta. Al beneficiario che, trovandosi al momento della presentazione della domanda, in stato di disoccupazione o inoccupazione, dimostri di avere stipulato, entro sei mesi dal conseguimento dell'abilitazione professionale, un contratto di lavoro subordinato in qualità di conducente con un operatore economico del settore dell'autotrasporto di merci o di persone avente sede legale o operativa nel territorio regionale, a tempo indeterminato o determinato per un periodo di almeno sei mesi, viene erogato un ulteriore contributo pari al 20 per cento della spesa rendicontata. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.>>.

5. Per le finalità di cui all'articolo 5, commi 17 e 18, della legge regionale 15/2020 , quest'ultimo come sostituito dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
6.
Dopo il comma 22 dell'articolo 5 della legge regionale 15/2020 sono inseriti i seguenti:
<<22 bis. Al fine di far fronte alla grave carenza di lavoratori qualificati da impiegare presso le aziende del trasporto pubblico locale regionale, l'Amministrazione regionale è autorizzata a erogare, nei limiti delle risorse disponibili, un contributo sino a un massimo di 4.000 euro in favore di soggetti, anche non residenti nel territorio regionale, che al momento della presentazione della domanda attestino l'avvenuta iscrizione a un corso per il conseguimento della Carta di qualificazione del conducente (CQC) ai fini dell'esercizio della professione di autotrasportatore su strada di viaggiatori, anche congiuntamente alla patente delle categorie D, DE oppure E.
22 ter. Il contributo è erogato in via anticipata nella misura del 50 per cento della spesa all'atto della presentazione della domanda, mentre la restante quota è erogata all'atto del conseguimento della CQC e dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato della durata di trentasei mesi con azienda del trasporto pubblico locale operante nel territorio regionale. In caso di mancato conseguimento della CQC il contributo erogato nella misura del 50 per cento dovrà essere restituito.
22 quater. Il contributo è cumulabile con altri benefici previsti dallo Stato per il conseguimento della CQC. In ogni caso il cumulo dei contributi non può superare l'intera spesa sostenuta.
22 quinquies. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 22 bis.>>.

7. Per le finalità di cui ai commi 22 bis e 22 ter dell' articolo 5 della legge regionale 15/2020 , come inseriti dal comma 6, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
8. Al comma 1 dell'articolo 10 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera g ter) dopo le parole << nell'attività di emergenza >> sono inserite le seguenti: << e nell'attività di antincendio boschivo >>;

b)
la lettera g quinquies) è sostituita dalla seguente:
<<g quinquies) sostenere spese dirette o concedere finanziamenti alle istituzioni scolastiche e agli Enti del terzo settore per la realizzazione di percorsi educativi e progetti formativi volti alla pianificazione di protezione civile e alla formazione di una nuova e moderna coscienza di protezione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 3;>>.

9. Per le finalità di cui all' articolo 10 della legge regionale 64/1986 , come modificato dal comma 8, si provvede a valere sullo stanziamento del Fondo regionale per la protezione civile di cui all' articolo 33 della legge regionale 64/1986 .
10.
I commi 2 e 3 dell' articolo 6 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), sono sostituiti dai seguenti:
<<2. Per le finalità di cui al comma 1 l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere contributi a PromoTurismoFVG, sulla base di una apposita convenzione, a sostegno di attività di promozione e valorizzazione del territorio correlate ai treni con materiale storico previsti dalla programmazione regionale; le attività di promozione e valorizzazione possono attuarsi anche a bordo treno e nei contesti e manifestazioni interessati dai servizi ferroviari di cui al comma 1.
3. I contributi di cui al comma 2, definiti nell'ambito delle risorse disponibili annualmente a bilancio, sono assegnati a PromoTurismo FVG sulla base di uno specifico programma di attività, condiviso con i Comuni interessati dalla programmazione dei servizi ferroviari, da presentare alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro sessanta giorni dalla deliberazione annuale di approvazione del programma dei treni con materiale storico.>>.

11. Per le finalità di cui all' articolo 6, comma 2, della legge regionale 29/2018 , come sostituito dal comma 10, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 7 (Turismo) - Programma n. 1 (Sviluppo e valorizzazione del turismo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
12. L'Amministrazione Regionale è autorizzata a trasferire all'Amministrazione militare le risorse necessarie a estendere il sistema digitale di avvisi per segnalare le esercitazioni in corso nelle aree addestrative militari del territorio regionale.
13. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.
14.
All' articolo 4, comma 11 quater, della legge regionale 26 luglio 2013, n. 6 (Assestamento del bilancio 2013), le parole << sessanta giorni >> sono sostituite dalle seguenti: << novanta giorni >> e le parole << sono corredate dalla convenzione stipulata con RFI (o del relativo schema), >> sono sostituite dalle seguenti: << danno atto della condivisione con Rete Ferroviaria Italiana degli interventi proposti e della correlata messa a disposizione delle aree e delle parti degli immobili interessate e sono corredate >>.

15. Per le finalità di cui all' articolo 4, comma 11, della legge regionale 6/2013 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 14, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 1 (Trasporto ferroviario) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo massimo di 2.200.000 euro al Comune di Gorizia per la realizzazione di interventi di riorganizzazione funzionale e adeguamento alle indicazioni del Piano regionale del trasporto pubblico locale (PRTPL) del centro di interscambio modale regionale di primo livello di Gorizia.
17. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 16 è presentata al Servizio trasporto pubblico regionale e locale della Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di idonea documentazione atta all'individuazione dell'intervento, della relativa spesa, nonché delle tempistiche di realizzazione.
18. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
19. Il finanziamento di cui al comma 16 può essere utilizzato dal Comune anche a sostegno degli oneri derivanti da specifica convenzione con Rete Ferroviaria Italiana per la realizzazione degli interventi di cui al comma 16 da parte della predetta società su aree di proprietà della medesima Società.
20. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa complessiva di 2.200.000 euro, suddivisa in ragione di 800.000 euro per l'anno 2023 e di 1.400.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.
21.
Al comma 12 dell'articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole: << l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare il Comune di Pordenone per la realizzazione del nuovo ponte sul Meduna >> sono sostituite dalle seguenti: << l'Amministrazione regionale, direttamente o tramite delegazione amministrativa, è autorizzata a realizzare il nuovo ponte sul Meduna >>.

22. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 12, della legge regionale 26/2020 , come modificato dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
23. Nelle more della definizione dell'organico di personale a tempo indeterminato necessario allo svolgimento delle funzioni in materia di paesaggio derivanti dall'entrata in vigore del Piano paesaggistico regionale e anche al fine di consentire l'accelerazione degli investimenti pubblici e privati e sostenere il processo di conformazione e adeguamento degli strumenti di pianificazione del territorio con procedimenti amministrativi svolti nella certezza dei tempi e con le necessarie professionalità tecniche, l'Amministrazione regionale è autorizzata, per il triennio 2023-2025, ad acquisire sul mercato servizi di assistenza tecnico-amministrativa per l'assistenza ai Comuni nei processi di conformazione e adeguamento degli strumenti urbanistici al Piano paesaggistico regionale e per l'assistenza ai cittadini nei procedimenti paesaggistici. I servizi in argomento non possono in alcun modo sostituire le prestazioni professionali necessarie per la presentazione di progetti tecnici, edilizi e urbanistici, e della relativa documentazione tecnica di corredo, come richiesta dalla disciplina di settore.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa complessiva di 360.000 euro, suddivisa in ragione di 120.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n.1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.
25.
Dopo il comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 12 agosto 2021, n. 14 (Disposizioni per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità da parte degli Enti di decentramento regionale), sono inseriti i seguenti:
<<1 bis. Gli EDR assicurano l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, sulla base di una programmazione annuale o pluriennale, predisposta tenendo conto dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), e valutando le esigenze manifestate dagli Enti locali interessati.
1 ter. I programmi di cui al comma 1 bis sono approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.
1 quater. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare programmi straordinari di adeguamento e integrazione della rete gestita dagli EDR, approvati con deliberazione della Giunta regionale, previo parere del Consiglio delle autonomie locali, in attuazione dei Piani regionali di cui agli articoli 3 ter e 3 quater, comma 1, lettere b) e d), della legge regionale 23/2007 .>>.

26. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 1 quater, della legge regionale 14/2021 , come inserito dal comma 25, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
27. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 1, e all'articolo 7, della legge regionale 14/2021 , per l'esercizio delle funzioni in materia di viabilità, agli Enti di decentramento regionale sono destinate, per l'anno 2023, le seguenti somme per spese correnti:
a) 4.750.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
b) 8.900.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 1.500.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 1.250.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
28. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 27 è presentata da ciascun Ente di decentramento regionale alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
29. Per le finalità di cui al comma 27 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30. Per le medesime finalità richiamate al comma 27 sono destinate, per l'anno 2023, le seguenti somme per spese in conto capitale:
a) 2 milioni di euro all'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
b) 2.650.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Udine;
c) 1 milione di euro all'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 600.000 euro all'Ente di decentramento regionale di Gorizia.
31. La domanda di trasferimento delle risorse di cui al comma 30 è presentata da ciascun Ente di decentramento regionale alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
32. Per le finalità di cui al comma 30 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
33. Al fine di sostenere l'aumento straordinario dei prezzi delle materie prime ed energetiche, correlato alla nota congiuntura economica sfavorevole, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio di sviluppo economico del Friuli un ulteriore contributo straordinario, aggiuntivo rispetto al contributo concesso ai sensi dell' articolo 6, comma 16 bis, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per il completamento dell'opera relativa ai lavori di rifacimento e sistemazione del varco di accesso a Porto Nogaro e delle garitte, per la realizzazione di un parcheggio e di una rotatoria sulla SR UD 80 in corrispondenza del comprensorio portuale.
34. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 33 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, entro il 28 febbraio 2023, corredata della relazione descrittiva degli interventi, del quadro economico e del cronoprogramma procedurale e finanziario. Con il decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione del contributo.
35. Per le finalità di cui al comma 33 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Trieste S.p.A., a favore del comprensorio interportuale di Fernetti, destinato a interventi di potenziamento e adeguamento infrastrutturale afferenti agli impianti di depurazione e idrici, agli uffici destinati alla logistica, ai piazzali intermodali e agli impianti elettrici e di illuminazione di magazzini e piazzali.
37. Il contributo di cui al comma 36 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte dell'Interporto di Trieste, corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 38, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e comunque prima dell'avvio degli interventi.
38. Il contributo di cui al comma 36 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 40.
39. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
40. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 770.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto di Gorizia SDAG S.p.A., destinato a interventi di potenziamento e adeguamento infrastrutturale riguardanti la tratta ferroviaria esistente e la sua implementazione e le aree destinate allo stoccaggio e alla viabilità di accesso.
42. Il contributo di cui al comma 41 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte di SDAG S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori e della documentazione utile al rispetto delle condizioni previste dal comma 43, alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio portualità e logistica integrata, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.
43. Il contributo di cui al comma 41 è concesso nel rispetto delle disposizioni generali di cui al regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato dell'Unione europea, e delle disposizioni specifiche e nei limiti di cui all'articolo 56 del medesimo regolamento. Il contributo non supera la differenza tra i costi ammissibili relativi agli investimenti materiali e immateriali e il risultato operativo dell'investimento nel suo complesso, stimato sulla base di proiezioni ragionevoli commisurate al periodo di ammortamento dell'investimento e consistente nella differenza positiva tra le entrate attualizzate e i costi di esercizio attualizzati nel corso dell'intera vita economica dell'investimento. L'ammontare complessivo del finanziamento non supera comunque l'importo di cui al comma 45.
44. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
45. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
46. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario all'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A. per la realizzazione di un piazzale situato all'interno del comprensorio interportuale e in prossimità della sede della motorizzazione civile, che sarà concesso alla stessa in comodato d'uso gratuito di durata almeno decennale, per lo svolgimento delle attività istituzionali, quali gli esami per il conseguimento delle patenti di guida, i collaudi e le revisioni dei mezzi di trasporto.
47. Il contributo di cui al comma 46 è concesso a seguito della presentazione della domanda, da parte dell'Interporto centro ingrosso di Pordenone S.p.A., corredata della descrizione delle opere previste, del quadro economico, di un cronoprogramma procedurale e finanziario delle fasi di progettazione e di esecuzione dei lavori alla Direzione centrale infrastrutture e territorio - Servizio motorizzazione civile, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e, comunque, prima dell'avvio degli interventi.
48. Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione degli interventi, il vincolo di destinazione, le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo la disciplina della legge regionale 14/2002 .
49. Per le finalità di cui al comma 46 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 4 (Altre modalità di trasporto) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
50. Per gli interventi di cui all'articolo 6, commi da 42 a 44, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), inseriti nella graduatoria dell'anno 2021, approvata con decreto del Direttore centrale n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ulteriori finanziamenti finalizzati alla copertura delle spese relative ai maggiori oneri intervenuti per l'aumento dei costi per l'approvvigionamento delle materie prime.
51. Il finanziamento viene concesso nella misura massima del 25 per cento dell'importo del contributo assegnato dal decreto del Direttore centrale n. 4726/TERINF del 12 novembre 2021, nei limiti delle risorse disponibili.
52. Con decreto del Direttore del servizio competente sono stabiliti modalità, termini e condizioni per la presentazione della domanda corredata di una dichiarazione firmata dal tecnico abilitato incaricato, contenente il raffronto dei costi tra le voci del computo metrico iniziale e le stesse voci aggiornate al nuovo prezziario regionale.
53. I contributi sono concessi con procedimento a sportello secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande fino all'esaurimento dei fondi disponibili.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella E di cui al comma 96.
55. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare agli Enti locali, per gli interventi finanziati con fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) ovvero con fondi del Piano nazionale complementare (PNC), il finanziamento per la copertura del quadro economico dei progetti, la cui approvazione è necessaria per il rispetto dei termini fissati dal Piano stesso.
56. I finanziamenti di cui al comma 55 possono essere concessi per interventi aventi scadenze, definite dai Piani di cui al comma 55, da rispettare entro il termine del 31 dicembre 2023.
57. L'Ente locale beneficiario è obbligato a restituire all'Amministrazione regionale il finanziamento di cui al comma 55 nel momento in cui a livello nazionale vengono assegnate le pertinenti risorse oggetto di anticipazione e, comunque, entro il 30 settembre 2024.
58. Con decreto del Direttore centrale competente in materia di lavori pubblici sono definiti i requisiti, i parametri, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della presente norma.
59. La domanda di finanziamento è inoltrata alla Direzione centrale competente in materia di lavori pubblici sulla base di apposita modulistica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale ed è valutata con procedimento a sportello fino a esaurimento dello stanziamento disponibile.
60. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
61. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 57, previste in 3 milioni di euro per l'anno 2024, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 300 (Riscossione crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondete variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alla Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio al fine di ripristinare lo stato della "Strada turistica del Pian delle More", che unisce il Comune di Barcis con la frazione di Piancavallo in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale, ivi compresi i tratti di viabilità della Val Cellina a eccezione della SR 251.
63. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Magnifica Comunità di Montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture un preventivo di spesa, corredato di una relazione illustrativa dell'intervento.
64. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
65. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
66. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario al Comune di Cividale del Friuli al fine di ripristinare lo stato della "Strada del Bosco Romagno", che unisce i Comuni di Corno di Rosazzo e Cividale del Friuli in un contesto paesaggistico di rilevante interesse regionale.
67. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Comune di Cividale del Friuli presenta alla Direzione competente in materia di infrastrutture un preventivo di spesa, corredato di una relazione illustrativa dell'intervento.
68. Con decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
69. Per le finalità di cui al comma 66 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
70. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai proprietari di capannoni industriali o artigianali, localizzati sul territorio regionale entro aree urbane e non ricadenti in siti contaminati, contributi diretti alla demolizione dei fabbricati dismessi per la contestuale rigenerazione e decoro urbano dell'area, con esclusione delle spese per l'eventuale bonifica.
71. Per le finalità di cui al comma 70 la Regione riconosce in favore di ciascun immobile un contributo massimo di 100.000 euro.
72. Con regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati le modalità, i termini e le condizioni per l'accesso al finanziamento, la presentazione delle domande e per la concessione, l'erogazione e la rendicontazione dei finanziamenti, i criteri di assegnazione, nonché le spese ammissibili.
73. Con riferimento ai contributi concessi ai sensi del comma 70 non si applicano gli articoli 32 e 32 bis della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
74. Per le finalità di cui al comma 70 è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Assetto del territorio ed edilizia abitativa) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario ai Comuni classificati montani ai fini della progettazione di percorsi ciclopedonali nei pressi dei centri abitati volta a recuperare e valorizzare sentieri trascurati e poco frequentati.
76. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i Comuni classificati montani di cui al comma 75 presentano alla Struttura competente in materia di viabilità la domanda per l'ottenimento del contributo corredata della relazione contenente l'illustrazione dei progetti.
77. Con il decreto di concessione del contributo sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione.
78. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
79. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 550.000 euro alla parrocchia San Martino Vescovo di Tiezzo (Azzano Decimo) al fine di sostenere gli interventi di riqualificazione, ristrutturazione e ampliamento di una struttura polifunzionale a valenza sovracomunale che ospita attività parrocchiali, civiche, sociali e di associazionismo.
80. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 79 è presentata, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Servizio competente in materia di edilizia, a mezzo di posta elettronica certificata, con allegati la relazione illustrativa degli interventi da realizzare, l'elaborato tecnico progettuale di adeguato approfondimento con computo metrico e la documentazione necessaria alla determinazione della spesa ammissibile. Con il decreto di concessione sono definite le modalità di liquidazione del contributo e di rendicontazione delle spese sostenute.
81. Per le finalità di cui al comma 79 è destinata la spesa di 550.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 2 (Giovani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
82. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti e dei prodotti energetici l'Amministrazione Regionale è autorizzata a erogare un contributo straordinario, a ristoro dell'incremento dei costi sostenuti negli anni 2022 e 2023, per la parte non coperta da analoghi provvedimenti statali e al netto dell'imposta sul valore aggiunto, dai gestori del trasporto pubblico locale nell'erogazione di servizi di trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri automobilistici, marittimi e ferroviari, sottoposti a obbligo di servizio pubblico, resi sulla base di contratti di servizio in essere con la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
83. Con decreto del Direttore centrale competente sono definiti i requisiti, le modalità, i termini e ogni altra condizione ai fini dell'attuazione della disposizione di cui al comma 82.
84. Per le finalità di cui al comma 82 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 2 (Trasporto pubblico locale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sutrio un contributo straordinario per il rifacimento del ponte di Nojaris di collegamento con la SS 52 bis "Carnica".
86. La domanda di concessione del contributo di cui al comma 85 è presentata alla Direzione centrale infrastrutture e territorio entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnica e di un quadro economico dell'opera, nonché di un cronoprogramma di attuazione. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
87. La società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. è autorizzata a stipulare apposita convenzione con il comune di Sutrio per la realizzazione dell'opera di cui al comma 85.
88. Per le finalità previste dal comma 85 è destinata la spesa complessiva di 2.500.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 2 milioni di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
89. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo ai Comuni della regione per le attività necessarie ad assolvere gli obblighi previsti dal censimento dei ponti della viabilità comunale, da effettuarsi entro il 30 giugno 2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto del ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili n. 204 del 22 luglio 2022.
90. Con decreto del Direttore competente sono stabiliti i termini, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa. Il contributo è concesso, entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda redatta su modello predisposto dal servizio competente, con modalità a sportello ai sensi dell' articolo 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
91. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 90 sono presentate alla Direzione centrale infrastrutture e territorio, corredate della relazione descrittiva e della spesa prevista.
92. Ai fini dell'acquisizione dei servizi di cui al comma 89 i Comuni si possono avvalere della rete delle stazioni appaltanti ai sensi dell' articolo 44 bis della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).
93. Per le finalità di cui al comma 89 è destinata la spesa complessiva di 600.000 euro, suddivisa in ragione di 500.000 euro per l'anno 2023 e di 100.000 euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 10 (Trasporti e diritto alla mobilità) - Programma n. 5 (Viabilità e infrastrutture stradali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
94.
Dopo il comma 4 quater dell'articolo 34 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 23 (Attuazione del decreto legislativo 111/2004 in materia di trasporto pubblico regionale e locale, trasporto merci, motorizzazione, circolazione su strada e viabilità), sono aggiunti i seguenti:
<<4 quinquies. L'Amministrazione regionale al fine di favorire la mobilità delle persone, con particolare riferimento alle fasce di maggiore età, è autorizzata a introdurre, in via sperimentale, un'agevolazione minima del 50 per cento sull'acquisto di abbonamenti per il trasporto pubblico locale di competenza della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per tratte interne al territorio regionale.
4 sexies. L'agevolazione di cui al comma 4 quinquies è concessa ai residenti in regione di età non inferiore a 65 anni e può cumularsi, fino a totale copertura del costo dell'abbonamento, ad altri provvedimenti regionali o statali in materia.
4 septies. La Giunta regionale, con deliberazione da adottarsi annualmente, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità regionale, definisce le modalità di accesso all'agevolazione sperimentale e di rimborso dei relativi oneri ai gestori dei servizi di trasporto pubblico locale.>>.

95. Per le finalità di cui all' articolo 34, comma 4 quinquies, della legge regionale 23/2007 , come aggiunto dal comma 94, è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella E di cui al comma 96.
96. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella E.
Note:
1Al comma 92 del presente articolo le parole <<legge regionale 31 maggio 2022, n. 14>> sono sostituite dalle seguenti: <<legge regionale 31 maggio 2002, n. 14>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Parole aggiunte al comma 70 da art. 5, comma 73, L. R. 13/2023
3Integrata la disciplina del comma 55 da art. 5, comma 88, L. R. 13/2023
4Parole sostituite al comma 55 da art. 5, comma 89, L. R. 13/2023
5Comma 56 sostituito da art. 5, comma 2, L. R. 14/2023
6Parole soppresse al comma 70 da art. 5, comma 9, L. R. 14/2023
Art. 6
 (Beni e attività culturali, sport e tempo libero)
1. Al fine di proseguire in un percorso condiviso con il tessuto produttivo regionale nei settori culturale e creativo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere l'organizzazione e la realizzazione di iniziative finalizzate alla preparazione della seconda edizione della Fiera regionale della cultura e creatività.
2. Per le finalità di cui al comma 1 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
3.
Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), le parole << per gli anni 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << per gli anni 2021, 2022 e 2023 >>.

4. Per le finalità di cui al comma 3 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
5. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comitato organizzatore dell'evento denominato <<EYOF FVG 2023, Festival Olimpico della Gioventù Europea>> le anticipazioni di cassa necessarie a garantire la continuità delle attività previste all' articolo 13, comma 25, della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), in misura non superiore all'importo del contributo previsto dalla Convenzione sottoscritta, in data 15 luglio 2022, tra il Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Comitato organizzatore EYOF 2023, al netto degli importi già liquidati al Comitato. L'anticipazione è subordinata all'assunzione, da parte del Comitato organizzatore, di formale impegno al totale rimborso all'Amministrazione regionale delle somme anticipate entro il medesimo esercizio finanziario della loro erogazione.
6. Per le finalità di cui al comma 5 il Comitato organizzatore può presentare una o più domande, esclusivamente a mezzo PEC al Servizio competente in materia di sport, entro il 30 settembre 2023, corredate della seguente documentazione:
a) dichiarazione del legale rappresentante di formale impegno alla sistematica restituzione dell'anticipazione dell'Amministrazione regionale entro trenta giorni dalla data degli atti di liquidazione dei contributi del Dipartimento per lo Sport e comunque alla totale restituzione entro il 30 novembre dell'anno di erogazione;
b) programma dell'attività del Comitato per l'anno 2023 e attestazione della conformità della stessa ai contenuti della convenzione di cui al comma 5;
c) attestazione di effettivo fabbisogno finanziario all'anticipazione;
d) attestazione che alla data della domanda il contributo di cui alla lettera a) è nella piena disponibilità del Comitato.
7. Per le finalità di cui al comma 5 il Servizio competente in materia di sport eroga la somma richiesta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda di cui al comma 6, corredata di tutti gli allegati previsti dal comma stesso.
8. In deroga alla disposizione di cui all' articolo 40, comma 2, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le anticipazioni di cui al comma 5 non sono subordinate alla prestazione di idonee garanzie patrimoniali.
9. Per le finalità di cui al comma 5 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
10. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 5, ultimo periodo, previste in 5 milioni di euro per l'anno 2023, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia n. 200 (Riscossione di crediti di breve termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
11. In via transitoria, per l'anno 2023, l'Amministrazione regionale sostiene i Musei individuati dall' articolo 13, comma 1, della legge regionale 18 maggio 2020, n. 10 (Misure urgenti in materia di cultura e sport), mediante la concessione di contributi destinati al sostegno dei programmi di attività dei Musei medesimi.
12. Le risorse stanziate per l'anno 2023 per la concessione dei contributi a sostegno dei Musei vengono ripartite tra i Musei di cui al comma 11 in misura proporzionale all'ultimo contributo loro rispettivamente concesso.
13. Per le finalità di cui al comma 11 i Musei ivi individuati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentano al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività svolte o programmate per l'anno 2023 e di un prospetto delle relative spese.
14. Entro novanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle domande, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, è approvato l'elenco delle domande ammesse a finanziamento, con l'indicazione dell'importo del contributo rispettivamente assegnato.
15. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione anticipata del contributo concesso.
16. Ai fini della rendicontazione del contributo il beneficiario presenta, entro il termine fissato nel decreto di concessione, la documentazione giustificativa della spesa per un importo almeno pari all'ammontare del contributo concesso, a pena di rideterminazione del contributo medesimo.
17. Sono ammissibili le spese generate nel periodo di dodici mesi decorrenti dall'1 gennaio 2023 e che risultano pertinenti alla gestione e allo svolgimento delle attività dei Musei sostenute per:
a) la conservazione e il restauro delle collezioni e delle raccolte;
b) lavori di catalogazione e di ordinamento;
c) l'organizzazione e l'allestimento di mostre ed esposizioni;
d) l'attuazione di iniziative culturali e didattiche;
e) la pubblicazione di cataloghi e monografie sul patrimonio e sull'attività del Museo;
f) il noleggio o i canoni di locazione finanziaria di beni strumentali, con esclusione delle spese per il riscatto degli stessi;
g) l'ordinaria manutenzione degli impianti di riscaldamento e di climatizzazione, delle attrezzature e delle dotazioni tecnologiche delle sedi espositive;
h) il pagamento delle forniture di energia elettrica, gas e acqua e per il pagamento dei servizi di pulizia e di manutenzione dei locali delle sedi espositive;
i) il pagamento dei premi di assicurazione delle collezioni e degli immobili destinati alle sedi espositive;
j) l'impiego di nuove tecnologie digitali e l'installazione di sistemi wi-fi per migliorare la fruizione;
k) la retribuzione lorda del personale interno al Museo nel limite del 60 per cento dell'incentivo concesso.
18. Per le finalità di cui all' articolo 10, comma 1, della legge regionale 23/2015 e di cui al comma 11, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
19. Al fine di consentire l'integrale erogazione a favore del Comune di Nimis del saldo del contributo concesso con decreto 29 novembre 2017, n. 5595/CULT a sostegno dell'intervento di manutenzione della Chiesa di San Giorgio resosi necessario a seguito di evento naturale eccezionale, è autorizzata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2023.
20. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 8.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
21.
L' articolo 12 bis della legge regionale 25 settembre 2015, n. 23 (Norme regionali in materia di beni culturali), è sostituito dal seguente:
<<Art. 12 bis
 (Museo regionale etnografico storico e sociale)
1. Al fine di garantire la più diffusa conoscenza del patrimonio etnografico storico e sociale del Friuli Venezia Giulia e per promuovere la sua conservazione, valorizzazione, piena accessibilità e massima fruibilità, la Regione favorisce la costituzione del Museo regionale etnografico storico sociale - MESS, di seguito MESS, quale rete museale etnografica storica e sociale del Friuli Venezia Giulia.
2. L'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC coordina le attività del MESS sulla base degli indirizzi formulati dalla Giunta regionale ai sensi dell' articolo 5, comma 1, della legge regionale 25 febbraio 2016, n. 2 (Istituzione dell'Ente regionale per il Patrimonio Culturale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - ERPAC e disposizioni urgenti in materia di cultura).
3. Per le finalità di cui al comma 1 ERPAC definisce i requisiti che i musei interessati devono possedere per aderire al MESS in termini di storicità dell'attività del singolo museo, di composizione delle collezioni e di livelli minimi uniformi di qualità dei servizi.
4. I musei aventi le caratteristiche di cui al comma 3 presentano a ERPAC domanda di adesione al MESS e in esito alla positiva valutazione della stessa sottoscrivono con l'Ente regionale accordi di collaborazione, la cui durata può variare da un minimo di due anni a un massimo di cinque anni, aventi ad oggetto interventi di promozione, miglioramento della fruizione e valorizzazione delle collezioni e delle sedi, nonché la realizzazione di nuove progettualità. È data facoltà a ERPAC di gestire direttamente le attività contemplate nelle convenzioni.
5. Tra i soggetti di cui al comma 4, ERPAC può individuare musei capofila per la gestione delle attività di coordinamento e supporto dei musei minori operanti nell'ambito territoriale di riferimento. Ai musei capofila, in sede di accordo, sono concesse specifiche risorse per lo svolgimento di tali attività.
6. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, la Regione trasferisce a ERPAC risorse per l'attuazione degli accordi da stipulare con i musei aderenti al MESS.
7. La Regione assicura la valorizzazione del MESS anche avvalendosi dell'Agenzia PromoTurismoFVG, di cui alla legge regionale 27 marzo 2015, n. 8 (Riorganizzazione di enti del sistema turistico regionale), che ne cura la creazione e la diffusione dell'immagine mediante la predisposizione di un logo collettivo e attua azioni mirate di sviluppo del turismo culturale.
8. Per le finalità di cui al comma 1 PromoTurismoFVG sostiene la realizzazione di iniziative promozionali dei programmi di attività del MESS in coordinamento con ERPAC.>>.

22. Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come sostituito dal comma 21, è destinata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 350.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
23. Per le finalità di cui all' articolo 12 bis della legge regionale 23/2015 , come sostituito dal comma 21, è destinata altresì la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
24. Al fine di contenere gli effetti causati dalla crisi internazionale nell'ambito del settore culturale e supportare la promozione e l'organizzazione di attività culturali e la valorizzazione del patrimonio culturale, per accedere ai contributi nella forma di credito d'imposta di cui all'articolo 7, commi da 21 a 30, della legge regionale 6 agosto 2019, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2019-2021), e al relativo regolamento di attuazione, la misura del finanziamento dei progetti per l'anno 2023 è stabilita nei seguenti importi minimi:
a) 2.000 euro per le micro imprese e per le persone fisiche;
b) 3.000 euro per le piccole imprese;
c) 5.000 euro per le medie e grandi imprese e per le fondazioni.
25. Per le finalità di cui al comma 24 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
26. All' articolo 6 della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
alla lettera c) del comma 2, dopo le parole << 17 bis, >>, sono inserite le seguenti: << 17 ter, >>;

b)
il comma 3 è sostituito dal seguente:
<<3. La Regione, a fronte della presentazione di specifici progetti culturali di avvicinamento all'evento GO! 2025 Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025, stipula con i soggetti di cui alle lettere a) e c) del comma 2, convenzioni, anche pluriennali, di disciplina delle modalità di concessione di finanziamenti ulteriori rispetto a quelli oggetto degli incentivi di cui alle medesime lettere a) e c) del comma 2, e trasferisce ai soggetti di cui alle lettere d), e), f) e f bis) del comma 2, le risorse per la realizzazione dei medesimi progetti.>>.

27. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 6 della legge regionale 24/2021 , in relazione alle modifiche apportate dal comma 26, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
28. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle sezioni del Friuli Venezia Giulia dei Tiri a Segno Nazionali un contributo straordinario nel limite massimo di 120.000 euro per interventi di straordinaria manutenzione e adeguamento funzionale dei poligoni di tiro.
29. Per le finalità previste dal comma 28 le sezioni del Friuli Venezia Giulia dei Tiri a Segno Nazionali presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), e della dimostrazione del possesso di idoneo titolo giuridico attestante la disponibilità del bene e l'autorizzazione a effettuare i lavori. La graduatoria delle domande è approvata con deliberazione della Giunta regionale sulla base delle caratteristiche tecniche degli impianti e del numero degli atleti agonisti che fruiscono dei medesimi. Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e i termini e le modalità di rendicontazione della spesa.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa complessiva di 700.000 euro, suddivisa in ragione di 400.000 euro per l'anno 2023 e di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023- 2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
31. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti dalle biblioteche, pubbliche e private, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum agli enti proprietari o agli enti gestori delle biblioteche facenti parte dei Sistemi bibliotecari individuati con deliberazione della Giunta regionale 25 gennaio 2018, n. 127, delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi nonché delle biblioteche riconosciute di interesse regionale ai sensi della legge regionale 23/2015 , a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
32. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
33. Gli enti proprietari o gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari, delle biblioteche di ente locale non facenti parte dei predetti Sistemi e delle biblioteche riconosciute di interesse regionale di cui al comma 31 presentano domanda di contributo nel periodo tra l'1 e il 30 giugno 2023 compreso al Servizio competente in materia di beni culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 31 medesimo.
34. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 32. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
35. Gli enti proprietari o gli enti gestori delle biblioteche centro sistema dei Sistemi bibliotecari di cui al comma 31 provvedono a trasferire le risorse loro liquidate alle biblioteche facenti parte dei rispettivi sistemi, in misura proporzionale al maggiore costo da queste sostenuto.
36. Per le finalità di cui al comma 31 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
37. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da Musei pubblici o privati, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia quali risultanti dall'ultima rilevazione ISTAT, l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o agli enti gestori a parziale ristoro dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento delle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
38. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo non può in ogni caso essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
39. I soggetti di cui al comma 37 presentano domanda di contributo nel periodo tra l'1 e il 30 giugno 2023 compreso al Servizio competente in materia di beni culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata al patrimonio culturale. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti nel periodo indicato al comma 37 medesimo.
40. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 38. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
41. Per le finalità di cui al comma 37 è destinata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
42. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Farra d'Isonzo un contributo di 50.000 euro finalizzato a consentire di far fronte ai maggiori oneri, derivanti dall'adeguamento dei prezzi del progetto definitivo-esecutivo al Prezzario regionale dei Lavori pubblici - 2022, necessari per la realizzazione dell'intervento di "Adeguamento struttura museale Museo della Civiltà Contadina a Farra d'Isonzo" che beneficia di un contributo concesso dalla Direzione centrale cultura e sport con decreto 24 febbraio 2020, n. 699/CULT.
43. Per le finalità di cui al comma 42, entro il termine del 31 marzo 2023, il Comune di Farra d'Isonzo presenta al Servizio competente in materia di beni culturali domanda di concessione del contributo corredata di un quadro economico aggiornato dell'intervento denominato "Adeguamento struttura museale Museo della Civiltà Contadina a Farra d'Isonzo".
44. In attuazione del comma 42 il Servizio competente in materia di beni culturali provvede, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 43, a concedere e contestualmente a liquidare la totalità del contributo concesso.
45. Al procedimento contributivo di cui al comma 42 si applicano i termini procedimentali del contributo originariamente concesso con decreto 24 febbraio 2020, n. 699/CULT.
46. Per le finalità di cui al comma 42 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 1 (Valorizzazione dei beni di interesse storico) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
47. Al fine di mitigare gli effetti dell'aumento dei costi di fornitura di energia elettrica e di gas sostenuti da sale teatrali, intese come spazi chiusi dotati di palcoscenico adibiti in maniera esclusiva o prioritaria ad attività teatrali, coreutiche e musicali, aperti al pubblico, in possesso della licenza prevista dall' articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), e da sale cinematografiche, con esclusione dei multiplex, intese come spazi, al chiuso o all'aperto, adibiti a pubblico spettacolo cinematografico, munite di riconoscimento come sala d'essai ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera m), della legge 14 novembre 2016, n. 220 (Disciplina del cinema e dell'audiovisivo), e relativi decreti attuativi del Ministro dei beni e attività culturali e per il turismo, con sede nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché dagli operatori culturali di cui agli articoli 19, comma 2, 20, 25, 26 ter, 27 bis, 30 bis della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), e dai centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica di cui all'articolo 26, commi 1 bis e 1 ter, della legge regionale 16/2014 , finanziati nel triennio 2021-2023 a valere sul "Regolamento in materia di finanziamento annuale per progetti triennali di rilevanza regionale concernenti iniziative di studio della cultura umanistica, di divulgazione della cultura umanistica e scientifica ed iniziative ed attività di centri di divulgazione della cultura umanistica, artistica e scientifica, in attuazione dell' articolo 26 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali)", emanato con decreto del Presidente della Regione 20 febbraio 2017, n. 039/Pres. , l'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere un contributo una tantum ai soggetti proprietari o ai soggetti gestori delle sale o dei centri, in forza di un idoneo titolo giuridico che attribuisca la detenzione o la titolarità nella gestione delle sale o dei centri, nonché agli operatori culturali, a ristoro, anche parziale, dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2022 - 30 aprile 2023, rispetto alle fatture emesse nel periodo 1 ottobre 2018 - 30 aprile 2019, e risultanti dai documenti contabili, in conseguenza dell'aumento dei costi energetici.
48. Il riparto del contributo è effettuato, con decreto del Direttore centrale competente in materia di cultura, in misura proporzionale al maggiore costo sostenuto e dichiarato in sede di presentazione della domanda. L'importo del contributo in ogni caso essere non può essere superiore al maggior costo dichiarato ed è cumulabile, solo fino alla misura massima del maggior costo dichiarato, con altre agevolazioni previste per la medesima finalità da disposizioni statali, regionali o comunali o con altri incentivi statali, regionali o comunali che riconoscono come spesa ammissibile la spesa per la fornitura di energia elettrica e di gas sostenuta nel periodo considerato.
49. I soggetti di cui al comma 47 presentano domanda di contributo tra l'1 e il 30 giugno 2023 al Servizio competente in materia di attività culturali. La domanda è presentata, a pena di inammissibilità, esclusivamente attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line (IOL) cui si accede dal sito istituzionale della Regione, www.regione.fvg.it, nella sezione dedicata alle attività culturali. Nella domanda è dichiarato il possesso dei requisiti, la sussistenza delle condizioni per l'accesso al contributo e l'importo dei maggiori oneri sostenuti per il pagamento di fatture emesse nel periodo indicato al comma 47 medesimo.
50. Il decreto di concessione del contributo è adottato entro trenta giorni dall'adozione del decreto di riparto di cui al comma 48. Nel decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione dei contributi. Il contributo può essere erogato in via anticipata e in un'unica soluzione.
51. Per le finalità di cui al comma 47 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
52. In deroga a quanto previsto all' articolo 6, comma 54, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), per l'esercizio 2023, il Servizio competente in materia di sport trasferisce al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia il contributo di cui al comma 52 dell'articolo 6 stesso, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione del contributo medesimo.
53. In deroga al comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 , al fine di garantire la liquidità necessaria al sostegno dei costi energetici dei soggetti di cui al comma 52 dell'articolo 6 stesso, per l'anno 2023 ai soli soggetti già beneficiari nell'anno 2022, i relativi contributi possono essere erogati in quote di acconto e di successivo saldo, previa istanza rivolta al CONI del Friuli Venezia Giulia. L'erogazione del contributo in via anticipata a titolo di acconto potrà avvenire nella misura massima del 50 per cento del contributo erogato nell'anno 2022. Sono fatte salve le disposizioni del comma 53 dell'articolo 6 della legge regionale 13/2022 per i soggetti non beneficiari di contributi nell'anno 2022.
54. Per le finalità di cui ai commi 52 e 53 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
55. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture culturali e turistiche destinate a ospitare gli eventi di Nova Gorica e Gorizia Capitale europea della cultura 2025 e per le finalità dell' articolo 2, comma 21, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare i lavori di completamento necessari a migliorare l'accessibilità e la fruibilità del PalaBigot, già oggetto di finanziamento con decreto del 30 agosto 2021 n. 2252/CULT.
56. Per le finalità di cui al comma 55 il Comune di Gorizia presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
57. Per le finalità di cui al comma 55 è destinata la spesa di 1.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 103.
58.
L' articolo 6 quater della legge regionale 3 aprile 2003, n. 8 (Testo unico in materia di sport), è sostituito dal seguente:
<<Art. 6 quater
 (Monitoraggio dinamico degli impianti sportivi regionali e promozione interventi in materia di impiantistica sportiva)
1. Al fine di promuovere gli investimenti in materia di impiantistica sportiva, di monitorare l'efficacia degli interventi realizzati con il sostegno regionale, nonché per l'attuazione delle finalità del presente Capo, l'Amministrazione regionale è autorizzata a operare in collaborazione con il Comitato Regionale del CONI.
2. Per l'attuazione del comma 1, l'Amministrazione regionale stipula convenzioni approvate con deliberazione della Giunta regionale, nelle quali sono individuate le attività da svolgere e le risorse per il finanziamento delle stesse.>>.

59. Per le finalità di cui all' articolo 6 quater della legge regionale 8/2003 , come sostituito dal comma 58, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
60. Per l'anno 2023 le risorse stanziate con la presente legge, per le finalità di cui all' articolo 28 della legge regionale 16/2014 , sono ripartite nelle seguenti misure percentuali:
a) 27,5 per cento all'Unione società corali del Friuli Venezia Giulia (USCI);
b) 25,2 per cento all'Unione dei gruppi folcloristici del Friuli Venezia Giulia (UGF FVG);
c) 20,5 per cento all'Associazione regionale FITA - UILT Friuli Venezia Giulia;
d) 26,8 per cento all'Associazione nazionale bande italiane musicali autonome-Friuli Venezia Giulia (ANBIMA FVG).
61. Per le finalità di cui al comma 60 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 40.000 euro, ai Teatri situati in comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti, che ospitano in modo residenziale orchestre europee che promuovano i giovani talenti e il turismo culturale.
63. Il contributo di cui al comma 62 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
65. Al fine di dare continuità alle attività finanziate ai sensi dell'articolo 6, commi da 34 a 37, della legge regionale 30 marzo 2018, n. 14 (Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi fino al 100 per cento della spesa ammissibile per lavori di manutenzione straordinaria, efficientamento energetico e ampliamento di impianti natatori ai soggetti di cui all' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 che hanno portato a compimento la progettazione alla data di presentazione della domanda.
66. Per le finalità di cui al comma 65 i soggetti di cui all' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 presentano al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 .
67. I finanziamenti sono concessi attraverso un procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda fino a un importo massimo di 500.000 euro. Con il decreto di concessione sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa. Non sono ammissibili a contributo le spese finanziate ai sensi dell' articolo 6, comma 34, della legge regionale 14/2018 .
68. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 800.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
69. La Regione concede contributi nella forma di credito d'imposta a favore dei soggetti che effettuano erogazioni liberali relative a progetti di promozione e organizzazione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva, a decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.
70. I contributi di cui al comma 69 sono concessi a favore delle persone fisiche, delle imprese e delle fondazioni, escluse le fondazioni bancarie, operanti sul territorio regionale, in relazione ai finanziamenti ai seguenti progetti di intervento localizzati in Friuli Venezia Giulia aventi le finalità di cui al comma 69, promossi da:
a) soggetti pubblici con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia;
b) soggetti privati senza scopo di lucro con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
c) società cooperative con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia, che abbiano previsto nello statuto o nell'atto costitutivo le finalità prevalentemente o esclusivamente rivolte alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive;
d) enti religiosi civilmente riconosciuti con sede legale od operativa in Friuli Venezia Giulia.
71. La finalità prevalentemente o esclusivamente rivolta alla promozione, organizzazione e gestione di attività sportive e di valorizzazione dell'impiantistica sportiva prevista dal comma 70, lettere b) e c), può essere accertata anche in base all'incidenza dei costi per tali finalità oppure al numero di addetti impiegati per tali finalità.
72. Per accedere ai contributi la misura del finanziamento dei progetti di cui al comma 70 è stabilita nell'importo minimo di 10.000 euro per le fondazioni, le grandi e medie imprese e di 5.000 euro per le micro e piccole imprese e per le persone fisiche.
73. Il regolamento di cui al comma 78 disciplina le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti di cui al comma 70.
74.  
( ABROGATO )
(2)
75. Ai soggetti di cui al comma 70 è riconosciuto un credito d'imposta, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti "de minimis", secondo i criteri e le modalità stabiliti nel regolamento di cui al comma 78, nella misura del 40 per cento delle erogazioni liberali destinate in favore dei progetti di cui al comma 70.
76. Le risorse destinate al credito d'imposta sono ripartite annualmente dalla Giunta regionale, nell'ambito dei progetti di cui al comma 70, fra i progetti concernenti la promozione e l'organizzazione di attività sportive e i progetti concernenti la valorizzazione dell'impiantistica sportiva.
77. Il regolamento di cui al comma 78 definisce il sistema di prenotazione del contributo basato sulla dichiarazione, da parte dei soggetti di cui al comma 70, della volontà di effettuare l'erogazione liberale, e stabilisce il termine massimo entro il quale l'erogazione liberale deve essere effettuata, decorso il quale la prenotazione del credito d'imposta decade e il relativo importo torna nuovamente disponibile per ulteriori richieste.
78. Con regolamento regionale, approvato sentita la Commissione consiliare competente, sono disciplinati, in particolare:
0a) le modalità di individuazione dei progetti di intervento di cui al comma 70 tenuto conto della loro coerenza con i contenuti della normativa regionale di settore in materia di sport e del valore economico complessivo degli interventi stessi;
a) le tipologie e i requisiti dei beneficiari;
b) i termini e le modalità di presentazione e istruttoria delle domande;
c) l'attività di verifica, controllo e monitoraggio sui soggetti destinatari delle agevolazioni;
d) le modalità di accreditamento dei soggetti promotori dei progetti, gli eventuali obblighi in capo a essi e le misure sanzionatorie per il mancato rispetto dei medesimi;
e) le modalità di prenotazione del credito d'imposta e il termine per l'effettuazione dell'erogazione liberale di cui al comma 77.
(3)
79. Per le finalità di cui al comma 69 l'Amministrazione regionale provvede alla stipula di una convenzione con l'Agenzia delle entrate volta a disciplinare le modalità operative per la fruizione del contributo.
80. Per le finalità di cui al comma 69 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo di 135.000 euro, in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, alla Comunità di montagna della Carnia quale soggetto attuatore del progetto di sviluppo territoriale Alto Friuli per la salvaguardia, valorizzazione e sviluppo del movimento calcistico denominato "Campionato Carnico di Calcio".
82. Per le finalità previste dal comma 81 la Comunità di montagna della Carnia presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente a una relazione illustrativa dell'attività da svolgere, a un elenco degli eventuali ulteriori soggetti partecipanti al progetto di sviluppo territoriale e a un elenco analitico delle spese da sostenere.
83. In attuazione del comma 81 il Servizio competente in materia di sport, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 82, provvede a concedere il contributo e a fissare il termine di rendicontazione del medesimo.
84. Per le finalità di cui al comma 81 è destinata la spesa complessiva di 135.000 euro, suddivisa in ragione di 45.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
85. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario di 20.000 euro all'Associazione sportiva dilettantistica Tiro a volo Porpetto per i danni causati alle proprie strutture a seguito di evento naturale eccezionale occorso nel novembre 2022.
86. Per le finalità di cui al comma 85 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
87. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario pari al 100 per cento della spesa ammissibile, nella misura massima di 500.000 euro, per interventi di straordinaria manutenzione, restauro e risanamento conservativo, nonché per interventi di ampliamento e ristrutturazione edilizia di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati destinati al gioco del calcio e del rugby, a favore di associazioni o società sportive dilettantistiche con sede legale o operativa sul territorio del Friuli Venezia Giulia, che siano proprietarie degli impianti o che dispongano di un idoneo titolo giuridico a effettuare gli interventi oggetto del presente comma.
88. Per le finalità previste dal comma 87, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Amministrazione regionale, con uno o più bandi, definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, i criteri di valutazione delle stesse, i termini e le modalità di presentazione della rendicontazione, le spese ammissibili, l'intensità del contributo e le modalità di erogazione del medesimo. Al procedimento contributivo si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge regionale 8/2003 .
89. I contributi di cui al comma 87 sono concessi tenendo conto anche delle seguenti priorità:
a) impianto sportivo per calcio a 11 omologato o omologabile dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio per gare di livello almeno regionale;
b) impianto sportivo per la pratica del rugby omologato o omologabile dalla Federazione Italiana Rugby per gare di livello almeno regionale;
c) impianto sportivo nel quale si svolgano attività sportive destinate ad atleti tesserati alla Federazione Italiana Giuoco Calcio e alla Federazione Italiana Rugby per l'anno sportivo 2022/2023, nati dal 2005 in poi;
d) impianto sportivo di proprietà del soggetto richiedente il contributo.
90. Per le finalità di cui al comma 87 è destinata la spesa di 2.500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
91. Nell'ambito degli interventi di valorizzazione delle infrastrutture sportive del territorio, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Udine un contributo per interventi di ammodernamento, efficientamento energetico e manutenzione straordinaria necessari a migliorare la fruibilità e incrementare l'efficienza e l'accessibilità del palasport Carnera.
92. Per le finalità di cui al comma 91 il Comune di Udine presenta al Servizio competente in materia di impiantistica sportiva, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, apposita istanza corredata della documentazione di cui all' articolo 56 della legge regionale 14/2002 . Con il decreto di concessione del contributo sono fissati i termini per la realizzazione dell'intervento e le modalità di rendicontazione della spesa.
93. Per le finalità di cui al comma 91 è destinata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella F di cui al comma 103.
94. In considerazione dei danni procurati all'associazione sportiva dilettantistica Canoa Club Sacile di Sacile dall'incendio che ha interessato la sede sportiva sociale in data 28 luglio 2022, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'associazione stessa un contributo straordinario di 100.000 euro, per il sostegno delle spese per la ristrutturazione della sede sportiva e per l'acquisto dei beni necessari allo svolgimento della pratica sportiva di affiliazione alla Federazione Italiana Canoa Kayak.
95. Per le finalità previste dal comma 94 l'associazione sportiva dilettantistica Canoa Club Sacile di Sacile presenta alla struttura regionale competente in materia di sport, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di concessione del contributo, unitamente alla documentazione di cui all' articolo 59 della legge regionale 14/2002 , per quanto concerne la ristrutturazione della sede sportiva, e a una relazione illustrativa della spesa, per quanto concerne le attrezzature necessarie allo svolgimento della pratica sportiva.
96. In attuazione del comma 94 il Servizio competente in materia di sport, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 95, provvede a concedere il contributo e a fissare i termini procedimentali.
97. Per le finalità di cui al comma 94 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
98. Ai fini della promozione delle pratiche sportive delle Discipline Sportive Associate (DSA) e dell'attività amatoriale giovanile degli Enti di Promozione Sportiva (EPS), l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, tramite il Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva e le associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate con un contributo nel limite massimo di 2.000 euro per il sostegno all'attività svolta da squadre che militano in campionati nazionali o per l'organizzazione di eventi sportivi aventi carattere infraregionale.
99. Per le finalità di cui al comma 98 le associazioni sportive dilettantistiche affiliate alle Discipline Sportive Associate del CONI nonché i Comitati regionali degli Enti di Promozione Sportiva, presentano, esclusivamente tramite PEC, dal 10 marzo al 25 marzo 2023, al Comitato regionale del CONI del Friuli Venezia Giulia, domanda di contributo corredata di una relazione illustrativa delle attività programmate e di un prospetto delle relative spese.
100. Il CONI del Friuli Venezia Giulia ripartisce il finanziamento regionale secondo l'ordine cronologico delle domande pervenute quantificando il contributo in base all'ammissibilità delle spese previste agli articoli 9 e 23 del regolamento recante i criteri e le modalità di attuazione degli interventi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 16, 18 e 20 della legge regionale 8/2003 , emanato con decreto del Presidente della Regione 24 ottobre 2016, n. 201 .
101. Il Servizio competente in materia di sport trasferisce al CONI del Friuli Venezia Giulia il finanziamento con decreto del Direttore del Servizio competente in materia di sport che stabilisce altresì modalità e termini di rendicontazione.
102. Per le finalità di cui al comma 98 è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella F di cui al comma 103.
103. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella F.
Note:
1Al comma 86 del presente articolo dopo la cifra <<20.000>> è aggiunta la parola seguente: <<euro>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Comma 74 abrogato da art. 6, comma 31, lettera a), L. R. 13/2023
3Lettera 0a) del comma 78 aggiunta da art. 6, comma 31, lettera b), L. R. 13/2023
4Comma 79 sostituito da art. 6, comma 31, lettera c), L. R. 13/2023
5Ai progetti di intervento e ai contributi di cui ai commi da 69 a 80 del presente articolo non si applica il divieto generale di contribuzione di cui all'art. 31 della L.R. 7/2000, come disposto dall'art. 6, c. 6, L.R. 7/2024.
Art. 7
 (Lavoro, formazione, istruzione, politiche giovanili e famiglia)
1. Al fine di concorrere alla promozione della regolarità lavorativa nel settore edile, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo alle Casse Edili di Mutualità e di Assistenza delle province di Trieste, Pordenone, Udine e Gorizia (di seguito Casse Edili) finalizzato alla realizzazione nel 2023 di progetti formativi e informativi in materia di sicurezza sul lavoro, a favore dei seguenti soggetti:
a) lavoratori edili iscritti alle Casse Edili;
b) lavoratori edili disoccupati che, alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro, risultassero iscritti alle Casse Edili;
c) lavoratori disoccupati provenienti da settori diversi da quello edile;
d) scuole secondarie di primo e secondo grado, loro studenti e rispettive famiglie.
2. Ciascuna Cassa Edile presenta, anche in collaborazione con la Scuola Edile del medesimo territorio, entro il 28 febbraio 2023, alla Direzione centrale competente in materia di lavoro il progetto di cui al comma 1, corredato di un preventivo delle spese previste per la realizzazione del progetto medesimo. Sono ammissibili esclusivamente le spese strettamente funzionali alla realizzazione del progetto. Non sono ammissibili, in particolare, le spese del personale. Contestualmente alla presentazione del progetto, la Cassa Edile richiede la concessione del contributo di cui al comma 1 indicando il numero di iscritti al 31 dicembre 2022.
3. Ciascuna Cassa Edile può richiedere, contestualmente alla presentazione della domanda di concessione del contributo, la liquidazione dello stesso in via anticipata, nella misura massima del 70 per cento dell'importo concesso. La liquidazione anticipata è subordinata alla presentazione di una fidejussione bancaria, assicurativa o prestata da intermediari finanziari aventi i requisiti di cui all' articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 (Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), di importo pari alla somma da erogare.
4. La Direzione centrale competente in materia di lavoro valuta i progetti di cui al comma 1 e, in caso di esito favorevole della valutazione, entro il 31 marzo 2023 procede alla concessione del contributo nonché, nell'ipotesi di cui al comma 3, alla liquidazione in via anticipata dello stesso.
5. Le iniziative previste dai progetti di cui al comma 1 sono realizzate nel periodo dal 15 aprile 2023 al 31 marzo 2024.
6. Ciascuna Cassa Edile trasmette entro il 30 giugno 2024 alla Direzione centrale competente in materia di lavoro la rendicontazione delle spese sostenute con le modalità di cui all' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), richiedendo contestualmente la liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
7. Sulla base della rendicontazione di cui al comma 6, la Direzione centrale competente in materia di lavoro procede alla liquidazione del contributo ovvero, nell'ipotesi di cui al comma 3, della parte residua dello stesso.
8. Le risorse di cui al comma 9 sono ripartite fra le Casse Edili in proporzione al numero di iscritti a ciascuna di esse alla data del 31 dicembre 2022.
9. Per le finalità previste dal comma 1 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
10.
Dopo la lettera e) del comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 20 agosto 2007, n. 22 (Assestamento del bilancio 2007), è aggiunta la seguente:
<<e bis) Istituto regionale Rittmeyer per i ciechi Trieste>>.

11. Per le finalità previste dall' articolo 6, comma 1, lettera e bis), della legge regionale 22/2007 , come inserita dal comma 10, è destinata la spesa di 70.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
12. Al fine di favorire l'accesso ai servizi educativi per la prima infanzia dei minori provenienti dall'Ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario agli Enti Gestori dei Servizi Sociali dei Comuni della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per accogliere le richieste di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza dei servizi e degli eventuali costi di iscrizione, nel periodo intercorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 agosto 2024.
13. Il genitore, familiare o tutore del minore proveniente dall'Ucraina, in attesa o in possesso di un permesso di soggiorno per protezione temporanea di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2022 (Misure di protezione temporanea per le persone provenienti dall'Ucraina in conseguenza degli eventi bellici in corso), dopo aver effettuato l'iscrizione del minore a uno dei servizi educativi per la prima infanzia accreditato ai sensi dell' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20 (Sistema educativo integrato dei servizi per la prima infanzia), presenta istanza cartacea di contributo per la copertura integrale delle rette mensili di frequenza al Servizio sociale del Comune territorialmente competente.
14. Con la presentazione della domanda il richiedente autorizza il Servizio Sociale del Comune competente al pagamento del contributo spettante direttamente al gestore del servizio educativo, al fine di coprire integralmente le rette mensili di frequenza del minore.
15. Il gestore del servizio educativo accreditato presenta mensilmente via PEC al Servizio Sociale del Comune formale istanza di rimborso, allegando copia della fattura intestata al genitore, familiare o tutore del minore, attestante il nominativo del minore accolto, l'orario di frequenza, la mensilità di riferimento e l'importo mensile della retta per il periodo frequentato.
16. Il Servizio Sociale del Comune invia all'Amministrazione regionale la richiesta di finanziamento sulla base delle domande accolte, indicando il numero di minori, le mensilità di riferimento, l'importo mensile della retta e l'importo complessivo da rimborsare.
17. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 20.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 1 (Interventi per l'infanzia e i minori e per asili nido) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
18. Nell'ambito degli interventi per il diritto allo studio e al fine di fronteggiare eventuali situazioni di disagio e/o malessere psico-fisico degli studenti, l'Agenzia regionale per il diritto allo studio (ARDIS) è autorizzata a concedere e erogare in favore dei nuclei familiari residenti in regione un contributo a sollievo degli oneri sostenuti per attività di consulenza e supporto psicologico attivati nell'anno 2023 per l'anno scolastico 2022/2023 o 2023/2024, nei confronti degli studenti di età non superiore ai 24 anni e iscritti alle scuole secondarie di primo e secondo grado appartenenti al sistema nazionale di istruzione ai sensi dell' articolo 1 della legge 10 marzo 2000, n. 62 (Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione), o ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP). Il contributo può essere erogato una sola volta per anno scolastico.
19. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le linee guida, finalizzate all'attuazione dell'intervento previsto al comma 18, individuando l'intensità dei contributi, i limiti di ammissibilità, i criteri, le modalità di accesso ed erogazione al contributo.
20. Per le finalità di cui al comma 18 è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
21. All' articolo 62 della legge regionale 9 giugno 2022, n. 8 (Legge regionale multisettoriale 2022), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 2 è sostituito dal seguente:
<<2. L'Amministrazione regionale si avvale del supporto di PromoTurismoFVG per la realizzazione delle attività riguardanti gli aspetti congressuali, ivi compresi l'acquisizione degli spazi e delle attrezzature e la parte promozionale, in ragione della valenza anche turistica dell'iniziativa e delle sue previste ricadute economiche sul settore turistico.>>;

b)
al comma 3 le parole << dell'evento >> sono sostituite dalle seguenti: << delle attività di cui al comma 2 >> e le parole << allo stesso >> sono sostituite dalle seguenti: << alle stesse >>.

22. Per le finalità previste dall'articolo 62, commi 2 e 3, della legge regionale 8/2022 , come modificati dal comma 21, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo pluriennale alla Fondazione Luigi Bon di Tavagnacco per l'ideazione, coordinamento e promozione di un progetto finalizzato alla formazione di figure professionali nell'ambito musicale, coreutico e artistico nella regione Friuli Venezia Giulia, da realizzarsi anche in collaborazione con gli uffici regionali competenti in materia di politiche del lavoro e della formazione.
24. La domanda di contributo per il progetto pluriennale di cui al comma 23 è presentata alla Direzione regionale competente in materia di formazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata da una relazione illustrativa e dal preventivo di spesa.
25. Con decreto di concessione sono stabiliti i termini e le modalità di rendicontazione e l'eventuale erogazione di anticipazioni.
26. Per le finalità di cui al comma 23, è destinata la spesa complessiva di 45.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 15.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 2 (Formazione professionale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
27. All' articolo 9 della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), sono apportate le seguenti modifiche:
1)
al comma 1 le parole << scuole secondarie di secondo grado >> sono sostituite dalle seguenti: << scuole secondarie di primo e secondo grado >>;

2)
il secondo capoverso della lettera a) del comma 2 è abrogato;

3)
alla lettera c) del comma 3 le parole << ricadenti nella terza fascia >> sono sostituite dalle seguenti: << ricadenti nella eventuale terza fascia >>.

28. Le modifiche all' articolo 9 della legge regionale 13/2018 previste dal comma 27 hanno effetto a decorrere dall'1 gennaio 2024.
29. Per le finalità previste dall' articolo 9 della legge regionale 13/2018 , come modificato dal comma 27, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
30.
Alla legge regionale 13/2018 , dopo l'articolo 15 bis è inserito il seguente:
<<Art. 15 ter
 (Libri di testo per studenti non vedenti o con disabilità visiva)
1. Al fine di potenziare le azioni di sostegno agli studenti non vedenti o con disabilità visiva iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado delle istituzioni scolastiche del sistema scolastico regionale, ARDIS concorre annualmente al finanziamento delle spese sostenute dalle istituzioni scolastiche medesime per la messa a disposizione di libri di testo accessibili tramite il servizio svolto dai soggetti riconosciuti o autorizzati in base all' articolo 15 della legge 3 maggio 2019, n. 37 (Legge europea 2018), a rendere in modalità accessibile i libri di testo destinati agli studenti non vedenti o con disabilità visiva, secondo le classificazioni della legge 3 aprile 2001 n. 138 (Classificazione e quantificazione delle minorazioni visive e norme in materia di accertamenti oculistici).
2. Ai fini del finanziamento di cui al comma 1 le linee guida di cui all'articolo 32 bis stabiliscono:
a) i requisiti degli studenti aventi diritto;
b) la quota massima del finanziamento per studente iscritto avente diritto ai sensi della lettera a);
c) la quota massima assegnata alle istituzioni scolastiche per la copertura degli oneri di organizzazione e gestione del servizio.
3. Il finanziamento è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutte le istituzioni scolastiche beneficiarie qualora le risorse disponibili siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo quantificato ai sensi delle linee guida di cui all'articolo 32 bis.
4. ARDIS assegna i fondi trasferiti sulla base del criterio del numero degli studenti aventi diritto iscritti alla scuola primaria, secondaria di primo e di secondo grado, con riferimento all'anno scolastico per il quale è concesso.
5. Entro il mese di marzo di ogni anno, ARDIS richiede all'Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giulia il numero degli studenti individuati ai sensi del comma 1 dell'anno scolastico decorrente dal mese di settembre del medesimo anno.
6. L'erogazione del finanziamento a favore delle istituzioni scolastiche avviene in via anticipata, contestualmente alla concessione, entro il 31 maggio di ogni anno, previa accettazione da parte dell'istituzione scolastica.
7. La rendicontazione delle spese sostenute è presentata entro il termine previsto nel decreto di concessione.
8. Gli enti gestori delle scuole paritarie rendicontano le spese sostenute ai sensi dell' articolo 43 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso). Alla rendicontazione è allegato:
a) un prospetto riepilogativo delle spese sostenute;
b) una relazione sintetica indicante le modalità di attuazione del servizio.>>.

31. Per le finalità previste dall' articolo 15 ter della legge regionale 13/2018 , come inserito dal comma 30, è destinata la spesa complessiva di 180.000 euro, suddivisa in ragione di 60.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 7 (Diritto allo studio) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
32.
Dopo il comma 3 dell'articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 , sono aggiunti i seguenti:
<<3 bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale sostiene la formazione dei docenti delle scuole, gli studi e le ricerche e realizza monitoraggi e analisi degli interventi regionali in materia.
3 ter. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 3 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata ad avvalersi della collaborazione di soggetti pubblici o privati con cui stipula apposite convenzioni. I soggetti privati sono selezionati nella piena osservanza dei principi comunitari di parità di trattamento, non discriminazione, proporzionalità, mutuo riconoscimento e trasparenza.>>.

33. Per le finalità previste dall' articolo 36 bis della legge regionale 13/2018 , come modificato dal comma 32, è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio), Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
34.
Dopo l' articolo 36 quater della legge regionale 13/2018 è inserito il seguente:
<<Art. 36 quinquies
 (Promozione attività musicale nelle scuole)
1. Al fine di sostenere e rafforzare le iniziative volte alla promozione dell'attività didattica musicale nelle scuole primarie del Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite di ANBIMA Fvg e di USCI Fvg, contributi alle bande musicali e ai cori del Friuli Venezia Giulia per lo svolgimento di corsi di educazione musicale nelle classi delle scuole primarie del sistema scolastico regionale, in convenzione o accordo con i singoli istituti scolastici.
2. Con deliberazione della Giunta regionale è effettuato il riparto delle risorse da assegnare ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg.
3. ANBIMA Fvg e USCI Fvg effettuano il riparto delle risorse assegnate a favore delle bande musicali e dei cori del Friuli Venezia Giulia sulla base dei criteri di cui ai successivi commi.
4. Il contributo è richiesto dalla singola banda musicale o dal singolo coro ad ANBIMA Fvg e ad USCI Fvg entro il 31 ottobre di ogni anno.
5. Il riparto è effettuato da ANBIMA Fvg e da USCI Fvg entro trenta giorni dalla data di scadenza di presentazione delle domande sulla base delle risorse spettanti a ciascuna banda musicale e a ciascun coro.
6. A ciascuna banda musicale o coro è concesso un contributo nella misura massima di 3.000 euro. Qualora le risorse disponibili siano inferiori al fabbisogno complessivo il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per tutti i beneficiari.
7. Fino al 5 per cento dell'ammontare complessivo del contributo viene riservato per le attività amministrative di riparto e di rendicontazione.
8. Sono ammissibili a finanziamento le spese per noleggio di strumenti e attrezzature musicali, materiale di consumo e materiale didattico, compensi e prestazioni di collaborazione per docenze.
9. I contributi previsti per le finalità di cui al comma 1 sono cumulabili con altre forme contributive concesse da soggetti pubblici e privati per le medesime attività, purché il totale dei benefici economici non superi il totale delle spese complessivamente sostenute per la realizzazione dei corsi di educazione musicale.
10. ANBIMA Fvg e USCI Fvg rendicontano le spese sostenute dalle bande musicali e dai cori secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di concessione.>>.

35. Per le finalità previste dall' articolo 36 quinquies della legge regionale 13/2018 , come inserito dal comma 34, è destinata la spesa complessiva di 630.000 euro, suddivisa in ragione di 210.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 6 (Servizi ausiliari all'istruzione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
36. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per le medesime finalità di cui all' articolo 36 bis della legge regionale 30 marzo 2018, n. 13 (Interventi in materia di diritto allo studio e potenziamento dell'offerta formativa del sistema scolastico regionale), a favore di:
a) Istituto Salesiano "G. Bearzi" di Udine per l'importo di 15.000 euro;
b) Educandato Statale Collegio "Uccellis" di Udine per l'importo di 7.000 euro;
c) Comune di Monfalcone per l'importo di 15.000 euro;
d) Comune di Trieste per l'importo di 15.000 euro;
e) Comune di Gradisca d'Isonzo per l'importo di 15.000 euro.
37. Per l'ottenimento della sovvenzione i beneficiari di cui al comma 36 presentano domanda, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
38. La concessione del contributo è disposta con le modalità di cui al Bando per il sostegno di iniziative, incontri e viaggi della memoria e del ricordo per l'anno scolastico 2022/2023. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.
39. Per le finalità di cui al comma 36 è destinata la spesa di 67.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
40. All' articolo 7 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 22 (Legge finanziaria 2011), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 43 è sostituito dal seguente:
<<43. L'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, i soggetti di cui ai commi 2 quater e 2 quinquies dell' articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per le finalità in esso previste.>>;

b)
al comma 43 bis le parole << Per le finalità di cui all' articolo 29, comma 2 bis, della legge regionale 26/2005 sono ammissibili a finanziamento le attività di >> sono sostituite dalle seguenti: << Sono ammissibili a finanziamento le attività di >>;

c)
Il comma 43 ter è sostituito dal seguente:
<<43 ter. Sono ammissibili a finanziamento le spese riferite ad attività che si sviluppano nell'arco di un triennio, purché previste in un documento di programmazione di durata almeno triennale approvato dai competenti organi dei soggetti di cui al comma 43. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento.>>;

d)
Il comma 44 è sostituito dal seguente:
<<44. Per ciascuna annualità di riferimento, il riparto delle risorse a favore dei soggetti di cui al comma 43 è stabilito con decreto del Direttore competente in materia di ricerca in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle intensità di aiuto. Il contributo di ciascuna annualità è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i due soggetti beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all'ammontare del fabbisogno complessivo.>>.

41. Per le finalità previste dall'articolo 7, commi 43, 43 bis, 43 ter e 44, della legge regionale 22/2010 , come modificati e sostituiti, rispettivamente, dalle lettere a), b), c) e d) del comma 40, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
42.
Il comma 16 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<16. L'Amministrazione regionale riconosce che le azioni svolte da Friuli Innovazione, Centro di Ricerca e di Trasferimento Tecnologico Scarl di Udine e dal Polo Tecnologico di Pordenone, volte al rafforzamento della ricerca scientifica, dell'innovazione e del trasferimento tecnologico, possono svolgere un incisivo ruolo per la crescita della competitività del sistema economico territoriale.>>.

43. Per le finalità previste dal dall' articolo 7, comma 16, della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 42, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
44.
I commi 23 e 23 bis dell' articolo 9 della legge regionale 29 dicembre 2011, n. 18 (Legge finanziaria 2012), sono sostituiti dai seguenti:
<<23. Al fine di promuovere, consolidare e sviluppare il Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e a sostegno della realizzazione della missione di cui all' articolo 2 della legge 15 luglio 2022, n. 99 (Istituzione del Sistema terziario di istruzione tecnologica superiore), da parte delle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere con proprie assegnazioni finanziarie, anche in regime di cofinanziamento ai sensi dell'articolo 11 della medesima legge.
23 bis. Le fondazioni ITS Academy presentano domanda di contributo entro il 31 gennaio di ogni anno alla Direzione centrale competente in materia di istruzione tecnologica superiore, corredata di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa. Il contributo, ripartito in misura uguale per ciascuna fondazione ITS, è concesso entro sessanta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'erogazione in via anticipata del contributo e stabilisce i termini di rendicontazione.>>.

45. Per le finalità previste dall'articolo 9, commi 23 e 23 bis, della legge regionale 18/2011 , come sostituiti dal comma 44, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
46.
All' articolo 9 della legge regionale n. 18/2011 , dopo il comma 24 septies sono aggiunti i seguenti:
<<24 octies. Per le finalità di cui al comma 23, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle fondazioni Istituti tecnologici superiori (ITS Academy) regionali, contributi per l'acquisto di arredi, l'implementazione e l'ammodernamento della dotazione strumentale e dei laboratori funzionali allo sviluppo di percorsi innovativi funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e organizzativa.
24 novies. Con deliberazione di Giunta regionale sono indicate le tipologie di intervento finanziabili tra quelle previste al comma 24 octies.
24 decies. Il riparto delle risorse a favore delle fondazioni che hanno presentato domanda entro i termini, è in misura proporzionale alle spese ammissibili a finanziamento e nel rispetto delle eventuali intensità di aiuto. Il contributo è proporzionalmente ridotto in misura uguale per i beneficiari qualora le risorse disponibili a bilancio siano inferiori all’ammontare del fabbisogno complessivo.
24 undecies. Con regolamento regionale sono disciplinati le modalità di presentazione alla Regione della domanda di ammissione ai contributi, la documentazione da allegare alla domanda i termini e le modalità di concessione, di erogazione, anche anticipata e di revoca dei contributi, le tipologie di spese ammissibili, nonché i termini di rendicontazione.>>.

47. Per le finalità previste dall' articolo 9, comma 24 octies, della legge regionale 18/2011 , come inserito dal comma 46, è destinata la spesa di 1 milione di euro, per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 5 (Istruzione tecnica superiore) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
48. La Regione, nel riconoscere che l'apprendimento è un processo di interesse dell'intera comunità regionale, prevede il coinvolgimento di istituzioni, imprese e altri settori della società civile per lo sviluppo di un sistema integrato di apprendimento permanente, e a tal fine si ispira al modello delle learning city adottato dall'UNESCO per la creazione di una "learning region - una regione che apprende".
49. In funzione degli obiettivi cui al comma 48, la Regione, nel rispetto dell'intesa sottoscritta ad aprile 2022 con la Municipalità di Modi'in Maccabim Re'ut, sostiene l'attività di partenariato internazionale con Israele sviluppata negli ultimi anni attraverso un intervento pluriennale di cooperazione internazionale a regia regionale, denominato Progetto "Start Learning Cities Up", secondo le modalità previste dall' articolo 1, comma 5 bis, della legge regionale 30 ottobre 2000, n. 19 (Interventi per la promozione, a livello regionale e locale, delle attività di cooperazione allo sviluppo e partenariato internazionale), al fine di sviluppare piattaforme internazionali volte a implementare modelli innovativi di apprendimento permanente anche digitali, favorire collaborazioni e scambi tra municipalità israeliane e locali per implementare il modello di learning cities, di sviluppare contesti volti a contrastare il fenomeno dell'antisemitismo e di favorire lo scambio tra scuole a livello internazionale.
50. In funzione degli obiettivi di cui al comma 48, l'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere un contributo straordinario per la realizzazione dello studio di fattibilità progettuale riguardante un evento divulgativo di carattere internazionale da svolgersi sul territorio regionale, anche sotto forma di festival di cui all' articolo 13 della legge regionale 11 agosto 2014, n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), che si propone di valorizzare l'apprendimento permanente quale facilitatore del dialogo multidisciplinare tra le diverse culture, religioni e discipline scientifiche. Il contributo è concesso a favore dei soggetti ideatori del progetto individuati nella Diocesi di Trieste, nella Comunità ebraica di Trieste e nelle rappresentanze del sistema scientifico regionale.
51. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 50, entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il soggetto capofila presenta alla Direzione centrale competente in materia di ricerca la domanda di contributo corredata del protocollo di collaborazione sottoscritto tra i soggetti ideatori, di una relazione illustrativa dell'attività e di un preventivo di spesa.
52. La concessione del contributo di cui al comma 50 è disposta entro trenta giorni dalla data di presentazione della domanda. Il decreto di concessione autorizza l'eventuale erogazione di un anticipo e stabilisce i termini di rendicontazione. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dai soggetti ideatori del progetto purché direttamente riferibili alla realizzazione dello studio di fattibilità progettuale e ad esclusione di spese di investimento.
53. Per le finalità di cui al comma 49 è destinata la spesa complessiva di 160.000 euro suddivisa in 60.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per ciascuna della annualità 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 1 (Relazioni internazionali e Cooperazione allo sviluppo) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
54. Per le finalità di cui al comma 50 è destinata la spesa di 40.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
55. La Regione riconosce e incentiva lo sviluppo sostenibile di un ecosistema dell'innovazione nei settori delle scienze della vita in Friuli Venezia Giulia, per creare maggiore occupazione di qualità, attrarre investimenti ad alto valore aggiunto e contribuire all'integrazione dei sistemi produttivo e socio-sanitario.
56. Per le finalità di cui al comma 55, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad attuare interventi per l'attrazione di investimenti, per il sostegno di start up innovative e di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione nei settori delle scienze della vita, attraverso finanziamenti a favore di imprese, università, organismi di ricerca e altri soggetti che operano nel sistema socio-sanitario regionale, e attraverso il finanziamento di un evento di portata nazionale e internazionale teso ad offrire ai partecipanti l'opportunità di presentare, valorizzare, diffondere progetti, processi e servizi innovativi e a diffondere la cultura dell'innovazione nei settori delle scienze della vita, evidenziando l'importanza degli stessi nella creazione di ecosistemi dell'innovazione.
57. Con regolamento regionale, da adottare entro centocinquanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca, sono disciplinati i contenuti, i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti di cui al comma 56, nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato. Con deliberazione di Giunta regionale viene approvato il riparto delle risorse di cui al comma 57 tra le varie tipologie di interventi finanziabili.
58. Nel rispetto delle finalità di cui al comma 55, la Regione può stipulare un accordo di collaborazione con il soggetto di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), per la gestione degli incentivi e dell'evento di cui al comma 52, da approvare con deliberazione di Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di ricerca. L'accordo stabilisce altresì le modalità attuative del rimborso spese per l'attività svolta e la restituzione alla Regione delle somme destinate agli interventi di cui al comma 56 eventualmente non utilizzate.
59. Ai fini dello svolgimento delle attività di cui al comma 58 il soggetto di cui all' articolo 15, comma 2 quinquies, della legge regionale 3/2015 si dota di un adeguato assetto organizzativo.
60. I finanziamenti di cui al comma 56 sono concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato, nonché, in caso di cofinanziamento a valere sui fondi europei, nel rispetto della normativa europea che disciplina l'utilizzo di tali fondi per il periodo 2021-2027, e di eventuali ulteriori normative europee e nazionali previste per l'utilizzo di Fondi europei aggiuntivi.
61. Per le finalità di cui al comma 56 è destinata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
62. Al fine di favorire la tutela dei livelli occupazionali nei processi di transizione riguardanti aziende facenti ricorso ad ammortizzatori sociali conservativi di tipo strutturale, per l'anno 2023 gli incentivi per gli interventi di politica attiva del lavoro previsti dagli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), sono riconosciuti anche nei seguenti casi:
a) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte interessata, alla data del trasferimento, dal ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, per tutte le fattispecie previste dalla vigente normativa nazionale in materia, ivi compreso il contratto di solidarietà, o dal ricorso alle prestazioni erogate dai Fondi di solidarietà di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in esecuzione della legge 10 dicembre 2014, n. 183), in relazione alle causali previste dalla vigente normativa nazionale in materia di cassa integrazione guadagni straordinaria;
b) trasferimento riguardante un'azienda o una sua parte nelle ipotesi di cui all' articolo 47, comma 4 bis, della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria per il 1990)).
(1)
63. Per tutto quanto non previsto dal comma 62 trova applicazione la regolamentazione attuativa degli articoli 29, 30, 32 e 33 della legge regionale 18/2005 .
64. Per le finalità di cui al comma 62 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
65.
I commi 29, 30 e 31 dell' articolo 5 della legge regionale 29 dicembre 2015, n. 34 (Legge di stabilità 2016), sono sostituiti dai seguenti:
<<29. L'Amministrazione regionale intende contribuire alla valorizzazione del capitale umano operante nel sistema della ricerca e accademico regionale con vocazione ai settori scientifico disciplinari umanistici e delle scienze sociali, sostenendo progetti di ricerca con ricadute sul territorio realizzati da ricercatori di età fino a quaranta anni, residenti o presenti per ragioni di studio o di lavoro nel territorio regionale.
30. Per le finalità di cui al comma 29 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo all'Università degli studi di Trieste e all'Università degli studi di Udine, da ripartirsi in parti uguali tra i due Atenei.
31. Le attività di ricerca, di durata compresa tra i dodici e i trentasei mesi, si realizzano prevalentemente sul territorio della regione Friuli Venezia Giulia presso le strutture dei beneficiari o di altri organismi di ricerca sia pubblici che privati, presso le imprese, presso i Conservatori di musica o le istituzioni artistiche, museali e culturali localizzati nella regione Friuli Venezia Giulia, fatti salvi i periodi fuori sede per esigenze scientifiche.>>.

66. Per le finalità previste dai commi 29 e 30 dell' articolo 5 della legge regionale 34/2015 , come sostituiti dal comma 65, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 4 (Istruzione universitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
67.
Il comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 30 dicembre 2014, n. 27 (Legge finanziaria 2015), è sostituito dal seguente:
<<23. Sono ammissibili a finanziamento le spese sostenute dall'1 gennaio dell'anno di riferimento riguardanti il personale direttamente coinvolto nelle attività progettuali, oltre a un rimborso in misura forfettaria non superiore al 22,5 per cento del contributo concesso a copertura delle altre spese. Con decreto del direttore competente in materia di ricerca è stabilito il costo orario standard del personale.>>.

68. Per le finalità previste dal comma 23 dell'articolo 7 della legge regionale 27/2014 , come sostituito dal comma 67, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 3 (Ricerca e innovazione) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
69.
Dopo il comma 3 ter dell'articolo 21 della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<3 quater. I benefici di cui al comma 1 sono concessi, nel rispetto delle previsioni del regolamento di cui al comma 2, anche nell'ipotesi di proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà ai sensi dell' articolo 22 bis del decreto legislativo 148/2015 , tenuto conto dei periodi di fruizione dei benefici di cui al comma 1 anteriori alla decorrenza della proroga e a condizione che sia intervenuta la concessione da parte del competente organo nazionale a favore del datore di lavoro richiedente dell'intervento straordinario di integrazione salariale conseguente alla stipula dell'accordo di proroga in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.>>.

70. Le previsioni di cui al comma 69 trovano applicazione alle domande di contributo pervenute a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge.
71. Per le finalità previste dal comma 3 quater dell'articolo 21 della legge regionale 11/2009 , come inserito dal comma 69, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 15 (Politiche per il lavoro e la formazione professionale) - Programma n. 3 (Sostegno all'occupazione) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli Istituti statali di istruzione professionale con sede in Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature di laboratorio.
73. Il contributo di cui al comma 72 è concesso a seguito della presentazione della domanda da parte degli Istituti interessati alla Direzione centrale competente in materia di istruzione, a decorrere dal giorno successivo a quello di approvazione di apposito Bando ed entro il 30 aprile 2023. Con il decreto di concessione del finanziamento sono fissate le modalità di erogazione del finanziamento e di rendicontazione della spesa secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 . Il contributo non rientra nel campo di applicazione dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
74. Per le finalità di cui al comma 72, è destinata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
75. Al fine di produrre idee, ragionamenti e progetti per la Regione, per una pianificazione strategica del Friuli, da mettere a disposizione delle istituzioni e dei portatori di interesse, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Università degli Studi di Udine un contributo straordinario finalizzato alle attività di Terza missione: "L'università di Udine per il futuro del Friuli".
76. Per le finalità di cui al comma 75, l'Università degli Studi di Udine presenta apposita domanda di contributo al Servizio competente in materia di Università, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa e di un preventivo di spesa dell'intervento da realizzare.
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n.4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n.4 (Istruzione universitaria) -Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella G di cui al comma 86.
78. A fronte del rincaro del costo della vita e della dinamica inflattiva l'Amministrazione regionale è autorizzata ad aumentare, per l'anno 2023, la misura di Dote famiglia, di cui all' articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), di un importo forfettario una tantum per nucleo familiare.
79. La Giunta regionale in base alle risorse finanziarie disponibili determina l'importo forfettario una tantum per l'anno 2023.
80. In sede di presentazione della domanda di Dote famiglia non è richiesta la documentazione giustificativa della spesa per l'importo forfettario di cui al comma 78.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 5 (Interventi per le famiglie) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
82. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni della Regione contributi straordinari una tantum diretti all'acquisto di nuove attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica e nuove attrezzature didattiche multimediali ai fini di un ammodernamento che consenta di stare al passo con l'innovazione tecnologica e di mantenere quindi un sistema scolastico all'avanguardia. Tali attrezzature sono destinate alle scuole primarie e secondarie di primo grado.
83. Per le finalità di cui al comma 82, la Regione riconosce in favore di ciascun Comune un contributo massimo di 15.000 euro, con facoltà per i beneficiari di richiedere nella medesima domanda contributi destinati a più scuole primarie e secondarie di primo grado e con obbligo di compartecipare per almeno il 25 per cento alle spese sostenute.
84. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 82 tramite procedura a sportello, la struttura competente è quella in materia di lavoro, formazione, istruzione, ricerca, università e famiglia. Per beneficiare del contributo di cui al comma 82, ciascun Comune può presentare unicamente una domanda, indicando l'Istituto o gli Istituti destinatari della misura contributiva.
85. Per le finalità di cui al comma 82, è destinata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 4 (Istruzione e diritto allo studio) - Programma n. 2 (Altri ordini di istruzione non universitaria) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella G di cui al comma 86.
86. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella G.
Note:
1Alla lettera b) del comma 62 del presente articolo le parole <<Legge europea per il 1990>> sono sostituite dalle seguenti: <<(Legge comunitaria per il 1990)>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
2Al comma 84 del presente articolo dopo le parole <<al comma 82>> sono inserite le parole seguenti: <<tramite procedura a sportello>>, come da Avviso di rettifica pubblicato nel B.U.R. 25/1/2023, n. 4.
3Parole sostituite al comma 72 da art. 67, comma 1, lettera a), L. R. 10/2023
4Parole sostituite al comma 73 da art. 67, comma 1, lettera b), L. R. 10/2023
5Parole aggiunte al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023
6Parole sostituite al comma 12 da art. 7, comma 28, L. R. 13/2023
Art. 8
 (Salute e politiche sociali)
1. Per l'anno 2023 la quota di cui all' articolo 39, comma 2, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 (Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), è determinata in 20.446.142,62 euro ed è destinata come di seguito specificato:
a) 2.840.000 euro per il consolidamento del sistema associato di governo del sistema locale degli interventi e dei servizi sociali in linea con quanto previsto all'obiettivo 2/2013-2015 delle Linee guida per la predisposizione dei Piani di Zona di cui alla deliberazione della Giunta regionale 22 marzo 2012, n. 458;
b) 9 milioni di euro per gli interventi previsti al punto 4.1 "I servizi e i patti per l'inclusione - Servizi e interventi per l'inclusione, l'inserimento sociale e socio-lavorativo" dell'Atto di programmazione regionale dei servizi di contrasto alla povertà 2021-2023, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 5 agosto 2022, n. 1150;
c) 3.500.000 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi ad azioni di sistema e altri interventi, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera a), approvato il 28 luglio 2021 dalla Rete della protezione e dell'inclusione sociale ai sensi dell' articolo 21 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 (Disposizioni per l'introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà), di cui 223.000 euro per supervisione del personale dei servizi sociali e 223.000 euro per dimissioni protette;
d) 5.106.142,62 euro per l'attuazione dei livelli essenziali delle prestazioni sociali previsti dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 relativi a interventi per le persone di minore età, come previsto dal Capitolo 2 - Piano sociale nazionale 2021-2023 - Tabella 2.2, lettera b), di cui 125.000 euro destinati ai Servizi sociali dei Comuni che aderiscono all'implementazione delle Linee di indirizzo sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità (P.I.P.P.I.).
2. L'importo di 840.000 euro della quota di cui al comma 1, lettera a), è destinato all'assunzione di personale dipendente a tempo determinato per il rafforzamento del presidio amministrativo e finanziario-contabile e del supporto informativo del Servizio sociale dei Comuni di cui all'articolo 17 bis, comma 5, lettere c) e d), della legge regionale 6/2006 .
3. Le risorse di cui al comma 1, lettera a), al netto delle risorse di cui al comma 2, sono ripartite proporzionalmente tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni sulla base della popolazione residente in ogni ambito territoriale di gestione associata, garantendo a ognuno un contributo minimo pari a 70.000 euro.
4. Le risorse di cui al comma 1, lettera b), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. (Regolamento per la ripartizione tra i Comuni singoli e associati delle risorse di cui all' articolo 39, comma 3, della legge regionale 31 marzo 2006, n. 6 ), e per il 30 per cento in base al numero di nuclei familiari beneficiari di Reddito di cittadinanza e di Pensione di cittadinanza sulla base del dato aggiornato al 30 giugno 2022.
5. Le risorse di cui al comma 1, lettera c), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres.
6. Le risorse di cui al comma 1, lettera d), sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni per il 70 per cento su base parametrica secondo i criteri e le modalità di cui al decreto del Presidente della Regione 14 aprile 2011, n. 076/Pres. e per il 30 per cento in base al numero di minori residenti in ogni ambito territoriale di gestione associata.
7. Le risorse di cui al comma 2 sono ripartite tra gli Enti gestori del Servizio sociale dei Comuni con assegnazione in misura pari a 40.000 euro agli Enti gestori con popolazione residente nell'ambito territoriale fino a 100.000 abitanti e in misura pari a 80.000 euro agli Enti gestori con popolazione superiore a 100.000 abitanti.
8. I dati relativi alla popolazione da considerare ai fini della ripartizione delle risorse di cui all' articolo 39 della legge regionale 6/2006 per l'anno 2023 sono quelli definitivi risultanti al 31 dicembre 2020, contenuti nella rilevazione statistica ufficiale della Regione.
9. Per le finalità di cui al comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
10. In considerazione degli impatti economico-finanziari che l'aumento dei costi energetici ha prodotto sul sistema d'offerta dei servizi residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai soggetti gestori dei servizi, un contributo straordinario a favore delle strutture residenziali e semiresidenziali per persone con disabilità, a parziale ristoro delle spese sostenute nell'anno 2022, a fronte dei maggiori oneri sostenuti per l'aumento dei costi energetici rispetto all'anno 2021.
11. Con deliberazione della Giunta regionale sono definiti criteri e modalità per l'accesso al contributo e per la relativa quantificazione, tenuto conto di quanto già eventualmente riconosciuto da analoghi provvedimenti di derivazione statale.
12. Per le finalità di cui al comma 10 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
13. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità di montagna del Gemonese un contributo per la riconversione dell'ex macello comprensoriale in centro socio-riabilitativo educativo da destinare a persone con disabilità.
14. La domanda per l'ottenimento del contributo di cui al comma 13 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della relazione tecnico-illustrativa dell'intervento, del quadro economico e del cronoprogramma dell'intervento. Nel decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione e i termini di rendicontazione del contributo.
15. Per le finalità di cui al comma 13 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2024, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
16. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario alle associazioni di promozione sociale operanti sul territorio regionale e aventi sede legale in un comune con popolazione inferiore a 3.500 abitanti, al fine di sostenere le spese di acquisto di furgoni allestiti per il trasporto di persone in sedia a rotelle.
17. Il contributo è concesso per gli acquisti avvenuti nell'arco dell'anno 2022 e per i quali sia stata attivata una richiesta di prestito prima dell'entrata in vigore della presente legge, con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), entro centoventi giorni dal ricevimento della domanda.
18. Per le finalità di cui al comma 16 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
19. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Bambini e Autismo Onlus un contributo straordinario per l'anno 2023 a parziale finanziamento dell'ultimazione della costruzione di un nucleo residenziale sperimentale per persone con disturbo dello spettro autistico con disabilità gravissima.
20. Per le finalità di cui al comma 19 la Fondazione Bambini e Autismo Onlus presenta domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di politiche sociali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione progettuale, del quadro economico di spesa e del cronoprogramma di attuazione e integrata dall'ulteriore documentazione chiesta dall'ufficio regionale istruttore in relazione alla legislazione di settore.
21. Al finanziamento di cui al comma 19 si applica la disciplina di cui alla legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici). Con il decreto di concessione sono fissati i termini di esecuzione dell'intervento, le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
22. Per le finalità di cui al comma 19 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 2 (Interventi per la disabilità) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
23. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sacile un contributo straordinario a integrazione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 9, commi da 98 a 100, tabella Q ("Concertazione investimenti di sviluppo degli Enti locali - anni 2020-2022") della legge regionale 27 dicembre 2019, n. 24 (Legge di stabilità 2020), per l'intervento n. 43, afferente all'ampliamento della casa di riposo del comune di Sacile.
24. Per le finalità di cui al comma 23 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
25. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Sedegliano un contributo straordinario a integrazione del finanziamento concesso ai sensi dell'articolo 10, commi 69 e 70, tabella R ("Concertazione investimenti di sviluppo UTI e Comuni non in UTI - anni 2019-2021") della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), per l'intervento n. 167, denominato ""Residenza diurna per anziani e progetto abitare possibile" - Completamento".
26. Per le finalità di cui al comma 25 è destinata la spesa di 390.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
27. In considerazione degli impatti economico-finanziari che il protrarsi dell'emergenza epidemica da COVID-19 ha prodotto sul sistema di offerta dei servizi semiresidenziali per anziani della regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario agli enti gestori di servizi semiresidenziali per anziani non autosufficienti autorizzati all'esercizio, ai sensi del decreto del Presidente della Regione 13 luglio 2015, n. 0144/Pres. (Regolamento di definizione dei requisiti, dei criteri e delle evidenze minimi strutturali, tecnologici e organizzativi per la realizzazione e per l'esercizio di servizi semiresidenziali e residenziali per anziani), e convenzionati con il Servizio sanitario regionale alla data di dichiarazione dell'emergenza epidemica con deliberazione del Consiglio dei ministri 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), che risultino autorizzati all'esercizio alla data di presentazione della domanda di contributo.
28. L'importo massimo di contributo concedibile a ciascuno dei beneficiari di cui al comma 27 corrisponde alla differenza tra l'importo erogato all'ente gestore ai sensi dell' articolo 13, comma 2, della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), nell'anno 2019 e quello erogato nell'anno 2021; tale importo è ridotto del 50 per cento per i periodi di non operatività del servizio semiresidenziale nel corso dell'anno 2021.
29. Per periodi di non operatività, ai sensi del comma 28, si intendono quelli in cui nessun utente del servizio semiresidenziale abbia beneficiato del contributo di cui all' articolo 13, comma 2, della legge regionale 10/1997 .
30. Per l'ottenimento del contributo di cui al comma 27, i soggetti legittimati presentano apposita istanza alla Direzione centrale competente in materia di salute, entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
31. Per le finalità di cui al comma 27 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
32. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario, nella misura massima di 50.000 euro, ai Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti, per lo studio di fattibilità relativo alla realizzazione di appartamenti per anziani in aree interessate da lascito filantropico vincolato.
33. Il contributo di cui al comma 32 è concesso con il procedimento valutativo a sportello, ai sensi dell' articolo 36, comma 4, della legge regionale 7/2000 , entro sessanta giorni dal ricevimento della domanda.
34. Per le finalità di cui al comma 32 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
35. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) contributi straordinari una tantum diretti:
a) all'acquisto e installazione di attrezzature per giardini, parchi, aree verdi di pertinenza delle ASP, ivi comprese attrezzature di servizio che li rendano fruibili agli ospiti;
b) all'acquisto di attrezzature informatiche funzionali allo sviluppo di competenze abilitanti all'utilizzo degli strumenti avanzati di innovazione tecnologica;
c) alla formazione di personale con funzioni di animazione ed educazione sulle nuove tecniche, metodi e strumenti per l'animazione sociale all'aria aperta dirette all'incremento della qualità della vita e della salute della persona anziana, anche in collaborazione con le Università della terza età e della libera età.
36. Per le finalità di cui alle lettere a) e b) del comma 35 è destinata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
37. Per le finalità di cui alla lettera c) del comma 35 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
38. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario per l'anno 2023 a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) eroganti servizi socio sanitari presso le aziende pubbliche di servizi alla persona (ASP) del territorio regionale.
39. La domanda di contributo è presentata alla Direzione centrale competente, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata di una relazione illustrativa delle spese sostenute nell'anno 2022 per le attività di cui al comma 38. Con il decreto di concessione sono stabilite le modalità di erogazione del contributo e di rendicontazione della spesa.
40. Per le finalità di cui al comma 38 è destinata la spesa di 360.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
41. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi agli enti del Terzo settore regionali accreditati per il trasporto sanitario, a rimborso delle prestazioni non già coperte dal Servizio sanitario regionale per il servizio di trasporto sanitario, rese con autoambulanza, a favore di ospiti, non deambulanti, accolti in residenze per anziani non autosufficienti, presso strutture sanitarie ove effettuare gli accertamenti diagnostici e le terapie medicalmente prescritte.
42. Con regolamento regionale, da approvare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell’articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), sono determinati i criteri e le modalità per la concessione dei contributi di cui al comma 41.
43. Per le finalità di cui al comma 41 è destinata la spesa di 160.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 3 (Interventi per gli anziani) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
44. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere all'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia ODV, con sede a Pasian di Prato (UD), un contributo straordinario funzionale a sostenere l'acquisto di un immobile da destinare a magazzino e stoccaggio alimentare.
45. Ai fini del contributo di cui al comma 44, il legale rappresentante dell'Associazione Banco Alimentare Friuli Venezia Giulia ODV presenta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento e del quadro economico.
46. Per le finalità di cui al comma 44 è destinata la spesa di 420.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 4 (Interventi per soggetti a rischio di esclusione sociale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
47. L'Amministrazione regionale, nell'ambito del rafforzamento della rete territoriale previsto dal decreto del Ministero della salute 23 maggio 2022, n. 77 (Regolamento recante la definizione di modelli e standard per lo sviluppo dell'assistenza territoriale nel Servizio sanitario nazionale), e del supporto al sistema sociosanitario fornito dal Terzo settore, è autorizzata a sostenere il sistema di mobilità e accessibilità a favore delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane.
48. Ai fini di cui al comma 47, gli enti del Terzo settore individuati dall' articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106), che operano sul territorio regionale, iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore e aventi quali finalità statutarie la tutela e la promozione sociale delle persone con disabilità, fragili, con limitata autosufficienza o anziane possono beneficiare di un contributo per sostenere il costo sostenuto connesso all'acquisto di autoveicoli di categoria M1 e M2, come classificati dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), e successive modifiche, allestiti per il trasporto di persone con disabilità, delle persone fragili, delle persone con limitata autosufficienza o anziane.
49. I veicoli di categoria M1 e M2, già acquistati o da acquistarsi, devono avere emissioni di CO2 non superiori ai limiti consentiti dalla normativa nazionale ed europea vigente al momento dell'acquisto, Classe Euro 6 o superiore. In ogni caso i veicoli devono essere immatricolati in Italia da meno di tre anni dalla data di presentazione della domanda. L'acquisto può avvenire anche a conclusione di un leasing finanziario. L'allestimento del veicolo M1 o M2 deve risultare dalla relativa carta di circolazione.
50. Il termine del procedimento previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge regionale 7/2000 è individuato in centoventi giorni. Il contributo viene concesso nel rispetto della normativa in materia di aiuti di Stato. Il contributo è concesso nella misura massima dell'80 per cento del costo sostenuto o da sostenersi. È concesso, altresì, su richiesta, un anticipo del contributo fino a un massimo di 20.000 euro, senza rilascio di garanzie in deroga a quanto previsto dall'articolo 39 della legge regionale 7/2000, alla presentazione di idonea documentazione negoziale e di fattura quietanzata di pagamento dell'acconto. Le risorse finanziarie stanziate per le finalità di cui ai commi 47 e 48 sono destinate nella misura del 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M1 e per il restante 50 per cento all'acquisto di autoveicoli M2. I contributi sono concessi sino a concorrenza dell'ammontare specificatamente destinato alla categoria di appartenenza dell'autoveicolo. Le eventuali risorse risultate eccedenti rispetto alle domande di contributo ammesse per una delle due categorie di autoveicoli possono essere ridestinate all'altra in caso di risorse risultate carenti.
51. Sono ammissibili le spese per gli acquisti effettuati dall'1 gennaio dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda.
52. Con regolamento regionale sono stabiliti i criteri e le modalità di concessione dei contributi di cui al comma 48, che avviene con procedura valutativa a sportello, secondo quanto previsto dalla legge regionale 7/2000 .
53. Per le finalità di cui ai commi 47 e 48 è destinata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 7 (Programmazione e governo della rete dei servizi sociosanitari e sociali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
54. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Well Fare, ente per l'innovazione sociale con sede a Pordenone, un contributo straordinario per l'attività e l'inserimento sociale delle persone che partecipano all'UET (Unità Educativa Territoriale) dell'Azienda sanitaria Friuli Occidentale (AS FO) nel quartiere di Torre, a Pordenone, finalizzato all'acquisto e alla ristrutturazione di immobili destinati a essere riferimento logistico della UET denominata "Giardino Educativo delle Sorprese"/"Naonis" e luogo di educazione alla sostenibilità ambientale e sociale.
55. Ai fini del contributo di cui al comma 54, il legale rappresentante della Fondazione Well Fare presenta, entro il 30 settembre 2023, domanda di contributo alla Direzione centrale competente in materia di salute, politiche sociali e disabilità, corredata della relazione illustrativa dell'intervento, dell'aggiornamento del cronoprogramma e del quadro economico con il dettaglio dell'insufficiente disponibilità finanziaria da parte della Fondazione.
56. Per le finalità di cui al comma 54 è destinata la spesa di 90.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 12 (Diritti sociali, politiche sociali e famiglia) - Programma n. 8 (Cooperazione e associazionismo) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
57. All' articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 2013, n. 23 (Legge finanziaria 2014), sono apportate le seguenti modifiche:
a)
al comma 7 dopo la parola << militare >> sono inserite le seguenti: << , ad ogni altro corpo dello Stato con funzioni di polizia giudiziaria >>;

b)
dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:
<<7 bis. Le prestazioni erogate in regime di pronto soccorso ospedaliero, esitate come codice bianco, a seguito di infortunio durante il servizio o per ragioni di servizio, subito da operatori di protezione civile ai sensi dell' articolo 10, primo comma, lettera f), della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile), che non trovano idonea copertura nell'apposita tutela assicurativa, non sono soggette al pagamento del ticket.
7 ter. I soggetti, per i quali i commi 7 e 7 bis prevedono l'esenzione dal pagamento del ticket, sono altresì esonerati dal pagamento della compartecipazione alla spesa sanitaria in relazione a eventuali successive prestazioni strettamente correlate all'infortunio per un periodo massimo di un anno a decorrere dal giorno dell'evento traumatico, indipendentemente dal codice di dimissione dal pronto soccorso.>>.

58. Per le finalità di cui ai commi da 7 a 7 ter dell' articolo 8 della legge regionale 23/2013 , in relazione a quanto disposto dal comma 57, è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro, in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sullo stanziamento della Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 2 (Servizio sanitario regionale - finanziamento aggiuntivo corrente per livelli di assistenza superiori ai LEA) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Fondazione Burlo Garofolo di Trieste un contributo di 100.000 euro al fine di sostenere i costi di affitto, manutenzione e assistenza di macchinari per allestimenti infusionali sterili a uso pediatrico.
60. Il contributo di cui al comma 59 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo di spesa da presentarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
61. Per le finalità di cui al comma 59 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Pediatrica dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste un contributo per l'attuazione di un progetto di ricerca relativo ai disturbi neuro funzionali (DNF).
63. Il contributo di cui al comma 62 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
64. Per le finalità di cui al comma 62 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
65. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Clinica Ginecologica, UCO di Ginecologia e Ostetricia dell'IRCCS Burlo Garofolo di Trieste, un contributo per l'attuazione di un progetto, della durata di ventiquattro mesi, dedicato alle donne affette da endometriosi.
66. Il contributo di cui al comma 65 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un progetto da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
67. Per le finalità di cui al comma 65 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
68. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, per il tramite dei Comuni capoluogo delle ex province della regione, un contributo in via sperimentale a tutti i Comuni, da destinare al rimborso delle spese veterinarie quali visite specialistiche, interventi di chirurgia, esami in laboratorio e acquisto di farmaci, nella misura massima di 1.000 euro per anno, per singolo animale d'affezione regolarmente censito al momento di presentazione della richiesta di contributo o, in caso di felini non censiti, purché l'anno di nascita indicato nel libretto sanitario sia antecedente al 2016.
69. Hanno diritto al rimborso di cui al comma 68, tramite bonifico bancario, i cittadini proprietari di animali d'affezione, residenti nei Comuni destinatari del contributo, titolari di un ISEE inferiore a 12.000 euro.
70. L'ufficio dei servizi sociali di ciascun Comune individua la platea dei beneficiari e il relativo contributo da erogare, previa pubblicazione di apposito bando. È ammessa la copertura delle spese sostenute e certificate fino al 100 per cento, prevedendo una soglia minima di spesa per singola domanda pari a 50 euro.
71. Per le finalità di cui al comma 68 è destinata la spesa di 600.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
72. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo straordinario "una tantum" al Coordinamento regionale Associazioni Diabetici - CRAD, al fine del sostegno al funzionamento e della realizzazione di progettualità coerenti con le finalità istituzionali.
73. La domanda di contributo per gli interventi di cui al comma 72 è presentata con raccomandata o posta elettronica certificata al servizio competente della Direzione centrale salute, politiche sociali e disabilità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione tecnica comprovante la spesa da sostenere. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
74. Per le finalità di cui al comma 72 è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
75. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla OdV-ETS UILDM (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) di Pordenone un contributo per l'attività istituzionale.
76. Il contributo di cui al comma 75 è erogato in un'unica soluzione in via anticipata a fronte di un preventivo da presentarsi entro il 31 marzo alla Direzione centrale competente in materia di salute. I termini e le modalità di rendicontazione del contributo sono stabiliti con il decreto di concessione.
77. Per le finalità di cui al comma 75 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
78. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle associazioni che si occupano del soccorso dei nidiacei un contributo straordinario a sollievo delle spese sostenute per il recupero e l'accoglienza delle varie specie di volatili.
79. Per le finalità di cui al comma 78 il contributo massimo concedibile per ciascuna associazione ammonta a 12.000 euro.
80. Le associazioni di cui al comma 78 presentano domanda di contributo alla Struttura competente in materia di sanità pubblica veterinaria entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, corredata della documentazione comprovante le spese sostenute, integrata dall'ulteriore documentazione richiesta dalla Struttura competente. Con il decreto di concessione del contributo sono stabilite le modalità di rendicontazione della spesa.
81. Per le finalità di cui al comma 78 è destinata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 13 (Tutela della salute) - Programma n. 7 (Ulteriori spese in materia sanitaria) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella H di cui al comma 82.
82. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi ed ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella H.
Note:
1Parole sostituite al comma 60 da art. 50, comma 1, L. R. 10/2023
2Parole sostituite al comma 72 da art. 8, comma 1, L. R. 13/2023
3Parole sostituite al comma 68 da art. 8, comma 42, lettera a), numero 1), L. R. 13/2023
4Parole aggiunte al comma 68 da art. 8, comma 42, lettera a), numero 2), L. R. 13/2023
5Parole soppresse al comma 69 da art. 8, comma 42, lettera b), L. R. 13/2023
6Comma 70 sostituito da art. 8, comma 42, lettera c), L. R. 13/2023
7Parole sostituite al comma 75 da art. 8, comma 63, L. R. 13/2023
8Comma 41 sostituito da art. 8, comma 74, L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 42 da art. 8, comma 75, L. R. 13/2023
10Parole aggiunte al comma 54 da art. 8, comma 81, lettera a), L. R. 13/2023
11Parole sostituite al comma 55 da art. 8, comma 81, lettera b), L. R. 13/2023
12Comma 49 sostituito da art. 8, comma 6, lettera a), L. R. 14/2023
13Comma 50 sostituito da art. 8, comma 6, lettera b), L. R. 14/2023
14Comma 51 sostituito da art. 8, comma 6, lettera c), L. R. 14/2023
15Parole sostituite al comma 75 da art. 8, comma 40, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
16Parole sostituite al comma 76 da art. 8, comma 41, L. R. 16/2023 , con effetto dall'1/1/2024.
17Comma 68 sostituito da art. 8, comma 100, lettera a), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 7/2024.
18Parole aggiunte al comma 70 da art. 8, comma 100, lettera b), L. R. 7/2024 . La modifica si applica anche ai bandi finanziati con le risorse già trasferite prima dell'entrata in vigore della L.R. 7/2024.
Art. 9
 (Autonomie locali e coordinamento della finanza locale, funzione pubblica, sicurezza e politiche dell'immigrazione)
1. Nelle more della riforma della disciplina del sistema dei trasferimenti regionali agli enti locali di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali), la quota garantita di risorse a favore degli enti locali è quantificata, in deroga all'articolo 13 della legge medesima, nella misura di complessivi 1.515.000.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 505.000.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
2. A integrazione delle entrate proprie degli enti locali, le risorse finanziarie regionali complessive pari a 1.670.602.771,15 euro a favore dei medesimi per il triennio 2023-2025, per le finalità di cui agli articoli 11 e 12 della legge regionale 18/2015 , ammontano:
a) per l'anno 2023 a 579.482.652,94 euro;
b) per l'anno 2024 a 560.325.059,10 euro;
c) per l'anno 2025 a 530.795.059,11 euro.
3. Gli enti locali concorrono alla finanza pubblica del Sistema integrato Regione-enti locali ai sensi dell'Accordo Stato Regione Friuli Venezia Giulia del 25 febbraio 2019, per un importo pari a 208.072.712,97 euro nel triennio 2023-2025, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio.
4. Le risorse di cui al comma 2 sono costituite:
a) dalla quota garantita di cui al comma 1;
b) dalla quota straordinaria derivante da ulteriori risorse aggiuntive del bilancio regionale, pari a complessivi 155.602.771,15 euro per il triennio 2023-2025, di cui 74.482.652,94 euro per l'anno 2023, 55.325.059,10 euro per l'anno 2024 e 25.795.059,11 euro per l'anno 2025. Le risorse della quota straordinaria per l'anno 2023 sono comprensive dell'importo di 10 milioni di euro destinato al finanziamento di cui all' articolo 9, comma 18, della legge regionale 7 novembre 2022, n. 15 (Misure finanziarie multisettoriali).
5. Le risorse finanziarie regionali pari a complessivi 95.861.024 euro a favore degli Enti di decentramento regionale ammontano:
a) per l'anno 2023 a 32.807.921 euro;
b) per l'anno 2024 a 31.380.853 euro;
c) per l'anno 2025 a 31.672.250 euro.
6. Le risorse di cui al comma 4, lettera a), così come indicate nella Tabella N avente natura ricognitiva, sono destinate al finanziamento:
a) del fondo unico comunale di cui al comma 7;
b) del fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui al comma 21;
c) del fondo per le Comunità di montagna e la Comunità collinare di cui al comma 30;
d) del fondo di cui al comma 33, per le Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale);
e) del fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie di cui al comma 36;
f) del fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile di cui al comma 46;
g) del fondo per il concorso degli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali di cui al comma 48;
h) dell'assegnazione di cui al comma 52;
i) dell'assegnazione di cui al comma 56;
j) dell'assegnazione di cui al comma 59;
k) dell'assegnazione di cui al comma 62;
l) dell'assegnazione di cui al comma 64;
m) dell'assegnazione di cui al comma 66;
n) dell'assegnazione di cui al comma 70 per l'importo pari a 11.392.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025;
o) dell'assegnazione di cui al comma 72;
p) dell'assegnazione di cui al comma 74 per l'importo di 1.800.000 euro per il triennio 2023-2025 di cui 600.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025;
q) dell'assegnazione di cui al comma 76;
r) dell'assegnazione di cui al comma 78 per l'importo pari a 4 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
s) dell'assegnazione di cui al comma 79 per l'importo pari a 5.895.280,97 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.285.280,97 euro per l'anno 2023 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
t) dell'assegnazione di cui al comma 80 per l'importo pari a 4 milioni di euro, di cui 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
u) delle risorse del fondo per gli investimenti di sviluppo del Sistema integrato Regione-enti locali di cui al comma 88 per l'importo di 30 milioni di euro, di cui 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
v) delle risorse già concertate per il triennio 2021-2023 di cui all' articolo 10, comma 90, della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021), per l'importo di 18.872.112,73 euro per l'anno 2023;
w) dell'assegnazione di cui all' articolo 9, comma 67, della legge regionale 24/2021 .
7. Il fondo unico comunale per il concorso nelle spese di funzionamento e gestione dei servizi è pari a complessivi 1.350.907.639,23 euro per il triennio 2023-2025, di cui 450.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
8. Il fondo di cui al comma 7 è suddiviso in:
a) quota ordinaria per le spese di funzionamento e gestione dei servizi pari a 441.861.797,63 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
b) quota di solidarietà pari a 8.440.748,78 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
9. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la quota ordinaria di cui al comma 8, lettera a), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota ordinaria di cui all' articolo 9, comma 8, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).
10. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 la quota di solidarietà di cui al comma 8, lettera b), è ripartita in misura proporzionale all'assegnazione per l'anno 2022 della quota di solidarietà di cui all' articolo 9, comma 9, della legge regionale 24/2021 .
11. Le risorse di cui al comma 7, se non erogate entro il 15 ottobre di ciascun anno ai sensi dell' articolo 17 della legge regionale 18/2015 , sulla base delle comunicazioni degli enti locali trasmesse con la modalità informatica messa a disposizione dall'Amministrazione regionale, sono erogate entro il 30 novembre del medesimo anno.
12. Per le finalità previste dal comma 7 è destinata la spesa complessiva di 1.350.907.639,23 euro per il triennio 2023-2025, di cui 450.302.546,41 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
13. Il concorso finanziario di cui al comma 3 è ripartito tra i Comuni, per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025, in misura pari agli importi individuati nella colonna <<concorso enti locali alla finanza pubblica>> dell'allegata Tabella O.
14. Il recupero di quanto dovuto dai Comuni ai sensi del comma 13 avviene a valere sulle risorse del fondo unico comunale di cui al comma 7 per ciascuno degli anni del triennio 2023-2025 e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 10 dicembre di ciascun anno.
15. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 13, previste in 208.072.712,97 euro per il triennio 2023-2025, di cui 69.357.570,99 euro per ciascun anno del triennio, sono accertate e riscosse con riferimento al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
16. In attuazione dell'articolo 21, commi da 1 a 3, della legge regionale 14 novembre 2022, n. 17 (Istituzione dell'imposta locale immobiliare (ILIA)), l'Amministrazione regionale è autorizzata a recuperare dai Comuni, a decorrere dall'anno 2023, gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all' articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilità 2013), pari a complessivi 92 milioni di euro per ciascun anno, individuati per ciascun Comune nell'allegata Tabella P.
17. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 16 affluiscono al Titolo n. 2 (Trasferimenti correnti) - Tipologia n. 101 (Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025. (E/5555)
18. In relazione al recupero di cui al comma 16 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni, per l'anno 2023, al fine di garantire la neutralità finanziaria sui bilanci comunali.
19. Le risorse di cui al comma 18 sono concesse ed erogate dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 luglio 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito dell'imposta locale derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" di cui all'articolo 18 della legge regionale 17/2022 derivante dal confronto tra i versamenti riscossi nell’anno 2022 e gli importi individuati nella Tabella P di cui al comma 16, fermo restando gli effetti in termini di equilibrio economico-finanziario sui bilanci comunali, dei contenziosi pendenti in materia di variazioni catastali riferite agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale “D”. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
20. Per le finalità previste dal comma 18 è destinata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
21. Il fondo ordinario per gli investimenti a favore dei Comuni di cui all' articolo 14, comma 9, lettera a), della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
22. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse di cui al comma 21 sono ripartite in proporzione all'assegnazione dell'anno 2022 e sono concesse d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
23. Per le finalità previste dal comma 21 è destinata la spesa complessiva di 33 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 11 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
24. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore degli Enti di decentramento regionale risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 95.861.024 euro per il triennio 2023-2025, di cui 32.807.921 euro per l'anno 2023, 31.380.853 euro per l'anno 2024 e 31.672.250 euro per l'anno 2025.
25. Le risorse di cui al comma 24 sono concesse ed erogate annualmente dalla Direzione competente in materia di autonomie locali qualora ricorrano i presupposti di cui all' articolo 3 della legge regionale 14 maggio 2021, n. 6 (Legge regionale multisettoriale 2021), secondo il seguente riparto:
a) 4.121.000 euro per l'anno 2023, 4.025.500 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Gorizia;
b) 7.594.921 euro per l'anno 2023, 7.663.353 euro per l'anno 2024 e 7.954.750 euro per l'anno 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Pordenone;
c) 6.210.000 euro per ciascun anno del triennio a favore dell'Ente di decentramento regionale di Trieste;
d) 14.882.000 euro per l'anno 2023 e 13.482.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a favore dell'Ente di decentramento regionale di Udine.
26. Per le finalità previste dal comma 24 è destinata la spesa complessiva di 95.861.024 euro per il triennio 2023-2025, di cui 32.807.921 euro per l'anno 2023, 31.380.853 euro per l'anno 2024 e 31.672.250 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
27. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare 190.000 euro per l'anno 2023 a favore degli Enti di decentramento regionale per il concorso agli oneri relativi alle indennità dei Commissari e Vicecommissari.
28. Le risorse di cui al comma 27 sono ripartite tra gli Enti di decentramento regionale in parti uguali.
29. Per la finalità prevista dal comma 27 è destinata la spesa di 190.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
30. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare a favore delle Comunità di montagna e della Comunità collinare risorse per assicurare il funzionamento e l'attività istituzionale, pari a complessivi 34.042.116,87 euro per il triennio 2023-2025, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
31. Per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 le risorse di cui al comma 30 sono concesse ed erogate d'ufficio secondo il seguente riparto:
a) 3.371.297,58 euro a favore della Comunità di montagna della Carnia;
b) 1.165.060,06 euro a favore della Comunità di montagna Canal del Ferro e Valcanale;
c) 1.218.921,85 euro a favore della Comunità di montagna del Gemonese;
d) 1.465.338,71 euro a favore della Magnifica Comunità di montagna Dolomiti Friulane, Cavallo e Cansiglio;
e) 1.539.778,25 euro a favore della Comunità di montagna delle Prealpi Friulane Orientali;
f) 1.736.986,17 euro a favore della Comunità di montagna Natisone e Torre;
g) 849.989,67 euro a favore della Comunità collinare del Friuli.
32. Per la finalità prevista dal comma 30 è destinata la spesa di 34.042.116,87 euro per il triennio 2023-2025, di cui 11.347.372,29 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
33. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, a domanda, a favore delle Comunità di cui all' articolo 6 della legge regionale 21/2019 risorse pari a complessivi 2.400.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, per il concorso agli oneri relativi alla gestione organizzativa definiti con deliberazione della Giunta regionale.
34. L'assegnazione di cui al comma 33, pari a massimo 200.000 euro annui per ciascuna Comunità, è erogata entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'assegnazione, le Comunità attestano l'utilizzo delle risorse per oneri relativi alla gestione organizzativa.
35. Per la finalità prevista dal comma 33 è destinata la spesa complessiva di 2.400.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
36. Il fondo per la valorizzazione di buone pratiche e interventi risanatori urgenti e anticipazioni finanziarie, di cui all' articolo 14, comma 11, della legge regionale 18/2015 , è pari a complessivi 4.225.453,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2023 e 1.337.726,98 euro per l'anno 2024 e 1.387.726,98 euro per l'anno 2025.
37. Il fondo di cui al comma 36 è suddiviso in:
a) quota per la valorizzazione di buone pratiche dei Comuni pari a 1 milione di euro per ciascun anno del triennio;
b) quota per il contributo al risanamento finanziario degli enti locali che deliberano la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale, di cui all' articolo 32, comma 2, della legge regionale 18/2015 , pari a 500.000 euro per l'anno 2023, 337.726,98 euro per l'anno 2024 e 387.726,98 euro per l'anno 2025.
38. La quota di cui al comma 37, lettera a), è destinata al concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata del debito da parte dei Comuni.
39. Il concorso agli oneri corrispondenti alle penalità connesse a operazioni di estinzione anticipata di cui al comma 38 è determinato nella misura del 95 per cento delle penalità quantificate nella domanda di contributo.
40. La domanda per accedere al contributo di cui al comma 38 è presentata alla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, entro il 30 aprile di ciascun anno, e contiene:
a) l'indicazione dell'ammontare complessivo delle penalità connesse alla riduzione o all'estinzione anticipata del debito, comprovato da una simulazione fornita dall'istituto erogatore del mutuo stesso;
b) gli estremi dell'atto consiliare contenente la volontà di estinzione anticipata del debito;
c) la dichiarazione che la richiesta è formulata per operazioni di riduzione o estinzione anticipata attivate dalla data dell'1 gennaio di ciascun anno o che l'ente intende adottare entro il 31 dicembre di ciascun anno.
41. Il contributo di cui al comma 38 è concesso entro il 31 maggio di ciascun anno. In caso di insufficienza dello stanziamento l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
42. Le risorse di cui al comma 37, lettera a), non utilizzate per le domande presentate ai sensi del comma 40 sono concesse entro il 31 ottobre di ciascun anno previa richiesta, da presentare con le modalità previste al comma 40, entro il 30 settembre di ciascun anno. In caso di insufficienza di risorse l'assegnazione spettante a ciascun beneficiario è ridotta in misura proporzionale.
43. L'erogazione delle risorse di cui ai commi 41 e 42 è disposta in via posticipata, previa presentazione, entro il 31 marzo di ciascun anno successivo a quello di concessione delle risorse, degli oneri effettivamente sostenuti e della documentazione idonea a dimostrare l'avvenuta estinzione anticipata del debito.
44. Per la quota di cui al comma 37, lettera b), si applica quanto previsto dalla deliberazione della Giunta regionale di cui all' articolo 32, comma 3, della legge regionale 18/2015 .
45. Per le finalità previste dal comma 36 è destinata la spesa complessiva di 4.225.453,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.500.000 euro per l'anno 2023, 1.337.726,98 euro per l'anno 2024 e 1.387.726,98 euro per l'anno 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
46. Il fondo accadimenti di natura straordinaria o imprevedibile previsto dall' articolo 14, comma 12, della legge regionale 18/2015 è pari a complessivi 3.035.333,28 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.215.333,28 euro per l'anno 2023 e 910.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
47. Per la finalità prevista dal comma 46 è destinata la spesa complessiva di 3.035.333,28 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.215.333,28 euro per l'anno 2023 e 910.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
48. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare ai Comuni risorse per il concorso agli oneri derivanti dalla determinazione dei nuovi compensi spettanti ai revisori degli enti locali, ai sensi dell' articolo 29 della legge regionale 18/2015 . La quantificazione delle risorse spettanti è effettuata su base annua in misura pari al 50 per cento della differenza tra il limite minimo del compenso base annuo per classe demografica, indicato nella Tabella A, parte integrante del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres. , e il compenso massimo lordo per classe demografica, stabilito nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Regione 12 aprile 2005, n. 092/Pres. , tenuto conto delle maggiorazioni previste per il Presidente del collegio e per il volume delle entrate finali, ai sensi dei punti 5 e 7 del decreto del Presidente della Regione 23 ottobre 2017, n. 0246/Pres.
49. Le risorse di cui al comma 48 sono assegnate d'ufficio e in un'unica soluzione.
50. Le risorse di cui al comma 48 sono pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025.
51. Per la finalità prevista dal comma 48 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
52. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti per il concorso agli oneri derivanti dall'aumento delle indennità degli amministratori locali, a seguito dell'adozione della deliberazione della Giunta regionale prevista dall' articolo 41, comma 2, della legge regionale 18/2015 .
53. Le risorse di cui al comma 52 sono concesse annualmente d'ufficio ed erogate in un'unica soluzione.
54. L'assegnazione spettante per gli anni 2023, 2024 e 2025 è quantificata nella misura annua di:
a) 7.500 euro per i Comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti;
b) 6.300 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 3.000 abitanti;
c) 5.000 euro per i Comuni con popolazione compresa tra 3.001 e 5.000 abitanti.
55. Per le finalità previste dal comma 52 è destinata la spesa complessiva di 3 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
56. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare al Comune di Pordenone complessivi 150.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, al fine di sostenere le attività del centro culturale "Casa Zanussi".
57. Le risorse di cui al comma 56 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente.
58. Per le finalità previste dal comma 56 è destinata la spesa complessiva di 150.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 50.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
59. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare per il potenziamento dei servizi per il diritto allo studio nelle sedi universitarie decentrate, anche attraverso l'intervento di Consorzi o Enti e istituzioni universitarie:
a) al Comune di Pordenone complessivi 420.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 140.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025;
b) al Comune di Gorizia complessivi 330.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 90.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025;
c) al Comune di Gemona del Friuli complessivi 250.000 euro per il triennio 2023-2025, suddivisi in ragione di 150.000 euro per l'anno 2023 e 50.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
60. Le risorse di cui al comma 59 sono concesse ed erogate d'ufficio annualmente e non comportano alcuna rendicontazione.
61. Per le finalità previste dal comma 59 è destinata la spesa complessiva di 1 milione di euro per il triennio 2023-2025, suddivisa in ragione di 440.000 euro per l'anno 2023 e 280.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
62. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Flaibano, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 150.000 euro per l'anno 2023. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
63. Per le finalità previste dal comma 62 è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
64. L'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio al Comune di Villa Santina, per particolari esigenze connesse al funzionamento e all'attività istituzionale dell'ente, risorse pari a 320.000 euro per l'anno 2023. L'assegnazione è concessa ed erogata d'ufficio in un'unica soluzione.
65. Per le finalità previste dal comma 64 è destinata la spesa di 320.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
66. Al fine di consentire la continuità dell'attività istituzionale dell'Unione Nazionale Comuni Comunità Enti Montani (UNCEM) FVG connessa con il processo di riassetto del sistema delle Autonomie locali nel Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare d'ufficio all'UNCEM FVG risorse pari a complessivi 60.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
67. Per le finalità previste dal comma 66 è destinata la spesa complessiva di 60.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 20.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
68. Per i Comuni della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia le sanzioni previste dall' articolo 13, comma 4, del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 (Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25 , per il mancato e ritardato invio della certificazione di cui all' articolo 13, comma 3, del decreto legge 4/2022 , operano a valere sulle risorse del fondo unico comunale. In caso di incapienza del fondo, la Regione richiede al Comune il versamento diretto di quanto dovuto.
69. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 68 affluiscono al Titolo n. 3 (Entrate extratributarie) - Tipologia n. 500 (Rimborsi e altre entrate correnti) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025.
70. L'assegnazione di cui all' articolo 11, comma 6, della legge regionale 4 agosto 2017, n. 31 (Assestamento del bilancio per gli anni 2017-2019), a favore degli enti locali è pari a complessivi 11.392.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.797.354,32 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e a favore degli altri enti del Comparto è pari a complessivi 450.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 150.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
71. Per la finalità prevista dal comma 70 è destinata la spesa complessiva di 11.842.062,96 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.947.354,32 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
72. L'assegnazione ai sensi di quanto disposto dall'articolo 56, commi 16, 17 e 18, della legge regionale 9 dicembre 2016, n. 18 (Disposizioni in materia di sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale), è pari a complessivi 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025.
73. Per la finalità prevista dal comma 72 è destinata la spesa complessiva di 1.650.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 550.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
74. Le assegnazioni di cui all'articolo 9, comma 57, della legge regionale 11 agosto 2016, n. 14 (Assestamento del bilancio per l'anno 2016), e di cui all'articolo 10, commi da 52 a 54, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 20 (Assestamento del bilancio per gli anni 2018-2020), anche in attuazione dell'articolo 34 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale), e per interventi in deroga, per l'anno 2023, ai principi di cui al comma 53 del medesimo articolo 10, sono pari a complessivi 2.166.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 846.000 euro per l'anno 2023 e 660.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
75. Per le finalità previste dal comma 74 è destinata la spesa complessiva di 1.980.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 660.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
76. L'assegnazione di cui all'articolo 4 della legge regionale 26 marzo 2014, n. 3 (Disposizioni in materia di organizzazione e di personale della Regione, di agenzie regionali e di enti locali), è pari a complessivi 3.320.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.120.000 euro per l'anno 2023 e 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.
77. Per le finalità previste dal comma 76 è destinata la spesa complessiva di 3.300.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 1.100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
78. Per le finalità previste dagli articoli 6, 10 e 15, comma 5, della legge regionale 8 aprile 2021, n. 5 (Disciplina in materia di politiche integrate di sicurezza e ordinamento della polizia locale), è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 3.500.000 euro per l'anno 2023 e 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
79. Per le finalità previste dagli articoli 6, 8, 9, 10, 11, 16, comma 7, e 18, comma 1, della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.415.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 2.805.000 euro per l'anno 2023 e 2.305.000 euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
80. Per la finalità prevista dall' articolo 7 della legge regionale 5/2021 è destinata la spesa complessiva di 7.500.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 2.500.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
81. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Lignano Sabbiadoro un finanziamento complessivo pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
82. Il contributo di cui al comma 81 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
83. Per la finalità prevista dal comma 81 è destinata la spesa complessiva pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
84. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Grado un finanziamento complessivo pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a sostegno delle spese derivanti dall'attività prevista nella convenzione stipulata con i Vigili del Fuoco, finalizzata a garantire il servizio durante la stagione turistica estiva.
85. Il contributo di cui al comma 84 è concesso e contestualmente liquidato in un'unica soluzione, previa presentazione della domanda alla Direzione centrale competente in materia di sicurezza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione sono fissati termini e modalità di rendicontazione delle spese.
86. Per la finalità prevista dal comma 84 è destinata la spesa complessiva pari a 210.000 euro per il triennio 2023-2025, di cui 70.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 3 (Ordine pubblico e sicurezza) - Programma n. 2 (Sistema integrato di sicurezza urbana) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
87. Le risorse della concertazione Regione-Autonomie locali 2022-2024 di cui all' articolo 9, comma 81, della legge regionale 24/2021 non ripartite ai sensi dell'articolo 9, commi da 14 a 16, della legge regionale 5 agosto 2022, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2022-2024), sono destinate a finanziare future concertazioni.
88. Per le finalità previste dall' articolo 17 della legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo), e di quanto previsto dal comma 87 è destinata la spesa complessiva di 99.768.251,25 euro per il triennio 2023-2025, di cui 14.583.133,04 euro per il 2023, 45.030.059,10 euro per il 2024 e 40.155.059,11 euro per il 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
89. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 9, comma 7, e dall'articolo 20, comma 2, lettere a) e b), della legge regionale 17/2022 , l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare risorse ai Comuni al fine di garantire la copertura del minor gettito derivante dall'applicazione delle agevolazioni.
90. Le risorse di cui al comma 89, per l'anno 2023, sono concesse ed erogate, a domanda, da presentare entro il 30 settembre 2023, dalla Direzione centrale competente in materia di autonomie locali, sulla base di criteri e modalità stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da adottare entro il 31 agosto 2023, che tengano in considerazione, in particolare, l'andamento del gettito, derivante dal confronto tra le aliquote applicate nell'anno 2022 e quelle applicate nell'anno 2023 ai sensi dell'articolo 14, comma 2, e dell'articolo 18, comma 4, della legge regionale 17/2022, riferito ai fabbricati strumentali all'attività economica di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge regionale 17/2022, come determinati per l'anno 2022.
91. Per le finalità previste dal comma 89 è destinata la spesa complessiva di 36 milioni di euro per il triennio 2023-2025, di cui 12 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
92. In attuazione della finalità del sistema integrato del pubblico impiego regionale e locale di realizzare l'uniformità e omogeneità nell'applicazione degli istituti contrattuali ai rapporti di lavoro del personale del Comparto unico di cui all' articolo 127 della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13 (Disposizioni in materia di ambiente, territorio, attività economiche e produttive, sanità e assistenza sociale, istruzione e cultura, pubblico impiego, patrimonio immobiliare pubblico, società finanziarie regionali, interventi a supporto dell'Iniziativa Centro Europea, trattamento dei dati personali e ricostruzione delle zone terremotate), le risorse di cui all' articolo 9, comma 41, della legge regionale 13/2022 sono integrate, a decorrere dal 2023, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva del Comparto unico relativa al triennio 2019-2021 per il personale non dirigente, gli incrementi del salario aggiuntivo per il personale degli enti locali e degli altri enti interessati.
93. Gli oneri relativi agli incrementi definiti ai sensi del comma 92 sono a carico dell'Amministrazione regionale; con deliberazione della Giunta regionale sono definiti i criteri ai fini della quantificazione dell'assegnazione annuale spettante agli enti interessati.
94. Per le finalità previste dal comma 92 è destinata la spesa complessiva di 9 milioni di euro per il triennio 2023-2025 suddivisa in ragione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sulla Missione n. 18 (Relazione con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
95. Per favorire la ripresa dell'economia regionale e migliorare il benessere dei suoi cittadini, l'Amministrazione regionale promuove la realizzazione di investimenti e opere che rivestano un ruolo strategico nello sviluppo del territorio in ambito locale contribuendo alla realizzazione di investimenti.
96. Per le finalità previste dal comma 95 è destinata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) - Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella I di cui al comma 100.
97. La Regione riconosce il valore sociale, formativo ed educativo delle attività motorie e sportive, promuovendole e valorizzandole mediante iniziative, servizi e strutture, in collaborazione con soggetti pubblici e privati. A tal fine l'Amministrazione regionale è autorizzata ad assegnare, in via straordinaria, per l'anno 2023, agli Automobile Club provinciali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia risorse per la realizzazione di iniziative di prevenzione in materia di sicurezza stradale, anche a carattere sperimentale, rivolte alla popolazione giovanile, ai conducenti di veicoli con età superiore ai 65 anni e alle persone con disabilità.
97 bis. Per accedere al contributo di cui al comma 97 gli Automobile Club provinciali presentano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale 10 agosto 2023, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2023-2025 ai sensi dell'articolo 6 della legge regionale 10 novembre 2015, n. 26), al Servizio regionale competente in materia di sicurezza e polizia locale, la domanda corredata di un progetto recante iniziative che coinvolgano associazioni di motoraduni, autoraduni e di familiari e vittime della strada con sede in Regione, nonché le associazioni delle autoscuole maggiormente rappresentative sul territorio e i Comuni singoli o associati che abbiano sul proprio territorio istituti comprensivi e istituti secondari di secondo grado.
97 ter. I progetti di cui al comma 97 bis hanno ad oggetto, in particolare, una o più delle seguenti attività: realizzazione di campi scuola a tema sicurezza stradale, sviluppo o consolidamento di un approccio corretto alle norme e all'acquisizione di comportamenti stradali, aggiornamento alle novità del codice della strada, eventi di promozione della sicurezza stradale anche nell'ambito di autoraduni e motoraduni. I progetti contengono le iniziative da realizzare, le modalità, la tempistica di realizzazione, il costo presunto complessivo.
97 quater. Le risorse ammontano a 360.000 euro, sono ripartite in misura uguale tra gli Automobile Club provinciali che presentano domanda e sono assegnate in via anticipata e in un'unica soluzione.
97 quinquies. Gli Automobile Club provinciali presentano la documentazione relativa alla rendicontazione dell'utilizzo delle risorse di cui al comma 97 ai sensi dell'articolo 43 della legge regionale 7/2000, entro il termine fissato dal decreto di assegnazione.
98.  
( ABROGATO )
99. Per le finalità previste dal comma 97 è destinata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 6 (Politiche giovanili, sport e tempo libero) - Programma n. 1 (Sport e tempo libero) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella I di cui al comma 100.
100. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella I.
Note:
1Parole aggiunte al comma 19 da art. 9, comma 14, lettera a), L. R. 13/2023
2Comma 90 sostituito da art. 9, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
3Comma 74 sostituito da art. 9, comma 18, L. R. 13/2023
4Comma 76 sostituito da art. 9, comma 68, L. R. 13/2023
5Comma 97 sostituito da art. 9, comma 74, lettera a), L. R. 13/2023
6Comma 97 bis aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
7Comma 97 ter aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
8Comma 97 quater aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
9Comma 97 quinquies aggiunto da art. 9, comma 74, lettera b), L. R. 13/2023
10Comma 98 abrogato da art. 9, comma 74, lettera c), L. R. 13/2023
11Parole soppresse al comma 19 da art. 9, comma 13, L. R. 8/2024 . La modifica si applica anche alle dichiarazioni presentate dai Comuni nell'anno 2024.
Art. 10
 (Corregionali all'estero, lingue minoritarie e personale della Regione)
1. In attuazione dell' articolo 5, comma 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), lo stanziamento del Fondo per i corregionali all'estero e per i rimpatriati per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 di 1.345.000 euro è ripartito come segue:
a) 860.000 euro per il sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
b) 181.000 euro per il sostegno di progetti integrati presentati da almeno tre associazioni di cui all' articolo 10 della legge regionale 7/2002 ;
c) 135.000 euro per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 4 bis e 4 ter, della legge regionale 7/2002 ;
d) 100.000 euro al Consorzio MIB - School of Management di Trieste per il Corso Origini: viaggi e soggiorni in regione per la frequenza al corso di formazione imprenditoriale per giovani discendenti di corregionali all'estero; 15.000 euro all'Università degli Studi di Udine - Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale per il Corso di perfezionamento "Valori identitari e imprenditorialità" attivato nell'ambito del progetto FIRB 2009-2013 "Perdita, mantenimento e recupero dello spazio linguistico e culturale nella seconda e terza generazione di emigrati friulani nel mondo: lingua, lingue, identità. La lingua e la cultura italiana come valore e patrimonio per nuove professionalità nelle comunità emigrate"; 13.800 euro al Convitto Nazionale Paolo Diacono di Cividale del Friuli (Udine) per la realizzazione del progetto "Studiare in Friuli: borse di studio a favore di studenti di scuole secondarie di secondo grado per soggiorni in regione di giovani discendenti di corregionali all'estero", ai sensi dell' articolo 4, comma 4, della legge regionale 7/2002 ;
e) 40.200 euro per l'attuazione, da parte dell'Amministrazione regionale, delle iniziative di particolare interesse individuate dalla Giunta regionale previste dall' articolo 4, comma 5, della legge regionale 7/2002 .
2. Le domande di concessione di contributo per le iniziative di cui al comma 1, lettera d), sono presentate al Servizio competente in materia di corregionali all'estero entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Per le finalità previste dal comma 1 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento al Fogolâr furlan di Roma e all'Associazione triestini e goriziani a Roma per il perseguimento delle attività istituzionali.
5. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 4 è presentata annualmente entro il 31 gennaio al Servizio competente in materia di corregionali all'estero, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione è disposta l'erogazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Regione 7 gennaio 2019, n. 02/Pres. (Regolamento concernente i criteri e le modalità per la concessione, in attuazione degli articoli 5, comma 2, lettera a), e 6, commi 1 e 2, della legge regionale 26 febbraio 2002, n. 7 (Nuova disciplina degli interventi regionali in materia di corregionali all'estero e rimpatriati), dei contributi previsti a sostegno dei progetti di attività degli enti, associazioni e istituzioni dei corregionali all'estero riconosciuti ai sensi dell'articolo 10 della legge medesima). Il finanziamento è ripartito in parti eguali tra i beneficiari.
6. Per le finalità previste dal comma 4 si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025.
7. Ai sensi dell' articolo 18 ante della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena), è approvata l'allegata Tabella Q con l'indicazione della destinazione percentuale delle risorse statali per gli interventi e le iniziative a favore della minoranza linguistica slovena per l'esercizio 2023 di cui agli articoli 9, 18, 19 e 20 della legge regionale 26/2007 , in attuazione, rispettivamente, delle finalità di cui agli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 23 febbraio 2001, n. 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia), nonché con l'indicazione della percentuale residua riferita alla quota di accantonamento per fronteggiare eventuali esigenze imprevedibili o straordinarie.
8. Ai sensi dell'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6, 8, 9 e 10, della legge regionale 26/2007 , è approvata l'allegata Tabella R in cui sono riportate, per ciascuna categoria di intervento, le percentuali di finanziamento a valere sull'ammontare del Fondo per il sostegno delle attività degli enti e organizzazioni della minoranza slovena per l'esercizio 2023. Il finanziamento determinato a favore di ciascun ente riconosciuto di preminente rilevanza e interesse per la minoranza slovena compreso nelle categorie di cui all'articolo 18, commi 3, 4, 4 bis, 5, 6 e 8, della legge regionale 26/2007 , è liquidato in via anticipata e in un'unica soluzione all'atto dell'adozione del relativo decreto di concessione, che stabilisce altresì i termini e le modalità di rendicontazione del contributo concesso.
9. L'Amministrazione regionale è autorizzata a destinare parte della quota di risorse riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q per la copertura delle spese per l'assunzione di personale con contratto di lavoro flessibile al fine di garantire l'effettività del diritto all'uso della lingua slovena.
10. Per le finalità previste dal comma 9, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata per l'anno 2023 per i contratti di lavoro flessibile la spesa di 800.000 euro a valere sullo stanziamento della Missione n. 1 (Servizi istituzionali, generali e di gestione) - Programma n. 10 (Risorse umane) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
11. Il riparto delle residue risorse disponibili nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è definito dalla Giunta regionale, su proposta del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena.
12. La quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, per l'anno 2023 è ripartita come segue:
a) 50.000 euro all'associazione Kmečka zveza/Associazione agricoltori e 50.000 euro all'associazione Slovensko deželno gospodarsko združenje/Unione regionale economica slovena per le spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di traduzione, interpretariato e sportello linguistico in lingua slovena;
b) 570.000 euro per il finanziamento dell'attività istituzionale per l'anno 2023 delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena in attuazione dell'articolo 6, commi 9 e 10, della legge regionale 26/2007 ;
c) 25.000 euro al Circolo di Attività Culturali, Sportive ed Assistenziali/Krožek za kulturno, športno in podporno udejstvovanje KRUT di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività culturali di natura ricreativa e sociale volte a favorire l'integrazione di soggetti di ogni età e la convivenza e la collaborazione intergenerazionale;
d) 30.000 euro alla Biblioteca nazionale slovena e degli studi - Narodna in študijska knjižnica (NŠK) per l'ampliamento dell'offerta culturale previsto nell'anno 2023 in seguito al trasferimento della sede di Gorizia presso il Trgovski dom;
e) 50.000 euro all'associazione Sklad Mitja Čuk di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di attività educative e di doposcuola in lingua slovena;
f) 50.000 euro al Mladinski dom di Gorizia per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani;
g) 15.000 euro al Centro studi - Študijski center Melanie Klein di Trieste per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative, formative e ricreative;
h) 5.000 euro all'Istituto per l'istruzione slovena - Zavod za slovensko izobraževanje di San Pietro al Natisone per lo svolgimento nell'anno 2023 di un programma di attività educative e ricreative in lingua slovena rivolte ai giovani.
13. Le domande per la concessione dei contributi di cui al comma 12, corredate di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, sono presentate alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per i contributi di cui alle lettere a) e b) del comma 12, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per i contributi di cui alle lettere c), d), e), f), g) e h) del comma 12, con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Ai fini del comma 12, sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023. Per i contributi di cui alle lettere c) e d) del comma 12, si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione 25 novembre 2015, n. 0246/Pres. (Regolamento per la concessione dei contributi a favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica slovena, di cui all' articolo 18, comma 12, della legge regionale 16 novembre 2007, n. 26 (Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena)), e per quelli di cui alle lettere e), f), g) e h) del comma 12, si applica il comma 3 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 .
14. Per le finalità previste dal comma 12, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 845.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
15. Nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 75.000 euro al Mladinski dom di Gorizia e 75.000 euro al Consorzio sloveno per l'istruzione - Slovenski izobraževalni konzorcij SLOV.I.K. per la prosecuzione del progetto comune in ambito educativo e formativo di cui al comma 70 dell'articolo 9 della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
16. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 15, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
17. Per le finalità previste dal comma 15, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
18. Nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 70.000 euro per l'ASD-AŠD Jadralni Klub Yacht Club Čupa di Duino Aurisina per il completamento dei lavori per la nuova sede sociale e di 30.000 euro per lo ZSŠDI/Združenje slovenskih športnih društev v Italiji-Unione delle associazioni sportive slovene in Italia per i lavori di adeguamento e le spese di ammodernamento anche tecnologico e di trasferimento della nuova sede dell'Unione.
19. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 18, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Sono ammissibili le spese sostenute anche prima della presentazione della domanda di concessione del contributo.
20. Per le finalità previste dal comma 18, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, è destinata la spesa di 100.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
21. A sostegno delle spese per il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena di cui all' articolo 3 della legge 38/2001 , nell'ambito della quota di accantonamento prevista dall' articolo 18 ante, comma 1 bis, della legge regionale 26/2007 di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 10.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
22. Al fine di sostenere il sistema scolastico a indirizzo bilingue sloveno - italiano del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone e di favorire la prosecuzione del ciclo di studi obbligatori e formativi presso le scuole secondarie di secondo grado con lingua d'insegnamento slovena di Gorizia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Associazione Zavod za slovensko izobraževanje/Istituto per l'istruzione slovena di San Pietro al Natisone per l'organizzazione e la gestione di un sistema di trasporto degli alunni residenti al di fuori del territorio del Comune di San Pietro al Natisone e delle Valli del Natisone alla sede dell'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone e degli studenti che hanno frequentato l'Istituto comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.
23. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 22, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata dell'80 per cento del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese sostenute dopo la presentazione della domanda di concessione del contributo.
24. Per le finalità previste dal comma 22, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e alla loro rimodulazione, nell'ambito della quota riservata all'attuazione dell' articolo 20 della legge regionale 26/2007 , di cui alla Tabella Q, è destinata la spesa di 35.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
25. Per le finalità previste dall' articolo 8 della legge 38/2001 , l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento all'Istituto sloveno di ricerche - Slovenski raziskovalni inštitut (SLORI) di Trieste per il supporto tecnico scientifico alle attività dell'Ufficio centrale per la lingua slovena.
26. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 25, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessive previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese. Per l'ammissibilità delle spese si applicano i commi 2 e 3 dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Regione n. 0246/2015 e sono ammissibili le spese riferibili al periodo tra l'1 gennaio e il 31 dicembre 2023.
27. Per le finalità previste dal comma 25, con riferimento alle assegnazioni statali annue per l'attuazione degli articoli 3, 8, 16 e 21 della legge 38/2001 , e con riferimento alla Tabella Q riferita alla quota riservata all'attuazione dell' articolo 19 della legge regionale 26/2007 , è destinata la spesa di 60.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alle corrispondenti variazioni previste dalla Tabella J di cui al comma 34.
28. Al fine di sostenere le attività e le iniziative delle organizzazioni di riferimento della minoranza linguistica slovena, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento di 15.000 euro all'SKGZ/Slovenska Kulturno Gospodarska Zveza - Unione culturale economica slovena e di 15.000 euro all'SSO/Svet Slovenskih Organizacij - Confederazione delle organizzazioni slovene.
29. La domanda per la concessione del contributo di cui al comma 28, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle uscite e delle entrate complessivamente previste, è presentata alla struttura competente in materia di lingue minoritarie entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Con il decreto di concessione è disposta la liquidazione in via anticipata e in un'unica soluzione del contributo e sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
30. Per le finalità previste dal comma 28 è destinata la spesa di 30.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
31. Per l'anno 2023 l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un finanziamento straordinario di 15.000 euro alla Societât Filologjiche Furlane - Società Filologica Friulana G.I. Ascoli di Udine per la manutenzione di Casa Ascoli a Gorizia, sede dell'associazione per il Friuli Orientale.
32. La domanda di concessione del finanziamento di cui al comma 31 è presentata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge alla struttura competente in materia di lingue minoritarie, corredata di una relazione illustrativa delle attività e di un preventivo delle spese e delle entrate complessive previste. Con il decreto di concessione sono fissati i termini e le modalità di rendicontazione delle spese.
33. Per le finalità previste dal comma 31 è destinata la spesa di 15.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella J di cui al comma 34.
34. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella J.
Art. 11
 (Patrimonio, demanio, servizi generali e sistemi informativi)
1. I procedimenti amministrativi di riscossione delle entrate derivanti dal rimborso degli oneri relativi alle spese afferenti agli alloggi concessi al personale del Corpo forestale regionale ai sensi dell' articolo 21, comma 2, della legge regionale 12 febbraio 1998, n. 3 (Legge finanziaria 1998), ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definiti, previa domanda all'Amministrazione regionale da parte del concessionario, mediante versamento, in un'unica soluzione, di un importo pari al 30 per cento delle somme dovute nell'ultimo quinquennio, come accertate dalla competente Direzione, e non ancora pagate all'Amministrazione alla data della domanda medesima.
2. A pena di decadenza da ogni beneficio, il concessionario deve presentare domanda, ai sensi del comma 1, alla Direzione centrale patrimonio demanio servizi generali e sistemi informativi, entro e non oltre la data del 28 febbraio 2023, e pagare i relativi importi entro e non oltre trenta giorni dal ricevimento della richiesta.
3. Il pagamento nei termini di cui ai commi 1 e 2 estingue, a ogni effetto, ogni diritto di credito dell'Amministrazione regionale a valere sui rapporti concessori di cui al comma 1, maturato sino al 31 dicembre 2022.
4. Al fine di neutralizzare gli oneri conseguenti al disposto di cui al comma 3 è destinata la spesa di 71.164,13 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 20 (Fondi e accantonamenti) -Programma n. 3 (Altri fondi) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella K di cui al comma 7.
5.
All' articolo 2 della legge regionale 30 dicembre 2020 n. 26 (Legge di stabilità 2021), dopo il comma 44 sono aggiunti i seguenti:
<<44 bis. Ai sensi del comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere al progetto di riqualificazione urbana dell'area denominata "Caserma Osoppo", avviato dalla città di Udine, di cui al Programma straordinario di intervento per la riqualificazione urbana e la sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo di provincia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 maggio 2016 in attuazione dell'articolo 1, commi 974, 975, 976, 977 e 978, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016), a fronte della concessione gratuita di spazi da destinare a finalità istituzionali tra cui l'individuazione dei locali da disporre a favore dell'istituendo Organismo Pagatore Regionale del Friuli Venezia Giulia (OPR FVG), di cui all'articolo 3, commi da 68 a 72, della legge regionale 29 dicembre 2021, n. 24 (Legge di stabilità 2022).
44 ter. Per le finalità di cui al comma 44 bis l'Amministrazione regionale è autorizzata a sottoscrivere un accordo di programma con il Comune di Udine.
44 quater. L'accordo di programma di cui al comma 44 ter prevede in particolare che:
a) l'Amministrazione regionale conceda al Comune di Udine un contributo per l'importo massimo di 3.500.000 euro a concorso del completamento delle opere di cui all'area denominata "Caserma Osoppo";
b) il Comune di Udine si obbliga a concedere, gratuitamente, a favore dell'Amministrazione regionale spazi arredati, da destinarsi a finalità istituzionali regionali, per una estensione minima di 1.500 metri quadrati lordi, e per una durata non inferiore a 25 anni.>>.

6. Per le finalità di cui all' articolo 2, comma 44 quater, della legge regionale 26/2020 , come inserito dal comma 5, è destinata la spesa di 3.500.000 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 8 (Servizi istituzionali generali e di gestione) - Programma n. 1 (Urbanistica e assetto del territorio) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella K di cui al comma 7.
7. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella K.
Art. 12
 (Servizi istituzionali, generali e di gestione e altre norme intersettoriali e contabili)
1.
Al comma 5 dell'articolo 12 della legge regionale 27 dicembre 2019 n. 24 (Legge di stabilità 2020) le parole << Per i periodi d'imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << A decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 >>.

2.
Alla lettera f ter) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), le parole << per i periodi di imposta in corso all'1 gennaio 2020, 2021 e 2022 >> sono sostituite dalle seguenti: << a decorrere dal periodo di imposta in corso all'1 gennaio 2020 >>.

3. In relazione al disposto di cui all' articolo 12, comma 5, della legge regionale 24/2019 e al disposto di cui all' articolo 2, comma 1, lettera f ter), della legge regionale 2/2006 , come rispettivamente modificati dai commi 1 e 2, sono previste minori entrate complessive di 3.900.000 euro suddivise in ragione di 1.300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, a valere sul Titolo n. 1 - (Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa) - Tipologia n. 101 (Imposte tasse e proventi assimilati) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere ai Comuni e agli enti locali di cui agli articoli 3 e 21 della legge regionale 29 novembre 2019, n. 21 (Esercizio coordinato di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e istituzione degli Enti di decentramento regionale) beneficiari di risorse statali o comunitarie le anticipazioni finanziarie necessarie alla tempestiva realizzazione delle opere finanziate.
5. Possono accedere alle anticipazioni di cui al comma 4 gli enti che:
a)   ( ABROGATA )
b) alla data di presentazione della domanda hanno già presentato, ai sensi della normativa nazionale, richiesta di anticipazione all'amministrazione statale titolare dell'intervento;
c) presentano un effettivo fabbisogno di cassa, da attestarsi con una relazione motivata del responsabile finanziario dell'ente.
6. L'anticipazione può essere richiesta nella misura massima del 50 per cento del finanziamento per ogni singola opera mediante procedura automatica ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
7. Le modalità per la richiesta e la concessione delle anticipazioni sono stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
8. Le anticipazioni di cui al comma 4 non sono subordinate alla prestazione di garanzie patrimoniali.
9. Le anticipazioni di cui al comma 4 sono restituite entro il 15 novembre 2026.
10. Per le finalità di cui al comma 6 è destinata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 18 (Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali) - Programma n. 1 (Relazioni finanziarie con le altre autonomie territoriali) - Titolo n. 3 (Spese per incremento di attività finanziarie) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 con riferimento alla corrispondente variazione di cui alla Tabella L di cui al comma 12.
11. Le entrate derivanti dal disposto di cui al comma 9, previste in 5 milioni di euro per l'anno 2026, affluiscono al Titolo n. 5 (Entrate da riduzione di attività finanziarie) - Tipologia 300 (Riscossione di crediti di medio-lungo termine) dello stato di previsione dell'entrata del bilancio per gli anni 2023-2025 e successivi, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella A1 di cui all'articolo 1, comma 2.
12. In sede di chiusura del Programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Slovenia 2014-2020 in ragione dell'applicazione della decisione della Commissione europea C(2019) 3452 del 14 maggio 2019 e delle sentenze della Corte di Giustizia dell'Unione europea che rilevano la non conformità della normativa nazionale di recepimento delle direttive eurounitarie sugli appalti, per cause non imputabili ai beneficiari, l'Amministrazione regionale è autorizzata a compensare le rettifiche finanziarie che saranno effettuate sulle spese anche attraverso l'attivazione di ulteriori operazioni nell'ambito del Programma in misura corrispondente alle spese ritenute non conformi.
13. Le ulteriori operazioni di cui al comma 12 sono attivate entro il termine di chiusura del Programma con un'assegnazione di risorse regionali, in conformità con quanto previsto dall'articolo 12, commi 2 e seguenti, della legge regionale 6 agosto 2021, n. 13 (Assestamento del bilancio per gli anni 2021-2023).
14. Per le finalità di cui al comma 12 è destinata la spesa di 269.470 euro per l'anno 2023 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
15. Al fine di favorire l'attrazione e l'insediamento in Friuli Venezia Giulia di imprese internazionali individuate in base ai fabbisogni tecnologici e di sviluppo delle filiere produttive strategiche regionali legate all'economia del mare, Agenzia Lavoro & SviluppoImpresa, nell'ambito dei propri compiti istituzionali di cui all'articolo 30 quater, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione di lavori pubblici), attiva azioni specifiche volte a individuare tali fabbisogni, nonché a favorire l'attivazione di collaborazioni e l'insediamento in regione di imprese internazionali, dedicando particolare attenzione alle potenzialità del mercato statunitense.
16. Per le finalità di cui al comma 15 è destinata la spesa complessiva di 5.400.000 euro, suddivisa in ragione di 1.800.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 14 (Sviluppo economico e competitività) - Programma n. 1 (Industria, PMI e Artigianato) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
17.  
( ABROGATO )
(1)
18.  
( ABROGATO )
(2)
19.  
( ABROGATO )
(3)
20.  
( ABROGATO )
(4)
21.  
( ABROGATO )
(5)
22. La partecipazione dell'Amministrazione regionale ai progetti a valere sui bandi del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027 è determinata dalla Giunta regionale.
23. La Giunta regionale, all'atto dell'individuazione delle quote dei fondi per interventi a finanziamento comunitario relativi alla copertura di programmi e progetti già presentati o nuove proposte da presentare, può riservare, nell'ambito del Programma di Cooperazione Interreg VI-A Italia-Slovenia 2021-2027, ove la Regione partecipi a progetti, una quota dei fondi stessi da destinare alla copertura dei maggiori oneri progettuali eccedenti il cofinanziamento comunitario e nazionale concedibile.
24. Le modalità di gestione e attuazione del Programma di Cooperazione Interreg VI - A Italia-Slovenia 2021-2027 sono disciplinate con regolamento regionale di attuazione da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
25.
Al fine di garantire il rispetto dell'articolo 52 paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2021/1059 , nonché assicurare la continuità dei flussi finanziari di competenza del soggetto pagatore del Programma di Cooperazione Interreg VI Italia-Slovenia 2021-2027 l'Amministrazione regionale è autorizzata ad anticipare al medesimo soggetto gli importi corrispondenti all'ammontare dei contributi erogati e successivamente soppressi per i quali sia stata avviata la relativa procedura di recupero a valere sulle disponibilità del Fondo programmi comunitari.

26. Per le finalità di cui ai commi 23 e 25 è destinata la spesa complessiva di 300.000 euro, suddivisa in ragione di 100.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 a valere sulla Missione n. 19 (Relazioni internazionali) - Programma n. 2 (Cooperazione territoriale) - Titolo n. 2 (Spese in conto capitale) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
27. In virtù della speciale collocazione geografica della Regione Friuli Venezia Giulia, confinante sia con la Slovenia, sia con l'Austria, ed al fine di valorizzare l'impatto transfrontaliero delle azioni regionali, la Regione è autorizzata, per l'anno 2023, a sostenere l'attività di emittenti televisive, con sede legale e operativa sul territorio regionale, impegnate nel supportare la divulgazione di informazioni connesse alla specificità dei territori a confine, che non siano destinatarie dei contributi regionali di cui all' articolo 13 della legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26 (Legge di stabilità 2021). Con decreto del Direttore centrale competente, sentita la Commissione consiliare competente, sono stabiliti i criteri, le modalità e l'ammontare della concessione dei contributi, le modalità e i termini di presentazione delle domande.
28. Per le finalità di cui comma 27, è destinata la spesa di 80.000 euro per l'anno 2023, a valere sulla Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturali) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025, con riferimento alla corrispondente variazione prevista dalla Tabella L di cui al comma 29.
29. Ai sensi dell' articolo 4, comma 3, della legge regionale 26/2015 , sono disposte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 di cui all'allegata Tabella L.
Note:
1Comma 17 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
2Comma 18 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
3Comma 19 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
4Comma 20 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
5Comma 21 abrogato da art. 6, comma 1, lettera b), L. R. 11/2023
6Parole aggiunte al comma 4 da art. 11, comma 14, lettera a), L. R. 13/2023
7Parole aggiunte al comma 5 da art. 11, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
8Lettera a) del comma 5 abrogata da art. 11, comma 14, lettera b), L. R. 13/2023
9Parole sostituite al comma 4 da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 7/2024
10Parole sostituite al comma 5 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 7/2024
11Parole sostituite al comma 6 da art. 11, comma 1, lettera c), L. R. 7/2024
Art. 13
 (Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio)
1. Ai sensi dell' articolo 73 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), è riconosciuta la legittimità dei debiti fuori bilancio di cui all'allegata Tabella S.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, nello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2023-2025 sono introdotte le variazioni relative alle Missioni, ai Programmi e ai Titoli di cui all'allegata Tabella M.
Art. 14
 (Copertura finanziaria)
1. Il maggior onere complessivo conseguente alle nuove autorizzazioni di spesa previste dalle Tabelle da A3 a M e alle minori entrate di cui all'articolo 1, comma 2, Tabella A1 trova copertura nel quadro delle riduzioni di spesa previste dalle Tabelle da B a M e negli incrementi di entrata previsti dall'articolo 1.
Art. 15
 (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione e ha effetto dall'1 gennaio 2023.